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Rischio elettrico

Il rischio di danni a persone dovuti a contatti con parti in tensione, archi elettrici, incendi ed esplosioni di origine elettrica.

Risposta rapida

Il rischio elettrico è la possibilità che i lavoratori subiscano danni a causa dell’energia elettrica: contatti diretti con parti normalmente in tensione, contatti indiretti con masse andate in tensione per un guasto, archi elettrici, incendi ed esplosioni innescati da impianti o apparecchi, fulminazione. Il D.Lgs. 81/2008 lo disciplina agli artt. 80-87 (Titolo III, Capo III): il datore di lavoro deve valutarlo nel DVR e adottare le misure per eliminarlo o ridurlo al minimo (art. 80).

Obblighi principali

  • Impianti e apparecchiature a regola d’arte: realizzati secondo le norme di buona tecnica, come le norme CEI (art. 81); per gli impianti va conservata la dichiarazione di conformità dell’installatore prevista dal D.M. 37/2008.
  • Manutenzione e controlli periodici degli impianti e delle apparecchiature, in base alle indicazioni dei fabbricanti e delle norme tecniche (art. 86).
  • Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001): ogni 5 anni, ogni 2 anni nei cantieri, nei locali medici e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; la verifica è a carico del datore di lavoro, che la richiede a INAIL/ASL o a un organismo abilitato.
  • Lavori elettrici: vietati i lavori sotto tensione salvo i casi dell’art. 82; i lavori fuori tensione e in prossimità vanno eseguiti da personale formato secondo la norma CEI 11-27 (PES, PAV, PEI) e con procedure scritte.

Come si valuta in pratica

Si parte dallo stato dell’impianto (documentazione, dichiarazioni di conformità, verifiche DPR 462), dagli ambienti particolari (umidi, cantieri, atmosfere esplosive), dalle apparecchiature portatili e dalle attività che espongono a lavori elettrici o in prossimità di linee. Il risultato confluisce nel DVR con un programma di controlli e la formazione mirata.

Errori frequenti

  • Verifiche DPR 462 scadute perché nessuno le ha richieste.
  • Manutentori interni che lavorano su quadri senza qualifica PES/PAV e senza procedura.
  • Prolunghe e ciabatte in serie, apparecchi danneggiati non ritirati dall’uso.

Fonti normative

Voci e pagine collegate

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