Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida settoriale · ATECO 03.11 · 2026

Sicurezza nella Pesca Professionale in Mare: Guida 2026

Normativa specifica, rischi di bordo, DPI marini, Piano di Sicurezza della Nave, sorveglianza sanitaria e obblighi 2026 per le imprese di pesca professionale in mare (ATECO 03.11).

D.Lgs. 271/1999Normativa specialeD.Lgs. 53/2011Sicurezza navi pescaILO C188Standard internazionale
Risposta rapida

I pescatori professionali in mare (ATECO 03.11) operano in un contesto normativo specifico (D.Lgs. 271/1999) con rischi elevati di annegamento, intrappolamento in corde/reti, lavoro notturno e isolamento. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo peschereccio.

1. Quadro normativo specifico: D.Lgs. 271/1999, D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 53/2011

La sicurezza sul lavoro nella pesca professionale in mare non è disciplinata dal solo D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza), ma da un sistema normativo stratificato che riconosce la specificità dell'ambiente marittimo. La norma di riferimento principale per i lavoratori marittimi — inclusi i pescatori professionali — è il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271, che adegua la normativa italiana sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi alle esigenze dell'ambiente di bordo.

Il D.Lgs. 271/1999 introduce figure e strumenti propri del contesto marittimo: il comandanteassume il ruolo di "datore di lavoro a bordo" per la gestione operativa della sicurezza durante la navigazione e le operazioni di pesca; l'armatore (proprietario o esercente la nave) è il datore di lavoro con obblighi organizzativi, documentali e di dotazione delle risorse necessarie. Il Piano di Sicurezza della Nave (PSN), disciplinato dagli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 271/1999, svolge la funzione equivalente al DVR previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/08: documenta la valutazione dei rischi specifici della pesca marittima e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Il D.Lgs. 53/2011 integra la disciplina con norme specifiche di sicurezza per le navi da pesca in recepimento della Convenzione ILO C188 (Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, 2007) e delle direttive europee di riferimento. La Convenzione ILO C188 fissa standard minimi internazionali vincolanti per: condizioni di lavoro e riposo, sistemazione a bordo, certificati medici di idoneità, rimpatrio in caso di infortunio, accesso alle cure mediche.

Il D.Lgs. 81/08si applica in modo complementare e residuale: i suoi principi generali (gerarchia della prevenzione, valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione) trovano applicazione per quanto non derogato dalla normativa speciale marittima. L'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 81/08 esplicita questo rapporto: per i settori con normative speciali — tra cui la navigazione — le disposizioni generali si applicano tenendo conto delle particolari esigenze tecniche e organizzative.

La Direttiva 97/70/CE (recepita in Italia), relativa alle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, introduce ulteriori obblighi strutturali per le imbarcazioni di maggiori dimensioni in materia di stabilità, mezzi di salvataggio e comunicazioni di emergenza. I COLREG 1972 (Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare) costituiscono infine la base normativa per la sicurezza della navigazione e la prevenzione delle collisioni.

2. Piano di Sicurezza della Nave (PSN)

Il Piano di Sicurezza della Nave (PSN) è il documento cardine della sicurezza a bordo di un peschereccio. Introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 271/1999, costituisce lo strumento equivalente al DVR previsto dal D.Lgs. 81/08 per le imprese a terra, adattato alle caratteristiche dell'ambiente navale e delle attività di pesca.

Contenuto obbligatorio del PSN

Il PSN deve contenere: l'identificazione completa dell'imbarcazione (nome, numero di matricola, bandiera, stazza lorda, tipo di propulsione, zona di navigazione abilitata, tipo di pesca e attrezzi utilizzati), l'organigramma di bordo con mansioni e ruoli di sicurezza assegnati a ciascun membro dell'equipaggio, la valutazione dei rischi specifici della pesca marittima (annegamento, caduta in mare, intrappolamento in reti e corde, schiacciamento da verricelli, condizioni meteomarine, isolamento in emergenza, rischio biologico e chimico), le misure di prevenzione e protezione adottate per ciascun rischio, l'elenco e la localizzazione a bordo di tutti i dispositivi di salvataggio e di emergenza, il piano di emergenza con le procedure operative (abbandono nave, MOB, antincendio, primo soccorso), il programma delle esercitazioni periodiche e le modalità di registrazione sul giornale di bordo, il programma di manutenzione dei dispositivi di sicurezza.

Approvazione e aggiornamento

Il PSN deve essere approvato dalla Capitaneria di Portocompetente per il porto di iscrizione dell'imbarcazione. L'approvazione è condizione necessaria per l'autorizzazione alla pesca commerciale. Il PSN deve essere aggiornato al verificarsi di modifiche rilevanti: cambio di composizione dell'equipaggio, cambio di zona di navigazione, adozione di nuovi attrezzi da pesca, modifiche strutturali alla nave, significativa variazione del profilo di rischio emersa da un quasi-incidente o da un infortuno. La periodicità massima di revisione raccomandata è triennale anche in assenza di modifiche. Il documento deve essere sempre presente a bordo in copia originale e mostrato a richiesta delle autorità ispettive.

3. Rischio annegamento e caduta in mare

Il rischio di caduta in mare con conseguente annegamento è il rischio più grave e statisticamente più rilevante nella pesca professionale. I dati INAIL e EMSA collocano l'annegamento tra le prime cause di morte per infortunio nel settore ittico marittimo. Il D.Lgs. 271/1999, in particolare l'art. 38, impone misure specifiche per la prevenzione del rischio di caduta in mare e per l'efficace recupero del personale caduto in acqua.

Attrezzature di salvataggio obbligatorie

Procedura MOB e esercitazioni

La procedura MOB (Man Over Board) deve essere descritta nel PSN, affissa a bordo in posizione visibile e oggetto di esercitazioni almeno semestrali con tutto l'equipaggio. L'esercitazione deve simulare le condizioni operative reali: lancio del salvagente, manovra di recupero della nave, utilizzo del dispositivo di risalita, chiamata via radio. Le esercitazioni vanno registrate con data, ora, condizioni meteomarine e partecipanti sul giornale di bordo.

4. Stabilità della nave e condizioni meteomarine

La stabilità della nave da pesca è una variabile critica di sicurezza che dipende da fattori fisici dell'imbarcazione e da variabili operative strettamente legate all'attività di pesca. Il rischio di rovesciamento o affondamento è tra le cause di incidente mortale di maggiore gravità nel settore.

Fattori di rischio per la stabilità

Certificati di classe e stabilità

Ogni nave da pesca deve disporre del Certificato di Stabilitàrilasciato dall'ente di classificazione (RINA per le navi italiane) o dalla Capitaneria di Porto, che attesta la conformità della nave ai requisiti minimi di stabilità statica e dinamica nelle condizioni operative dichiarate. La Direttiva 97/70/CE(recepita in Italia) impone standard di stabilità specifici per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Il comandante è responsabile di non superare i limiti di carico certificati e di non uscire in navigazione in condizioni meteomarine incompatibili con la categoria di navigazione dell'imbarcazione.

5. Rischi da macchinario da pesca

Le macchine e i sistemi meccanici a bordo dei pescherecci — verricelli, paranchi, argani, blocchi di traino — sono tra le principali fonti di infortuni gravi nella pesca professionale. La potenza dei macchinari moderni, combinata con le condizioni operative difficili (coperta bagnata e in movimento, scarsa illuminazione, fatica), crea un profilo di rischio molto elevato.

Verricelli a tamburo

I verricelli a tamburo (drum winch) vengono utilizzati per l'alaggio e il calamento delle reti a strascico. Il tamburo rotante, azionato da motore idraulico, avvolge i cavi di traino (warp) a velocità elevata. Il rischio principale è l'intrappolamento delle mani, degli indumenti o degli artitra il cavo in movimento e il tamburo, con conseguenze di amputazione o schiaccimento grave. Le misure di sicurezza obbligatorie includono: protezioni meccaniche fisse sulla zona di avvolgimento, dispositivi di arresto d'emergenza (cordino di arresto rosso a portata immediata dell'operatore), formazione specifica alla manovra del verricello, procedure di distanza di sicurezza durante l'alaggio, divieto assoluto di intervenire sul cavo durante il moto del verricello.

Blocchi di traino e salpancora

I blocchi di traino a strascico (trawl blocks o gilson blocks) guidano il cavo di traino e sono soggetti a carichi molto elevati durante la pesca. La rottura o lo sganciamento improvviso di un blocco sotto carico può proiettare elementi metallici pesanti. Il salpancoraazionato idraulicamente presenta rischi analoghi di intrappolamento della catena. L'apparato di governo (timone e sistema di sterzatura) richiede zone di esclusione per il personale durante le manovre. La formazione specifica alle manovre di bordo, come previsto dal D.Lgs. 271/1999, è un obbligo e un presidio essenziale di sicurezza.

6. Rischio da reti e corde

Le reti e le corde di pesca in manovra rappresentano uno dei rischi più specifici e insidiosi della pesca marittima professionale. A differenza dei rischi meccanici da macchinario, il rischio da reti e corde è più difficile da delimitare con protezioni fisse e richiede una combinazione di misure procedurali, formazione e DPI.

Una rete a strascico di dimensioni standard pesa tra 2 e 5 tonnellate e viene alata con cavi di traino (warp) in acciaio o fibra sintetica sotto tensioni di diverse tonnellate. Durante l'ammainatura(calamento della rete) e soprattutto durante l'alaggio(recupero a bordo), i cavi e le cime sono in fortissima tensione. Un cavo sotto tensione che si rompe si trasforma in un proiettile ad alta energia cinetica capace di causare ferite gravissime o mortali all'equipaggio presente in coperta.

Il rischio di intrappolamento della gamba o del piede nella rete durante l'alaggioè una delle cause di annegamento più tragiche: il lavoratore viene trascinato in mare dall'inerzia della rete in movimento senza possibilità di liberarsi autonomamente. Le misure di prevenzione specifiche includono: uso obbligatorio del cordino di sicurezza personale agganciato a punti fissi durante le operazioni di rete, formazione specifica alle manovre di calamento e alaggio con attenzione alle zone pericolose, coltello di sicurezza sempre a portata di mano per il taglio rapido in caso di intrappolamento, definizione di zone di esclusione durante le operazioni meccanizzate.

7. Rischio biologico

Il rischio biologico nella pesca professionale in mare è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08 e deve essere valutato nel PSN. Gli agenti biologici specifici del contesto della pesca marittima sono diversi e richiedono misure di prevenzione differenziate.

Contatto con specie ittiche pericolose

Numerose specie ittiche presenti nel Mediterraneo rappresentano un rischio biologico diretto per l'equipaggio durante le operazioni di cernita del pescato:

Agenti microbici

Vibrio vulnificus: batterio marino presente naturalmente in acque costiere calde, particolarmente concentrato nei molluschi filtratori (ostriche, vongole, cozze). Può causare setticemia fulminante in soggetti immunocompromessi attraverso contatto con ferite aperte durante la manipolazione dei molluschi. La prevenzione prevede: guanti monouso durante la manipolazione, divieto di consumo di molluschi crudi per lavoratori a rischio, disinfezione immediata di qualsiasi ferita da spina o taglio. I reflui di pesca (acque di lavaggio della stiva, residui organici del pescato) possono contenere concentrazioni elevate di batteri mesofili e funghi che costituiscono un rischio per esposizione cronica. La ventilazione degli spazi sottocoperta e la pulizia regolare della stiva con disinfettanti appropriati sono misure di prevenzione fondamentali.

DPI per il rischio biologico

I DPI raccomandati per la protezione dal rischio biologico nella cernita del pescato comprendono: guanti EN 388 con resistenza alla perforazione (per le spine), guanti in nitrile monouso per la manipolazione di molluschi crudi e operazioni igieniche, mascherina FFP2 durante le operazioni di pulizia della stiva che generano bioaerosol, stivali impermeabili con puntale di protezione.

8. Rischio chimico a bordo

A bordo delle navi da pesca sono presenti diverse sostanze chimiche pericolose che devono essere oggetto di valutazione specifica nel PSN ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e delle disposizioni del D.Lgs. 271/1999.

Carburante — Gasolio marino

Il gasolio marino (Marine Gas Oil, MGO) è classificato come sostanza irritante per la pelle e le vie respiratorie (contatto prolungato) e come potenziale cancerogeno (benzene residuo nei vapori). Le misure di prevenzione comprendono: guanti in nitrile durante le operazioni di rifornimento e manutenzione del motore, ventilazione adeguata della sala macchine, divieto di fumare nelle aree di stoccaggio carburante, tenuta aggiornata delle SDS (Schede di Sicurezza) a bordo.

Fluidi refrigeranti negli impianti frigoriferi

Gli impianti frigoriferi per la conservazione del pescato a bordo utilizzano gas refrigeranti di nuova generazione in sostituzione degli HFC vietati. I refrigeranti R-404A e R-449Asono classificati con GWP (Global Warming Potential) elevato e, in caso di incendio o decomposizione termica, possono rilasciare acido fluoridrico (HF), gas altamente corrosivo e tossico. Le misure di sicurezza comprendono: ispezioni periodiche dell'impianto per rilevare perdite, formazione specifica per il personale addetto alla manutenzione, disponibilità a bordo di SDS aggiornate del gas refrigerante, ventilazione del locale tecnico, uso di DPI chimici (maschera con filtro combinato acido/organico) durante interventi manutentivi.

Prodotti per la conservazione del pescato

Il ghiaccio artificiale con additivi antibatterici utilizzato per la conservazione del pescato può contenere biocidi (es. cloro) che espongono i lavoratori in stiva a rischi irritativi per le vie respiratorie. La ventilazione della stiva durante le operazioni di ghiacciatura e il rispetto delle concentrazioni d'uso prescritte sono misure essenziali. Tutte le SDS dei prodotti chimici utilizzati a bordo devono essere conservate in posizione accessibile e note all'equipaggio.

9. Lavoro notturno e turni

La pesca notturna è una pratica comune e spesso necessaria per determinate specie ittiche (totani, calamari, acciughe) e per la posizione dei banchi di pesca. L'attività notturna incrementa significativamente il profilo di rischio complessivo dell'equipaggio.

Il D.Lgs. 66/2003(che recepisce le direttive europee sull'orario di lavoro) si applica ai lavoratori marittimi in quanto compatibile con il regime speciale della navigazione. La Convenzione ILO C188 fissa limiti specifici alle ore di lavoro e di riposo per i pescatori professionali: massimo 14 ore di lavoro su qualsiasi periodo di 24 ore e massimo 72 ore su qualsiasi periodo di 7 giorni; alternativamente, riposo minimo di 10 ore su qualsiasi periodo di 24 ore e 77 ore su qualsiasi periodo di 7 giorni.

Effetti sulla sicurezza del lavoro notturno

La riduzione della vigilanza derivante dalla fatica e dal ciclo circadiano alterato aumenta il rischio di: errori nelle manovre di bordo (alaggio rete notturno con illuminazione artificiale), caduta in mare per perdita di equilibrio, reazione ritardata alle emergenze, errori di navigazione. La gestione dei turni deve garantire riposi adeguati e non affidare le operazioni più pericolose (alaggio rete, manovre di bordo) ai momenti di massima stanchezza dell'equipaggio.

Sorveglianza sanitaria per il lavoro notturno

Il D.Lgs. 66/2003 (art. 14) e il D.Lgs. 271/1999 prevedono sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori notturni sistematici. Il medico competente deve essere informato delle modalità operative di pesca notturna e valutare l'idoneità dei lavoratori tenendo conto dei rischi specifici di fatica cronica e alterazione del ritmo circadiano. Particolare attenzione deve essere posta ai lavoratori con patologie cardiovascolari o disturbi del sonno.

10. Isolamento e soccorso in mare

Una delle caratteristiche più critiche della pesca professionale in mare rispetto ad altre attività lavorative è l'isolamento: l'imbarcazione si trova a distanze anche significative dalla costa, con tempi di intervento dei soccorsi che possono variare da decine di minuti a diverse ore. Questa condizione impone un'autosufficienza di primo soccorso e di gestione delle emergenze che non ha equivalenti in quasi nessun altro contesto lavorativo.

Cassetta di pronto soccorso di bordo

La dotazione della cassetta di pronto soccorso a bordo delle navi da pesca deve essere conforme alle prescrizioni del D.M. 388/2003 adattate alle specificità della navigazione e alla distanza operativa dalla costa. Per imbarcazioni con equipaggio superiore a 5 persone (Gruppo B ai sensi del D.M. 388/2003), la cassetta deve contenere materiali per la gestione di: emorragie gravi (lacci emostatici, medicazioni compressive), fratture (stecche immobilizzatrici), ustioni (medicazioni specifiche), annegamento e ipotermia (coperta isotermica, materiale per RCP), punture di specie ittiche velenose, ferite da oggetti taglienti, farmaci di pronto soccorso pre-approvati dal medico coordinatore CIRM. Il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico, numero +39 06 5923331) fornisce assistenza medica via radio 24/7 e può guidare il comandante nelle procedure di primo soccorso avanzato.

Comunicazioni con la Guardia Costiera

Il sistema di comunicazione di emergenza deve comprendere: radio VHF con canale 16 monitorato in continuo durante la navigazione (canale internazionale di soccorso e sicurezza), EPIRB attivabile manualmente e automaticamente, sistema AIS (Automatic Identification System) per le imbarcazioni obbligate, numero diretto del MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) della Guardia Costiera competente per area.

11. Ergonomia e sforzo fisico

Le patologie muscolo-scheletriche occupano un posto di rilievo nel profilo di rischio della pesca professionale, spesso sottovalutate rispetto ai rischi acuti (annegamento, intrappolamento) ma con impatto significativo sulla salute a lungo termine dei pescatori.

Movimentazione manuale dei carichi

Le cassette del pescato pesano tipicamente 20-30 kg a carico pieno. Le operazioni di stiva del pescato — sollevamento, trasporto, impilamento a bordo e in banchina — vengono svolte in condizioni di postura difficile (spazi angusti della stiva, coperta inclinata per il rollio della nave) e spesso in condizioni di fatica avanzata dopo lunghe ore di pesca. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08sulla movimentazione manuale dei carichi si applica integralmente, con necessità di valutazione dell'indice NIOSH adattato alle condizioni di bordo e di formazione specifica alle tecniche di sollevamento sicuro.

Posture incongrue e mal di mare

Le operazioni di cernita del pescato sul piano di lavoro, la manutenzione delle reti (rammendo), la conduzione dell'imbarcazione in condizioni di tempo mosso richiedono posture statiche prolungate o movimenti ripetuti in condizioni di instabilità. Il mal di mare(cinetosi) rappresenta un rischio indiretto di sicurezza: l'equipaggio che ne soffre acutamente mostra riduzione significativa della coordinazione motoria, del tempo di reazione e della capacità decisionale, con conseguente aumento del rischio di errori operativi. La valutazione dell'idoneità medica alla navigazione include la valutazione della suscettibilità alla cinetosi grave come criterio di inidoneità parziale.

12. Formazione e abilitazioni

La formazione dei pescatori professionali si articola su due livelli: la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/08 e gli obblighi di formazione marittima specifici previsti dal D.Lgs. 271/1999 e dalla normativa STCW.

Formazione ex D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Il settore pesca in mare (ATECO 03.11) è classificato a rischio altodall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione obbligatoria prevede: 16 ore totali per i lavoratori (4 ore di modulo generale + 12 ore di modulo specifico), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni; 8 ore aggiuntive per i preposti di bordo (aggiornamento biennale). La formazione deve trattare in modo specifico i rischi della pesca marittima: annegamento, manovre di bordo, macchinari da pesca, isolamento in emergenza.

Abilitazioni marittime e formazione STCW

Abilitazione / CorsoDestinatarioRiferimento normativo
Certificato di addestramento antincendio di baseTutti i marittimi iscrittiConvenzione STCW — Regola VI/1
Brevetto operatore radiotelefonista VHF (SRC)Comandante e responsabile comunicazioniD.M. Comunicazioni — Regolamento GMDSS
Addestramento sopravvivenza in mare e salvataggioTutti i marittimi iscrittiConvenzione STCW — Regola VI/2
Pronto soccorso di bordo avanzatoAlmeno un membro su imbarcazioni con >5 personeD.M. 388/2003 art. 3 — D.Lgs. 271/1999
Addestramento MOB (Man Overboard)Tutto l'equipaggioD.Lgs. 271/1999 — PSN
Abilitazione alla conduzione di nave da pescaComandanteCodice della Navigazione — Capitaneria di Porto

13. DPI per la pesca professionale in mare

La dotazione di DPI per la pesca professionale deve essere selezionata tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'ambiente marino e dei rischi identificati nel PSN. Tutti i DPI devono essere conformi alla normativa europea di riferimento, consegnati in modo documentato e sottoposti a manutenzione periodica.

DPINorma di riferimentoRischio copertoNote
Giubbotto gonfiabile automatico 150NEN ISO 12402-3Annegamento in caso di caduta in mareVerifica annuale bombola e esca idrostatica
Tuta di immersione (dry suit)EN ISO 15027Ipotermia in acque fredde (<15°C)Obbligatoria per operazioni in acque fredde
Guanti antitaglioEN 388 — livello 3 taglioLacerazioni da reti, corde, ami e spineObbligatori durante cernita pescato e manovre rete
Stivali antiscivolo mariniEN ISO 20345 — suola marinaScivolamento su ponti bagnatiSuola specifica per acqua di mare + materia organica
Casco protettivoEN 397 o equivalente marinoUrto con oggetti in manovra (blocchi, catene)Obbligatorio durante operazioni di manovra a verricello
Cordino di sicurezza con moschettoneEN 354 / EN 355Caduta in mare durante operazioni in condizioni di mare mossoAgganciato ai punti fissi di coperta durante vento forte
Indumenti impermeabili termiciEN 343 — Protezione contro pioggiaIpotermia, microclima marino, spruzziObbligatori per pesca in condizioni di freddo/pioggia

14. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria per i pescatori professionali iscritti nei ruoli della gente di mare è obbligatoria e si articola su un sistema duplice: la verifica dell'idoneità alla navigazione (di carattere marittimo-istituzionale) e la sorveglianza sanitaria del medico competente nominato dall'armatore (di carattere prevenzionistico ex D.Lgs. 81/08).

Certificato di idoneità medica alla navigazione

Il certificato di idoneità medica alla navigazione è rilasciato da medici autorizzati dalla Capitaneria di Porto o dagli USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera). La periodicità è: annuale per i lavoratori di età superiore a 45 anni; biennale per i lavoratori più giovani. La visita comprende: ECG (obbligatorio dai 40 anni), valutazione del visus e del campo visivo, audiometria, spirometria, esame neurologico, screening per patologie che controindicano la navigazione (epilessia, disturbi sincopali, diabete insulino-dipendente non compensato, disturbi psichiatrici gravi, dipendenze da alcol o sostanze).

Sorveglianza del medico competente ex D.Lgs. 81/08

Il medico competente nominato dall'armatore effettua la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici evidenziati nel PSN: audiometria periodica per esposizione al rumore dei motori e dei verricelli, valutazione per l'esposizione a vibrazioni corpo intero, sorveglianza per rischio biologico, valutazione per il lavoro notturno sistematico. Il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) è disponibile 24/7 via radio per consulenza medica in mare (numero +39 06 5923331).

15. Sanzioni e controlli

Il settore della pesca professionale è soggetto a un sistema di controllo e vigilanza che coinvolge più autorità con competenze distinte. La conoscenza del sistema sanzionatorio aiuta armatori e comandanti a comprendere le responsabilità concrete derivanti dagli obblighi normativi.

Autorità competenti al controllo

Sanzioni ex D.Lgs. 271/1999

Il D.Lgs. 271/1999 agli artt. 55 e seguenti prevede sanzioni penali e amministrative specifiche per armatori e comandanti. Le violazioni più gravi — mancanza o inadeguatezza del PSN, assenza di DPI obbligatori per l'equipaggio, mancata formazione dei lavoratori — possono comportare: arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 6.400 euro per l'armatore, arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 3.200 euro per il comandante. In caso di infortuni gravi o mortali, le sanzioni si cumulano con le responsabilità penali per lesioni colpose o omicidio colposo ex artt. 589 e 590 c.p. con l'aggravante della violazione delle norme di sicurezza. Il fermo dell'imbarcazione rimane la misura più incisiva in termini operativi: blocca l'attività di pesca fino alla regolarizzazione delle non conformità.

Checklist sicurezza barca da pesca professionale — 10 punti da verificare

  • PSN (Piano Sicurezza Nave) redatto, approvato dalla Capitaneria di Porto e aggiornato
  • Giubbotti di salvataggio EN ISO 12402 — 150N automatici — disponibili per ogni membro equipaggio e verificati
  • EPIRB omologato, registrato e funzionante (verifica periodica documentata)
  • Esercitazioni MOB effettuate con periodicità almeno semestrale e registrate sul giornale di bordo
  • Formazione antincendio STCW completata per tutti i marittimi iscritti
  • Cassetta di pronto soccorso completa, aggiornata e conforme alla categoria di navigazione
  • Sorveglianza sanitaria attiva: certificato medico di idoneità alla navigazione valido per ogni membro equipaggio
  • Dispositivi di sicurezza verricelli e macchina da pesca funzionanti (cordini di arresto, protezioni meccaniche)
  • Radio VHF d'emergenza a bordo con canale 16 monitorato in navigazione
  • Sistema di illuminazione ponti di lavoro notturni adeguato (lux minimi garantiti)

FAQ — Sicurezza pesca professionale in mareFAQ

La normativa sulla sicurezza per i pescatori professionali è il D.Lgs. 81/08 o il D.Lgs. 271/1999?
La risposta corretta è che entrambi si applicano, ma con un rapporto di specialità che attribuisce prevalenza al D.Lgs. 271/1999 per i lavoratori marittimi. Il D.Lgs. 271 del 27 luglio 1999, intitolato "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi", costituisce la normativa speciale di settore e disciplina in modo organico la sicurezza a bordo delle navi, incluse le navi da pesca di determinate dimensioni. Esso recepisce le direttive europee specifiche per il settore marittimo e introduce figure, strumenti e obblighi propri dell'ambiente navale: il Piano di Sicurezza della Nave (PSN) come strumento equivalente al DVR, il comandante come "datore di lavoro a bordo" responsabile operativo della sicurezza, e l'armatore come datore di lavoro con obblighi organizzativi e documentali. L'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che per i settori con normativa speciale — tra cui la navigazione marittima — le disposizioni del Testo Unico si applicano tenendo conto delle particolari esigenze tecniche e organizzative. Nella pratica, il D.Lgs. 81/08 fornisce i principi generali di prevenzione (gerarchia dei rischi, obbligo di valutazione, sorveglianza sanitaria, formazione), mentre il D.Lgs. 271/1999 li adatta e integra con obblighi specifici per l'ambiente marino. Si aggiunge il D.Lgs. 53/2011 per le navi da pesca, che implementa ulteriori norme di sicurezza della navigazione da pesca in recepimento della Convenzione ILO C188. Per le piccole imbarcazioni da pesca costiera locale, l'applicazione del D.Lgs. 271/1999 può essere parziale, con maggiore peso delle disposizioni adattate del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo specifico tipo di imbarcazione e zona di navigazione.
Cosa deve contenere il Piano di Sicurezza della Nave (PSN) per una barca da pesca?
Il Piano di Sicurezza della Nave (PSN) è lo strumento di gestione della sicurezza equivalente al DVR previsto dal D.Lgs. 81/08, adattato alla specificità dell'ambiente navale. Il D.Lgs. 271/1999 ne disciplina i contenuti obbligatori, che comprendono: l'identificazione dell'imbarcazione (nome, numero di iscrizione, tipologia, stazza, zona di navigazione abituale, tipo di pesca praticata), la composizione dell'equipaggio con mansioni e ruoli di sicurezza assegnati, la valutazione dei rischi specifici della pesca marittima (annegamento, caduta in mare, intrappolamento in reti e corde, schiacciamento da verricelli, condizioni meteomarine avverse, isolamento in caso di emergenza), le misure di prevenzione e protezione adottate per ciascun rischio identificato, l'elenco e la collocazione a bordo dei dispositivi di salvataggio (giubbotti EN ISO 12402, salvagenti anulari EN 14144, EPIRB, zattera di salvataggio, segnali pirotecnici), il piano di emergenza con le procedure di abbandono nave e di soccorso al personale caduto in mare (procedura MOB), le disposizioni per la formazione e l'informazione dell'equipaggio, il programma delle esercitazioni di sicurezza periodiche e la relativa registrazione. Il PSN deve essere approvato dalla Capitaneria di Porto competente e aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni operative (nuovo equipaggio, nuova zona di pesca, nuovi attrezzi da pesca, modifiche alla struttura della nave). L'approvazione è condizione necessaria per l'autorizzazione alla navigazione commerciale da pesca. Il documento deve essere tenuto a bordo e mostrato a richiesta delle autorità ispettive (Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, INL).
Quali DPI sono obbligatori a bordo di una barca da pesca professionale?
I DPI obbligatori a bordo di una barca da pesca professionale si articolano in categorie in base al tipo di rischio e alle operazioni svolte. Il DPI principale e più critico è il giubbotto di salvataggio gonfiabile automatico conforme alla norma EN ISO 12402, categoria 150N minimo per la navigazione offshore (tipo III o superiore), che deve essere disponibile per ogni membro dell'equipaggio e indossato durante tutte le operazioni in coperta esposta al mare. I giubbotti gonfiabili automatici si attivano per immersione in acqua e raddrizzano automaticamente una persona anche incosciente; richiedono verifica annuale della bombola di gonfiaggio e dell'esca idrostatica. Per operazioni in acque fredde al di sotto dei 15°C è raccomandata la tuta di immersione (immersion suit o dry suit) che protegge dall'ipotermia. I guanti antitaglio conformi alla norma EN 388 con livello di protezione al taglio almeno 3 (scala EN ISO 13997) sono obbligatori per le operazioni di manovra di reti, corde metalliche e ami. Gli stivali antiscivolo marini con suola in gomma speciale per superfici bagnate da acqua di mare e materia organica, con puntale protettivo conforme EN ISO 20345, sono prescritti per la protezione sui ponti di lavoro. Durante le operazioni di manovra a verricello, taglio a banco del pescato e operazioni di alaggio rete è richiesto l'uso di copricapo o casco protettivo contro la caduta di oggetti dall'alto. Gli indumenti impermeabili e termici completano la dotazione DPI per la protezione dal microclima marino. Tutti i DPI devono essere consegnati con firma ricevuta e registrati nel registro delle consegne allegato al PSN.
Come si gestisce un'emergenza MOB (uomo a mare) su un peschereccio?
La procedura MOB (Man Over Board — uomo in mare) è una delle emergenze più critiche a bordo di un peschereccio e richiede una risposta immediata e coordinata. Il D.Lgs. 271/1999 impone che la procedura MOB sia descritta nel Piano di Sicurezza della Nave, che l'equipaggio sia addestrato alla sua esecuzione e che le esercitazioni vengano effettuate con periodicità almeno semestrale e documentate sul giornale di bordo. Le fasi operative della procedura MOB standard sono: segnalazione immediata (chi assiste alla caduta urla 'Uomo a mare' e indica continuamente la posizione del naufrago senza smettere di tenerlo in vista), lancio immediato del salvagente anulare EN 14144 con sagola segnata, attivazione del segnalatore GPS MOB se disponibile a bordo, accostata della nave per riavvicinarsi al naufrago eseguendo la manovra di Williamson o la manovra a otto (a seconda della velocità e delle condizioni del mare), chiamata alla Guardia Costiera via radio VHF canale 16 con posizione GPS e numero di persone in acqua, preparazione della scala di risalita o del dispositivo di recupero (rete di salvataggio, braccio idraulico su navi attrezzate). Il recupero della persona in acqua deve avvenire con la massima celerità possibile poiché il rischio di ipotermia è elevato anche in acque temperate. Dopo il recupero, il responsabile di bordo valuta le condizioni del recuperato e contatta il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico, numero +39 06 5923331) per assistenza medica via radio. Le esercitazioni MOB devono simulare le condizioni reali: lancio del salvagente, manovra di recupero, utilizzo del dispositivo di risalita.
I pescatori devono fare la formazione obbligatoria sulla sicurezza?
Sì, i pescatori professionali soggetti al D.Lgs. 271/1999 e al D.Lgs. 81/08 sono obbligati alla formazione sulla sicurezza sul lavoro. La formazione si articola su più livelli normativi. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 classifica il settore pesca (ATECO 03) come settore a rischio alto: questo comporta un obbligo di formazione di 16 ore totali per i lavoratori (4 ore di modulo generale e 12 ore di modulo specifico), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Per le figure di preposto di bordo si aggiungono 8 ore di formazione specifica ex Accordo Stato-Regioni 2011, con aggiornamento biennale. La formazione antincendio di bordo segue le norme STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) per le imbarcazioni che vi rientrano per stazza e zona di navigazione: il corso di addestramento antincendio di base è obbligatorio per tutti i marittimi iscritti. La formazione al pronto soccorso di bordo ex D.M. 388/2003 (adattato alle specificità marittime) è obbligatoria per almeno un membro dell'equipaggio sulle imbarcazioni con più di 5 persone a bordo. Il D.Lgs. 271/1999 prevede inoltre obblighi specifici di formazione marittima: addestramento all'uso dei mezzi di salvataggio (giubbotti, zattera), esercitazioni di abbandono nave, addestramento alla manovra MOB. La formazione deve essere documentata con attestati conservati a bordo e mostrati su richiesta delle autorità ispettive. Ti aiutiamo a verificare il piano formativo applicabile al tuo equipaggio.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i pescatori?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i pescatori professionali iscritti nei ruoli della gente di mare e imbarcati su navi da pesca. Il sistema si articola su due livelli complementari. Il primo livello è il certificato di idoneità medica alla navigazione marittima, rilasciato da medici autorizzati dalle autorità marittime (USMAF — Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, oppure medici della Direzione Marittima). Il certificato valuta l'idoneità fisica e psichica alla vita in mare: apparato cardiovascolare (ECG per i lavoratori over 40), visus e campo visivo, udito (audiometria per esposizioni significative al rumore), apparato respiratorio, sistema nervoso centrale (assenza di epilessia, sincopi, vertigini), assenza di dipendenze da alcol e sostanze. La periodicità è annuale per i lavoratori con più di 45 anni e biennale per i lavoratori più giovani; è prevista visita straordinaria dopo infortuni gravi o malattie prolungate. Il secondo livello è la sorveglianza sanitaria del medico competente nominato dall'armatore ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08, che riguarda i rischi lavorativi specifici evidenziati nel PSN: sorveglianza audiometrica per l'esposizione al rumore dei motori e dei verricelli, sorveglianza per le vibrazioni corpo intero durante la navigazione, sorveglianza per il rischio biologico (contatto con agenti biologici presenti nel pescato e nelle acque marine), sorveglianza per il lavoro notturno sistematico ex D.Lgs. 66/2003. La visita al CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) è disponibile 24/7 via radio per assistenza medica in mare.
Quali rischi specifici presenta la pesca a strascico rispetto alla pesca con rete da posta?
La pesca a strascico (trawling) e la pesca con rete da posta (set net fishing) presentano profili di rischio significativamente diversi, che devono essere valutati separatamente nel PSN. La pesca a strascico si caratterizza per rischi meccanici molto elevati: la rete a strascico pesa tra 2 e 5 tonnellate e viene trainata dal peschereccio a velocità di 2-4 nodi, con cavi di traino (warp) sotto tensioni di molte tonnellate. L'alaggio della rete (il recupero a bordo) è la fase più pericolosa: i cavi sono in fortissima tensione, i verricelli a tamburo girano ad alta velocità, e il rischio di intrappolamento dell'equipaggio tra i cavi e il tamburo causa amputazioni ed eviscerazione in pochi istanti. I dispositivi di sicurezza (cordini di arresto d'emergenza che fermano il verricello al contatto, protezioni meccaniche fisse, distanze di sicurezza) sono essenziali ma spesso insufficienti senza formazione specifica. Il rischio di capovolgimento della nave è più elevato nella pesca a strascico quando la rete rimane impigliata sul fondo (snagata): la tensione sui cavi può ribaltare l'imbarcazione in pochi secondi. La pesca con rete da posta presenta invece rischi diversi: le reti sono calate e recuperate manualmente o con verricelli meno potenti, con carichi minori ma con maggiore esposizione al rischio di caduta in mare durante le operazioni di alaggio a mano, e con rischio di intrappolamento nei segnali galleggianti delle reti (boe e funiline). Il rischio biologico è simile in entrambe le metodologie, ma la pesca a strascico comporta una maggiore esposizione ai sedimenti marini che possono contenere agenti patogeni.
Come si protegge l'equipaggio dal rischio biologico durante la pesca?
Il rischio biologico durante la pesca professionale in mare è regolato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08 e deve essere valutato nel PSN con riferimento agli agenti biologici specifici del contesto marino. La prevenzione si articola su misure collettive e individuali. Per il rischio da contatto con pesci dotati di spine o elementi pungenti (pesce scorpione — Scorpaena scrofa, gronco, riccio di mare), la procedura operativa deve prevedere l'uso di guanti EN 388 con resistenza alla perforazione adeguata (livello 3 su scala EN ISO 13997) durante la manipolazione del pescato fresco, la formazione dell'equipaggio al riconoscimento delle specie a rischio e alle procedure di primo soccorso in caso di puntura (lavaggio con acqua calda, disinfezione, valutazione medica in caso di reazione allergica). Per il rischio da Vibrio vulnificus e altri batteri presenti nelle acque marine e nei molluschi crudi (ostriche, vongole), la prevenzione prevede il divieto di consumo di molluschi crudi a bordo per i lavoratori immunocompromessi, la corretta manipolazione con guanti monouso, la formazione igienico-sanitaria. Per il rischio da microorganismi nei reflui di pesca (acque di sentina contaminate, residui organici in stiva), le misure comprendono: pulizia regolare della stiva e delle superfici di lavoro con disinfettanti appropriati, ventilazione adeguata degli spazi sottocoperta, uso di mascherina FFP2 durante le operazioni di pulizia con formazione di bioaerosol. La sorveglianza sanitaria del medico competente deve includere il monitoraggio per i lavoratori con esposizione significativa ad agenti biologici specifici identificati nella valutazione dei rischi.

Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 — Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
  • D.Lgs. 53/2011 — Norme di sicurezza per le navi da pesca
  • Convenzione ILO C188 — Lavoro nel settore della pesca (2007)
  • Direttiva 97/70/CE — Regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 m
  • COLREG 1972 — Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare
  • EN ISO 12402 — Dispositivi di galleggiamento: giubbotti di salvataggio e ausili di galleggiamento
  • Convenzione STCW 1978/1995/2010 — Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale (adattamento a bordo nave)
  • EMSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima) — Dati e analisi infortuni nel settore pesca
  • INAIL — Settore pesca: statistiche sugli infortuni sul lavoro (rapporti annuali)
  • Guardia Costiera — Circolari sicurezza navi da pesca e attività ispettiva
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (applicazione residuale)
  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 — Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti, dirigenti (ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08)
  • ILO — Linee guida per la sicurezza e la salute nel settore della pesca (2012)

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la consulenza tecnica o legale per il caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla tipologia di imbarcazione, dalla zona di navigazione, dal tipo di pesca e dalla normativa vigente al momento dell'applicazione. Per il tuo peschereccio ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare il Piano di Sicurezza della Nave.

Vuoi impostare la sicurezza per il tuo peschereccio?

Supportiamo la redazione del PSN, la formazione dell'equipaggio, la dotazione di DPI e la sorveglianza sanitaria per le imprese di pesca professionale in mare.