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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Pesca Marittima e Acquacoltura: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza nel settore della pesca professionale, della piscicoltura e dell'acquacoltura: normativa D.Lgs. 298/1999, Convenzione ILO C188, rischi di bordo, DPI marini, medicina del lavoro in mare, formazione e piano di emergenza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La pesca marittima professionale è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 (principi generali) e dal D.Lgs. 298/1999 (navi da pesca) integrato dalla Convenzione ILO C188. I rischi principali sono annegamento, scivolamento su ponti bagnati e trascinamento da attrezzi. L'acquacoltura aggiunge rischi biologici (Salmonella, Listeria) e chimici (disinfettanti). I DPI marini obbligatori includono giubbotti 150/275 N e stivali antiscivolo. La formazione segue l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rischio medio-alto) con integrazioni marittime specifiche.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 298/1999 e ILO C188

Il settore della pesca marittima professionale, della piscicoltura e dell'acquacoltura è governato da un quadro normativo stratificato che combina obblighi generali di sicurezza sul lavoro e prescrizioni specifiche per l'ambiente marino.

Il riferimento di base è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico), che si applica a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati anche nel settore ittico. L'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 81/08 prevede però che per i settori con normative speciali — fra cui la navigazione marittima — gli obblighi generali si applichino tenendo conto delle particolari esigenze tecnico-organizzative dell'ambiente.

Il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 298recepisce la Direttiva europea 93/103/CE e disciplina le prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca. Stabilisce obblighi specifici per: la valutazione dei rischi tenendo conto delle condizioni meteomarine; la stabilità e l'assetto della nave in relazione ai carichi; le vie di fuga e i mezzi di salvataggio; i dispositivi di comunicazione di emergenza; la formazione e informazione dell'equipaggio in materia di sopravvivenza in mare.

Sul piano internazionale, la Convenzione ILO n. 188 del 2007(Convenzione sul lavoro nel settore della pesca), ratificata dall'Italia con la L. 2 agosto 2016 n. 167, fissa standard minimi vincolanti per: orario di lavoro e riposo dei pescatori; certificati medici di idoneità; condizioni di alloggio e vitto a bordo; rimpatrio in caso di infortunio o malattia; accesso alle cure mediche in porto straniero; tutele assicurative e previdenziali. Si applica ai pescatori professionali che lavorano su imbarcazioni destinate alla pesca commerciale in mare, con soglie dimensionali che modulano alcune disposizioni.

Si aggiungono: il D.Lgs. 271/1999 (sicurezza dei lavoratori marittimi, applicabile per le navi di maggiori dimensioni), il D.M. 2 settembre 2021 (gestione emergenze antincendio a bordo), le convenzioni SOLAS e MARPOL per la sicurezza della navigazione, le norme igienico-sanitarie sui prodotti ittici (Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004) per chi gestisce prodotto fresco a bordo, le disposizioni del Codice della Navigazionee le circolari delle Capitanerie di Porto.

Per l'acquacoltura e la piscicoltura a terra (vasche, bacini, impianti), il quadro normativo è quello generale del D.Lgs. 81/08 senza le specificità marittime, con integrazioni per i rischi biologici e chimici propri del settore.

2. Rischi tipici della pesca marittima

La pesca marittima professionale è uno dei settori con il più alto tasso di infortuni gravi e mortali in rapporto al numero di addetti. La combinazione di ambiente ostile (mare aperto, condizioni meteomarine variabili), operatività notturna, lavoro fisicamente intenso e attrezzature in manovra crea un profilo di rischio molto elevato.

RischioCause tipicheMisure prioritarie
Annegamento (uomo in mare)Caduta da coperta, scivolamento sulla murata, mancata indossatura del giubbottoGiubbotto 150/275 N obbligatorio, sagole, reti di protezione, procedura MOB
Scivolamento su ponti bagnatiPontali bagnati da acqua di mare, viscere di pesce, alghe, spray marinoStivali antiscivolo marini, rivestimenti antiscivolo coperta, pulizia immediata
Trascinamento da attrezziImpigliamento in reti, lenze o cavi in manovra durante il calamento/issazioneFormazione manovre, dispositivi di taglio rapido, zone di esclusione durante manovra
Schiacciamento da verricelli e paranchiUrto con cavi in tensione, manutenzione con motori in moto, posizionamento erratoProtezioni meccaniche, procedure di bloccaggio, formazione specifica manovre di bordo
Caduta in boccaporta o stivaBoccaporti aperti senza protezione, illuminazione insufficiente, stanchezzaProtezioni boccaporti, segnaletica, illuminazione adeguata, regole di accesso stiva
Rumore motori e macchinariMotori diesel, compressori, impianti refrigerazione, verricelli idrauliciFonometria, DPI uditivi, rotazione alle postazioni rumorose
Vibrazioni corpo interoMoto della nave, vibrazioni trasmesse dallo scafo durante la navigazioneValutazione ex Titolo VIII D.Lgs. 81/08, pause programmate, sorveglianza sanitaria
Affaticamento e turni notturniNavigazione e pesca notturna, turnazione forzata, scarso riposo in stivaRispetto periodi di riposo ILO C188, gestione turni, sorveglianza sanitaria

3. Pesca d'altura vs pesca costiera: rischi differenziati

Il profilo di rischio cambia significativamente in base alla distanza dalla costa, alla dimensione dell'imbarcazione e ai sistemi di pesca adottati.

Pesca costiera ravvicinata e locale

Le imbarcazioni di piccola dimensione (entro le 12 miglia) operano tipicamente con equipaggi ridotti (spesso 1-3 persone), con rientro giornaliero in porto. I rischi principali sono:

Pesca d'altura e grandi pelagici

Le imbarcazioni da pesca d'altura operano a grandi distanze dalla costa, con permanenza in mare che può durare da alcuni giorni a diverse settimane. I rischi aggiuntivi rispetto alla pesca costiera:

4. Acquacoltura e piscicoltura: rischi specifici

L'acquacoltura (allevamento di pesci, molluschi e crostacei in ambienti controllati) e la piscicoltura (allevamento di pesci d'acqua dolce o salata) presentano un profilo di rischio diverso dalla pesca marittima, ma non meno rilevante.

Rischi biologici

Il contatto con animali acquatici vivi e con l'acqua degli allevamenti espone i lavoratori a rischi biologici specifici:

Rischi chimici

Negli impianti di acquacoltura vengono utilizzate diverse sostanze chimiche che espongono i lavoratori a rischi specifici:

Rischio annegamento negli impianti a terra

Anche negli impianti a terra (vasche circolari, canali, bacini) esiste un rischio di annegamento spesso sottovalutato. I lavoratori che operano su piattaforme o pontili sopra le vasche possono cadere in acqua, con rischio di essere storditi dall'impatto o di rimanere intrappolati. Le misure includono: parapetti e corrimano lungo le passerelle sopra le vasche, calzature antiscivolo, formazione alle procedure di emergenza in acqua, presenza di attrezzature di recupero (ganci, funi, pali) in prossimità delle vasche, divieto di lavoro in solitario in aree ad alto rischio.

Rischi fisici negli impianti acquacoltura

Si aggiungono: rumore da pompe, compressori e aeratori (misura fonometrica e DPI uditivi); movimentazione manuale dei carichi (cassette di pesce, sacchi di mangime fino a 25-50 kg, reti da gabbia); scivolamento su superfici bagnate negli impianti; rischio elettrico per l'ampia presenza di apparecchiature elettriche in ambienti umidi (verifiche periodiche impianti elettrici ex DM 37/2008, differenziali ad alta sensibilità).

5. Dispositivi di protezione individuale marini

La scelta e l'uso corretto dei DPI è una delle misure di prevenzione più efficaci nella pesca marittima, in un contesto in cui le misure collettive (protezioni fisse, barriere) sono spesso limitate dalle caratteristiche dell'imbarcazione.

Giubbotti di salvataggio

Il giubbotto di salvataggio è il DPI più critico a bordo di una nave da pesca. La norma di riferimento è la ISO 12402 (dispositivi di galleggiamento per uso marittimo), che classifica:

I giubbotti gonfiabili richiedono: verifica annuale della bombola di gonfiaggio e dell'esca idrostatica, prova di tenuta della camera d'aria, sostituzione periodica delle parti consumabili. Ogni giubbotto deve essere indossato e non semplicemente tenuto a disposizione: la caduta improvvisa in mare non lascia il tempo di recuperarlo.

Stivali antiscivolo marini

Gli stivali per la pesca marittima differiscono dalle calzature industriali S3 standard per alcune caratteristiche specifiche:

Altri DPI per la pesca marittima

6. Medicina del lavoro in mare

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori della pesca è regolata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 in combinazione con le disposizioni specifiche del settore marittimo.

Idoneità medica al lavoro marittimo

I pescatori professionali che operano su imbarcazioni iscritte agli atti di pesca devono possedere un certificato di idoneità medica al lavoro marittimo, rilasciato da medici autorizzati dalle autorità marittime competenti (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera — USMAF, o medici della Direzione Marittima). La periodicità degli accertamenti è:

La visita di idoneità valuta: apparato cardiovascolare (ECG per età superiori a 40 anni), visus e campo visivo (fondamentale per la guardia in navigazione), udito (audiometria per valutazione dell'ipoacusia da rumore), apparato respiratorio, sistema nervoso centrale (assenza di epilessia, sincopi, vertigini), capacità di nuoto (per alcune categorie di navigazione), assenza di dipendenze da alcol e sostanze.

Medico competente ex D.Lgs. 81/08

Il medico competente nominato dall'armatore ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 svolge la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici, complementare all'idoneità marittima. Le visite periodiche del medico competente riguardano i rischi evidenziati dal DVR:

Il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi, propone misure di prevenzione e rilascia i giudizi di idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni (es. esclusione dalla navigazione d'altura per chi ha determinate patologie cardiologiche).

7. Formazione lavoratori marittimi

La formazione dei lavoratori del settore pesca si articola su due livelli normativi principali: la formazione generale ex D.Lgs. 81/08 e la formazione specifica marittima.

Formazione ex D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Il settore pesca e acquacoltura (ATECO 03) è classificato a rischio medio-alto. La formazione obbligatoria dei lavoratori prevede:

Destinatario / AbilitazioneOre formazioneAggiornamento
Lavoratore pesca costiera (rischio medio)12 ore (4 generale + 8 specifica)6 ore ogni 5 anni
Lavoratore pesca d'altura (rischio alto)16 ore (4 generale + 12 specifica)6 ore ogni 5 anni
Preposto di bordo8 ore aggiuntive rispetto al lavoratoreBiennale (Accordo 2025)
Addetto antincendio a bordo (livello 2)8 ore (DM 02/09/2021)Periodicità allegato III DM
Addetto primo soccorso di bordo (gruppo B)12 ore (DM 388/2003)4 ore triennale
Operatore verricello (Accordo 22/02/2012)12 ore se equiparabile ad attrezzatura abilitante4 ore ogni 5 anni
Addetto acquacoltura a terra12 ore (rischio medio)6 ore ogni 5 anni

Formazione specifica marittima

Per i pescatori professionali si aggiungono obblighi di formazione marittima specifici:

8. Gestione emergenze in mare

La gestione delle emergenze a bordo di un'imbarcazione da pesca richiede preparazione preventiva, procedure chiare e attrezzature funzionanti.

Piano di abbandono nave

Il piano di abbandono nave (abandon ship plan) deve essere redatto per tutte le imbarcazioni professionali e affisso in posizione visibile a bordo. Deve includere:

Manovre di sopravvivenza

Le manovre di sopravvivenza comprendono: procedura MOB (Man Over Board — uomo in mare) con manovra di recupero immediato (manovra di Scharnow o manovra a otto per imbarcazioni a vela); gestione dell'allagamento con pompe di sentina e tappi di emergenza; controllo dell'incendio di bordo con estintori e lance antincendio; pronto soccorso in mare con il manuale delle cure mediche di bordo (Ship Captain's Medical Guide, tradotto in italiano come Guida Medica di Bordo). Le esercitazioni devono essere effettuate almeno mensilmente e documentate nel giornale di bordo.

Comunicazioni di emergenza

Il sistema di comunicazione di emergenza include: radio VHF canale 16 (canale internazionale di soccorso e sicurezza, monitoraggio obbligatorio), EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) registrato e funzionante, SART (Search and Rescue Transponder) o AIS-SART, segnali pirotecnici (razzi a paracadute rossi, fuochi a mano rossi, fumogeni arancio) in numero conforme alle norme SOLAS adattate alle navi da pesca, telefono satellitare per imbarcazioni in acque lontane dalla copertura VHF.

9. Comunicazione e segnalazione incidenti in mare

Gli infortuni sul lavoro nella pesca marittima seguono procedure di segnalazione che combinano gli obblighi del D.Lgs. 81/08 con quelli specifici del settore marittimo.

Denuncia di infortunio INAIL

Ogni infortunio che comporta assenza dal lavoro per almeno un giorno deve essere denunciato all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni non mortali) o entro 24 ore per gli infortuni mortali. Per il settore pesca, il datore di lavoro (armatore) è il soggetto obbligato alla denuncia anche se l'infortuno avviene in mare a distanza dalla costa. Le imbarcazioni da pesca sono classificate nel settore navigazione ai fini INAIL con tariffe premi specifiche.

Segnalazione all'Autorità Marittima

Gli incidenti in mare (collisioni, affondamenti, incendi a bordo, uomini in mare) devono essere segnalati alla Guardia Costiera tramite il canale VHF 16 nell'immediatezza dell'evento (comunicazione MAYDAY per situazioni di pericolo imminente, PAN PAN per situazioni urgenti, SECURITÉ per avvisi di sicurezza). Successivamente va presentata una relazione formale alla Capitaneria di Porto competente. L'Organismo Investigativo per la Sicurezza della Navigazione (MAIB Italia, ex MIT) può aprire un'indagine tecnica sugli incidenti marittimi gravi. Le risultanze dell'indagine tecnica non hanno finalità punitiva ma servono a identificare le cause e migliorare la sicurezza.

Registrazione nel giornale di bordo

Il giornale di bordo (libro di bordo) è un documento ufficiale dove devono essere registrati: gli infortuni e i quasi-infortuni occorsi a bordo, le emergenze gestite, le esercitazioni di sicurezza effettuate, le manutenzioni effettuate sui dispositivi di sicurezza, le avarie alle attrezzature di sicurezza. Il giornale di bordo è esibito alle ispezioni delle Capitanerie e delle ASL.

Documenti minimi per un'imbarcazione da pesca — checklist sintetica

  • DVR o documento di valutazione rischi per imbarcazione (D.Lgs. 298/1999 + D.Lgs. 81/08)
  • Certificati di idoneità medica al lavoro marittimo per tutti i membri dell'equipaggio
  • Attestati di formazione lavoratori (12/16 ore) e aggiornamento
  • Giubbotti di salvataggio ISO 12402 tipo 150/275 N per ogni membro dell'equipaggio (verificati annualmente)
  • EPIRB registrato e funzionante (verifica periodica conforme)
  • Zattera di salvataggio certificata con dotazioni di sopravvivenza (revisione periodica)
  • Segnali pirotecnici in numero e tipo conformi (data di scadenza verificata)
  • Piano di abbandono nave affisso a bordo con ruoli assegnati
  • Registro esercitazioni di sicurezza sul giornale di bordo (almeno mensili)
  • Estintori a bordo verificati e in regola con le scadenze
  • Trousse di pronto soccorso di bordo conforme alla categoria di navigazione
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente e addetti emergenza

FAQ — Sicurezza pesca e acquacolturaFAQ

Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente alle navi da pesca?
Il D.Lgs. 81/08 si applica ai lavoratori imbarcati, ma con adattamenti specifici previsti dal D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 298, che recepisce la Direttiva 93/103/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca. L'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 81/08 rinvia alle disposizioni speciali per i lavoratori del settore marittimo. Il D.Lgs. 298/1999 integra e adatta gli obblighi generali del Testo Unico alle specificità delle imbarcazioni da pesca: valutazione dei rischi tenendo conto dell'ambiente marino, dispositivi di salvataggio, vie di fuga, stabilità e assetto della nave. Entrambi i decreti si applicano in modo complementare: 81/08 per i principi generali di prevenzione, 298/1999 per gli obblighi tecnici specifici dell'imbarcazione.
Cosa prevede la Convenzione ILO C188 per i pescatori?
La Convenzione ILO n. 188 del 2007 (Lavoro nel settore della pesca), ratificata dall'Italia con L. 2 agosto 2016 n. 167, stabilisce standard minimi per i lavoratori della pesca professionale marittima. Copre: condizioni di lavoro e riposo (orario, turni notturni, periodi minimi di riposo), requisiti medici (certificato di idoneità medica per i pescatori), sistemazione a bordo (alloggi, servizi igienici, vitto), tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rimpatrio dei pescatori in caso di infortunio o malattia, tutela in caso di decesso. Per le navi di lunghezza superiore a 24 metri che si trovano in mare per oltre tre giorni si applicano requisiti aggiuntivi di sistemazione a bordo. Il mancato rispetto espone l'armatore a sanzioni e a verifiche delle autorità marittime portuali.
Chi sono i soggetti obbligati in materia di sicurezza a bordo di una nave da pesca?
Il D.Lgs. 298/1999 e il D.Lgs. 81/08 identificano come datore di lavoro l'armatore, ovvero il proprietario o l'esercente la nave. Il comandante (o il pescatore-armatore che guida l'imbarcazione propria) assume le funzioni di datore di lavoro a bordo per quanto riguarda la gestione operativa. Gli obblighi comprendono: valutazione dei rischi, redazione del DVR o documento equivalente per imbarcazioni soggette all'obbligo, nomina del responsabile SPP, formazione e informazione dell'equipaggio, fornitura dei DPI, verifica dello stato manutentivo dell'imbarcazione, tenuta del registro delle ispezioni di sicurezza. Per i pescatori-autonomi (armatori-imbarcati su natanti propri) alcune disposizioni sono adattate ma permangono obblighi di base in materia di idoneità medica e formazione alla sicurezza.
Quali sono le principali cause di infortunio mortale nella pesca marittima?
Secondo i dati INAIL e le analisi del settore ittico, le cause principali di infortuni mortali nella pesca marittima italiana sono: caduta in mare con annegamento (uomo a bordo che scivola o cade dalla coperta, dalla prua o dagli organi di manovra), trascinamento da attrezzi da pesca (il lavoratore si impiglia in reti, lenze o cavi in manovra), ribaltamento o affondamento dell'imbarcazione per maltempo o avaria, schiacciamento da verricelli e paranchi durante l'issazione delle reti, caduta in boccaporta o in stiva. Il rischio di annegamento è amplificato dalla mancata indossatura del giubbotto di salvataggio durante le operazioni di bordo, dall'assenza di sagole o reti di protezione lungo la murata e dalla difficoltà di recupero rapido in mare mosso.
Quali DPI sono obbligatori a bordo di una nave da pesca?
I DPI obbligatori variano in base al tipo di imbarcazione e alle operazioni svolte, ma i principali includono: giubbotti di salvataggio di tipo 150 o 275 N (ISO 12402) per tutti i membri dell'equipaggio durante le operazioni su coperta esposta, adeguati alle acque di navigazione (gonfiabili automatici per acque agitate); stivali di sicurezza marini antiscivolo con suola in gomma speciale per pontali bagnati e con protezione del malleolo; guanti resistenti al taglio (EN 388) per la manovra di reti, lenze e cavi; indumenti da lavoro impermeabili e antivento per protezione dal microclima marino; elmetti o copricapo protettivi durante le operazioni di issazione. Per le operazioni di acquacoltura in vasca o gabbia offshore si aggiungono dispositivi di protezione per immersione parziale e, dove applicabile, autorespiratori per ambienti con scarsa ossigenazione.
La sorveglianza sanitaria del medico competente si applica ai pescatori?
Sì. L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 si applica ai lavoratori marittimi inclusi i pescatori, con adattamenti operativi per la specificità del settore. Per i pescatori professionali che operano su imbarcazioni iscritte agli atti di pesca, il certificato di idoneità medica al lavoro marittimo (libretto di navigazione) è rilasciato da medici autorizzati dalla Direzione Marittima (USMAF) o dai medici competenti per il settore marittimo ex D.Lgs. 271/1999, con periodicità variabile in base all'età del lavoratore e alla navigazione effettuata (ogni 2 anni per chi non ha ancora compiuto 45 anni, annuale oltre i 45). La visita valuta: apparato cardiovascolare, visus, udito, capacità respiratoria, condizioni osteoarticolari, assenza di patologie epilettiche o sincopali. Il medico competente ex D.Lgs. 81/08 sovrintende invece agli obblighi di sorveglianza legati ai rischi lavorativi specifici (rumore, vibrazioni, rischio chimico nei cantieri o a terra).
Quante ore di formazione alla sicurezza sono richieste per i lavoratori della pesca?
La formazione dei lavoratori del settore pesca si articola su più livelli normativi. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 classifica la pesca (ATECO 03) come settore a rischio medio-alto: formazione lavoratori 12-16 ore a seconda della mansione (12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto come il bordo delle imbarcazioni), aggiornamento ogni 5 anni. A questa si sommano: il corso di sicurezza marittima di base (STCW per navigazione professionale, adattato al settore pesca per alcune imbarcazioni oltre determinate lunghezze), i corsi specifici per la conduzione di imbarcazioni da pesca professionali rilasciati dalle Capitanerie di Porto, la formazione sulla sicurezza dello specifico attrezzo da pesca utilizzato (reti a strascico, palangari, nasse, tremagli). Per l'acquacoltura in terra la formazione segue le regole generali ex D.Lgs. 81/08 senza specificità marittime.
Cosa deve contenere il piano di abbandono nave per un peschereccio?
Il piano di abbandono nave (abandon ship plan) per un peschereccio deve essere redatto in conformità alle norme SOLAS adattate alle navi da pesca e alle prescrizioni del Codice Internazionale per la Sicurezza della Navigazione da Pesca. Deve includere: descrizione dei mezzi di salvataggio collettivi (zattera di salvataggio, relativi segnali pirotecnici e dotazioni di sopravvivenza), assegnazione dei ruoli a ciascun membro dell'equipaggio con mappa di emergenza esposta a bordo, procedure di abbandono in ordine (segnale di allarme, chiusura compartimenti stagni, recupero documenti essenziali, gonfiaggio e messa a mare della zattera), modalità di attivazione della EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) e del segnalatore AIS-SART, esercitazioni periodiche almeno mensili documentate nel giornale di bordo. Le imbarcazioni soggette a ispezione della Guardia Costiera devono mostrare la prova documentale delle esercitazioni.

11. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 41, 73, Titolo VI)
  • D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 298 — Attuazione della Direttiva 93/103/CE sulla sicurezza a bordo delle navi da pesca
  • L. 2 agosto 2016 n. 167 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO n. 188 (Lavoro nel settore della pesca)
  • D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 — Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti, dirigenti (ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
  • SOLAS (Safety of Life at Sea) — Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
  • Reg. CE 852/2004 — Igiene dei prodotti alimentari (applicabile ai prodotti ittici)
  • ISO 12402 — Dispositivi di galleggiamento: giubbotti di salvataggio e ausili di galleggiamento
  • Circolare MIT/Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto — Sicurezza navi da pesca

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla tipologia di imbarcazione, dalla zona di navigazione, dal sistema di pesca adottato e dalla normativa vigente; DVR, formazione e dotazioni di sicurezza devono essere adattati al caso specifico. Per la tua imbarcazione o per il tuo impianto di acquacoltura ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.

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