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Guida settoriale 2026

Sicurezza Raffinerie e Impianti Petrolchimici 2026: Guida Completa

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in raffinerie e impianti petrolchimici: rischio ATEX, agenti cancerogeni (benzene, idrocarburi), ambienti confinati, DVR per unità operativa, Seveso III, antincendio livello 3 e patente a crediti per i cantieri di manutenzione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le raffinerie e gli impianti petrolchimici sono soggetti alla normativa più articolata del D.Lgs. 81/08 (Titoli IX, X, XI), al D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) per il rischio di incidente rilevante, al D.Lgs. 233/2003 per le aree ATEX e al D.P.R. 177/2011 per gli ambienti confinati. Gli obblighi principali comprendono: classificazione ATEX di tutte le zone operative, valutazione e gestione degli agenti cancerogeni (benzene, IPA, cromo esavalente) con registro degli esposti, DVR per ciascuna unità operativa, Piano di Emergenza Interno, formazione antincendio livello 3 (16 ore + esame VVF), sistema di permessi di lavoro (PTW) e, dal 1° ottobre 2024, patente a crediti per i cantieri di manutenzione.

1. Quadro normativo applicabile alle raffinerie

Le raffinerie di petrolio e gli impianti petrolchimici sono soggetti a uno dei quadri normativi più complessi nell'ambito della sicurezza industriale italiana ed europea. Il riferimento fondamentale rimane il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico), applicabile integralmente con particolare rilevanza dei Titoli IX (agenti chimici, cancerogeni, mutageni), X (agenti biologici nei laboratori), XI (atmosfere esplosive, artt. 287-296) e VIII (agenti fisici: rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni).

A questo si sovrappone il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (attuazione della Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso III), che si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie dell'Allegato I. Per le raffinerie, la presenza di prodotti petroliferi e gas infiammabili in grandi quantità comporta quasi sempre il superamento delle soglie di soglia superiore, con obbligo di notifica al Ministero dell'Ambiente (ora MASE), redazione del Rapporto di Sicurezza, implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), redazione del Piano di Emergenza Interno (PEI) e coordinamento con la Prefettura per il Piano di Emergenza Esterno (PEE).

Il D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 recepisce le Direttive ATEX 94/9/CE (apparecchiature) e 1999/92/CE (lavoratori) e impone la classificazione di tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, la redazione del Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), la scelta di apparecchiature conformi alla categoria di zona e la formazione specifica dei lavoratori. Il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 regolamenta i lavori in spazi confinati, molto frequenti nelle raffinerie (serbatoi, colonne, scambiatori, pozzi, cunicoli fognari), prescrivendo un sistema autorizzativo con qualificazione delle imprese e formazione specifica obbligatoria.

Completano il quadro normativo: il D.M. 02/09/2021 sulla gestione delle emergenze antincendio, che classifica gli impianti petrolchimici nel livello 3 (rischio alto); il D.Lgs. 103/2022 sulla patente a crediti per i cantieri di manutenzione; il DPR 151/2011 sulle attività soggette a CPI dei Vigili del Fuoco; la normativa tecnica CEI, UNI e ISO richiamata nel DVR per le verifiche periodiche degli impianti elettrici e delle apparecchiature in pressione (D.M. 329/2004 e D.Lgs. 93/2000).

123 Consulenza supporta gli operatori del settore petrolifero e petrolchimico nella redazione della documentazione di sicurezza, nel coordinamento con gli enti di controllo e nella gestione dei cantieri di manutenzione.

2. Rischio ATEX e aree classificate

Il rischio da atmosfere esplosive (ATEX) è il rischio caratterizzante delle raffinerie e degli impianti petrolchimici. La classificazione delle aree si basa sulla probabilità e sulla durata della presenza di atmosfere esplosive ed è disciplinata dalle norme CEI EN 60079-10-1 (gas e vapori) e CEI EN 60079-10-2 (polveri). In una raffineria, le zone tipicamente classificate sono:

Zona ATEXDefinizioneEsempi in raffineria
Zona 0Atmosfera esplosiva presente in modo continuo, per lunghi periodi o frequentementeInterno di serbatoi di grezzo e prodotti finiti, interno di colonne di distillazione, spazio interno di tubazioni con idrocarburi
Zona 1Atmosfera esplosiva che può formarsi occasionalmente durante il normale funzionamentoIntorno a bocchelli, valvole di sfiato, tenute meccaniche di pompe e compressori, aree di carico/scarico autocisterne
Zona 2Atmosfera esplosiva non probabile in condizioni normali; se presente, dura pocoAree esterne ai serbatoi oltre il raggio di zona 1, zone attorno a flangiature e giunti, corridoi di servizio impianto
Zona 20/21/22Analoghe alle zone 0/1/2 ma per nuvole di polvere infiammabileImpianti con carbone, zolfo in polvere, catalizzatori, coke di petrolio

Il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), obbligatorio ai sensi dell'art. 294 del D.Lgs. 81/08, deve essere redatto prima dell'avvio dei lavori in zona classificata, aggiornato ogniqualvolta si verificano variazioni significative dell'impianto, e include: planimetrie delle zone classificate con perimetri, fonti di innesco identificate e valutate, misure di protezione tecnica (ventilazione, messa a terra, collegamenti equipotenziali, sistemi di rilevazione gas fissa), procedure operative per i lavori in zona ATEX (permesso di lavoro caldo, bonifica preliminare).

Tutte le apparecchiature elettriche e non elettriche utilizzate in zona classificata devono essere conformi alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX apparecchiature) con marcatura Ex e categoria appropriata alla zona di utilizzo. La gestione della manutenzione in zona ATEX richiede un sistema di permesso di lavoro caldo (PTW-Hot Work) che verifichi la bonifica preliminare dell'area, l'assenza di gas rilevabile con strumentazione portatile calibrata, l'isolamento delle sorgenti di alimentazione e la presenza di estintori di presidio. I lavoratori che operano in zone classificate devono ricevere formazione specifica sui rischi ATEX, sulle procedure di emergenza e sull'uso degli strumenti di rilevazione, con aggiornamento documentato.

I sistemi fissi di rilevazione gas e vapori infiammabili sono parte integrante della protezione ATEX e devono essere mantenuti efficienti con tarature periodiche (tipicamente semestrali) documentate. Ogni allarme di rilevazione gas deve attivare automaticamente le procedure di evacuazione della zona e la segnalazione alla sala controllo centralizzata.

3. Agenti chimici cancerogeni: benzene e idrocarburi

Le raffinerie e gli impianti petrolchimici espongono i lavoratori a una varietà di agenti chimici pericolosi, tra cui spiccano per rilevanza sanitaria e normativa il benzene e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 disciplina la gestione di questi agenti in tre capi distinti: Capo I (agenti chimici, artt. 221-232), Capo II (agenti cancerogeni e mutageni, artt. 233-245), Capo III (amianto, artt. 246-265).

Benzene

Il benzene (C₆H₆) è presente nel grezzo, nella benzina, nei solventi aromatici e come intermedio in numerosi processi petrolchimici (produzione di etilbenzene, stirene, cumene). È classificato come cancerogeno di categoria 1A (causa accertata di leucemia nell'uomo) ai sensi del Reg. CE 1272/2008. Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) è fissato dalla Direttiva 2022/431/UE a 0,5 ppm (1,65 mg/m³) come media ponderata su 8 ore, con un valore limite a breve termine (STEL) di 1 ppm (3,25 mg/m³) per 15 minuti. Gli obblighi specifici includono:

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Gli IPA (naftalene, pirene, benzo[a]pirene e altri) si generano durante la combustione incompleta e nei processi ad alta temperatura (cracking, reforming). Il benzo[a]pirene è cancerogeno di categoria 1B. La valutazione dell'esposizione agli IPA utilizza il dosaggio urinario del 1-idrossipirene (1-OHP) come indicatore biologico di esposizione recente. Le misure di riduzione includono: sistemi chiusi per i trasferimenti di prodotto a caldo, captazione dei fumi nei punti di campionamento, DPI respiratori con filtro specifico per vapori organici (tipo A) nelle operazioni di manutenzione su hot-oil e residui.

Altri agenti chimici rilevanti

Tra gli altri agenti chimici cancerogeni o pericolosi frequentemente presenti in raffineria: idrogeno solforato (H₂S), estremamente tossico per inalazione con TLV-TWA di 1 ppm e TLV-STEL di 5 ppm, responsabile di numerosi decessi in impianti petrolchimici; cromo esavalente nei processi di trattamento delle acque e nei catalizzatori; silice cristallina respirabile nei lavori di sabbiatura durante la manutenzione (D.Lgs. 81/08 Allegato XLIII); amianto residuo negli impianti datati (coibentazioni, guarnizioni). Per l'H₂S è obbligatoria la dotazione di rilevatori personali (con allarme sonoro e visivo a 5 ppm e 10 ppm), la formazione sui piani di evacuazione in caso di rilascio e la disponibilità di autorespiratori di emergenza nei punti strategici dell'impianto.

4. Ambienti confinati nel petrolchimico

Gli ambienti confinati rappresentano uno dei rischi mortali più significativi nel settore petrolchimico. In Italia, la maggior parte degli incidenti mortali in spazi confinati avviene proprio in impianti industriali, tra cui raffinerie e stabilimenti chimici. Il D.P.R. 177/2011 ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria per le imprese che effettuano lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Nelle raffinerie, gli ambienti confinati più comuni includono: serbatoi di stoccaggio greggio e prodotti (atmosfera inerte con azoto o residui idrocarburici), colonne di distillazione e reattori (bonifica da idrocarburi e H₂S dopo fermata), scambiatori di calore (pulizia tubazioni), pozzetti e cunicoli fognari (H₂S da decadimento biologico), tombini e pozzi di raccolta idrocarburi, intercapedini e cavità strutturali delle unità di processo.

Procedura di accesso in spazio confinato in raffineria

La procedura di accesso si articola nelle seguenti fasi obbligatorie e non derogabili:

Le imprese appaltatrici che eseguono lavori in spazi confinati in raffineria devono essere qualificate ai sensi del DPR 177/2011: almeno il 30% della forza lavoro deve essere assunto con contratto a tempo indeterminato e con esperienza documentata nel settore; deve essere dimostrata l'adeguata formazione specifica di tutti gli addetti (comprensiva di prova pratica); il committente deve verificare la qualificazione prima di affidare i lavori.

5. DVR per unità operativa

In una raffineria o in un grande impianto petrolchimico, la complessità operativa e la varietà dei rischi presenti rendono indispensabile un approccio strutturato alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR aziendale deve essere integrato da valutazioni specifiche per ciascuna unità operativa (UO), che costituiscono sezioni autonome o documenti satellite del DVR principale.

Le unità operative tipiche di una raffineria includono: distillazione atmosferica e sotto vuoto (CDU/VDU), hydrotreating (HDT), hydrocracking (HCK), catalytic reforming (CCR), fluid catalytic cracking (FCC), alkylazione, isomerizzazione, unità di produzione idrogeno (SMR), parchi serbatoi, carico/scarico autobotti e ferroviario, impianto di trattamento acque e fanghi (TAS), torce (flaring systems), laboratorio di analisi, magazzino e officine di manutenzione meccanica, elettrica e strumentale.

Per ciascuna UO, il DVR deve includere:

Il DVR deve essere redatto con la partecipazione del RSPP, del medico competente e previa consultazione del RLS (o RLST). Nelle raffinerie soggette a Seveso III, il DVR e il SGS-PIR devono essere coordinati e coerenti, evitando duplicazioni e lacune nella copertura dei rischi. La revisione del DVR è obbligatoria a ogni modifica di processo (management of change, MOC), dopo ogni incidente o quasi-incidente rilevante, e comunque ogni volta che nuove informazioni scientifiche o normative lo richiedano.

6. Antincendio ed emergenze in raffineria

Il rischio di incendio e di esplosione nelle raffinerie è il rischio di incidente rilevante per eccellenza: la presenza di enormi quantità di idrocarburi infiammabili, le alte temperature e pressioni operative, la complessità dell'interconnessione tra le unità rendono la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze un sistema complesso e articolato.

Le raffinerie sono soggette al D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) e all'obbligo di redazione del Piano di Emergenza Interno (PEI), che deve essere elaborato dal gestore prima dell'avvio dell'attività e aggiornato almeno ogni 3 anni o dopo ogni incidente significativo. Il PEI deve includere: scenari di emergenza identificati nell'analisi dei rischi, procedure di allerta e comunicazione interna (sala controllo, vigili del fuoco, prefettura, ARPA), compiti e responsabilità del personale di emergenza, mezzi e risorse disponibili, procedure di evacuazione per zone e per l'intero impianto, procedure per i visitatori e gli appaltatori.

Ai sensi del D.M. 02/09/2021, tutti i lavoratori addetti alle emergenze antincendio in raffineria rientrano nel livello 3 (rischio alto), con:

I sistemi di protezione attiva in una raffineria includono tipicamente: rete antincendio ad anello con acqua in pressione e schiumogeno per i parchi serbatoi; impianti fissi a diluvio o a schiumogeno sulle unità di processo ad alto rischio; rilevatori di fiamma (UV/IR) e di gas fissi; impianti a CO₂ per sale quadri e locali elettrici; monitore fissi e carrellati per la protezione di aree estese; sistemi ESD (Emergency Shutdown) automatici che isolano le unità in caso di rilevazione di gas o incendio. Tutti questi sistemi devono essere sottoposti a manutenzione periodica certificata e a prove funzionali documentate.

Le esercitazioni di emergenza devono essere condotte con frequenza almeno annuale per l'esercitazione generale dell'intero impianto e con frequenza semestrale per le esercitazioni parziali (per unità o per tipologia di scenario). Le esercitazioni con coinvolgimento dei VVF esterni sono previste tipicamente ogni 3 anni nell'ambito del processo di ispezione Seveso.

7. Formazione obbligatoria per mansione

Il settore petrolifero e petrolchimico è classificato come rischio altodall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dal successivo Accordo del 17/04/2025. Le ore di formazione variano in funzione della mansione e dei rischi specifici associati:

Mansione / RuoloOre formazioneAggiornamento
Operatore di impianto (board man, field operator)16 ore (4 gen. + 12 spec.) — rischio alto6 ore ogni 5 anni
Manutentore meccanico, elettrico, strumentista16 ore — rischio alto6 ore ogni 5 anni
Addetto lavori in zona ATEX16 ore base + formazione specifica ATEX (4-8 ore aggiuntive documentate)6 ore ogni 5 anni + aggiornamento ATEX
Addetto ambienti confinati (DPR 177/2011)16 ore base + corso specifico spazi confinati (8-16 ore con esercitazione pratica)Annuale o biennale per il modulo pratico
Addetto antincendio livello 316 ore con esame VVF (D.M. 02/09/2021)Ogni 3 anni (Allegato III DM)
Addetto primo soccorso (Gruppo A)16 ore (D.M. 388/2003 — industrie a rischio elevato)6 ore ogni 3 anni
Preposto (capo turno, shift supervisor)16 ore base + 8 ore prepostoBiennale (Accordo 2025)
Carrellista, conduttore piattaforma elevabileAccordo 22/02/2012: 8-12 ore teoria + 4 ore pratica per tipologia4 ore ogni 5 anni
Addetto esposti a cancerogeni (benzene, IPA)16 ore base + formazione specifica rischio cancerogeni (D.Lgs. 81/08 art. 238)6 ore ogni 5 anni
RSPP internoCorso abilitante: 28 ore (macro-area C, rischio alto) + moduli A e B40 ore ogni 5 anni (Accordo 2011)

La formazione specifica per i lavori in zona ATEX, per gli ambienti confinati e per i lavori su impianti a rischio elevato deve includere obbligatoriamente una parte pratica con simulazioni o esercitazioni su impianti reali o in aula attrezzata. Tutta la documentazione formativa (registri, attestati, verbali) va conservata per la durata del rapporto di lavoro e per i successivi 10 anni. Per gli esposti a cancerogeni, la documentazione della formazione e della sorveglianza sanitaria va conservata 40 anni.

8. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria nel settore petrolchimico è particolarmente articolata per la molteplicità degli agenti di rischio presenti. Il medico competente (MC) deve essere nominato e deve elaborare un protocollo sanitario specifico per ciascuna mansione, che tenga conto di tutti i rischi identificati nel DVR. Le principali fattispecie che obbligano alla sorveglianza sanitaria in raffineria sono:

Il MC esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni lavoratore e partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza previste dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08. Nelle raffinerie soggette a Seveso III, il MC collabora alla redazione del SGS-PIR nella parte relativa alla gestione della salute dei lavoratori e alla sorveglianza post-esposizione.

La sorveglianza post-professionale (dopo la cessazione dell'attività lavorativa con esposizione a cancerogeni) è prevista dall'art. 242 del D.Lgs. 81/08 e riguarda in particolare i lavoratori esposti a benzene e IPA: il MC deve informare l'ex lavoratore della disponibilità di tale sorveglianza e segnalarne la necessità al SSN di competenza.

Checklist adempimenti raffinerie e impianti petrolchimici

  • Notifica Seveso III (D.Lgs. 105/2015) e Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) predisposto
  • Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) aggiornato con planimetrie ATEX
  • DVR per ciascuna unità operativa con valutazione specifica per ATEX, cancerogeni e ambienti confinati
  • Registro degli esposti a cancerogeni (benzene, IPA, cromo VI) aggiornato e trasmesso all'INAIL
  • Monitoraggio ambientale periodico (benzene, H₂S, IPA) con rapporti di campionamento documentati
  • Monitoraggio biologico degli esposti a benzene (S-fenilmercapturico, acido t,t-muconico nelle urine)
  • Sistema di permesso di lavoro (PTW) per spazi confinati, lavori caldi, lavori in quota, LOTO
  • Procedura ambienti confinati (DPR 177/2011): qualificazione imprese, blind list, verifica atmosfera
  • Piano di Emergenza Interno (PEI) aggiornato, con esercitazioni documentate (annuali o biennali)
  • Addetti antincendio formati livello 3 (16 ore + esame VVF), in numero adeguato per turno
  • Addetti primo soccorso formati Gruppo A (16 ore D.M. 388/2003) presenti su tutti i turni
  • Taratura periodica rilevatori gas fissi e portatili (tipicamente semestrale), con documentazione
  • Sorveglianza sanitaria del medico competente con protocollo specifico per ciascuna mansione
  • Patente a crediti verificata per tutte le imprese appaltatrici nei cantieri di manutenzione
  • Formazione lavoratori rischio alto (16 ore) e preposti (+ 8 ore) con aggiornamento documentato
  • Verifiche periodiche impianti elettrici in zona ATEX, apparecchi in pressione e attrezzature di lavoro

9. Patente a crediti nei cantieri di manutenzione

Le raffinerie e gli impianti petrolchimici effettuano periodicamente fermate di manutenzione programmate (turnaround) in cui operano contemporaneamente centinaia o migliaia di lavoratori di imprese appaltatrici diverse, concentrando in poco tempo un elevato numero di attività ad alto rischio (lavori in quota, in spazi confinati, saldatura, sabbiatura, sollevamenti). Questi cantieri rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del D.Lgs. 103/2022sulla patente a crediti, in vigore dal 1° ottobre 2024.

La patente a crediti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/08 Titolo IV). Il punteggio iniziale è di 30 crediti, con possibilità di incremento fino a 100 crediti attraverso investimenti in sicurezza documentati (formazione aggiuntiva, adozione di SGSL, certificazioni, premiazioni INAIL). Il punteggio si riduce in caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza.

Per operare in cantiere è necessario avere almeno 15 crediti: al di sotto di questa soglia l'impresa non può continuare i lavori. La sospensione immediata dell'attività è disposta dall'organo di vigilanza in caso di infortuni mortali o invalidanti causati da violazioni gravi delle norme di sicurezza.

Il committente della raffineria (il gestore dell'impianto) ha l'obbligo di verificareche tutte le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi presenti nel cantiere siano in possesso della patente a crediti con il punteggio minimo richiesto. Questa verifica va documentata prima dell'ingresso in cantiere e aggiornata per tutta la durata dei lavori. Il mancato controllo da parte del committente è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 81/08. Per i turnaround complessi, è buona pratica predisporre un registro degli appaltatori con verifica sistematica della patente a crediti, integrato nel sistema di gestione dei permessi di ingresso all'impianto.

La patente a crediti si affianca alla qualificazione obbligatoria ai sensi del DPR 177/2011 per le imprese che eseguono lavori in spazi confinati: entrambi i requisiti devono essere verificati prima dell'affidamento dei lavori. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) deve essere redatto dal committente per tutti i contratti di appalto e aggiornato per ciascun cantiere di manutenzione, tenendo conto dei rischi specifici dell'impianto in fermata (atmosfere residue, linee non ancora bonificate, rischio di caduta in quota sugli impianti).

10. FAQ — Sicurezza raffinerie e impianti petrolchimici

FAQ sicurezza raffinerie e petrolchimicoFAQ

Cosa sono le aree ATEX in una raffineria e chi deve classificarle?
Le aree ATEX (ATmosphères EXplosibles) sono zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili. In una raffineria, quasi tutte le aree operative — stoccaggio greggio, unità di distillazione, reforming, cracking, parchi serbatoi — ricadono in zone ATEX classificate secondo la norma CEI EN 60079-10-1 (gas e vapori) e CEI EN 60079-10-2 (polveri). La classificazione è un obbligo del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo XI (artt. 287-296) e del D.Lgs. 233/2003 che recepisce le Direttive ATEX 94/9/CE e 1999/92/CE. Il documento di classificazione delle zone, redatto da un tecnico competente (spesso ingegnere o esperto in sicurezza degli impianti), definisce per ciascuna zona la categoria (zona 0, 1, 2 per gas; zona 20, 21, 22 per polveri) e condiziona la scelta di tutte le apparecchiature, attrezzature elettriche e non elettriche installate e utilizzate in quella zona. Gli apparecchi devono avere il marchio Ex con la categoria appropriata e devono essere documentati nel DVR e nel Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE).
Il benzene nelle raffinerie è classificato come cancerogeno: quali obblighi derivano per il datore di lavoro?
Il benzene (CAS 71-43-2) è classificato come cancerogeno di categoria 1A ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e rientra nell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 tra gli agenti cancerogeni e mutageni. Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) per il benzene è di 1 ppm (3,25 mg/m³) come media ponderata su 8 ore, con un valore limite a breve termine (STEL) di 5 ppm (16 mg/m³) per 15 minuti, ai sensi della Direttiva 2004/37/CE (aggiornata dalla Direttiva 2022/431/UE). Gli obblighi del datore di lavoro comprendono: redazione di specifico documento di valutazione del rischio da cancerogeni (Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08); sostituzione con agenti meno pericolosi ove tecnicamente possibile; adozione di misure tecniche di contenimento (sistemi chiusi, ventilazione captante); monitoraggio ambientale (campionamento aria nelle aree operative) e biologico (metaboliti urinari: S-fenilmercapturico, t,t-acido muconico nelle urine); sorveglianza sanitaria obbligatoria con visita preventiva e periodica, esame emocromocitometrico; registro degli esposti tenuto dal medico competente e conservato 40 anni; notifica all'INAIL con aggiornamento annuale del numero degli esposti.
Quali sono le procedure obbligatorie per l'accesso in ambienti confinati in un impianto petrolchimico?
L'accesso agli ambienti confinati (serbatoi, cisterne, colonne di distillazione, pozzi, fognature, cunicoli) in un impianto petrolchimico è regolato dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, che definisce un sistema autorizzativo obbligatorio. Le fasi procedurali sono: isolamento fisico dell'ambiente (sezionamento meccanico con piattine cieche o plug — mai solo con valvole), bonifica e inertizzazione, verifica strumentale dell'atmosfera interna (ossigeno: 19,5%-23%, LEL < 10%, agenti tossici < TLV) con strumentazione calibrata e certificata, rilascio del permesso di lavoro (permit-to-work) firmato dal responsabile dell'impianto, comunicazione alla ASL/PSAL competente per le imprese appaltatrici, presenza obbligatoria di un addetto alla vigilanza esterno (non di tipo generico, ma specificamente formato), DPI idonei (autorespiratore o linea d'aria compressa, imbracatura con linea vita per il recupero, comunicazione continua). Il personale che entra deve essere formato con corso specifico per ambienti confinati ai sensi del DPR 177/2011, e l'impresa appaltatrice deve essere qualificata con almeno il 30% di lavoratori assunti a tempo indeterminato e con esperienza certificata nel settore.
Quale livello antincendio si applica a una raffineria e agli impianti petrolchimici?
Le raffinerie e gli impianti petrolchimici rientrano invariabilmente nel livello di rischio incendio più elevato previsto dal D.M. 02/09/2021, ovvero il livello 3 (rischio alto). Ciò comporta: formazione degli addetti antincendio di 16 ore con esame finale presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; aggiornamento periodico secondo le scadenze dell'Allegato III del DM. La quasi totalità degli impianti petrolchimici ricade tra le attività soggette al D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) in quanto stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con obbligo di notifica, Rapporto di Sicurezza (per gli stabilimenti di soglia superiore), Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), Piano di Emergenza Interno (PEI) redatto dal gestore e Piano di Emergenza Esterno (PEE) redatto dalla Prefettura. Le ispezioni periodiche previste dall'art. 25 del D.Lgs. 105/2015 coinvolgono VVF, ISPRA/ARPA, ASL e altri enti, con periodicità massima di 1 anno per gli stabilimenti di soglia superiore. Il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) è richiesto ai sensi del DPR 151/2011 per una pluralità di attività presenti in raffineria (serbatoi, depositi, impianti di produzione).

11. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sicurezza (Titoli VIII-IX, artt. 163-178, 221-265; Titolo XI artt. 287-296; Allegato XLIII agenti cancerogeni)
  • D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 — Attuazione Direttiva 82/501/CEE (Seveso I) — ora superato da D.Lgs. 105/2015
  • D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 — Attuazione Direttiva 2012/18/UE (Seveso III): stabilimenti a rischio di incidente rilevante
  • D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 — Attuazione Direttive ATEX 94/9/CE e 1999/92/CE: protezione contro le esplosioni
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze antincendio nei luoghi di lavoro (livelli 1-2-3)
  • D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Qualificazione contratti lavoro e sicurezza in spazi confinati
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti, dirigenti (aggiornato Accordo 17/04/2025)
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazione conduzione attrezzature di lavoro (carrelli, piattaforme elevabili)
  • D.Lgs. 29 luglio 2022 n. 103 — Patente a crediti per cantieri temporanei e mobili (in vigore dal 1° ottobre 2024)
  • Direttiva 2004/37/CE e Direttiva 2022/431/UE — Protezione lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni (VLEP benzene 1 ppm)
  • CEI EN 60079-10-1 e CEI EN 60079-10-2 — Classificazione delle aree pericolose (gas/vapori e polveri)
  • UNI EN 13779, ISO 16852, NFPA 30 — Norme tecniche rilevanti per sistemi di ventilazione e protezione incendi in petrolchimico

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalle sostanze presenti, dai quantitativi, dai processi e dalla configurazione specifica dell'impianto; DVR, DPCE, PEI, formazione e sorveglianza sanitaria devono essere adattati alla singola installazione e validati da professionisti qualificati. Per il tuo impianto ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.

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