Il lavoro portuale segue una norma speciale, il D.Lgs. 272/1999, che si affianca al D.Lgs. 81/2008. I rischi principali sono l’investimento da parte di mezzi di movimentazione (reach stacker, ralle, carrelli), i carichi sospesi delle gru, le cadute durante rizzaggio e derizzaggio dei container, l’accesso a stive e spazi confinati, le merci pericolose e le interferenze tra molte imprese che lavorano negli stessi spazi.
Il quadro normativo
Il D.Lgs. 272/1999 disciplina la sicurezza nelle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito) e nei servizi portuali, con obblighi specifici per le imprese autorizzate ai sensi della legge 84/1994. Il datore di lavoro deve comunque valutare tutti i rischi, nominare RSPP e medico competente, formare i lavoratori e gestire le emergenze come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il lavoro a bordo delle navi segue invece il D.Lgs. 271/1999.
Mezzi di movimentazione e viabilità
Piazzali e banchine sono spazi in cui pedoni e mezzi pesanti convivono: servono percorsi pedonali separati, regole di precedenza, limiti di velocità, illuminazione notturna, indumenti ad alta visibilità e procedure per le manovre in retromarcia. Gli operatori di carrelli elevatori, gru mobili e altre attrezzature per cui è richiesta abilitazione devono avere la formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.
Gru, carichi sospesi e rizzaggio
Nessuno deve trovarsi sotto un carico sospeso: zone di esclusione, segnalatori con comunicazione radio, verifiche periodiche delle gru (art. 71 e allegato VII D.Lgs. 81/2008) e controllo di funi, spreader e accessori di sollevamento. Il rizzaggio e derizzaggio dei container espone a cadute dall’alto e a urti con le barre: piattaforme o gabbie di lavoro, sistemi anticaduta, procedure con la nave.
Stive, spazi confinati e merci pericolose
Stive, cisterne e container chiusi possono contenere atmosfere povere di ossigeno, gas tossici o residui di fumigazione. L’accesso richiede procedure scritte, misurazione dell’atmosfera, sorveglianza dall’esterno e piano di recupero; per i lavori in ambienti confinati affidati a imprese esterne vale la qualificazione del D.P.R. 177/2011. La movimentazione di merci pericolose richiede conoscenza della classificazione e della documentazione di trasporto, procedure per perdite e spandimenti e coordinamento con i servizi di emergenza del porto.
Rumore, vibrazioni, clima
Gli operatori dei mezzi sono esposti a vibrazioni al corpo intero e rumore; il lavoro all’aperto espone a caldo, freddo e vento, con limiti operativi per le gru oltre certe velocità del vento indicati dai fabbricanti.
Errori frequenti
- Pedoni sui piazzali senza percorsi dedicati né alta visibilità.
- Ingresso in stiva o container senza misurazione dell’atmosfera.
- Coordinamento tra impresa portuale, terminalista e nave lasciato alla prassi orale.
- Operatori di mezzi senza l’abilitazione richiesta per l’attrezzatura effettivamente usata.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Nei porti vale il D.Lgs. 81/2008 o una norma speciale?
Chi coordina la sicurezza quando in banchina lavorano più imprese?
Fonti normative
- D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 — Sicurezza e salute nelle operazioni e nei servizi portuali
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 — Riordino della legislazione in materia portuale
- D.Lgs. 81/2008, art. 3 — Campo di applicazione
- D.Lgs. 81/2008, art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto
- D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 — Qualificazione delle imprese per gli ambienti confinati
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) — Formazione e abilitazione attrezzature
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