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Approfondimento

Cassetta e Pacchetto di Medicazione: contenuto obbligatorio

Differenza tra cassetta (Gruppi A e B) e pacchetto (Gruppo C), lista completa dei materiali obbligatori ai sensi degli Allegati 1 e 2 del DM 388/2003, responsabilità di rifornimento, posizionamento e controllo periodico.

Risposta rapida

Il DM 388/2003 distingue tra cassetta di medicazione (Allegato 1, obbligatoria per le imprese dei Gruppi A e B) e pacchetto di medicazione (Allegato 2, obbligatorio per le imprese di Gruppo C). I contenuti sono definiti per legge e devono essere mantenuti completi e con materiali non scaduti a cura del datore di lavoro. La cassetta va posizionata in luogo accessibile e segnalata con cartellonistica ISO 7010.

1. Cassetta vs pacchetto di medicazione: la distinzione del DM 388/2003

L'art. 2, comma 1, del DM 388/2003 stabilisce una distinzione fondamentale tra due tipologie di presidio di primo soccorso che le aziende sono tenute a mantenere disponibili: la cassetta di medicazione e il pacchetto di medicazione. La scelta tra i due dipende dalla classificazione dell'azienda in uno dei tre gruppi previsti dall'art. 1 del decreto.

Cassetta di medicazione (Allegato 1): obbligatoria per le aziende dei Gruppi A e B. Si tratta di una dotazione più completa e articolata, pensata per contesti con un profilo di rischio più elevato e con un numero maggiore di lavoratori. Deve essere tenuta nei locali facilmente accessibili e segnalata adeguatamente.

Pacchetto di medicazione (Allegato 2): obbligatorio per le aziende di Gruppo C. Si tratta di una dotazione più snella, adatta a contesti a rischio medio-basso con un numero più limitato di lavoratori o con attività meno pericolose.

Le due dotazioni non sono equivalenti e non sono intercambiabili per obbligo: un'azienda dei Gruppi A e B deve avere la cassetta completa (Allegato 1), non solo il pacchetto. Al contrario, un'azienda di Gruppo C che si dota della cassetta completa supera il minimo di legge senza incorrere in irregolarità.

2. Contenuto della cassetta di pronto soccorso — Gruppi A e B (Allegato 1)

L'Allegato 1 del DM 388/2003 elenca il contenuto minimo obbligatorio della cassetta di pronto soccorso per le aziende dei Gruppi A e B. Riportiamo di seguito l'elenco completo con le quantità minime previste:

MaterialeQuantità minima
Guanti sterili monouso5 paia
Visiera paraschizzi1
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% in acqua (1 litro)1 flacone
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml3 flaconi
Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole10 buste
Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole2 buste
Teli sterili monouso2
Pinzette da medicazione sterili monouso2
Confezione di rete elastica di misura media1
Confezione di cotone idrofilo1 (500 g)
Confezioni di cerotti di varie misure pronti per l'uso2 confezioni
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm2 rotoli
Bende orlate alte 10 cm3 (lunghezza 5 m)
Forbici rette con punte smussate1 paio
Lacci emostatici3
Termometro1
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa1

Questi materiali costituiscono il minimo obbligatorioai sensi del DM 388/2003. Il datore di lavoro, in accordo con il medico competente e l'RSPP, può integrare la dotazione con materiali aggiuntivi in funzione dei rischi specifici identificati nel DVR (ad esempio, kit per lesioni oculari nelle aziende con rischio di proiezione di corpi estranei, ghiaccio istantaneo per traumi da impatto, maschera con valvola per RCP, coperte isotermiche).

3. Contenuto del pacchetto di medicazione — Gruppo C (Allegato 2)

L'Allegato 2 del DM 388/2003 elenca il contenuto minimo del pacchetto di medicazione obbligatorio per le aziende di Gruppo C. La dotazione è più ridotta rispetto alla cassetta, ma deve comunque essere completa e mantenuta in stato di efficienza:

MaterialeQuantità minima
Guanti sterili monouso2 paia
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% (125 ml)1 flacone
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml1 flacone
Compresse di garza sterile 10x10 cm3 buste
Pinzette da medicazione sterili monouso1
Confezione di cotone idrofilo1 (100 g)
Confezione di cerotti di varie misure1
Rotolo di cerotto alto 2,5 cm1 rotolo
Benda orlata alta 10 cm1 (lunghezza 5 m)
Laccio emostatico1
Termometro1
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari2

Anche per il pacchetto di medicazione il datore di lavoro può integrare la dotazione minima con materiali aggiuntivi in funzione dei rischi specifici. Nelle aziende di piccole dimensioni a basso rischio, la dotazione minima del pacchetto è generalmente sufficiente per far fronte agli infortuni lievi più frequenti (piccole ferite, abrasioni, contusioni).

4. Chi è responsabile del rifornimento e delle scadenze

La responsabilità primaria del mantenimento in efficienza della cassetta di medicazione — con materiali completi e non scaduti — spetta al datore di lavoroai sensi dell'art. 2 del DM 388/2003. Questa responsabilità non è delegabile in senso giuridico: il datore di lavoro risponde dell'inadempimento anche se ha affidato operativamente i controlli a un addetto PS.

Nella pratica organizzativa, il datore di lavoro tipicamente:

I materiali consumati dopo ogni utilizzo devono essere reintegrati prima della ripresa dell'attività lavorativa, per garantire la piena disponibilità della dotazione in caso di ulteriori emergenze.

5. Dove posizionare la cassetta (accessibilità e segnaletica)

Il posizionamento della cassetta di medicazione deve rispettare i criteri di accessibilità e visibilità previsti dalla normativa e dalle buone prassi. Il DM 388/2003 non specifica una posizione precisa, ma i requisiti di accessibilità implicano che la cassetta deve essere raggiungibile rapidamente da qualsiasi area operativa, senza dover superare barriere fisiche o accedere a zone riservate.

I criteri pratici di posizionamento comunemente adottati comprendono:

6. Controllo periodico e gestione delle scadenze

Il controllo periodico della cassetta di medicazione è un'attività obbligatoria che deve essere documentata per poter dimostrare la conformità in caso di ispezione. La mancanza di documentazione dei controlli — anche se la cassetta è di fatto completa al momento dell'ispezione — può essere considerata dagli organi di vigilanza come un inadempimento procedurale.

La frequenza raccomandata per il controllo completo della cassetta è mensile, con una verifica visiva più rapida da effettuarsi settimanalmente. Dopo ogni utilizzo per un infortunio, va effettuato immediatamente un controllo e ripristinata la dotazione consumata.

Il controllo mensile deve includere:

È buona prassi allegare alla cassetta una scheda di controllo plastificata con l'elenco dei materiali obbligatori e le relative quantità minime, da aggiornare ad ogni controllo. Questa scheda facilita i controlli e fornisce una prova documentale dell'attività svolta.

7. Aggiornamento 2023 sulla dotazione: novità e chiarimenti

Il DM 388/2003 rimane il riferimento normativo principale per la dotazione dei presidi di primo soccorso nei luoghi di lavoro. Nel 2023 il Ministero della Salute ha emanato alcune circolari e indicazioni di aggiornamento che chiariscono l'applicazione della normativa in relazione a prodotti non più disponibili in commercio e a nuove formulazioni equivalenti.

I principali chiarimenti riguardano:

FAQ — Cassetta e Pacchetto di MedicazioneFAQ

Qual è la differenza tra cassetta di medicazione e pacchetto di medicazione?
La distinzione è definita dall'art. 2, comma 1, del DM 388/2003 e dai relativi Allegati 1 e 2. La cassetta di medicazione è il presidio di primo soccorso obbligatorio per le aziende classificate nei Gruppi A e B (art. 2 c. 1 DM 388/2003): si tratta di una dotazione più completa e articolata, adatta a fronteggiare un maggior numero di tipologie di infortuni in contesti con rischi più elevati. Il contenuto minimo della cassetta è elencato nell'Allegato 1 del DM 388/2003. Il pacchetto di medicazione è invece il presidio previsto per le aziende di Gruppo C (aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A): si tratta di una dotazione più snella, dimensionata su contesti lavorativi con profilo di rischio minore. Il contenuto del pacchetto è elencato nell'Allegato 2. Le due dotazioni non sono intercambiabili: un'azienda di Gruppo A o B che dispone solo del pacchetto di medicazione non è in regola. Tuttavia, un'azienda di Gruppo C può dotarsi della cassetta di medicazione completa (che include tutto ciò che è previsto anche per il pacchetto) senza incorrere in irregolarità, trattandosi di una dotazione superiore al minimo richiesto.
Cosa deve contenere obbligatoriamente la cassetta di medicazione nel 2026?
Il contenuto minimo obbligatorio della cassetta di pronto soccorso per le aziende dei Gruppi A e B è definito dall'Allegato 1 del DM 388/2003. L'elenco comprende: guanti sterili monouso (5 paia), visiera paraschizzi, flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% (1 litro), flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3 flaconi), compresse di garza sterile 10x10 (10 buste), compresse di garza sterile 18x40 (2 buste), teli sterili monouso (2 confezioni), pinzette da medicazione sterili monouso (2 confezioni), confezione di rete elastica di misura media (1 confezione), confezione di cotone idrofilo (500 g), confezioni di cerotti di varie misure pronti per l'uso (2 confezioni), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2 rotoli), bende orlate 10 cm x 5 m (3 bende), forbici rette (1 paio), lacci emostatici (3), tavola spinale con fibbie e cinghie (1), termometro (1), apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Questa dotazione è quella minima prevista dalla normativa; molte aziende integrano la cassetta con materiali aggiuntivi (coperta isotermica, maschera per la respirazione artificiale, kit per ferite oculari) in funzione dei rischi specifici identificati nel DVR.
Chi è responsabile del controllo e del rifornimento della cassetta di medicazione?
La responsabilità del mantenimento in efficienza della cassetta di medicazione (o del pacchetto di medicazione) spetta in primo luogo al datore di lavoro, che è il titolare dell'obbligo di dotare l'azienda dei presidi di primo soccorso ai sensi dell'art. 2 del DM 388/2003. Nella pratica, il datore di lavoro delega tipicamente questa responsabilità operativa agli addetti al primo soccorso designati, che nell'ambito dei loro compiti provvedono al controllo periodico della dotazione, alla verifica delle scadenze e al rifornimento dei materiali consumati o scaduti. Tuttavia, la delega operativa non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità primaria: se in caso di ispezione la cassetta risulta incompleta o con materiali scaduti, la responsabilità ricade sul datore di lavoro. È quindi essenziale che il datore di lavoro, oltre a delegare i compiti operativi, verifichi periodicamente che la delegazione sia effettivamente eseguita. Una buona prassi è inserire il controllo della cassetta di medicazione nel registro delle attività periodiche di sicurezza, con firma di chi ha effettuato il controllo e data dell'intervento, in modo da avere una traccia documentale dell'attività svolta.
Dove deve essere posizionata la cassetta di medicazione in azienda?
L'art. 2 del DM 388/2003 non specifica una posizione precisa per la cassetta di medicazione, ma stabilisce che deve essere facilmente raggiungibile e accessibile in caso di emergenza. Nella prassi applicativa e nelle indicazioni degli organi di vigilanza, i criteri di posizionamento comunemente adottati sono i seguenti: la cassetta deve essere collocata in un luogo noto a tutti i lavoratori e facilmente raggiungibile da qualsiasi area operativa in tempi brevi; deve essere segnalata con apposita cartellonistica conforme alle norme ISO 7010 (croce bianca su sfondo verde), visibile dall'interno del locale e, ove possibile, dall'esterno per i soccorritori esterni; non deve essere chiusa a chiave o posizionata in aree con accesso ristretto; deve essere protetta dall'umidità, dalle temperature estreme e dall'esposizione diretta ai raggi solari, che possono alterare i medicinali e i materiali sterili; nelle aziende su più piani o con layout esteso, è opportuno disporre di una cassetta per piano o per area produttiva autonoma. La posizione della cassetta di medicazione deve essere indicata nel piano di emergenza aziendale e nel layout dei presidi di sicurezza allegato al DVR.
Ogni quanto va controllata la cassetta di medicazione e come si gestiscono le scadenze dei materiali?
La normativa non fissa una frequenza esplicita per il controllo della cassetta di medicazione, ma l'obbligo di mantenerla rifornita e con materiali in stato di efficienza implica che i controlli debbano essere sufficientemente frequenti da garantire la disponibilità dei materiali in qualsiasi momento. Nella prassi consolidata e nelle indicazioni degli enti di accreditamento, la frequenza raccomandata per il controllo completo della cassetta è mensile, con una verifica visiva più rapida da effettuarsi settimanalmente. Ogni controllo deve includere: verifica dell'integrità delle confezioni sterili (garze, guanti, compresse); verifica delle date di scadenza di tutti i materiali con data di scadenza indicata (guanti, iodopovidone, soluzione fisiologica, cerotti); sostituzione immediata dei materiali consumati dopo ogni utilizzo; sostituzione dei materiali scaduti o con confezioni danneggiate. I controlli effettuati devono essere registrati nel registro di manutenzione o nel registro della sicurezza, con data, firma dell'addetto che ha effettuato il controllo e indicazione degli eventuali interventi di ripristino. In caso di utilizzo della cassetta per un infortunio, il rifornimento dei materiali utilizzati deve avvenire il prima possibile e comunque prima della ripresa dell'attività lavorativa, per garantire la disponibilità piena dei presidi in caso di ulteriori emergenze.

9. Fonti

Fonti normative

Disclaimer. Questa pagina ha finalità informative ed editoriali. I contenuti descrivono il quadro normativo vigente ma non sostituiscono la consulenza professionale specifica per la tua azienda. Ti aiutiamo a verificare la dotazione obbligatoria applicabile al tuo gruppo di classificazione e a impostare le procedure di controllo periodico.

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