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Rintracciabilità alimentare

Cos’è la rintracciabilità nel diritto alimentare, quali sono gli obblighi minimi e come si gestisce nella pratica.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La rintracciabilità è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art. 3 Reg. CE 178/2002). È obbligatoria per tutti gli OSA.

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Definizione

La rintracciabilità si articola in «un passo indietro» (chi mi ha fornito) e «un passo avanti» (a chi ho ceduto, esclusi i consumatori finali). Non riguarda l’intera filiera per ogni operatore, ma solo i passaggi di sua diretta competenza.

Riferimento normativo

L’art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 impone agli OSA di disporre di sistemi e procedure che consentano di individuare i fornitori e i destinatari (escluso il consumatore finale). Gli artt. 19 e 20 disciplinano ritiro e richiamo dei prodotti in caso di non conformità ai requisiti di sicurezza. Esistono inoltre obblighi specifici per filiere particolari (carni bovine, prodotti ittici, biologico).

Esempi pratici

  • Un ristorante conserva DDT e fatture delle materie prime e annota il lotto delle preparazioni più critiche (sottovuoto, semilavorati, abbattuti).
  • Un laboratorio di pasta fresca tiene un registro di carico/scarico dei lotti farina e indica il riferimento sulle confezioni vendute ai dettaglianti.
  • Un pescivendolo conserva le etichette dei prodotti ittici e applica i requisiti di etichettatura agli acquirenti professionali.

Procedura di ritiro/richiamo

In caso di prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza, l’OSA deve attivare la procedura di ritiro o di richiamo, informare l’autorità competente e, quando necessario, il consumatore. La rapidità della risposta dipende dall’efficacia del sistema di rintracciabilità.

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Domande frequentiFAQ

Quanto tempo vanno conservati i documenti di rintracciabilità?
In assenza di un termine generale uniforme, si applicano i termini specifici (es. fiscali) o gli orientamenti delle autorità nazionali, in genere almeno 2 anni dalla data di cessione. Vanno comunque garantite leggibilità e disponibilità per i controlli.
I consumatori finali rientrano nella rintracciabilità?
No. L’art. 18 esclude il consumatore finale dal «passo avanti». Restano però gli obblighi di ritiro/richiamo (artt. 19-20) quando un prodotto già immesso al consumo è risultato non conforme.

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