Codice ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 10.71.1 il codice corrispondente è 10.71: Produzione di pane; produzione di pasticceria fresca (classe presente anche in ATECO 2025).
Verifica la sottocategoria a sei cifre nella visura aggiornata.
Rischi tipici dell’attività
- Polvere di farina, sensibilizzante per le vie respiratorie
- Contatto con organi in movimento di impastatrici, spezzatrici e formatrici
- Ustioni da forni e teglie
- Movimentazione di sacchi di farina e teglie
- Lavoro notturno
- Microclima caldo vicino ai forni
- Rumore delle macchine
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Farina, notte e macchine
La polvere di farina è una delle cause più note di asma professionale. Il DVR deve valutare l'esposizione e prevedere misure concrete: versare la farina da altezze ridotte, coperchi sulle impastatrici, aspirazione localizzata, pulizia a umido o con aspirapolvere invece della scopa, mascherine adatte nelle fasi più polverose. Il medico competente programma visite e controlli per i lavoratori esposti.
Chi lavora di notte con le frequenze previste dal D.Lgs. 66/2003 deve essere sottoposto a visita preventiva e periodica. Impastatrici e spezzatrici devono avere protezioni che arrestano gli organi in movimento all'apertura: rimuoverle o bypassarle è una delle cause principali di infortuni gravi nel settore.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 10.71.1
- DVR con valutazione dell'esposizione a polveri di farina, rumore e movimentazione carichi
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria (lavoro notturno, polveri, movimentazione)
- Verifica dei requisiti di sicurezza delle macchine (protezioni e arresti di emergenza)
- Piano di autocontrollo HACCP e registrazione dell'attività
- Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso
- Dichiarazioni di conformità e manutenzione degli impianti dei forni
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa regionale
- Addestramento all'uso di impastatrici, spezzatrici e forni (art. 73 D.Lgs. 81/2008)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 10.71.1: livello 1 o 2.
Livello 2 se il laboratorio è soggetto al DPR 151/2011, ad esempio per forni o impianti termici a combustibile di potenza superiore a 116 kW (attività 74). Va considerato anche il rischio di esplosione delle polveri nei depositi di farina.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: igiene degli alimenti e prevenzione negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- NAS dei Carabinieri
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Impastatrici con griglie di protezione rimosse o interblocchi esclusi
- Pulizia dei locali con aria compressa o scopa che solleva la farina
- Lavoratori notturni senza visita medica
- Formazione specifica dei lavoratori fatta per il rischio basso invece che per il rischio alto