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Sicurezza nella pesca e nell’acquacoltura: obblighi

Pesca professionale e allevamento ittico: quali norme valgono a bordo e a terra e quali rischi la valutazione deve coprire.

Risposta rapida

Il lavoro a bordo dei pescherecci segue norme speciali: il D.Lgs. 271/1999 per i lavoratori marittimi e il D.Lgs. 298/1999 per le navi da pesca, in attesa dei decreti previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Gli impianti di acquacoltura e le attività a terra rientrano invece nel D.Lgs. 81/2008. I rischi centrali sono la caduta in mare, gli organi in movimento di verricelli e argani, il ponte bagnato e instabile, il freddo, la fatica e la movimentazione delle casse.

Lavoro a bordo: le norme di riferimento

Il D.Lgs. 271/1999 prevede per le navi un documento di valutazione dei rischi, un servizio di prevenzione e protezione e la formazione dei marittimi; il D.Lgs. 298/1999 fissa le prescrizioni minime per le navi da pesca su attrezzature, mezzi di salvataggio, alloggi e servizi. Armatore e comandante hanno compiti definiti da queste norme e dal Codice della navigazione. Le verifiche sulle dotazioni di sicurezza della nave competono all’Autorità marittima.

Rischi a bordo

  • Caduta in mare: è tra gli eventi con esito più spesso mortale a bordo. Giubbotti di salvataggio auto-gonfiabili indossabili durante il lavoro, parapetti e linee di vita in coperta, mezzi e procedure per il recupero dell’uomo a mare.
  • Verricelli, argani e cavi: trascinamento e colpo di frusta dei cavi in tensione. Comandi presidiati, arresti di emergenza raggiungibili, distanza dalle zone di lavoro dei cavi.
  • Ponte bagnato e moto ondoso: scivolamenti e urti; calzature antiscivolo, carichi fissati.
  • Freddo, rumore e fatica: turni lunghi, sonno irregolare, rumore in sala macchine.
  • Movimentazione di casse di pescato e ghiaccio, spesso su superfici instabili.

Acquacoltura e lavorazione a terra

Negli impianti a terra (vasche, avannotterie) e in quelli in mare si aggiungono: annegamento nelle vasche, uso di imbarcazioni di servizio e gru per il sollevamento delle reti, immersioni subacquee per la manutenzione delle gabbie (attività che richiede personale qualificato e procedure dedicate), agenti chimici per disinfezione e trattamenti, rischio biologico da contatto con pesce e acqua (infezioni cutanee). Nella prima lavorazione del pescato valgono anche le regole di igiene alimentare del Reg. CE 852/2004.

Formazione e sorveglianza sanitaria

Oltre ai titoli professionali marittimi e all’addestramento di base sulla sicurezza previsti per l’imbarco, per l’attività a terra si applica la formazione dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, con parte specifica commisurata alla classe di rischio dell’attività. La sorveglianza sanitaria segue i rischi individuati (movimentazione, rumore, lavoro notturno, agenti chimici); per i marittimi esistono inoltre visite di idoneità alla navigazione disciplinate dalla normativa di settore.

Errori frequenti

  • Giubbotti di salvataggio a bordo ma non indossati durante il lavoro in coperta.
  • Nessuna esercitazione di recupero dell’uomo in mare.
  • Protezioni dei verricelli rimosse per comodità.
  • Lavoro da soli sugli impianti in mare senza sistema di allerta.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

A bordo di un peschereccio si applica il D.Lgs. 81/2008?
Per il lavoro a bordo delle navi l’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 rinvia a decreti di adeguamento alle particolari esigenze del settore; nel frattempo restano in vigore le norme speciali: il D.Lgs. 271/1999 per la sicurezza dei lavoratori marittimi e il D.Lgs. 298/1999, che recepisce la direttiva 93/103/CE sulle navi da pesca. A terra (impianti di acquacoltura, magazzini, lavorazione del pescato) si applica il D.Lgs. 81/2008.
Un impianto di acquacoltura in mare con gabbie è a terra o a bordo?
Le attività svolte sugli impianti e sulle imbarcazioni di servizio presentano gli stessi rischi del lavoro in mare: caduta in acqua, ormeggio, sollevamento delle reti, condizioni meteo. Indipendentemente dalla norma di riferimento, la valutazione deve coprirli e prevedere giubbotti di salvataggio, mezzi di recupero dell’uomo in mare e procedure per il lavoro in solitudine.

Fonti normative

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