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Sicurezza sul lavoro per ATECO 10.71.1: Produzione di pane, prodotti di panetteria freschi

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 10.71.1.

Rischio altoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendio10.71ATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda i panifici artigianali e industriali. Pesano il lavoro notturno, l'esposizione alla polvere di farina e l'uso di impastatrici, spezzatrici e forni.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio alto (4 h generali + 12 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico, piano di autocontrollo HACCP. Nella classificazione ATECO 2025 il codice corrispondente è 10.71.

Codice ATECO 2025

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025. Per l’attività descritta da ATECO 10.71.1 il codice corrispondente è 10.71: Produzione di pane; produzione di pasticceria fresca (classe presente anche in ATECO 2025).

Verifica la sottocategoria a sei cifre nella visura aggiornata.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Farina, notte e macchine

La polvere di farina è una delle cause più note di asma professionale. Il DVR deve valutare l'esposizione e prevedere misure concrete: versare la farina da altezze ridotte, coperchi sulle impastatrici, aspirazione localizzata, pulizia a umido o con aspirapolvere invece della scopa, mascherine adatte nelle fasi più polverose. Il medico competente programma visite e controlli per i lavoratori esposti.

Chi lavora di notte con le frequenze previste dal D.Lgs. 66/2003 deve essere sottoposto a visita preventiva e periodica. Impastatrici e spezzatrici devono avere protezioni che arrestano gli organi in movimento all'apertura: rimuoverle o bypassarle è una delle cause principali di infortuni gravi nel settore.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 10.71.1

  • DVR con valutazione dell'esposizione a polveri di farina, rumore e movimentazione carichi
  • Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria (lavoro notturno, polveri, movimentazione)
  • Verifica dei requisiti di sicurezza delle macchine (protezioni e arresti di emergenza)
  • Piano di autocontrollo HACCP e registrazione dell'attività
  • Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso
  • Dichiarazioni di conformità e manutenzione degli impianti dei forni

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 10.71.1: livello 1 o 2.

Livello 2 se il laboratorio è soggetto al DPR 151/2011, ad esempio per forni o impianti termici a combustibile di potenza superiore a 116 kW (attività 74). Va considerato anche il rischio di esplosione delle polveri nei depositi di farina.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Igiene alimentare

L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 10.71.1. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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