Il lavoro a bordo dei pescherecci segue norme speciali: il D.Lgs. 271/1999 per i lavoratori marittimi e il D.Lgs. 298/1999 per le navi da pesca, in attesa dei decreti previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Gli impianti di acquacoltura e le attività a terra rientrano invece nel D.Lgs. 81/2008. I rischi centrali sono la caduta in mare, gli organi in movimento di verricelli e argani, il ponte bagnato e instabile, il freddo, la fatica e la movimentazione delle casse.
Lavoro a bordo: le norme di riferimento
Il D.Lgs. 271/1999 prevede per le navi un documento di valutazione dei rischi, un servizio di prevenzione e protezione e la formazione dei marittimi; il D.Lgs. 298/1999 fissa le prescrizioni minime per le navi da pesca su attrezzature, mezzi di salvataggio, alloggi e servizi. Armatore e comandante hanno compiti definiti da queste norme e dal Codice della navigazione. Le verifiche sulle dotazioni di sicurezza della nave competono all’Autorità marittima.
Rischi a bordo
- Caduta in mare: è tra gli eventi con esito più spesso mortale a bordo. Giubbotti di salvataggio auto-gonfiabili indossabili durante il lavoro, parapetti e linee di vita in coperta, mezzi e procedure per il recupero dell’uomo a mare.
- Verricelli, argani e cavi: trascinamento e colpo di frusta dei cavi in tensione. Comandi presidiati, arresti di emergenza raggiungibili, distanza dalle zone di lavoro dei cavi.
- Ponte bagnato e moto ondoso: scivolamenti e urti; calzature antiscivolo, carichi fissati.
- Freddo, rumore e fatica: turni lunghi, sonno irregolare, rumore in sala macchine.
- Movimentazione di casse di pescato e ghiaccio, spesso su superfici instabili.
Acquacoltura e lavorazione a terra
Negli impianti a terra (vasche, avannotterie) e in quelli in mare si aggiungono: annegamento nelle vasche, uso di imbarcazioni di servizio e gru per il sollevamento delle reti, immersioni subacquee per la manutenzione delle gabbie (attività che richiede personale qualificato e procedure dedicate), agenti chimici per disinfezione e trattamenti, rischio biologico da contatto con pesce e acqua (infezioni cutanee). Nella prima lavorazione del pescato valgono anche le regole di igiene alimentare del Reg. CE 852/2004.
Formazione e sorveglianza sanitaria
Oltre ai titoli professionali marittimi e all’addestramento di base sulla sicurezza previsti per l’imbarco, per l’attività a terra si applica la formazione dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, con parte specifica commisurata alla classe di rischio dell’attività. La sorveglianza sanitaria segue i rischi individuati (movimentazione, rumore, lavoro notturno, agenti chimici); per i marittimi esistono inoltre visite di idoneità alla navigazione disciplinate dalla normativa di settore.
Errori frequenti
- Giubbotti di salvataggio a bordo ma non indossati durante il lavoro in coperta.
- Nessuna esercitazione di recupero dell’uomo in mare.
- Protezioni dei verricelli rimosse per comodità.
- Lavoro da soli sugli impianti in mare senza sistema di allerta.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
A bordo di un peschereccio si applica il D.Lgs. 81/2008?
Un impianto di acquacoltura in mare con gabbie è a terra o a bordo?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 3 — Campo di applicazione
- D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 — Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 — Prescrizioni minime per le navi da pesca (dir. 93/103/CE)
- D.Lgs. 81/2008, art. 271 — Valutazione del rischio biologico
- Reg. (CE) 852/2004 — Igiene dei prodotti alimentari
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