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Segnaletica di Sicurezza

Definizione, categorie, colori e obblighi normativi della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Titolo V (artt. 163-165) del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 493/1996.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La segnaletica di sicurezza è l'insieme dei cartelli, colori, segnali luminosi, segnali acustici e comunicazioni gestuali che, nei luoghi di lavoro, trasmettono informazioni o istruzioni riguardanti la sicurezza e la salute. Il suo utilizzo è disciplinato dal Titolo V del D.Lgs. 81/08 (artt. 163-165), che recepisce in via indiretta il D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493, attuativo della Direttiva europea 92/58/CEE. La segnaletica non sostituisce le misure di prevenzione e protezione, ma le integra rendendole visibili e comprensibili a tutti i lavoratori.

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Obbligo normativo e riferimenti legislativi

L'art. 163 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di installare la segnaletica di sicurezza ogni volta che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche o organizzative. La segnaletica deve essere posizionata in modo da essere facilmente visibile e deve corrispondere ai modelli e alle prescrizioni dell'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08, che riprende i contenuti del D.Lgs. 493/1996. Quest'ultimo ha recepito la Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, che armonizza i requisiti minimi per la segnaletica di sicurezza in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Categorie di cartelli e colori di sicurezza

La segnaletica di sicurezza si suddivide in cinque categorie principali, ciascuna caratterizzata da una combinazione specifica di colore e forma geometrica:

  • Cartelli di divieto (rosso e bianco — cerchio con barra): indicano comportamenti che non devono essere tenuti. Esempi: divieto di fumare, divieto di accesso alle persone non autorizzate, divieto di usare fiamme libere. Il pittogramma è nero su fondo bianco con bordo e barra obliqua rossi.
  • Cartelli di avvertimento (giallo — triangolo): segnalano un pericolo o un rischio specifico presente nell'area. Esempi: pavimento scivoloso, tensione elettrica pericolosa, materiale infiammabile, pericolo biologico. Il pittogramma è nero su fondo giallo con bordo nero.
  • Cartelli di obbligo (blu — cerchio): prescrivono un comportamento obbligatorio da adottare, generalmente l'uso di un DPI. Esempi: obbligo di indossare il casco, gli occhiali protettivi, i guanti, le calzature di sicurezza, la mascherina. Il pittogramma è bianco su fondo blu.
  • Cartelli di salvataggio ed emergenza (verde — rettangolo o quadrato): indicano le vie di uscita di sicurezza, le uscite di emergenza, i punti di raccolta, le docce di emergenza e le attrezzature di primo soccorso. Il pittogramma è bianco su fondo verde.
  • Cartelli antincendio (rosso — rettangolo o quadrato): identificano la posizione degli estintori, degli idranti, dei pulsanti di allarme incendio e delle altre attrezzature antincendio. Il pittogramma è bianco su fondo rosso.

Forme geometriche e significato

La forma geometrica del cartello contribuisce alla comprensione immediata del messaggio, indipendentemente dalla lettura del testo:

  • Cerchio: utilizzato per i cartelli di divieto (con barra obliqua rossa) e per i cartelli di obbligo (fondo blu). Il cerchio comunica una norma comportamentale: qualcosa che è vietato fare o che deve essere fatto obbligatoriamente.
  • Triangolo: riservato ai cartelli di avvertimento (fondo giallo). Il triangolo segnala la presenza di un pericolo nell'area circostante.
  • Rettangolo o quadrato: impiegato per i cartelli di salvataggio (verde) e per i cartelli antincendio (rosso). Questi cartelli hanno prevalentemente funzione orientativa e informativa.

Segnali luminosi, acustici e gestuali

Oltre ai cartelli, la segnaletica di sicurezza comprende altre tipologie di segnali disciplinate dagli Allegati XXIX, XXX e XXXI del D.Lgs. 81/08:

  • Segnali luminosi: dispositivi dotati di materiale trasparente o traslucido illuminato dall'interno o dal retro (es. lampeggiatori di allarme, luci di emergenza). Il colore e la frequenza dei lampeggi devono rispettare i codici previsti dalla norma.
  • Segnali acustici: suoni codificati (sirene, campanelli, avvisatori sonori) utilizzati per allarmi di evacuazione, allarmi antincendio o segnalazione di pericolo imminente. Devono essere chiaramente distinguibili dai rumori di fondo dell'ambiente di lavoro.
  • Comunicazioni verbali e gestuali: utilizzate principalmente nelle operazioni di movimentazione (gru, carrelli elevatori) per coordinare i movimenti tra operatore e segnalatore. I gesti codificati sono definiti nell'Allegato XXXII del D.Lgs. 81/08.

Obbligo di formazione sui segnali

L'art. 165 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori ricevano adeguata informazione e formazione sulla segnaletica di sicurezza utilizzata nel luogo di lavoro. In particolare, i lavoratori devono conoscere il significato dei cartelli installati, le modalità di comportamento da adottare in risposta ai segnali (es. vie di esodo da percorrere in caso di allarme acustico) e il significato dei gesti convenzionali. Questa formazione rientra nell'ambito della formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e deve essere documentata nel registro della formazione aziendale.

Manutenzione, visibilità e quando installare la segnaletica

I cartelli di sicurezza devono essere mantenuti in buono stato, puliti e visibili. La normativa richiede che vengano rimossi quando cessa il rischio che li ha motivati, per evitare abitudine e disattenzione nei lavoratori (fenomeno del cosiddetto "rumore visivo"). Il datore di lavoro deve installare la segnaletica ogni volta che la valutazione dei rischi (DVR) evidenzia un pericolo che non può essere eliminato o sufficientemente ridotto con le misure di prevenzione primarie. La segnaletica va posizionata in modo che sia visibile anche in condizioni di emergenza (es. illuminazione ridotta) e, ove necessario, deve essere retroilluminata o fotoluminescente, come previsto dalla norma UNI EN ISO 7010 per i pittogrammi di sicurezza.

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Domande frequentiFAQ

La segnaletica di sicurezza sostituisce le misure di prevenzione?
No. La segnaletica è uno strumento complementare e non sostitutivo delle misure di prevenzione e protezione primarie (tecniche, organizzative e procedurali). L'art. 163 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la segnaletica va impiegata quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente con altre misure. Installarla al posto di intervenire sulla fonte del pericolo è una violazione del principio di gerarchia delle misure preventive.
Dove vanno installati i cartelli di via di esodo e le uscite di emergenza?
I cartelli di salvataggio (verdi) che indicano le vie di esodo devono essere posizionati in modo da garantire la visibilità lungo tutto il percorso di evacuazione: all'inizio e ad ogni cambio di direzione del percorso, sopra le porte delle uscite di emergenza e nei punti in cui il lavoratore potrebbe perdere l'orientamento. Devono essere fotoluminescenti o retroilluminati per garantire la visibilità anche in caso di black-out, come previsto dalle norme antincendio (D.M. 10 marzo 1998 e successivi).
La segnaletica deve essere in italiano o basta il pittogramma?
La normativa (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 493/1996) prevede che la segnaletica si basi su pittogrammi standardizzati, comprensibili indipendentemente dalla lingua. Tuttavia, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori stranieri comprendano il significato dei segnali attraverso adeguata formazione nella loro lingua o con strumenti visivi integrativi. In presenza di lavoratori non italofoni è buona prassi affiancare ai pittogrammi testi nelle lingue prevalenti in azienda, anche se non strettamente obbligatorio per legge.
Chi è responsabile della manutenzione della segnaletica?
Il datore di lavoro è il soggetto responsabile dell'installazione, della manutenzione e dell'aggiornamento della segnaletica di sicurezza. Può delegare operativamente la gestione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o a un preposto, ma la responsabilità finale rimane in capo al datore di lavoro. I cartelli danneggiati, sbiaditi o non più visibili devono essere sostituiti tempestivamente; la mancata manutenzione può costituire una violazione dell'art. 163 D.Lgs. 81/08 sanzionabile in caso di ispezione.

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