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Sicurezza Noleggio Attrezzature Edili e Ponteggi

Obblighi di sicurezza per le imprese di noleggio attrezzature edili (ATECO 77.32): DVR, verifiche periodiche obbligatorie DM 11/04/2011 per gru, PLE, carrelli e ponteggi, responsabilità del noleggiatore sulla documentazione CE, formazione operatori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, DPI e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'impresa di noleggio di attrezzature edili, ponteggi, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru, escavatori e macchinari da cantiere (codice ATECO 77.32) è soggetta al D.Lgs. 81/08 Titolo III e a un articolato quadro di responsabilità specifiche: deve mantenere un parco macchine sempre conforme alle verifiche periodiche obbligatorie previste dal DM 11 aprile 2011, consegnare al cliente la dichiarazione di conformità CE, il manuale d'uso in italiano e il certificato dell'ultima verifica, e garantire che ogni attrezzatura sia dotata di marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (e del futuro Reg. UE 2023/1230 dal 2027). Gli operatori interni che movimentano, mantengono e trasportano le macchine necessitano di formazione specifica, DPI adeguati e sorveglianza sanitaria. La cessione a noleggio di attrezzature con verifica scaduta o prive di documentazione comporta sanzioni penali e responsabilità civili in caso di infortuni.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 Titolo III, Direttiva Macchine e DM 11/04/2011

Le imprese di noleggio di attrezzature edili e macchine per costruzioni (codice ATECO 77.32 — noleggio di macchine e attrezzature per costruzioni e ingegneria civile, senza operatore) operano all'incrocio tra la normativa sulla sicurezza del lavoro e la normativa sui prodotti industriali. Il primo pilastro normativo è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: il Titolo III (artt. 69-87) disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e l'art. 72 introduce obblighi specifici per i noleggiatori e i concedenti in uso, rendendo questi soggetti direttamente responsabili della conformità tecnica e documentale delle macchine cedute.

Il secondo pilastro è la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, che definisce i requisiti essenziali di sicurezza e salute che ogni macchina deve soddisfare prima di essere immessa sul mercato nell'Unione Europea. Le macchine conformi alla Direttiva recano la marcatura CE, sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità CE e dal manuale d'uso e manutenzione nella lingua dello Stato membro di utilizzo. Per le macchine più vecchie immesse sul mercato prima del recepimento della direttiva precedente, si applica il DPR 24 luglio 1996 n. 459. A partire dal 14 gennaio 2027, il Regolamento UE 2023/1230 sostituirà la Direttiva 2006/42/CE, introducendo requisiti aggiornati e la possibilità di fornire le istruzioni in formato digitale (pur con limitazioni per alcune tipologie di macchine e per gli utilizzatori privati).

Il terzo pilastro è il DM 11 aprile 2011(pubblicato in G.U. n. 98 del 29 aprile 2011), che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Questo decreto è di importanza cruciale per le imprese di noleggio: identifica le categorie di attrezzature soggette a verifiche obbligatorie, stabilisce le periodicità, definisce i soggetti abilitati a effettuare le verifiche (INAIL per la prima verifica; INAIL o soggetti privati abilitati per le successive) e le tariffe. Gli allegati tecnici del DM 11/04/2011 stabiliscono i protocolli specifici per ogni categoria di attrezzatura (gru a torre, gru mobili, piattaforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori, ponti sviluppabili su carro, ecc.).

Il quarto elemento normativo di riferimento per le imprese di noleggio che cedono anche servizi di montaggio — in particolare per i ponteggi metallici fissi — è il Titolo IV del D.Lgs. 81/08(artt. 88-160), che disciplina i cantieri temporanei e mobili, e in particolare gli artt. 115-136 dedicati ai ponteggi. L'art. 136 impone che le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi siano eseguite sotto la supervisione di un preposto e da lavoratori che hanno ricevuto la formazione specifica prevista dall'Allegato XXI, con un corso di almeno 28 ore.

2. DVR per l'impresa noleggiatrice: soggetti e responsabilità

Il Documento di Valutazione dei Rischidell'impresa di noleggio attrezzature edili deve rispecchiare la specificità dell'attività, che è diversa tanto da un'impresa edile (che usa le macchine) quanto da un'officina meccanica (che le ripara). Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08), controfirmato dall'RSPP e dall'RLS o RLST; quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria — il che si verifica quasi sempre per gli addetti alla manutenzione e alla movimentazione — deve essere vistato dal medico competente.

Soggetti responsabili nell'impresa noleggiatrice.La catena delle responsabilità in un'impresa di noleggio attrezzature edili è articolata:

Rischi da includere nel DVR.Il DVR dell'impresa di noleggio deve valutare almeno: rischi da movimentazione manuale di carichi e attrezzature pesanti (carrelli, accessori); rischio di schiacciamento e cesoiamento durante lo stoccaggio e la movimentazione con mezzi meccanici (carrelli elevatori, carroponti); rischio da rumore durante le operazioni di manutenzione; rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (uso di utensili vibranti durante la manutenzione); rischio chimico da lubrificanti, carburanti, solventi, prodotti per la pulizia delle macchine; rischio elettrico durante le operazioni di manutenzione; rischio di cadute in piano e dall'alto durante l'ispezione e la manutenzione di macchine di grande dimensione (gru, ponteggi immagazzinati in verticale).

3. Responsabilità del noleggiatore: idoneità tecnica e documentazione CE

L'art. 72 del D.Lgs. 81/08 è la norma cardine che disciplina le responsabilità specifiche dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro. Il comma 1 stabilisce che chiunque venda, noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro deve attestare che le stesse siano conformi, al momento della cessione, alle disposizioni di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e alle disposizioni di recepimento delle Direttive di prodotto applicabili (per le macchine: D.Lgs. 17/2010 che recepisce la Direttiva 2006/42/CE). Il comma 2 impone che il soggetto che noleggi o conceda in uso attrezzature senza operatore debba consegnare all'utilizzatore anche il manuale d'uso e manutenzione e la documentazione tecnica relativa alle verifiche periodiche effettuate.

Verifica dell'idoneità tecnica prima della cessione.Prima di cedere un'attrezzatura a noleggio, il noleggiatore deve verificare:

La responsabilità civile del noleggiatore per i danni causati dai vizi dell'attrezzatura noleggiata trova fondamento nell'art. 1580 del Codice Civile (garanzia del locatore per i vizi della cosa), che impone al locatore di garantire l'uso della cosa per tutta la durata del contratto. In materia di sicurezza del lavoro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato la corresponsabilità del noleggiatore con il datore di lavoro del cantiere in caso di infortuni causati da attrezzature noleggiare con difetti o con verifiche periodiche scadute, sottolineando che la cessione di un'attrezzatura non sicura è un contributo causale all'evento dannoso.

4. Verifiche periodiche obbligatorie: DM 11/04/2011 — gru, PLE, ponteggi, carrelli

Il DM 11 aprile 2011 ha rivoluzionato il sistema delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in Italia, aprendo il mercato a soggetti privati abilitati (oltre all'INAIL) e definendo procedure tecnica e periodicità specifiche per ciascuna categoria. Per un'impresa di noleggio attrezzature edili, la gestione delle scadenze delle verifiche è uno degli adempimenti organizzativi più critici: un'attrezzatura con verifica scaduta non può essere ceduta a noleggio.

Categoria attrezzaturaPrima verificaVerifiche successiveSoggetto verificatore
Gru a torreEntro 12 mesi dalla messa in servizioOgni annoPrima verifica: INAIL; successive: INAIL o soggetto abilitato
Gru mobile (su autocarro, su pneumatici, su cingoli)Entro 12 mesiOgni 2 anniPrima verifica: INAIL; successive: INAIL o soggetto abilitato
PLE con stabilizzatori (su ruote o cingoli)Entro 12 mesiOgni 2 anniPrima verifica: INAIL; successive: INAIL o soggetto abilitato
PLE senza stabilizzatoriEntro 24 mesiOgni 4 anniPrima verifica: INAIL; successive: INAIL o soggetto abilitato
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (portata > 1.000 kg o momento superiore a 40.000 Nm)Entro 12 mesiOgni 2 anniPrima verifica: INAIL; successive: INAIL o soggetto abilitato
Ponti sviluppabili su carro (autoscale)Entro 12 mesiOgni 2 anniPrima verifica: INAIL; successive: INAIL o soggetto abilitato
Escavatori, pale caricatrici, terne, bulldozerNon soggetti Allegato VII (salvo specifiche configurazioni con attrezzature intercambiabili)Verifica CE e manutenzione secondo manuale fabbricante

Prima verifica e iscrizione nel libretto.La prima verifica ha lo scopo di accertare la conformità dell'attrezzatura ai requisiti di sicurezza applicabili. Per le attrezzature costruite prima dell'entrata in vigore delle direttive di prodotto (macchine ante 1996), la prima verifica include la verifica della conformità all'Allegato V del D.Lgs. 81/08. Per le macchine marcate CE, la prima verifica accerta l'integrità e il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. L'esito positivo della prima verifica viene annotato nel libretto matricolare dell'attrezzatura; INAIL assegna un numero di matricola univoco a ogni attrezzatura verificata.

Gestione delle scadenze per le imprese di noleggio.Un'impresa con un parco macchine numeroso (anche decine o centinaia di attrezzature tra gru, PLE e carrelli) deve implementare un sistema di gestione informatizzata delle scadenze. Le buone pratiche includono: allerta automatica con anticipo di 60-90 giorni rispetto alla scadenza; ritiro preventivo dell'attrezzatura dal parco attivo quando si avvicina la scadenza; prenotazione delle verifiche con soggetti abilitati in anticipo; eventuale sostituzione con macchina equivalente durante il periodo di verifica. Non è consentito cedere a noleggio un'attrezzatura nel periodo intercorrente tra la scadenza della verifica precedente e l'esito positivo della nuova verifica.

5. Gestione del parco macchine: manutenzione preventiva e fuori servizio

La gestione del parco macchine è il cuore dell'attività di un'impresa di noleggio e, al tempo stesso, il principale presidio per garantire la sicurezza delle attrezzature cedute. L'art. 71 comma 4 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro — il noleggiatore, in qualità di datore che mette a disposizione le attrezzature — di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza, e di tenere un registro di controllo per le attrezzature per le quali le disposizioni vigenti prevedono interventi di controllo periodici.

Piano di manutenzione preventiva. Il piano deve essere strutturato per ogni categoria di attrezzatura, seguendo le indicazioni del manuale del fabbricante integrate dalle prescrizioni tecniche dei verbali di verifica periodica. Gli elementi tipici di un piano di manutenzione preventiva per un parco noleggio edile comprendono:

Registro degli interventi.Per ogni attrezzatura del parco deve essere tenuto un registro degli interventi di manutenzione, che riporti: data dell'intervento, descrizione del guasto o dell'attività preventiva, pezzi sostituiti, nome del tecnico che ha eseguito l'intervento, firma del responsabile della manutenzione. Questo registro, unito al libretto matricolare con i verbali delle verifiche periodiche, costituisce la storia tecnica della macchina e può essere elemento determinante nelle indagini successivi a un eventuale infortunio.

Procedura di fuori servizio.Quando un'attrezzatura presenta difetti che ne compromettono la sicurezza, viene sottoposta a manutenzione straordinaria o in attesa della verifica periodica con scadenza imminente, deve essere posta formalmente "fuori servizio": isolamento fisico nell'area del deposito riservata, apposizione di cartello segnaletico (colore rosso, con dicitura "ATTREZZATURA FUORI SERVIZIO — NON UTILIZZARE"), annotazione nel registro del parco macchine con data di ingresso in fuori servizio e causa. Nessuna macchina fuori servizio può essere ceduta a noleggio; le chiavi e i dispositivi di avviamento devono essere custoditi separatamente.

6. Documentazione da consegnare al noleggio: dichiarazione CE, manuale, certificati

La corretta gestione documentale al momento della consegna dell'attrezzatura al cliente è un adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 81/08 e un presidio fondamentale per la tutela del noleggiatore in caso di contestazioni. La documentazione da consegnare deve essere allegata al contratto di noleggio e controfirmata dal rappresentante del cliente per ricevuta.

Documenti obbligatori per ogni attrezzatura noleggiata:

Le imprese più strutturate integrano la gestione documentale in software gestionali per il noleggio (ERP specializzati per il rental) che associano automaticamente a ogni contratto di noleggio i documenti della macchina, generano avvisi di scadenza delle verifiche e tracciano l'intera storia documentale di ogni attrezzatura. Questa digitalizzazione è raccomandata non solo per efficienza operativa, ma anche come strumento di compliance documentale dimostrabile in caso di ispezioni o contenziosi.

7. Responsabilità del noleggiante (cliente): formazione e idoneità alla mansione

Il cliente che prende in noleggio un'attrezzatura (il "noleggiante" nel gergo del settore, ma propriamente il conduttore o l'utilizzatore nel linguaggio giuridico) assume su di sé una serie di obblighi di sicurezza che non possono essere trasferiti al noleggiatore. Questa distinzione è fondamentale in caso di infortuni, perché consente di ripartire le responsabilità tra i due soggetti.

Formazione e abilitazione degli operatori.Il datore di lavoro del cantiere — o il committente quando assume direttamente il personale — è responsabile di garantire che i lavoratori che utilizzano le attrezzature noleggiate siano adeguatamente formati. Per le attrezzature indicate nell'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, PLE, carrelli elevatori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo), la formazione deve essere quella specifica prevista dall'Accordo, con i relativi attestati. Non è sufficiente che il lavoratore "sappia usare la macchina" per esperienza pratica: la formazione certificata ai sensi dell'Accordo è un requisito formale.

Idoneità alla mansione.Il datore di lavoro del cantiere deve assicurarsi che l'operatore sia stato sottoposto a sorveglianza sanitaria e che il medico competente abbia rilasciato un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Per gli operatori di gru, PLE e macchine movimento terra, i requisiti sanitari minimi includono: acuità visiva adeguata (con correzione se necessaria), assenza di disturbi vestibolari o dell'equilibrio, assenza di epilessia o sincopi, assenza di disturbi cardiaci non compensati, idonea capacità muscolare e articolare degli arti superiori.

Utilizzo conforme e manutenzione durante il noleggio.Il cliente è responsabile di: utilizzare l'attrezzatura secondo le indicazioni del manuale e per i soli scopi per cui è stata progettata; non apportare modifiche non autorizzate; eseguire le manutenzioni ordinarie indicate nel manuale per la durata del noleggio; segnalare tempestivamente al noleggiatore qualsiasi malfunzionamento o danno verificatosi durante il noleggio. La clausola contrattuale di "utilizzo conforme" è essenziale per il noleggiatore: se il cliente utilizza la macchina in modo non previsto e si verifica un infortunio, la responsabilità si sposta prevalentemente sul cliente.

8. Rischi in magazzino: stoccaggio attrezzature, movimentazione con carrelli, rischio schiacciamento

Il deposito o magazzino di un'impresa di noleggio attrezzature edili è un ambiente di lavoro con rischi specifici e spesso sottovalutati. La presenza contemporanea di attrezzature di grande dimensione, mezzi meccanici di movimentazione (carrelli elevatori, carroponti), lavoratori a piedi e operazioni di carico e scarico da automezzi crea una combinazione di rischi che richiede un'attenta valutazione e l'adozione di misure preventive strutturali.

Stoccaggio delle attrezzature. Lo stoccaggio deve rispettare i seguenti principi:

Separazione pedoni-mezzi.Il layout del magazzino deve prevedere corsie separate per la circolazione dei mezzi meccanici (carrelli elevatori, muletti) e percorsi pedonali protetti (delimitati da barriere fisiche o segnaletica orizzontale ben visibile). Gli incroci tra percorsi pedonali e corsie di transito dei carrelli devono essere segnalati con specchi convessi per la visibilità angolare. La velocità dei carrelli deve essere limitata a 5-10 km/h all'interno del magazzino.

Rischio di schiacciamento.Il rischio di schiacciamento da parte di attrezzature in caduta o ribaltamento è il principale rischio grave nel magazzino di un'impresa di noleggio edile. Le misure preventive includono: divieto di transitare o sostare sotto carichi sospesi (segnalato con apposita segnaletica); utilizzo di funi, cinghie e bilancieri certificati per il sollevamento con carroponte o gru di magazzino; verifica del peso del carico prima del sollevamento; divieto assoluto di sovraccaricare il mezzo di movimentazione oltre la sua portata nominale. In caso di sollevamento di componenti di grandi dimensioni (es. bracci di gru a torre), deve essere predisposta una procedura scritta con indicazione dei punti di aggancio, del mezzo di sollevamento idoneo e del numero minimo di operatori necessari.

Carico e scarico dai mezzi di trasporto.Le operazioni di carico delle attrezzature sui camion e di scarico al rientro sono momenti di particolare rischio. Il piazzale di carico deve essere pianeggiante e privo di ostacoli; i piani inclinati di accesso ai cassoni dei camion devono essere antiscivolo e di portata adeguata. Per le PLE e i carrelli che si caricano in autonomia tramite rampa, la pendenza deve rientrare nei limiti indicati nel manuale. Per i componenti di ponteggio e per le gru smontate, il carico e lo scarico tramite carrello elevatore o carroponte richiede l'utilizzo di imbragature certificate.

9. DPI per addetti al magazzino e al trasporto attrezzature

I Dispositivi di Protezione Individuale per gli addetti al magazzino e al trasporto dell'impresa di noleggio devono essere selezionati in base alla valutazione dei rischi specifica (art. 74-79 D.Lgs. 81/08) e devono essere marcati CE con la categoria di protezione appropriata. Il datore di lavoro li fornisce gratuitamente, redige e conserva il verbale di consegna firmato e li sostituisce quando non sono più idonei.

DPICategoria CEQuando obbligatorioNorma di riferimento
Scarpe antinfortunistiche (puntale in acciaio, suola antiperforazione)Cat. II o III (a seconda del livello di protezione S1P-S3)Sempre in magazzino e nelle aree operativeEN ISO 20345:2022
Elmetto di protezioneCat. IIIn presenza di rischio caduta di oggetti dall'alto (carroponte, sollevamenti, stoccaggio verticale)EN 397:2012+A1:2012
Guanti da lavoro anti-taglio e anti-abrasioneCat. IIMovimentazione manuale di elementi metallici (ponteggi, accessori gru)EN 388:2016+A1:2018
Gilet ad alta visibilità (giallo/arancio fluorescente)Cat. II (EN ISO 20471 Classe 2 o 3)In aree con circolazione di mezzi meccanici e durante carico/scarico su piazzaleEN ISO 20471:2013+A1:2016
Protezioni uditive (tappi o cuffie)Cat. IIISe il livello di esposizione al rumore L ex supera 80 dB(A) durante la manutenzioneEN 352 (serie)
Maschera semifacciale con filtri per vapori organici (A1 o A2)Cat. IIIDurante operazioni di pulizia e sgrassaggio macchine con solventiEN 140:1998 + EN 141:2000
Imbracatura e dispositivo anticadutaCat. IIIManutenzione in quota su gru o su macchine elevate oltre 2 mEN 361:2002 (imbracatura), EN 355:2002 (assorbitori energia)

Gli addetti alla guida dei carrelli elevatori nel magazzino devono indossare le cinture di sicurezza del carrello (ove presenti) o, per i modelli a piedi a terra con piattaforma (order picker), i sistemi di trattenuta specifici. I guanti da lavoro non devono essere indossati durante la guida di carrelli o macchinari con organi in rotolamento, poiché possono trascinare la mano verso gli organi meccanici in caso di contatto accidentale.

10. Formazione del personale: patentino gru, PLE, ponteggi (Accordo SR 22/02/2012)

La formazione dei lavoratori di un'impresa di noleggio attrezzature edili è disciplinata da più normative che si sovrappongono. La formazione generale ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 è obbligatoria per tutti i lavoratori (16 ore per rischio alto, 12 ore per rischio medio, 8 ore per rischio basso), ma per i lavoratori che utilizzano o testano le attrezzature del parco noleggio si aggiunge la formazione specifica per operatori di attrezzature a rischio prevista dall' Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

Attrezzatura / MansioneDurata minima corsoValidità attestatoAggiornamento
Gru a torre14h teoria + 8h pratica (22h totali)5 anni4h ogni 5 anni
Gru mobile (autocarro, pneumatica, cingolata)14h teoria + 8h pratica (22h totali)5 anni4h ogni 5 anni
Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) con stabilizzatori6h teoria + 4h pratica (10h totali)5 anni4h ogni 5 anni
PLE senza stabilizzatori4h teoria + 4h pratica (8h totali)5 anni4h ogni 5 anni
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo8h teoria + 4h pratica (12h totali)5 anni4h ogni 5 anni
Macchine per il movimento terra (escavatore, pala, terna)10h teoria + 6h pratica (16h totali per modulo singolo)5 anni4h ogni 5 anni
Addetti montaggio/smontaggio ponteggi (art. 136 D.Lgs. 81/08)28 ore (4h teoria + 8h pratica base + 16h approfondimento)5 anni4h ogni 5 anni

Per un'impresa di noleggio che svolge esclusivamente attività di deposito, manutenzione e consegna delle macchine (noleggio a freddo senza operatore), la formazione specifica dell'Accordo SR 22/02/2012 è necessaria per i tecnici di manutenzione e collaudo che avviano e testano le macchine prima della consegna, non per il personale puramente amministrativo. Per un'impresa che fornisce anche operatori (noleggio a caldo), ogni operatore deve possedere l'attestato specifico per la macchina che conduce.

Ponteggi e formazione specifica.Se l'impresa di noleggio offre anche il servizio di montaggio e smontaggio dei ponteggi, i lavoratori addetti devono aver completato il corso di 28 ore previsto dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006. L'attestato ha validità quinquennale con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. Il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) deve essere redatto per ogni ponteggio montato, firmato dal responsabile tecnico dell'impresa di noleggio-montaggio.

11. Sorveglianza sanitaria: idoneità degli operatori interni

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori di un'impresa di noleggio attrezzature edili è quasi sempre obbligatoria, in quanto le attività tipiche del settore espongono i lavoratori a rischi per i quali il D.Lgs. 81/08 impone la nomina del medico competente. I principali fattori scatenanti sono:

Il medico competente emette il giudizio di idoneità alla mansione specificaper ogni lavoratore, con cadenza almeno annuale (o con periodicità diversa indicata dal medico in funzione dei rischi e delle condizioni di salute del lavoratore). Il giudizio può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo in modo permanente. Il datore di lavoro ha l'obbligo di attuare le prescrizioni e di non adibire il lavoratore a mansioni che il medico competente abbia indicato come non idonee.

12. Sanzioni per attrezzature non verificate o cedute senza documentazione

Il profilo sanzionatorio per le imprese di noleggio attrezzature edili che violano gli obblighi di sicurezza è articolato e prevede responsabilità penali, amministrative e civili. Le violazioni più frequentemente contestate riguardano la cessione di attrezzature non conformi, la mancata esecuzione delle verifiche periodiche e l'assenza della documentazione obbligatoria.

ViolazioneNorma violataSanzione
Noleggio di attrezzatura priva di marcatura CE o dichiarazione di conformitàArt. 72 c. 1 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.096 a 4.384 €
Noleggio di attrezzatura senza consegna di manuale d'uso in italianoArt. 72 c. 2 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 548 a 2.192 €
Mancata effettuazione della verifica periodica obbligatoria (Allegato VII)Art. 71 c. 11 e art. 87 D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.096 a 4.384 €
Cessione in noleggio di attrezzatura con verifica periodica scadutaArt. 72 c. 1 e art. 87 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.096 a 4.384 €; sequestro dell'attrezzatura
DVR mancante o inadeguatoArt. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 €
Formazione lavoratori omessa (inclusi corsi Accordo SR 22/02/2012)Art. 37 e art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 €
Sorveglianza sanitaria omessaArt. 41 e art. 55 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 548 a 2.740 €
Sospensione attività imprenditoriale (gravi violazioni reiterate o lavoratori in nero > 10%)Art. 14 D.Lgs. 81/08Sospensione immediata dell'attività da parte dell'INL fino alla regolarizzazione

In caso di infortuni gravi o mortali occorsi su cantieri che utilizzano attrezzature noleggiate, le indagini della Procura della Repubblica investono sistematicamente anche il noleggiatore. Se emerge che la macchina aveva la verifica periodica scaduta, presentava difetti strutturali non segnalati o non era dotata della documentazione prescritta, il noleggiatore può rispondere per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose(art. 590 c.p.) con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che determina un significativo inasprimento della pena. La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001si configura quando l'infortuno è riconducibile a una politica aziendale sistematicamente orientata a ridurre i costi di manutenzione e verifica delle macchine a scapito della sicurezza.

Il meccanismo della prescrizione obbligatoria(D.Lgs. 758/1994) consente la definizione bonaria delle violazioni contravvenzionali del D.Lgs. 81/08: l'organo di vigilanza (ASL/SPISAL o INL) emette una prescrizione con termine per la regolarizzazione; il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda prevista ed il conseguimento delle misure prescritte estinguono il reato. Questo strumento è particolarmente utile per le violazioni formali (mancanza di documentazione, verifiche non aggiornate) e non si applica in caso di infortuni gravi per i quali si procede invece per reati autonomi.

Checklist adempimenti per imprese di noleggio attrezzature edili (ATECO 77.32)

  • DVR specifico per impresa di noleggio attrezzature edili ATECO 77.32 (rischi: magazzino, movimentazione, manutenzione, stoccaggio attrezzature pesanti)
  • RSPP nominato o datore-RSPP con corso adeguato al livello di rischio dell'impresa
  • RLS designato o RLST territoriale
  • Registro delle attrezzature con scadenze verifiche periodiche DM 11/04/2011 aggiornato
  • Tutte le attrezzature soggette ad Allegato VII D.Lgs. 81/08 con verbale di verifica periodica in corso di validità (INAIL o soggetto abilitato)
  • Dichiarazione di conformità CE presente per ogni macchina del parco noleggio
  • Manuale d'uso e manutenzione in italiano presente e aggiornato per ogni macchina
  • Procedura di fuori servizio documentata per attrezzature con verifica scaduta o con difetti rilevati
  • Registro degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva per ogni macchina
  • Checklist di consegna attrezzatura al cliente (con firma per ricevuta documentazione e verifica avvenuta)
  • Formazione operatori interni: Accordo SR 22/02/2012 per gru, PLE, carrelli elevatori, macchine movimento terra
  • Formazione lavoratori magazzino: corso specifico rischio medio (8h generali + 4h specifiche) o alto se applicabile
  • DPI magazzino forniti e consegnati con verbale firmato: scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, elmetto, gilet alta visibilità
  • Medico competente nominato con sorveglianza sanitaria per operatori interni (movimentazione carichi, rumore, vibrazioni)
  • Piano di emergenza e addetti antincendio e primo soccorso nominati e formati
  • Contratto di noleggio con clausola che specifica gli obblighi del cliente relativi a formazione operatori e utilizzo conforme

FAQ sicurezza noleggio attrezzature edili e ponteggiFAQ

Un'impresa di noleggio senza operatore (noleggio a freddo) ha responsabilità sulla sicurezza delle attrezzature?
Sì, e la responsabilità è molto significativa. Nel noleggio a freddo (senza operatore) il noleggiatore cede la disponibilità materiale dell'attrezzatura senza fornire il conduttore, ma rimane responsabile della conformità tecnica e documentale del bene noleggiato. In base al D.Lgs. 81/08 (art. 72) e al Codice Civile (artt. 1571 e ss.), il noleggiatore deve: 1) consegnare l'attrezzatura in stato di buona manutenzione e in regola con le verifiche periodiche previste dal DM 11/04/2011; 2) garantire che la macchina rechi il marchio CE e sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità CE e dal manuale d'uso e manutenzione in italiano; 3) assicurare che ogni attrezzatura soggetta a verifiche periodiche (Allegato VII D.Lgs. 81/08) abbia eseguito la verifica entro i termini previsti e che il verbale sia disponibile. Se il noleggiatore cede un'attrezzatura priva di dichiarazione CE, con verifica scaduta o con gravi difetti di manutenzione, risponde penalmente per la violazione dell'art. 72 D.Lgs. 81/08 (arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 4.384 €) e può rispondere in via civile per i danni causati dal difetto della cosa noleggiata ai sensi dell'art. 1580 c.c. (garanzia del locatore per i vizi della cosa). Nel noleggio con operatore (noleggio a caldo), il noleggiatore è anche datore di lavoro del conduttore e risponde pienamente degli obblighi di formazione, idoneità e sorveglianza sanitaria dello stesso.
Con quale periodicità va verificata una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) noleggiata?
Le piattaforme di lavoro elevabile (PLE), classificate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, sono soggette a verifica periodica con le seguenti scadenze previste dal DM 11 aprile 2011: prima verifica entro 12 mesi dalla messa in servizio (per le PLE con stabilizzatori, cioè su cingoli o su ruote con stabilizzatori) o entro 24 mesi (per le PLE senza stabilizzatori); verifiche successive ogni 2 anni (PLE con stabilizzatori) o ogni 4 anni (PLE senza stabilizzatori). La prima verifica è effettuata dall'INAIL; le verifiche successive sono effettuate da INAIL o da soggetti abilitati iscritti all'elenco del Ministero del Lavoro (ai sensi dell'art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08 e del DM 11/04/2011). Per un'impresa di noleggio con un parco di PLE numeroso, è indispensabile tenere un registro informatizzato delle scadenze delle verifiche, organizzare il ritiro delle macchine in tempo utile prima della scadenza e non cedere a noleggio PLE con verifica scaduta. Il verbale dell'ultima verifica deve accompagnare la macchina a ogni noleggio e deve essere consegnato al cliente insieme alla dichiarazione CE e al manuale d'uso. Cedere una PLE con verifica periodica scaduta espone il noleggiatore alle sanzioni dell'art. 87 D.Lgs. 81/08.
Il noleggiatore deve fornire il manuale d'uso in italiano anche se la macchina è di fabbricazione straniera?
Sì, è un obbligo assoluto. La Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, impone al fabbricante (o al suo mandatario stabilito nell'UE, o all'importatore) di fornire il manuale d'uso e manutenzione nella lingua dello Stato membro in cui la macchina viene messa in servizio (art. 5 Dir. 2006/42/CE, Allegato I punto 1.7.4). Per le macchine vendute o importate in Italia, il manuale deve essere in italiano. Nel caso di un'impresa di noleggio che acquisti una macchina usata importata da un paese extra-UE o che abbia perso il manuale originale, è obbligatorio procurarsi o redigere il manuale in italiano prima di cedere la macchina a noleggio. L'assenza del manuale in italiano è una violazione dell'art. 71 c. 4 D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di lavoro di tenere a disposizione dei lavoratori i manuali) e può essere contestata al noleggiatore che cede l'attrezzatura priva di questo documento. A partire dal 14 gennaio 2027, il Regolamento UE 2023/1230 sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE, mantenendo e rafforzando l'obbligo di istruzioni nella lingua dello Stato membro di utilizzo.
Chi è responsabile della formazione dell'operatore di gru a torre sul cantiere: il noleggiatore o il committente?
Nel noleggio a freddo (senza operatore), la responsabilità della formazione dell'operatore ricade interamente sul datore di lavoro del lavoratore che utilizza la gru, cioè sull'impresa edile affidataria del cantiere o sul committente se questi assume direttamente manodopera. Il noleggiatore non è il datore di lavoro dell'operatore e non ha obblighi diretti di formazione nei suoi confronti; ha però l'obbligo di consegnare il manuale d'uso e di informare sull'uso corretto della macchina. Nel noleggio a caldo (con operatore fornito dal noleggiatore), il noleggiatore è il datore di lavoro dell'operatore e risponde pienamente degli obblighi formativi: l'operatore di gru a torre deve aver completato il corso specifico previsto dall'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (durata minima 14 ore teoriche + 8 ore pratiche per gru a torre), che include moduli su legislazione, nozioni elementari di fisica, componenti, dispositivi di sicurezza, utilizzo e manutenzione. In caso di infortuni durante l'utilizzo di attrezzature noleggiate, la catena delle responsabilità viene ricostruita dagli inquirenti verificando: se la macchina era in regola con le verifiche periodiche (responsabilità noleggiatore), se l'operatore era formato e idoneo (responsabilità datore di lavoro), se la valutazione dei rischi del cantiere era adeguata (responsabilità committente/coordinatore sicurezza/CSE).
Quali attrezzature del parco noleggio sono soggette a verifiche periodiche ai sensi del DM 11/04/2011?
L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e il DM 11 aprile 2011 individuano le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche. Per un'impresa di noleggio attrezzature edili, le categorie più rilevanti sono: 1) Gru a torre (periodicità: prima verifica entro 12 mesi, successive ogni anno); 2) Gru mobili su autocarro (prima verifica entro 12 mesi, successive ogni 2 anni); 3) Gru mobili su cingoli o ruote (prima verifica 12 mesi, successive ogni 2 anni); 4) Gru su veicolo ferroviario (prima verifica 12 mesi, successive ogni 2 anni); 5) Piattaforme di lavoro elevabile (PLE) con stabilizzatori: prime verifiche 12 mesi, successive ogni 2 anni; senza stabilizzatori: 24 mesi, poi ogni 4 anni; 6) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: prime verifiche 12 mesi, successive ogni 2 anni; 7) Carrelli industriali semoventi: prime verifiche 12 mesi, successive ogni 2 anni; 8) Ponti sviluppabili su carro (autoscale): prime verifiche 12 mesi, successive ogni 2 anni; 9) Idroestrattori a forza centrifuga con carico sbilanciato superiore a 35 kg. I ponteggi metallici fissi non sono elencati nell'Allegato VII come attrezzature soggette a verifica periodica nel senso tecnico del DM 11/04/2011, ma sono comunque soggetti agli obblighi di montaggio, trasformazione e smontaggio da parte di lavoratori abilitati (art. 136 D.Lgs. 81/08) e al piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). L'impresa di noleggio che affitta anche i servizi di montaggio del ponteggio assume le responsabilità del montatore.
Un'impresa di noleggio che riceve una macchina con verifica periodica scaduta può noleggiarla comunque dopo averla sottoposta a manutenzione interna?
No. La manutenzione interna eseguita dal personale del noleggiatore — anche se tecnicamente qualificata — non sostituisce la verifica periodica effettuata da INAIL o da un soggetto abilitato iscritto all'elenco ministeriale. La verifica periodica ai sensi del DM 11/04/2011 è un atto ispettivo e certificativo che deve essere compiuto da un soggetto terzo e indipendente, con specifica abilitazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, che esamina la macchina con protocolli tecnici definiti (controllo strutturale, verifica dei dispositivi di sicurezza, verifica della funzionalità, controllo documentale) e rilascia un verbale di esito positivo. La macchina può essere noleggiata solo dopo che il verbale di verifica periodica con esito positivo è stato emesso e acquisito dal noleggiatore. Durante il periodo in cui la verifica è scaduta e quella nuova non è ancora stata effettuata, la macchina deve essere posta "fuori servizio" con segnalazione visiva (cartello o blocco fisico) e non può essere ceduta a noleggio. Il noleggiatore che cede attrezzature con verifica scaduta commette la violazione di cui all'art. 87 D.Lgs. 81/08 (ammenda) e può rispondere penalmente in caso di infortuni collegati allo stato di non conformità della macchina.
L'impresa di noleggio deve redigere il DUVRI per i cantieri dei propri clienti?
Dipende dal tipo di contratto. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 per i contratti di appalto o di somministrazione nei quali il datore di lavoro committente affida ad un'impresa appaltatrice lavori o servizi all'interno della propria azienda o unità produttiva. Nel noleggio a freddo di semplice attrezzatura, in cui il noleggiatore si limita a consegnare e ritirare la macchina senza prestare alcun servizio sul cantiere del cliente, il DUVRI non è generalmente richiesto: il cliente (committente/impresa edile) è il soggetto che gestisce il cantiere e deve integrare le attrezzature noleggiate nel proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza) e, se applicabile, nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) redatto dal CSP. Nel noleggio a caldo con operatore, il noleggiatore diventa una sorta di impresa di servizi che distacca personale sul cantiere altrui: in questo caso il DUVRI o uno specifico accordo di coordinamento tra il noleggiatore (datore di lavoro dell'operatore) e il committente del cantiere è necessario per la gestione dei rischi da interferenza. Per i cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV D.Lgs. 81/08, si applicano invece il PSC e il POS, che integrano la gestione dei rischi delle attrezzature noleggiate.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro: Titolo III artt. 69-87 (attrezzature di lavoro e DPI); art. 72 (obblighi noleggiatori e concedenti in uso); Allegato V (requisiti minimi attrezzature); Allegato VII (attrezzature soggette a verifiche periodiche); Titolo IV artt. 88-160 (cantieri temporanei e mobili, ponteggi artt. 115-136); art. 136 e Allegato XXI (formazione addetti ponteggi e Pi.M.U.S.)
  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 — Direttiva Macchine: requisiti essenziali di sicurezza, dichiarazione CE di conformità, fascicolo tecnico, manuale d'uso in lingua dello Stato membro; recepita in Italia con D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17
  • Regolamento UE 13 giugno 2023 n. 1230 — Regolamento Macchine (in vigore dal 19 luglio 2023, applicabile dal 14 gennaio 2027 in sostituzione della Direttiva 2006/42/CE): estensione ai prodotti correlati alle macchine, istruzioni digitali, aggiornamento requisiti di sicurezza
  • DPR 24 luglio 1996 n. 459 — Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (abrogato, applicabile per macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 per verifica della documentazione disponibile)
  • D.M. 11 aprile 2011 — Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati legittimati a svolgere le stesse verifiche (G.U. n. 98 del 29/04/2011 e successivi allegati tecnici per gru a torre, gru mobili, PLE, carrelli, ponti sviluppabili)
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 8 marzo 2012 — Prime istruzioni operative per l'applicazione del DM 11/04/2011: chiarimenti su prima verifica, periodicità, soggetti abilitati, registro delle attrezzature
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (Rep. Atti n. 53/CSR) — Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione (art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08): gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi, carrelli industriali semoventi, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli)
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — Attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori; disciplina immissione sul mercato delle macchine, dichiarazione di conformità, manuale d'istruzioni
  • Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 (integrato da Accordo 22 febbraio 2012) — Formazione specifica per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi ex art. 136 D.Lgs. 81/08 (durata 28 ore: 4h teoria + 8h pratica base + 16h approfondimento); aggiornamento quinquennale 4 ore
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XXI — Contenuto minimo del corso di formazione per lavoratori addetti a montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi (art. 136): moduli teorici e pratici, durata minima, requisiti del docente
  • Codice Civile artt. 1571-1614 — Contratto di locazione (applicabile al noleggio): art. 1575 obbligo del locatore di consegnare la cosa in buono stato; art. 1580 garanzia per i vizi della cosa locata; art. 1587 obbligo del conduttore di usare la cosa secondo la destinazione
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08: classificazione del rischio per settore ATECO (77.32 noleggio macchine e attrezzature per costruzioni — rischio medio/alto); monte ore formativo obbligatorio

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla composizione del parco macchine, dalla tipologia di noleggio (con o senza operatore), dal numero di lavoratori e dalla normativa regionale vigente. DVR, piano di manutenzione, registro verifiche periodiche e piani di formazione devono essere adattati alla specifica impresa di noleggio.

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