Preposto D.Lgs. 146/2021: Nuovi Obblighi e Responsabilita' dopo la Riforma
Risposte alle domande piu' frequenti sulle novita' introdotte dal D.Lgs. 146/2021 per il preposto: obbligo di interruzione dell'attivita', formazione biennale obbligatoria, nomina scritta, sanzioni e impatto della patente a crediti.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 146/2021 ha rafforzato il ruolo del preposto nel sistema di prevenzione aziendale, introducendo l'obbligo di interrompere l'attivita' in caso di pericolo grave e immediato, la formazione con aggiornamento biennale e la nomina formale scritta. Supportiamo le aziende nell'adeguamento delle nomine, del DVR e dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi piu' frequenti di datori di lavoro, dirigenti, RSPP e preposti sulle novita' introdotte dal D.Lgs. 146/2021 che ha modificato il D.Lgs. 81/08, rafforzando obblighi e responsabilita' della figura del preposto.
Domande frequenti sul preposto e il D.Lgs. 146/2021FAQ
Cosa ha cambiato il D.Lgs. 146/2021 per il preposto?
Il D.Lgs. 146/2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) ha modificato in modo significativo il D.Lgs. 81/08 rafforzando il ruolo del preposto sotto tre profili principali. Primo, ha introdotto all'art. 19 il nuovo obbligo di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato, conferendo al preposto un potere-dovere di sospensione del lavoro che prima non era esplicitato con questa chiarezza. Secondo, ha reso obbligatoria la formazione specifica del preposto con aggiornamento biennale (art. 37, comma 7), superando il precedente regime in cui la formazione era disciplinata solo dagli Accordi Stato-Regioni senza obbligo legislativo esplicito di aggiornamento periodico. Terzo, ha valorizzato la nomina scritta del preposto da parte del datore di lavoro o del dirigente, rendendo la figura non piu' assimilabile a una funzione di fatto ma a un ruolo formalmente attribuito con precisi contenuti di responsabilita'. Il decreto ha anche inasprito le sanzioni a carico del preposto inadempiente e chiarito il rapporto con la figura del dirigente, eliminando ambiguita' interpretative che la giurisprudenza aveva tentato di colmare negli anni precedenti.
Il preposto ha ora l'obbligo di interrompere l'attivita' in caso di pericolo: in cosa consiste e quali sono le conseguenze?
L'art. 19, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 146/2021, stabilisce che il preposto deve interrompere temporaneamente l'attivita' in caso di pericolo grave e immediato, dandone notizia al datore di lavoro e al dirigente. Il preposto non ha facolta' discrezionale: si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico la cui omissione espone a responsabilita' penale ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 81/08 (arresto fino a due mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro). Il pericolo grave e immediato deve essere inteso, in linea con la giurisprudenza consolidata, come una situazione di rischio concreta, attuale e non fronteggiabile con le normali procedure operative. Il preposto non deve attendere l'autorizzazione del datore di lavoro o del dirigente: l'obbligo di interruzione scatta immediatamente al verificarsi della situazione pericolosa. Dopo aver interrotto l'attivita' e messo in sicurezza i lavoratori, il preposto deve comunicare tempestivamente l'accaduto ai livelli superiori e non puo' riprendere i lavori finche' la situazione di pericolo non sia stata rimossa e il datore di lavoro o il dirigente non abbiano dato indicazioni al riguardo. La norma ha colmato un vuoto che in precedenza costringeva i tribunali a ricorrere ai principi generali di garanzia per affermare questa responsabilita'.
La formazione del preposto e' diventata obbligatoria con aggiornamento biennale?
Si'. Il D.Lgs. 146/2021 ha modificato l'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 prevedendo espressamente che i preposti ricevano una formazione adeguata e specifica, commisurata ai propri compiti, con aggiornamento cadenziale. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e il successivo del 7 luglio 2016) fissava gia' i contenuti e la durata minima della formazione iniziale del preposto (generalmente 8 ore per i settori a rischio medio-alto), ma il D.Lgs. 146/2021 ha introdotto la periodicita' biennale dell'aggiornamento con valore di legge primaria, non derogabile dalla contrattazione o dalla prassi aziendale. L'aggiornamento biennale deve riguardare i contenuti propri del ruolo: obblighi e responsabilita', tecniche di sorveglianza, gestione delle emergenze, comunicazione con i lavoratori e con il datore di lavoro. Il datore di lavoro e' tenuto a garantire la formazione e l'aggiornamento del preposto; l'onere economico e organizzativo e' a suo carico e il tempo dedicato alla formazione e' considerato orario di lavoro a tutti gli effetti. La mancata formazione o il mancato aggiornamento del preposto costituisce violazione dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08 imputabile in primo luogo al datore di lavoro, ma non esclude responsabilita' concorrenti del preposto che abbia operato senza le necessarie competenze.
Chi puo' essere nominato preposto e come deve avvenire la nomina scritta?
Il preposto e' la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 81/08). Prima del D.Lgs. 146/2021, la figura del preposto poteva configurarsi anche di fatto, senza necessita' di una nomina formale: era sufficiente che il soggetto esercitasse in concreto poteri di sorveglianza e direzione. Il D.Lgs. 146/2021 ha rafforzato il requisito della nomina formale scritta, stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti individuino il preposto con atto scritto che specifichi: l'identita' del soggetto nominato, il perimetro delle sue attribuzioni, i lavoratori soggetti alla sua supervisione e i mezzi e le istruzioni fornite per svolgere il ruolo. La nomina scritta ha un duplice scopo: rende il preposto consapevole delle proprie responsabilita' e consente all'Organo di Vigilanza di identificare con certezza il soggetto garante. Non e' necessario un contratto separato: e' sufficiente una lettera di incarico allegata al contratto di lavoro o un atto interno aziendale firmato per accettazione dal preposto.
Preposto e datore di lavoro: esiste una sovrapposizione di responsabilita'?
Il D.Lgs. 81/08, anche dopo la modifica operata dal D.Lgs. 146/2021, mantiene una ripartizione verticale delle responsabilita': il datore di lavoro conserva gli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi, redazione del DVR, nomina del RSPP, sorveglianza sanitaria), mentre al preposto e' attribuita la sorveglianza operativa sull'esecuzione del lavoro. Le responsabilita' non si sovrappongono ma si integrano secondo un criterio di complementarita': il datore di lavoro risponde delle carenze organizzative e strutturali, il preposto risponde delle inadempienze nella sorveglianza quotidiana. La giurisprudenza penale (Cass. Pen., Sez. IV) ha chiarito che la presenza di un preposto non esonera il datore di lavoro dalla responsabilita' per eventi derivanti da carenze strutturali o da omessa formazione. Viceversa, il preposto non puo' essere chiamato a rispondere per rischi che dipendono da scelte organizzative o economiche che esulano dai suoi poteri. Dopo il D.Lgs. 146/2021 e' piu' nitido che il preposto risponde in modo autonomo per l'omessa interruzione dell'attivita' in caso di pericolo (art. 19, lett. f-bis)) e per la mancata segnalazione delle non conformita' (art. 19, lett. f)): comportamenti che prescindono da eventuali colpe del datore di lavoro.
Cosa rischia il preposto che non interviene in caso di pericolo?
Il preposto che non adempie all'obbligo di interrompere l'attivita' in presenza di un pericolo grave e immediato incorre nelle sanzioni previste dall'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 146/2021: arresto fino a due mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro. Se dall'omissione deriva un infortunio o una malattia professionale, le conseguenze si aggravano notevolmente: il preposto puo' essere imputato di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) ovvero di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con pene detentive che possono superare i cinque anni in presenza delle circostanze aggravanti previste per la violazione delle norme sulla prevenzione infortuni. La giurisprudenza della Cassazione penale ha piu' volte affermato che la posizione di garanzia del preposto e' autonoma rispetto a quella del datore di lavoro: il preposto non puo' invocare l'ordine o la prassi aziendale per giustificare l'omessa interruzione. Sul piano amministrativo, le violazioni degli obblighi del preposto possono essere contestate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs. 758/1994; la mancata regolarizzazione entro il termine fissato comporta il rinvio all'Autorita' Giudiziaria. La responsabilita' del preposto non elimina quella concorrente del datore di lavoro o del dirigente per i profili di rispettiva competenza.
Come cambia il DUVRI con il nuovo ruolo del preposto negli appalti?
Il D.Lgs. 81/08 (art. 26) impone al datore di lavoro committente di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) quando affida lavori, servizi o forniture in appalto o subappalto all'interno della propria azienda. Il D.Lgs. 146/2021 non ha modificato direttamente l'art. 26, ma il rafforzamento del ruolo del preposto incide concretamente sulla gestione degli appalti in due modi. Da un lato, il preposto del committente assume un ruolo di sorveglianza operativa anche nei confronti delle imprese appaltatrici che operano nell'area di sua competenza: e' tenuto a interrompere l'attivita' di chiunque — inclusi i lavoratori dell'appaltatore — in caso di pericolo grave e immediato, dandone comunicazione ai datori di lavoro di entrambe le imprese. Dall'altro, il DUVRI deve essere aggiornato per riflettere con chiarezza l'identita' del preposto del committente, il perimetro della sua sorveglianza e le modalita' di coordinamento con il preposto o il responsabile dell'appaltatore. Una clausola contrattuale che individui il preposto del committente e definisca i flussi di comunicazione in caso di pericolo e' oggi considerata buona prassi dalle linee di indirizzo dell'INL. La mancata individuazione o la mancata formazione del preposto in contesti di appalto puo' essere contestata anche nell'ambito dell'ispezione sul coordinamento della sicurezza.
La patente a crediti introdotta dal D.L. 19/2024 coinvolge anche il preposto?
Il D.L. 19/2024 (convertito con L. 56/2024) ha introdotto la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 D.Lgs. 81/08, come novellato). La patente a crediti attribuisce un punteggio iniziale di trenta crediti, riducibili in caso di violazioni accertate, e prevede la sospensione dell'attivita' per le imprese il cui punteggio scenda al di sotto della soglia minima. Il preposto e' direttamente coinvolto in questo meccanismo sotto piu' profili: (1) le violazioni degli obblighi del preposto accertate dall'Organo di Vigilanza (omessa sorveglianza, omessa interruzione in caso di pericolo, omessa segnalazione) possono determinare la decurtazione dei crediti dell'impresa per la quale opera; (2) la corretta designazione e formazione del preposto e' uno degli elementi valutati in sede di ispezione per la verifica del punteggio; (3) il preposto che opera come lavoratore autonomo in cantiere e' direttamente titolare di una propria patente a crediti e ne risponde in prima persona. E' opportuno che le imprese operanti in cantiere verifichino che tutti i preposti siano formalmente nominati, adeguatamente formati e aggiornati biennalmente, poiche' le carenze in questi adempimenti possono incidere negativamente sul punteggio della patente con effetti sull'operativita' aziendale.
Come adeguare subito i contratti e le nomine dei preposti alle nuove norme?
Per mettere in regola l'azienda con le modifiche apportate dal D.Lgs. 146/2021, e' necessario intervenire su piu' fronti in modo coordinato. Sul piano documentale: verificare che ogni preposto sia identificato con un atto scritto che ne definisca il perimetro di responsabilita', i lavoratori soggetti alla sua supervisione, le istruzioni operative e i mezzi a disposizione; aggiornare il DVR inserendo o aggiornando la sezione relativa all'organigramma della sicurezza con i riferimenti ai preposti nominati; integrare il DUVRI, ove applicabile, con l'indicazione del preposto committente e le modalita' di coordinamento. Sul piano formativo: verificare che tutti i preposti abbiano completato il percorso formativo iniziale previsto dall'Accordo Stato-Regioni e che l'aggiornamento biennale sia calendarizzato; conservare i registri formativi come prova della conformita' in sede ispettiva. Sul piano procedurale: adottare una procedura scritta che definisca come il preposto deve agire in caso di pericolo grave e immediato (chi avvertire, con quali strumenti, come documentare l'interruzione e la ripresa dell'attivita'); informare i lavoratori dell'identita' del preposto e dei suoi poteri. Contatta il nostro team per un check-up della documentazione esistente e per ricevere supporto nella redazione delle nomine e nell'organizzazione dei percorsi formativi aggiornati.
Cosa ha cambiato il D.Lgs. 146/2021 per il preposto?
Il D.Lgs. 146/2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) ha modificato in modo significativo il D.Lgs. 81/08 rafforzando il ruolo del preposto sotto tre profili principali. Primo, ha introdotto all'art. 19 il nuovo obbligo di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato, conferendo al preposto un potere-dovere di sospensione del lavoro che prima non era esplicitato con questa chiarezza. Secondo, ha reso obbligatoria la formazione specifica del preposto con aggiornamento biennale (art. 37, comma 7), superando il precedente regime in cui la formazione era disciplinata solo dagli Accordi Stato-Regioni senza obbligo legislativo esplicito di aggiornamento periodico. Terzo, ha valorizzato la nomina scritta del preposto da parte del datore di lavoro o del dirigente, rendendo la figura non piu' assimilabile a una funzione di fatto ma a un ruolo formalmente attribuito con precisi contenuti di responsabilita'. Il decreto ha anche inasprito le sanzioni a carico del preposto inadempiente e chiarito il rapporto con la figura del dirigente, eliminando ambiguita' interpretative che la giurisprudenza aveva tentato di colmare negli anni precedenti.
Il preposto ha ora l'obbligo di interrompere l'attivita' in caso di pericolo: in cosa consiste e quali sono le conseguenze?
L'art. 19, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 146/2021, stabilisce che il preposto deve interrompere temporaneamente l'attivita' in caso di pericolo grave e immediato, dandone notizia al datore di lavoro e al dirigente. Il preposto non ha facolta' discrezionale: si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico la cui omissione espone a responsabilita' penale ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 81/08 (arresto fino a due mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro). Il pericolo grave e immediato deve essere inteso, in linea con la giurisprudenza consolidata, come una situazione di rischio concreta, attuale e non fronteggiabile con le normali procedure operative. Il preposto non deve attendere l'autorizzazione del datore di lavoro o del dirigente: l'obbligo di interruzione scatta immediatamente al verificarsi della situazione pericolosa. Dopo aver interrotto l'attivita' e messo in sicurezza i lavoratori, il preposto deve comunicare tempestivamente l'accaduto ai livelli superiori e non puo' riprendere i lavori finche' la situazione di pericolo non sia stata rimossa e il datore di lavoro o il dirigente non abbiano dato indicazioni al riguardo. La norma ha colmato un vuoto che in precedenza costringeva i tribunali a ricorrere ai principi generali di garanzia per affermare questa responsabilita'.
La formazione del preposto e' diventata obbligatoria con aggiornamento biennale?
Si'. Il D.Lgs. 146/2021 ha modificato l'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 prevedendo espressamente che i preposti ricevano una formazione adeguata e specifica, commisurata ai propri compiti, con aggiornamento cadenziale. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e il successivo del 7 luglio 2016) fissava gia' i contenuti e la durata minima della formazione iniziale del preposto (generalmente 8 ore per i settori a rischio medio-alto), ma il D.Lgs. 146/2021 ha introdotto la periodicita' biennale dell'aggiornamento con valore di legge primaria, non derogabile dalla contrattazione o dalla prassi aziendale. L'aggiornamento biennale deve riguardare i contenuti propri del ruolo: obblighi e responsabilita', tecniche di sorveglianza, gestione delle emergenze, comunicazione con i lavoratori e con il datore di lavoro. Il datore di lavoro e' tenuto a garantire la formazione e l'aggiornamento del preposto; l'onere economico e organizzativo e' a suo carico e il tempo dedicato alla formazione e' considerato orario di lavoro a tutti gli effetti. La mancata formazione o il mancato aggiornamento del preposto costituisce violazione dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08 imputabile in primo luogo al datore di lavoro, ma non esclude responsabilita' concorrenti del preposto che abbia operato senza le necessarie competenze.
Chi puo' essere nominato preposto e come deve avvenire la nomina scritta?
Il preposto e' la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 81/08). Prima del D.Lgs. 146/2021, la figura del preposto poteva configurarsi anche di fatto, senza necessita' di una nomina formale: era sufficiente che il soggetto esercitasse in concreto poteri di sorveglianza e direzione. Il D.Lgs. 146/2021 ha rafforzato il requisito della nomina formale scritta, stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti individuino il preposto con atto scritto che specifichi: l'identita' del soggetto nominato, il perimetro delle sue attribuzioni, i lavoratori soggetti alla sua supervisione e i mezzi e le istruzioni fornite per svolgere il ruolo. La nomina scritta ha un duplice scopo: rende il preposto consapevole delle proprie responsabilita' e consente all'Organo di Vigilanza di identificare con certezza il soggetto garante. Non e' necessario un contratto separato: e' sufficiente una lettera di incarico allegata al contratto di lavoro o un atto interno aziendale firmato per accettazione dal preposto.
Preposto e datore di lavoro: esiste una sovrapposizione di responsabilita'?
Il D.Lgs. 81/08, anche dopo la modifica operata dal D.Lgs. 146/2021, mantiene una ripartizione verticale delle responsabilita': il datore di lavoro conserva gli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi, redazione del DVR, nomina del RSPP, sorveglianza sanitaria), mentre al preposto e' attribuita la sorveglianza operativa sull'esecuzione del lavoro. Le responsabilita' non si sovrappongono ma si integrano secondo un criterio di complementarita': il datore di lavoro risponde delle carenze organizzative e strutturali, il preposto risponde delle inadempienze nella sorveglianza quotidiana. La giurisprudenza penale (Cass. Pen., Sez. IV) ha chiarito che la presenza di un preposto non esonera il datore di lavoro dalla responsabilita' per eventi derivanti da carenze strutturali o da omessa formazione. Viceversa, il preposto non puo' essere chiamato a rispondere per rischi che dipendono da scelte organizzative o economiche che esulano dai suoi poteri. Dopo il D.Lgs. 146/2021 e' piu' nitido che il preposto risponde in modo autonomo per l'omessa interruzione dell'attivita' in caso di pericolo (art. 19, lett. f-bis)) e per la mancata segnalazione delle non conformita' (art. 19, lett. f)): comportamenti che prescindono da eventuali colpe del datore di lavoro.
Cosa rischia il preposto che non interviene in caso di pericolo?
Il preposto che non adempie all'obbligo di interrompere l'attivita' in presenza di un pericolo grave e immediato incorre nelle sanzioni previste dall'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 146/2021: arresto fino a due mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro. Se dall'omissione deriva un infortunio o una malattia professionale, le conseguenze si aggravano notevolmente: il preposto puo' essere imputato di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) ovvero di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con pene detentive che possono superare i cinque anni in presenza delle circostanze aggravanti previste per la violazione delle norme sulla prevenzione infortuni. La giurisprudenza della Cassazione penale ha piu' volte affermato che la posizione di garanzia del preposto e' autonoma rispetto a quella del datore di lavoro: il preposto non puo' invocare l'ordine o la prassi aziendale per giustificare l'omessa interruzione. Sul piano amministrativo, le violazioni degli obblighi del preposto possono essere contestate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs. 758/1994; la mancata regolarizzazione entro il termine fissato comporta il rinvio all'Autorita' Giudiziaria. La responsabilita' del preposto non elimina quella concorrente del datore di lavoro o del dirigente per i profili di rispettiva competenza.
Come cambia il DUVRI con il nuovo ruolo del preposto negli appalti?
Il D.Lgs. 81/08 (art. 26) impone al datore di lavoro committente di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) quando affida lavori, servizi o forniture in appalto o subappalto all'interno della propria azienda. Il D.Lgs. 146/2021 non ha modificato direttamente l'art. 26, ma il rafforzamento del ruolo del preposto incide concretamente sulla gestione degli appalti in due modi. Da un lato, il preposto del committente assume un ruolo di sorveglianza operativa anche nei confronti delle imprese appaltatrici che operano nell'area di sua competenza: e' tenuto a interrompere l'attivita' di chiunque — inclusi i lavoratori dell'appaltatore — in caso di pericolo grave e immediato, dandone comunicazione ai datori di lavoro di entrambe le imprese. Dall'altro, il DUVRI deve essere aggiornato per riflettere con chiarezza l'identita' del preposto del committente, il perimetro della sua sorveglianza e le modalita' di coordinamento con il preposto o il responsabile dell'appaltatore. Una clausola contrattuale che individui il preposto del committente e definisca i flussi di comunicazione in caso di pericolo e' oggi considerata buona prassi dalle linee di indirizzo dell'INL. La mancata individuazione o la mancata formazione del preposto in contesti di appalto puo' essere contestata anche nell'ambito dell'ispezione sul coordinamento della sicurezza.
La patente a crediti introdotta dal D.L. 19/2024 coinvolge anche il preposto?
Il D.L. 19/2024 (convertito con L. 56/2024) ha introdotto la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 D.Lgs. 81/08, come novellato). La patente a crediti attribuisce un punteggio iniziale di trenta crediti, riducibili in caso di violazioni accertate, e prevede la sospensione dell'attivita' per le imprese il cui punteggio scenda al di sotto della soglia minima. Il preposto e' direttamente coinvolto in questo meccanismo sotto piu' profili: (1) le violazioni degli obblighi del preposto accertate dall'Organo di Vigilanza (omessa sorveglianza, omessa interruzione in caso di pericolo, omessa segnalazione) possono determinare la decurtazione dei crediti dell'impresa per la quale opera; (2) la corretta designazione e formazione del preposto e' uno degli elementi valutati in sede di ispezione per la verifica del punteggio; (3) il preposto che opera come lavoratore autonomo in cantiere e' direttamente titolare di una propria patente a crediti e ne risponde in prima persona. E' opportuno che le imprese operanti in cantiere verifichino che tutti i preposti siano formalmente nominati, adeguatamente formati e aggiornati biennalmente, poiche' le carenze in questi adempimenti possono incidere negativamente sul punteggio della patente con effetti sull'operativita' aziendale.
Come adeguare subito i contratti e le nomine dei preposti alle nuove norme?
Per mettere in regola l'azienda con le modifiche apportate dal D.Lgs. 146/2021, e' necessario intervenire su piu' fronti in modo coordinato. Sul piano documentale: verificare che ogni preposto sia identificato con un atto scritto che ne definisca il perimetro di responsabilita', i lavoratori soggetti alla sua supervisione, le istruzioni operative e i mezzi a disposizione; aggiornare il DVR inserendo o aggiornando la sezione relativa all'organigramma della sicurezza con i riferimenti ai preposti nominati; integrare il DUVRI, ove applicabile, con l'indicazione del preposto committente e le modalita' di coordinamento. Sul piano formativo: verificare che tutti i preposti abbiano completato il percorso formativo iniziale previsto dall'Accordo Stato-Regioni e che l'aggiornamento biennale sia calendarizzato; conservare i registri formativi come prova della conformita' in sede ispettiva. Sul piano procedurale: adottare una procedura scritta che definisca come il preposto deve agire in caso di pericolo grave e immediato (chi avvertire, con quali strumenti, come documentare l'interruzione e la ripresa dell'attivita'); informare i lavoratori dell'identita' del preposto e dei suoi poteri. Contatta il nostro team per un check-up della documentazione esistente e per ricevere supporto nella redazione delle nomine e nell'organizzazione dei percorsi formativi aggiornati.
Fonti normative
D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
D.Lgs. 146/2021 — Modifiche al D.Lgs. 81/2008 (in vigore dal 21 dicembre 2021)
Art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 81/08 — Definizione di preposto
Art. 19 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del preposto
Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 — Formazione del preposto
Art. 56 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del preposto
Art. 27 D.Lgs. 81/08 — Patente a crediti (D.L. 19/2024, conv. L. 56/2024)
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione preposto
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Aggiornamento formazione
Cassazione Penale, Sez. IV — Giurisprudenza sulla posizione di garanzia del preposto
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