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DVR a Milano

Redazione e rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi per unità locali nella Città metropolitana di Milano, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

Risposta rapida

Il DVR è obbligatorio per ogni datore di lavoro che abbia almeno un lavoratore o equiparato (tirocinanti, soci lavoratori): la valutazione dei rischi non è delegabile (art. 17). Non ha una scadenza fissa: va rielaborato entro 30 giorni quando cambiano in modo significativo processi o organizzazione, dopo infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede (art. 29 c. 3). A Milano lo verifica in ispezione il servizio PSAL dell'ATS della Città Metropolitana, oltre all'Ispettorato del lavoro.

Cosa deve contenere

L'art. 28 c. 2 chiede: la relazione sulla valutazione di tutti i rischi con i criteri adottati; le misure di prevenzione e i DPI; il programma delle misure di miglioramento con i tempi; le procedure e i ruoli di chi deve attuarle; i nominativi di RSPP, RLS e medico competente; le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono formazione o capacità particolari. Il documento deve avere data certa, oppure essere sottoscritto da datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente (se nominato).

Le aziende fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate (art. 29 c. 6), ma non chi rientra nelle esclusioni del comma 7 (per esempio attività con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni o mutageni o connessi all'amianto). Nuove imprese: la valutazione dei rischi va fatta subito, con evidenza documentale immediata di misure e incarichi; il DVR completo va elaborato entro 90 giorni dall'inizio dell'attività (art. 28 c. 3-bis).

I rischi che pesano di più nei contesti milanesi

  • Uffici e servizi (studi, agenzie, società di consulenza): videoterminali, stress lavoro-correlato, microclima, lavoro agile, emergenze in edifici condivisi con altre aziende.
  • Ristorazione e cucine per il delivery: ustioni, tagli, scivolamenti, rischio chimico da detergenti, movimentazione dei carichi, lavoro notturno, rischio stradale per i rider dipendenti.
  • Logistica nell'hinterland: carrelli elevatori e viabilità interna, scaffalature, movimentazione manuale, turni notturni, appalti a cooperative con rischi interferenziali (art. 26).
  • Moda, showroom ed eventi: allestimenti temporanei, lavori in quota, picchi di affollamento e gestione dell'esodo durante fiere ed eventi.
  • Cantieri e ristrutturazioni: il DVR dell'impresa si affianca a POS e, quando sono presenti più imprese, al PSC (Titolo IV).

Cosa chiede l'ATS durante un controllo

Il DVR non va trasmesso all'ATS: deve essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce (art. 29 c. 4) ed esibito su richiesta. Nelle ispezioni vengono di norma chiesti, insieme al DVR, le nomine di RSPP e medico competente, la designazione degli addetti antincendio e primo soccorso, gli attestati di formazione, il piano di emergenza e i verbali della riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori (art. 35).

Sanzioni

L'omessa valutazione dei rischi e la mancata adozione del DVR sono punite con l'arresto o l'ammenda a carico del datore di lavoro (art. 55 c. 1 lett. a); il DVR privo di alcuni degli elementi richiesti dall'art. 28 c. 2 è punito con l'ammenda (art. 55 c. 3 e 4). Gli importi sono rivalutati periodicamente.

Come lavoriamo

Sopralluogo presso l'unità locale, raccolta di organigramma, mansioni, attrezzature, schede di sicurezza dei prodotti e contratti di appalto; consultazione dell'RLS; stesura del documento e del programma di miglioramento; consegna con data certa e indicazione delle scadenze successive (formazione, verifiche delle attrezzature, prove di evacuazione).

Domande frequentiFAQ

Il DVR deve essere inviato ad ATS Milano?
No. Il DVR resta in azienda presso l'unità produttiva e va mostrato in caso di controllo. Fanno eccezione alcune comunicazioni specifiche previste da altre norme (per esempio la notifica preliminare dei cantieri), che non riguardano il DVR.
Il DVR scade ogni tre anni?
No, la legge non prevede una scadenza periodica. Il documento va rielaborato entro 30 giorni nei casi dell'art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/2008: modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, evoluzione della tecnica, infortuni significativi, risultati della sorveglianza sanitaria. Alcune valutazioni specifiche hanno invece cadenze proprie, come quella del rumore, da ripetere almeno ogni quattro anni.
Uno studio professionale con un solo dipendente deve avere il DVR?
Sì. L'obbligo nasce con il primo lavoratore. Per uno studio il documento sarà più breve, ma deve trattare i rischi reali: videoterminali, stress lavoro-correlato, microclima, emergenze e, se presenti, trasferte e lavoro agile.

Fonti normative

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