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Addetti al primo soccorso: quanti nominarne e come

La legge non dà un numero: lo stabilisce il datore di lavoro in base all’organizzazione. Ecco i criteri pratici e come formalizzare le designazioni.

Risposta rapida

Non esiste un numero minimo di addetti al primo soccorso fissato dalla legge. Il datore di lavoro li designa preventivamente (art. 18 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008) in numero sufficiente a garantire che, in ogni turno e in ogni sede o reparto, sia presente almeno un addetto formato, anche durante ferie, malattie e trasferte. Gli addetti frequentano il corso del D.M. 388/2003 (16 ore per il gruppo A, 12 per i gruppi B e C) con aggiornamento almeno triennale della parte pratica.

I criteri per stabilire quanti addetti servono

  • Turni: almeno un addetto per ogni turno, compresi notte, fine settimana e straordinari programmati.
  • Sedi e reparti: un addetto in ogni sede e in ogni area da cui non si raggiunge rapidamente un collega formato (piani diversi, capannoni separati, cantieri).
  • Assenze: un margine per ferie, malattie, trasferte e part-time, di solito almeno un sostituto per ciascun addetto.
  • Lavoratori isolati o fuori sede: chi lavora da solo o presso clienti deve avere un sistema di allerta e, se possibile, una formazione di base.
  • Rischi specifici: dove la valutazione individua rischi particolari (chimico, elettrico, macchine) il numero e la formazione vanno commisurati.
  • Pubblico: in luoghi aperti al pubblico va considerata anche l’assistenza a clienti e visitatori.

La designazione

La norma non impone una forma, ma la designazione va fatta per iscritto per poterla provare: consegnata al lavoratore e conservata con l’attestato di formazione. È utile che il DVR o il piano di emergenza riporti l’elenco degli addetti per sede e turno, aggiornato quando qualcuno cambia mansione o lascia l’azienda. Il lavoratore può rifiutare solo per giustificato motivo (art. 43 c. 3).

Formazione e aggiornamento

Il corso dipende dal gruppo dell’azienda secondo il D.M. 388/2003: 16 ore per il gruppo A, 12 ore per i gruppi B e C, con docenti medici per la parte teorica. La formazione va ripetuta almeno ogni tre anni almeno per la parte pratica. L’attestato non scade «da solo», ma un addetto senza aggiornamento non può essere considerato adeguatamente formato.

Organizzazione dell’intervento

Il piano di primo soccorso deve indicare come si allertano l’addetto e il 112/118, chi accompagna i soccorritori, dove sono la cassetta o il pacchetto di medicazione e l’eventuale defibrillatore, come si comunica con le imprese esterne presenti. Le prove e le esercitazioni aiutano a verificare che il sistema funzioni con le persone effettivamente presenti.

Errori frequenti

  • Un solo addetto per tutta l’azienda, assente nel turno di notte o in ferie.
  • Designazioni verbali, senza documento firmato.
  • Addetti trasferiti o dimessi ancora indicati nel piano di emergenza.
  • Aggiornamento triennale dimenticato.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Esiste un rapporto fisso tra numero di lavoratori e addetti al primo soccorso?
No. Né il D.Lgs. 81/2008 né il D.M. 388/2003 fissano un numero minimo o un rapporto addetti/lavoratori. L’art. 18 c. 1 lett. b) e l’art. 45 chiedono al datore di lavoro di designare gli addetti tenendo conto della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e degli altri fattori della valutazione dei rischi. Il criterio di fondo è che in ogni momento in cui si lavora ci sia almeno un addetto formato raggiungibile in tempi brevi.
Il lavoratore può rifiutare la designazione?
Solo per giustificato motivo. L’art. 43 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Il motivo va valutato nel caso concreto: ad esempio condizioni di salute incompatibili o un’organizzazione del lavoro che renda impossibile intervenire.
Il datore di lavoro può fare da addetto al primo soccorso?
Sì, nei casi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, tra cui le imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fuori dalle attività dell’art. 31 c. 6. In quel caso deve frequentare lo stesso corso previsto per gli addetti dal D.M. 388/2003. Va comunque considerato che il datore di lavoro sia effettivamente presente quando si lavora.

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