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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Noleggio Biciclette, Monopattini e Mobilità Condivisa: Guida 2026

Tutto quello che un operatore di bike sharing, noleggio e-bike, monopattini elettrici o scooter sharing deve sapere sulla sicurezza sul lavoro: DVR specifico per il settore, rischio stradale, rischio elettrico nella ricarica delle batterie al litio, gestione RAEE, DPI per l'officina, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un operatore di noleggio biciclette, monopattini elettrici o mobilità condivisa deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR personalizzato sui rischi specifici del settore. Gli obblighi principali comprendono: valutazione del rischio stradale per gli addetti alla redistribuzione della flotta, valutazione del rischio elettrico per la ricarica delle batterie al litio (e-bike e e-scooter), valutazione del rischio meccanico nell'officina di manutenzione, valutazione del rischio chimico da lubrificanti e sgrassanti, corretta gestione RAEE delle batterie esauste, formazione lavoratori commisurata al livello di rischio, DPI specifici per mansione e sorveglianza sanitaria dove richiesta.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Codice della Strada e DL 76/2020

Il settore della mobilità condivisa e del noleggio di micro-mobilità elettrica si colloca all'incrocio tra la normativa sulla sicurezza sul lavoro, la disciplina del Codice della Strada e le norme specifiche introdotte per regolamentare la circolazione delle nuove categorie di veicoli leggeri — biciclette elettriche, monopattini e scooter in sharing.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) è il riferimento principale per tutti gli obblighi datoriali: redazione del DVR, nomina dell'RSPP, formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, fornitura dei DPI. Si applica integralmente a qualsiasi operatore — gestore di flotta, azienda di noleggio, operatore di piattaforma sharing — che abbia almeno un lavoratore dipendente o equiparato. I Titoli III (attrezzature), VI (MMC), VIII (agenti fisici), IX (rischio chimico) e X (agenti biologici) trovano applicazione diretta nelle attività di officina e di deposito.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), nelle disposizioni aggiornate dalla L. 29 luglio 2010 n. 120e successive, regola la circolazione delle biciclette (art. 182), degli E-bike Pedelec (motore ausiliario fino a 250 W, art. 50) e, dopo il 2020, dei monopattini elettrici. L'art. 190-bis CdS (introdotto dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, art. 229) ha disciplinato organicamente la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica nelle aree urbane, definendo i requisiti tecnici dei veicoli (velocità massima 25 km/h, potenza max 500 W, freni su entrambe le ruote, indicatori di direzione e luci), le regole di circolazione e i requisiti dei servizi di noleggio in free-floating.

La Circolare MIT del 30 dicembre 2021ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi sulla disciplina della circolazione degli e-scooter, sui criteri per l'omologazione dei dispositivi e sulle responsabilità degli operatori di servizio sharing. Per le e-bike di potenza superiore (Pedelec S, fino a 500 W e 45 km/h) la disciplina si avvicina a quella dei ciclomotori, con conseguenti diversi obblighi assicurativi e di circolazione per gli operatori.

A livello di sicurezza sul lavoro, il profilo normativo si completa con: il Regolamento UE 2023/1542 sulle batterie (nuovi requisiti di sicurezza, tracciabilità e gestione fine vita), il D.Lgs. 49/2014 in materia RAEE per le batterie esauste, e le norme CEI applicabili agli impianti di ricarica (CEI 64-8, Guida CEI 64-52 per le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici).

2. DVR: rischi specifici del settore della micro-mobilità condivisa

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un operatore di noleggio biciclette, e-bike o monopattini presenta un profilo di rischio composito e in parte diverso da quello delle attività manifatturiere tradizionali. L'obbligo nasce dalla presenza di almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08 e l'elaborazione è a carico indelegabile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08.

Le mansioni tipicheda valutare in un'azienda di micro-mobilità condivisa sono:

Il DVR deve essere redatto con metodologia appropriata a ciascuna mansione, documentando la stima del rischio, le misure adottate, il programma di miglioramento con tempi e responsabilità, i nominativi di RSPP, RLS e medico competente. Va aggiornato a ogni variazione significativa del parco mezzi, delle procedure operative o dell'organizzazione del lavoro.

3. Rischio stradale — addetti alla manutenzione e redistribuzione flotta

Il rischio stradale è il pericolo infortunistico più grave per gli operatori della mobilità condivisa. Gli addetti alla redistribuzione della flotta guidano furgoni o van in ambiente urbano per ore ogni giorno, spesso in condizioni di traffico intenso, con veicoli carichi di mezzi che modificano il punto di baricentro e le distanze di frenata, effettuando operazioni di carico e scarico in doppia fila o su strade a scorrimento veloce.

Il D.Lgs. 81/08 non dedica un titolo specifico al rischio stradale, ma l'art. 28 richiede la valutazione di tutti i rischiper la salute e la sicurezza, inclusi quelli connessi all'uso dei veicoli aziendali. Le Linee di indirizzo INAIL per la gestione del rischio da incidente stradale in itinere e in occasione di lavoro forniscono indicazioni metodologiche per la valutazione e la prevenzione. Le misure da adottare comprendono:

Un'attenzione particolare va riservata agli operatori che si spostano in bicicletta o monopattino durante il turno di lavoro — ad esempio per effettuare controlli sulla flotta in strada o per spostamenti brevi tra stazioni. In questo caso il datore di lavoro deve dotarli di equipaggiamento idoneo: casco certificato EN 1078, gilet ad alta visibilità, eventualmente luci supplementari se operano in orari notturni o di scarsa visibilità.

4. Rischio meccanico — manutenzione di biciclette e monopattini

L'officina di manutenzione è l'ambiente in cui si concentra la maggiore densità di rischi specifici per i tecnici manutentori. Il rischio meccanico deriva dall'uso di attrezzature di lavoro (Titolo III D.Lgs. 81/08) e dall'esposizione a parti in movimento dei mezzi in riparazione.

Le attrezzature di officina più comuni in un deposito di micro-mobilità e i relativi rischi specifici sono:

AttrezzaturaRischio principaleMisura preventiva
Avvitatore pneumatico o a batteriaProiezione di schegge, intrappolamento, vibrazione mano-braccioOcchiali di protezione, guanti antivibrazioni, verifica periodica mole e inserti
Smerigliatrice angolareProiezione di frammenti, contatto con disco abrasivo, rumoreSchermo di protezione montato, occhiali o visiera, DPI uditivi, guanti meccanici
Compressore e pistola gonfiaggioScoppio del copertone, proiezione di liquidi, rumore impulsivoManometro tarato, pressione max indicata sul copertone, distanza di sicurezza durante il gonfiaggio
Cavalletto da officina e banco da lavoroCaduta del mezzo in riparazione, schiacciamentoCavalletto omologato per il peso del mezzo, bloccaggio durante gli interventi
Saldatrice o torcia per saldaturaIrradiazione UV, incendio, fumi metalliciSchermo per saldatura, guanti da saldatore Cat. III, aspiratore fumi localizzato
Tester diagnostico elettronicoContatto con componenti in tensione durante le misurazioniFormazione PAV/PEI CEI 11-27, guanti dielettrici per tensioni >50V AC

Tutte le attrezzature di officina devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e portare la marcatura CE. Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle attrezzature con scheda tecnica, data di acquisto, documentazione CE e pianificazione delle manutenzioni periodiche. Le attrezzature difettose vanno messe fuori servizio con cartellino visibile fino alla riparazione. Il rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio(Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08) deve essere valutato per i manutentori che usano avvitatori pneumatici e smerigliatrici per ore consecutive.

5. Movimentazione manuale dei carichi nella gestione della flotta

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e rappresenta un rischio significativo in tutte le fasi operative di un servizio di mobilità condivisa. Le operazioni critiche sono:

La valutazione va effettuata con metodi standardizzati: indice di sollevamento NIOSHper le attività di sollevamento/abbassamento singolo e composto, metodo Snook-Cirielloper le attività di spinta e trazione, check-list OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori durante la sostituzione ripetuta delle batterie. Quando i valori di azione sono superati, il datore deve: adottare ausili meccanici (carrelli elevatori manuali, transpallet, rampe di carico sul furgone); riorganizzare il lavoro (rotazione delle mansioni, limitazione del numero di sollevamenti per turno); formare i lavoratori sulla corretta tecnica di sollevamento; nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria specifica.

6. Rischio elettrico — ricarica delle batterie e-bike ed e-scooter

La ricarica delle batterie al litio (Li-Ion, LiPo, LiFePO4) è l'attività che presenta il profilo di rischio elettrico e incendio più elevato in un deposito di micro-mobilità. Le batterie al litio, in caso di guasto interno o di ricarica non controllata, possono sviluppare il fenomeno del thermal runaway (propagazione termica incontrollata): la temperatura della cella aumenta esponenzialmente, il gas prodotto può innescarsi con fiamma rapida e intensa, difficile da estinguere con acqua o agenti comuni.

Il rischio elettrico specifico nella ricarica comprende:

Le misure di prevenzione obbligatorie o fortemente raccomandate sono:

La valutazione del rischio elettrico deve riferirsi agli artt. 80-87 D.Lgs. 81/08 (Titolo III Capo III) e alla norma CEI 64-8. Per i manutentori che effettuano interventi diretti sui sistemi di alimentazione elettrica dei mezzi è raccomandata la qualifica minima PAV (Persona Avvertita sui rischi elettrici) ai sensi della Norma CEI 11-27.

7. Rischio da sostanze pericolose: lubrificanti, sgrassanti e acidi batterie

Il rischio chimico nelle officine di manutenzione di bici e monopattini va valutato ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) e del Regolamento CLP 1272/2008. Le sostanze pericolose tipicamente presenti in un deposito di micro-mobilità sono:

SostanzaUsoPericoli CLP principaliDPI minimi
Lubrificante spray per catene e parti meccanicheLubrificazione catena, pignone, deragliatoreInfiammabile (aerosol), irritante vie respiratorieGuanti monouso, mascherina FFP2 in spazi chiusi, uso lontano da fiamme
Sgrassante/detergente tecnicoPulizia parti metalliche prima della lubrificazioneIrritante cutaneo e oculare, tossico per inalazione prolungata (solventi)Guanti chimici Cat. III, occhiali di protezione, ventilazione adeguata
Liquido per freni idraulici (DOT 4/DOT 5.1)Rabbocco e spurgo impianto frenante e-bike con freni idrauliciIrritante, nocivo per ingestione, tossico acquaticoGuanti chimici, occhiali, contenitore chiuso per i residui
Flussante per saldaturaSaldatura di telai o giuntiCorrosivo, fumi metallici cancerogeni (Mn, Cr VI da alcuni acciai)Guanti Cat. III, maschera con filtro A2P3, aspiratore fumi localizzato
Batterie piombo-acido danneggiate (flotte legacy)In uscita dal ciclo operativoAcido solforico corrosivo, piombo tossico SVHC (REACH)Guanti chimici Cat. III, occhiali a tenuta, grembiule impermeabile; smaltimento RAEE obbligatorio

Il datore di lavoro deve raccogliere e aggiornare le Schede di Sicurezza (SDS)di tutti i prodotti chimici utilizzati, renderle accessibili agli operatori nel luogo di lavoro (in formato fisico o digitale sempre consultabile), e valutare l'esposizione in base alla frequenza, alla durata e alla concentrazione ambientale stimata. I prodotti vanno conservati in armadio o locale dedicato, lontano da fonti di calore, con compatibilità chimica rispettata (ossidanti separati da combustibili, acidi separati da basi). Va predisposta la procedura di emergenza per fuoriuscite (kit di assorbimento, neutralizzazione per acidi con bicarbonato) e per contatto accidentale (lavaggio con acqua per 15 minuti, consultazione SDS, contatto con il medico o il Numero Antiveleni 06 305 43 43).

8. DPI obbligatori per operatori di manutenzione e redistribuzione

I DPI devono essere selezionati in base alla valutazione del rischio per mansione (artt. 74-79 D.Lgs. 81/08) e devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425, recante la marcatura CE con categoria di rischio. Di seguito il profilo DPI tipico per le principali mansioni del settore:

MansioneDPI tipiciNorma di riferimento
Operatore redistribuzione (autista furgone)Guanti da lavoro per MMC, abbigliamento alta visibilità Cl. 2 durante carico/scarico in strada, calzature S1 SRCGuanti UNI EN 388 Cat. II; indumenti UNI EN ISO 20471; calzature UNI EN ISO 20345
Tecnico manutentore officinaCalzature S2 SRC con puntale e lamina antiperforazione, guanti meccanici Cat. II, occhiali di protezione, mascherina FFP2 durante smerigliatura e uso sprayCalzature UNI EN ISO 20345; guanti UNI EN 388; occhiali UNI EN 166; mascherina UNI EN 149
Addetto ricarica batterieGuanti dielettrici Cat. III per tensioni fino a 100V DC, occhiali di protezione durante l'inserimento connettori, calzature ESD antistaticheGuanti dielettrici UNI EN 60903; calzature antistatiche UNI EN ISO 20347
Addetto smaltimento batterie esausteGuanti chimici Cat. III, occhiali a tenuta, grembiule impermeabile, calzature S1 SRC impermeabiliGuanti UNI EN 374 Cat. III; occhiali UNI EN 166; calzature UNI EN ISO 20345
Operatore in bici/monopattino in stradaCasco certificato EN 1078, gilet alta visibilità Cl. 2, guanti da ciclismo in invernoCasco UNI EN 1078; gilet UNI EN ISO 20471

Tutti i DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmatodal lavoratore (art. 77 D.Lgs. 81/08), accompagnati da formazione sull'uso corretto, la manutenzione e la sostituzione. Il datore mantiene il registro delle consegne e delle sostituzioni. I DPI vanno rinnovati al deterioramento o alla scadenza indicata dal costruttore, senza attendere che sia il lavoratore a segnalare il problema.

Documenti minimi per un operatore di mobilità condivisa — checklist sintetica

  • DVR completo con valutazione rischio stradale, meccanico, MMC, elettrico e chimico per mansione
  • Nomina RSPP, RLS, addetti emergenza e primo soccorso
  • Nomina medico competente (se dovuta dalla valutazione del rischio)
  • Attestati formazione lavoratori commisurata al livello di rischio (min. 12 ore rischio medio)
  • Schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici aggiornate e accessibili in officina
  • Registro attrezzature officina con documentazione CE e manutenzioni periodiche
  • Registro dei veicoli aziendali con verifiche e manutenzioni documentate
  • Verbali di consegna DPI firmati dai lavoratori con prova di formazione
  • Procedura operativa per la ricarica sicura delle batterie al litio
  • Procedura di gestione e smaltimento RAEE delle batterie esauste
  • Protocollo sanitario del medico competente e giudizi di idoneità alla mansione
  • Registro infortuni aggiornato (anche per incidenti senza giorni di assenza)
  • Piano di emergenza con procedure per incendio da batterie al litio

9. Formazione lavoratori: ore e livello di rischio

La classificazione ATECO degli operatori di mobilità condivisa varia in base all'attività prevalente: codice 77.21 (noleggio articoli sportivi e ricreativi, incluse bici e monopattini) o52.21 (attività di supporto ai trasporti terrestri, per piattaforme di sharing con deposito e manutenzione). Entrambi i codici ricadono nella fascia di rischio medioai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, con conseguente monte ore formativo di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica.

La formazione specifica(8 ore) deve essere declinata sui rischi concreti del settore: rischio stradale durante la redistribuzione (tecniche di guida sicura, procedure di carico/scarico), rischio meccanico nell'officina (uso sicuro delle attrezzature, rischio da parti in movimento, rischio da proiezione), MMC per la gestione della flotta (corretta tecnica di sollevamento, uso degli ausili), rischio elettrico nella ricarica delle batterie (riconoscimento di anomalie, procedura di emergenza per thermal runaway), rischio chimico (identificazione dei pericoli dalle etichette CLP e dalle SDS, uso corretto dei DPI), gestione dei rifiuti pericolosi RAEE.

L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti (capi officina, responsabili di deposito, coordinatori operativi) seguono il percorso aggiuntivo di 8 ore (Accordo Stato-Regioni 2025 sui preposti). La formazione antincendio è separata e segue il D.M. 02/09/2021: per depositi con batterie al litio in ricarica va valutata la classificazione in livello 2 (corso da 8 ore) in considerazione del rischio incendio specifico. La formazione di primo soccorso segue il D.M. 388/2003 (12 ore per aziende di gruppo B con meno di 5 lavoratori, 16 ore per gruppo A).

Per i conducenti di veicoli commerciali leggeri (furgoni fino a 3,5 t) non è obbligatorio il CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente), che si applica ai veicoli di massa superiore. Tuttavia la formazione specifica alla guida sicura in ambito urbano, documentata nel DVR, è fortemente raccomandata e riduce significativamente il rischio di incidenti stradali durante la redistribuzione.

10. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitariaè obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 quando la valutazione del rischio evidenzia esposizioni che superano i valori di azione. Per un operatore di mobilità condivisa i trigger principali sono:

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica(idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo temporaneo o permanente) e collabora alla redazione del DVR. Il giudizio di inidoneità parziale o totale va recepito nell'organizzazione del lavoro con ricollocazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08. Per i lavoratori con limitazioni alla guida (es. prescrizione di lenti correttive) va verificato che le limitazioni siano rispettate nell'organizzazione dei turni.

11. Sanzioni e ispezioni

Gli operatori di mobilità condivisa sono soggetti all'attività ispettiva dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)per i profili inerenti ai rapporti di lavoro e alla regolarità contributiva, dell'ASL/PSALper la sicurezza sul lavoro e dell'ARPA per gli aspetti ambientali (gestione RAEE e rifiuti pericolosi). I VVFverificano la conformità antincendio dei depositi che superano le soglie di assoggettabilità al DPR 151/2011 (es. depositi con superficie superiore a 1.000 m² o con quantitativi significativi di batterie in carica).

Le principali violazioni contestabili e le relative sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono:

In caso di infortuni stradali durante la redistribuzione della flotta, si applicano i profili penali ex artt. 589-590 c.p. (omicidio o lesioni colpose in violazione della normativa sulla sicurezza) e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies). Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 consentono la regolarizzazione delle violazioni sanabili con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda, sospendendo il procedimento penale.

FAQ — Sicurezza noleggio biciclette, monopattini e mobilità condivisaFAQ

Il DVR è obbligatorio anche per un operatore di bike sharing con un solo dipendente?
Sì. L'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Anche un solo addetto alla manutenzione o alla redistribuzione della flotta — a tempo determinato, part-time o stagionale — è sufficiente a far sorgere l'obbligo. Nel DVR devono essere valutati i rischi specifici del settore: rischio stradale durante le operazioni di redistribuzione e recupero mezzi, rischio meccanico nell'officina di manutenzione, movimentazione manuale dei carichi (sollevamento bici e monopattini dal mezzo di trasporto), rischio elettrico nella ricarica delle batterie al litio, rischio chimico da lubrificanti, sgrassanti e, ove presenti, elettroliti. Il documento va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e, ove nominato, dal medico competente, e aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni operative o il parco mezzi.
Come si gestisce il rischio stradale per gli addetti alla redistribuzione della flotta?
Gli addetti alla redistribuzione e al recupero dei mezzi (operatori che guidano furgoni o van per raccogliere bici e monopattini scarichi o malfunzionanti e depositarli nelle stazioni o nei magazzini) sono esposti al rischio stradale durante la guida, che rappresenta il pericolo infortunistico più grave del settore. Il DVR deve contenere una specifica sezione sulla valutazione del rischio stradale ai sensi delle Linee Guida INL-ANFIA per la gestione del rischio da guida e delle indicazioni del D.Lgs. 81/08. Le misure di prevenzione obbligatorie comprendono: verifica del possesso della patente idonea alla categoria del veicolo aziendale, formazione specifica alla guida sicura in ambiente urbano e su percorsi con traffico intenso, regolamentazione scritta dell'uso del telefono alla guida (vietato anche col vivavoce durante le operazioni di carico), tempi di guida massimi per turno, procedure di carico e scarico dei mezzi in sicurezza con delimitazione dell'area operativa e uso di abbigliamento ad alta visibilità classe 2 o 3. Il rischio stradale va rivalutato periodicamente e in caso di infortuni occorsi durante la guida.
Le batterie al litio delle e-bike e degli e-scooter come vanno gestite ai fini RAEE e sicurezza?
Le batterie al litio (LiPo, Li-Ion, LiFePO4) presenti sulle e-bike e sugli e-scooter sono classificate come rifiuti pericolosi RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 e del Regolamento UE 2023/1542 (nuovo Regolamento Batterie, in vigore dal 17 agosto 2023 con applicazione progressiva fino al 2030). Il gestore della flotta deve: separare le batterie esauste dai rifiuti ordinari e consegnarle esclusivamente a impianti autorizzati al trattamento RAEE; non smontare le celle danneggiate o gonfie senza attrezzatura specifica e DPI adeguati; conservare le batterie difettose in contenitori ignifughi o in aree segregate lontane da materiali combustibili; formare gli operatori al riconoscimento dei segnali di anomalia (gonfiamento della cella, surriscaldamento, odore di bruciato) e alla procedura di messa in sicurezza (allontanamento immediato, non tentare di spegnere con acqua, uso di estintori a CO2 o a sabbia). Per il trasporto di batterie difettose su strada si applicano le norme ADR (Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada) nella classificazione UN 3480 (batterie al litio) o UN 3481 (batterie al litio contenute in apparecchiature).
Quale formazione specifica devono avere i manutentori di biciclette elettriche e monopattini?
I manutentori di e-bike e monopattini elettrici devono ricevere formazione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 commisurata al livello di rischio dell'attività. Le officine di manutenzione rientrano tipicamente nel codice ATECO 45.40 (commercio e riparazione di motocicli e ciclomotori) o 95.29 (riparazione di altri beni personali) con classificazione a rischio medio, che prevede 12 ore di formazione (4 generali + 8 specifiche) più eventuale aggiornamento quinquennale di 6 ore. La formazione specifica deve coprire: uso sicuro degli utensili manuali ed elettrici (avvitatori, smerigliatrici, estrattori), rischio da sistemi in pressione (copertoni gonfiati), procedure di ricarica sicura delle batterie al litio (temperatura ambiente, monitoraggio della ricarica, non lasciare batterie in carica incustodite per periodi prolungati), riconoscimento dei guasti elettrici e procedura di messa fuori servizio del mezzo, uso dei DPI (guanti dielettrici per operazioni su componenti elettrici, occhiali di protezione, calzature di sicurezza). Per i manutentori che operano su sistemi di alimentazione ad alta tensione (e-bike Pedelec S con motori 500W+) è consigliata la formazione specifica sui rischi elettrici PAV-PEI ai sensi della Norma CEI 11-27.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli operatori esposti a rischio chimico (elettroliti)?
Sì, quando la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) evidenzia un'esposizione a sostanze pericolose che supera i valori di azione. Nelle officine di manutenzione di e-bike e scooter elettrici le sostanze di interesse sono principalmente: lubrificanti e grassi sintetici (irritanti cutanei e respiratori con esposizione prolungata), sgrassanti e detergenti tecnici (solventi con rischio per cute e vie respiratorie), eventuali acidi provenienti da batterie piombo-acido danneggiate (ormai rari ma ancora presenti in alcune flotte di scooter condivisi), flussanti e solventi per saldatura. Il medico competente, nominato mediante lettera di incarico formale, effettua la visita preventiva (prima dell'assunzione o del cambio mansione) e le visite periodiche secondo il protocollo sanitario, che per il rischio chimico include tipicamente valutazione della funzionalità respiratoria (spirometria), esame cutaneo e controllo dei marcatori biologici di esposizione ove previsti dai valori limite biologici del D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche in caso di esposizione a rumore sopra 80 dB(A) e per la movimentazione manuale dei carichi quando i metodi di valutazione superano i valori di azione.
Quali DPI sono obbligatori per gli operatori dell'officina bici e monopattini?
I DPI obbligatori vanno determinati caso per caso sulla base della valutazione dei rischi, ma per un'officina di manutenzione di bici e monopattini elettrici il profilo tipico comprende: calzature di sicurezza S1 SRC (suola antiperforazione, puntale rinforzato, resistenza all'olio e antiscivolo) ai sensi della UNI EN ISO 20345; guanti da lavoro meccanici categoria II (UNI EN 388) per la protezione dai tagli e dalle abrasioni durante la manutenzione meccanica; guanti chimici categoria III (UNI EN 374) per il contatto con lubrificanti, sgrassanti e solventi; occhiali di protezione a norma UNI EN 166 per la protezione da schizzi durante la lubrificazione e la pulizia; mascherina filtrante FFP2 o FFP3 per le operazioni di smerigliatura, pulizia con aria compressa o utilizzo di vernici spray; abbigliamento ad alta visibilità classe 2 (UNI EN ISO 20471) per gli operatori che lavorano in strada o nei parcheggi durante la redistribuzione dei mezzi; casco protettivo certificato EN 1078 per gli addetti alla redistribuzione che occasionalmente si spostano in bici o monopattino durante i turni operativi. Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale firmato, accompagnati da formazione sull'uso corretto e sulla manutenzione, e sostituiti alla scadenza o al deterioramento.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, 55, Titoli III, VI, VIII, IX, X)
  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 — Codice della Strada (artt. 50, 68, 182 biciclette; art. 190-bis e successive modifiche per monopattini elettrici)
  • D.L. 16 luglio 2020 n. 76 art. 229 (conv. L. 11 settembre 2020 n. 120) — Disciplina della micro-mobilità elettrica, monopattini e e-bike nelle aree urbane
  • Circolare MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30 dicembre 2021 — Chiarimenti sulla disciplina della circolazione dei monopattini elettrici e requisiti tecnici
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione
  • Regolamento UE 2023/1542 del 12 luglio 2023 — Batterie e rifiuti di batterie (gestione RAEE, requisiti di sicurezza, tracciabilità)
  • D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 — Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  • Regolamento UE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • Norma CEI 11-27:2014 — Lavori su impianti elettrici: requisiti per le procedure di sicurezza (PAV, PEI, PES)
  • UNI EN ISO 20345:2022 — Dispositivi di protezione individuale — Calzature di sicurezza
  • UNI EN ISO 20471:2013+A1:2016 — Indumenti ad alta visibilità — Metodi di prova e requisiti
  • ADR 2023 — Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN 3480 e UN 3481 per batterie al litio)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalle attività svolte, dalle mansioni presenti, dal parco mezzi gestito e dalla normativa vigente alla data di redazione del DVR. La valutazione del rischio stradale, del rischio da batterie al litio e la sorveglianza sanitaria devono essere adattate al caso concreto da professionisti abilitati.

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