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FAQ cambio mansione e obblighi di sicurezza

Gli adempimenti quando un lavoratore passa a una mansione diversa, anche per poco tempo: formazione, sorveglianza sanitaria, DVR, DPI e abilitazioni.

Risposta rapida

Prima che il lavoratore inizi la nuova mansione servono, se i rischi cambiano: la formazione specifica integrativa (art. 37, comma 4), la visita medica se la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 2, lett. d), i DPI previsti e le eventuali abilitazioni. Il DVR va rielaborato solo se emergono rischi non ancora valutati.

Le stesse regole valgono per trasferimenti di reparto, sostituzioni temporanee e promozioni a preposto.

Domande frequenti sul cambio mansioneFAQ

Se un lavoratore cambia mansione serve nuova formazione?
Sì, se la nuova mansione comporta rischi diversi. La formazione va fatta anche in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni (art. 37, comma 4, lett. b, D.Lgs. 81/2008). La formazione generale di 4 ore resta valida perché costituisce credito formativo permanente; va invece integrata la formazione specifica sui rischi della nuova mansione e del nuovo reparto, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (4, 8 o 12 ore in base alla classe di rischio). Va fatta prima che il lavoratore inizi a svolgere la nuova attività.
Se la nuova mansione è a rischio più alto bisogna rifare tutto il corso?
No. Si integra la sola formazione specifica per la parte che manca. Ad esempio, chi passa da un ufficio (rischio basso, 4 ore di specifica) a un reparto produttivo classificato a rischio alto (12 ore di specifica) deve completare la formazione specifica sui nuovi rischi. L’attestato o il registro devono riportare contenuti e ore della formazione aggiuntiva.
Serve una nuova visita medica?
Sì, se la nuova mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria. L’art. 41, comma 2, lett. d) prevede la visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica, e va fatta prima di adibire il lavoratore ai nuovi compiti. Se la nuova mansione non comporta rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, la visita non è dovuta.
Il DVR va aggiornato a ogni cambio di mansione?
No, se la mansione di destinazione è già valutata nel DVR: basta assegnare il lavoratore alla mansione e applicare le misure previste. La rielaborazione, entro 30 giorni, è necessaria se il cambio introduce rischi non ancora valutati o deriva da modifiche dell’organizzazione del lavoro significative per la sicurezza (art. 29, comma 3). Va aggiornato invece l’elenco nominativo delle mansioni, se l’azienda lo tiene.
Vanno consegnati nuovi DPI?
Sì, se la nuova mansione ne richiede di diversi secondo il DVR (art. 18, comma 1, lett. d). La consegna va registrata e, per i DPI di III categoria come imbracature anticaduta o respiratori, serve anche l’addestramento all’uso (art. 77, comma 5).
E se la nuova mansione richiede un’attrezzatura con abilitazione?
Il lavoratore non può usarla finché non ha l’abilitazione prevista dall’art. 73, comma 5, e dall’Accordo Stato-Regioni (ad esempio per carrelli elevatori, piattaforme elevabili o gru). L’abilitazione si aggiunge alla formazione specifica e all’eventuale visita medica.
Un lavoratore promosso a preposto cosa deve fare?
Il datore di lavoro lo individua come preposto (art. 18, comma 1, lett. b-bis) e gli fa seguire la formazione da preposto: 12 ore secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025, con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni. La formazione del preposto va svolta interamente in presenza (art. 37, comma 7-ter). Da quel momento ha gli obblighi di vigilanza dell’art. 19, compresa l’interruzione delle attività in caso di comportamenti pericolosi.
Una sostituzione temporanea (ferie, malattia) richiede gli stessi adempimenti?
Sì, la durata non conta. Chi sostituisce un collega in una mansione con rischi diversi deve avere già la formazione specifica, l’eventuale idoneità sanitaria, i DPI e le abilitazioni richiesti. Conviene individuare in anticipo, nel DVR o in una procedura, chi può sostituire chi, così da formare per tempo i sostituti.
Cosa succede se il medico competente giudica il lavoratore non idoneo alla nuova mansione?
Il lavoratore non può essere adibito a quella mansione. Se il giudizio è di idoneità parziale, il datore di lavoro deve rispettare prescrizioni e limitazioni. Il giudizio può essere impugnato all’ASL entro 30 giorni (art. 41, comma 9). Le regole sull’adibizione a mansioni compatibili sono nell’art. 42.

Fonti normative

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