Un calzaturificio o un'azienda di pelletteria deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR personalizzato che copra i rischi tipici del settore: rischio chimico da collanti, solventi e COV (valutazione ai sensi del Titolo IX), polveri di pelle classificate come agenti cancerogeni certi (IARC Gruppo 1) con obbligo di registro degli esposti, rumore da fustellatrici, cucirini industriali e presse, movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue alla stazione di lavoro. La formazione è di 12 ore (rischio medio, ATECO 15.x) con aggiornamento quinquennale. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le esposizioni a cancerogeni e per le altre esposizioni che superino i valori di azione.
1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Reg. CE REACH e Reg. UE CLP
L'industria calzaturiera e del settore pelletteria — che include calzaturifici, aziende di pelletteria e valigeria, produttori di articoli in cuoio e pelle conciata — opera in un contesto normativo che combina la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con il diritto europeo delle sostanze chimiche.
Il pilastro nazionale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica integralmente a tutte le aziende del settore con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Per la specificità dei rischi del comparto, i Titoli più rilevanti sono: il Titolo III (attrezzature di lavoro), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), il Titolo VIII Capo II (esposizione al rumore) e Capo III (vibrazioni), il Titolo IX Capo I (agenti chimici pericolosi, artt. 223-232) e Capo II (agenti cancerogeni e mutageni, artt. 233-245).
Sul versante europeo, il Regolamento (CE) 1907/2006 — REACH impone agli utilizzatori a valle (downstream users) — categoria in cui rientrano i calzaturifici che utilizzano collanti, solventi e vernici registrati — di adottare le misure di gestione dei rischi descritte nelle schede di sicurezza (SDS) estese e negli scenari di esposizione. La classificazione di pericolo dei prodotti chimici è disciplinata dal Regolamento (UE) 1272/2008 — CLP (Classification, Labelling and Packaging), che definisce le classi e le categorie di pericolo, le pittogramme e le frasi H/P sulle etichette e nelle SDS. Il Regolamento UE 2009/251/CE vieta specificatamente il DMF (dimetilformammide) nelle calzature e nei loro componenti, inserendolo nell'allegato XVII REACH.
Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale (VLEP), il riferimento è il Regolamento UE 2017/164, che fissa il VLEP per le polveri di cuoio a 0,2 mg/m³ (TWA 8h), limite molto più restrittivo rispetto alle polveri di legno duro (5 mg/m³) e che riflette la classificazione cancerogena di queste polveri. Per i solventi organici più comuni (etilacetato, metil-etil-chetone, toluene, acetone) i VLEP sono definiti nel D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII e dagli accordi europei recepiti.
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda in base ai prodotti effettivamente utilizzati, alle mansioni presenti e alle misurazioni ambientali già disponibili; supportiamo la gestione documentale e formativa adattata al profilo di rischio specifico.
2. DVR: obblighi e chi lo firma
Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento cardine del sistema di sicurezza. In un calzaturificio o in un'azienda di pelletteria l'obbligo di elaborazione nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08: operai di produzione (tagliatori, orlatori, montatori, rifinitori, collatori), magazzinieri, addetti al controllo qualità, impiegati che accedano ai reparti produttivi. Collaboratori familiari, soci lavoratori di cooperative, stagisti e tirocinanti rientrano generalmente nella definizione di lavoratore e attivano l'obbligo.
Il DVR di un'azienda calzaturiera deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08): la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con indicazione dei criteri e dei metodi adottati (valutazione qualitativa-quantitativa del rischio chimico ai sensi degli artt. 223-224, misurazione strumentale del rumore ai sensi degli artt. 190-191, calcolo dell'indice NIOSH per la MMC, censimento delle polveri di pelle ai sensi degli artt. 233-235, valutazione delle vibrazioni mano-braccio per chi opera con macchine vibranti); l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei DPI necessari per mansione; il programma delle misure di miglioramento; i nominativi di RSPP, medico competente e RLS. Il DVR deve essere elaborato sentito il medico competente e il RLS, firmato dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico competente, e aggiornato in caso di variazioni significative dell'attività produttiva, introduzione di nuove macchine o nuovi prodotti chimici, infortuni gravi, o a seguito di sopralluogo ispettivo.
Il datore di lavoro è l'unico soggetto responsabile della redazione del DVR (art. 17 D.Lgs. 81/08): questo obbligo è indelegabile. Il ruolo di RSPP può essere assunto dal datore stesso (corso da 32 ore per rischio medio) o affidato a un professionista esterno o interno ai sensi dell'art. 32. Nelle aziende calzaturiere di piccole dimensioni (fino a 10 addetti) il titolare assume spesso l'RSPP in proprio; per aziende di medie dimensioni con più reparti e profili chimici complessi è consigliabile una figura tecnica con formazione specialistica in igiene industriale e chimica.
La data certa del DVR va garantita mediante firma digitale con marcatura temporale o sottoscrizione davanti al notaio, come indicato dall'art. 28 c. 2 D.Lgs. 81/08. In caso di ispezione ASL o INL, l'incapacità di dimostrare la data di elaborazione del DVR costituisce un elemento aggravante.
3. Rischio chimico: collanti, solventi, primer, vernici (COV, TDI, DMF)
Il rischio chimico è la priorità assoluta nella valutazione dei rischi di un calzaturificio o di un'azienda di pelletteria. I prodotti utilizzati nelle fasi di assemblaggio, finissaggio e trattamento delle superfici contengono frequentemente solventi organici volatili (COV), isocianati (TDI, MDI) e altre sostanze pericolose classificate ai sensi del Regolamento CLP.
Le fasi lavorative più esposte e i principali agenti chimici per ciascuna sono:
| Fase lavorativa | Agenti chimici tipici | Classificazione CLP principale | VLEP indicativo |
|---|---|---|---|
| Incollaggio tomaie, suole, sottopiedi | Collanti a base di policloroprene in solvente; collanti poliuretanici bicomponenti con TDI o MDI | Flam. Liq. 2; Repr. 2; Resp. Sens. 1 (isocianati) | TDI: 0,005 ppm (VLEP UE); solventi: vedi SDS specifica |
| Applicazione primer e attivatori | Primer a base di solventi alogenati o aromatici; acetone, MEK, etilacetato | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 | Acetone: 1210 mg/m³ (500 ppm); MEK: 600 mg/m³ |
| Verniciatura e finitura superficiale | Vernici a base acqua con cosolventi; lacche nitrocellulosiche; vernici poliuretaniche con solventi organici | Flam. Liq. 3 (solvente); STOT SE 3 (narcotico); Aquatic Chronic 3 | COV totali: misurare in campionamento personale |
| Pulizia macchine e attrezzature | Acetone, MEK, alcoli, solventi aromatici | Flam. Liq. 2-3; STOT SE 3 | Toluene: 191 mg/m³ (50 ppm) |
| Trattamenti antimuffa e biocidi (stoccaggio) | DMF (vietato per il prodotto finito ma potenzialmente residuo nel processo); biocidi alternativi | DMF: Repr. 1B; Acute Tox. 4; STOT RE 1 (epatotossico) | DMF: VLEP proposto 5 ppm; ora vietato |
La valutazione del rischio chimico segue la procedura dell'art. 223 D.Lgs. 81/08: identificazione degli agenti presenti, raccolta delle SDS aggiornate, stima dell'esposizione per via inalatoria e cutanea, confronto con i VLEP. Quando la valutazione qualitativa non permette di escludere il superamento dei VLEP, è necessaria la misurazione ambientale strumentale (campionamento personale o d'ambiente) con metodi analitici validati (NIOSH, MDHS, UNI EN 689). L'art. 224 c. 2 D.Lgs. 81/08 consente di concludere per bassa entità del rischio solo quando la valutazione dei rischi dimostra che le quantità, le modalità d'uso e le concentrazioni sono tali da non comportare un rischio per la salute. In pratica, per la maggior parte dei calzaturifici che utilizzano collanti in solvente in ambienti chiusi, il rischio chimico non è di bassa entità e impone la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria.
Le misure tecniche prioritarie per ridurre l'esposizione ai COV sono: aspirazione localizzata (LEV) a bocchetta fissa o mobile nelle postazioni di incollaggio e verniciatura; cabine o tunnel di verniciatura con filtrazione dell'aria; ventilazione generale meccanica sufficiente a diluire i vapori sotto il 10% del limite inferiore di esplosività (LEL); sistemi chiusi per il dosaggio di collanti; formazione specifica sull'uso corretto dei DPI respiratori e sulla sostituzione dei solventi con formulati a base acqua ove tecnicamente fattibile. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale relativa alle sostanze chimiche in uso.
4. Polveri di pelle e agenti cancerogeni
Le polveri di cuoio (leather dust) generate dalle operazioni di taglio, fresatura, levigatura, rifilatura e carteggiatura di pelle conciata al cromo o al vegetale sono classificate come agenti cancerogeni certi per l'uomo (IARC Gruppo 1) in relazione al carcinoma della cavità nasale e dei seni paranasali. Questa classificazione è riconosciuta dalla Direttiva UE 2019/983/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni al lavoro ed è recepita nel diritto italiano attraverso il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08.
Il Regolamento UE 2017/164 ha fissato il valore limite di esposizione professionale (VLEP) per le polveri di cuoio a 0,2 mg/m³ come media ponderata su 8 ore (TWA), valore particolarmente restrittivo che riflette la pericolosità accertata. Nelle operazioni di taglio meccanico, levigatura e fresatura di suole in cuoio, le concentrazioni di polveri inalatrici nella zona di respirazione dell'operatore possono facilmente superare questo limite in assenza di adeguata aspirazione localizzata.
Le obbligazioni specifiche del datore di lavoro per gli agenti cancerogeni (artt. 233-245 D.Lgs. 81/08) sono più stringenti di quelle per gli agenti chimici pericolosi generici:
- Sostituzione: obbligo di sostituire l'agente cancerogeno con materiale meno pericoloso ove tecnicamente possibile (art. 235). In pratica: impiego di suole in materiale sintetico o in gomma vulcanizzata al posto del cuoio ove compatibile con il prodotto; uso di utensili da taglio più affilati che riducono la generazione di polverino.
- Riduzione alla fonte: aspirazione localizzata (LEV) su tutte le macchine che generano polveri di pelle (levigatrici, fresatrici, ribattitoi, macchine per la rifilatura), con efficienza documentata e manutenzione periodica dei filtri.
- Misurazione dell'esposizione: campionamento personale con confronto al VLEP di 0,2 mg/m³; la periodicità delle misurazioni va definita nel DVR in funzione dei risultati.
- Registro degli esposti: ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08, il datore deve tenere un registro dei lavoratori esposti alle polveri di cuoio e comunicarne il contenuto all'INAIL e all'organo di vigilanza (ASL). Il registro va conservato per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione.
- Sorveglianza sanitaria: obbligatoria senza soglie per tutti i lavoratori esposti a cancerogeni accertati; il protocollo oncologico include la visita ORL (otorinolaringoiatrica) con eventuale endoscopia nasale, a frequenza definita dal medico competente.
- Formazione specifica: i lavoratori esposti devono ricevere formazione sul rischio cancerogeno specifico, sull'uso dei DPI respiratori (semimaschere filtranti P3 o maschere con filtro P3) e sulle procedure di pulizia che non risospendano le polveri depositatesi.
Le polveri di pellame non conciato, di pellame artificiale (poliuretano, PVC) e di materiali sintetici hanno un profilo di rischio diverso che va valutato separatamente. Tuttavia, anche le polveri di pellame sintetico possono contenere additivi e pigmenti classificati come pericolosi, il cui contributo all'esposizione va censito nelle SDS dei materiali.
5. Rumore da macchinari: fustellatrici, cucitrici, presse
Il rumore è uno dei rischi fisici più rilevanti nell'industria calzaturiera. Le macchine tipicamente presenti nei calzaturifici generano livelli sonori che possono superare significativamente i valori di azione previsti dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08. La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da un tecnico competente con misurazioni strumentali ai sensi della norma UNI EN ISO 9612:2011.
| Macchina / operazione | Livello sonoro tipico (Leq) | Note operative |
|---|---|---|
| Fustellatrice a ponte (taglio tomaia) | 90–100 dB(A) | Impatto ripetitivo; il livello di picco può superare 137 dB(C) |
| Cucirino industriale a colonna | 82–88 dB(A) | Esposizione continua su turno di 8 ore; sommazione con altre fonti |
| Pressa per montaggio suola | 88–95 dB(A) | Frequenza bassa-media; riflessioni sulle pareti aumentano il livello ambientale |
| Levigatrice/carteggiatrice per suole | 85–92 dB(A) | Combinata con esposizione a polveri di cuoio |
| Fresatrice per suole e tacchi | 90–98 dB(A) | Utensile rotante a contatto con materiale duro (cuoio, gomma) |
| Ribattitoio / tiramollette | 88–94 dB(A) | Operazione di montaggio; impatto singolo ma ripetuto |
Nei reparti con più macchine che operano contemporaneamente, il livello di rumore ambientale può superare i 90 dB(A), determinando esposizioni giornaliere ben al di sopra del valore limite di 87 dB(A). La valutazione deve essere effettuata per mansione (con campionamento personale) e non solo per posizione fissa, per tenere conto della mobilità degli operatori tra le macchine durante il turno.
| Valore D.Lgs. 81/08 | Livello Lex,8h | Picco Lpicco | Obblighi |
|---|---|---|---|
| Valore di azione inferiore | 80 dB(A) | 135 dB(C) | Informazione, messa a disposizione DPI uditivi, sorveglianza sanitaria su richiesta |
| Valore di azione superiore | 85 dB(A) | 137 dB(C) | DPI uditivi obbligatori, programma tecnico di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria |
| Valore limite di esposizione | 87 dB(A) | 140 dB(C) | Non superabile tenendo conto dell'attenuazione del DPI; misure immediate di riduzione |
Le misure tecniche di riduzione alla fonte hanno priorità sulle misure di protezione individuale: cabinatura acustica delle fustellatrici più rumorose, smorzatori di vibrazione sulle presse, isolamento elastico delle macchine dal pavimento, separazione fisica dei reparti più rumorosi con pareti fonoisolanti. Quando queste misure non siano sufficienti a rientrare sotto i valori di azione, vanno forniti DPI uditivi adeguati (tappi o cuffie con SNR adeguato all'esposizione effettiva) e attivata la sorveglianza sanitaria audiometrica tramite medico competente.
6. Movimentazione manuale dei carichi (MMC) e posture incongrue
La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). Nell'industria calzaturiera i fattori di rischio ergonomico sono molteplici e coinvolgono praticamente tutte le mansioni operative:
- Sollevamento e trasporto: casse di materiale grezzo (pelli, tessuti, componenti in gomma) dal magazzino ai reparti; scatole di scarpe finite dal montaggio al magazzino; rotoli di fodera e materiale sintetico spesso superiori a 20 kg.
- Movimenti ripetitivi degli arti superiori: cucitura a macchina (cucirino industriale), orlatura, applicazione di collante a pennello o a rullo, controllo qualità visivo con manipolazione ripetitiva del prodotto. Queste operazioni, svolte per turni di 6-8 ore con frequenza elevata, comportano un rischio significativo valutabile con il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions).
- Posture incongrue statiche: stazione seduta prolungata alle macchine da cucire e ai cucirini con flessione del tronco in avanti, postura del collo flessa, appoggio del piede sul pedale; stazione eretta prolungata alla pressa o alla fustellatrice.
- Traino e spinta di carrelli: movimentazione di carrelli porta-tomaie o porta-suole tra i reparti; valutabile con metodo Snook-Ciriello.
La valutazione OCRA per i movimenti ripetitivi è particolarmente importante: nei calzaturifici le cucitrici che lavorano su volumi elevati possono effettuare migliaia di azioni tecniche dell'arto superiore per turno. L'indice OCRA o il checklist OCRA consente di classificare il rischio (verde/giallo/rosso) e di individuare i fattori di rischio prevalenti su cui intervenire: frequenza delle azioni, forza applicata, postura del polso e della spalla, assenza di recovery period adeguati. Quando l'indice supera i valori di azione, il medico competente deve essere nominato per la sorveglianza sanitaria dei disturbi muscolo-scheletrici degli arti superiori (DMUS).
Le misure ergonomiche prioritarie comprendono: adeguamento dell'altezza delle postazioni ai lavoratori (piano di lavoro regolabile in altezza ai cucirini), sedie ergonomiche regolabili con supporto lombare, ausili meccanici per la movimentazione delle casse (transpallet, carrelli con ruote idonee al pavimento del reparto), rotazione delle mansioni tra operazioni con diverso impegno biomeccanico, pause programmate ogni 45-60 minuti di lavoro ripetitivo.
7. Attrezzature e macchine: fustellatrici, cucirini industriali, presse
Tutte le macchine utilizzate in un calzaturificio o in un'azienda di pelletteria rientrano nella definizione di attrezzature di lavoro ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08 e devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010). Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento UE 2023/1230 sostituirà la direttiva macchine per le nuove immissioni sul mercato.
Le principali macchine e i rischi specifici associati sono:
- Fustellatrice a ponte o a braccio oscillante: rischio di schiacciamento e amputazione degli arti superiori (mani, dita) nel punto di chiusura dello stampo (punzone/fustella sul bancale). La fustellatrice è tra le macchine con il più alto tasso di infortuni gravi nel settore. I ripari di sicurezza (ripari fissi sul bancale, barriere fotoelettriche, comandi a due mani bimanuale) sono obbligatori. Il controllo dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza va effettuato prima di ogni turno.
- Cucirino industriale a colonna: rischio di puntura e lacerazione con l'ago; rischio di intrappolamento degli indumenti nella cinghia di trasmissione se priva di carter; rischio ergonomico da postura seduta prolungata. La protezione dell'ago con riparo trasparente e l'incapsulamento delle cinghie sono requisiti di conformità CE.
- Pressa per montaggio suola (pressa a caldo o a freddo): rischio di schiacciamento durante il ciclo di chiusura; rischio termico per le presse a caldo (temperature superficiali superiori a 60°C). Le presse devono avere comandi di sicurezza che impediscano l'avvio accidentale e dispositivi di blocco della corsa in caso di introduzione di parti del corpo nella zona di pericolo.
- Levigatrice e fresatrice per suole: rischio di contatto con utensile rotante (abrasivo o fresa); proiezione di trucioli, schegge di materiale e polveri; rumore elevato. Il riparo dell'utensile con aspirazione integrata è la misura tecnica combinata più efficace.
- Ribattitoio e tiramollette: rischio di schiacciamento delle dita; rischio di proiezione di chiodi, viti o parti del prodotto.
- Macchina cardatrice per la suola: rischio di contatto con il tamburo abrasivo; proiezione di fibre e polveri di gomma o cuoio.
Il datore di lavoro è tenuto a: verificare la presenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità e del manuale d'uso in italiano per ogni macchina; predisporre un registro delle attrezzature con pianificazione e registrazione delle manutenzioni preventive; formare i lavoratori all'uso sicuro di ciascuna macchina con addestramento pratico documentato; verificare quotidianamente l'efficienza dei dispositivi di sicurezza prima dell'avvio. Le macchine prive di dichiarazione di conformità CE acquisite ante 1996 possono essere mantenute in esercizio solo se adeguate ai requisiti essenziali dell'allegato V D.Lgs. 81/08 a cura del datore di lavoro, previa valutazione tecnica specifica.
8. DPI specifici per il settore calzaturiero e pelletteria
I Dispositivi di Protezione Individuale per il personale dei calzaturifici e delle aziende di pelletteria vanno selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione. Devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e portare la marcatura CE con categoria di rischio e norma tecnica di riferimento.
| Mansione / rischio | DPI obbligatori | Norma tecnica di riferimento |
|---|---|---|
| Addetto fustellatrice (rischio schiacciamento) | Guanti antitaglio Cat. III; calzature di sicurezza S1P SRC con puntale; occhiali di protezione contro proiezioni | Guanti UNI EN 388:2016; calzature UNI EN ISO 20345; occhiali UNI EN 166 |
| Addetto incollaggio / applicazione solventi (rischio chimico) | Semimaschere filtranti A1P2 o A2P3 (in base alla SDS del prodotto); guanti chimici Cat. III impermeabili; occhiali a tenuta; grembiule impermeabile | Maschera UNI EN 140 con filtri UNI EN 14387; guanti UNI EN 374; occhiali UNI EN 166 |
| Addetto levigatura/fresatura suole (polveri di cuoio cancerogene) | Semimaschera filtrante FFP3 o maschera intera con filtro P3; occhiali a tenuta; calzature S1 SRC | FFP3: UNI EN 149; maschera intera: UNI EN 136 con filtro UNI EN 143 P3 |
| Addetto reparti rumorosi (fustellatrice, pressa — sopra 85 dB(A)) | Tappi auricolari monouso con SNR adeguato o cuffie antirumore; SNR calcolato in base alla Lex,8h effettiva | UNI EN 352-2 (tappi); UNI EN 352-1 (cuffie); SNR verificato con metodo SLM |
| Addetto verniciatura (COV, isocianati) | Maschera intera o semimaschera con filtri combinati A2B2P3; guanti chimici Cat. III; tuta monouso Cat. III | Maschera UNI EN 136; guanti UNI EN 374; tuta UNI EN 14325 |
| Operatore macchine con parti in movimento (cucirino, cardatrice) | Guanti antitaglio Cat. II (solo fuori dalla zona di contatto con organi in movimento); calzature S1 SRC; capelli raccolti o cuffia | Guanti UNI EN 388; calzature UNI EN ISO 20345 |
Tutti i DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmato dal lavoratore (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08), con formazione specifica sull'uso corretto, sulla limitazione di impiego (es.: i guanti antitaglio non vanno indossati durante la fase attiva dell'ago nelle macchine da cucire per il rischio di trascinamento), sulla manutenzione e sulla sostituzione al deterioramento. Il datore deve verificare periodicamente che i DPI vengano effettivamente utilizzati e che siano in buone condizioni.
9. Sorveglianza sanitaria e medico competente
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 per tutti i lavoratori esposti a rischi per i quali la legge la prevede. Nell'industria calzaturiera e della pelletteria i trigger principali sono:
- Agenti cancerogeni (polveri di cuoio): la sorveglianza è sempre obbligatoria, senza soglie di esposizione, per tutti i lavoratori esposti. Il protocollo include visita medica preventiva all'assunzione o al cambio mansione, visite periodiche con frequenza definita dal medico competente (generalmente annuale per esposizioni significative), esame ORL con eventuale endoscopia rinosinusale, spirometria. I dati vengono inseriti nel registro degli esposti.
- Agenti chimici pericolosi (solventi, COV, isocianati): quando la valutazione del rischio chimico supera la soglia di bassa entità dell'art. 224 c. 2. Il protocollo comprende anamnesi lavorativa, spirometria, prove di funzionalità epatica per i solventi epatotossici, test cutanei e spirometria per isocianati sensibilizzanti (TDI, MDI).
- Rumore (Lex,8h > 85 dB(A)): audiometria tonale con frequenze estese a 8000 Hz, con periodicità almeno quinquennale per esposizioni tra 85 e 87 dB(A) e almeno triennale per esposizioni superiori.
- MMC e movimenti ripetitivi: quando la valutazione NIOSH o OCRA supera i valori di azione; il protocollo è focalizzato su rachide lombare e arti superiori (disturbi muscolo-scheletrici).
- Vibrazioni mano-braccio (HAV): per chi utilizza utensili vibranti (levigatrici portatili, lucidatrici) con esposizione giornaliera A(8h) superiore a 2,5 m/s².
Il medico competente, nominato con lettera di incarico formale, collabora alla redazione del DVR e del programma di miglioramento, elabora il protocollo sanitario, effettua le visite preventive e periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica con eventuali prescrizioni o limitazioni (es.: evitare esposizione a cancerogeni per le lavoratrici in gravidanza; limitare le ore di lavoro ripetitivo per chi presenta sindrome del tunnel carpale) e partecipa alla riunione periodica annuale. Il giudizio di idoneità con limitazioni va recepito nell'organizzazione del lavoro.
Documenti minimi per un calzaturificio o azienda di pelletteria — checklist sintetica
- DVR con valutazione rischio chimico (COV, collanti, solventi), cancerogeni (polveri di cuoio), rumore, MMC/OCRA, vibrazioni
- Raccolta SDS aggiornate (formato REACH 16 sezioni) di tutti i prodotti chimici in uso
- Verifica assenza DMF e sostanze SVHC nei formulati impiegati
- Risultati campionamento strumentale polveri di cuoio (confronto VLEP 0,2 mg/m³) e COV
- Registro degli esposti agli agenti cancerogeni (polveri di cuoio) — art. 243 D.Lgs. 81/08
- Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenza e primo soccorso
- Attestati di formazione lavoratori 12 ore (ATECO 15.x, rischio medio) e preposti
- Schede di formazione e addestramento specifico per ogni macchina (fustellatrice, cucirino, pressa)
- Registro attrezzature con documentazione CE, dichiarazione di conformità e manutenzioni
- Verbale di consegna DPI ai lavoratori con prova di addestramento all'uso
- Protocollo sanitario del medico competente e giudizi di idoneità aggiornati
- Registro infortuni (compresi gli infortuni senza giorni di assenza)
- Piano di emergenza, planimetria con vie di esodo e procedure di evacuazione
- Documentazione manutenzione impianti di aspirazione (LEV) per polveri e COV
10. Formazione lavoratori (rischio medio, ATECO 15.x)
Le aziende dell'industria calzaturiera e della pelletteria operano sotto il codice ATECO 15.x (fabbricazione di articoli in pelle e cuoio: 15.1 preparazione e concia del cuoio; 15.2 fabbricazione di calzature; 15.3 fabbricazione di altri articoli in cuoio e pelletteria), classificato come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore obbligatorio di formazione dei lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore manifatturiero-calzaturiero.
I contenuti della formazione specifica devono coprire i rischi caratteristici del settore: rischio chimico da solventi organici, collanti e COV (con focus su riconoscimento dei segnali di esposizione acuta e cronica, uso corretto dei DPI respiratori, procedure di emergenza in caso di fuoriuscita di solventi o incendio); rischio cancerogeno da polveri di pelle (con informazione esplicita sulla classificazione IARC Gruppo 1, sui VLEP, sull'importanza dei DPI respiratori P3 e del registro degli esposti); rischio rumore e uso dei DPI uditivi; uso sicuro delle macchine specifiche del reparto (con addestramento pratico); movimentazione manuale dei carichi e tecniche di sollevamento corrette; DPI disponibili, uso e manutenzione; procedure di emergenza, evacuazione e primo soccorso.
L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti (capi linea, responsabili di reparto, capo fila addetti fustellatrici) seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore rispetto alle 12 base con aggiornamento ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2025. I dirigenti (direttori di produzione) frequentano il percorso da 16 ore. Il datore di lavoro che riveste il ruolo di RSPP per attività a rischio medio frequenta il corso da 32 ore con aggiornamento quinquennale.
La formazione specifica non può essere interamente erogata in FAD asincrona per la componente pratica relativa all'uso delle macchine e dei DPI: l'addestramento (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) deve avvenire in presenza con dimostrazione pratica e verifica dell'apprendimento. La formazione antincendio segue separatamente il D.M. 02/09/2021 (livello 2 per la maggior parte dei calzaturifici con rischio incendio elevato per la presenza di solventi e colle infiammabili). La formazione sugli agenti cancerogeni deve includere informazioni esplicite sui diritti dei lavoratori (registro degli esposti, sorveglianza sanitaria) come previsto dall'art. 238 D.Lgs. 81/08.
11. Sanzioni e ispezioni ASL/INL/INAIL
I calzaturifici e le aziende di pelletteria sono soggetti all'attività di vigilanza degli organi competenti: l'ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la sicurezza sul lavoro e l'igiene industriale; l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per i rapporti di lavoro e la regolarità contributiva; l'INAIL per gli aspetti assicurativi e la prevenzione degli infortuni; i VVF per la prevenzione incendi nelle strutture soggette a obbligo di CPI (certificato di prevenzione incendi).
Le violazioni più frequentemente contestate nelle ispezioni del settore calzaturiero includono: assenza o inadeguatezza del DVR (in particolare mancata valutazione del rischio chimico da solventi e del rischio da polveri di pelle cancerogene); assenza del registro degli esposti agli agenti cancerogeni; mancata misurazione strumentale del rumore nonostante la presenza di macchine ad alto livello sonoro; macchine prive di idonei ripari di sicurezza o con dispositivi di sicurezza disattivati (fustellatrici senza barriere fotoelettriche o comandi bimanuale); mancata formazione lavoratori; assenza di sorveglianza sanitaria in presenza di esposizioni che la richiederebbero; DPI non conformi o non utilizzati; SDS assenti o obsolete per i prodotti chimici in uso.
Le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per le violazioni rilevate:
- Mancata redazione DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro (art. 55 c. 1 lett. a).
- Mancata nomina RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 c. 1 lett. b).
- Mancata formazione lavoratori: arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratore non formato (art. 55 c. 5 lett. c).
- Mancata nomina medico competente (quando dovuta): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 3.714 euro (art. 55 c. 5 lett. a).
- Mancata tenuta del registro degli esposti cancerogeni (art. 243): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 3.714 euro (art. 260).
- Omessa valutazione del rischio rumore: ammenda da 2.192 a 4.384 euro (art. 186).
- Mancata sorveglianza sanitaria: ammenda da 1.315 a 5.699 euro (art. 58).
Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94, emesse dall'organo di vigilanza per violazioni sanabili, sospendono il procedimento penale: il datore ottempera entro il termine prescritto e paga un quarto del massimo dell'ammenda. L'inadempienza riattiva il procedimento penale. In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili penali ex artt. 589-590 c.p. e la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (se adottato il Modello Organizzativo 231). Il sospendimento dell'attivitàimprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/08 può essere disposto dall'INL in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza o in caso di impiego di lavoratori irregolari in misura superiore al 10% del personale presente.
FAQ — Sicurezza industria calzaturiera e pelletteriaFAQ
Il DMF (dimetilformammide) nei collanti è ancora utilizzabile nei calzaturifici italiani?
Le polveri di cuoio e pelle sono classificate come agenti cancerogeni?
Quante ore di formazione sicurezza devono avere i lavoratori di un calzaturificio?
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in un'azienda calzaturiera?
13. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Titolo IX — Sostanze pericolose: agenti chimici (artt. 223-232) e agenti cancerogeni (artt. 233-245)
- Regolamento (CE) 1907/2006 — REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
- Regolamento UE 2009/251/CE — Restrizione del DMF (dimetilformammide) nelle calzature e nei loro componenti
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
- UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
- Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose
- Direttiva Macchine 2006/42/CE — Sicurezza delle macchine (recepita con D.Lgs. 17/2010)
- Regolamento UE 2017/164 — Valori limite di esposizione professionale (OEL); polveri di cuoio: 0,2 mg/m³ TWA
- D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II — Agenti fisici: protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
- INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio chimico nell'industria calzaturiera e della pelletteria
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura produttiva, dai prodotti chimici effettivamente in uso, dalle mansioni presenti, dai risultati delle misurazioni ambientali e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e supportiamo la gestione documentale e formativa.
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