La shelf life è il periodo durante il quale un alimento, conservato nelle condizioni indicate, resta sicuro e mantiene le caratteristiche dichiarate. La stabilisce l’operatore che produce o confeziona l’alimento e la comunica in etichetta in due modi, previsti dal Reg. (UE) 1169/2011: la data di scadenza («da consumare entro») per gli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, e il termine minimo di conservazione (TMC, «da consumarsi preferibilmente entro») per gli altri.
Scadenza e TMC: cosa cambia
- Data di scadenza (art. 24): dopo la data l’alimento è considerato a rischio e non può essere venduto né donato.
- TMC (art. 2, par. 2, lett. r): la data fino alla quale l’alimento conserva le sue proprietà specifiche; dopo il TMC il prodotto può ancora essere sicuro e, in Italia, può essere ceduto ad esempio a fini di solidarietà se integro e ben conservato (L. 166/2016).
- Le modalità di indicazione delle date sono nell’allegato X del Reg. 1169/2011.
Come si stabilisce e si convalida
Per gli alimenti pronti che possono favorire la crescita di Listeria monocytogenes il Reg. (CE) 2073/2005 (art. 3 e allegato II) richiede studi per verificare il rispetto dei criteri microbiologici fino al termine della shelf life: dati di letteratura, prove di conservazione (durability studies) e, se necessario, challenge test. In pratica si considerano formulazione (pH, attività dell’acqua, sale, conservanti), processo, confezionamento e temperature reali di distribuzione e conservazione.
Errori frequenti
- Copiare la shelf life di un prodotto simile senza dati propri.
- Non rivalutarla quando cambiano ricetta, imballaggio o fornitore.
- Indicare un TMC per un prodotto molto deperibile che richiederebbe la data di scadenza.
Fonti normative
Voci e pagine collegate
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