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Sicurezza in ospedali e strutture sanitarie: rischi

Ospedali, cliniche e case di cura: i rischi che la valutazione deve coprire reparto per reparto e le norme speciali che si aggiungono al D.Lgs. 81/2008.

Risposta rapida

Nelle strutture sanitarie la valutazione dei rischi va fatta per reparto e per mansione. Le voci che non possono mancare sono il rischio biologico con le ferite da taglienti (Titolo X e X-bis), la movimentazione dei pazienti, gli agenti chimici e i farmaci antiblastici, le radiazioni (D.Lgs. 101/2020), le aggressioni al personale, il lavoro notturno e lo stress. Tutto il personale esposto è soggetto a sorveglianza sanitaria del medico competente.

Rischio biologico e taglienti

Il Titolo X richiede di identificare gli agenti biologici potenzialmente presenti (trasmissione per sangue, via aerea, contatto) e le misure: precauzioni standard, DPI, isolamento, vaccinazioni offerte dal datore di lavoro su indicazione del medico competente (art. 279). Il Titolo X-bis aggiunge per il settore sanitario obblighi specifici sui taglienti: dispositivi con meccanismi di sicurezza, divieto di reincappucciamento, contenitori rigidi vicini al punto d’uso, procedura scritta per la gestione dell’esposizione e registrazione degli incidenti.

Movimentazione dei pazienti

Il sollevamento e il riposizionamento di pazienti non collaboranti sono una causa rilevante di disturbi muscoloscheletrici tra infermieri e OSS. La valutazione (art. 168) deve considerare il numero di pazienti non autosufficienti per turno, gli ausili disponibili (sollevapazienti, teli ad alto scorrimento, letti regolabili) e lo spazio di manovra in camere e bagni. Gli ausili non servono se il personale non è formato a usarli o se mancano nei turni notturni.

Agenti chimici, antiblastici e gas anestetici

Disinfettanti, sterilizzanti, formaldeide nei servizi di anatomia patologica, gas anestetici in sala operatoria e farmaci antiblastici richiedono la valutazione del Titolo IX. Per gli antiblastici la preparazione va centralizzata sotto cappa dedicata e con DPI, e vanno gestiti gli spandimenti accidentali e gli escreti dei pazienti trattati; per agenti classificati cancerogeni o mutageni si applica il Capo II.

Radiazioni ionizzanti e altre

Radiologia, radioterapia, medicina nucleare ed emodinamica sono regolate dal D.Lgs. 101/2020: classificazione dei lavoratori esposti e delle zone, dosimetria, esperto di radioprotezione e medico autorizzato. Risonanza magnetica (campi elettromagnetici) e laser chirurgici rientrano invece nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

Aggressioni, turni e stress

Pronto soccorso, psichiatria e servizi territoriali sono esposti ad aggressioni verbali e fisiche: la valutazione deve prevedere misure organizzative e strutturali (accessi controllati, sistemi di allarme, procedure di de-escalation, segnalazione degli episodi). La legge 113/2020 ha introdotto misure specifiche contro la violenza agli operatori sanitari. Turni notturni e carichi di lavoro vanno considerati nella valutazione dello stress lavoro-correlato e nella sorveglianza dei lavoratori notturni.

Antincendio ed emergenze

Ospedali e strutture con posti letto sono attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco con regole tecniche dedicate. Il problema specifico è l’evacuazione di pazienti non deambulanti: il piano di emergenza deve prevedere l’esodo orizzontale progressivo verso compartimenti sicuri, e gli addetti antincendio vanno formati al livello richiesto dal D.M. 2 settembre 2021 per queste attività.

Errori frequenti

  • DVR unico per tutta la struttura, senza distinzione tra reparti e mansioni.
  • Dispositivi con protezione per i taglienti acquistati ma non usati in tutti i reparti.
  • Aggressioni gestite come fatti individuali, senza registrazione né analisi.
  • Ausili per la movimentazione insufficienti o non manutenuti nei reparti di lungodegenza.
  • Studenti e specializzandi esclusi da formazione e sorveglianza sanitaria.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Quali obblighi specifici ci sono per le punture d’ago?
Il Titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008 (artt. 286-bis e seguenti, introdotto dal D.Lgs. 19/2014) impone nel settore ospedaliero e sanitario di valutare il rischio di ferite da taglienti, eliminare l’uso non necessario di oggetti taglienti, adottare dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione, vietare il reincappucciamento, mettere contenitori per lo smaltimento vicino al punto d’uso e definire la procedura da seguire dopo una ferita, compresa la profilassi post-esposizione.
Gli specializzandi e gli studenti in tirocinio sono lavoratori?
Ai fini della sicurezza sì: la definizione dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 include chi svolge tirocini formativi e gli allievi che usano laboratori e attrezzature. Devono quindi essere considerati nella valutazione dei rischi, formati sui rischi del reparto e, se esposti, sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Chi risponde della sicurezza dei radiologi e dei tecnici?
La radioprotezione è regolata dal D.Lgs. 101/2020, che si affianca al D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro si avvale dell’esperto di radioprotezione per la classificazione dei lavoratori e delle aree e del medico autorizzato per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A.

Fonti normative

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