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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Ambulatori Veterinari 2026: DVR, Rischio Biologico e Zoonosi

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza negli ambulatori e nelle cliniche veterinarie: zoonosi, rischio biologico, gas anestetici, radiazioni Rx, farmaci veterinari, movimentazione di animali di grossa taglia, rifiuti speciali e sanzioni. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un ambulatorio o una clinica veterinaria deve gestire rischi specifici e complessi: rischio biologico da zoonosi (leptospirosi, brucella, rabbia, salmonella, pasteurellosi), ferite da morsi, graffi e calci degli animali, esposizione a gas anestetici volatili (isoflurano, protossido d'azoto) con potenziale effetto mutageno, radiazioni ionizzanti se presenti apparecchi Rx, farmaci veterinari inclusi gli stupefacenti, agenti chimici (disinfettanti, formalina, antiparassitari) e movimentazione manuale di animali di grossa taglia. Il DVR deve coprire tutte queste dimensioni; il personale va formato con percorso rischio alto (16 ore); la sorveglianza sanitaria è quasi sempre obbligatoria; i rifiuti veterinari pericolosi e le carcasse richiedono smaltimento tramite operatori autorizzati.

1. Normativa per ambulatori veterinari (D.Lgs. 81/08 + D.Lgs. 193/2006)

Gli ambulatori veterinari, le cliniche veterinarie e gli ospedali veterinari sono soggetti a un quadro normativo stratificato che combina la disciplina generale della sicurezza sul lavoro con norme specifiche del settore. Il pilastro fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che si applica a qualsiasi datore di lavoro con lavoratori dipendenti o equiparati. Le sezioni più rilevanti per il settore veterinario riguardano il Titolo X (agenti biologici, con particolare attenzione agli agenti zoonotici), il Titolo IX Capo I (agenti chimici, per disinfettanti e antiparassitari), il Titolo IX Capo II (agenti cancerogeni e mutageni, per i gas anestetici alogenati e il protossido d'azoto), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi, inclusa la movimentazione di animali di grossa taglia) e il Titolo VIII Capo III (radiazioni ionizzanti, per le strutture dotate di apparecchi Rx).

Accanto al D.Lgs. 81/08, il settore veterinario è disciplinato dal D.Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 (Codice del Farmaco Veterinario), che regola l'autorizzazione, la distribuzione, la prescrizione e la detenzione dei medicinali veterinari, inclusi quelli contenenti sostanze stupefacenti soggette anche al D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). Le carcasse degli animali deceduti in clinica e i sottoprodotti di origine animale (SOA) sono regolati dal Reg. CE 1069/2009. Le apparecchiature radiologiche sono soggette al D.Lgs. 101/2020 (Direttiva Euratom 2013/59), mentre la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla struttura segue il D.Lgs. 116/2020(modifica del Codice dell'Ambiente, D.Lgs. 152/2006).

A livello regionale si aggiungono i requisiti autorizzativi delle strutture veterinarie privati (autorizzazione sanitaria veterinaria, requisiti strutturali e tecnologici minimi, titoli del personale) definiti dalle delibere regionali in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sui requisiti minimi degli ambulatori veterinari. La complessità normativa del settore richiede una valutazione integrata degli obblighi applicabili alla specifica struttura, tenendo conto delle specie trattate, delle procedure svolte, delle attrezzature presenti e del numero e delle mansioni dei lavoratori.

2. DVR per cliniche veterinarie: peculiarità

Il Documento di Valutazione dei Rischinelle strutture veterinarie presenta peculiarità significative rispetto ad altri settori sanitari. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli specifici dell'attività veterinaria. Il DVR di un ambulatorio o clinica veterinaria deve contenere, oltre alle sezioni standard, sezioni dedicate a:

Il datore di lavoro è il veterinario titolare, il legale rappresentante della società che gestisce la struttura o la cooperativa/associazione. L'RSPP nelle strutture veterinarie è classificato a rischio alto (codice ATECO M 75.00 — attività veterinarie); il datore può assumere la funzione di RSPP solo dopo aver frequentato il corso specifico da 48 ore. Il DVR deve essere rivalutato ogni volta che si verifichino cambiamenti significativi (nuove specie trattate, nuove procedure chirurgiche, nuove attrezzature, modifiche strutturali, variazioni del personale).

3. Rischio biologico e zoonosi: rabbia, leptospirosi, brucella, salmonella (Titolo X D.Lgs. 81/08)

Il rischio biologico negli ambulatori veterinari si distingue da quello degli studi medici per la presenza degli agenti zoonotici, ovvero patogeni trasmissibili dagli animali all'uomo. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi di rischio crescente e stabilisce gli obblighi del datore per le attività che comportano esposizione. Le principali zoonosi di rilevanza occupazionale in ambito veterinario sono:

Agente zoonoticoGruppo di rischioVia principale di trasmissioneMisure prioritarie
Lyssavirus (rabbia)3Morso o graffiatura da animale infetto (saliva)Vaccinazione pre-esposizione per lavoratori a rischio elevato, PEP immediata post-esposizione
Leptospira spp.2Contatto con urine di animali infetti (cani, roditori) attraverso cute lesa o mucoseGuanti impermeabili, DPI, igiene delle mani, vaccinazione (dove disponibile)
Brucella spp. (B. canis, B. melitensis)3Contatto con liquidi abortivi, placenta, sangue di animali infetti; aerosolGuanti, mascherina FFP2, visiera; attenzione nella gestione di aborti e parti
Salmonella spp.2Via fecale-orale, contatto con rettili, pollame, boviniGuanti, igiene delle mani rigorosa, non portare cibo in sala visita
Pasteurella multocida2Morsi e graffi di cani e gattiDPI di protezione meccanica, profilassi antibiotica post-esposizione
Bartonella henselae (malattia da graffio)2Graffio di gatto, puntura di pulceGuanti durante la manipolazione di gatti, disinfestazione degli animali
Toxoplasma gondii2Contatto con feci di felini, ingestione accidentale di oocistiGuanti nella gestione delle lettiere, igiene rigorosa; valutazione specifica per lavoratrici in gravidanza
Dermatofiti (Microsporum canis)2Contatto diretto con pelo e cute di animali infettiGuanti, camice, igiene delle mani; pulizia e disinfezione delle superfici

Il DVR deve riportare per ciascuna zoonosi rilevante (in funzione delle specie trattate) la classificazione di rischio, le attività che comportano esposizione, le misure di contenimento e i DPI. Le misure di prevenzione collettiva hanno priorità: locali dedicati per gli animali sospetti di patologia infettiva, protocolli di igiene delle mani, procedure di sanificazione delle superfici, gestione separata degli animali potenzialmente infetti. La formazione specifica sulle zoonosi è parte integrante del percorso formativo del personale veterinario.

4. Rischio da morsi, graffi e calci di animali

Il rischio da morsi, graffi e calci degli animali è il rischio infortunistico più caratteristico del settore veterinario e tra le prime cause di infortuni sul lavoro negli ambulatori. La valutazione del rischio deve tenere conto delle specie trattate (i gatti mordono e graffiano improvvisamente, i cani di grossa taglia possono infliggere lesioni gravi, gli equini e i bovini calci e schiacciate, gli uccelli possono pizzicare con il becco, i rettili mordono e possono essere velenosi), delle condizioni dell'animale durante le procedure (stato di dolore, agitazione, paura, anestesia incompleta) e delle mansioni del personale.

Le misure di prevenzione e protezione includono:

Gli infortuni da morso e graffio, anche se apparentemente di lieve entità, non devono essere sottovalutati a causa del rischio zoonotico associato. La procedura di risposta immediata (lavaggio, disinfezione, valutazione medica) deve essere eseguita anche per lesioni superficiali, specialmente se l'animale è sconosciuto o a rischio di rabbia.

5. Gas anestetici: protossido d'azoto e isoflurano (rischio mutageno)

L'utilizzo di gas anestetici volatili nelle sale operatorie veterinarie espone il personale a un rischio chimico e mutageno che il D.Lgs. 81/08 inquadra nel Titolo IX Capo I (agenti chimici pericolosi) e, per alcuni agenti, nel Capo II (agenti cancerogeni e mutageni). I gas anestetici più utilizzati in medicina veterinaria sono l'isoflurano, il sevoflurano e il protossido d'azoto (N2O).

L'esposizione cronica a basse concentrazioni di gas anestetici dispersi nell'aria degli ambienti di lavoro (waste anesthetic gases, WAGs) è associata a effetti avversi documentati sul personale sanitario e veterinario: effetti genotossici (aumento delle aberrazioni cromosomiche nelle cellule del personale esposto), effetti riproduttivi (aumento del rischio di aborto spontaneo e di anomalie congenite nelle lavoratrici in gravidanza esposte a N2O e alogenati), effetti neurotossici e depressivi del sistema nervoso centrale. Il protossido d'azoto è anche un inibitore della vitamina B12 e può causare neuropatia periferica in caso di esposizione cronica elevata.

Le misure obbligatorie per il controllo dell'esposizione ai gas anestetici sono:

6. Radiazioni ionizzanti: apparecchi Rx veterinari (D.Lgs. 101/2020)

Le apparecchiature radiologiche negli ambulatori veterinari — radiografi portatili, stazioni radiografiche fisse, sistemi digitali CR e DR — sono soggette al D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che recepisce la Direttiva Euratom 2013/59 e ha sostituito il precedente D.Lgs. 230/1995. La specificità del contesto veterinario rispetto alla radiologia medica è che durante le esposizioni il personale spesso deve fisicamente trattenere e posizionare l'animale, esponendosi direttamente alla radiazione primaria e diffusa in misura maggiore rispetto a quanto avviene tipicamente in radiologia umana.

Gli obblighi principali per la struttura veterinaria che detiene apparecchiature Rx sono:

Il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) impone di ridurre al minimo il tempo di esposizione del personale, massimizzare la distanza dalla sorgente e usare sempre le schermature disponibili. Il contenimento farmacologico dell'animale (sedazione) deve essere privilegiato rispetto al contenimento manuale in sala Rx, ove clinicamente praticabile.

7. Farmaci veterinari: gestione sicura e registro carico/scarico (D.Lgs. 193/2006)

La detenzione, la prescrizione e la somministrazione di farmaci veterinari sono disciplinate dal D.Lgs. 193/2006 (Codice del Farmaco Veterinario) e dai relativi decreti attuativi. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), i farmaci veterinari rappresentano un rischio chimico che deve essere valutato nel DVR, con misure di prevenzione specifiche per le categorie più pericolose.

Le categorie di farmaci veterinari con maggiore rilevanza per la sicurezza del personale sono:

Il registro di carico/scarico dei farmaci veterinari (obbligo del D.Lgs. 193/2006) deve essere tenuto aggiornato e conservato per almeno cinque anni; è soggetto a ispezione del Servizio Veterinario dell'ASL. I farmaci veterinari scaduti devono essere smaltiti come rifiuti speciali pericolosi (CER 18 02 08) tramite operatore autorizzato e non possono essere gettati nei rifiuti ordinari.

8. Agenti chimici: disinfettanti, formalina e prodotti antiparassitari

Negli ambulatori e nelle cliniche veterinarie il rischio chimico deriva da diverse categorie di sostanze, tutte soggette alla valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 e del Regolamento CLP (CE 1272/2008). Le categorie principali sono:

Le Schede Dati di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici utilizzati devono essere disponibili nelle aree di utilizzo, aggiornate alle versioni correnti e note al personale. La valutazione del rischio chimico deve basarsi sulla lettura delle SDS (sezioni 2, 8, 11 in particolare) e sull'identificazione delle frasi H di pericolo acuto o cronico.

9. Movimentazione manuale di pazienti: animali di grossa taglia

La movimentazione manuale degli animali è uno dei rischi biomeccanici più rilevanti negli ambulatori veterinari, specialmente per le strutture che trattano animali di grossa taglia (cani di taglia grande e gigante, equini, bovini, suini). Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 si applica alla movimentazione manuale di carichi e oggetti, inclusi gli animali, e impone la valutazione del rischio con metodi validati.

Le situazioni di movimentazione a maggior rischio negli ambulatori veterinari includono: sollevamento e trasferimento di cani di grossa taglia (mastini, San Bernardo, grandi alani) dal pavimento al tavolo operatorio o alla barella; riposizionamento degli animali anestetizzati durante le procedure chirurgiche; contenimento fisico di bovini, equini o suini in strutture con box e corsie; trasporto di casse di trasportino o gabbie pesanti. Il rischio per il rachide degli operatori è particolarmente elevato per i movimenti combinati di sollevamento con torsione del busto, spesso in posture obbligate.

Le misure di prevenzione includono:

Per le strutture veterinarie che trattano equini, bovini e altri animali di grossa taglia, il rischio non è solo biomeccanico ma anche infortunistico diretto (calci, schiacciamento degli arti, cadute): la formazione sulle tecniche di contenimento sicuro delle diverse specie è fondamentale e deve essere documentata nel fascicolo formativo di ciascun lavoratore.

10. Rifiuti speciali: categorie e smaltimento (D.Lgs. 116/2020)

La gestione dei rifiuti prodotti negli ambulatori veterinari è disciplinata dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020) e per i sottoprodotti di origine animale (SOA) dal Reg. CE 1069/2009. Le categorie di rifiuti prodotti e i rispettivi obblighi di gestione sono:

Categoria di rifiutoCodice CER/EWCModalità di smaltimento
Rifiuti sanitari veterinari a rischio infettivo (aghi, materiale biologico contaminato)18 02 02*Contenitori rigidi omologati, trasportatore autorizzato per rifiuti pericolosi, incenerimento o sterilizzazione autorizzata
Farmaci veterinari scaduti o inutilizzati18 02 08Raccolta separata, smaltimento tramite operatore autorizzato; mai nei rifiuti urbani o in fogna
Carcasse e parti di animali (SOA cat. 2 o 3)18 02 02* o 18 02 03Impianti autorizzati ai sensi del Reg. CE 1069/2009; conservazione refrigerata fino al ritiro
Fissativi istologici (formalina, glutaraldeide)18 01 06* o 16 05 06*Contenitori ermetici etichettati, smaltimento come rifiuti chimici pericolosi
Rifiuti sanitari non pericolosi (materiale non contaminato)18 02 01Smaltimento assimilato ai rifiuti urbani, salvo diversa indicazione comunale
Rifiuti chimici da laboratorio (reagenti, solventi)16 05 07* / 16 05 06*Trasportatore autorizzato per rifiuti pericolosi

Il registro di carico/scarico (RCS) dei rifiuti pericolosi deve essere tenuto aggiornato e conservato per almeno tre anni; per i rifiuti pericolosi ogni trasporto deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) in quattro copie. Le strutture veterinarie che producono carcasse animali devono stipulare contratto con un impianto di smaltimento SOA autorizzato e mantenere la documentazione dei ritiri. La formazione del personale sulla corretta classificazione e separazione alla fonte è fondamentale per evitare contaminazioni tra flussi e per ridurre il volume di rifiuti pericolosi.

11. Sorveglianza sanitaria del personale esposto

La sorveglianza sanitaria del personale veterinario è quasi sempre obbligatoria, data la pluralità di rischi specifici presenti. Il medico competente, nominato dal datore ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 81/08, elabora il protocollo sanitario sulla base della valutazione del rischio, differenziandolo per mansione e per tipo di esposizione.

Il protocollo sanitario per il personale di un ambulatorio o clinica veterinaria include tipicamente:

Il medico competente redige il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ciascun lavoratore, comunica al datore e al lavoratore l'esito della visita e le eventuali prescrizioni o limitazioni. Il protocollo sanitario viene aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di rischio o che emergono nuovi dati epidemiologici sulle zoonosi presenti nel territorio.

12. Formazione obbligatoria in ambito veterinario

Le strutture veterinarie rientrano nel settore delle attività a rischio altosecondo l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (codice ATECO M 75.00 — attività veterinarie). Questo comporta per ciascun lavoratore: 4 ore di formazione generale più 12 ore di formazione specifica sui rischi propri del settore veterinario, per un totale di 16 ore, con aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni.

La formazione specifica per il personale veterinario deve coprire: rischio biologico e zoonosi (agenti zoonotici presenti nel territorio, vie di trasmissione, misure di prevenzione, DPI, procedure post-esposizione), gas anestetici (rischi dell'esposizione cronica, sistema di scavenging, segnali di allarme), rischio da morsi, graffi e calci (tecniche di contenimento delle diverse specie, DPI di protezione meccanica), movimentazione degli animali (tecniche ergonomiche, ausili disponibili), agenti chimici (disinfettanti, formalina, antiparassitari, SDS), farmaci veterinari pericolosi (stupefacenti, citostatici, ormoni) e radiazioni ionizzanti se il lavoratore opera in zona classificata.

Oltre alla formazione D.Lgs. 81/08, il personale deve ricevere:

La formazione dei preposti (coordinatore degli infermieri veterinari) prevede un modulo aggiuntivo di 8 ore. Tutta la formazione deve essere documentata con registro presenze, attestati individuali e valutazione dell'apprendimento, conservati nel fascicolo di ciascun lavoratore.

Documenti minimi per un ambulatorio o clinica veterinaria — checklist sintetica

  • Autorizzazione sanitaria veterinaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASL competente
  • DVR con sezioni: biologico/zoonosi, morsi e graffi, gas anestetici, Rx (se applicabile), agenti chimici, movimentazione animali, rifiuti speciali, stress lavoro-correlato
  • Nomina RSPP (esterno abilitato o datore con corso da 48 ore per rischio alto)
  • Nomina RLS e verbale di consultazione
  • Nomina medico competente e protocollo sanitario con vaccinazioni raccomandate
  • Nomina esperto di radioprotezione e relazione tecnica Rx (se presenti apparecchi Rx)
  • Attestati formazione lavoratori 16 ore (rischio alto) + aggiornamento periodico
  • Attestati formazione antincendio livello 2 (8 ore) per addetti alle emergenze
  • Attestati formazione primo soccorso gruppo A (16 ore) per addetti al primo soccorso
  • Registro di carico/scarico farmaci veterinari stupefacenti aggiornato e armadio blindato
  • Schede dati di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici utilizzati (disinfettanti, formalina, antiparassitari)
  • Verbale di consegna DPI a ciascun lavoratore con firma di ricevuta
  • Contratto con impianto SOA autorizzato per smaltimento carcasse animali (Reg. CE 1069/2009)
  • Contratto con trasportatore autorizzato per rifiuti veterinari pericolosi CER 18 02 02* e registro carico/scarico
  • Procedura post-esposizione da morso, graffio o puntura accidentale, affissa in loco e nota a tutto il personale

14. Sanzioni e controlli ASL/NAS

Gli ambulatori e le cliniche veterinarie possono essere oggetto di ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza: lo SPISAL/PSAL (Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la sicurezza sul lavoro, il Servizio Veterinario dell'ASLper i farmaci veterinari, il benessere animale e l'igiene della struttura, i NAS(Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri) con competenza su farmaci, illeciti sanitari e frodi, l'INL(Ispettorato Nazionale del Lavoro) per il diritto del lavoro e la sicurezza, l'ISIN e le autorità regionali per le installazioni Rx.

Le sanzioni per violazioni della normativa di sicurezza più frequenti nelle strutture veterinarie:

ViolazioneRiferimento normativoSanzione
Mancata redazione del DVRArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
DVR privo della sezione rischio biologico/zoonosiArt. 55 D.Lgs. 81/08Ammenda 2.457-4.914 €
Mancata valutazione rischio gas anesteticiArtt. 223-225 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 4 mesi o ammenda 2.000-4.000 €
Assenza sistema di scavenging in sala operatoriaArt. 225 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 4.000 €
Irregolarità nel registro stupefacenti veterinariD.P.R. 309/90 e D.Lgs. 193/2006Ammenda da 516 a 2.582 € per violazione; possibile sospensione autorizzazione
Mancata formazione lavoratori (rischio alto)Art. 55 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata fornitura DPI adeguatiArtt. 77-78 D.Lgs. 81/08Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 €
Smaltimento carcasse animali non conforme al Reg. 1069/2009D.Lgs. 152/2006 e Reg. CE 1069/2009Sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 € e penali per i casi più gravi
Violazioni D.Lgs. 101/2020 (apparecchi Rx)D.Lgs. 101/2020Sanzioni da 1.549 a 25.823 € o arresto fino a 2 anni per le violazioni più gravi

In caso di infortunio sul lavoro con lesioni personali gravi (ad esempio morso di animale con trasmissione di zoonosi, esposizione acuta a gas anestetici, infortunio da caduta di animale) si apre la fattispecie penale ex artt. 589-590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose per violazione delle norme di sicurezza). La prescrizione ex D.Lgs. 758/94 permette la regolarizzazione con pagamento ridotto, ma presuppone l'eliminazione della violazione entro il termine prescritto dall'organo di vigilanza.

FAQ — Sicurezza ambulatori e cliniche veterinarieFAQ

Un ambulatorio veterinario con un solo dipendente deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi sorge dalla presenza di anche un solo lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Negli ambulatori veterinari rientrano in questa categoria: assistenti veterinari, infermieri veterinari, receptionist, addetti alle pulizie e tirocinanti con contratto di apprendistato. Il veterinario titolare che opera in forma individuale senza alcun collaboratore ricade nell'art. 21 D.Lgs. 81/08 (lavoratore autonomo) e non è tenuto al DVR, ma deve comunque adottare misure di protezione adeguate ai rischi cui è personalmente esposto, incluso quello da zoonosi, da gas anestetici e da radiazioni ionizzanti se detiene apparecchiature Rx. La presenza di tirocinanti universitari di medicina veterinaria va valutata nel merito rispetto alla nozione di lavoratore: in molti casi la loro inclusione nel DVR è la scelta più prudente. Le strutture veterinarie di dimensioni medie o grandi (cliniche, ospedali veterinari, centri specialistici) sono soggette senza eccezioni a tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08, inclusa la nomina di RSPP, RLS e medico competente.
Quali zoonosi rappresentano il rischio biologico principale per il personale veterinario?
Il personale che opera negli ambulatori e nelle cliniche veterinarie è esposto a un ampio spettro di zoonosi, ossia malattie trasmissibili dagli animali all'uomo. Le principali rilevanti dal punto di vista della sicurezza sul lavoro sono: la leptospirosi (Leptospira spp., trasmessa attraverso urine di cani, ratti e altri roditori, con rischio da contatto con mucose o cute lesa); la brucellosi (Brucella canis in particolare per i veterinari che lavorano con cani da riproduzione, Brucella melitensis e abortus nei contesti con piccoli e grandi ruminanti); la salmonellosi (Salmonella spp., da rettili, polli, bovini, anche in forma asintomatica negli animali); la rabbia (Lyssavirus, classificata gruppo di rischio 3, estremamente pericolosa anche se rara in Italia grazie ai piani di eradicazione — il rischio rimane per i lavoratori che maneggiano animali importati o selvatici); la pasteurellosi (Pasteurella multocida, da morsi di cani e gatti, agente di gruppo 2); la malattia da graffio del gatto (Bartonella henselae); la toxoplasmosi (Toxoplasma gondii, rilevante per le donne in gravidanza che lavorano a contatto con felini); la dermatofitosi (Microsporum canis e Trichophyton spp., da gatti e cani, trasmissione per contatto). Il DVR deve identificare le zoonosi potenzialmente presenti in funzione delle specie trattate dalla struttura, classificare gli agenti biologici per gruppo di rischio ai sensi dell'Allegato XLVI D.Lgs. 81/08 e definire le misure di prevenzione e i DPI adeguati.
I gas anestetici usati in sala operatoria veterinaria sono pericolosi per il personale?
Sì. I gas anestetici volatili impiegati in anestesia veterinaria — in particolare l'isoflurano e il sevoflurano (alogenati) e il protossido d'azoto (N2O) — sono classificati come agenti chimici pericolosi e, per alcuni di essi, come agenti cancerogeni/mutageni sospetti (Titolo IX D.Lgs. 81/08). L'esposizione cronica a basse concentrazioni di gas anestetici dispersi in ambiente ("anesthetic waste gas" o WAGD) è associata a rischi per la salute del personale: effetti neurotossici e genotossici, alterazioni del sistema riproduttivo (aumento del rischio di aborto spontaneo e di anomalie fetali per le lavoratrici in gravidanza), effetti sul fegato e sui reni a lungo termine. I valori limite di esposizione professionale (VLEP) per il protossido d'azoto sono indicati a 100 ppm (media ponderata 8 ore) secondo le Linee Guida dell'ACGIH, mentre per isoflurano e sevoflurano i valori di riferimento europei sono 10 ppm (STEL) secondo vari enti scientifici. Le misure di prevenzione obbligatorie includono: sistemi di aspirazione e scavenging dei gas anestetici esausti collegati all'impianto di evacuazione esterna; manutenzione periodica dei circuiti del vaporizzatore e verifica delle tenute; monitoraggio ambientale periodico delle concentrazioni di gas in sala operatoria; valutazione preventiva per le lavoratrici in età fertile e gestione delle lavoratrici in gravidanza (allontanamento dalla sala operatoria se esposta); formazione del personale sul rischio e sulle procedure operative sicure.
Come si gestisce in sicurezza la detenzione e l'utilizzo di farmaci veterinari contenenti sostanze stupefacenti?
I farmaci veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope (ad esempio ketamina, morfina, medetomidina, butorfanolo) sono soggetti a una disciplina speciale che combina le norme di sicurezza sul lavoro con quelle del D.Lgs. 193/2006 (Codice del Farmaco Veterinario) e del T.U. Stupefacenti (D.P.R. 309/90). Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, la detenzione e la manipolazione di questi farmaci richiedono: cassetta o armadio blindato con doppia chiusura a chiave, accessibile solo al veterinario responsabile; registro di carico e scarico aggiornato per ogni farmaco stupefacente con indicazione della data, della quantità prelevata, dell'animale trattato e della firma del veterinario; procedure scritte per la preparazione e la somministrazione che minimizzino il rischio di esposizione cutanea o per via iniettiva accidentale; DPI adeguati (guanti in nitrile, mascherina) durante la manipolazione; segnalazione immediata in caso di puntura accidentale o esposizione. La ketamina in particolare, oltre al profilo di dipendenza, presenta rischi acuti in caso di iniezione accidentale. Il registro è soggetto a ispezione da parte del Servizio Farmaceutico dell'ASL. Le sanzioni per irregolarità nella tenuta del registro stupefacenti in ambito veterinario possono essere severe e sono distinte dalle sanzioni per violazioni del D.Lgs. 81/08.
Un ambulatorio veterinario con apparecchiatura Rx deve seguire le stesse regole di uno studio medico?
Il quadro normativo di riferimento è lo stesso — il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, recepimento della Direttiva Euratom 2013/59 — ma esistono peculiarità operative importanti negli ambulatori veterinari. L'aspetto più critico è che nelle radiografie veterinarie è spesso necessario che il personale tenga fisicamente fermo l'animale durante l'esposizione, a differenza di quanto avviene in radiologia medica dove il paziente umano collabora e il personale si allontana. Questo comporta un'esposizione potenzialmente più elevata per gli operatori rispetto alla radiologia medica. Le misure obbligatorie sono: classificazione dei lavoratori esposti in categoria A o B da parte dell'esperto di radioprotezione; dotazione di DPI radiologici individuali (grembiule piombato da almeno 0,25 mm Pb equivalente, collare tiroideo, guanti piombati se le mani si trovano nel campo primario); dosimetria individuale per i lavoratori di categoria A; locale radiologico con schermature adeguate valutate dall'esperto RP; autorizzazione o notifica all'autorità competente (ISIN o autorità regionale) prima dell'installazione o della modifica dell'impianto; formazione specifica in radioprotezione per tutto il personale che opera nell'area classificata. Il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) deve guidare tutte le procedure operative per minimizzare l'esposizione.
Come si devono smaltire i rifiuti prodotti in un ambulatorio veterinario?
I rifiuti prodotti negli ambulatori veterinari rientrano nel Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020. Le categorie principali sono: rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 02 02*) — aghi, siringhe, taglienti contaminati, materiale biologico, tessuti animali, campioni patologici — che devono essere raccolti in contenitori rigidi omologati, etichettati e ritirati da trasportatore iscritto all'Albo Gestori Ambientali per rifiuti pericolosi (categoria 5), con smaltimento tramite incenerimento o sterilizzazione autorizzata; rifiuti di medicinali veterinari scaduti o inutilizzati (CER 18 02 08) — farmaci scaduti, fiale, blister, flaconi contenenti residui — gestiti tramite racconto separata e smaltimento in impianti autorizzati (non devono essere gettati nei rifiuti urbani né scaricati nelle fognature); rifiuti chimici da laboratorio (CER 16 05 07* o 16 05 06*) — reagenti, disinfettanti scaduti, fissativi istologici a base di formaldeide; rifiuti animali: le carcasse degli animali deceduti in clinica sono rifiuti speciali (CER 18 02 03 per i rifiuti a rischio non infettivo, o CER 18 02 02* per carcasse potenzialmente infette) e devono essere affidate a impianti autorizzati per il trattamento di sottoprodotti di origine animale (SOA) ai sensi del Reg. CE 1069/2009; rifiuti sanitari non pericolosi (CER 18 02 01) — materiale non contaminato, garze e imballaggi sterili non utilizzati, carta. Il registro di carico/scarico e i formulari FIR devono essere tenuti aggiornati per tutti i rifiuti pericolosi.
Quali DPI sono obbligatori per un infermiere veterinario durante le procedure chirurgiche?
La dotazione di DPI per il personale veterinario che assiste alle procedure chirurgiche deve essere definita nella valutazione del rischio e consegnata con verbale firmato ai sensi degli artt. 77-78 D.Lgs. 81/08. Per le procedure chirurgiche in sala operatoria veterinaria i DPI standard includono: guanti sterili (lattice o nitrile, in funzione delle allergie del personale) durante la preparazione del campo operatorio e l'assistenza chirurgica; doppio guanto in nitrile o guanti antitaglio quando si maneggiano strumenti taglienti o si assiste alla resezione di tessuti duri (osteoartropatie, ortopedia); mascherina chirurgica durante le operazioni; cuffia e copriscarpe; camice sterile monouso o lavabile in tessuto-non-tessuto. Per le procedure a rischio zoonotico elevato (animali con sospetta leptospirosi, brucellosi, salmonellosi) o per la gestione di animali selvatici o esotici: guanti resistenti ai morsi (guanti di contenzione in pelle o Kevlar) durante la manipolazione e il posizionamento; mascherina FFP2 o FFP3 se vi è rischio da aerosol o da materiale polveroso; visiera o occhiali di protezione per proteggersi dagli spruzzi; camice impermeabile. Durante l'anestesia gassosa: controllo del sistema di scavenging prima di ogni procedura; se il circuito non è a tenuta perfetta il personale deve operare in locale con ventilazione forzata e, se necessario, monitoraggio ambientale periodico.
Quali sono le sanzioni più frequenti per gli ambulatori veterinari in caso di ispezione?
Gli ambulatori e le cliniche veterinarie possono essere oggetto di ispezioni congiunte o separate da parte di: SPISAL/PSAL (sicurezza sul lavoro), Servizio Veterinario dell'ASL (farmaci veterinari, benessere animale, igiene degli allevamenti), NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri, con competenza su farmaci, alimenti di origine animale, illeciti sanitari), ISIN o Enti Locali delegati per le installazioni Rx. Le violazioni del D.Lgs. 81/08 più frequenti nelle strutture veterinarie riguardano: mancata redazione del DVR o DVR privo delle sezioni specifiche per il rischio biologico, le zoonosi e i gas anestetici; assenza o inadeguatezza della valutazione del rischio da gas anestetici (Titolo IX D.Lgs. 81/08) e dei sistemi di scavenging; mancata nomina del medico competente e assenza di sorveglianza sanitaria; formazione del personale assente o non documentata; DPI insufficienti o non conformi. Le sanzioni del D.Lgs. 81/08 vanno dall'ammenda (da circa 1.000 a oltre 7.000 euro per le violazioni documentali) all'arresto (da 2 a 6 mesi per le violazioni più gravi). Per le violazioni relative ai farmaci veterinari stupefacenti il D.P.R. 309/90 prevede sanzioni specifiche che possono comprendere la sospensione dell'autorizzazione alla detenzione. Le irregolarità nel registro di carico/scarico dei farmaci veterinari comportano sanzioni ai sensi del D.Lgs. 193/2006 con ammende da 516 a 2.582 euro per ciascuna violazione accertata.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VI, VIII, IX, X)
  • D.Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 — Codice del Farmaco Veterinario (attuazione Dir. 2001/82/CE e successive modifiche)
  • D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 — Attuazione Direttiva 2013/59/Euratom (protezione dalle radiazioni ionizzanti)
  • D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 — Attuazione Direttiva 2018/851/UE (gestione rifiuti, modifica D.Lgs. 152/2006)
  • Regolamento CE 1069/2009 — Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza
  • Linee Guida NIOSH/ACGIH — Controllo dell'esposizione ai gas anestetici dispersi negli ambienti di lavoro

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili agli ambulatori veterinari dipendono dall'attività concretamente svolta, dalle specie trattate, dalle attrezzature presenti, dai lavoratori impiegati e dalla normativa vigente; DVR, valutazione del rischio biologico, valutazione dei gas anestetici e programmi di sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale adattata alle esigenze del settore veterinario.

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