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Rilavorazione (rework) dei prodotti alimentari

Il reimpiego in produzione di prodotti o semilavorati idonei ma non usati come previsto: una pratica lecita solo se controllata.

Risposta rapida

Per rilavorazione (rework) si intende il reinserimento in produzione di un prodotto o semilavorato sicuro ma non utilizzabile come previsto: impasto avanzato, biscotti rotti, prodotto con difetto di forma o di confezionamento. È lecita solo se l’operatore la gestisce nel piano di autocontrollo previsto dall’art. 5 del Reg. CE 852/2004, con regole su cosa si può rilavorare, entro quando, in quali ricette e con quale registrazione. Un prodotto non sicuro non si rilavora: si gestisce come non conformità e, se già immesso sul mercato, con ritiro o richiamo.

I rischi principali

  • Allergeni: inserire rework con un allergene in una ricetta che non lo contiene rende l’etichetta falsa.
  • Microbiologici: tempi di attesa e temperature non controllate prima del reimpiego.
  • Corpi estranei: residui di imballaggio se si recupera prodotto già confezionato.
  • Rintracciabilità: il lotto finale deve consentire di risalire ai lotti di rework utilizzati (art. 18 Reg. CE 178/2002).
  • Shelf life: il prodotto rilavorato non può allungare la vita commerciale degli ingredienti originari.

Regole da scrivere nel piano

  1. Quali prodotti possono essere rilavorati e in quali ricette («like into like» per gli allergeni).
  2. Percentuale massima di rework per lotto e tempo massimo tra produzione originale e reimpiego.
  3. Condizioni di conservazione, contenitori identificati ed etichettati con lotto e data.
  4. Registrazione dei lotti di origine e di destinazione.
  5. Chi autorizza la rilavorazione e chi verifica.

Fonti normative

Voci collegate

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