Un centro estivo dura poche settimane ma richiede gli stessi adempimenti di un’attività stabile: DVR, figure della sicurezza, formazione di animatori ed educatori prima dell’avvio, addetti al primo soccorso e alle emergenze presenti in ogni sede e in ogni gita. I rischi specifici sono caldo e lavoro all’aperto, uscite in piscina e con i mezzi, gestione di bambini con allergie o patologie e la presenza di personale giovane, stagionale o volontario.
Personale: chi è lavoratore e chi no
Educatori e animatori assunti, anche per poche settimane, sono lavoratori con tutti i diritti; i volontari sono tutelati dall’art. 3, comma 12-bis, con informazione sui rischi e misure di coordinamento. Gli animatori minorenni richiedono una valutazione specifica secondo la L. 977/1967. In tutti i casi serve un responsabile per sede che organizzi i gruppi e intervenga sulle situazioni a rischio: è di fatto un preposto e va formato come tale.
Caldo, sole e attività all’aperto
Il programma va costruito sul meteo: attività intense al mattino presto, zone d’ombra, acqua sempre disponibile per bambini e operatori, sospensione delle attività nelle ore più calde nei giorni di allerta. Gli operatori devono saper riconoscere i segni di colpo di calore e disidratazione.
Piscina, gite e trasporti
- In piscina o al mare: sorveglianza da parte del personale di salvataggio della struttura, regole su gruppi e conte, operatori dedicati alla sorveglianza in acqua.
- Gite: elenco dei partecipanti, cassetta di primo soccorso, farmaci personali, numeri di emergenza e accordi con il vettore.
- Attività con attrezzi (laboratori, giardinaggio, cucina): attrezzi adatti all’età e supervisione.
Primo soccorso ed emergenze
Il numero di addetti al primo soccorso deve garantire la presenza in ogni sede e uscita. Va raccolta, prima dell’inizio, la documentazione su allergie, patologie e farmaci dei bambini, e definita con le famiglie la gestione di eventuali farmaci salvavita. Il piano di emergenza deve tenere conto delle strutture ospitanti (scuole, impianti sportivi, oratori), che hanno i propri piani da conoscere.
Locali concessi da terzi
Quando il centro si svolge in una scuola o in un impianto di proprietà altrui, l’organizzatore deve ricevere le informazioni sui rischi dei locali e sul piano di emergenza e concordare chi gestisce impianti, presidi e pulizie.
Errori frequenti
- Formazione degli animatori fatta «nei primi giorni», con i bambini già presenti.
- Nessun addetto al primo soccorso nelle uscite fuori sede.
- Informazioni sulle allergie raccolte ma non condivise con chi segue il gruppo.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Gli animatori devono presentare il certificato del casellario giudiziale?
Si possono impiegare animatori di 16 o 17 anni?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 3 — Campo di applicazione (comma 12-bis, volontari)
- Legge 17 ottobre 1967, n. 977 — Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 25-bis — Certificato penale per chi lavora con minori
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 — Primo soccorso aziendale
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) — Formazione
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