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Retro-etichetta alimentare

Il lato della confezione dove di solito si trovano le informazioni obbligatorie: cosa deve esserci e come va scritto.

Risposta rapida

«Retro-etichetta» è il termine d’uso per la parte della confezione che riporta le indicazioni obbligatorie dell’art. 9 del Reg. UE 1169/2011. La legge non impone che stiano sul retro: impone che siano presenti, leggibili e, alcune, nello stesso campo visivo. Chi ne risponde è l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato (art. 8).

Le indicazioni obbligatorie

  1. Denominazione dell’alimento.
  2. Elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso.
  3. Allergeni dell’Allegato II, evidenziati nell’elenco ingredienti con un carattere diverso.
  4. Quantità di alcuni ingredienti (QUID), quando sono richiamati nella denominazione o nelle immagini.
  5. Quantità netta.
  6. Termine minimo di conservazione («da consumarsi preferibilmente entro») o data di scadenza («da consumare entro»).
  7. Condizioni particolari di conservazione e d’impiego.
  8. Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile.
  9. Paese d’origine o luogo di provenienza, quando previsto.
  10. Istruzioni per l’uso, se necessarie.
  11. Titolo alcolometrico per bevande con più dell’1,2% in volume.
  12. Dichiarazione nutrizionale, salvo esenzioni (Allegato V).

Vanno aggiunti l’indicazione del lotto (Direttiva 2011/91/UE) e, in Italia, la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (D.Lgs. 145/2017).

Regole di leggibilità

  • Altezza minima della «x» di 1,2 mm; 0,9 mm se la superficie maggiore è inferiore a 80 cm² (art. 13).
  • Denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico nello stesso campo visivo.
  • Lingua italiana per i prodotti venduti in Italia.

Legame con l’HACCP

L’etichetta è l’ultimo punto della gestione degli allergeni e della shelf life: deve corrispondere alla ricetta reale e alle prove di conservazione. Un cambio di fornitore o di ricetta senza aggiornare l’etichetta è una causa frequente di richiami. Per gli alimenti non preimballati (ristorazione, banco) le informazioni sugli allergeni vanno comunque fornite al consumatore, anche in forma scritta o tramite il personale.

Fonti normative

Voci collegate

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