La segnaletica di sicurezza è quella che, riferita a un oggetto, a un’attività o a una situazione, fornisce un’indicazione o una prescrizione sulla sicurezza o la salute sul lavoro mediante un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale (art. 162 D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro la deve predisporre quando, dopo la valutazione, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure tecniche o organizzative (art. 163). È una misura complementare, non sostitutiva.
Tipi di cartelli e colori (allegati XXIV-XXV)
- Divieto: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi.
- Avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero.
- Prescrizione: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro.
- Salvataggio o soccorso: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde (uscite di emergenza, primo soccorso).
- Attrezzature antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso.
Altri segnali previsti
- Segnalazione di ostacoli e punti di pericolo con bande gialle e nere o rosse e bianche (allegato XXVIII).
- Identificazione di contenitori e tubazioni di sostanze pericolose con l’etichettatura CLP (allegato XXVI).
- Segnali luminosi, acustici, verbali e gestuali per le manovre (allegati XXIX-XXXII).
Obblighi pratici
I cartelli vanno posti in posizione ben visibile, all’altezza e nella posizione adatte, vicino al rischio o all’accesso dell’area. Il datore di lavoro informa i lavoratori e li forma sul significato dei segnali, in particolare di quelli gestuali e verbali (art. 164). Le vie e uscite di emergenza devono restare segnalate anche in caso di mancanza di illuminazione.
Fonti normative
Voci collegate
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