Codice ATECO 2025
Il codice 10.72 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Polveri di farina e zucchero: sensibilizzazione respiratoria e rischio di esplosione nei silos
- Ustioni da forni a tunnel e superfici calde
- Organi in movimento di impastatrici, laminatoi, formatrici e confezionatrici
- Rumore delle linee di confezionamento
- Movimentazione di sacchi e bobine di film
- Lavoro a turni e notturno
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Allergeni sulle linee condivise
Le linee che lavorano prodotti con e senza frutta a guscio, latte o uova richiedono una procedura di cambio produzione con pulizia validata. La dicitura "può contenere" va usata solo dopo una valutazione del rischio di contaminazione crociata, non come scelta prudenziale generalizzata.
Polveri combustibili
Farina e zucchero in sospensione possono formare atmosfere esplosive in silos, filtri e trasporti pneumatici. Il datore di lavoro classifica le zone e adotta misure contro gli inneschi: messa a terra, attrezzature adatte, pulizia che eviti accumuli di polvere sulle superfici.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 10.72
- DVR con valutazione delle polveri, del rumore e del lavoro notturno
- Valutazione del rischio di esplosione per silos e impianti di trasporto pneumatico delle farine (Titolo XI)
- Registrazione dello stabilimento e piano HACCP con gestione degli allergeni sulle linee
- Etichettatura dei prodotti confezionati (Reg. UE 1169/2011)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori
- Formazione per lavori in ambienti confinati per la pulizia di silos e tramogge (DPR 177/2011)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 10.72: livello 1 o 2.
Livello 2 per gli stabilimenti soggetti al DPR 151/2011, ad esempio con impianti di produzione di calore oltre 116 kW o grandi depositi di imballaggi; livello 1 per i laboratori più piccoli.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario
- NAS dei Carabinieri
- Ispettorato nazionale del lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Accumuli di farina su travi e macchine
- Cambi di produzione senza verifica della pulizia per gli allergeni
- Interventi su formatrici e confezionatrici con protezioni escluse