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Sicurezza nei porti e nel lavoro portuale: obblighi

Imprese portuali, terminalisti e operatori della logistica in porto: quali norme si applicano e quali rischi vanno gestiti tra banchina, piazzali e stive.

Risposta rapida

Il lavoro portuale segue una norma speciale, il D.Lgs. 272/1999, che si affianca al D.Lgs. 81/2008. I rischi principali sono l’investimento da parte di mezzi di movimentazione (reach stacker, ralle, carrelli), i carichi sospesi delle gru, le cadute durante rizzaggio e derizzaggio dei container, l’accesso a stive e spazi confinati, le merci pericolose e le interferenze tra molte imprese che lavorano negli stessi spazi.

Il quadro normativo

Il D.Lgs. 272/1999 disciplina la sicurezza nelle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito) e nei servizi portuali, con obblighi specifici per le imprese autorizzate ai sensi della legge 84/1994. Il datore di lavoro deve comunque valutare tutti i rischi, nominare RSPP e medico competente, formare i lavoratori e gestire le emergenze come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il lavoro a bordo delle navi segue invece il D.Lgs. 271/1999.

Mezzi di movimentazione e viabilità

Piazzali e banchine sono spazi in cui pedoni e mezzi pesanti convivono: servono percorsi pedonali separati, regole di precedenza, limiti di velocità, illuminazione notturna, indumenti ad alta visibilità e procedure per le manovre in retromarcia. Gli operatori di carrelli elevatori, gru mobili e altre attrezzature per cui è richiesta abilitazione devono avere la formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Gru, carichi sospesi e rizzaggio

Nessuno deve trovarsi sotto un carico sospeso: zone di esclusione, segnalatori con comunicazione radio, verifiche periodiche delle gru (art. 71 e allegato VII D.Lgs. 81/2008) e controllo di funi, spreader e accessori di sollevamento. Il rizzaggio e derizzaggio dei container espone a cadute dall’alto e a urti con le barre: piattaforme o gabbie di lavoro, sistemi anticaduta, procedure con la nave.

Stive, spazi confinati e merci pericolose

Stive, cisterne e container chiusi possono contenere atmosfere povere di ossigeno, gas tossici o residui di fumigazione. L’accesso richiede procedure scritte, misurazione dell’atmosfera, sorveglianza dall’esterno e piano di recupero; per i lavori in ambienti confinati affidati a imprese esterne vale la qualificazione del D.P.R. 177/2011. La movimentazione di merci pericolose richiede conoscenza della classificazione e della documentazione di trasporto, procedure per perdite e spandimenti e coordinamento con i servizi di emergenza del porto.

Rumore, vibrazioni, clima

Gli operatori dei mezzi sono esposti a vibrazioni al corpo intero e rumore; il lavoro all’aperto espone a caldo, freddo e vento, con limiti operativi per le gru oltre certe velocità del vento indicati dai fabbricanti.

Errori frequenti

  • Pedoni sui piazzali senza percorsi dedicati né alta visibilità.
  • Ingresso in stiva o container senza misurazione dell’atmosfera.
  • Coordinamento tra impresa portuale, terminalista e nave lasciato alla prassi orale.
  • Operatori di mezzi senza l’abilitazione richiesta per l’attrezzatura effettivamente usata.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Nei porti vale il D.Lgs. 81/2008 o una norma speciale?
Entrambi. L’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 prevede decreti di adeguamento per i servizi portuali e il lavoro a bordo; fino alla loro adozione restano in vigore le norme speciali, in particolare il D.Lgs. 272/1999 sulla sicurezza nelle operazioni e nei servizi portuali. Per tutto ciò che quelle norme non disciplinano si applica il D.Lgs. 81/2008.
Chi coordina la sicurezza quando in banchina lavorano più imprese?
Ogni impresa resta responsabile dei propri lavoratori e deve cooperare e coordinarsi con le altre. Nei rapporti di appalto si applica l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. In pratica servono riunioni di coordinamento prima delle operazioni, regole comuni di viabilità sui piazzali e un canale di comunicazione unico con la nave per le operazioni in stiva e il rizzaggio.

Fonti normative

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