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Sicurezza nei centri estivi: obblighi per gli organizzatori

Cooperative, associazioni, parrocchie e società sportive che organizzano centri estivi hanno poche settimane per preparare personale e strutture. Ecco cosa non può mancare.

Risposta rapida

Un centro estivo dura poche settimane ma richiede gli stessi adempimenti di un’attività stabile: DVR, figure della sicurezza, formazione di animatori ed educatori prima dell’avvio, addetti al primo soccorso e alle emergenze presenti in ogni sede e in ogni gita. I rischi specifici sono caldo e lavoro all’aperto, uscite in piscina e con i mezzi, gestione di bambini con allergie o patologie e la presenza di personale giovane, stagionale o volontario.

Personale: chi è lavoratore e chi no

Educatori e animatori assunti, anche per poche settimane, sono lavoratori con tutti i diritti; i volontari sono tutelati dall’art. 3, comma 12-bis, con informazione sui rischi e misure di coordinamento. Gli animatori minorenni richiedono una valutazione specifica secondo la L. 977/1967. In tutti i casi serve un responsabile per sede che organizzi i gruppi e intervenga sulle situazioni a rischio: è di fatto un preposto e va formato come tale.

Caldo, sole e attività all’aperto

Il programma va costruito sul meteo: attività intense al mattino presto, zone d’ombra, acqua sempre disponibile per bambini e operatori, sospensione delle attività nelle ore più calde nei giorni di allerta. Gli operatori devono saper riconoscere i segni di colpo di calore e disidratazione.

Piscina, gite e trasporti

  • In piscina o al mare: sorveglianza da parte del personale di salvataggio della struttura, regole su gruppi e conte, operatori dedicati alla sorveglianza in acqua.
  • Gite: elenco dei partecipanti, cassetta di primo soccorso, farmaci personali, numeri di emergenza e accordi con il vettore.
  • Attività con attrezzi (laboratori, giardinaggio, cucina): attrezzi adatti all’età e supervisione.

Primo soccorso ed emergenze

Il numero di addetti al primo soccorso deve garantire la presenza in ogni sede e uscita. Va raccolta, prima dell’inizio, la documentazione su allergie, patologie e farmaci dei bambini, e definita con le famiglie la gestione di eventuali farmaci salvavita. Il piano di emergenza deve tenere conto delle strutture ospitanti (scuole, impianti sportivi, oratori), che hanno i propri piani da conoscere.

Locali concessi da terzi

Quando il centro si svolge in una scuola o in un impianto di proprietà altrui, l’organizzatore deve ricevere le informazioni sui rischi dei locali e sul piano di emergenza e concordare chi gestisce impianti, presidi e pulizie.

Errori frequenti

  • Formazione degli animatori fatta «nei primi giorni», con i bambini già presenti.
  • Nessun addetto al primo soccorso nelle uscite fuori sede.
  • Informazioni sulle allergie raccolte ma non condivise con chi segue il gruppo.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Gli animatori devono presentare il certificato del casellario giudiziale?
Il datore di lavoro che impiega una persona in attività professionali o volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato del casellario giudiziale previsto dall’art. 25-bis del DPR 313/2002. Non è un adempimento di sicurezza sul lavoro in senso stretto, ma va inserito nella procedura di assunzione insieme alla formazione.
Si possono impiegare animatori di 16 o 17 anni?
Sì, nel rispetto della L. 977/1967 sulla tutela del lavoro dei minori: la valutazione dei rischi deve considerare in modo specifico età e inesperienza, prima dell’inizio dell’attività, e informare il minore e chi esercita la responsabilità genitoriale. Valgono limiti di orario e divieti per lavori pericolosi, e il minore non dovrebbe avere la responsabilità esclusiva di gruppi di bambini.

Fonti normative

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