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Guida definitiva · 2026

Sicurezza nei Cantieri Navali: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza nella costruzione e riparazione di navi (ATECO 30.11.0 e 33.15.0): DVR navale, spazi confinati a bordo, saldatura con fumi metallici, sabbiatura con silice, verniciatura in zone ATEX, MMC parti pesanti, rumore intenso, DPI specifici, formazione obbligatoria e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I cantieri navali (costruzione navi ATECO 30.11.0 e riparazione navi 33.15.0) presentano una delle combinazioni di rischi professionali più complesse nel panorama industriale italiano. Il DVR deve affrontare sistematicamente: spazi confinati (stive, doppi fondi) ex D.P.R. 177/2011, lavori in quota su scafi con DPI anticaduta di III categoria, fumi di saldatura incluso cromo esavalente, silice cristallina nella sabbiatura, verniciatura in zone ATEX con solventi infiammabili, movimentazione di parti pesanti (MMC), rumore superiore a 85 dB(A) e rischio incendio in ambienti con materiali combustibili. I lavoratori rientrano nel rischio alto (16 ore di formazione + specialistiche) e la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per la maggioranza delle mansioni.

1. Quadro normativo — D.Lgs. 81/08 e norme specifiche navali

La sicurezza nei cantieri navali è disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) nella sua totalità, con particolare rilevanza dei Titoli VIII (agenti fisici: rumore e vibrazioni), IX (agenti chimici, cancerogeni e mutageni), X (agenti biologici) e dell'allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro). A differenza dei cantieri edili, i cantieri navali non rientrano nel Titolo IV (cantieri temporanei e mobili) se si tratta di attività svolta stabilmente all'interno dell'insediamento produttivo del cantiere stesso, ma vi rientrano per le attività svolte a bordo di navi in riparazione in siti diversi dalla sede principale. In ogni caso, tutti gli obblighi del Titolo I (DVR, RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria) e dei titoli successivi si applicano integralmente.

Le attività economiche interessate sono principalmente: ATECO 30.11.0 (costruzione di navi e strutture galleggianti), che comprende la costruzione ex novo di navi da carico, da passeggeri, navi militari, chiatte, chiatte portacontainer, piattaforme offshore; e ATECO 33.15.0 (riparazione e manutenzione di navi e strutture galleggianti), che comprende le attività di bacino di carenaggio, riparazione motori e apparati propulsivi, sostituzione di parti strutturali dello scafo, verniciatura antiruggine e antivegetativa, revisione degli impianti di bordo.

Le norme tecnice di riferimento più rilevanti includono: UNI EN ISO 15614-1 (qualifica dei procedimenti di saldatura), UNI EN 14462 (sicurezza delle macchine per la sabbiatura), EN ISO 20345 per le calzature di sicurezza, UNI EN ISO 9606-1 per la qualificazione dei saldatori, le norme della serie EN 361-365 per i DPI anticaduta e la serie EN 133-140 per la protezione delle vie respiratorie. A queste si aggiunge il D.P.R. 27 aprile 2011 n. 177 per gli ambienti confinati (stive, doppi fondi, cisterne), norma trasversale di estrema importanza nel contesto navale.

La giurisprudenza in materia di infortuni nei cantieri navali è particolarmente severa nella valutazione della posizione di garanzia del datore di lavoro: la Cassazione penale ha più volte ribadito che la complessità dell'ambiente di lavoro (bordo nave, spazi angusti, accesso difficoltoso) non può essere addotta come circostanza attenuante quando le misure di prevenzione non siano state predisposte. L'intensità del controllo sull'effettivo utilizzo dei DPI e sul rispetto delle procedure scritte assume un rilievo determinante nel giudizio di responsabilità.

2. DVR nei cantieri navali: contenuti e specificità

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di un cantiere navale — sia esso di costruzione (ATECO 30.11.0) che di riparazione (ATECO 33.15.0) — presenta una struttura e una complessità superiori rispetto alla maggior parte degli ambienti industriali. L'obbligo di redazione è disciplinato dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 ed è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del medico competente e del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Il DVR deve essere redatto con riferimento alle specifiche lavorazioni svolte e all'effettiva struttura produttiva del cantiere.

I contenuti minimi del DVR navale vanno oltre la struttura standard prevista dall'art. 28 e devono affrontare con sezioni dedicate: la valutazione del rischio per ogni fase di lavorazione (blasting, saldatura, verniciatura, coibentazione, installazione impianti, prove in bacino); la mappatura e classificazione di tutti gli spazi confinati presenti nelle tipologie di navi lavorate; la valutazione dell'esposizione ai cancerogeni occupazionali (cromo VI da saldatura inox, silice cristallina da sabbiatura, idrocarburi policiclici aromatici da verniciature bituminose); la valutazione del rischio ATEX nelle aree di verniciatura e nelle zone di stoccaggio dei solventi; la valutazione dell'esposizione al rumore (misurazione fonometrica per mansione); la valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) per le lavorazioni di movimentazione di componenti navali pesanti; la valutazione del rischio cadute dall'alto per i lavori sullo scafo, sui ponteggi perimetrali e sulle impalcature interne.

Per i cantieri navali che effettuano riparazioni è frequente l'incontro con materiali e sostanze pericolose già presenti a bordo: oli minerali, carburanti residui nelle casse, acque di sentina contaminate, pitture a base di tributilstagno (TBT, vietate ma presenti su scafi più vecchi), coibentazioni in amianto sulle navi costruite prima del 1992. Il DVR deve includere una procedura di indagine preliminare prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione a bordo di navi in riparazione, con particolare attenzione alla ricerca dell'amianto tramite personale qualificato (Coordinatore per la Sicurezza in Bonifica Amianto — CSBA) e campionamento analitico in caso di sospetto.

3. Lavori in quota su scafi: cadute dall'alto

I lavori in quota sono tra le cause principali di infortuni mortali nei cantieri navali. Gli scafi, con le loro superfici inclinate, bagnate e metalliche, la prua che si eleva di decine di metri, le sovrastrutture e le gru di bordo, offrono una quantità di situazioni di rischio caduta superiore alla maggior parte degli ambienti industriali. L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce lavoro in quota qualsiasi attività con possibile caduta da altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile: in un cantiere navale questa soglia viene superata in quasi tutte le fasi di lavoro sullo scafo esterno e nelle sovrastrutture.

L'ordine di priorità delle misure di protezione è tassativo: 1) misure di protezione collettiva (ponteggi fissi con parapetti conformi EN 13374, piattaforme di lavoro mobili elevabili — PLE conformi EN 280, ponti a sospensione); 2) sistemi di trattenuta che impediscano fisicamente al lavoratore di raggiungere il bordo dello scafo; 3) sistemi di arresto caduta (DPI di III categoria) solo quando le misure collettive non siano ragionevolmente applicabili o siano già state adottate come strato aggiuntivo. I ponteggi perimetrali attorno allo scafo in bacino sono la misura collettiva per eccellenza: devono essere montati da personale formato (PiMUS — Piano di Montaggio Uso e Smontaggio) e verificati periodicamente da personale competente.

Per i lavori in quota con DPI anticaduta di III categoria, il sistema è composto da: imbracatura integrale conforme UNI EN 361 (mai cintura di posizionamento come unico mezzo di trattenuta), cordino con assorbitore di energia UNI EN 354/355 o dispositivo retrattile UNI EN 360, connettori certificati UNI EN 362, punti di ancoraggio strutturali conformi UNI EN 795 o ancoraggi temporanei verificati da tecnico competente. Il tirante d'aria — distanza verticale libera necessaria sotto il punto di ancoraggio per assorbire la caduta — deve essere sempre verificato prima di iniziare il lavoro: con cordino standard e assorbitore da 1,75 m servono tipicamente 6-7 metri di spazio libero sotto il lavoratore. Su scafi con dislivelli ridotti questa verifica è critica. I DPI di III categoria richiedono formazione specifica e addestramento documentato ex art. 77 c. 4 lett. h del D.Lgs. 81/08, con verifica periodica dei DPI da parte di tecnico abilitato almeno ogni 12 mesi.

4. Spazi confinati: stive e doppi fondi

Gli spazi confinati rappresentano il rischio specifico più grave e più distintivo dei cantieri navali rispetto ad altri settori industriali. Una nave — anche di medie dimensioni — contiene decine di ambienti classificabili come spazi confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 27 aprile 2011 n. 177: stive (singole o multiple), doppi fondi (interstizi tra la carena esterna e il doppio fondo interno), casse di zavorra, casse carburante e gasolio, casse acque di zavorra pulita, peak tank (picchi di prua e di poppa), tunnel dell'albero portaelica, cofferdam (intercapedini vuote di separazione), local pump room, cofani valvole, vani sterzo.

Il D.P.R. 177/2011 disciplina in modo specifico e rigoroso le condizioni per cui è possibile effettuare lavori in questi ambienti. L'impresa deve essere qualificata: almeno il 30% del personale impiegato nelle attività in spazi confinati deve avere un'esperienza documentata di almeno 3 anni in attività analoghe, maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o contratti cumulativi equivalenti); l'impresa deve applicare integralmente la parte economico-normativa del CCNL del settore, essere in regola con il DURC e aver assolto agli obblighi formativi specifici con documentazione di verifica. Le imprese non qualificate non possono operare in spazi confinati nemmeno in subappalto.

La procedura di accesso sicuro a ogni singolo spazio confinato deve essere scritta e firmata prima di ogni ingresso e deve comprendere: misurazione strumentale dell'atmosfera interna con rilevatore certificato e calibrato (ossigeno: range sicuro 19,5-23,5%; LEL: inferiore al 10%; CO: inferiore a 20 ppm; H2S: inferiore a 10 ppm come minimo); ventilazione forzata con ventilatori antideflagranti per un tempo sufficiente prima dell'ingresso e per tutta la durata dei lavori; predisposizione del sistema di evacuazione e recupero d'emergenza (treppiede EN 795 o argano, imbracatura integrale EN 361 con punto di attacco dorsale superiore e cordino di recupero); DPI respiratori adeguati al rischio specifico (autorespiratore a circuito aperto EN 137, o adduzione d'aria EN 14593/14594 se l'accesso è possibile tramite tubazione); designazione di un lavoratore sentinella esterno in contatto radio ininterrotto con chi opera all'interno; piano di emergenza con numeri di pronto intervento medico. Le misurazioni atmosferiche devono essere ripetute periodicamente durante i lavori — almeno ogni 30 minuti o con sistema di rilevazione continua dotato di allarmi.

5. Saldatura: fumi metallici e radiazioni ottiche

La saldatura è la lavorazione più diffusa nella costruzione e riparazione navale ed è associata a una molteplicità di rischi che devono essere valutati e gestiti in modo integrato. Le tipologie di saldatura utilizzate nei cantieri navali sono principalmente: saldatura ad arco elettrico con elettrodo rivestito (SMAW/MMA), saldatura a filo continuo in gas di protezione (MIG/MAG/FCAW), saldatura TIG (GTAW) per giunzioni di precisione su acciai inox e leghe di alluminio, saldatura ossiacetilenica per lavori di taglio e recupero.

I fumi metallici generati dalla saldatura contengono ossidi di ferro (per gli acciai ordinari da costruzione navale), manganese (in quantità variabile con il tipo di elettrodo), silice (dai rivestimenti degli elettrodi), e in presenza di acciai inossidabili o acciai ad alta resistenza con elementi in lega: cromo esavalente (Cr VI, cancerogeno di categoria 1B ai sensi del Regolamento CLP) e nichel (cancerogeno di categoria 1A). Il valore limite di esposizione professionale per il cromo esavalente è 0,005 mg/m³ come media 8 ore (valore limit vincolante fissato dalla Direttiva UE 2017/2398 e recepito nel D.Lgs. 81/08 Allegato XLIII). La valutazione dell'esposizione personale dei saldatori deve essere effettuata con campionamento su membrana in zona respiratoria e analisi in laboratorio accreditato.

Le misure di prevenzione per i fumi di saldatura seguono la gerarchia: aspirazione localizzata direttamente sulla torcia o sul punto di saldatura (la più efficace, deve raggiungere efficienza di captazione elevata per i cancerogeni), ventilazione generale di diluizione come complemento (non sostituto) dell'aspirazione localizzata, DPI respiratori (FFP3 per i fumi di saldatura su acciai ordinari; maschera con filtro combinato P3 + gas per i cancerogeni come Cr VI). Nei cantieri navali, l'aspirazione localizzata è resa difficile dal lavoro in spazi angusti e in posizioni scomode: si utilizzano aspiratori portatili con braccio orientabile e filtri HEPA.

Le radiazioni ottiche non ionizzanti (arco elettrico) emettono radiazioni UV, IR e luce visibile intensa che possono causare: fotocheratite (bruciatura della cornea, la cosiddetta "flash" da saldatura), dermatite solare acuta della pelle esposta, cataratta da esposizione cronica all'IR, e ustioni superficiali da radiazione. Lo schermo facciale del saldatore deve avere filtro ottico con numero di gradazione adeguato alla corrente impiegata (EN 169: DIN 9-13 per SMAW con correnti tipiche navali). I lavoratori adiacenti devono essere protetti da tende e schermi opachi o con filtro UV.

6. Sabbiatura e silice cristallina

La sabbiatura (o granigliatura) degli scafi è un'operazione fondamentale nella preparazione delle superfici metalliche prima della verniciatura e nella manutenzione periodica. Consiste nel proiettare ad alta velocità materiale abrasivo sulla superficie metallica per rimuovere ruggine, vecchie pitture, incrostazioni biologiche e inorganiche. Il materiale abrasivo tradizionalmente impiegato — la sabbia silicea naturale — è stato in gran parte abbandonato in molti Paesi europei, ma rimane ancora in uso in alcune realtà. L'operazione genera aerosol di polveri con particelle ultrafini di silice cristallina libera respirabile (SLC-r), classificata come cancerogeno polmonare di categoria 1A dal Regolamento CLP e dalla IARC.

Il valore limite di esposizione professionale per la silice cristallina respirabile è fissato in0,1 mg/m³ come media ponderata su 8 ore (D.Lgs. 81/08 Allegato XLIII, in recepimento della Direttiva 2017/2398/UE). Nelle operazioni di sabbiatura non controllata i valori misurati possono superare questo limite di un fattore 10-100. Le misure obbligatorie includono:

In primo luogo la sostituzione dell'agente: il D.Lgs. 81/08 impone di valutare e adottare, ove tecnicamente praticabile, la sostituzione della sabbia silicea con materiali abrasivi alternativi a contenuto di silice trascurabile: graniglie di acciaio, graniglie di ghisa bianca (steel grit e steel shot), corindon (ossido di alluminio), olivina, granulato di vetro. Molte norme tecniche internazionali (SSPC, NACE) e capitolati dei grandi armatori già impongono la sostituzione.

Quando la sostituzione non è tecnicamente realizzabile, le misure tecniche di contenimento sono: cabine di granigliatura chiuse con sistema di aspirazione integrato e filtri HEPA; ventilazione localizzata ad aspirazione con braccio e testa mobile; sistemi di granigliatura in circuito chiuso (recupero dell'abrasivo). I DPI obbligatori per il sabbiatore sono: casco con adduzione di aria fresca (EN 14594 — maschera con adduzione d'aria a pressione positiva), che garantisce protezione completa delle vie respiratorie e del viso; tuta monouso di protezione categoria 5-6 (EN ISO 13982); guanti e stivali resistenti all'abrasione. La sorveglianza sanitaria con spirometria e radiografia del torace è obbligatoria. Il registro degli esposti deve essere istituito e conservato.

7. Verniciatura ATEX e solventi

La verniciatura delle superfici navali — carene, coperte, zone interne, compartimenti di carico — utilizza pitture e rivestimenti ad alto contenuto di solventi organici. Le vernici antivegetative per la carena contengono biocidi e solventi aromatici; le pitture epossidiche per le superfici interne contengono resine, induritori a base di ammine (irritanti e sensibilizzanti), solventi chetoni e acetati. Le pitture bituminose per i doppi fondi contengono IPA. Tutte queste vernici generano vapori organici infiammabili con punto di infiammabilità tipicamente inferiore a 23°C.

Il rischio principale durante le operazioni di verniciatura a spruzzo è la formazione diatmosfere esplosive (ATEX). Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (artt. 287-297) impone: la classificazione delle zone pericolose, la redazione del documento sulla protezione contro le esplosioni (parte integrante del DVR), la selezione di attrezzature certificate per le zone ATEX. Le aree di verniciatura a spruzzo negli ambienti chiusi (interni di scafo, locali macchine, compartimenti di carico) devono essere classificate come Zona 1 durante le operazioni di verniciatura e come Zona 2 durante la fase di asciugatura con emissione residua di vapori. Le attrezzature elettriche nella zona ATEX devono essere di categoria almeno 2G (per Zona 1) o 3G (per Zona 2), certificate ATEX con marcatura Ex ai sensi della Direttiva 2014/34/UE.

Le misure operative essenziali durante le verniciature navali comprendono: ventilazione forzata calcolata in base al volume del compartimento, alla quantità di solvente evaporato per ora e al LEL del solvente più volatile presente (obiettivo: mantenere la concentrazione al di sotto del 10% del LEL); sistema di monitoraggio continuo della concentrazione dei vapori con sensori catalitici o a infrarosso; divieto assoluto di fiamme libere, scintille, fumatori, attrezzature non certificate ATEX in tutte le aree adiacenti durante le verniciature; permesso di lavoro scritto (Work Permit) controfirmato dal responsabile prima di ogni sessione di verniciatura; DPI respiratori: maschera pieno facciale con filtro A2P3 (vapori organici + polveri fini di vernice).

8. Movimentazione manuale di parti pesanti (MMC)

Nei cantieri navali la movimentazione manuale di carichi (MMC) riguarda una grande varietà di operazioni: posa di lamiere metalliche, spostamento di componenti di motori e apparati propulsivi, movimentazione di apparecchiature di bordo, trasporto di materiali di consumo (cavi, tubazioni, bombole di gas), lavorazioni in posizioni coatte o scomode all'interno di stive e doppi fondi. Il rischio è amplificato dalle caratteristiche specifiche dell'ambiente navale: spazi angusti con accessibilità difficile, pavimenti inclinati (falso piano nella zona di prora e di poppa), superfici scivolose, illuminazione ridotta.

La valutazione del rischio MMC deve essere effettuata con metodi validati: per le azioni singole di sollevamento si utilizza la formula NIOSH (RNLE — Revised NIOSH Lifting Equation) per calcolare il Peso Limite Raccomandato e l'Indice di Sollevamento; per i lavori ripetitivi degli arti superiori (installazione cavi, serraggio bulloneria) si utilizza il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action). Il D.Lgs. 81/08 Titolo VI (artt. 167-171) e l'allegato XXXIII fissano i criteri generali, mentre le linee guida INAIL forniscono indicazioni applicative per ambienti particolari.

Le misure di prevenzione prioritarie includono la meccanizzazione della movimentazione con ausili tecnici: gru di cantiere navale, carroponti, argani elettrici, carrelli elevatori, manipolatori per lamiere; il frazionamento dei carichi; la progettazione ergonomica delle postazioni di lavoro nelle aree di lavoro ripetitivo. Quando la movimentazione manuale non è eliminabile, occorre formare i lavoratori alle tecniche corrette di sollevamento, garantire la rotazione delle mansioni e istituire la sorveglianza sanitaria con protocollo rachide-specifico.

9. Rumore intenso nei cantieri navali

I cantieri navali sono tra gli ambienti di lavoro con i livelli di rumore più elevati nell'industria manifatturiera italiana. Le sorgenti principali sono: pistole sabbiatrici e granigliatori (115-125 dB(A) in prossimità della sorgente), saldatura ad arco elettrico e plasma cutting (95-110 dB(A)), lavorazione delle lamiere con martelli e mazzette (110-120 dB(A)), rettificatrici angolari e smerigliatrici (100-110 dB(A)), macchine utensili per la lavorazione del legno e dei componenti interni (90-105 dB(A)), motori diesel di prova a bordo (95-115 dB(A)). L'esposizione quotidiana dei lavoratori (Lex,8h) supera regolarmente il valore superiore di azione di 85 dB(A) per la maggioranza delle mansioni.

La valutazione del rischio rumore è disciplinata dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 181-198) e deve essere effettuata con misurazione strumentale secondo la norma UNI EN ISO 9612 (metodo dell'analisi per attività o del campionamento giornaliero). I valori misurati determinano gli obblighi:

Livello di esposizione Lex,8hObblighi principaliDPI uditivi
80 dB(A) — valore inferiore di azioneInformazione e formazione; DPI disponibili su richiestaMessi a disposizione
85 dB(A) — valore superiore di azioneProgramma di misure tecniche e organizzative; sorveglianza sanitaria obbligatoriaObbligatori e utilizzati
87 dB(A) — valore limite di esposizioneNon deve essere superato (tenuto conto dell'attenuazione dei DPI); misure immediateObbligatori, verifica attenuazione

I DPI uditivi devono essere selezionati in modo da portare l'esposizione effettiva al di sotto di 85 dB(A) al livello dell'orecchio. Cuffie o tappi con SNR (Single Number Rating) adeguato al rumore presente devono essere scelti anche per non sovra-attenuare (rischio di isolamento percettivo e difficoltà di comunicazione). La sorveglianza sanitaria audiometrica è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a Lex,8h superiore a 85 dB(A): audiometria tonale con frequenze estese (250-8000 Hz) in audiometria preventiva e con cadenza almeno annuale.

10. Rischio incendio

Il rischio incendio nei cantieri navali è di entità elevata per la compresenza di numerosi fattori: lavorazioni a caldo (saldatura, taglio termico, molatura) in prossimità di vernici, solventi e altri materiali combustibili; stoccaggio di gas compressi (ossigeno, acetilene, argon, CO2) nelle aree di lavorazione; presenza di solventi infiammabili nelle aree di verniciatura; materiali di imbottitura, coibentazione e rivestimento interno combustibili; difficoltà di accesso ai mezzi di estinzione in ambienti ristretti e interni allo scafo.

Il D.M. 2 settembre 2021 (nuovo Codice di Prevenzione Incendi) ha introdotto un approccio prestazionale alla valutazione del rischio incendio che si applica ai cantieri navali come attività soggette a normativa antincendio. La valutazione del rischio incendio — parte integrante del DVR — deve identificare i materiali combustibili e infiammabili presenti, le sorgenti di innesco, le misure di prevenzione (segregazione dei materiali, permessi di lavoro a caldo, ordine e pulizia), le misure di protezione attiva (estintori, idranti, sistemi di rilevazione) e passiva (compartimentazione, vie di esodo), e il piano di emergenza con le procedure di evacuazione specifiche per l'ambiente navale.

Un elemento critico nei cantieri navali è il permesso di lavoro a caldo (Hot Work Permit): ogni operazione che genera fiamme, scintille o calore (saldatura, molatura, taglio, brasatura) deve essere preventivamente autorizzata con un permesso scritto che verifichi l'assenza di atmosfere infiammabili nelle aree adiacenti, la disponibilità di estintori idonei nelle immediate vicinanze, la presenza di un fuochista durante e dopo la lavorazione, la verifica visiva finale dopo la conclusione della lavorazione per escludere focolai latenti. La procedura Hot Work Permit è obbligatoria nelle normative dei principali Registri di Classificazione navale (DNV, Bureau Veritas, Lloyd's Register) e costituisce prassi consolidata nelle aziende navali più strutturate.

11. DPI specifici per lavoratori navali

La selezione e la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale nei cantieri navali è particolarmente articolata per via della varietà di mansioni e di rischi simultanei. Tutti i DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE) e recare la marcatura CE con numero di categoria (I, II o III). I DPI di III categoria — per rischi gravi o mortali come cadute dall'alto, atmosfere irrespirabili, agenti chimici cancerogeni — richiedono formazione specifica e addestramento documentato ex art. 77 D.Lgs. 81/08.

Mansione / rischioDPI obbligatoriNorma di riferimento principale
Tutti i lavoratori a bordo scafoCasco EN 397, calzature S3 antiscivolo EN ISO 20345, guanti meccanici EN 388EN 397; EN ISO 20345 S3 SRC; EN 388
Lavori in quota — anticadutaImbracatura integrale, cordino con assorbitore, punto di ancoraggio EN 795EN 361; EN 354/355; EN 362; EN 795
Saldatore (acciaio ordinario)Schermo facciale DIN 9-13, guanti da saldatore, gambali e grembiule in cuoio, FFP3EN 169; EN 12477; EN ISO 11611; EN 149 FFP3
Saldatore (acciai inox / leghe con Cr VI)Come sopra + maschera pieno facciale con filtro P3 o adduzione d'ariaEN 136 + P3; EN 14593/14594
SabbiatoreCasco con adduzione aria fresca, tuta monouso cat. 5-6, guanti e stivali antiabrasioneEN 14594; EN ISO 13982 tipo 5-6; EN 388
Verniciatore (zone ATEX)Maschera pieno facciale A2P3, tuta ESD antistatica, guanti resistenti ai solventiEN 136 + A2P3; EN 1149-5 (ESD); EN 374
Addetti spazi confinatiImbracatura integrale, autorespiratore o adduzione d'aria, rilevatore portatile gasEN 361; EN 137 o EN 14594; EN 400
Addetti rumore intensoCuffie antirumore o tappi monouso con SNR adeguatoEN 352-1 (cuffie); EN 352-2 (tappi)

La consegna dei DPI deve essere documentata con verbale firmato dal lavoratore che attesti anche la formazione sull'uso corretto, sulla manutenzione e sui criteri di sostituzione. I DPI di III categoria devono essere sottoposti a controllo periodico da parte di personale formato: imbracature anticaduta almeno ogni 12 mesi (o prima se danneggiate), filtri respiratori sostituiti secondo le indicazioni del costruttore (anche in relazione alla concentrazione degli inquinanti). Il datore di lavoro deve mantenere un registro delle consegne e delle verifiche periodiche dei DPI di III categoria.

12. Formazione obbligatoria

I cantieri navali rientrano nel rischio alto ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione di base obbligatoria per i lavoratori è di 16 ore (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per il rischio alto), con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Preposti: aggiuntive 8 ore specialistiche + aggiornamento. Dirigenti: 16 ore + aggiornamento quinquennale. Datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP (consentito fino a 30 dipendenti): 48 ore + aggiornamento.

Oltre alla formazione di base, i lavoratori navali devono ricevere formazioni specialistiche aggiuntive in funzione delle mansioni effettivamente svolte:

Documenti minimi per un cantiere navale — checklist di conformità

  • DVR specifico per cantiere navale con valutazione di spazi confinati, ATEX, cancerogeni, rumore, MMC, cadute
  • Qualificazione impresa ex D.P.R. 177/2011 per lavori in spazi confinati (stive, doppi fondi, cisterne)
  • Documento di classificazione zone ATEX per le aree di verniciatura e stoccaggio solventi
  • Registro degli esposti ad agenti cancerogeni (Cr VI, silice, IPA) comunicato ad ASL e INAIL
  • Nomine: RSPP, medico competente, RLS, addetti antincendio e primo soccorso
  • Verbali di consegna DPI di III categoria con formazione documentata (anticaduta, respiratori, spazi confinati)
  • Attestati formazione rischio alto 16 ore per tutti i lavoratori + formazioni specialistiche per mansione
  • Abilitazioni attrezzature di lavoro (gru, PLE, carrelli elevatori, carroponti) per tutti gli operatori
  • Qualifiche saldatori UNI EN ISO 9606-1 per le lavorazioni su strutture navali certificate
  • Procedure scritte di accesso agli spazi confinati con firma del preposto per ogni ingresso
  • Sistema permesso di lavoro a caldo (Hot Work Permit) attivo e documentato
  • Protocollo sanitario del medico competente e giudizi di idoneità per tutte le mansioni a rischio
  • Piano di emergenza specifico per cantiere navale con procedure per spazi confinati e incendio
  • Schede di sicurezza (SDS) aggiornate per tutte le vernici, solventi e agenti chimici impiegati

13. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria nei cantieri navali è obbligatoria per una pluralità di rischi e coinvolge di fatto la quasi totalità dei lavoratori. Il medico competente nominato dal datore di lavoro (art. 39 D.Lgs. 81/08) redige il protocollo sanitario specifico per il cantiere, effettua le visite mediche preventive (prima dell'assegnazione alla mansione) e periodiche, esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica, collabora alla valutazione dei rischi e informa e forma i lavoratori sui rischi per la salute.

I principali trigger di sorveglianza sanitaria in un cantiere navale e i relativi protocolli: per il rumore (Lex,8h supera 85 dB(A) per la maggioranza delle mansioni): audiometria tonale con frequenze estese, periodicità almeno annuale. Per le vibrazioni al sistema mano-braccio da utensili rotanti (smerigliatrici, rettificatrici, martelli): esame angio-neurologico degli arti superiori, periodicità in funzione dei livelli A(8) misurati. Per gli agenti cancerogeni (cromo VI, silice, IPA, nichel): protocollo specifico per ciascun agente, con esami biologici di monitoraggio (cromuria per Cr VI), spirometria e radiografia del torace per la silice, periodicità almeno annuale; il diritto alla sorveglianza continua anche dopo la cessazione dell'esposizione per tutta la vita lavorativa. Per la movimentazione manuale dei carichi: visita ortopedica con valutazione del rachide, periodicità in funzione dell'indice di esposizione calcolato. Per l'esposizione ai solventi nelle verniciature: monitoraggio biologico degli indicatori di esposizione (acido ippurico per toluene, acido metilippurico per xilene), test epatici, periodicità annuale o semestrale.

I giudizi di idoneità del medico competente devono essere comunicati per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. Giudizi di idoneità con limitazioni o prescrizioni devono essere recepiti nell'organizzazione del lavoro: un saldatore con patologia polmonare non può essere adibito a saldatura di acciai inossidabili in ambienti confinati senza misure compensative specifiche verificate dal medico. Il lavoratore che ritiene inidoneo il giudizio può ricorrere all'organo di vigilanza (ASL/PSAL) entro 30 giorni dalla comunicazione.

14. Sanzioni

Le violazioni della normativa di sicurezza nei cantieri navali espongono a sanzioni penali e amministrative previste principalmente dal D.Lgs. 81/08. Le sanzioni più significative per i rischi tipici del settore navale includono:

La sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/08) può essere disposta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza o di lavoro nero superiore al 10% degli occupati. In caso di infortuni gravi o mortali, si aggiungono le responsabilità penali ex artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme di prevenzione) e la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies, con sanzioni pecuniarie e interdittive a carico della persona giuridica.

FAQ — Sicurezza cantieri navaliFAQ

Il DVR in un cantiere navale deve includere la valutazione degli spazi confinati?
Sì, in modo assolutamente obbligatorio. Nei cantieri navali le stive, i doppi fondi, i picchi di prua e di poppa, i tunnel dell'albero portaelica, le cisterne carburante e le casse di zavorra sono ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.P.R. 14 aprile 2011 n. 177. Il DVR deve identificare sistematicamente tutti questi spazi all'interno dell'unità navale in lavorazione, classificarli per tipologia di rischio atmosferico (carenza di ossigeno, presenza di gas tossici come idrogeno solforato, ammoniaca o ossido di carbonio, rischio di esplosività per vapori di carburanti o solventi residui), e definire per ciascuno le procedure di accesso sicuro. Il DVR deve inoltre descrivere i sistemi di ventilazione forzata da impiegare, i dispositivi di rilevazione strumentale dei gas (con indicazione delle frequenze di misurazione e dei valori soglia), i sistemi di evacuazione e recupero d'emergenza, i DPI di III categoria e le procedure di comunicazione interna durante le attività negli spazi confinati. La qualificazione dell'impresa ai sensi del D.P.R. 177/2011 è prerequisito per affidare queste lavorazioni a terzi o per svolgerle internamente.
Come valutare il rischio da saldatura nei cantieri navali?
La valutazione del rischio da saldatura nei cantieri navali è più complessa rispetto all'industria manifatturiera generale per via degli ambienti ristretti in cui spesso si opera (doppi fondi, vani macchine, intercapedini). Il DVR deve considerare tre tipologie di rischio principali. In primo luogo i fumi metallici: la composizione dipende dal tipo di elettrodo, dal metallo base e dal rivestimento. Acciaio ordinario genera ossidi di ferro, manganese e silice; acciai inossidabili e leghe speciali possono emettere cromo esavalente (cancerogeno di I categoria) e nichel; le leghe di alluminio generano polveri di alluminio. La valutazione deve includere la misurazione dell'esposizione personale (campionamento con pompa a batteria sul lavoratore) e il confronto con i valori limite previsti dal D.Lgs. 81/08 Allegato XLIII. In secondo luogo le radiazioni ottiche non ionizzanti (UV, IR, luce visibile intensa) che richiedono DPI specifici per la protezione degli occhi e della pelle. In terzo luogo il rischio ATEX nelle aree dove possono accumularsi gas di scudo (argon, CO2) o vapori infiammabili. Nei cantieri navali occorre prestare attenzione anche alle coibentazioni che possono contenere amianto nelle navi più vecchie.
Quali misure sono obbligatorie per la sabbiatura con silice?
La sabbiatura (o granigliatura) su strutture navali utilizzando materiali contenenti silice cristallina libera espone i lavoratori al rischio di silicosi, patologia polmonare irreversibile classificata tra le pneumoconiosi. Le misure obbligatorie previste dalla normativa italiana e dalle linee guida INAIL includono: in primo luogo la sostituzione dell'agente — il D.Lgs. 81/08 impone di valutare la possibilità di sostituire i materiali abrasivi contenenti silice con alternative meno pericolose (graniglie di acciaio, materiali sintetici, corindon). Quando la sostituzione non è tecnicamente praticabile, devono essere adottate misure tecniche di contenimento: cabine chiuse di granigliatura con aspirazione, sistemi di ventilazione localizzata ad aspirazione con filtri HEPA, bagnatura del materiale abrasivo ove compatibile con la lavorazione. I lavoratori che operano nella zona di sabbiatura devono indossare DPI di III categoria: casco con adduzione d'aria fresca (EN 14594), tuta monouso o indumenti di protezione, guanti e stivali. La sorveglianza sanitaria con radiografia del torace e prove di funzionalità respiratoria è obbligatoria. Il valore limite di esposizione professionale per la silice cristallina respirabile è 0,1 mg/m³ come media ponderata su 8 ore.
Come gestire il rischio ATEX nelle operazioni di verniciatura navale?
Le operazioni di verniciatura degli scafi e degli ambienti interni delle navi richiedono una gestione rigorosa del rischio ATEX (atmosfere esplosive) ai sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08. Le vernici industriali utilizzate in ambito navale contengono solventi organici (xilene, toluene, MEK, acetato di etile) con punto di infiammabilità spesso inferiore a 23°C, classificati come liquidi facilmente infiammabili ai sensi del Regolamento CLP. La prima misura è la classificazione delle zone ATEX: le aree dove si effettua la verniciatura a spruzzo e quelle di asciugatura con emissione di vapori sono classificabili come Zone 1 o Zone 2 a seconda della continuità e frequenza delle emissioni. Nella zona ATEX devono essere impiegate esclusivamente attrezzature elettriche certificate di categoria 2G o 3G (direttiva ATEX 2014/34/UE). Le pistole di verniciatura devono essere di tipo pneumatico o elettrostaticamente sicuro. Durante le operazioni di verniciatura è obbligatorio il divieto assoluto di fiamme libere, scintille e lavorazioni a caldo nelle aree adiacenti. La ventilazione forzata è sempre necessaria, calcolata in base al volume dell'ambiente, alla quantità di solvente evaporato e ai valori LEL (Lower Explosive Limit) del solvente in uso. Il piano di emergenza deve prevedere procedure specifiche per l'evacuazione in caso di atmosfera esplosiva.
Chi può accedere agli spazi confinati (stive, doppi fondi) in un cantiere navale?
L'accesso agli spazi confinati in un cantiere navale — stive, doppi fondi, picchi, cisterne, casse carburante, vani macchine con aerazione limitata, tunnel portaelica — è disciplinato in modo molto rigido dal D.P.R. 14 aprile 2011 n. 177. Possono accedere unicamente i lavoratori appartenenti a un'impresa che soddisfa tutti i requisiti di qualificazione previsti dal decreto: almeno il 30% del personale impiegato deve avere un'esperienza documentata di almeno tre anni in attività analoghe in ambienti confinati, maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratti cumulativi di durata equivalente. L'impresa deve aver assolto a tutti gli obblighi formativi specifici — formazione teorica e addestramento pratico documentati con verifica di apprendimento — e deve applicare integralmente il CCNL di settore. Ogni accesso richiede una procedura scritta: misurazione strumentale dell'atmosfera con rilevatore certificato (O2, LEL, CO, H2S come minimo), verifica della ventilazione, presenza obbligatoria di un lavoratore sentinella all'esterno in collegamento radio, sistema di recupero d'emergenza (treppiedi o argano conforme EN 1498), imbracatura integrale (EN 361) con dispositivo di recupero, DPI respiratori adeguati. La procedura deve essere firmata dal preposto o dal responsabile prima di ogni accesso.
Quali DPI sono obbligatori per i lavoratori a bordo degli scafi?
I lavoratori a bordo degli scafi nei cantieri navali sono esposti a una pluralità di rischi simultanei che richiedono DPI specifici e stratificati per mansione. La dotazione minima comune a tutti i lavoratori che operano sullo scafo include: casco di protezione contro la caduta di oggetti dall'alto e gli urti contro elementi strutturali (EN 397 o EN 14052 per caschi di alta protezione); calzature di sicurezza S3 con suola antiperforazione e puntale (EN ISO 20345), preferibilmente con trattamento antiscivolo rinforzato per superfici bagnate e inclinate; guanti meccanici di categoria II (EN 388) per la protezione dai rischi di taglio e abrasione; indumenti da lavoro resistenti all'abrasione. Per i lavoratori in quota sullo scafo o sulle impalcature: imbracatura anticaduta integrale (EN 361), cordino con assorbitore di energia (EN 354-355) o retrattile (EN 360), collegato a punti di ancoraggio certificati (EN 795). Per la saldatura: schermo facciale con filtro ottico adeguato alla corrente (EN 169), guanti da saldatore (EN 12477), grembiule e gambali in cuoio (EN ISO 11611), DPI respiratori FFP3 o adduzioni d'aria in spazi chiusi. Per la verniciatura: maschera pieno facciale con filtro A2P3, tuta di protezione chimica categoria 3 Tipo 5-6. Per la sabbiatura: casco con adduzione d'aria fresca (EN 14594).
Quante ore di formazione sono richieste per i lavoratori nei cantieri navali?
I lavoratori dei cantieri navali (ATECO 30.11.0 costruzione navi e 33.15.0 riparazione navi) rientrano nella classificazione rischio alto ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione di base obbligatoria è di 16 ore complessive (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per il rischio alto), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. A questa formazione di base si aggiungono, in funzione delle mansioni effettivamente svolte: formazione specifica per lavori in spazi confinati ex D.P.R. 177/2011 — teoria e addestramento pratico con verifica documentata, senza un monte ore fisso ma con contenuti minimi stabiliti dalla norma; formazione e addestramento per lavori in quota con DPI di III categoria (EN 361, EN 354-355) ex art. 77 c. 4 lett. h D.Lgs. 81/08; abilitazione alle attrezzature di lavoro specifiche del settore navale secondo l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (gru a torre, PLE, carrelli elevatori: ore variabili per tipologia); formazione sul rischio chimico per esposizione a cancerogeni (cromo VI, silice, IPA da bitume o fumi di saldatura) ex Titolo IX D.Lgs. 81/08; formazione antincendio ex D.M. 2 settembre 2021 (livello 2 o 3 in funzione del rischio dello specifico cantiere); formazione per la saldatura specifica (qualifica saldatori UNI EN ISO 9606-1). I preposti devono completare un percorso aggiuntivo di 8 ore.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Titoli VIII, IX e allegato IV)
  • D.P.R. 27 aprile 2011 n. 177 ambienti confinati
  • UNI EN ISO 15614-1 saldatura
  • D.M. 2 settembre 2021 antincendio
  • Linee Guida INAIL cantieri navali
  • D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 (attività estrattive e scavi, richiamato per silice)
  • Regolamento CE 1272/2008 CLP
  • D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 verifiche impianti elettrici
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 formazione
  • D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 187 vibrazioni
  • UNI EN 14462 sicurezza macchine per la sabbiatura
  • Circolare INAIL silice libera cristallina

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalle lavorazioni effettivamente svolte, dalle tipologie di navi in costruzione o riparazione, dai materiali impiegati e dalla normativa vigente al momento dell'intervento. DVR, procedure per spazi confinati, classificazione ATEX, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale del tuo cantiere navale.

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