La pesca marittima professionale è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 (principi generali) e dal D.Lgs. 298/1999 (navi da pesca) integrato dalla Convenzione ILO C188. I rischi principali sono annegamento, scivolamento su ponti bagnati e trascinamento da attrezzi. L'acquacoltura aggiunge rischi biologici (Salmonella, Listeria) e chimici (disinfettanti). I DPI marini obbligatori includono giubbotti 150/275 N e stivali antiscivolo. La formazione segue l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rischio medio-alto) con integrazioni marittime specifiche.
1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 298/1999 e ILO C188
Il settore della pesca marittima professionale, della piscicoltura e dell'acquacoltura è governato da un quadro normativo stratificato che combina obblighi generali di sicurezza sul lavoro e prescrizioni specifiche per l'ambiente marino.
Il riferimento di base è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico), che si applica a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati anche nel settore ittico. L'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 81/08 prevede però che per i settori con normative speciali — fra cui la navigazione marittima — gli obblighi generali si applichino tenendo conto delle particolari esigenze tecnico-organizzative dell'ambiente.
Il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 298recepisce la Direttiva europea 93/103/CE e disciplina le prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca. Stabilisce obblighi specifici per: la valutazione dei rischi tenendo conto delle condizioni meteomarine; la stabilità e l'assetto della nave in relazione ai carichi; le vie di fuga e i mezzi di salvataggio; i dispositivi di comunicazione di emergenza; la formazione e informazione dell'equipaggio in materia di sopravvivenza in mare.
Sul piano internazionale, la Convenzione ILO n. 188 del 2007(Convenzione sul lavoro nel settore della pesca), ratificata dall'Italia con la L. 2 agosto 2016 n. 167, fissa standard minimi vincolanti per: orario di lavoro e riposo dei pescatori; certificati medici di idoneità; condizioni di alloggio e vitto a bordo; rimpatrio in caso di infortunio o malattia; accesso alle cure mediche in porto straniero; tutele assicurative e previdenziali. Si applica ai pescatori professionali che lavorano su imbarcazioni destinate alla pesca commerciale in mare, con soglie dimensionali che modulano alcune disposizioni.
Si aggiungono: il D.Lgs. 271/1999 (sicurezza dei lavoratori marittimi, applicabile per le navi di maggiori dimensioni), il D.M. 2 settembre 2021 (gestione emergenze antincendio a bordo), le convenzioni SOLAS e MARPOL per la sicurezza della navigazione, le norme igienico-sanitarie sui prodotti ittici (Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004) per chi gestisce prodotto fresco a bordo, le disposizioni del Codice della Navigazionee le circolari delle Capitanerie di Porto.
Per l'acquacoltura e la piscicoltura a terra (vasche, bacini, impianti), il quadro normativo è quello generale del D.Lgs. 81/08 senza le specificità marittime, con integrazioni per i rischi biologici e chimici propri del settore.
2. Rischi tipici della pesca marittima
La pesca marittima professionale è uno dei settori con il più alto tasso di infortuni gravi e mortali in rapporto al numero di addetti. La combinazione di ambiente ostile (mare aperto, condizioni meteomarine variabili), operatività notturna, lavoro fisicamente intenso e attrezzature in manovra crea un profilo di rischio molto elevato.
| Rischio | Cause tipiche | Misure prioritarie |
|---|---|---|
| Annegamento (uomo in mare) | Caduta da coperta, scivolamento sulla murata, mancata indossatura del giubbotto | Giubbotto 150/275 N obbligatorio, sagole, reti di protezione, procedura MOB |
| Scivolamento su ponti bagnati | Pontali bagnati da acqua di mare, viscere di pesce, alghe, spray marino | Stivali antiscivolo marini, rivestimenti antiscivolo coperta, pulizia immediata |
| Trascinamento da attrezzi | Impigliamento in reti, lenze o cavi in manovra durante il calamento/issazione | Formazione manovre, dispositivi di taglio rapido, zone di esclusione durante manovra |
| Schiacciamento da verricelli e paranchi | Urto con cavi in tensione, manutenzione con motori in moto, posizionamento errato | Protezioni meccaniche, procedure di bloccaggio, formazione specifica manovre di bordo |
| Caduta in boccaporta o stiva | Boccaporti aperti senza protezione, illuminazione insufficiente, stanchezza | Protezioni boccaporti, segnaletica, illuminazione adeguata, regole di accesso stiva |
| Rumore motori e macchinari | Motori diesel, compressori, impianti refrigerazione, verricelli idraulici | Fonometria, DPI uditivi, rotazione alle postazioni rumorose |
| Vibrazioni corpo intero | Moto della nave, vibrazioni trasmesse dallo scafo durante la navigazione | Valutazione ex Titolo VIII D.Lgs. 81/08, pause programmate, sorveglianza sanitaria |
| Affaticamento e turni notturni | Navigazione e pesca notturna, turnazione forzata, scarso riposo in stiva | Rispetto periodi di riposo ILO C188, gestione turni, sorveglianza sanitaria |
3. Pesca d'altura vs pesca costiera: rischi differenziati
Il profilo di rischio cambia significativamente in base alla distanza dalla costa, alla dimensione dell'imbarcazione e ai sistemi di pesca adottati.
Pesca costiera ravvicinata e locale
Le imbarcazioni di piccola dimensione (entro le 12 miglia) operano tipicamente con equipaggi ridotti (spesso 1-3 persone), con rientro giornaliero in porto. I rischi principali sono:
- Isolamento e ritardo nei soccorsi: anche a poca distanza dalla costa, un infortunio grave può richiedere minuti o decine di minuti prima che i soccorsi arrivino. Ogni imbarcante deve essere in grado di gestire l'emergenza autonomamente (manovre MOB, primo soccorso di bordo).
- Condizioni meteomarine improvvise: le piccole imbarcazioni sono più sensibili ai cambiamenti rapidi del mare; la valutazione del rischio meteomarino prima dell'uscita è una misura di prevenzione primaria.
- Sovraccarico dell'imbarcazione: il deposito temporaneo del pescato, delle reti e del carburante può portare a condizioni di instabilità dinamica.
- Lavoro in solitario: frequente nella piccola pesca costiera; assenza di supervisione e di testimoni in caso di infortunio. Il protocollo di comunicazione con la capitaneria (schedina di partenza e rientro) è una misura organizzativa essenziale.
Pesca d'altura e grandi pelagici
Le imbarcazioni da pesca d'altura operano a grandi distanze dalla costa, con permanenza in mare che può durare da alcuni giorni a diverse settimane. I rischi aggiuntivi rispetto alla pesca costiera:
- Assenza di soccorsi rapidi: in acque internazionali, l'intervento della Guardia Costiera o di unità SAR (Search and Rescue) può richiedere ore. La nave deve essere autonoma in termini di capacità di primo soccorso avanzato (equipaggio con patente di abilitazione alle cure di bordo, telemedicina) e di mezzi di salvataggio collettivi (zattera certificata con dotazioni di sopravvivenza).
- Condizioni fisiche e psicologiche: la permanenza prolungata in mare, i turni continuati e il distacco dalla famiglia aumentano il rischio di errori umani per stanchezza e stress. Il rispetto dei periodi di riposo della ILO C188 diventa un presidio di sicurezza.
- Manipolazione di grandi attrezzi: le reti a strascico, i palangari oceanici e i grandi verricelli delle imbarcazioni d'altura moltiplicano il rischio di trascinamento e schiacciamento rispetto alla piccola pesca.
- Condizioni meteomarine estreme: mareggiate, vento forte, nebbia; il rischio di ribaltamento è concreto per imbarcazioni di minori dimensioni sorprese da tempeste. La stabilità dinamica della nave in funzione del carico di pescato è una variabile critica.
4. Acquacoltura e piscicoltura: rischi specifici
L'acquacoltura (allevamento di pesci, molluschi e crostacei in ambienti controllati) e la piscicoltura (allevamento di pesci d'acqua dolce o salata) presentano un profilo di rischio diverso dalla pesca marittima, ma non meno rilevante.
Rischi biologici
Il contatto con animali acquatici vivi e con l'acqua degli allevamenti espone i lavoratori a rischi biologici specifici:
- Salmonella spp.: presente nelle acque di allevamento contaminate e nel pesce crudo. Il rischio di infezione per i lavoratori che gestiscono il prodotto fresco senza adeguata igiene delle mani è concreto. Le misure di prevenzione includono: uso di guanti monouso durante la manipolazione del prodotto, procedure di igiene personale, formazione sull'HACCP.
- Listeria monocytogenes: batterio ambientale diffuso negli impianti ittici, in particolare nelle superfici umide e nelle acque stagnanti. Può causare listeriosi grave nei lavoratori immunocompromessi, nelle donne in gravidanza e negli anziani. I piani di pulizia e sanificazione degli impianti sono la principale misura di prevenzione.
- Altri agenti biologici: Vibrio parahaemolyticus (acque costiere calde), Aeromonas hydrophila, parassiti trasmissibili (Anisakis nelle fasi di sventramento). La valutazione del rischio biologico ex Titolo X D.Lgs. 81/08 è obbligatoria.
Rischi chimici
Negli impianti di acquacoltura vengono utilizzate diverse sostanze chimiche che espongono i lavoratori a rischi specifici:
- Disinfettanti e biocidi: cloro, formaldeide (in alcuni impianti per la profilassi delle uova), perossido di idrogeno, acido peracetico per la sanificazione delle vasche. Richiedono valutazione del rischio chimico ex Titolo IX D.Lgs. 81/08, schede di sicurezza aggiornate (SDS), DPI chimici (guanti in nitrile, occhiali, maschere FFP2/FFP3 o semimaschera con filtri combinati).
- Antibiotici e farmaci veterinari: la somministrazione di trattamenti agli animali allevati richiede formazione specifica per il personale, rispetto dei tempi di sospensione e gestione sicura dei farmaci.
- Ossigeno liquido: utilizzato per ossigenare le vasche; rischio di arricchimento in ossigeno degli ambienti confinati (accelera la combustione), rischio criogenico per contatto con gas liquefatto. Aree di stoccaggio ventilate e procedure di manipolazione specifiche.
Rischio annegamento negli impianti a terra
Anche negli impianti a terra (vasche circolari, canali, bacini) esiste un rischio di annegamento spesso sottovalutato. I lavoratori che operano su piattaforme o pontili sopra le vasche possono cadere in acqua, con rischio di essere storditi dall'impatto o di rimanere intrappolati. Le misure includono: parapetti e corrimano lungo le passerelle sopra le vasche, calzature antiscivolo, formazione alle procedure di emergenza in acqua, presenza di attrezzature di recupero (ganci, funi, pali) in prossimità delle vasche, divieto di lavoro in solitario in aree ad alto rischio.
Rischi fisici negli impianti acquacoltura
Si aggiungono: rumore da pompe, compressori e aeratori (misura fonometrica e DPI uditivi); movimentazione manuale dei carichi (cassette di pesce, sacchi di mangime fino a 25-50 kg, reti da gabbia); scivolamento su superfici bagnate negli impianti; rischio elettrico per l'ampia presenza di apparecchiature elettriche in ambienti umidi (verifiche periodiche impianti elettrici ex DM 37/2008, differenziali ad alta sensibilità).
5. Dispositivi di protezione individuale marini
La scelta e l'uso corretto dei DPI è una delle misure di prevenzione più efficaci nella pesca marittima, in un contesto in cui le misure collettive (protezioni fisse, barriere) sono spesso limitate dalle caratteristiche dell'imbarcazione.
Giubbotti di salvataggio
Il giubbotto di salvataggio è il DPI più critico a bordo di una nave da pesca. La norma di riferimento è la ISO 12402 (dispositivi di galleggiamento per uso marittimo), che classifica:
- Tipo 150 N: giubbotto per navigazione offshore, raddrizza automaticamente una persona incosciente. Adatto per acque agitate e navigazione d'altura. Disponibile in versione gonfiabile automatica (attivazione per immersione) o a schiuma.
- Tipo 275 N: giubbotto per navigazione offshore in condizioni estreme. Raddrizza persone in abbigliamento pesante (tute da sopravvivenza). Raccomandato per pesca d'altura in acque fredde o con mare molto formato.
- Tipo 100 N: ausilio di galleggiamento per acque protette; non raddrizza una persona incosciente. Adatto solo per navigazione costiera protetta; da evitare per la pesca professionale in mare aperto.
I giubbotti gonfiabili richiedono: verifica annuale della bombola di gonfiaggio e dell'esca idrostatica, prova di tenuta della camera d'aria, sostituzione periodica delle parti consumabili. Ogni giubbotto deve essere indossato e non semplicemente tenuto a disposizione: la caduta improvvisa in mare non lascia il tempo di recuperarlo.
Stivali antiscivolo marini
Gli stivali per la pesca marittima differiscono dalle calzature industriali S3 standard per alcune caratteristiche specifiche:
- Suola in gomma marina: mescola speciale per aderenza su pontali bagnati con acqua di mare, alghe e viscere di pesce. La valutazione antiscivolamento deve considerare la contaminazione da materia organica, non solo dall'acqua.
- Altezza del gambale: stivali alti (fino al ginocchio o alla coscia) per protezione dall'acqua durante le manovre. L'uso di stivali troppo alti può però diventare un rischio in caso di caduta in mare (si riempiono d'acqua). Alcune marinerie preferiscono stivali corti con calzari impermeabili.
- Puntale protettivo: in acciaio o materiale composito, per la protezione dalla caduta di attrezzi pesanti (catene, casse di pesce, cavi metallici).
Altri DPI per la pesca marittima
- Guanti resistenti al taglio (EN 388): per la manovra di reti con ami, sagole metalliche, lenze con ami. Il livello di protezione al taglio deve essere almeno livello 3 (scala EN 388).
- Indumenti impermeabili e antivento: tute in PVC o materiali tecnici per la protezione dagli spruzzi e dal freddo. In acque fredde (Mar del Nord, Atlantico) le tute da sopravvivenza (immersion suit, norma SOLAS) possono essere richieste.
- Protezione auricolare: tappi o cuffie antirumore per il personale in sala macchine o esposto al rumore dei verricelli durante le manovre prolungate.
- Coltello di sicurezza: strumento di lavoro e DPI fondamentale per il taglio rapido di cavi o reti in caso di impigliamento. Deve essere sempre a portata di mano durante le manovre.
6. Medicina del lavoro in mare
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori della pesca è regolata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 in combinazione con le disposizioni specifiche del settore marittimo.
Idoneità medica al lavoro marittimo
I pescatori professionali che operano su imbarcazioni iscritte agli atti di pesca devono possedere un certificato di idoneità medica al lavoro marittimo, rilasciato da medici autorizzati dalle autorità marittime competenti (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera — USMAF, o medici della Direzione Marittima). La periodicità degli accertamenti è:
- Ogni 2 anni per i lavoratori che non hanno ancora compiuto 45 anni di età.
- Annuale per i lavoratori di età superiore a 45 anni.
- Straordinaria dopo infortuni gravi, malattie prolungate o su richiesta del medico competente per sopraggiunte condizioni di rischio.
La visita di idoneità valuta: apparato cardiovascolare (ECG per età superiori a 40 anni), visus e campo visivo (fondamentale per la guardia in navigazione), udito (audiometria per valutazione dell'ipoacusia da rumore), apparato respiratorio, sistema nervoso centrale (assenza di epilessia, sincopi, vertigini), capacità di nuoto (per alcune categorie di navigazione), assenza di dipendenze da alcol e sostanze.
Medico competente ex D.Lgs. 81/08
Il medico competente nominato dall'armatore ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 svolge la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici, complementare all'idoneità marittima. Le visite periodiche del medico competente riguardano i rischi evidenziati dal DVR:
- Rumore: audiometria periodica per i lavoratori esposti a livelli superiori agli 80 dB(A) di media giornaliera. La sala macchine e le postazioni in prossimità dei verricelli superano spesso questa soglia.
- Vibrazioni corpo intero: sorveglianza sanitaria per i lavoratori con esposizione significativa (valore di azione 0,5 m/s²), con attenzione alla colonna lombare.
- Rischio biologico: sorveglianza per i lavoratori esposti ad agenti biologici specifici (Anisakis, patogeni dell'acqua nell'acquacoltura).
- Rischio chimico: sorveglianza per gli addetti alla sanificazione degli impianti di acquacoltura (disinfettanti cloro-attivi, formaldeide, perossidi).
- Stress lavoro-correlato: la pesca d'altura con lunghe permanenze in mare e turni continuati richiede valutazione del rischio psicosociale.
Il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi, propone misure di prevenzione e rilascia i giudizi di idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni (es. esclusione dalla navigazione d'altura per chi ha determinate patologie cardiologiche).
7. Formazione lavoratori marittimi
La formazione dei lavoratori del settore pesca si articola su due livelli normativi principali: la formazione generale ex D.Lgs. 81/08 e la formazione specifica marittima.
Formazione ex D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Il settore pesca e acquacoltura (ATECO 03) è classificato a rischio medio-alto. La formazione obbligatoria dei lavoratori prevede:
| Destinatario / Abilitazione | Ore formazione | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratore pesca costiera (rischio medio) | 12 ore (4 generale + 8 specifica) | 6 ore ogni 5 anni |
| Lavoratore pesca d'altura (rischio alto) | 16 ore (4 generale + 12 specifica) | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposto di bordo | 8 ore aggiuntive rispetto al lavoratore | Biennale (Accordo 2025) |
| Addetto antincendio a bordo (livello 2) | 8 ore (DM 02/09/2021) | Periodicità allegato III DM |
| Addetto primo soccorso di bordo (gruppo B) | 12 ore (DM 388/2003) | 4 ore triennale |
| Operatore verricello (Accordo 22/02/2012) | 12 ore se equiparabile ad attrezzatura abilitante | 4 ore ogni 5 anni |
| Addetto acquacoltura a terra | 12 ore (rischio medio) | 6 ore ogni 5 anni |
Formazione specifica marittima
Per i pescatori professionali si aggiungono obblighi di formazione marittima specifici:
- Abilitazione alla conduzione di natanti e navi da pesca: rilasciata dalle Capitanerie di Porto in base alla categoria (pesca locale, costiera, d'altura) previo superamento di esami teorici e pratici di navigazione, meteorologia, uso delle comunicazioni radio, sicurezza in mare.
- Certificato GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System): obbligatorio per i responsabili delle comunicazioni di emergenza a bordo delle imbarcazioni dotate di impianto radio GMDSS. Include l'uso corretto dell'EPIRB, del SART, della radio VHF con DSC (Digital Selective Calling).
- Esercitazioni di sopravvivenza: la convenzione ILO C188 richiede che l'equipaggio conosca le procedure di abbandono nave e l'uso della zattera di salvataggio. Le esercitazioni devono essere documentate nel giornale di bordo.
- Corso di pronto soccorso di bordo: per le imbarcazioni di maggiori dimensioni che operano lontano dalla costa, la ILO C188 richiede che almeno un membro dell'equipaggio abbia una formazione avanzata nelle cure mediche di bordo (equivalente alla patente STCW A-VI/4).
8. Gestione emergenze in mare
La gestione delle emergenze a bordo di un'imbarcazione da pesca richiede preparazione preventiva, procedure chiare e attrezzature funzionanti.
Piano di abbandono nave
Il piano di abbandono nave (abandon ship plan) deve essere redatto per tutte le imbarcazioni professionali e affisso in posizione visibile a bordo. Deve includere:
- Segnale di allarme abbandono: sette fischi brevi e uno lungo sulla sirena o campanello di bordo (codice internazionale). Tutti i membri dell'equipaggio devono conoscerlo.
- Assegnazione dei ruoli: per ogni membro dell'equipaggio l'incarico specifico (comandante: gestione radio e EPIRB; primo ufficiale: supervisione zattera; meccanico: chiusura valvole e compartimenti stagni; marinai: recupero DPI e documenti).
- Posizione dei mezzi di salvataggio: planimetria dell'imbarcazione con indicazione delle posizioni di EPIRB, zattera di salvataggio, giubbotti, segnali pirotecnici, kit di sopravvivenza.
- Procedura di messa a mare della zattera: idrante idrostatico automatico o sgancio manuale, gonfiaggio, assicurazione con sagola di ritenuta, imbarco dall'imbarcazione madre (preferibilmente prima di abbandonarla completamente).
- Attivazione EPIRB: trasmissione automatica (idrostato a 4 metri) e manuale; il segnale viene ricevuto dal sistema Cospas-Sarsat e trasmesso ai centri SAR; l'EPIRB deve essere registrato e aggiornato con i dati dell'imbarcazione.
Manovre di sopravvivenza
Le manovre di sopravvivenza comprendono: procedura MOB (Man Over Board — uomo in mare) con manovra di recupero immediato (manovra di Scharnow o manovra a otto per imbarcazioni a vela); gestione dell'allagamento con pompe di sentina e tappi di emergenza; controllo dell'incendio di bordo con estintori e lance antincendio; pronto soccorso in mare con il manuale delle cure mediche di bordo (Ship Captain's Medical Guide, tradotto in italiano come Guida Medica di Bordo). Le esercitazioni devono essere effettuate almeno mensilmente e documentate nel giornale di bordo.
Comunicazioni di emergenza
Il sistema di comunicazione di emergenza include: radio VHF canale 16 (canale internazionale di soccorso e sicurezza, monitoraggio obbligatorio), EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) registrato e funzionante, SART (Search and Rescue Transponder) o AIS-SART, segnali pirotecnici (razzi a paracadute rossi, fuochi a mano rossi, fumogeni arancio) in numero conforme alle norme SOLAS adattate alle navi da pesca, telefono satellitare per imbarcazioni in acque lontane dalla copertura VHF.
9. Comunicazione e segnalazione incidenti in mare
Gli infortuni sul lavoro nella pesca marittima seguono procedure di segnalazione che combinano gli obblighi del D.Lgs. 81/08 con quelli specifici del settore marittimo.
Denuncia di infortunio INAIL
Ogni infortunio che comporta assenza dal lavoro per almeno un giorno deve essere denunciato all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni non mortali) o entro 24 ore per gli infortuni mortali. Per il settore pesca, il datore di lavoro (armatore) è il soggetto obbligato alla denuncia anche se l'infortuno avviene in mare a distanza dalla costa. Le imbarcazioni da pesca sono classificate nel settore navigazione ai fini INAIL con tariffe premi specifiche.
Segnalazione all'Autorità Marittima
Gli incidenti in mare (collisioni, affondamenti, incendi a bordo, uomini in mare) devono essere segnalati alla Guardia Costiera tramite il canale VHF 16 nell'immediatezza dell'evento (comunicazione MAYDAY per situazioni di pericolo imminente, PAN PAN per situazioni urgenti, SECURITÉ per avvisi di sicurezza). Successivamente va presentata una relazione formale alla Capitaneria di Porto competente. L'Organismo Investigativo per la Sicurezza della Navigazione (MAIB Italia, ex MIT) può aprire un'indagine tecnica sugli incidenti marittimi gravi. Le risultanze dell'indagine tecnica non hanno finalità punitiva ma servono a identificare le cause e migliorare la sicurezza.
Registrazione nel giornale di bordo
Il giornale di bordo (libro di bordo) è un documento ufficiale dove devono essere registrati: gli infortuni e i quasi-infortuni occorsi a bordo, le emergenze gestite, le esercitazioni di sicurezza effettuate, le manutenzioni effettuate sui dispositivi di sicurezza, le avarie alle attrezzature di sicurezza. Il giornale di bordo è esibito alle ispezioni delle Capitanerie e delle ASL.
Documenti minimi per un'imbarcazione da pesca — checklist sintetica
- DVR o documento di valutazione rischi per imbarcazione (D.Lgs. 298/1999 + D.Lgs. 81/08)
- Certificati di idoneità medica al lavoro marittimo per tutti i membri dell'equipaggio
- Attestati di formazione lavoratori (12/16 ore) e aggiornamento
- Giubbotti di salvataggio ISO 12402 tipo 150/275 N per ogni membro dell'equipaggio (verificati annualmente)
- EPIRB registrato e funzionante (verifica periodica conforme)
- Zattera di salvataggio certificata con dotazioni di sopravvivenza (revisione periodica)
- Segnali pirotecnici in numero e tipo conformi (data di scadenza verificata)
- Piano di abbandono nave affisso a bordo con ruoli assegnati
- Registro esercitazioni di sicurezza sul giornale di bordo (almeno mensili)
- Estintori a bordo verificati e in regola con le scadenze
- Trousse di pronto soccorso di bordo conforme alla categoria di navigazione
- Nomine RSPP, RLS, medico competente e addetti emergenza
FAQ — Sicurezza pesca e acquacolturaFAQ
Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente alle navi da pesca?
Cosa prevede la Convenzione ILO C188 per i pescatori?
Chi sono i soggetti obbligati in materia di sicurezza a bordo di una nave da pesca?
Quali sono le principali cause di infortunio mortale nella pesca marittima?
Quali DPI sono obbligatori a bordo di una nave da pesca?
La sorveglianza sanitaria del medico competente si applica ai pescatori?
Quante ore di formazione alla sicurezza sono richieste per i lavoratori della pesca?
Cosa deve contenere il piano di abbandono nave per un peschereccio?
11. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 41, 73, Titolo VI)
- D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 298 — Attuazione della Direttiva 93/103/CE sulla sicurezza a bordo delle navi da pesca
- L. 2 agosto 2016 n. 167 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO n. 188 (Lavoro nel settore della pesca)
- D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 — Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti, dirigenti (ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08)
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
- SOLAS (Safety of Life at Sea) — Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
- Reg. CE 852/2004 — Igiene dei prodotti alimentari (applicabile ai prodotti ittici)
- ISO 12402 — Dispositivi di galleggiamento: giubbotti di salvataggio e ausili di galleggiamento
- Circolare MIT/Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto — Sicurezza navi da pesca
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla tipologia di imbarcazione, dalla zona di navigazione, dal sistema di pesca adottato e dalla normativa vigente; DVR, formazione e dotazioni di sicurezza devono essere adattati al caso specifico. Per la tua imbarcazione o per il tuo impianto di acquacoltura ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.
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