Codice ATECO 2025
Il codice 10.51 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Ustioni da vapore, acqua calda e siero durante filatura e pastorizzazione
- Rischio chimico da soda caustica e acidi dei lavaggi CIP
- Movimentazione di forme, stampi e cagliate
- Microclima caldo-umido in caseificio e freddo nelle celle di stagionatura
- Scivolamento su pavimenti bagnati
- Organi in movimento di polivalenti, filatrici e confezionatrici
- Spazi confinati: cisterne, silos del latte e vasche
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Lavaggi CIP e soda caustica
I circuiti di lavaggio automatico usano soluzioni di soda caustica e acidi ad alta temperatura. Le schede di sicurezza indicano i DPI necessari (visiera, guanti, grembiule resistenti agli alcali) e la valutazione del rischio chimico deve considerare anche il riempimento dei serbatoi e i travasi. Il lavaggio di occhi e pelle deve essere possibile subito, con lavaocchi nelle vicinanze.
Cisterne, silos e celle di stagionatura
L'accesso a cisterne e silos del latte è un lavoro in spazio confinato: richiede procedura scritta, misura dell'atmosfera, sorveglianza dall'esterno e personale formato. Nelle celle di stagionatura il carico e lo scarico delle forme dalle scalere comportano sollevamenti ripetuti e lavoro al freddo: le scalere robotizzate o i sollevatori riducono il rischio.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 10.51
- Riconoscimento dello stabilimento per i prodotti lattiero-caseari (Reg. CE 853/2004)
- DVR con valutazione del rischio chimico dei detergenti e dei lavori in spazi confinati
- Piano HACCP con pastorizzazione, controllo del latte crudo e campionamenti
- Verifiche periodiche dei generatori di vapore e delle attrezzature a pressione
- Procedure scritte per l'accesso a cisterne e silos (DPR 177/2011)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) per chi accede a cisterne e silos
- Abilitazione per i carrelli elevatori nei magazzini di stagionatura
- Formazione degli alimentaristi secondo la normativa della propria Regione
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 10.51: livello 1 o 2.
Livello 1 per il caseificio artigianale. Livello 2 se lo stabilimento rientra nel DPR 151/2011, ad esempio con impianti di produzione di calore oltre 116 kW (attività 74).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinario
- NAS dei Carabinieri
- Ispettorato nazionale del lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Ingresso nei silos per pulizia senza procedura né misura dell'ossigeno
- Travasi di soda caustica senza visiera
- Forme sollevate a mano oltre i limiti della valutazione