Codice ATECO 2025
Il codice 10.13 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Tagli da coltelli e da macchine per disosso e affettamento
- Organi in movimento di tritacarne, insaccatrici, siringatrici e confezionatrici
- Movimenti ripetitivi degli arti superiori nelle linee di rifilatura e legatura
- Microclima freddo nei reparti di lavorazione e nelle celle
- Movimentazione di cosce, carcasse e carrelli
- Scivolamento su pavimenti bagnati e unti
- Rischio chimico dai prodotti di sanificazione e dal fumo di affumicatura
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Coltelli, macchine e arti superiori
Il disosso e la rifilatura sono lavori ad alto rischio di tagli e di patologie da sovraccarico degli arti superiori. Il DVR deve stimare i movimenti ripetitivi per ogni postazione e prevedere rotazioni, pause e ritmi sostenibili. I DPI tipici sono il guanto in maglia metallica sulla mano che non impugna il coltello e il grembiule antitaglio; vanno scelti con i lavoratori e consegnati con registrazione.
Tritacarne, insaccatrici e affettatrici devono avere le protezioni previste dal costruttore: nessuna pulizia o rimozione di inceppamenti a macchina in moto.
Sicurezza alimentare nei prodotti stagionati
Il piano HACCP deve dimostrare come vengono controllati i pericoli tipici: Listeria monocytogenes nei prodotti pronti al consumo, dosi di nitriti e nitrati, parametri di stagionatura (calo peso, attività dell'acqua). Per i prodotti destinati ad altri operatori lo stabilimento deve essere riconosciuto e apporre il bollo di identificazione.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 10.13
- DVR con valutazione dei movimenti ripetitivi (ad esempio metodo OCRA) e del microclima
- Riconoscimento dello stabilimento per i prodotti a base di carne (Reg. CE 853/2004) se si vende ad altri operatori
- Piano HACCP con controllo della stagionatura, dei nitriti, della Listeria e della rintracciabilità dei lotti
- Gestione dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE 1069/2009)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i rischi individuati
- Registro di consegna dei DPI, compresi guanti antitaglio e grembiuli in maglia metallica
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa della propria Regione
- Abilitazione per i carrelli elevatori se usati nei magazzini
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 10.13: livello 1 o 2.
Livello 1 per i laboratori. Livello 2 se lo stabilimento rientra nel DPR 151/2011, ad esempio per impianti di produzione di calore oltre 116 kW o depositi di materiali combustibili oltre le soglie.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario
- NAS dei Carabinieri
- Ispettorato nazionale del lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Guanti antitaglio non forniti o non della taglia giusta
- Movimenti ripetitivi mai valutati sulle linee di rifilatura
- Pulizia delle macchine a organi in movimento
- Campionamenti per Listeria non previsti dal piano