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Guida settoriale · 2026

Sicurezza Industria Calzaturiera e Pelletteria 2026: Guida Completa

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza sul lavoro in un calzaturificio o in un'azienda di pelletteria: DVR, rischio chimico da collanti e solventi, polveri di pelle e agenti cancerogeni, rumore da macchinari, MMC, DPI specifici, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un calzaturificio o un'azienda di pelletteria deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR personalizzato che copra i rischi tipici del settore: rischio chimico da collanti, solventi e COV (valutazione ai sensi del Titolo IX), polveri di pelle classificate come agenti cancerogeni certi (IARC Gruppo 1) con obbligo di registro degli esposti, rumore da fustellatrici, cucirini industriali e presse, movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue alla stazione di lavoro. La formazione è di 12 ore (rischio medio, ATECO 15.x) con aggiornamento quinquennale. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le esposizioni a cancerogeni e per le altre esposizioni che superino i valori di azione.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Reg. CE REACH e Reg. UE CLP

L'industria calzaturiera e del settore pelletteria — che include calzaturifici, aziende di pelletteria e valigeria, produttori di articoli in cuoio e pelle conciata — opera in un contesto normativo che combina la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con il diritto europeo delle sostanze chimiche.

Il pilastro nazionale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica integralmente a tutte le aziende del settore con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Per la specificità dei rischi del comparto, i Titoli più rilevanti sono: il Titolo III (attrezzature di lavoro), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), il Titolo VIII Capo II (esposizione al rumore) e Capo III (vibrazioni), il Titolo IX Capo I (agenti chimici pericolosi, artt. 223-232) e Capo II (agenti cancerogeni e mutageni, artt. 233-245).

Sul versante europeo, il Regolamento (CE) 1907/2006 — REACH impone agli utilizzatori a valle (downstream users) — categoria in cui rientrano i calzaturifici che utilizzano collanti, solventi e vernici registrati — di adottare le misure di gestione dei rischi descritte nelle schede di sicurezza (SDS) estese e negli scenari di esposizione. La classificazione di pericolo dei prodotti chimici è disciplinata dal Regolamento (UE) 1272/2008 — CLP (Classification, Labelling and Packaging), che definisce le classi e le categorie di pericolo, le pittogramme e le frasi H/P sulle etichette e nelle SDS. Il Regolamento UE 2009/251/CE vieta specificatamente il DMF (dimetilformammide) nelle calzature e nei loro componenti, inserendolo nell'allegato XVII REACH.

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale (VLEP), il riferimento è il Regolamento UE 2017/164, che fissa il VLEP per le polveri di cuoio a 0,2 mg/m³ (TWA 8h), limite molto più restrittivo rispetto alle polveri di legno duro (5 mg/m³) e che riflette la classificazione cancerogena di queste polveri. Per i solventi organici più comuni (etilacetato, metil-etil-chetone, toluene, acetone) i VLEP sono definiti nel D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII e dagli accordi europei recepiti.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda in base ai prodotti effettivamente utilizzati, alle mansioni presenti e alle misurazioni ambientali già disponibili; supportiamo la gestione documentale e formativa adattata al profilo di rischio specifico.

2. DVR: obblighi e chi lo firma

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento cardine del sistema di sicurezza. In un calzaturificio o in un'azienda di pelletteria l'obbligo di elaborazione nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08: operai di produzione (tagliatori, orlatori, montatori, rifinitori, collatori), magazzinieri, addetti al controllo qualità, impiegati che accedano ai reparti produttivi. Collaboratori familiari, soci lavoratori di cooperative, stagisti e tirocinanti rientrano generalmente nella definizione di lavoratore e attivano l'obbligo.

Il DVR di un'azienda calzaturiera deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08): la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con indicazione dei criteri e dei metodi adottati (valutazione qualitativa-quantitativa del rischio chimico ai sensi degli artt. 223-224, misurazione strumentale del rumore ai sensi degli artt. 190-191, calcolo dell'indice NIOSH per la MMC, censimento delle polveri di pelle ai sensi degli artt. 233-235, valutazione delle vibrazioni mano-braccio per chi opera con macchine vibranti); l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei DPI necessari per mansione; il programma delle misure di miglioramento; i nominativi di RSPP, medico competente e RLS. Il DVR deve essere elaborato sentito il medico competente e il RLS, firmato dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico competente, e aggiornato in caso di variazioni significative dell'attività produttiva, introduzione di nuove macchine o nuovi prodotti chimici, infortuni gravi, o a seguito di sopralluogo ispettivo.

Il datore di lavoro è l'unico soggetto responsabile della redazione del DVR (art. 17 D.Lgs. 81/08): questo obbligo è indelegabile. Il ruolo di RSPP può essere assunto dal datore stesso (corso da 32 ore per rischio medio) o affidato a un professionista esterno o interno ai sensi dell'art. 32. Nelle aziende calzaturiere di piccole dimensioni (fino a 10 addetti) il titolare assume spesso l'RSPP in proprio; per aziende di medie dimensioni con più reparti e profili chimici complessi è consigliabile una figura tecnica con formazione specialistica in igiene industriale e chimica.

La data certa del DVR va garantita mediante firma digitale con marcatura temporale o sottoscrizione davanti al notaio, come indicato dall'art. 28 c. 2 D.Lgs. 81/08. In caso di ispezione ASL o INL, l'incapacità di dimostrare la data di elaborazione del DVR costituisce un elemento aggravante.

3. Rischio chimico: collanti, solventi, primer, vernici (COV, TDI, DMF)

Il rischio chimico è la priorità assoluta nella valutazione dei rischi di un calzaturificio o di un'azienda di pelletteria. I prodotti utilizzati nelle fasi di assemblaggio, finissaggio e trattamento delle superfici contengono frequentemente solventi organici volatili (COV), isocianati (TDI, MDI) e altre sostanze pericolose classificate ai sensi del Regolamento CLP.

Le fasi lavorative più esposte e i principali agenti chimici per ciascuna sono:

Fase lavorativaAgenti chimici tipiciClassificazione CLP principaleVLEP indicativo
Incollaggio tomaie, suole, sottopiediCollanti a base di policloroprene in solvente; collanti poliuretanici bicomponenti con TDI o MDIFlam. Liq. 2; Repr. 2; Resp. Sens. 1 (isocianati)TDI: 0,005 ppm (VLEP UE); solventi: vedi SDS specifica
Applicazione primer e attivatoriPrimer a base di solventi alogenati o aromatici; acetone, MEK, etilacetatoFlam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3Acetone: 1210 mg/m³ (500 ppm); MEK: 600 mg/m³
Verniciatura e finitura superficialeVernici a base acqua con cosolventi; lacche nitrocellulosiche; vernici poliuretaniche con solventi organiciFlam. Liq. 3 (solvente); STOT SE 3 (narcotico); Aquatic Chronic 3COV totali: misurare in campionamento personale
Pulizia macchine e attrezzatureAcetone, MEK, alcoli, solventi aromaticiFlam. Liq. 2-3; STOT SE 3Toluene: 191 mg/m³ (50 ppm)
Trattamenti antimuffa e biocidi (stoccaggio)DMF (vietato per il prodotto finito ma potenzialmente residuo nel processo); biocidi alternativiDMF: Repr. 1B; Acute Tox. 4; STOT RE 1 (epatotossico)DMF: VLEP proposto 5 ppm; ora vietato

La valutazione del rischio chimico segue la procedura dell'art. 223 D.Lgs. 81/08: identificazione degli agenti presenti, raccolta delle SDS aggiornate, stima dell'esposizione per via inalatoria e cutanea, confronto con i VLEP. Quando la valutazione qualitativa non permette di escludere il superamento dei VLEP, è necessaria la misurazione ambientale strumentale (campionamento personale o d'ambiente) con metodi analitici validati (NIOSH, MDHS, UNI EN 689). L'art. 224 c. 2 D.Lgs. 81/08 consente di concludere per bassa entità del rischio solo quando la valutazione dei rischi dimostra che le quantità, le modalità d'uso e le concentrazioni sono tali da non comportare un rischio per la salute. In pratica, per la maggior parte dei calzaturifici che utilizzano collanti in solvente in ambienti chiusi, il rischio chimico non è di bassa entità e impone la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria.

Le misure tecniche prioritarie per ridurre l'esposizione ai COV sono: aspirazione localizzata (LEV) a bocchetta fissa o mobile nelle postazioni di incollaggio e verniciatura; cabine o tunnel di verniciatura con filtrazione dell'aria; ventilazione generale meccanica sufficiente a diluire i vapori sotto il 10% del limite inferiore di esplosività (LEL); sistemi chiusi per il dosaggio di collanti; formazione specifica sull'uso corretto dei DPI respiratori e sulla sostituzione dei solventi con formulati a base acqua ove tecnicamente fattibile. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale relativa alle sostanze chimiche in uso.

4. Polveri di pelle e agenti cancerogeni

Le polveri di cuoio (leather dust) generate dalle operazioni di taglio, fresatura, levigatura, rifilatura e carteggiatura di pelle conciata al cromo o al vegetale sono classificate come agenti cancerogeni certi per l'uomo (IARC Gruppo 1) in relazione al carcinoma della cavità nasale e dei seni paranasali. Questa classificazione è riconosciuta dalla Direttiva UE 2019/983/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni al lavoro ed è recepita nel diritto italiano attraverso il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08.

Il Regolamento UE 2017/164 ha fissato il valore limite di esposizione professionale (VLEP) per le polveri di cuoio a 0,2 mg/m³ come media ponderata su 8 ore (TWA), valore particolarmente restrittivo che riflette la pericolosità accertata. Nelle operazioni di taglio meccanico, levigatura e fresatura di suole in cuoio, le concentrazioni di polveri inalatrici nella zona di respirazione dell'operatore possono facilmente superare questo limite in assenza di adeguata aspirazione localizzata.

Le obbligazioni specifiche del datore di lavoro per gli agenti cancerogeni (artt. 233-245 D.Lgs. 81/08) sono più stringenti di quelle per gli agenti chimici pericolosi generici:

Le polveri di pellame non conciato, di pellame artificiale (poliuretano, PVC) e di materiali sintetici hanno un profilo di rischio diverso che va valutato separatamente. Tuttavia, anche le polveri di pellame sintetico possono contenere additivi e pigmenti classificati come pericolosi, il cui contributo all'esposizione va censito nelle SDS dei materiali.

5. Rumore da macchinari: fustellatrici, cucitrici, presse

Il rumore è uno dei rischi fisici più rilevanti nell'industria calzaturiera. Le macchine tipicamente presenti nei calzaturifici generano livelli sonori che possono superare significativamente i valori di azione previsti dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08. La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da un tecnico competente con misurazioni strumentali ai sensi della norma UNI EN ISO 9612:2011.

Macchina / operazioneLivello sonoro tipico (Leq)Note operative
Fustellatrice a ponte (taglio tomaia)90–100 dB(A)Impatto ripetitivo; il livello di picco può superare 137 dB(C)
Cucirino industriale a colonna82–88 dB(A)Esposizione continua su turno di 8 ore; sommazione con altre fonti
Pressa per montaggio suola88–95 dB(A)Frequenza bassa-media; riflessioni sulle pareti aumentano il livello ambientale
Levigatrice/carteggiatrice per suole85–92 dB(A)Combinata con esposizione a polveri di cuoio
Fresatrice per suole e tacchi90–98 dB(A)Utensile rotante a contatto con materiale duro (cuoio, gomma)
Ribattitoio / tiramollette88–94 dB(A)Operazione di montaggio; impatto singolo ma ripetuto

Nei reparti con più macchine che operano contemporaneamente, il livello di rumore ambientale può superare i 90 dB(A), determinando esposizioni giornaliere ben al di sopra del valore limite di 87 dB(A). La valutazione deve essere effettuata per mansione (con campionamento personale) e non solo per posizione fissa, per tenere conto della mobilità degli operatori tra le macchine durante il turno.

Valore D.Lgs. 81/08Livello Lex,8hPicco LpiccoObblighi
Valore di azione inferiore80 dB(A)135 dB(C)Informazione, messa a disposizione DPI uditivi, sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore di azione superiore85 dB(A)137 dB(C)DPI uditivi obbligatori, programma tecnico di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabile tenendo conto dell'attenuazione del DPI; misure immediate di riduzione

Le misure tecniche di riduzione alla fonte hanno priorità sulle misure di protezione individuale: cabinatura acustica delle fustellatrici più rumorose, smorzatori di vibrazione sulle presse, isolamento elastico delle macchine dal pavimento, separazione fisica dei reparti più rumorosi con pareti fonoisolanti. Quando queste misure non siano sufficienti a rientrare sotto i valori di azione, vanno forniti DPI uditivi adeguati (tappi o cuffie con SNR adeguato all'esposizione effettiva) e attivata la sorveglianza sanitaria audiometrica tramite medico competente.

6. Movimentazione manuale dei carichi (MMC) e posture incongrue

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). Nell'industria calzaturiera i fattori di rischio ergonomico sono molteplici e coinvolgono praticamente tutte le mansioni operative:

La valutazione OCRA per i movimenti ripetitivi è particolarmente importante: nei calzaturifici le cucitrici che lavorano su volumi elevati possono effettuare migliaia di azioni tecniche dell'arto superiore per turno. L'indice OCRA o il checklist OCRA consente di classificare il rischio (verde/giallo/rosso) e di individuare i fattori di rischio prevalenti su cui intervenire: frequenza delle azioni, forza applicata, postura del polso e della spalla, assenza di recovery period adeguati. Quando l'indice supera i valori di azione, il medico competente deve essere nominato per la sorveglianza sanitaria dei disturbi muscolo-scheletrici degli arti superiori (DMUS).

Le misure ergonomiche prioritarie comprendono: adeguamento dell'altezza delle postazioni ai lavoratori (piano di lavoro regolabile in altezza ai cucirini), sedie ergonomiche regolabili con supporto lombare, ausili meccanici per la movimentazione delle casse (transpallet, carrelli con ruote idonee al pavimento del reparto), rotazione delle mansioni tra operazioni con diverso impegno biomeccanico, pause programmate ogni 45-60 minuti di lavoro ripetitivo.

7. Attrezzature e macchine: fustellatrici, cucirini industriali, presse

Tutte le macchine utilizzate in un calzaturificio o in un'azienda di pelletteria rientrano nella definizione di attrezzature di lavoro ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08 e devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010). Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento UE 2023/1230 sostituirà la direttiva macchine per le nuove immissioni sul mercato.

Le principali macchine e i rischi specifici associati sono:

Il datore di lavoro è tenuto a: verificare la presenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità e del manuale d'uso in italiano per ogni macchina; predisporre un registro delle attrezzature con pianificazione e registrazione delle manutenzioni preventive; formare i lavoratori all'uso sicuro di ciascuna macchina con addestramento pratico documentato; verificare quotidianamente l'efficienza dei dispositivi di sicurezza prima dell'avvio. Le macchine prive di dichiarazione di conformità CE acquisite ante 1996 possono essere mantenute in esercizio solo se adeguate ai requisiti essenziali dell'allegato V D.Lgs. 81/08 a cura del datore di lavoro, previa valutazione tecnica specifica.

8. DPI specifici per il settore calzaturiero e pelletteria

I Dispositivi di Protezione Individuale per il personale dei calzaturifici e delle aziende di pelletteria vanno selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione. Devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e portare la marcatura CE con categoria di rischio e norma tecnica di riferimento.

Mansione / rischioDPI obbligatoriNorma tecnica di riferimento
Addetto fustellatrice (rischio schiacciamento)Guanti antitaglio Cat. III; calzature di sicurezza S1P SRC con puntale; occhiali di protezione contro proiezioniGuanti UNI EN 388:2016; calzature UNI EN ISO 20345; occhiali UNI EN 166
Addetto incollaggio / applicazione solventi (rischio chimico)Semimaschere filtranti A1P2 o A2P3 (in base alla SDS del prodotto); guanti chimici Cat. III impermeabili; occhiali a tenuta; grembiule impermeabileMaschera UNI EN 140 con filtri UNI EN 14387; guanti UNI EN 374; occhiali UNI EN 166
Addetto levigatura/fresatura suole (polveri di cuoio cancerogene)Semimaschera filtrante FFP3 o maschera intera con filtro P3; occhiali a tenuta; calzature S1 SRCFFP3: UNI EN 149; maschera intera: UNI EN 136 con filtro UNI EN 143 P3
Addetto reparti rumorosi (fustellatrice, pressa — sopra 85 dB(A))Tappi auricolari monouso con SNR adeguato o cuffie antirumore; SNR calcolato in base alla Lex,8h effettivaUNI EN 352-2 (tappi); UNI EN 352-1 (cuffie); SNR verificato con metodo SLM
Addetto verniciatura (COV, isocianati)Maschera intera o semimaschera con filtri combinati A2B2P3; guanti chimici Cat. III; tuta monouso Cat. IIIMaschera UNI EN 136; guanti UNI EN 374; tuta UNI EN 14325
Operatore macchine con parti in movimento (cucirino, cardatrice)Guanti antitaglio Cat. II (solo fuori dalla zona di contatto con organi in movimento); calzature S1 SRC; capelli raccolti o cuffiaGuanti UNI EN 388; calzature UNI EN ISO 20345

Tutti i DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmato dal lavoratore (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08), con formazione specifica sull'uso corretto, sulla limitazione di impiego (es.: i guanti antitaglio non vanno indossati durante la fase attiva dell'ago nelle macchine da cucire per il rischio di trascinamento), sulla manutenzione e sulla sostituzione al deterioramento. Il datore deve verificare periodicamente che i DPI vengano effettivamente utilizzati e che siano in buone condizioni.

9. Sorveglianza sanitaria e medico competente

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 per tutti i lavoratori esposti a rischi per i quali la legge la prevede. Nell'industria calzaturiera e della pelletteria i trigger principali sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico formale, collabora alla redazione del DVR e del programma di miglioramento, elabora il protocollo sanitario, effettua le visite preventive e periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica con eventuali prescrizioni o limitazioni (es.: evitare esposizione a cancerogeni per le lavoratrici in gravidanza; limitare le ore di lavoro ripetitivo per chi presenta sindrome del tunnel carpale) e partecipa alla riunione periodica annuale. Il giudizio di idoneità con limitazioni va recepito nell'organizzazione del lavoro.

Documenti minimi per un calzaturificio o azienda di pelletteria — checklist sintetica

  • DVR con valutazione rischio chimico (COV, collanti, solventi), cancerogeni (polveri di cuoio), rumore, MMC/OCRA, vibrazioni
  • Raccolta SDS aggiornate (formato REACH 16 sezioni) di tutti i prodotti chimici in uso
  • Verifica assenza DMF e sostanze SVHC nei formulati impiegati
  • Risultati campionamento strumentale polveri di cuoio (confronto VLEP 0,2 mg/m³) e COV
  • Registro degli esposti agli agenti cancerogeni (polveri di cuoio) — art. 243 D.Lgs. 81/08
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenza e primo soccorso
  • Attestati di formazione lavoratori 12 ore (ATECO 15.x, rischio medio) e preposti
  • Schede di formazione e addestramento specifico per ogni macchina (fustellatrice, cucirino, pressa)
  • Registro attrezzature con documentazione CE, dichiarazione di conformità e manutenzioni
  • Verbale di consegna DPI ai lavoratori con prova di addestramento all'uso
  • Protocollo sanitario del medico competente e giudizi di idoneità aggiornati
  • Registro infortuni (compresi gli infortuni senza giorni di assenza)
  • Piano di emergenza, planimetria con vie di esodo e procedure di evacuazione
  • Documentazione manutenzione impianti di aspirazione (LEV) per polveri e COV

10. Formazione lavoratori (rischio medio, ATECO 15.x)

Le aziende dell'industria calzaturiera e della pelletteria operano sotto il codice ATECO 15.x (fabbricazione di articoli in pelle e cuoio: 15.1 preparazione e concia del cuoio; 15.2 fabbricazione di calzature; 15.3 fabbricazione di altri articoli in cuoio e pelletteria), classificato come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore obbligatorio di formazione dei lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore manifatturiero-calzaturiero.

I contenuti della formazione specifica devono coprire i rischi caratteristici del settore: rischio chimico da solventi organici, collanti e COV (con focus su riconoscimento dei segnali di esposizione acuta e cronica, uso corretto dei DPI respiratori, procedure di emergenza in caso di fuoriuscita di solventi o incendio); rischio cancerogeno da polveri di pelle (con informazione esplicita sulla classificazione IARC Gruppo 1, sui VLEP, sull'importanza dei DPI respiratori P3 e del registro degli esposti); rischio rumore e uso dei DPI uditivi; uso sicuro delle macchine specifiche del reparto (con addestramento pratico); movimentazione manuale dei carichi e tecniche di sollevamento corrette; DPI disponibili, uso e manutenzione; procedure di emergenza, evacuazione e primo soccorso.

L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti (capi linea, responsabili di reparto, capo fila addetti fustellatrici) seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore rispetto alle 12 base con aggiornamento ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2025. I dirigenti (direttori di produzione) frequentano il percorso da 16 ore. Il datore di lavoro che riveste il ruolo di RSPP per attività a rischio medio frequenta il corso da 32 ore con aggiornamento quinquennale.

La formazione specifica non può essere interamente erogata in FAD asincrona per la componente pratica relativa all'uso delle macchine e dei DPI: l'addestramento (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) deve avvenire in presenza con dimostrazione pratica e verifica dell'apprendimento. La formazione antincendio segue separatamente il D.M. 02/09/2021 (livello 2 per la maggior parte dei calzaturifici con rischio incendio elevato per la presenza di solventi e colle infiammabili). La formazione sugli agenti cancerogeni deve includere informazioni esplicite sui diritti dei lavoratori (registro degli esposti, sorveglianza sanitaria) come previsto dall'art. 238 D.Lgs. 81/08.

11. Sanzioni e ispezioni ASL/INL/INAIL

I calzaturifici e le aziende di pelletteria sono soggetti all'attività di vigilanza degli organi competenti: l'ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la sicurezza sul lavoro e l'igiene industriale; l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per i rapporti di lavoro e la regolarità contributiva; l'INAIL per gli aspetti assicurativi e la prevenzione degli infortuni; i VVF per la prevenzione incendi nelle strutture soggette a obbligo di CPI (certificato di prevenzione incendi).

Le violazioni più frequentemente contestate nelle ispezioni del settore calzaturiero includono: assenza o inadeguatezza del DVR (in particolare mancata valutazione del rischio chimico da solventi e del rischio da polveri di pelle cancerogene); assenza del registro degli esposti agli agenti cancerogeni; mancata misurazione strumentale del rumore nonostante la presenza di macchine ad alto livello sonoro; macchine prive di idonei ripari di sicurezza o con dispositivi di sicurezza disattivati (fustellatrici senza barriere fotoelettriche o comandi bimanuale); mancata formazione lavoratori; assenza di sorveglianza sanitaria in presenza di esposizioni che la richiederebbero; DPI non conformi o non utilizzati; SDS assenti o obsolete per i prodotti chimici in uso.

Le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per le violazioni rilevate:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94, emesse dall'organo di vigilanza per violazioni sanabili, sospendono il procedimento penale: il datore ottempera entro il termine prescritto e paga un quarto del massimo dell'ammenda. L'inadempienza riattiva il procedimento penale. In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili penali ex artt. 589-590 c.p. e la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (se adottato il Modello Organizzativo 231). Il sospendimento dell'attivitàimprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/08 può essere disposto dall'INL in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza o in caso di impiego di lavoratori irregolari in misura superiore al 10% del personale presente.

FAQ — Sicurezza industria calzaturiera e pelletteriaFAQ

Il DMF (dimetilformammide) nei collanti è ancora utilizzabile nei calzaturifici italiani?
No, l'uso del DMF (dimetilformammide, N,N-dimetilformammide) nelle calzature destinate al consumatore finale è vietato dal Regolamento UE 2009/251/CE, che ha inserito il DMF nell'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) come sostanza soggetta a restrizione. Il Regolamento vieta la commercializzazione di articoli — incluse le calzature e i loro componenti — contenenti DMF in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg in peso sull'articolo o su qualsiasi parte dell'articolo. Il DMF veniva impiegato come biocida antimuffa in bustine inserite all'interno delle calzature durante il trasporto, e in alcuni formulati adesivi. Sebbene il divieto riguardi formalmente la commercializzazione del prodotto finito, i produttori che utilizzino formulati contenenti DMF sono esposti a responsabilità diretta ai sensi del REACH. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, il DMF è classificato come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) e come epatotossico; la sua valutazione rientra nel Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) sull'esposizione agli agenti chimici pericolosi. I produttori e gli importatori di collanti per calzature devono verificare che le schede di sicurezza (SDS) e le formulazioni dei prodotti utilizzati siano conformi al REACH e privi di DMF o di altre sostanze soggette a restrizione o autorizzazione.
Le polveri di cuoio e pelle sono classificate come agenti cancerogeni?
Sì, le polveri di cuoio (leather dust) sono classificate come agenti cancerogeni certi per l'uomo (IARC Gruppo 1) in relazione al carcinoma della cavità nasale e dei seni paranasali. Questa classificazione è recepita nel diritto europeo: il Regolamento UE 2017/164 ha fissato il valore limite di esposizione professionale (VLEP) per le polveri di cuoio a 0,2 mg/m³ come media ponderata nel tempo su 8 ore (OEL-TWA). Nel quadro del D.Lgs. 81/08, le polveri di cuoio rientrano nel Titolo IX Capo II — Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233-245). Le obbligazioni specifiche per il datore di lavoro comprendono: sostituzione con materiali meno pericolosi ove tecnicamente possibile; riduzione alla fonte tramite sistemi di aspirazione localizzata (LEV) con efficienza certificata; misurazione strumentale dell'esposizione con confronto ai VLEP; formazione specifica sui rischi cancerogeni; sorveglianza sanitaria con protocollo oncologico; registro degli esposti ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08 (obbligatorio per esposizioni a cancerogeni accertati); comunicazione all'INAIL degli esposti. Le polveri di pellame grezzo (non conciato) e di pellame artificiale hanno profili di pericolo diversi, che vanno valutati caso per caso in base alla composizione e ai trattamenti subiti.
Quante ore di formazione sicurezza devono avere i lavoratori di un calzaturificio?
I lavoratori di un calzaturificio o di un'azienda di pelletteria ricadono sotto il codice ATECO 15.x (fabbricazione di articoli in pelle e cuoio), classificato come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore obbligatorio di formazione è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale (sui principi generali di prevenzione, organizzazione della sicurezza in azienda, diritti e doveri dei lavoratori) e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore manifatturiero con particolare attenzione a: rischio chimico da solventi, collanti e COV; polveri di pelle e rischio cancerogeno; rumore da macchinari industriali; movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue; uso sicuro di macchine (fustellatrici, cucirini, presse); DPI e loro uso corretto; procedure di emergenza e primo soccorso. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti (capi linea, responsabili di reparto) seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore rispetto alle 12 base, con aggiornamento periodico ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2025. La formazione non può essere interamente erogata in FAD asincrona per la parte specifica pratica sulle macchine e sui DPI: almeno la componente di addestramento all'uso delle attrezzature e dei DPI deve avvenire in presenza o in FAD sincrona con dimostrazione pratica.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in un'azienda calzaturiera?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione o i livelli d'azione previsti. In un'azienda calzaturiera o di pelletteria i principali trigger sono: (1) Rischio chimico — quando la valutazione qualitativa-quantitativa degli agenti chimici pericolosi (solventi organici, collanti, COV, primer) supera la soglia di bassa entità di cui all'art. 224 c. 2 D.Lgs. 81/08 è obbligatoria la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria; per i cancerogeni (polveri di cuoio) la sorveglianza è sempre obbligatoria senza soglie. (2) Rumore — quando il livello di esposizione giornaliera Lex,8h supera 80 dB(A) la sorveglianza è su richiesta del lavoratore; sopra 85 dB(A) è obbligatoria con audiometria periodica. (3) Movimentazione manuale dei carichi — quando l'indice di sollevamento NIOSH supera i valori di azione, il medico competente effettua le visite preventive e periodiche con focus su rachide lombare e arti superiori. (4) Vibrazioni mano-braccio (HAV) — per chi opera su macchine vibranti (levigatrici, fresatrici per suole) con esposizione giornaliera superiore al valore di azione di 2,5 m/s². Il medico competente, nominato con lettera di incarico, redige il protocollo sanitario, effettua le visite (preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione), esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e partecipa alla stesura del DVR.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Titolo IX — Sostanze pericolose: agenti chimici (artt. 223-232) e agenti cancerogeni (artt. 233-245)
  • Regolamento (CE) 1907/2006 — REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
  • Regolamento UE 2009/251/CE — Restrizione del DMF (dimetilformammide) nelle calzature e nei loro componenti
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose
  • Direttiva Macchine 2006/42/CE — Sicurezza delle macchine (recepita con D.Lgs. 17/2010)
  • Regolamento UE 2017/164 — Valori limite di esposizione professionale (OEL); polveri di cuoio: 0,2 mg/m³ TWA
  • D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II — Agenti fisici: protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio chimico nell'industria calzaturiera e della pelletteria

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura produttiva, dai prodotti chimici effettivamente in uso, dalle mansioni presenti, dai risultati delle misurazioni ambientali e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e supportiamo la gestione documentale e formativa.

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