Le imprese informatiche, le software house e le aziende tech operano in ambienti a basso rischio fisico convenzionale, ma con una concentrazione elevata di rischi ergonomici, psicosociali e da videoterminali che richiedono una valutazione specifica e documentata. Il D.Lgs. 81/08 dedica l'intero Titolo VII (artt. 172-179) alla tutela dei lavoratori che utilizzano videoterminali per oltre 20 ore settimanali: per il settore IT questa soglia viene superata praticamente da ogni figura professionale. A questi si aggiungono l'obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato (art. 28), che nel settore tech si manifesta frequentemente come burnout, e gli obblighi della L. 81/2017 per le aziende con lavoratori in smart working. La diffusione capillare del lavoro da remoto e degli open space multifunzionali rende la gestione della sicurezza particolarmente articolata, estendendola fino alle postazioni domestiche dei lavoratori.
1. Profilo di rischio delle imprese informatiche e tech
Le imprese informatiche presentano un profilo di rischio che si discosta nettamente da quello dei settori manifatturieri, edilizi o sanitari. L'assenza di macchinari pericolosi, di agenti chimici, di carichi pesanti o di ambienti estremi porta a volte a sottovalutare la necessità di una gestione strutturata della sicurezza. In realtà, il settore IT concentra rischi specifici che, se non gestiti, possono determinare danni significativi alla salute dei lavoratori nel medio e lungo periodo.
Il profilo di rischio tipico di una software house, di una startup tech o di un dipartimento IT aziendale si caratterizza per:
- Rischio VDT elevato: utilizzo continuativo e sistemico di monitor, tastiera e mouse per l'intera giornata lavorativa — spesso superiore alle 8 ore giornaliere per molte figure professionali (sviluppatori, sistemisti, analisti, QA, DevOps). Questo comporta l'applicazione integrale del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 per la quasi totalità del personale.
- Rischio ergonomico e posturale: posture statiche prolungate, carico sul rachide cervicale e lombare, utilizzo intensivo di tastiera e mouse con rischio di sindrome del tunnel carpale, epicondiliti e tendiniti del polso. La postura scorretta alla scrivania, particolarmente comune in ambiente startup dove l'arredo ergonomico non è priorità, è una delle principali cause di disturbi muscolo-scheletrici da lavoro (WMSD).
- Rischio psicosociale e stress lavoro-correlato: il settore IT è tra quelli con i tassi più elevati di burnout a livello internazionale. I fattori di rischio tipici includono: pressione delle scadenze (sprint, release, deadline di progetto), culture aziendali che valorizzano gli straordinari sistematici, reperibilità e on-call notturno per i sistemisti, frequenti cambiamenti tecnologici con necessità di aggiornamento continuo, lavoro da remoto che confonde i confini tra sfera professionale e personale.
- Rischio elettrico nei locali tecnici: server room, data center on-premise, rack di rete, UPS e quadri elettrici dedicati espongono i sistemisti a rischi elettrici specifici che devono essere valutati e gestiti.
- Rischio in open space: la maggior parte delle aziende tech adotta layout open space che generano problemi di rumore da chiacchiericcio (intelligible noise), difficoltà di concentrazione per chi svolge lavoro cognitivamente intenso, ridotta privacy acustica durante le chiamate.
La classificazione del rischio aziendale ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2011 (e D.M. MLPS 30 ottobre 2012) per i codici ATECO del settore informatico (62.xx, 63.xx) è generalmente basso, ma la presenza di attività di installazione e manutenzione in campo (sistemisti on-site, tecnici di rete) può richiedere una classificazione media per le mansioni esposte a rischi aggiuntivi. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica composizione del personale e alle attività svolte.
2. Normativa applicabile: D.Lgs. 81/08, L. 81/2017 e L. 61/2000
Il quadro normativo per la sicurezza nelle imprese informatiche è costruito su più livelli legislativi, ciascuno rilevante per aspetti specifici dell'organizzazione del lavoro nel settore tech.
Il pilastro generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), applicabile a tutti i datori di lavoro con dipendenti o equiparati. Le sezioni più rilevanti per il settore IT sono:
- Titolo VII — Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179): costituisce il cuore della disciplina per le imprese informatiche. Definisce il campo di applicazione (utilizzo VDT per almeno 20 ore settimanali), gli obblighi di valutazione del rischio, i requisiti minimi delle postazioni (allegato XXXIV), le interruzioni obbligatorie (art. 175), la sorveglianza sanitaria (art. 176) e la fornitura di occhiali correttivi (art. 177).
- Art. 28 — Valutazione di tutti i rischi: include l'obbligo (comma 1-bis, introdotto dalla L. 3/2010) di valutare il rischio da stress lavoro-correlato secondo le Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente del 17 novembre 2010.
- Art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera: disciplina il coordinamento tra committente e appaltatore e l'obbligo di redazione del DUVRI per gli appalti con interferenza di rischi.
- Titolo III — Uso delle attrezzature di lavoro: applicabile per le attrezzature specifiche (es. elevatori, trabattelli per installazioni in quota usati dai tecnici di rete o per la posa di cablaggi strutturati).
Per le imprese con lavoratori in smart working, la norma di riferimento è la L. 22 maggio 2017 n. 81(artt. 18-23), che disciplina il lavoro agile come modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza vincoli di orario o luogo fisso. L'art. 22 impone la consegna di un'informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, con firma di ricevuta del lavoratore. L'art. 19 garantisce il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici nei periodi di riposo.
Per il telelavoro in senso stretto (postazione fissa a domicilio del lavoratore), si applica la L. 16 giugno 1998 n. 191(convertita dalla L. 61/2000) e l'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le misure appropriate per tutelare la salute e la sicurezza del telelavoratore, inclusa la verifica periodica della postazione domiciliare (con preavviso e consenso). Il DVR deve contemplare espressamente i rischi connessi alla postazione di telelavoro.
Il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e il D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (che ha modificato il D.Lgs. 626/94, ora recepito nel D.Lgs. 81/08) e il D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 263 completano il quadro normativo per specifici fattori di rischio (rumore, vibrazioni). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla struttura organizzativa specifica.
3. Rischio VDT: Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179)
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 rappresenta la disciplina più rilevante per le imprese informatiche: praticamente tutto il personale di una software house, di un'agenzia digitale o di un dipartimento IT utilizza videoterminali per un numero di ore settimanali che supera ampiamente la soglia delle 20 ore prevista dall'art. 173.
L'art. 174 del D.Lgs. 81/08impone al datore di lavoro di analizzare i posti di lavoro ai fini della valutazione del rischio VDT, con particolare riguardo a: rischi per la vista e gli occhi; problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale; condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. La valutazione deve essere documentata nel DVR e aggiornata ad ogni variazione significativa delle postazioni o delle condizioni di lavoro.
L'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 (che recepisce la Direttiva 90/270/CEE) definisce i requisiti minimi di ciascun elemento della postazione VDT:
| Elemento della postazione | Requisiti minimi normativi (Allegato XXXIV) | Standard raccomandati per ambienti tech |
|---|---|---|
| Schermo / Monitor | Orientabile e inclinabile, assenza di sfarfallio, caratteri nitidi, luminosità e contrasto regolabili, schermo anti-riflesso | Dimensione minima 24 pollici per sviluppatori; doppio monitor ove possibile; distanza occhi-schermo 50-70 cm; bordo superiore a livello degli occhi |
| Tastiera | Separata dallo schermo, inclinabile, superficie opaca, caratteri leggibili | Tastiera meccanica o semi-meccanica ergonomica; distanza dal bordo scrivania almeno 10 cm; polsi in posizione neutra |
| Piano di lavoro | Poco riflettente, dimensioni sufficienti per disposizione flessibile, altezza adeguata | Scrivania regolabile in altezza (sit-stand) per ridurre rischi posturali da postura seduta prolungata; profondità minima 80 cm |
| Sedile | Regolabile in altezza, schienale con supporto lombare, stabile (base a 5 ruote) | Sedile con regolazione in profondità, braccioli regolabili in altezza, sedile rivestito in materiale traspirante; ideale con supporto lombare regolabile indipendentemente |
| Poggiapiedi | Fornito su richiesta del lavoratore | Raccomandato per lavoratori di bassa statura; inclinazione e altezza regolabili; superficie anti-scivolo |
| Porta-documenti | Stabile, regolabile, posizionato per ridurre i movimenti della testa | Fornito quando il lavoratore alterna frequentemente lettura di documenti cartacei e videoterminal |
| Illuminazione ambientale | Adeguata e appropriata; evitare abbagliamento diretto e riflessi sul monitor; tende o veneziane alle finestre | Illuminamento al piano di lavoro 300-500 lux; fonti luminose orientate perpendicolarmente alla linea di visione; temperatura colore 4000-4500 K per ambienti di lavoro |
| Radiazioni e calore attrezzatura | Solo radiazioni non ionizzanti di entità trascurabile; livelli di calore non disturbanti | Monitor a tecnologia LED/IPS con emissioni di luce blu ridotte; gestione termica dei locali server separata dagli ambienti di lavoro |
L'art. 175 del D.Lgs. 81/08disciplina le interruzioni obbligatorie: ogni lavoratore VDT ha diritto a un'interruzione di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le pause non possono essere accumulate a fine giornata, non possono essere sostituite dalla sola modifica della postazione e devono essere effettivamente concesse. Nelle imprese IT, la gestione delle pause VDT richiede un'attenzione particolare: la cultura del "flusso di lavoro" e della concentrazione intensiva (deep work) può portare i lavoratori a trascorrere ore senza interruzioni. Il datore di lavoro deve adottare misure organizzative (promemoria, sistemi di notifica) per garantire il rispetto delle interruzioni.
4. Smart working e telelavoro: DVR domicilio e informativa
Il settore IT è probabilmente quello con la più alta percentuale di lavoratori in smart working in Italia: molte software house e startup tech hanno adottato il lavoro da remoto come modalità ordinaria (full remote) o ibrida (2-3 giorni a settimana in sede). Questo rende la gestione degli obblighi di sicurezza per il lavoro agile una priorità assoluta per le imprese del settore.
Il perimetro normativo si articola su due regimi distinti in funzione della modalità adottata:
- Lavoro agile (smart working) ex L. 81/2017: modalità caratterizzata dall'assenza di una postazione fissa e dalla flessibilità nella scelta del luogo di lavoro. Gli obblighi del datore di lavoro includono: (i) consegna dell'informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, firmata per ricevuta dal lavoratore e dall'RLS (art. 22 L. 81/2017); (ii) fornitura di attrezzature sicure e conformi alla normativa; (iii) garanzia del rispetto del diritto alla disconnessione (art. 19 L. 81/2017); (iv) inclusione della sezione lavoro agile nel DVR con identificazione dei rischi specifici e delle misure adottate.
- Telelavoro ex L. 61/2000 e Accordo Interconfederale 2004: modalità con postazione fissa a domicilio del lavoratore. Il datore di lavoro ha obblighi più stringenti: deve verificare l'idoneità della postazione domestica (mediante sopralluogo con preavviso e consenso, o tramite documentazione fotografica), garantire che la postazione rispetti i requisiti dell'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, assicurare la corretta installazione e manutenzione delle attrezzature. Il DVR deve contenere una valutazione specifica della postazione domiciliare.
Per le imprese IT con lavoratori in smart working, gli aspetti più critici da gestire sono:
- Postazione domestica non standardizzata: a differenza dell'ufficio, la postazione domestica di un lavoratore agile può essere un tavolo da cucina, un divano o uno spazio condiviso. Il datore deve predisporre una check-list di autovalutazione strutturata che il lavoratore compila e restituisce con documentazione fotografica, attestando la conformità (o le lacune) della propria postazione domestica.
- Monitor e attrezzature ergonomiche: molti sviluppatori in remote working utilizzano esclusivamente il laptop aziendale senza monitor esterno. Questa configurazione, per utilizzo superiore a 20 ore settimanali, non soddisfa i requisiti dell'allegato XXXIV (schermo troppo piccolo, postura del collo non neutra, tastiera integrata non separata dallo schermo). Il datore deve valutare se fornire monitor esterno, tastiera e mouse separati, e supporto per il laptop.
- Disconnessione digitale: l'accordo individuale di smart working deve definire espressamente le fasce orarie di disponibilità e il diritto del lavoratore alla disconnessione fuori da tali fasce. Per i sistemisti con on-call, devono essere definite le modalità di reperibilità in modo da non comprimere i periodi di riposo garantiti dalla normativa (D.Lgs. 66/2003).
Supportiamo la gestione documentale per le imprese IT che adottano il lavoro agile: informativa annuale, check-list di autovalutazione, accordi individuali conformi alla L. 81/2017 e sezione DVR dedicata al lavoro da remoto.
5. Stress lavoro-correlato e burnout nel settore IT
Il settore informatico e tecnologico è riconosciuto dalla letteratura scientifica e dalle istituzioni come uno dei contesti professionali a più elevato rischio di stress lavoro-correlato e burnout. L'art. 28 comma 1-bis del D.Lgs. 81/08(introdotto dalla L. 3/2010) impone a tutti i datori di lavoro di valutare il rischio da stress lavoro-correlato, includendo i risultati nel DVR e adottando le misure di prevenzione e protezione conseguenti.
I fattori di rischio specifici del settore IT, identificabili attraverso le Indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente del 17 novembre 2010, si concentrano in particolare nei fattori di contenuto e contesto del lavoro:
- Carichi di lavoro e scadenze: i cicli di sviluppo agile (sprint bisettimanali) e le deadline di release generano picchi di carico ciclici e prevedibili ma spesso gestiti con straordinari non pianificati. Il DVR deve analizzare questi picchi come fattori strutturali di rischio, non come eventi eccezionali.
- Reperibilità e on-call: i sistemisti DevOps e i team di operations sono frequentemente soggetti a turni di reperibilità notturna e nel fine settimana. La gestione degli incidenti critici (P1/P0) genera stress acuto e cronico. Il DVR deve valutare il carico cumulativo della reperibilità come fattore di rischio specifico.
- Continuo aggiornamento tecnologico: la velocità di obsolescenza delle tecnologie nel settore IT genera un senso cronico di inadeguatezza e la pressione a dedicare tempo extralavorativo all'aggiornamento professionale.
- Lavoro da remoto e isolamento: la mancanza di interazione fisica con i colleghi, particolarmente nelle aziende full remote, può generare senso di isolamento, riduzione del senso di appartenenza e difficoltà nella comunicazione informale che facilita la risoluzione dei problemi.
- Cultura dell'eccellenza tecnica: in molte realtà tech, la cultura aziendale valorizza esplicitamente o implicitamente gli straordinari sistematici, la disponibilità H24 e la dedizione totale al lavoro come segnale di professionalità. Questa cultura organizzativa è un fattore di rischio strutturale per il burnout.
La valutazione del rischio stress deve seguire le due fasi previste dalle Indicazioni del 17 novembre 2010: la fase 1 (preliminare obbligatoria) con analisi degli indicatori oggettivi (assenteismo, turnover, infortuni, richieste di cambio mansione, segnalazioni al medico competente) e dei fattori di contenuto e contesto; la fase 2 (approfondimento soggettivo), da attivare se emergono indicatori di rischio, con somministrazione di questionari validati ai lavoratori (strumenti INAIL) con coinvolgimento del medico competente e dell'RLS.
Le misure di prevenzione e gestione del rischio stress nel settore IT includono: definizione di politiche esplicite di disconnessione digitale (no-meeting hours, risposta alle email fuori orario non attesa); rotazione equa delle reperibilità con limitazione del numero di notti e weekend per persona; one-to-one periodici tra manager e collaboratori per monitorare il carico di lavoro percepito; promozione di una cultura che consideri la sostenibilità del ritmo di lavoro come valore aziendale, non come debolezza.
6. Ergonomia cognitiva: carichi mentali, notifiche e riunioni digitali
L'ergonomia cognitiva si occupa del rapporto tra le capacità cognitive umane e le richieste dei sistemi di lavoro. Per il settore IT, dove il lavoro è quasi interamente di natura cognitiva, questa dimensione dell'ergonomia è particolarmente rilevante, anche se meno esplicitamente normata rispetto all'ergonomia fisica.
I principali fattori di rischio da ergonomia cognitiva nelle imprese informatiche sono:
- Interruzioni e notifiche: gli studi di ergonomia cognitiva (tra cui quelli della ISO 9241) mostrano che un'interruzione da un'attività cognitiva complessa (es. scrittura di codice) richiede in media 23 minuti per recuperare il pieno livello di concentrazione (effect of task interruption, Gloria Mark, UC Irvine). La proliferazione di canali di comunicazione sincrona (chat Slack/Teams, email, meeting video, ticketing system) genera un carico di interruzioni che può compromettere la produttività e aumentare la fatica cognitiva. Il DVR deve considerare il carico da interruzioni come fattore di rischio psicosociale.
- Multitasking e commutazione di contesto: molti professionisti IT gestiscono simultaneamente più progetti, team o clienti. La commutazione frequente di contesto (context switching) tra attività diverse genera un incremento del carico cognitivo, aumenta la probabilità di errori e contribuisce alla fatica mentale. Le misure organizzative includono: time-blocking, politiche di gestione dei canali di comunicazione (orari di disponibilità su chat), riduzione del numero di progetti attivi simultaneamente per persona.
- Riunioni digitali continue (meeting fatigue): la proliferazione delle videoconferenze, accelerata dal lavoro da remoto, genera quella che la letteratura definisce "Zoom fatigue" o "video call fatigue". I fattori che contribuiscono a questo affaticamento includono: il maggiore sforzo cognitivo richiesto per interpretare il linguaggio non verbale in video, l'auto-monitoring (il vedere la propria immagine in video), la riduzione della libertà di movimento durante la call. Le misure raccomandate includono: meeting-free days o blocchi di tempo protetti, durata standard dei meeting (25 o 50 minuti invece di 30 o 60), politica di attivazione opzionale della videocamera.
- Complessità tecnologica crescente: l'architettura dei sistemi informatici moderni (microservizi, cloud multi-provider, container, CI/CD pipelines) richiede la gestione di una complessità cognitiva strutturale elevatissima. Il carico cognitivo intrinseco del lavoro IT deve essere considerato nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Benché non esista una norma tecnica cogente che imponga misure specifiche di ergonomia cognitiva per il settore IT, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve tenere conto di questi fattori nei fattori di contenuto del lavoro (carico cognitivo, autonomia organizzativa, variabilità dei compiti) e nelle misure correttive da adottare in caso di livelli di rischio elevati. Supportiamo la gestione documentale della valutazione dello stress per le imprese IT, con attenzione ai fattori specifici del settore.
7. Rischi posturali: rachide, tunnel carpale, tendiniti
I disturbi muscolo-scheletrici da lavoro (Work-related Musculoskeletal Disorders — WMSD) rappresentano la principale categoria di malattie professionali nel settore informatico e sono tra le cause più frequenti di assenza per malattia nei lavoratori di ufficio in Italia e in Europa. Il D.Lgs. 81/08, attraverso il Titolo VII e l'allegato XXXIV, impone di considerare i rischi posturali nella valutazione del rischio VDT.
I distretti anatomici più frequentemente interessati dai WMSD nelle imprese informatiche sono:
- Rachide cervicale: la postura "testa in avanti" (forward head posture) è estremamente comune tra i professionisti IT. La flessione del collo di 15 gradi in avanti aumenta il carico sul rachide cervicale da circa 5 kg (peso della testa) a circa 12 kg; a 45 gradi il carico raggiunge 22 kg (ricerca di Kenneth Hansraj, 2014). L'utilizzo di laptop senza monitor esterno è la causa principale di questa postura. Il monitor deve essere posizionato in modo che il bordo superiore sia all'altezza degli occhi o leggermente al di sotto, con il collo in posizione neutra.
- Rachide lombare: la postura seduta prolungata aumenta la pressione intradiscale a livello lombare del 50% rispetto alla postura eretta. La mancanza di supporto lombare nella sedia, la sedia troppo alta o troppo bassa rispetto al piano di lavoro, e la postura con ginocchia sopra il livello delle anche sono i principali fattori di rischio. La scrivania regolabile in altezza (sit-stand desk) è lo strumento più efficace per variare la postura durante la giornata lavorativa.
- Sindrome del tunnel carpale (STC): la compressione del nervo mediano nel tunnel carpale del polso è correlata all'utilizzo prolungato di tastiera e mouse con polso in posizione di estensione o di flessione. I sintomi includono formicolio, intorpidimento e dolore a pollice, indice, medio e anulare, con aggravamento notturno. Il DVR deve valutare il rischio STC per i lavoratori che effettuano operazioni intensive di digitazione (sviluppatori, data entry) e prevedere misure preventive (poggiapolsi, mouse ergonomico, terapia preventiva fisica su indicazione del medico competente).
- Epicondilite laterale e tendiniti del polso: il clic ripetitivo del mouse e i movimenti di prono-supinazione del polso generano un sovraccarico cronico dei tendini estensori, con epicondilite laterale (cosiddetto "gomito del tennista") e tendiniti del polso. Il rischio è maggiore per i lavoratori che utilizzano mouse tradizionali su superfici non ergonomiche o che tengono il mouse lontano dal corpo.
- Spalle e trapezio: la postura con le spalle sollevate (elevazione del cingolo scapolare) per raggiungere una tastiera troppo alta o per sorreggere il peso delle braccia su una sedia senza braccioli adeguati genera tensione cronica del trapezio e dei muscoli del cingolo scapolare, con cefalee tensivo-muscolare e cervicalgie.
Le misure preventive per i rischi posturali nel settore IT includono: verifica e adeguamento delle postazioni di lavoro secondo l'allegato XXXIV; fornitura di attrezzature ergonomiche (sedie con supporto lombare regolabile, braccioli, monitor regolabili in altezza, tastiere ergonomiche, mouse verticali o trackball per chi presenta sintomi di STC); formazione specifica sulla corretta postura e sulla regolazione della postazione; promozione delle interruzioni regolamentari con esercizi di mobilizzazione (stretching cervicale, esercizi per i polsi, mobilizzazione della spalla). La sorveglianza sanitaria deve includere la valutazione posturale e muscolo-scheletrica nelle visite mediche VDT.
8. Illuminazione e qualità visiva degli ambienti tech
La qualità dell'illuminazione degli ambienti di lavoro nelle imprese informatiche ha un impatto diretto sia sulla salute visiva dei lavoratori sia sulla produttività. L'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 impone requisiti minimi di illuminazione per le postazioni VDT; la norma tecnica di riferimento per la progettazione illuminotecnica degli uffici è la EN 12464-1:2021.
I parametri illuminotecnici rilevanti per gli ambienti di lavoro IT sono:
- Illuminamento al piano di lavoro: la norma EN 12464-1 prevede un illuminamento mantenuto di almeno 500 lux per i locali destinati a lavoro su videoterminali con compiti visivi intensi (lettura di codice, revisione di documenti tecnici). Il D.Lgs. 81/08 (allegato IV, punto 1.10) fissa il minimo assoluto di 200 lux per i luoghi di lavoro in genere, ma per gli ambienti VDT il valore raccomandato è 300-500 lux. Illuminamenti superiori a 500 lux negli spazi VDT possono generare problemi di riflessi sul monitor.
- Abbagliamento diretto e indiretto: l'abbagliamento diretto (da sorgenti luminose nel campo visivo) e indiretto (riflessi del monitor) sono i principali fattori di affaticamento visivo negli ambienti IT. Le sorgenti luminose (apparecchi di illuminazione, finestre) non devono trovarsi nel campo visivo frontale del lavoratore; il piano delle finestre deve essere perpendicolare alla linea di visione del lavoratore (finestre di fianco, non davanti né dietro). Le finestre devono essere dotate di tende, veneziane o pellicole anti-riflesso.
- Uniformità dell'illuminamento: una distribuzione non uniforme della luce (macchie chiare e scure nel campo visivo) costringe gli occhi a continui adattamenti pupillari che accelerano l'affaticamento visivo. L'uniformità minima raccomandata dalla EN 12464-1 per gli uffici è U0 ≥ 0,60 (rapporto tra illuminamento minimo e medio della zona di lavoro).
- Temperatura colore: per gli ambienti di lavoro diurni negli uffici tech, la temperatura colore raccomandata è 4000-4500 K (luce bianca neutra). Valori inferiori (3000 K, luce calda) sono meno adatti per ambienti di lavoro cognitivo; valori superiori (6500 K, luce fredda) possono ridurre la melatonina e interferire con il sonno se esposti nel tardo pomeriggio. Negli ambienti con schermi molti, la riduzione della componente blu nelle ore serali è una misura di igiene visiva raccomandata.
- Riflessi sullo schermo: il monitor deve essere posizionato in modo da evitare che finestre o apparecchi di illuminazione si riflettano sullo schermo (effetto "velo luminoso"). La configurazione ideale prevede il monitor parallelo alla parete delle finestre, con il lavoratore di fianco alla fonte di luce naturale. Gli schermi opachi (anti-glare) sono preferibili agli schermi lucidi negli ambienti con illuminazione intensa.
9. Rischi elettrici: impianti, cablaggi e UPS
Il rischio elettrico nelle imprese informatiche è spesso sottovalutato perché associato mentalmente a fabbriche e cantieri. In realtà, la densità di apparecchiature elettroniche negli uffici tech — e soprattutto nei locali tecnici con server rack, UPS, switch e patch panel — espone i lavoratori a rischi elettrici che devono essere valutati e gestiti.
Le principali fonti di rischio elettrico nelle imprese informatiche sono:
- Impianto elettrico generale: l'impianto elettrico degli uffici deve essere progettato e installato in conformità alla norma tecnica CEI 64-8e al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (che regolamenta le attività di installazione degli impianti). Negli uffici tech con elevata densità di carico elettrico (molte postazioni di lavoro, schermi multipli, attrezzature di rete), è necessario verificare che l'impianto sia dimensionato per il carico effettivo e che i quadri elettrici siano protetti (differenziali e salvamotori adeguati). Il D.Lgs. 81/08 (artt. 80-87, Titolo III Capo III) impone la valutazione del rischio elettrico nel DVR.
- Cablaggi strutturati: i cavi di rete e di alimentazione passanti sotto scrivania, sui pavimenti o nei passacavi a parete devono essere posati in modo da non costituire pericolo di inciampo (art. 63 D.Lgs. 81/08, allegato IV) e da non essere soggetti a danneggiamenti meccanici. Il calpestio dei cavi di alimentazione riduce l'isolamento e aumenta il rischio di corto circuito. Le canaline portacavi a pavimento e i sistemi di gestione dei cavi sotto scrivania sono misure tecniche obbligatorie nelle postazioni con alta densità di apparecchiature.
- Gruppi di continuità (UPS): i sistemi UPS (Uninterruptible Power Supply) installati nei locali tecnici o accanto ai server rack contengono batterie al piombo-acido o al litio che presentano rischi specifici: produzione di gas idrogeno durante la carica (rischio di esplosione in ambienti chiusi), rischio di cortocircuito durante la sostituzione delle batterie, peso elevato delle batterie con rischio da movimentazione manuale. I locali con UPS di potenza significativa devono avere ventilazione adeguata, segnaletica di rischio elettrico e di divieto d'accesso al personale non autorizzato.
- Locali server (server room): i locali tecnici con rack server e apparecchiature di rete presentano rischi elettrici concentrati: alta tensione nelle barre di distribuzione, densità elevata di cavi di potenza, rischio di contatto con parti in tensione durante la manutenzione. L'accesso ai locali server deve essere limitato al personale autorizzato; la manutenzione delle apparecchiature in tensione deve seguire procedure definite (lavori in prossimità di parti in tensione, utilizzo di DPI dielettrica). Il DVR deve includere la valutazione del rischio elettrico specifico per i locali tecnici.
La verifica periodica dell'impianto elettrico (art. 86 D.Lgs. 81/08) deve essere effettuata da organismi abilitati. La denuncia dell'impianto di messa a terra (D.P.R. 462/2001) deve essere presentata all'INAIL e all'ASL/ARPA competente; la verifica periodica biennale (per ambienti a rischio) o quinquennale (per ambienti ordinari) deve essere effettuata da organismi abilitati. Supportiamo la gestione documentale degli adempimenti elettrici per le imprese IT.
10. Open space: acustica, privacy e interferenze
La quasi totalità delle imprese informatiche di medie e grandi dimensioni adotta layout open space, spesso con postazioni condivise (hot-desking), aree lounge, phone booth e spazi collaborativi. Questo modello organizzativo porta benefici in termini di collaborazione e flessibilità, ma genera rischi specifici che devono essere valutati nel DVR.
Rumore da chiacchiericcio (intelligible noise). In un open space tech, il livello di rumore ambientale generato dalle conversazioni dei colleghi, dalle videoconferenze e dalle notifiche sonore dei dispositivi può raggiungere 65-75 dB(A). Questo livello non supera i valori di azione del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 (valore inferiore di azione: 80 dB(A) LEX,8h) e quindi non costituisce un rischio uditivo, ma genera un significativo disturbo cognitivo: la comprensibilità del parlato (speech intelligibility) degli altri è il principale nemico della concentrazione per chi svolge lavoro cognitivo complesso come la scrittura di codice. Il DVR deve valutare il rumore da chiacchiericcio nell'ambito della valutazione del rischio stress lavoro-correlato (fattori di contenuto — ambiente fisico di lavoro).
Le misure di mitigazione del rumore negli open space IT includono: pannelli fonoassorbenti verticali tra le postazioni (altezza minima 120-140 cm per ridurre la propagazione diretta del suono); soffitti e pareti con materiali a elevato coefficiente di assorbimento acustico (αw ≥ 0,8); rivestimenti morbidi a pavimento (moquette o LVT con sottostrato fonoassorbente); phone booth insonorizzate per le videoconferenze (indispensabili negli open space dove le video call in postazione disturbano i colleghi); sistemi di sound masking (rumore rosa di fondo che maschera le conversazioni senza essere disturbante).
Privacy acustica e GDPR. In un open space, le conversazioni telefoniche e le videoconferenze che trattano dati personali di clienti o dipendenti possono essere udite dai colleghi. Questo pone un problema di conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) oltre che di sicurezza occupazionale. Le aziende IT che gestiscono dati personali (propri o dei clienti) devono dotarsi di spazi riservati (phone booth, sale riunioni) per le conversazioni che trattano informazioni riservate.
Interferenze tra lavoratori e postazioni condivise. Il hot-desking — la condivisione delle postazioni di lavoro tra più lavoratori in giorni diversi — pone problemi di regolazione ergonomica delle postazioni (sedia, monitor, tastiera) che devono essere rimessi a punto ogni volta che il lavoratore cambia postazione. Il DVR deve prevedere una procedura per la verifica e la regolazione rapida delle postazioni condivise e per la sanificazione delle attrezzature condivise (tastiera, mouse, telefono, cuffia), particolarmente rilevante in ottica post-pandemica.
11. Sorveglianza sanitaria per addetti VDT
L'art. 176 del D.Lgs. 81/08 disciplina la sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali per oltre 20 ore settimanali. Nelle imprese informatiche, questo obbligo si applica alla quasi totalità del personale tecnico e operativo.
Il protocollo sanitario per i lavoratori VDT del settore IT deve includere:
- Visita medica preventiva: obbligatoria prima dell'assegnazione alla mansione VDT. Comprende la valutazione dell'apparato visivo (acuità visiva per vicino e per lontano, visione binoculare, foria, dominanza oculare) e la valutazione posturale (rachide cervicale, lombare, spalle, polsi). Il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica periodica: con cadenza biennale per i lavoratori che hanno compiuto o compiranno 50 anni durante il periodo di sorveglianza; quinquennale per i lavoratori sotto i 50 anni. La visita periodica segue lo stesso protocollo della preventiva, con particolare attenzione all'evoluzione dei parametri visivi e alla comparsa di sintomi muscolo-scheletrici.
- Visita a richiesta del lavoratore: il medico competente deve essere accessibile per le visite richieste dai lavoratori che avvertono disturbi correlabili al lavoro al VDT: affaticamento oculare (astenopia), cefalea, visione sfocata, bruciore agli occhi, dolore al collo, alle spalle, ai polsi, alla schiena, formicolio alle mani. La richiesta di visita non deve essere ostacolata.
- Fornitura di occhiali correttivi specifici per VDT: se la visita medica accerta che i mezzi di correzione ordinari del lavoratore (occhiali da vista o lenti a contatto per distanza normale) non sono idonei per la distanza di lavoro al monitor (tipicamente 50-70 cm, distanza intermedia), il datore di lavoro deve fornire, a proprie spese, occhiali o lenti correttive appropriate (art. 177 D.Lgs. 81/08). Le lenti monofocali per distanza intermedia o le lenti progressive con zona intermedia ottimizzata sono le soluzioni tipicamente prescritte. Il datore può definire una procedura per il rimborso (importo massimo, centri ottici convenzionati).
Il medico competente deve essere nominato per iscritto dal datore di lavoro (art. 18 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08) e deve essere un medico iscritto nell'elenco del Ministero della Salute con idoneità specifica. Collabora alla redazione del DVR, effettua le visite mediche, esprime i giudizi di idoneità, tiene il registro delle esposizioni e partecipa alla riunione periodica annuale (per le aziende con oltre 15 lavoratori). Per le piccole software house con meno di 15 dipendenti, la riunione periodica non è obbligatoria ma rimane buona prassi.
12. Formazione: generale, specifica VDT ed ergonomia
La formazione obbligatoria per i lavoratori delle imprese informatiche si articola su più livelli, tutti documentabili con attestati conservati in azienda.
Formazione generale e specifica ex Accordo Stato-Regioni 2011/2016. Le imprese con codici ATECO del settore informatico (62.xx, 63.xx) rientrano nella classificazione di rischio basso. La formazione obbligatoria è strutturata in: 4 ore di formazione generale (comune a tutti i lavoratori, tratta i concetti fondamentali di sicurezza, normativa, organigramma della sicurezza, DPI) e 4 ore di formazione specifica (contenuti riferiti al rischio specifico della mansione). Totale: 8 ore. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. Per le figure di sistema (RSPP, preposti, dirigenti) sono previste formazioni aggiuntive specifiche (Accordo Stato-Regioni 2011/2016 e D.Lgs. 81/08, artt. 34, 37).
Formazione specifica per il rischio VDT (art. 177 D.Lgs. 81/08).Il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata riguardo ai rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature VDT e alle misure preventive applicabili. Il contenuto deve includere: nozioni sull'affaticamento visivo e i disturbi correlati al VDT (astenopia, secchezza oculare, cefalee); rischi muscolo-scheletrici da postura scorretta (rachide cervicale, lombare, polso); come regolare correttamente la postazione (altezza monitor, distanza, inclinazione sedia, posizionamento tastiera); gestione delle interruzioni obbligatorie (art. 175); illuminazione corretta e prevenzione dei riflessi; come richiedere la visita medica al medico competente.
Formazione sull'ergonomia del lavoro agile.Per i lavoratori in smart working, è buona prassi (e in molti accordi aziendali è previsto come obbligo) erogare formazione specifica sulla corretta configurazione della postazione domestica. Il contenuto deve essere pratico e accessibile: come regolare la sedia, dove posizionare il monitor rispetto alla finestra, come impostare l'illuminazione, quali esercizi di stretching fare nelle pause. La formazione può essere erogata in modalità e-learning con test finale per gli argomenti consentiti dalla normativa.
Formazione sui rischi psicosociali e gestione dello stress.Per le figure apicali (team lead, engineering manager, CTO) è raccomandata una formazione specifica sulla gestione dello stress nel team, sull'identificazione precoce dei segnali di burnout nei collaboratori e sulle tecniche di comunicazione efficace per la prevenzione dei conflitti. Questa formazione non è espressamente obbligatoria per legge, ma rientra nelle misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare a seguito della valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Formazione per sistemisti con attività in impianti elettrici. I sistemisti e i tecnici IT che effettuano operazioni in prossimità di impianti elettrici (cablaggi strutturati, rack server, UPS, quadri) devono ricevere la formazione specifica per il rischio elettrico (CEI 11-27), con attribuzione del livello di idoneità (persona avvertita PA, o persona esperta PE) in funzione delle attività svolte.
13. Appalti IT: sistemisti in outsourcing e DUVRI
Le imprese informatiche si trovano frequentemente in una doppia veste rispetto alla normativa sugli appalti: come committentidi servizi IT in outsourcing (es. una software house che affida la gestione dell'infrastruttura a un fornitore esterno) e come appaltatrici di servizi informatici presso i locali dei clienti (es. un sistemista che interviene sul parco server del cliente).
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente nei contratti di appalto, subappalto e d'opera:
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale(art. 26 comma 1): il committente deve verificare, prima di affidare i lavori, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo. Per gli appalti IT, questo significa richiedere al fornitore: il DVR (o l'autocertificazione per le imprese con meno di 10 dipendenti), l'attestato di formazione del personale che interverrà, l'iscrizione alla Camera di Commercio, e — per i lavori su impianti elettrici — l'abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008.
- Cooperazione e coordinamento(art. 26 comma 2): i datori di lavoro committente e appaltatore devono cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all'oggetto dell'appalto, e devono coordinarsi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.
- DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza(art. 26 comma 3): deve essere redatto dal committente quando l'appalto comporta l'esecuzione di lavori da parte dell'appaltatore nei luoghi del committente con rischi da interferenza. Per gli appalti IT, il DUVRI è necessario quando il personale del fornitore (sistemisti, tecnici, installatori) accede fisicamente ai locali del committente. Non è necessario per i contratti di sviluppo software o di consulenza remota senza accesso fisico.
Il DUVRI per un appalto IT tipico deve contenere: descrizione del servizio appaltato e delle attività svolte dal personale dell'appaltatore nei locali del committente; identificazione dei rischi presenti nei locali del committente rilevanti per l'appaltatore (rischi elettrici nei locali server, vie di esodo, procedure di emergenza); identificazione dei rischi introdotti dall'appaltatore (uso di utensili elettrici, posizionamento di attrezzature nelle vie di circolazione, ecc.); misure di coordinamento e di prevenzione dei rischi da interferenza; indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Per i sistemisti e i tecnici IT che operano abitualmente presso i locali di più clienti diversi, l'azienda appaltatrice deve assicurarsi che il proprio personale riceva dal committente, prima di iniziare il lavoro, le informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente (art. 26 comma 1 lett. b)). Supportiamo la gestione documentale sia per i committenti sia per gli appaltatori di servizi informatici.
14. Codici ATECO e classificazione del rischio
I codici ATECO pertinenti per le imprese informatiche, software house e aziende tech sono i seguenti, con le caratteristiche di rischio e le ricadute sugli adempimenti di sicurezza:
| Codice ATECO | Descrizione attività | Livello di rischio tipico | Ore formazione (Accordo SR 2011) |
|---|---|---|---|
| 62.01 | Produzione di software non connesso all'edizione (sviluppo software, app, SaaS) | Basso | 8 ore (4+4) |
| 62.02 | Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica | Basso | 8 ore (4+4) |
| 62.03 | Gestione di strutture e apparecchiature informatiche (outsourcing IT, gestione infrastrutture) | Basso / Medio per attività in campo | 8-12 ore in funzione della mansione |
| 62.09 | Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica (data entry, helpdesk, supporto tecnico) | Basso | 8 ore (4+4) |
| 63.11 | Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse (data center, cloud provider, hosting) | Basso / Medio per operatori data center | 8-12 ore in funzione della mansione |
| 63.12 | Portali web (gestione di piattaforme web, marketplace, portali di contenuto) | Basso | 8 ore (4+4) |
La classificazione del livello di rischio per le imprese con codici ATECO 62.xx e 63.xx è generalmente bassosecondo il D.M. MLPS 30 ottobre 2012 (allegato II all'Accordo Stato-Regioni 2011). Tuttavia, la classificazione può variare per le mansioni con rischi specifici aggiuntivi: i tecnici sistemisti che operano su impianti elettrici, gli installatori di reti strutturate che lavorano in quota (rischio di caduta dall'alto), i tecnici di data center con esposizione a rischi specifici (impianti di spegnimento incendi a gas, accumulatori, ambienti a bassa temperatura) possono richiedere una classificazione di rischio medio con 12 ore di formazione specifica. Ti aiutiamo a verificare la classificazione corretta per la composizione specifica del tuo personale.
Checklist adempimenti sicurezza imprese informatiche e tech
- DVR redatto con sezioni specifiche per: rischio VDT (Titolo VII D.Lgs. 81/08), stress lavoro-correlato, ergonomia posturale, rischio elettrico (locali server e UPS), lavoro agile
- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (fase 1 obbligatoria con analisi eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro; fase 2 soggettiva se emergono indicatori di rischio)
- Nomina del medico competente e protocollo sanitario VDT con visite preventive e periodiche (biennale over 50, quinquennale under 50) per tutti gli addetti VDT oltre 20h/settimana
- Procedura per fornitura di occhiali o lenti correttive specifiche per VDT a carico del datore (art. 177 D.Lgs. 81/08) con massimale definito
- Verifica delle postazioni di lavoro in sede rispetto all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08: monitor regolabile, sedia con supporto lombare, illuminazione 300-500 lux, assenza di riflessi
- Informativa scritta annuale ai lavoratori in smart working sui rischi generali e specifici del lavoro agile (art. 22 L. 81/2017), firmata per ricevuta da lavoratore e RLS
- Check-list di autovalutazione della postazione domestica compilata da tutti i lavoratori remoti, con documentazione fotografica conservata nel fascicolo individuale
- Accordo individuale di smart working con definizione degli orari di disponibilità, diritto alla disconnessione e requisiti minimi della postazione domestica
- Nomina RSPP (datore o consulente esterno) con corso adeguato al livello di rischio; per rischio basso: corso di 16 ore
- Formazione SSL specifica per tutti i lavoratori: 8 ore totali (4 generali + 4 specifiche) con modulo su VDT, postura, illuminazione, stress, ergonomia cognitiva; aggiornamento 6 ore ogni 5 anni
- Formazione specifica sul rischio elettrico per i sistemisti che operano su impianti (CEI 11-27, attribuzione livello PA o PE)
- Verifica e gestione dei cablaggi: canaline portacavi, nessun cavo a pavimento senza protezione, impianto certificato CEI 64-8
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico (D.M. 37/2008) e denuncia impianto di messa a terra (D.P.R. 462/2001) con verifiche periodiche da organismi abilitati
- DUVRI redatto per ogni appalto IT con accesso fisico di personale esterno ai locali (sistemisti outsourcing, installatori di rete, manutentori hardware)
- Piano di emergenza ed evacuazione aggiornato, addetti antincendio e primo soccorso formati, estintori verificati, segnaletica di sicurezza conforme
- DVR aggiornato a ogni variazione significativa: cambio di sede, assunzione di nuovo personale, introduzione di nuove tecnologie, modifiche all'organizzazione del lavoro agile
16. FAQ
FAQ — Sicurezza imprese informatiche, software house e aziende techFAQ
Un sviluppatore software che lavora più di 20 ore a settimana al computer rientra nel campo di applicazione del Titolo VII del D.Lgs. 81/08?
L'azienda IT deve redigere il DVR anche se ha solo 5 dipendenti tutti in smart working?
Come si applica la normativa antincendio e di sicurezza agli uffici open space di una software house?
Un sistemista in outsourcing che interviene periodicamente sui server di un cliente deve essere incluso nel DUVRI?
Quali sono le misure di prevenzione del burnout obbligatorie per le aziende IT?
17. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titolo VII artt. 172-179 VDT; art. 26 DUVRI; art. 28 stress lavoro-correlato; allegato XXXIV)
- L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 18-23 — Lavoro agile: obblighi del datore di lavoro, informativa sui rischi, disconnessione digitale
- L. 16 giugno 1998 n. 191 (ex L. 61/2000) e Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 — Telelavoro: obblighi di sicurezza per postazione domiciliare fissa
- D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 262 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 — protezione dei lavoratori atipici
- D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 263 — Attuazione delle direttive 2002/44/CE sulle vibrazioni e 2003/10/CE sul rumore
- Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro — Indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, 17 novembre 2010
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (integrato dall'Accordo 7 luglio 2016) — Formazione lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP
- Direttiva 90/270/CEE del Consiglio del 29 maggio 1990 — Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (allegato XXXIV D.Lgs. 81/08)
- INAIL — Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato: manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/2008
- INAIL — Linee guida per la valutazione dei rischi ergonomici negli uffici e nelle postazioni VDT
- Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato, 8 ottobre 2004 — Recepito con accordo interconfederale italiano del 9 giugno 2008
- ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of human-system interaction: Usability definitions and concepts (norma tecnica di riferimento per l'ergonomia cognitiva)
- CEI 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori: norma tecnica di riferimento per la sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro
Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a una software house, a un'azienda IT o a un'impresa tech dipendono dall'organizzazione concreta del lavoro, dalla composizione e dal numero dei lavoratori, dalle attrezzature e dagli ambienti utilizzati, dalla modalità di svolgimento della prestazione (in sede, smart working, telelavoro) e dalla normativa vigente, inclusi i contratti collettivi applicabili. DVR, protocollo sanitario, informativa lavoro agile e programma di formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa.
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