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Guida settoriale · 2026

Sicurezza nei Pastifici e Produzione Pasta Fresca: Guida Completa 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza sul lavoro in un pastificio artigianale o industriale e nella produzione di pasta fresca: DVR, rischio polveri di semola, HACCP, macchine (presse, trafile, essiccatori, tagliatrici), rumore, scivolamento, movimentazione carichi, formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un pastificio artigianale o industriale deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR personalizzato fin dalla presenza del primo dipendente. I rischi principali includono: esposizione a polveri di semola come agente chimico (Titolo IX), rischio termico da essiccatori (50-80°C), rumore dei macchinari di produzione, scivolamento su pavimenti bagnati, movimentazione manuale dei sacchi di semola (25-50 kg), macchine presse, trafile, impastatrici e tagliatrici. A questi si affiancano gli obblighi HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004, la formazione lavoratori (12 ore rischio medio, ATECO 10.73), la sorveglianza sanitaria del medico competente con spirometria per esposizione a polveri, e la formazione antincendio livello 2 (8 ore, DM 02/09/2021).

1. Quadro normativo applicabile ai pastifici (ATECO 10.73)

La gestione della sicurezza in un pastificio artigianale o industriale — che produca pasta fresca all'uovo, pasta secca, gnocchi, ravioli, tortellini, lasagne o altri formati — si muove all'interno di un quadro normativo che combina la legislazione sulla sicurezza sul lavoro, la normativa igienico-sanitaria alimentare e le disposizioni antincendio.

Il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Il codice ATECO di riferimento per la produzione di pasta alimentare, cuscus e prodotti farinacei simili è il 10.73. Il D.Lgs. 81/08 si interseca con il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che impone a tutti gli operatori del settore alimentare di implementare e mantenere un sistema di autocontrollo basato sui principi HACCP. Il Regolamento CE n. 1169/2011 sull'etichettatura disciplina l'informazione sugli allergeni — in particolare il glutine, prevalente nella produzione di pasta di semola di grano duro e di frumento tenero.

Per la prevenzione incendi, il riferimento è il D.M. 02 settembre 2021 (criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze) e il DPR 151/2011 per le attività soggette a controllo VVF. La formazione dei lavoratori segue l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 con gli aggiornamenti del 2016 e dell'Accordo SR 2025. Il rischio da polveri di semola è disciplinato dal Titolo IX D.Lgs. 81/08 (agenti chimici pericolosi), il rischio rumore e il rischio termico rientrano nel Titolo VIII (agenti fisici).

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale integrata sicurezza/HACCP adattata al caso specifico: pastificio artigianale con vendita diretta, laboratorio di pasta fresca con distribuzione ai ristoranti, produzione industriale con distribuzione GDO hanno profili di rischio e obblighi normativi parzialmente diversi.

2. DVR: obblighi anche con 1 dipendente

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento cardine del sistema di sicurezza aziendale. L'obbligo di redazione nasce dalla presenza di almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. In un pastificio rientrano nella definizione di lavoratore: pastai e addetti alla produzione dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, part-time, stagionali), addetti al confezionamento e alla spedizione, autisti per la consegna, commessi e addetti alla vendita al banco del laboratorio, lavoratori somministrati, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti e stagisti. Sono tendenzialmente esclusi i collaboratori familiari e i soci con partita IVA che operino genuinamente in autonomia, ma la distinzione va verificata caso per caso con il supporto di un professionista.

Il DVR di un pastificio deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08): la relazione sulla valutazione di tutti i rischi (polveri di semola, rumore, rischio termico essiccatori, macchine, scivolamento, MMC sacchi, biologico, elettrico, incendio, stress lavoro-correlato); l'individuazione delle misure di prevenzione e dei DPI necessari per mansione; il programma delle misure di miglioramento con responsabilità e tempi; i nominativi di RSPP, RLS e medico competente. Va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e, ove nominato, dal medico competente.

Nelle attività artigianali fino a 10 dipendenti, il titolare può assumere direttamente il ruolo di RSPP dopo aver frequentato il corso da 32 ore (livello di rischio medio, moduli A + B + C specifico per il settore manifatturiero-alimentare) previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 con aggiornamento quinquennale.

3. Rischio chimico: polveri di semola (Titolo IX D.Lgs. 81/08)

La polvere di semola di grano duro — principale materia prima dei pastifici — è classificata come agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232). L'esposizione cronica a polveri di semola è associata all'insorgenza di asma professionale da farine, rinite allergica occupazionale e broncopatie croniche. Le fasi produttive a maggior rischio di dispersione di polveri sono: lo svuotamento dei sacchi di semola nelle tramogge, il dosaggio manuale degli ingredienti, la produzione di pasta secca (impasto a bassa umidità, essiccamento), la pulizia delle trafile e dei cilindri laminatori, il confezionamento della pasta secca.

Frazione di polvereValore limite orientativo (TLV-TWA)Effetti principali
Polvere respirabile totale di cereali (semola)4 mg/m³ (media 8h)Irritazione vie respiratorie, asma professionale, rinite
Polvere respirabile (frazione fine)1 mg/m³ (riferimento europeo)Sensibilizzazione allergica, broncopatia cronica professionale
Polvere di semola (fase essiccamento)Valutazione specifica per cicloDispersione variabile per temperatura e ventilazione degli essiccatori

La valutazione dell'esposizione deve essere effettuata con campionamenti ambientali e personali eseguiti da un tecnico della prevenzione in condizioni rappresentative del ciclo produttivo. Le misure di prevenzione prioritarie sono: aspiratori localizzati alle tramogge di alimentazione, sistemi chiusi di trasporto pneumatico della semola sfusa (nei pastifici semi-industriali e industriali), ventilazione generale del laboratorio con ricambio d'aria adeguato, silos chiusi per lo stoccaggio della semola sfusa, versamento controllato dai sacchi per limitare la dispersione. I DPI respiratori (maschere FFP2-FFP3) vanno forniti come misura complementare quando le misure tecniche non sono sufficienti a rientrare sotto i valori limite. Deve essere adattato al caso specifico sulla base della misurazione strumentale.

4. Macchine e attrezzature: presse, trafile, impastatrici, tagliatrici

Le attrezzature di un pastificio rientrano nella definizione di attrezzature di lavoro ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08 e devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010). Ogni macchina deve recare la marcatura CE, essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità e dal manuale d'uso in italiano.

I rischi specifici delle principali attrezzature di produzione pasta sono:

Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle attrezzature con documentazione CE, pianificazione e registrazione delle manutenzioni periodiche secondo le indicazioni del costruttore. Le macchine con anomalie vanno messe fuori servizio con cartellino visibile fino alla riparazione certificata.

5. Rischio termico: essiccatori (50-80°C)

Il rischio termico per gli addetti ai pastifici è generato principalmente dagli essiccatori — attrezzature fondamentali nella produzione di pasta secca e nella fase di asciugatura della pasta fresca prima del confezionamento. Gli essiccatori per pasta operano a temperature comprese tra 50°C e 80°C (con picchi fino a 90-100°C negli essiccatori ad alta temperatura per pasta secca), generando calore radiante e vapore nelle aree di apertura, carico e scarico.

La valutazione del rischio termico si effettua ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (agenti fisici — microclima), con l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) ai sensi della norma ISO 7243, confrontato con i valori limite in relazione all'attività metabolica del lavoratore. Nei mesi estivi, la combinazione tra il calore degli essiccatori e le temperature ambientali elevate può determinare condizioni di stress termico significativo nei locali di produzione non adeguatamente ventilati.

Le misure di prevenzione del rischio termico comprendono: misure tecniche (coibentazione delle superfici degli essiccatori, schermature radianti tra essiccatore e postazioni di lavoro adiacenti, ventilazione meccanica del reparto produzione con ricambio d'aria adeguato, separazione del reparto essiccazione dalle altre aree di lavorazione); misure organizzative (rotazione delle mansioni tra operatori esposti a calore e altri reparti, pause programmate in aree fresche, riduzione dei tempi di apertura degli essiccatori durante le operazioni di controllo, idratazione adeguata degli addetti); DPI termici (guanti anti-calore Cat. III conformi UNI EN 407, grembiule termoriflettente per le operazioni di carico e scarico dei vassoi negli essiccatori a cassetti). Deve essere adattato al caso specifico sulla base della valutazione effettuata.

6. Rischio rumore: macchinari e impianti

Il rischio rumore nei pastifici è disciplinato dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 187-198). I macchinari di un pastificio — impastatrici a spirale, presse a estrusione, compressori per gli essiccatori, sfogliatrici, tagliatrici automatiche, sistemi di trasporto pneumatico della semola — generano livelli di rumore che, nelle immediate vicinanze degli organi lavoranti, possono superare gli 80-90 dB(A) nelle fasi di piena produzione. La misurazione fonometrica deve essere effettuata con fonometro integratore di classe 1 o 2 in condizioni rappresentative del ciclo produttivo (ISO 9612).

I valori di riferimento del D.Lgs. 81/08 sono: 80 dB(A) valore inferiore di azione (obbligo di informazione, formazione e messa a disposizione dei DPI uditivi), 85 dB(A) valore superiore di azione (obbligo di utilizzo obbligatorio dei DPI uditivi, misure tecniche di riduzione prioritarie, sorveglianza audiometrica obbligatoria), 87 dB(A) valore limite di esposizione (non superabile tenendo conto dell'attenuazione dei DPI).

Le misure di prevenzione prioritarie sono: insonorizzazione alla sorgente (involucri fonoassorbenti intorno alle macchine più rumorose, pannelli fonoassorbenti nei locali di produzione), manutenzione regolare degli organi meccanici (cuscinetti, ingranaggi usurati aumentano l'emissione sonora), separazione del reparto compressori e delle zone di maggiore rumorosità dalle postazioni di lavoro continuativo, acquisto di macchine con livelli di emissione sonora certificati più bassi. I DPI uditivi (cuffie Cat. III conformi UNI EN 352-1 o tappi conformi UNI EN 352-2 con SNR adeguato) devono essere forniti e il loro utilizzo reso obbligatorio dove le misure tecniche non sono sufficienti.

7. Rischio scivolamento: pavimenti bagnati in produzione

Il rischio di scivolamento e caduta su pavimento bagnato è uno dei rischi più frequenti nei pastifici, in particolare nelle fasi di produzione della pasta fresca (elevata presenza di acqua nell'impasto, sbuffi di vapore dagli essiccatori, condensa sui pavimenti nelle zone a diversa temperatura) e nelle operazioni di pulizia delle attrezzature e dei locali. Il pavimento dei laboratori di produzione può diventare scivoloso per la presenza contemporanea di acqua di lavorazione, farina e semola, e condensa.

La valutazione del rischio scivolamento deve tenere conto della tipologia di pavimento (gres porcellanato, resine epossidiche antiscivolo, clinker), delle condizioni di bagnatura ordinarie del ciclo produttivo e delle operazioni di pulizia. Le misure di prevenzione comprendono: misure tecniche (scelta di pavimentazioni con coefficiente di scivolamento R10-R13 secondo la norma DIN 51130 per i locali di produzione bagnati, installazione di grigliati rialzati nelle zone di maggiore bagnatura, sistemi di drenaggio adeguati per evitare ristagni d'acqua); misure organizzative (segnalazione immediata dei pavimenti bagnati con cartelli, procedure di pulizia che prevedano la messa in sicurezza dell'area prima dell'inizio della pulizia stessa, percorsi sgombri e segnalati); DPI (calzature antinfortunistiche S2 SRC con puntale rinforzato e suola antiscivolo, conformi UNI EN ISO 20345, obbligatorie in tutta l'area di produzione).

8. Movimentazione manuale dei carichi: sacchi di semola

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). In un pastificio i carichi rilevanti sono: sacchi di semola di grano duro da 25 kg (formato artigianale) e da 50 kg (formato industriale), sacconi di farina, casse di uova (per la pasta fresca all'uovo), contenitori di condimenti e farce per la pasta ripiena, vassoi e telaini degli essiccatori pieni di pasta, bancali di prodotto finito per la spedizione. Il numero di sollevamenti per turno può essere elevato, rendendo il rischio di lombalgia professionale e di patologie muscolo-scheletriche del rachide significativo.

La valutazione va effettuata con il metodo NIOSH (sollevamento e abbassamento), calcolando l'Indice di Sollevamento (IS) per ogni tipologia di operazione. Per i sacchi da 50 kg, la valutazione NIOSH quasi sempre supera i valori di azione. Le misure di prevenzione prioritarie comprendono: misure tecniche (ribaltatori di sacchi per svuotare la semola nelle tramogge senza sollevamento diretto, transpallet elettrici per la movimentazione dei pallet dal magazzino al laboratorio, carrelli elevatori per le operazioni di stoccaggio); misure organizzative (formazione degli addetti sulla corretta tecnica di sollevamento, rotazione delle mansioni, preferenza per sacchi da 25 kg rispetto ai sacchi da 50 kg). La sorveglianza sanitaria con il medico competente è obbligatoria quando la valutazione NIOSH supera i valori di azione.

9. Antincendio: classificazione e DM 02/09/2021

I pastifici presentano specifiche caratteristiche di rischio incendio: presenza di materiali combustibili in polvere (semola, farina — le polveri di cereali possono formare atmosfere esplosive in concentrazione elevata, ATEX Direttiva 1999/92/CE), utilizzo di gas combustibile (metano o GPL) per il riscaldamento degli essiccatori e per le utenze generali, presenza di impianti elettrici in ambienti con polveri, stoccaggio di cartone e materiali da imballaggio.

La classificazione del livello di rischio ai sensi del D.M. 02/09/2021 dipende dalle caratteristiche specifiche dell'attività. Per le attività di rischio medio (livello 2), la formazione antincendio degli addetti è di 8 ore comprensive di esercitazione pratica con estintore. I pastifici con depositi di semola sfusa di dimensioni rilevanti o con impianti di trasporto pneumatico devono valutare anche il rischio di esplosione da polveri (ATEX) ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo XI e della Direttiva 1999/92/CE. Il DPR 151/2011 si applica per le attività soggette a controllo VVF (es. depositi di materiali combustibili di certa dimensione, impianti a gas con portata termica significativa).

Le misure antincendio minime comprendono: dotazione di estintori a polvere ABC o a CO₂ posizionati nelle zone di produzione (distanza massima di 30 m) con manutenzione semestrale ai sensi della UNI 9994-1; piano di emergenza con procedure di evacuazione e planimetria affissa; vie di esodo sgombre e segnalate; rilevatori di gas e di fumo con allarme; buona housekeeping per evitare accumuli di polvere di semola nelle zone a rischio elettrico; valutazione ATEX se necessaria. Deve essere adattato al caso specifico con la consulenza di un esperto antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.

10. Formazione obbligatoria: ore per livello di rischio medio

I pastifici (codice ATECO 10.73) sono classificati come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (polveri di semola, macchine presse e trafile, rischio termico essiccatori, rumore, MMC sacchi, scivolamento, HACCP di base, emergenze). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

I percorsi formativi obbligatori per i lavoratori di un pastificio sono:

I preposti (responsabile di produzione, capo linea) hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore. Il datore di lavoro RSPP per rischio medio frequenta il corso da 32 ore con aggiornamento quinquennale. Complessivamente, un addetto a un pastificio pienamente formato all'avvio dell'attività accumula tra le 36 e le 44 ore di formazione obbligatoria. Supportiamo la gestione documentale e formativa adattata alla dimensione e all'attività specifica.

11. Sorveglianza sanitaria: medico competente e spirometria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti. In un pastificio i principali trigger per la nomina obbligatoria del medico competente sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario, effettua le visite preventive e periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e comunica i giudizi al datore di lavoro e al lavoratore. Il giudizio di idoneità con limitazioni va recepito nell'organizzazione del lavoro.

12. HACCP e autocontrollo nel pastificio

Il sistema HACCP è obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004. Il Manuale di Autocontrollo aziendale descrive la valutazione dei pericoli biologici (contaminazione batterica dell'impasto, muffe su pasta fresca), chimici (residui di detergenti nelle attrezzature, contaminazione da metalli nelle trafile consumate) e fisici (frammenti di trafila, corpi estranei nelle materie prime) lungo tutta la filiera produttiva del pastificio.

I CCP più frequenti in un pastificio sono: la temperatura di pastorizzazione per la pasta fresca destinata alla vendita refrigerata (quando prevista), la temperatura e l'umidità degli essiccatori per garantire la corretta essiccazione della pasta secca (aw finale < 0,65 per prevenire la proliferazione batterica), la temperatura di conservazione della pasta fresca refrigerata (0-4°C), la shelf life dei prodotti in funzione del tipo di pasta e del processo di confezionamento (pasta fresca, pasta fresca pastorizzata in ATM, pasta secca).

La gestione degli allergeni è critica nei pastifici che producono sia pasta all'uovo (uova) sia paste senza uova, sia paste speciali con spinaci, pomodoro, nero di seppia, frumento integrale, farro o altri ingredienti. Le procedure anti-contaminazione crociata e la corretta etichettatura ai sensi del Reg. CE 1169/2011 devono essere documentate nel Manuale HACCP. La formazione degli addetti sull'etichettatura degli allergeni e sulle procedure di pulizia inter-lotto è obbligatoria.

Checklist adempimenti pastifici e produzione pasta fresca

  • DVR redatto e aggiornato (art. 28 D.Lgs. 81/08), firmato da datore di lavoro e RSPP
  • RSPP nominato (titolare o professionista esterno con corso 32h rischio medio, ATECO 10.73)
  • Manuale HACCP / Piano di Autocontrollo redatto e aggiornato (Reg. CE 852/2004)
  • Piano di emergenza ed evacuazione affisso in laboratorio con planimetria aggiornata
  • Formazione lavoratori completata: 12h (4h generale + 8h specifica rischio medio)
  • Formazione HACCP addetti alla manipolazione alimenti (ore per Regione di competenza)
  • Formazione antincendio livello 2 (8h, DM 02/09/2021) per almeno un addetto per turno
  • Formazione primo soccorso Gruppo B (12h, D.M. 388/2003) per almeno un addetto
  • Sorveglianza sanitaria attivata con medico competente nominato (polveri semola, rumore, MMC)
  • Valutazione esposizione a polveri di semola con campionamento strumentale documentato
  • Valutazione rumore (fonometria) con LEX,8h per ogni mansione documentata
  • Valutazione NIOSH per MMC sacchi di semola (IS calcolato per ogni operazione)
  • DPI consegnati e documentati (verbale di consegna firmato per ogni lavoratore per mansione)
  • Manutenzione macchine documentata: presse, trafile, impastatrici, tagliatrici, essiccatori
  • Etichettatura allergeni verificata per tutti i prodotti (glutine, uova, altri — Reg. CE 1169/2011)

FAQ — Sicurezza pastifici e produzione pasta frescaFAQ

Un pastificio artigianale con 2 dipendenti deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Non esiste alcuna soglia dimensionale che escluda l'obbligo: un pastificio artigianale con due dipendenti — anche part-time, stagionali o a tempo determinato — deve disporre del DVR firmato dal datore di lavoro e dall'RSPP. Nel DVR di un pastificio artigianale vanno obbligatoriamente valutati tutti i rischi specifici del contesto produttivo: esposizione a polveri di semola (rischio chimico Titolo IX D.Lgs. 81/08), movimentazione manuale dei sacchi di semola (25-50 kg), rischio termico da essiccatori (50-80°C), rischio da macchine (presse, trafile, impastatrici, tagliatrici, sfogliatrici), rischio rumore da impianti di produzione, rischio di scivolamento su pavimenti bagnati (acqua di lavorazione e umidità degli essiccatori), rischio elettrico. Il DVR deve contenere il programma delle misure di miglioramento con tempi e responsabilità, i nominativi di RSPP e RLS, l'elenco dei DPI previsti per mansione. Per un pastificio con meno di 10 dipendenti, il titolare può svolgere direttamente il ruolo di RSPP previa frequenza del corso di 32 ore previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per il livello di rischio medio (ATECO 10.73 — produzione di pasta alimentare, cuscus e prodotti farinacei simili). Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni lavorative, in caso di infortuni gravi o a seguito di ispezioni che evidenzino carenze. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.
Le polveri di semola sono considerate agenti chimici pericolosi nei pastifici?
Sì. La polvere di semola di grano duro — così come le polveri di farina di grano tenero, di semolato e di altri cereali impiegati nella produzione di pasta — è classificata come agente chimico pericoloso ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232). L'esposizione cronica a polveri di cereali nei pastifici è associata all'insorgenza di asma professionale da farine (baker's and pastry cook's asthma), rinite allergica occupazionale e broncopatie croniche. Le proteine allergenizzanti responsabili sono principalmente le gliadine e le glutenine del grano duro (semola), le secaline della segale e le ordeine dell'orzo, ove presenti in ricette speciali. Dal punto di vista tecnico-normativo, la polvere di semola rientra nella categoria delle polveri di cereali soggette a valori limite di esposizione professionale (VLEP). Le linee guida INAIL indicano come valore limite orientativo per la polvere respirabile totale di cereali 4 mg/m³ (media pesata su 8 ore), con un valore più restrittivo di 1 mg/m³ adottato in numerosi contesti europei per la polvere respirabile (frazione fine). In un pastificio artigianale le fasi a maggiore potenziale di dispersione sono: lo svuotamento dei sacchi di semola nella tramoggia, il riempimento manuale delle vasche di impasto, la lavorazione dell'impasto a bassa umidità per la pasta secca, la pulizia delle trafile e dei cilindri, il confezionamento della pasta secca senza adeguata aspirazione localizzata. La valutazione dell'esposizione deve essere effettuata con campionamenti ambientali e personali eseguiti da un tecnico della prevenzione in condizioni rappresentative dell'attività. Qualora la valutazione strumentale mostri superamento dei livelli di azione (orientativamente 2 mg/m³ per la polvere respirabile, pari alla metà del valore limite), il datore di lavoro deve adottare misure tecniche prioritarie (aspiratori localizzati alle tramogge e alle impastatrici, sistemi chiusi di trasporto pneumatico della semola sfusa, ventilazione generale del laboratorio), fornire DPI respiratori adeguati (maschere FFP2 o FFP3 in base al livello di esposizione rilevato) e attivare la sorveglianza sanitaria con il medico competente (spirometria con cadenza periodica). Deve essere adattato al caso specifico sulla base della misurazione strumentale effettuata.
Quali sono i rischi principali delle macchine usate nei pastifici artigianali?
I pastifici artigianali e industriali utilizzano un insieme di attrezzature specializzate che presentano specifici profili di rischio meccanico, termico e rumoroso. Tutte le macchine devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) — destinata a essere sostituita dal Regolamento UE 2023/1230 per le nuove immissioni sul mercato dal 20 gennaio 2027 — con marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d'uso in italiano. Le principali attrezzature e i relativi rischi sono: Impastatrici a spirale e a forcella: rischio di intrappolamento degli arti superiori nella spirale o tra le pareti della vasca durante il caricamento degli ingredienti o la pulizia. La vasca deve essere accessibile solo a macchina ferma; i ripari fissi o interbloccati devono impedire l'accesso all'organo lavorante in movimento. La pulizia con la macchina in marcia è la principale causa di infortuni gravi in questo settore. Presse e trafile (per pasta lunga e corta): rischio di schiacciamento e trascinamento degli arti nella zona di estrusione, rischio di contatto con le trafile metalliche calde durante la pulizia, rischio di proiezione di parti di impasto o frammenti di trafila in caso di anomalia. Le trafile vanno smontate e pulite solo a macchina ferma e fredda. Sfogliatrici e laminatoi (per tagliatelle, lasagne, sfoglie): rischio di trascinamento degli arti tra i rulli laminatori, rischio di impigliamento di indumenti o capelli. I rulli devono essere protetti da ripari interbloccati; gli operatori non devono indossare abiti larghi né portare capelli sciolti. Tagliatrici e formatrici (per gnocchi, ravioli, tortellini, farfalle): rischio di taglio con le lame, rischio di schiacciamento nelle zone di chiusura degli stampi. Le protezioni non devono essere rimosse durante il ciclo produttivo. Essiccatori (tunnel o a cassetti): rischio termico per contatto con le superfici calde (50-80°C), rischio di inalazione di vapori caldi in apertura improvvisa, rischio di ustioni nelle operazioni di carico e scarico dei vassoi. I DPI anti-calore sono obbligatori per queste operazioni. Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle attrezzature con documentazione CE, pianificazione e registrazione delle manutenzioni periodiche secondo le indicazioni del costruttore. Le macchine con anomalie vanno messe fuori servizio con cartellino visibile fino alla riparazione certificata. Deve essere adattato al caso specifico sulla base del parco macchine presente.
Quante ore di formazione devono fare i lavoratori di un pastificio artigianale?
I pastifici artigianali e industriali classificati con codice ATECO 10.73 (produzione di pasta alimentare, di cuscus e di prodotti farinacei simili) rientrano nella classificazione di attività a rischio medio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il monte ore di formazione obbligatoria per i lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei lavoratori, nozioni di primo soccorso di base e gestione delle emergenze) e 8 ore di formazione specifica sui rischi tipici del settore (polveri di semola e rischio chimico, macchine presse e trafile, essiccatori e rischio termico, movimentazione sacchi e rischio MMC, scivolamento su pavimenti bagnati, rumore, HACCP di base, procedure di emergenza ed evacuazione). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. La formazione specifica deve essere erogata preferibilmente in presenza o in FAD sincrona, data la componente pratica che riguarda l'uso in sicurezza delle attrezzature specifiche del pastificio. I preposti (responsabile di produzione, capo linea) devono seguire un percorso aggiuntivo di 8 ore ai sensi dell'Accordo SR 2025. Oltre alla formazione sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), i lavoratori del settore alimentare-pasta devono completare: la formazione HACCP per addetti alla manipolazione di alimenti (durata variabile per Regione, tipicamente 4-8 ore per addetti e 16 ore per responsabili), la formazione antincendio livello 2 (8 ore, DM 02/09/2021) per i pastifici con rischio medio, la formazione di primo soccorso per il Gruppo B (12 ore, D.M. 388/2003) per le aziende da 3 a 5 lavoratori con codice ATECO non ad alto rischio specifico. Sommando i diversi percorsi, un addetto a un pastificio artigianale pienamente formato all'avvio dell'attività accumula tra le 36 e le 44 ore di formazione obbligatoria. Supportiamo la gestione documentale e formativa adattata al caso specifico, con pianificazione dei corsi e tenuta dei registri di frequenza.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in un pastificio per esposizione a polveri di semola?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti dalla normativa. In un pastificio artigianale o industriale i principali fattori che determinano l'obbligo di nominare il medico competente e attivare la sorveglianza sanitaria sono: Esposizione a polveri di semola: quando la misurazione strumentale mostra un'esposizione superiore ai livelli di azione (orientativamente 2 mg/m³ per la polvere respirabile di cereali, pari alla metà del valore limite di 4 mg/m³), il medico competente effettua la visita preventiva all'assunzione e visite periodiche con spirometria (funzionalità respiratoria, FVC e FEV1), test cutanei per allergie professionali ove indicati e valutazione ORL per rinite allergica professionale. La periodicità delle visite è tipicamente annuale per i lavoratori con esposizione più intensa o con segnali clinici iniziali, biennale per gli altri. Movimentazione manuale dei carichi (sacchi di semola da 25-50 kg): quando l'indice di sollevamento NIOSH supera i valori di azione, la sorveglianza sanitaria include visita con valutazione del rachide lombare e degli arti superiori, eventuale esame strumentale (RX colonna lombare, ecografia) su indicazione clinica del medico competente. Esposizione a rumore: quando la valutazione fonometrica evidenzia livelli di esposizione giornaliera (LEX,8h) superiori agli 80 dB(A) (valore inferiore di azione) è prevista la sorveglianza audiometrica periodica; oltre gli 85 dB(A) (valore superiore di azione) la sorveglianza diventa obbligatoria con audiometria annuale. Rischio termico da essiccatori: per i lavoratori esposti a microclima caldo (WBGT superiore ai valori limite in relazione all'attività metabolica), la sorveglianza include valutazione cardiologica e pressoria. Il medico competente, nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario personalizzato per il pastificio, effettua le visite preventive e periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio di idoneità con limitazioni (es. "idoneo con limitazioni: evitare esposizione diretta a polveri senza DPI respiratorio FFP2") va recepito nell'organizzazione del lavoro. Deve essere adattato al caso specifico sulla base della valutazione dei rischi.
Come si gestisce il rischio rumore nei pastifici con macchinari in produzione continua?
Il rischio rumore nei pastifici è disciplinato dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 187-198) e dagli standard tecnici della serie ISO 9612 per la misurazione del rumore occupazionale. I macchinari tipici di un pastificio — impastatrici a spirale, presse a estrusione, essiccatori a tunnel, sfogliatrici, tagliatrici automatiche, compressori, sistemi di trasporto pneumatico della semola — generano livelli di rumore che possono superare gli 80-90 dB(A) nelle fasi di piena produzione, in particolare nelle immediate vicinanze degli organi lavoranti. La valutazione deve essere effettuata con misurazioni fonometriche eseguite da un tecnico della prevenzione con fonometro integratore di classe 1 o 2, nelle condizioni rappresentative del ciclo produttivo. I valori di riferimento del D.Lgs. 81/08 sono: 80 dB(A) valore inferiore di azione (obbligo di informazione, formazione e messa a disposizione dei DPI), 85 dB(A) valore superiore di azione (obbligo di utilizzo obbligatorio dei DPI, misure tecniche di riduzione prioritarie, sorveglianza audiometrica obbligatoria), 87 dB(A) valore limite di esposizione (non superabile tenendo conto dell'attenuazione dei DPI indossati). Le misure di prevenzione prioritarie sono di natura tecnica: insonorizzazione alla sorgente (involucri fonoassorbenti intorno alle macchine più rumorose, pannelli fonoassorbenti nei locali di produzione), acquisto di macchine con livelli di emissione sonora dichiarati più bassi (valutazione del rischio in fase di acquisto, art. 183 D.Lgs. 81/08), manutenzione regolare degli organi meccanici (cuscinetti, ingranaggi, cinghie di trasmissione usurati aumentano il rumore emesso), separazione dei reparti più rumorosi (es. compressori, sistemi pneumatici) dai reparti di lavorazione dove gli operatori trascorrono più tempo. Dove le misure tecniche non sono sufficienti a rientrare sotto gli 80 dB(A) nelle zone di permanenza degli addetti, i DPI uditivi (cuffie Cat. III conformi UNI EN 352-1 o tappi conformi UNI EN 352-2 con SNR adeguato) devono essere forniti e il loro utilizzo reso obbligatorio. La scelta del DPI uditivo deve essere basata sul confronto tra il livello di esposizione effettivo e il SNR del dispositivo. Deve essere adattato al caso specifico sulla base della misurazione fonometrica.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, 55-60, 63, 77-79, Titoli VI, VIII, IX, X)
  • Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio — Igiene dei prodotti alimentari (HACCP)
  • Regolamento CE n. 853/2004 — Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
  • Regolamento CE n. 1169/2011 — Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (etichettatura allergeni)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
  • DPR 1° agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione (D.Lgs. 81/08)
  • Accordo Stato-Regioni 2025 — Aggiornamento disposizioni formazione sicurezza sul lavoro
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • ISO 9612:2009 — Acustica — determinazione dell'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro
  • ISO 7243:2017 — Ergonomia degli ambienti termici — valutazione della sollecitazione termica mediante l'indice WBGT
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • UNI EN 352-1:2020 — Protettori dell'udito — requisiti di sicurezza e prove: cuffie
  • UNI EN ISO 20345:2022 — Dispositivi di protezione individuale — calzature di sicurezza
  • INAIL — Linee di indirizzo per la valutazione dell'esposizione professionale a polveri di cereali in panifici e pastifici

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio da polveri di semola, protocollo HACCP e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale.

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