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Reg. UE 2023/2006: Buone Pratiche di Fabbricazione per materiali a contatto con alimenti

Il Regolamento (CE) 2023/2006 stabilisce le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) per i materiali e gli oggetti a contatto con alimenti, imponendo a produttori e distributori documentazione di qualità, sistema di controllo e dichiarazione di conformità. Le PMI del settore alimentare e dell'imballaggio devono conoscere i requisiti applicabili alla propria filiera per garantire la conformità dei materiali utilizzati e ricevere forniture conformi, riducendo il rischio di contaminazioni chimiche negli alimenti.

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Il Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione Europea (erroneamente citato talvolta come 'Reg. UE 2023/2006') stabilisce le norme sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, in applicazione del Reg. CE 1935/2004 (regolamento quadro sui materiali a contatto).

Il campo di applicazione comprende tutti i materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA): plastica, cellulosa rigenerata, ceramica, vetro, metalli e leghe, materiali attivi e intelligenti, imballaggi multistrato e compositi. Ogni operatore della filiera — produttore di materie prime, trasformatore e distributore — è tenuto ad applicare un sistema di controllo della qualità documentato che garantisca la costante conformità del processo produttivo.

Gli obblighi principali includono: predisposizione di un sistema GMP documentato (specifiche di processo, piani di controllo qualità, registrazioni), gestione degli scostamenti e delle non conformità, qualifica dei fornitori di materie prime, conservazione della documentazione per almeno cinque anni e tracciabilità lungo la filiera.

La dichiarazione di conformità (DoC) è il documento che accompagna il materiale a contatto in ogni passaggio della catena distributiva, attestando la conformità ai requisiti del Reg. CE 1935/2004 e alle misure specifiche applicabili (es. Reg. UE 10/2011 per le plastiche). La DoC deve contenere le informazioni minime previste dal regolamento e aggiornata ogni volta che intervengono modifiche significative alla composizione o al processo.

I controlli ufficiali sono effettuati dalle Autorità Sanitarie ai sensi del Reg. UE 2017/625: vengono verificati i sistemi GMP, la completezza delle DoC ricevute e trasmesse, e la conformità chimica attraverso prove di migrazione. Le sanzioni per carenze documentali o non conformità chimiche possono comportare il ritiro del prodotto dal mercato e l'applicazione di misure correttive in tempi brevi.

Le PMI alimentari devono richiedere ai propri fornitori di imballaggi la DoC aggiornata e verificarne la coerenza con i materiali effettivamente utilizzati, inserendo questo controllo nelle procedure di qualifica fornitori del proprio sistema HACCP.

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Fonti normative

  • Reg. CE 2023/2006 — GMP materiali a contatto con alimenti
  • Reg. CE 1935/2004 — materiali e oggetti a contatto con alimenti
  • Reg. UE 10/2011 — materiali plastici a contatto
  • Reg. UE 2017/625 — controlli ufficiali filiera alimentare

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