Il DM 388/2003 distingue tra cassetta di medicazione (Allegato 1, obbligatoria per le imprese dei Gruppi A e B) e pacchetto di medicazione (Allegato 2, obbligatorio per le imprese di Gruppo C). I contenuti sono definiti per legge e devono essere mantenuti completi e con materiali non scaduti a cura del datore di lavoro. La cassetta va posizionata in luogo accessibile e segnalata con cartellonistica ISO 7010.
1. Cassetta vs pacchetto di medicazione: la distinzione del DM 388/2003
L'art. 2, comma 1, del DM 388/2003 stabilisce una distinzione fondamentale tra due tipologie di presidio di primo soccorso che le aziende sono tenute a mantenere disponibili: la cassetta di medicazione e il pacchetto di medicazione. La scelta tra i due dipende dalla classificazione dell'azienda in uno dei tre gruppi previsti dall'art. 1 del decreto.
Cassetta di medicazione (Allegato 1): obbligatoria per le aziende dei Gruppi A e B. Si tratta di una dotazione più completa e articolata, pensata per contesti con un profilo di rischio più elevato e con un numero maggiore di lavoratori. Deve essere tenuta nei locali facilmente accessibili e segnalata adeguatamente.
Pacchetto di medicazione (Allegato 2): obbligatorio per le aziende di Gruppo C. Si tratta di una dotazione più snella, adatta a contesti a rischio medio-basso con un numero più limitato di lavoratori o con attività meno pericolose.
Le due dotazioni non sono equivalenti e non sono intercambiabili per obbligo: un'azienda dei Gruppi A e B deve avere la cassetta completa (Allegato 1), non solo il pacchetto. Al contrario, un'azienda di Gruppo C che si dota della cassetta completa supera il minimo di legge senza incorrere in irregolarità.
2. Contenuto della cassetta di pronto soccorso — Gruppi A e B (Allegato 1)
L'Allegato 1 del DM 388/2003 elenca il contenuto minimo obbligatorio della cassetta di pronto soccorso per le aziende dei Gruppi A e B. Riportiamo di seguito l'elenco completo con le quantità minime previste:
| Materiale | Quantità minima |
|---|---|
| Guanti sterili monouso | 5 paia |
| Visiera paraschizzi | 1 |
| Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% in acqua (1 litro) | 1 flacone |
| Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml | 3 flaconi |
| Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole | 10 buste |
| Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole | 2 buste |
| Teli sterili monouso | 2 |
| Pinzette da medicazione sterili monouso | 2 |
| Confezione di rete elastica di misura media | 1 |
| Confezione di cotone idrofilo | 1 (500 g) |
| Confezioni di cerotti di varie misure pronti per l'uso | 2 confezioni |
| Rotoli di cerotto alto 2,5 cm | 2 rotoli |
| Bende orlate alte 10 cm | 3 (lunghezza 5 m) |
| Forbici rette con punte smussate | 1 paio |
| Lacci emostatici | 3 |
| Termometro | 1 |
| Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa | 1 |
Questi materiali costituiscono il minimo obbligatorioai sensi del DM 388/2003. Il datore di lavoro, in accordo con il medico competente e l'RSPP, può integrare la dotazione con materiali aggiuntivi in funzione dei rischi specifici identificati nel DVR (ad esempio, kit per lesioni oculari nelle aziende con rischio di proiezione di corpi estranei, ghiaccio istantaneo per traumi da impatto, maschera con valvola per RCP, coperte isotermiche).
3. Contenuto del pacchetto di medicazione — Gruppo C (Allegato 2)
L'Allegato 2 del DM 388/2003 elenca il contenuto minimo del pacchetto di medicazione obbligatorio per le aziende di Gruppo C. La dotazione è più ridotta rispetto alla cassetta, ma deve comunque essere completa e mantenuta in stato di efficienza:
| Materiale | Quantità minima |
|---|---|
| Guanti sterili monouso | 2 paia |
| Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% (125 ml) | 1 flacone |
| Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml | 1 flacone |
| Compresse di garza sterile 10x10 cm | 3 buste |
| Pinzette da medicazione sterili monouso | 1 |
| Confezione di cotone idrofilo | 1 (100 g) |
| Confezione di cerotti di varie misure | 1 |
| Rotolo di cerotto alto 2,5 cm | 1 rotolo |
| Benda orlata alta 10 cm | 1 (lunghezza 5 m) |
| Laccio emostatico | 1 |
| Termometro | 1 |
| Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari | 2 |
Anche per il pacchetto di medicazione il datore di lavoro può integrare la dotazione minima con materiali aggiuntivi in funzione dei rischi specifici. Nelle aziende di piccole dimensioni a basso rischio, la dotazione minima del pacchetto è generalmente sufficiente per far fronte agli infortuni lievi più frequenti (piccole ferite, abrasioni, contusioni).
4. Chi è responsabile del rifornimento e delle scadenze
La responsabilità primaria del mantenimento in efficienza della cassetta di medicazione — con materiali completi e non scaduti — spetta al datore di lavoroai sensi dell'art. 2 del DM 388/2003. Questa responsabilità non è delegabile in senso giuridico: il datore di lavoro risponde dell'inadempimento anche se ha affidato operativamente i controlli a un addetto PS.
Nella pratica organizzativa, il datore di lavoro tipicamente:
- Nomina formalmente un responsabile della cassetta di medicazione (spesso uno degli addetti PS designati), che si occupa dei controlli periodici e del rifornimento.
- Predispone un budget per l'acquisto periodico dei materiali di consumo (garze, guanti, cerotti) e per la sostituzione dei materiali con data di scadenza prossima.
- Verifica periodicamente che i controlli siano effettuati e registrati nel registro della sicurezza.
I materiali consumati dopo ogni utilizzo devono essere reintegrati prima della ripresa dell'attività lavorativa, per garantire la piena disponibilità della dotazione in caso di ulteriori emergenze.
5. Dove posizionare la cassetta (accessibilità e segnaletica)
Il posizionamento della cassetta di medicazione deve rispettare i criteri di accessibilità e visibilità previsti dalla normativa e dalle buone prassi. Il DM 388/2003 non specifica una posizione precisa, ma i requisiti di accessibilità implicano che la cassetta deve essere raggiungibile rapidamente da qualsiasi area operativa, senza dover superare barriere fisiche o accedere a zone riservate.
I criteri pratici di posizionamento comunemente adottati comprendono:
- Segnaletica conforme a ISO 7010: la cassetta deve essere segnalata con il cartello verde-bianco previsto dalla norma ISO 7010 (pittogramma della croce bianca su sfondo verde). La segnaletica deve essere visibile anche da lontano e, ove possibile, illuminata o fotoluminescente per la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- Posizione nota a tutti i lavoratori: il luogo della cassetta deve essere comunicato a tutti i lavoratori in sede di formazione iniziale e richiamatoo nelle procedure di emergenza affisse nei locali aziendali.
- Protezione dalle condizioni ambientali: la cassetta deve essere riposta in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole. Nelle aziende con ambienti particolarmente polverosi o umidi, la cassetta deve essere in contenitore chiuso e protetto.
- Altezza adeguata:la cassetta deve essere collocata a un'altezza facilmente raggiungibile da tutti i lavoratori, compresi quelli di bassa statura, e non deve richiedere l'uso di scale o scalette per accedervi.
6. Controllo periodico e gestione delle scadenze
Il controllo periodico della cassetta di medicazione è un'attività obbligatoria che deve essere documentata per poter dimostrare la conformità in caso di ispezione. La mancanza di documentazione dei controlli — anche se la cassetta è di fatto completa al momento dell'ispezione — può essere considerata dagli organi di vigilanza come un inadempimento procedurale.
La frequenza raccomandata per il controllo completo della cassetta è mensile, con una verifica visiva più rapida da effettuarsi settimanalmente. Dopo ogni utilizzo per un infortunio, va effettuato immediatamente un controllo e ripristinata la dotazione consumata.
Il controllo mensile deve includere:
- Verifica dell'integrità delle confezioni sterili (garze, guanti, compresse)
- Verifica delle date di scadenza di tutti i materiali che riportano una scadenza: iodopovidone, soluzione fisiologica, cerotti, guanti. I materiali scaduti vanno rimossi e sostituiti immediatamente.
- Verifica del numero e della completezza dei materiali rispetto all'elenco dell'Allegato applicabile
- Registrazione del controllo con data e firma del responsabile
È buona prassi allegare alla cassetta una scheda di controllo plastificata con l'elenco dei materiali obbligatori e le relative quantità minime, da aggiornare ad ogni controllo. Questa scheda facilita i controlli e fornisce una prova documentale dell'attività svolta.
7. Aggiornamento 2023 sulla dotazione: novità e chiarimenti
Il DM 388/2003 rimane il riferimento normativo principale per la dotazione dei presidi di primo soccorso nei luoghi di lavoro. Nel 2023 il Ministero della Salute ha emanato alcune circolari e indicazioni di aggiornamento che chiariscono l'applicazione della normativa in relazione a prodotti non più disponibili in commercio e a nuove formulazioni equivalenti.
I principali chiarimenti riguardano:
- Sostituzione dello iodopovidone:la soluzione cutanea di iodopovidone al 10% rimane il disinfettante previsto dalla normativa. In alcuni contesti (ad esempio, aziende che operano con lavoratori con allergia allo iodio documentata) il medico competente può indicare nel protocollo sanitario l'uso di disinfettanti alternativi. Tuttavia, la sostituzione deve essere documentata e giustificata clinicamente; non è sufficiente la sola preferenza del datore di lavoro o del responsabile della cassetta.
- Dispositivi di protezione individuale nella cassetta: le circolari del 2023 confermano che i guanti sterili monouso della cassetta sono distinti dai DPI per le manovre di primo soccorso: gli addetti PS devono disporre di guanti adeguati per la protezione durante le manovre, che possono essere conservati separatamente rispetto ai guanti della cassetta.
- Integrazione con i presidi per l'emergenza cardiologica:le indicazioni più recenti raccomandano che nelle aziende dotate di AED, la posizione della cassetta di medicazione sia coordinata con quella del defibrillatore, in modo da avere un presidio integrato di risposta all'emergenza in un unico punto facilmente identificabile.
FAQ — Cassetta e Pacchetto di MedicazioneFAQ
Qual è la differenza tra cassetta di medicazione e pacchetto di medicazione?
Cosa deve contenere obbligatoriamente la cassetta di medicazione nel 2026?
Chi è responsabile del controllo e del rifornimento della cassetta di medicazione?
Dove deve essere posizionata la cassetta di medicazione in azienda?
Ogni quanto va controllata la cassetta di medicazione e come si gestiscono le scadenze dei materiali?
9. Fonti
Fonti normative
- D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale (art. 2 co. 1; Allegato 1 — contenuto cassetta medicazione; Allegato 2 — contenuto pacchetto medicazione)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sicurezza sul lavoro (art. 45 — primo soccorso; art. 43 — organizzazione dei mezzi di emergenza)
- Circolare Ministero della Salute 2023 — Aggiornamento sulle dotazioni sanitarie di primo soccorso nei luoghi di lavoro
- INAIL — Guida pratica alla gestione del primo soccorso nei luoghi di lavoro (2022)
- ISO 7010:2019 — Simboli grafici per la sicurezza (segnaletica cassetta di medicazione)
- UNI EN ISO 8317 — Contenitori resistenti all'apertura da parte dei bambini (applicabile ai contenitori per medicinali in azienda)
Disclaimer. Questa pagina ha finalità informative ed editoriali. I contenuti descrivono il quadro normativo vigente ma non sostituiscono la consulenza professionale specifica per la tua azienda. Ti aiutiamo a verificare la dotazione obbligatoria applicabile al tuo gruppo di classificazione e a impostare le procedure di controllo periodico.
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