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Quiz · Sicurezza sul lavoro · Intermedio

Quiz: DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

Verifica la tua conoscenza sul DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/08): quando e' obbligatorio, chi lo elabora, contenuto, costi della sicurezza nei contratti d'appalto e sanzioni. 12 domande · ~12 min · Soglia 70%.

Risposta rapida

Questo quiz ti propone 12 domande a scelta multipla con spiegazione e riferimento normativo per ogni risposta. La soglia di superamento è 70%. Al termine puoi condividere il punteggio su LinkedIn o richiedere un attestato PDF di partecipazione. Il quiz non sostituiscela formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 né, per l'HACCP, gli obblighi formativi regionali in attuazione del Reg. CE 852/2004.

Domanda 1 di 120/12 risposte

Cos'e' il DUVRI e quale norma lo istituisce nell'ordinamento italiano?

Opzioni di risposta

Disclaimer formativo

Il quiz e l'eventuale attestato di partecipazione PDF hanno finalità esclusivamente divulgativa e di auto-valutazione. Non costituiscono formazione abilitante ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 o della normativa HACCP regionale di attuazione del Reg. CE 852/2004. Per gli obblighi formativi rivolgersi a un soggetto formatore abilitato.

Domande e risposte commentate

Tutte le 12 domande del quiz con la risposta corretta e la spiegazione. Se vuoi metterti alla prova, svolgi prima il quiz: le soluzioni sono chiuse e si aprono con un clic.

  1. 1. Cos'e' il DUVRI e quale norma lo istituisce nell'ordinamento italiano?
    • Risposta corretta: Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, introdotto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per gestire i rischi derivanti dalla compresenza di piu' imprese in un medesimo ambiente di lavoro
    • Il Documento Unico di Verifica dei Requisiti Impresa, introdotto dal D.Lgs. 276/2003 per certificare la regolarita' contributiva degli appaltatori
    • Un piano di emergenza integrativo da allegare al DVR aziendale, introdotto dal D.P.R. 177/2011
    • Un registro delle interferenze tenuto dal RSPP e aggiornato annualmente ai sensi del D.Lgs. 195/2006

    Il DUVRI e' il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, istituito dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza). Esso si applica quando il datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o dell'unita' produttiva, e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza tra le attivita' del committente e quelle dell'appaltatore. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

  2. 2. In quale dei seguenti casi il DUVRI NON e' obbligatorio per legge?
    • Appalto di servizi di vigilanza armata con presenza continuativa del personale dell'appaltatore nei locali del committente
    • Appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici con accesso dei tecnici alle aree produttive
    • Risposta corretta: Fornitura di materiali o prodotti senza che il personale dell'appaltatore svolga attivita' lavorativa nei locali del committente, oppure lavori edili soggetti a PSC ex Titolo IV D.Lgs. 81/08
    • Appalto di pulizie giornaliere degli uffici con personale esterno che opera a fianco dei dipendenti del committente

    L'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 esclude espressamente dall'obbligo di redigere il DUVRI due fattispecie: (1) le mere forniture di materiali o attrezzature senza contestuale attivita' lavorativa del personale fornitore nei luoghi del committente, poiche' in assenza di personale non si creano interferenze; (2) i lavori edili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per i quali e' previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), che assorbe la funzione del DUVRI con una disciplina piu' specifica.

  3. 3. Chi ha l'obbligo di elaborare il DUVRI in un contratto di appalto?
    • L'impresa appaltatrice, in quanto soggetto che esegue materialmente i lavori e conosce i propri rischi specifici
    • Risposta corretta: Il datore di lavoro committente, ovvero il soggetto che affida i lavori o servizi e mette a disposizione l'ambiente di lavoro
    • Il RSPP dell'impresa appaltatrice, che deve presentarlo al committente prima dell'inizio dei lavori
    • L'INAIL, che lo redige su richiesta delle parti contraenti e lo invia all'ASL competente per territorio

    Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, l'obbligo di elaborare il DUVRI grava sul datore di lavoro committente, cioe' sul soggetto che affida i lavori o servizi a imprese esterne e che e' titolare dell'ambiente di lavoro. Il committente e' l'unico soggetto che conosce sia i rischi propri del suo ambiente produttivo sia quelli potenzialmente derivanti dalla compresenza di altre imprese. L'appaltatore, dal canto suo, ha l'obbligo di cooperare fornendo al committente tutte le informazioni sui propri rischi specifici utili alla redazione del documento.

  4. 4. Cosa si intende per 'rischi interferenziali' ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08?
    • I rischi propri e specifici dell'attivita' dell'impresa appaltatrice, legati alle sue macchine e ai suoi metodi di lavoro indipendentemente dal luogo di esecuzione
    • Risposta corretta: I rischi che derivano dalla sovrapposizione di piu' attivita' svolte da soggetti diversi nello stesso luogo e nello stesso momento, e quelli derivanti da interferenze con l'ambiente di lavoro del committente
    • I rischi di natura chimica presenti nell'ambiente del committente, indipendentemente dalla compresenza di personale esterno
    • I rischi legati esclusivamente al trasporto e alla movimentazione dei materiali tra committente e appaltatore

    Per rischi interferenziali si intendono quei rischi che si generano a causa della compresenza di lavoratori di imprese diverse nello stesso ambiente e nello stesso arco temporale, oppure per la contiguita' fisica tra le attivita' di appaltatori diversi, o ancora quelli derivanti dall'ambiente di lavoro del committente che possono colpire i dipendenti dell'appaltatore. Non rientrano in questa categoria i rischi propri dell'attivita' dell'appaltatore (es. uso di macchine proprie, procedure interne), che restano di competenza esclusiva dell'appaltatore stesso e non devono essere inseriti nel DUVRI.

  5. 5. Qual e' il contenuto minimo obbligatorio del DUVRI secondo il D.Lgs. 81/08?
    • Solo l'elenco delle imprese partecipanti all'appalto e i relativi DVR aziendali allegati per esteso
    • La descrizione dell'opera, le misure di coordinamento e l'indicazione dei Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare
    • Risposta corretta: I rischi specifici dell'ambiente di lavoro del committente, le misure di prevenzione e protezione adottate, le misure di coordinamento cooperativo tra le imprese e i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
    • Esclusivamente il piano di emergenza ed evacuazione aggiornato per includere il personale dell'appaltatore

    Il contenuto minimo del DUVRI, deducibile dall'art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08 e dalle circolari ministeriali (in particolare la Circolare Ministero del Lavoro n. 24/2007), comprende: (a) i rischi specifici dell'ambiente di lavoro del committente che possono interferire con le attivita' degli appaltatori; (b) le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza; (c) le modalita' di cooperazione e coordinamento tra datore di lavoro committente e appaltatori; (d) l'indicazione dei costi della sicurezza da interferenza, che devono essere quantificati separatamente e non sono soggetti a ribasso d'asta.

  6. 6. Come devono essere trattati i 'costi della sicurezza da interferenza' nei contratti di appalto?
    • Devono essere inclusi nel prezzo complessivo dell'appalto senza indicazione separata e possono essere oggetto di ribasso come tutti gli altri costi
    • Risposta corretta: Devono essere quantificati in modo analitico, indicati esplicitamente nel contratto e non sono soggetti a ribasso d'asta da parte delle imprese concorrenti
    • Possono essere omessi nei contratti di importo inferiore a 100.000 euro poiche' ritenuti non significativi
    • Sono a carico esclusivo dell'appaltatore e non rientrano tra le voci di costo del committente

    L'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoro i costi della sicurezza da interferenza devono essere specificatamente indicati e non sono soggetti a ribasso. Questa disposizione mira a evitare che la competizione al ribasso tra le imprese si traduca in un abbattimento delle misure di sicurezza. La Determinazione AVCP (ora ANAC) n. 3/2008 ha fornito linee guida per la quantificazione di tali costi, distinguendoli dai costi della sicurezza specifici dell'appalto. La mancata indicazione di questi costi puo' comportare la nullita' della clausola contrattuale e, in ambito di gara pubblica, l'esclusione del concorrente.

  7. 7. Qual e' la differenza sostanziale tra il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08?
    • Non esiste differenza: PSC e DUVRI sono due denominazioni diverse dello stesso documento obbligatorio per qualsiasi tipo di appalto
    • Risposta corretta: Il DUVRI si applica ai contratti di appalto generici (servizi, forniture, manutenzioni) nei luoghi di lavoro del committente, mentre il PSC e' obbligatorio per i cantieri temporanei o mobili edili con piu' imprese esecutrici e lo redige il Coordinatore per la Sicurezza
    • Il PSC e' redatto dal committente, mentre il DUVRI e' redatto dal Coordinatore per la Sicurezza nominato dall'appaltatore
    • Il DUVRI riguarda solo le grandi aziende con piu' di 50 dipendenti, mentre il PSC si applica a tutti i cantieri senza soglie dimensionali

    Le due figure documentali rispondono a esigenze analoghe — la gestione dei rischi interferenziali — ma in contesti diversi e con procedure distinte. Il DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/08) riguarda gli appalti di lavori, servizi e forniture eseguiti all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva del committente e non classificabili come cantieri edili; lo redige il committente. Il PSC (art. 100 D.Lgs. 81/08, Titolo IV) e' obbligatorio per i cantieri temporanei o mobili edili con la presenza di piu' imprese esecutrici; lo redige il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), che e' un tecnico abilitato nominato dal committente. Dove sussiste l'obbligo di PSC, il DUVRI non e' dovuto.

  8. 8. In un appalto di pulizie di uffici con personale esterno che opera durante l'orario di lavoro dei dipendenti del committente, quali rischi interferenziali devono essere tipicamente analizzati nel DUVRI?
    • Solo i rischi propri dell'impresa di pulizie (uso di prodotti chimici, macchine per la pulizia), che non riguardano il committente
    • Nessun rischio interferenziale, perche' le pulizie sono un'attivita' di basso rischio sempre esente dall'obbligo di DUVRI
    • Risposta corretta: I rischi da scivolamento per pavimenti bagnati, i rischi da contatto con prodotti chimici usati dall'impresa appaltatrice, l'interferenza tra i percorsi dei lavoratori e le aree in pulizia, e i rischi connessi all'uso di attrezzature elettriche in aree frequentate
    • Esclusivamente i rischi di incendio derivanti dall'uso di solventi infiammabili da parte dell'impresa di pulizie

    L'appalto di pulizie e' un caso classico e frequente di applicazione del DUVRI, poiche' vi e' compresenza di personale del committente e dell'appaltatore negli stessi spazi. I rischi interferenziali tipici includono: scivolamento su superfici bagnate durante le operazioni di lavaggio (rischio per i dipendenti del committente); contatto accidentale con prodotti chimici (detergenti, disinfettanti) usati dall'impresa di pulizie; interferenza tra i flussi pedonali (vie di transito occupate da carrelli e attrezzature di pulizia); rischio elettrico per uso di aspirapolvere, lucidatrici e prolunghe in aree di passaggio; rischio biologico in caso di pulizia di aree sanitarie. Tutti questi aspetti devono essere analizzati e gestiti nel DUVRI.

  9. 9. In quale caso il DUVRI puo' essere sostituito da una riunione di coordinamento tra le parti, e quale documentazione ne deve risultare?
    • Il DUVRI non puo' mai essere sostituito da una riunione: e' sempre obbligatorio in forma scritta e analitica
    • Risposta corretta: Per attivita' di appalto di natura semplice e breve durata (es. interventi manutentivi sporadici a basso rischio interferenziale), il committente puo' sostituire il DUVRI con un verbale di riunione di coordinamento che attesti l'avvenuto scambio di informazioni sui rischi reciproci e le misure concordate, purche' la soluzione adottata sia adeguata all'entita' dei rischi
    • La riunione di coordinamento puo' sostituire il DUVRI solo se il contratto di appalto ha un valore inferiore a 5.000 euro
    • La sostituzione e' ammessa solo se l'appaltatore ha meno di 5 dipendenti e non utilizza sostanze chimiche pericolose

    La prassi applicativa dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, confermata dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 24/2007 e dalla giurisprudenza, ammette che per attivita' di durata limitata e a basso rischio interferenziale il committente possa adempiere all'obbligo di coordinamento e cooperazione mediante una riunione preliminare tra committente e appaltatore, formalizzata in un verbale scritto. Il verbale deve documentare: i rischi specifici dell'ambiente del committente comunicati all'appaltatore, i rischi specifici dell'appaltatore comunicati al committente, le misure di coordinamento concordate. Tale approccio non esime dalla valutazione dei rischi interferenziali, ma semplifica la documentazione quando la complessita' dell'appalto lo giustifica.

  10. 10. Qual e' la connessione tra il DUVRI e la responsabilita' solidale del committente per retribuzioni e contributi ex art. 29 D.Lgs. 276/2003?
    • Non esiste alcuna connessione: il DUVRI riguarda la sicurezza sul lavoro, mentre la responsabilita' solidale riguarda il diritto del lavoro e sono due ambiti completamente separati
    • La corretta redazione del DUVRI esclude automaticamente la responsabilita' solidale del committente per debiti retributivi e contributivi dell'appaltatore
    • Risposta corretta: Il DUVRI e la responsabilita' solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 sono due strumenti complementari che il committente deve gestire contestualmente in un appalto: il primo per la tutela della salute e sicurezza, il secondo per la regolarita' dei rapporti di lavoro; entrambi richiedono al committente una verifica dell'idoneita' tecnico-professionale e della regolarita' dell'appaltatore
    • Il DUVRI, se allegato al contratto, sostituisce il DURC e libera il committente da qualsiasi verifica di regolarita' contributiva dell'appaltatore

    I due istituti sono distinti ma complementari nella gestione degli appalti. L'art. 26 D.Lgs. 81/08 impone al committente di: verificare l'idoneita' tecnico-professionale dell'appaltatore (richiedendo iscrizione alla CCIA, DURC e autocertificazione), cooperare per la sicurezza e redigere il DUVRI. L'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 stabilisce invece la responsabilita' solidale del committente (con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori) per i trattamenti retributivi, le quote di TFR e i contributi previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto, entro i due anni dalla cessazione dell'appalto. Un committente diligente deve quindi presidiare entrambe le dimensioni: la sicurezza sul lavoro attraverso il DUVRI e la regolarita' lavorativa attraverso le verifiche ex D.Lgs. 276/2003.

  11. 11. Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro committente che omette di redigere il DUVRI quando obbligatorio?
    • Non sono previste sanzioni specifiche per la mancata redazione del DUVRI: si applica solo una diffida amministrativa da parte dell'Ispettorato del Lavoro
    • La sanzione e' esclusivamente di natura civile: il committente risponde in solido dei danni subiti dai lavoratori dell'appaltatore
    • Risposta corretta: Ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro committente e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 4.384 euro per la violazione degli obblighi di cui all'art. 26, commi 1, 2, 3 e 5
    • La sanzione consiste nella sospensione dell'attivita' produttiva per un periodo da 15 a 60 giorni disposta dall'Ispettorato del Lavoro

    Il D.Lgs. 81/08 prevede un sistema sanzionatorio specifico per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 26. Ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera a), il datore di lavoro committente che non adempie agli obblighi di cooperazione, coordinamento e redazione del DUVRI e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda. Gli importi delle ammende sono stati aggiornati per effetto delle rivalutazioni periodiche previste dal D.M. 22/12/2023. Oltre alla sanzione penale/amministrativa, il committente puo' essere esposto a responsabilita' civile per i danni subiti dai lavoratori dell'appaltatore a causa di rischi interferenziali non gestiti, e a responsabilita' solidale per gli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore.

  12. 12. Quando e' necessario aggiornare il DUVRI nel corso dello svolgimento del contratto di appalto?
    • Il DUVRI non richiede aggiornamento: una volta redatto prima dell'inizio dei lavori e' valido per tutta la durata del contratto senza modifiche
    • Va aggiornato obbligatoriamente ogni sei mesi indipendentemente da qualsiasi variazione delle condizioni di lavoro
    • Risposta corretta: Deve essere aggiornato ogni volta che si verificano mutamenti significativi nelle lavorazioni o nelle condizioni operative che possono incidere sui rischi interferenziali: ad esempio, ingresso di nuovi subappaltatori, modifica delle aree di lavoro, utilizzo di nuovi agenti chimici, variazioni dell'orario di lavoro o ampliamento del contratto con nuove attivita'
    • L'aggiornamento e' necessario solo se richiesto dall'ASL o dall'Ispettorato del Lavoro in seguito a un infortunio

    Il DUVRI non e' un documento statico: l'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 ne prevede l'aggiornamento in relazione all'evoluzione dei lavori, dei servizi o delle forniture. Situazioni che impongono l'aggiornamento includono: variazione delle imprese presenti in cantiere o nei luoghi di lavoro (es. ingresso di nuovi subappaltatori); modifiche delle aree operative o dei percorsi di accesso; introduzione di nuove sostanze o attrezzature da parte dell'appaltatore; cambiamento degli orari o dei turni di lavoro che determinano nuove interferenze; proroga o ampliamento del contratto con attivita' non previste inizialmente; infortuni o quasi-incidenti che rivelano rischi interferenziali non identificati. L'aggiornamento tempestivo del DUVRI e' essenziale per mantenere la sua efficacia protettiva.

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