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Sicurezza sul lavoro per ATECO 10.72: Produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti di pasticceria conservati

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 10.72.

Rischio altoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda la produzione di biscotti, cracker, fette biscottate, crostate, merendine e prodotti da forno a lunga conservazione, dal laboratorio artigianale allo stabilimento industriale.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio alto (4 h generali + 12 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni, piano di autocontrollo HACCP.

Codice ATECO 2025

Il codice 10.72 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Allergeni sulle linee condivise

Le linee che lavorano prodotti con e senza frutta a guscio, latte o uova richiedono una procedura di cambio produzione con pulizia validata. La dicitura "può contenere" va usata solo dopo una valutazione del rischio di contaminazione crociata, non come scelta prudenziale generalizzata.

Polveri combustibili

Farina e zucchero in sospensione possono formare atmosfere esplosive in silos, filtri e trasporti pneumatici. Il datore di lavoro classifica le zone e adotta misure contro gli inneschi: messa a terra, attrezzature adatte, pulizia che eviti accumuli di polvere sulle superfici.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 10.72

  • DVR con valutazione delle polveri, del rumore e del lavoro notturno
  • Valutazione del rischio di esplosione per silos e impianti di trasporto pneumatico delle farine (Titolo XI)
  • Registrazione dello stabilimento e piano HACCP con gestione degli allergeni sulle linee
  • Etichettatura dei prodotti confezionati (Reg. UE 1169/2011)
  • Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 10.72: livello 1 o 2.

Livello 2 per gli stabilimenti soggetti al DPR 151/2011, ad esempio con impianti di produzione di calore oltre 116 kW o grandi depositi di imballaggi; livello 1 per i laboratori più piccoli.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Igiene alimentare

L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 10.72. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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