FAQ Agenti Chimici — Valutazione rischio e obblighi D.Lgs. 81/08 Titolo IX
Risposte alle domande più frequenti sugli agenti chimici: classificazione CLP, valutazione del rischio, schede SDS, valori limite OEL, cancerogeni e DPI previsti dal D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I (artt. 220–232) disciplina la valutazione e la gestione del rischio da agenti chimici in tutti i luoghi di lavoro. La corretta valutazione del rischio, l'uso appropriato delle schede SDS e la scelta dei DPI adeguati sono fondamentali per proteggere la salute dei lavoratori esposti a sostanze pericolose.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e RLS in merito alla corretta gestione del rischio chimico secondo il D.Lgs. 81/08, il Regolamento REACH (CE 1907/2006) e il Regolamento CLP (CE 1272/2008).
Domande frequenti sugli agenti chimiciFAQ
Cos'è un agente chimico pericoloso secondo il D.Lgs. 81/08?
L'art. 222 del D.Lgs. 81/08 definisce "agente chimico" qualsiasi elemento o composto chimico, sia da solo sia nei suoi miscugli, allo stato naturale o ottenuto, utilizzato o smaltito mediante qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che sia stato intenzionalmente prodotto o meno e dal fatto che sia immesso o meno sul mercato. Un agente chimico è considerato "pericoloso" quando soddisfa i criteri di classificazione previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP — Classification, Labelling and Packaging): sostanze e miscele classificate come tossiche, corrosive, irritanti, sensibilizzanti, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione rientrano in questa categoria. Il sistema CLP ha sostituito la precedente normativa e si allinea al sistema GHS dell'ONU. Le sostanze classificate come pericolose devono recare in etichetta pittogrammi di pericolo, avvertenze (H — Hazard statements) e consigli di prudenza (P — Precautionary statements). Anche quando la sostanza non rientra formalmente nella classificazione CLP, il datore di lavoro è tenuto a valutare l'esposizione ai sensi dell'art. 223 se vi è un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
Tutte le aziende devono valutare il rischio chimico?
Sì, praticamente tutte le aziende sono soggette all'obbligo di valutare il rischio chimico, indipendentemente dal settore di attività. L'art. 223 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da agenti chimici presenti o utilizzati in azienda, compresi quelli generati da attività lavorative. Non esiste alcuna soglia dimensionale o settoriale di esonero: anche una piccola impresa che utilizza un semplice detergente per la pulizia degli ambienti deve includere tale sostanza nella valutazione del rischio. L'obbligo scatta perché quasi ogni attività produttiva, artigianale, commerciale o di servizi comporta l'utilizzo di prodotti chimici, anche di uso comune. La valutazione deve essere documentata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e deve concludersi con la determinazione del livello di rischio: "irrilevante per la salute" oppure "non irrilevante". Da questa distinzione dipendono gli obblighi successivi, in particolare l'attivazione della sorveglianza sanitaria. L'omessa valutazione del rischio chimico espone il datore di lavoro alle sanzioni penali previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Come si fa la valutazione del rischio chimico?
La valutazione del rischio chimico è disciplinata dall'art. 223 del D.Lgs. 81/08 e deve tenere conto di una serie di parametri specifici. In primo luogo occorre raccogliere tutte le informazioni sulle sostanze presenti o utilizzate in azienda: caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, frasi di pericolo CLP, schede di dati di sicurezza (SDS). Successivamente si analizzano: la natura degli agenti chimici (solidi, liquidi, gas, vapori, polveri, aerosol), il carattere e la durata dell'esposizione (continua, intermittente, occasionale), il livello, il tipo e la durata di esposizione (misurazione ambientale o stima qualitativa/semi-quantitativa), le quantità utilizzate e le modalità operative. Fondamentale è il confronto con i valori limite di esposizione professionale (OEL — Occupational Exposure Limits) stabiliti a livello europeo dai Regolamenti UE 2017/164 e 2019/1831 e recepiti nell'ordinamento nazionale. È possibile utilizzare metodi standardizzati come INRS-ICPE (modello francese), Movarisch o ECETOC TRA per la stima semi-quantitativa. La valutazione deve individuare le misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre il rischio al minimo possibile, nonché stabilire se il rischio risultante è "irrilevante per la salute" o meno.
Cos'è una scheda SDS e chi deve averla?
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS — Safety Data Sheet) è un documento tecnico obbligatorio previsto dall'art. 31 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH). Essa contiene informazioni dettagliate sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche di una sostanza o miscela, nonché sulle misure di sicurezza da adottare per la sua manipolazione, stoccaggio e smaltimento. La SDS è strutturata in 16 sezioni obbligatorie che comprendono: identificazione del prodotto, identificazione dei pericoli, composizione, misure di pronto soccorso, misure antincendio, misure in caso di rilascio accidentale, manipolazione e stoccaggio, controlli dell'esposizione e protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto, informazioni sulla regolamentazione e altre informazioni. L'obbligo di fornire la SDS ricade sul fornitore (produttore, importatore o distributore) verso i destinatari a uso professionale. Il datore di lavoro che riceve o acquista sostanze o miscele pericolose deve esigere la SDS dal proprio fornitore, conservarla e renderla accessibile ai lavoratori esposti, all'RSPP, al medico competente e alle autorità di vigilanza. La SDS deve essere redatta nella lingua del Paese in cui la sostanza è immessa in commercio.
I detergenti per le pulizie sono agenti chimici pericolosi?
Dipende dalla classificazione CLP del prodotto specifico. Non tutti i detergenti sono classificati come pericolosi, ma molti prodotti per la pulizia professionale lo sono e devono essere trattati come agenti chimici pericolosi ai fini della valutazione del rischio. Alcuni detergenti comuni contengono sostanze classificate come irritanti per la pelle e per gli occhi (categorie H315, H319), sensibilizzanti respiratori o cutanei (H334, H317), o corrosive (H314). Prodotti professionali come sgrassatori acidi o alcalini forti, candeggine concentrate, detartrarizzanti, solventi e prodotti per la disinfezione possono essere classificati con pericoli più severi. Il primo passo è leggere l'etichetta CLP e richiedere al fornitore la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS): le frasi H presenti indicano la classificazione di pericolo. Anche in assenza di classificazione formale come "pericoloso", il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio di esposizione per i lavoratori addetti alle pulizie, che spesso operano in ambienti poco ventilati, per lunghi periodi e senza DPI adeguati. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ASL prestano particolare attenzione al settore pulizie nell'ambito dei controlli sul rischio chimico.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per rischio chimico?
L'art. 229 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per i quali il rischio non sia stato valutato come "irrilevante per la salute". La distinzione cruciale è quella tra rischio "irrilevante" e rischio "non irrilevante": solo nel primo caso il datore di lavoro è esonerato dall'attivare la sorveglianza sanitaria. La valutazione che porta a tale conclusione deve essere però documentata nel DVR in modo rigoroso e verificabile. Quando il rischio è non irrilevante, il datore di lavoro deve nominare il medico competente, il quale definisce il protocollo sanitario specifico per le sostanze presenti e la periodicità delle visite. Le visite mediche comprendono solitamente accertamenti della funzionalità epatica, renale e respiratoria, a seconda degli organo-bersaglio delle sostanze in uso. La sorveglianza sanitaria deve essere preventiva (prima dell'adibizione all'attività) e periodica (con frequenza stabilita dal medico competente). Il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. In caso di risultati anomali correlabili all'esposizione chimica, il protocollo deve essere rivisto e le misure di prevenzione rafforzate.
I valori limite di esposizione professionale (OEL) sono obbligatori?
Sì, il rispetto dei valori limite di esposizione professionale (OEL — Occupational Exposure Limits) è obbligatorio ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di assicurare che i lavoratori non siano esposti a concentrazioni di agenti chimici superiori ai valori limite stabiliti dalla normativa. A livello europeo, i valori limite vincolanti (BOELV — Binding OEL Values) sono fissati dalle Direttive recepite tramite regolamenti, in particolare il Regolamento UE 2017/164 e il Regolamento UE 2019/1831, che aggiornano e ampliano l'elenco delle sostanze con limiti vincolanti. Accanto ai valori limite vincolanti esistono anche valori limite indicativi (IOELV), che costituiscono un riferimento tecnico-scientifico non immediatamente cogente ma di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione del rischio. Gli OEL sono espressi come TWA (Time Weighted Average, valore medio ponderato su 8 ore) e STEL (Short Term Exposure Limit, valore limite di breve durata su 15 minuti). Per le sostanze con valore limite, il datore di lavoro deve effettuare misurazioni ambientali periodiche per verificare che i livelli di esposizione rimangano al di sotto della soglia. Il superamento di un OEL vincolante costituisce violazione di legge, indipendentemente dalla presenza o assenza di effetti sulla salute documentati.
Cosa sono i cancerogeni chimici e come si gestiscono?
I cancerogeni chimici sono sostanze o miscele classificate come cancerogene (categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP) o come mutagene per le cellule germinali. Sono disciplinati dal Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 233-245), che prevede un regime normativo più stringente rispetto agli agenti chimici in generale. Il principio cardine è la sostituzione: il datore di lavoro deve in primo luogo evitare o ridurre l'uso di sostanze cancerogene sostituendole, laddove tecnicamente possibile, con sostanze o processi non pericolosi o meno pericolosi. Se la sostituzione non è tecnicamente fattibile, la produzione e l'utilizzo devono avvenire in sistema chiuso. Solo quando neanche questo è possibile si ricorre ad altri mezzi di prevenzione collettiva (aspirazione localizzata, ventilazione, ecc.) e, come ultima misura, ai DPI. Il datore di lavoro deve tenere un registro degli esposti a cancerogeni e mutageni, aggiornato con la collaborazione del medico competente, e conservarlo per almeno quarant'anni dalla cessazione dell'attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a cancerogeni è obbligatoria e deve proseguire anche dopo la cessazione dell'esposizione, con periodicità stabilita dal medico competente.
Il datore di lavoro deve conservare le SDS? Per quanto tempo?
Sì, la conservazione delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) è un obbligo del datore di lavoro, strettamente connesso al diritto dei lavoratori di accedere alle informazioni sulle sostanze alle quali sono esposti. Le SDS devono essere disponibili e accessibili in modo immediato ai lavoratori, all'RSPP, al medico competente, agli RLS e alle autorità di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro). Non esiste un termine di conservazione delle SDS esplicitamente stabilito dal D.Lgs. 81/08, ma la giurisprudenza e la prassi delle autorità di vigilanza indicano come riferimento un periodo minimo di 10 anni, allineato ai termini generali di conservazione della documentazione sulla salute e sicurezza. Per le sostanze cancerogene o mutagene, la conservazione è di fatto illimitata in quanto correlata al registro degli esposti che deve essere conservato per 40 anni. Sul piano pratico, è opportuno conservare non solo la versione SDS attualmente in uso, ma anche le versioni storiche, per poter documentare le condizioni di esposizione pregresse in caso di controversie legali o di valutazione di patologie a lungo periodo di latenza. Le SDS devono essere aggiornate dal fornitore ogni volta che cambia la classificazione della sostanza o che emergono nuove informazioni sui pericoli.
Quali DPI servono per gli agenti chimici?
La scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il rischio chimico dipende dalla natura specifica della sostanza, dalla via di esposizione (cutanea, inalatoria, oculare) e dalle condizioni di utilizzo. I DPI per agenti chimici rientrano nella categoria III (rischio elevato) e richiedono certificazione CE specifica. Per la protezione delle vie respiratorie si utilizzano: maschere filtranti con filtro tipo A (vapori organici), B (gas acidi), E (biossido di zolfo), K (ammoniaca), o filtri combinati ABEK con prefiltro P per polveri; in ambienti con carenza di ossigeno o alte concentrazioni di gas è necessario l'autorespiratore. Per la protezione cutanea occorrono guanti resistenti chimicamente: la norma EN 374 classifica i guanti in base alla permeazione e alla degradazione; la scelta del materiale (nitrile, neoprene, gomma butilica, PVC, ecc.) deve essere guidata dalla scheda tecnica del guanto e dalla SDS della sostanza. Per la protezione degli occhi e del viso si utilizzano occhiali a maschera con guarnizioni laterali (EN 166) o visiere intere per rischio di schizzi. I DPI devono essere selezionati in base alla valutazione del rischio, devono essere adeguati al lavoratore specifico, devono essere formalmente consegnati con firma di ricevuta e i lavoratori devono essere formati sul loro corretto utilizzo e manutenzione.
Cos'è un agente chimico pericoloso secondo il D.Lgs. 81/08?
L'art. 222 del D.Lgs. 81/08 definisce "agente chimico" qualsiasi elemento o composto chimico, sia da solo sia nei suoi miscugli, allo stato naturale o ottenuto, utilizzato o smaltito mediante qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che sia stato intenzionalmente prodotto o meno e dal fatto che sia immesso o meno sul mercato. Un agente chimico è considerato "pericoloso" quando soddisfa i criteri di classificazione previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP — Classification, Labelling and Packaging): sostanze e miscele classificate come tossiche, corrosive, irritanti, sensibilizzanti, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione rientrano in questa categoria. Il sistema CLP ha sostituito la precedente normativa e si allinea al sistema GHS dell'ONU. Le sostanze classificate come pericolose devono recare in etichetta pittogrammi di pericolo, avvertenze (H — Hazard statements) e consigli di prudenza (P — Precautionary statements). Anche quando la sostanza non rientra formalmente nella classificazione CLP, il datore di lavoro è tenuto a valutare l'esposizione ai sensi dell'art. 223 se vi è un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
Tutte le aziende devono valutare il rischio chimico?
Sì, praticamente tutte le aziende sono soggette all'obbligo di valutare il rischio chimico, indipendentemente dal settore di attività. L'art. 223 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da agenti chimici presenti o utilizzati in azienda, compresi quelli generati da attività lavorative. Non esiste alcuna soglia dimensionale o settoriale di esonero: anche una piccola impresa che utilizza un semplice detergente per la pulizia degli ambienti deve includere tale sostanza nella valutazione del rischio. L'obbligo scatta perché quasi ogni attività produttiva, artigianale, commerciale o di servizi comporta l'utilizzo di prodotti chimici, anche di uso comune. La valutazione deve essere documentata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e deve concludersi con la determinazione del livello di rischio: "irrilevante per la salute" oppure "non irrilevante". Da questa distinzione dipendono gli obblighi successivi, in particolare l'attivazione della sorveglianza sanitaria. L'omessa valutazione del rischio chimico espone il datore di lavoro alle sanzioni penali previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Come si fa la valutazione del rischio chimico?
La valutazione del rischio chimico è disciplinata dall'art. 223 del D.Lgs. 81/08 e deve tenere conto di una serie di parametri specifici. In primo luogo occorre raccogliere tutte le informazioni sulle sostanze presenti o utilizzate in azienda: caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, frasi di pericolo CLP, schede di dati di sicurezza (SDS). Successivamente si analizzano: la natura degli agenti chimici (solidi, liquidi, gas, vapori, polveri, aerosol), il carattere e la durata dell'esposizione (continua, intermittente, occasionale), il livello, il tipo e la durata di esposizione (misurazione ambientale o stima qualitativa/semi-quantitativa), le quantità utilizzate e le modalità operative. Fondamentale è il confronto con i valori limite di esposizione professionale (OEL — Occupational Exposure Limits) stabiliti a livello europeo dai Regolamenti UE 2017/164 e 2019/1831 e recepiti nell'ordinamento nazionale. È possibile utilizzare metodi standardizzati come INRS-ICPE (modello francese), Movarisch o ECETOC TRA per la stima semi-quantitativa. La valutazione deve individuare le misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre il rischio al minimo possibile, nonché stabilire se il rischio risultante è "irrilevante per la salute" o meno.
Cos'è una scheda SDS e chi deve averla?
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS — Safety Data Sheet) è un documento tecnico obbligatorio previsto dall'art. 31 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH). Essa contiene informazioni dettagliate sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche di una sostanza o miscela, nonché sulle misure di sicurezza da adottare per la sua manipolazione, stoccaggio e smaltimento. La SDS è strutturata in 16 sezioni obbligatorie che comprendono: identificazione del prodotto, identificazione dei pericoli, composizione, misure di pronto soccorso, misure antincendio, misure in caso di rilascio accidentale, manipolazione e stoccaggio, controlli dell'esposizione e protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto, informazioni sulla regolamentazione e altre informazioni. L'obbligo di fornire la SDS ricade sul fornitore (produttore, importatore o distributore) verso i destinatari a uso professionale. Il datore di lavoro che riceve o acquista sostanze o miscele pericolose deve esigere la SDS dal proprio fornitore, conservarla e renderla accessibile ai lavoratori esposti, all'RSPP, al medico competente e alle autorità di vigilanza. La SDS deve essere redatta nella lingua del Paese in cui la sostanza è immessa in commercio.
I detergenti per le pulizie sono agenti chimici pericolosi?
Dipende dalla classificazione CLP del prodotto specifico. Non tutti i detergenti sono classificati come pericolosi, ma molti prodotti per la pulizia professionale lo sono e devono essere trattati come agenti chimici pericolosi ai fini della valutazione del rischio. Alcuni detergenti comuni contengono sostanze classificate come irritanti per la pelle e per gli occhi (categorie H315, H319), sensibilizzanti respiratori o cutanei (H334, H317), o corrosive (H314). Prodotti professionali come sgrassatori acidi o alcalini forti, candeggine concentrate, detartrarizzanti, solventi e prodotti per la disinfezione possono essere classificati con pericoli più severi. Il primo passo è leggere l'etichetta CLP e richiedere al fornitore la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS): le frasi H presenti indicano la classificazione di pericolo. Anche in assenza di classificazione formale come "pericoloso", il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio di esposizione per i lavoratori addetti alle pulizie, che spesso operano in ambienti poco ventilati, per lunghi periodi e senza DPI adeguati. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ASL prestano particolare attenzione al settore pulizie nell'ambito dei controlli sul rischio chimico.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per rischio chimico?
L'art. 229 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per i quali il rischio non sia stato valutato come "irrilevante per la salute". La distinzione cruciale è quella tra rischio "irrilevante" e rischio "non irrilevante": solo nel primo caso il datore di lavoro è esonerato dall'attivare la sorveglianza sanitaria. La valutazione che porta a tale conclusione deve essere però documentata nel DVR in modo rigoroso e verificabile. Quando il rischio è non irrilevante, il datore di lavoro deve nominare il medico competente, il quale definisce il protocollo sanitario specifico per le sostanze presenti e la periodicità delle visite. Le visite mediche comprendono solitamente accertamenti della funzionalità epatica, renale e respiratoria, a seconda degli organo-bersaglio delle sostanze in uso. La sorveglianza sanitaria deve essere preventiva (prima dell'adibizione all'attività) e periodica (con frequenza stabilita dal medico competente). Il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. In caso di risultati anomali correlabili all'esposizione chimica, il protocollo deve essere rivisto e le misure di prevenzione rafforzate.
I valori limite di esposizione professionale (OEL) sono obbligatori?
Sì, il rispetto dei valori limite di esposizione professionale (OEL — Occupational Exposure Limits) è obbligatorio ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di assicurare che i lavoratori non siano esposti a concentrazioni di agenti chimici superiori ai valori limite stabiliti dalla normativa. A livello europeo, i valori limite vincolanti (BOELV — Binding OEL Values) sono fissati dalle Direttive recepite tramite regolamenti, in particolare il Regolamento UE 2017/164 e il Regolamento UE 2019/1831, che aggiornano e ampliano l'elenco delle sostanze con limiti vincolanti. Accanto ai valori limite vincolanti esistono anche valori limite indicativi (IOELV), che costituiscono un riferimento tecnico-scientifico non immediatamente cogente ma di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione del rischio. Gli OEL sono espressi come TWA (Time Weighted Average, valore medio ponderato su 8 ore) e STEL (Short Term Exposure Limit, valore limite di breve durata su 15 minuti). Per le sostanze con valore limite, il datore di lavoro deve effettuare misurazioni ambientali periodiche per verificare che i livelli di esposizione rimangano al di sotto della soglia. Il superamento di un OEL vincolante costituisce violazione di legge, indipendentemente dalla presenza o assenza di effetti sulla salute documentati.
Cosa sono i cancerogeni chimici e come si gestiscono?
I cancerogeni chimici sono sostanze o miscele classificate come cancerogene (categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP) o come mutagene per le cellule germinali. Sono disciplinati dal Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 233-245), che prevede un regime normativo più stringente rispetto agli agenti chimici in generale. Il principio cardine è la sostituzione: il datore di lavoro deve in primo luogo evitare o ridurre l'uso di sostanze cancerogene sostituendole, laddove tecnicamente possibile, con sostanze o processi non pericolosi o meno pericolosi. Se la sostituzione non è tecnicamente fattibile, la produzione e l'utilizzo devono avvenire in sistema chiuso. Solo quando neanche questo è possibile si ricorre ad altri mezzi di prevenzione collettiva (aspirazione localizzata, ventilazione, ecc.) e, come ultima misura, ai DPI. Il datore di lavoro deve tenere un registro degli esposti a cancerogeni e mutageni, aggiornato con la collaborazione del medico competente, e conservarlo per almeno quarant'anni dalla cessazione dell'attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a cancerogeni è obbligatoria e deve proseguire anche dopo la cessazione dell'esposizione, con periodicità stabilita dal medico competente.
Il datore di lavoro deve conservare le SDS? Per quanto tempo?
Sì, la conservazione delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) è un obbligo del datore di lavoro, strettamente connesso al diritto dei lavoratori di accedere alle informazioni sulle sostanze alle quali sono esposti. Le SDS devono essere disponibili e accessibili in modo immediato ai lavoratori, all'RSPP, al medico competente, agli RLS e alle autorità di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro). Non esiste un termine di conservazione delle SDS esplicitamente stabilito dal D.Lgs. 81/08, ma la giurisprudenza e la prassi delle autorità di vigilanza indicano come riferimento un periodo minimo di 10 anni, allineato ai termini generali di conservazione della documentazione sulla salute e sicurezza. Per le sostanze cancerogene o mutagene, la conservazione è di fatto illimitata in quanto correlata al registro degli esposti che deve essere conservato per 40 anni. Sul piano pratico, è opportuno conservare non solo la versione SDS attualmente in uso, ma anche le versioni storiche, per poter documentare le condizioni di esposizione pregresse in caso di controversie legali o di valutazione di patologie a lungo periodo di latenza. Le SDS devono essere aggiornate dal fornitore ogni volta che cambia la classificazione della sostanza o che emergono nuove informazioni sui pericoli.
Quali DPI servono per gli agenti chimici?
La scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il rischio chimico dipende dalla natura specifica della sostanza, dalla via di esposizione (cutanea, inalatoria, oculare) e dalle condizioni di utilizzo. I DPI per agenti chimici rientrano nella categoria III (rischio elevato) e richiedono certificazione CE specifica. Per la protezione delle vie respiratorie si utilizzano: maschere filtranti con filtro tipo A (vapori organici), B (gas acidi), E (biossido di zolfo), K (ammoniaca), o filtri combinati ABEK con prefiltro P per polveri; in ambienti con carenza di ossigeno o alte concentrazioni di gas è necessario l'autorespiratore. Per la protezione cutanea occorrono guanti resistenti chimicamente: la norma EN 374 classifica i guanti in base alla permeazione e alla degradazione; la scelta del materiale (nitrile, neoprene, gomma butilica, PVC, ecc.) deve essere guidata dalla scheda tecnica del guanto e dalla SDS della sostanza. Per la protezione degli occhi e del viso si utilizzano occhiali a maschera con guarnizioni laterali (EN 166) o visiere intere per rischio di schizzi. I DPI devono essere selezionati in base alla valutazione del rischio, devono essere adeguati al lavoratore specifico, devono essere formalmente consegnati con firma di ricevuta e i lavoratori devono essere formati sul loro corretto utilizzo e manutenzione.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I — Agenti chimici (artt. 220–232)