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Sicurezza Impianti di Compostaggio e Biomasse 2026: DVR e Rischi Specifici

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza negli impianti di compostaggio e trattamento biomasse ATECO 38.21: bioaerosol e Aspergillus fumigatus, ambienti confinati, rischio chimico da NH₃ e H₂S, rumore da trituratori, autocombustione, DVR e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Gli impianti di compostaggio e trattamento biomasse (ATECO 38.21.00, 38.11.00) presentano un profilo di rischio complesso che comprende: rischio biologico da bioaerosol (Aspergillus fumigatus Gruppo 2, endotossine, spore batteriche), rischio chimico da ammoniaca, H₂S e metano in aree di fermentazione, ambienti confinati (vasche anaerobiche, biofiltri) soggetti al D.P.R. 177/2011, rumore elevato da trituratori e mulini, vibrazioni da pala meccanica, MMC per la movimentazione del compost e rischio incendio da autocombustione. Il DVR deve integrare tutte queste sezioni specifiche; la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per il rischio biologico, chimico, da rumore e da vibrazioni.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 152/2006 e Reg. CE 1069/2009 per il compostaggio

Gli impianti di compostaggio e trattamento biologico delle biomasse operano in un quadro normativo articolato che intreccia la sicurezza sul lavoro, la normativa ambientale e le norme sanitarie europee sui sottoprodotti di origine animale. La corretta identificazione di questo quadro è il punto di partenza per la redazione di un DVR conforme e completo.

Il riferimento principale per la sicurezza dei lavoratori è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), nelle sezioni più rilevanti per questo settore: il Titolo X (agenti biologici, artt. 266-286) per il rischio da bioaerosol; il Titolo VIII Capo II (rumore, artt. 187-198) e Capo III (vibrazioni, artt. 199-205) per le macchine di processo; l'art. 223 e il Titolo IX (agenti chimici pericolosi) per ammoniaca, H₂S e metano; l'art. 66 (lavori in ambienti confinati) per le vasche di fermentazione anaerobica e i biofiltri. Il codice ATECO di riferimento per gli impianti di compostaggio è il 38.21.00 (Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi) e, per la raccolta e il pretrattamento della frazione organica, il 38.11.00 (Raccolta di rifiuti non pericolosi).

Sul versante ambientale, il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) disciplina la gestione dei rifiuti e le autorizzazioni per gli impianti di trattamento biologico. Il Titolo I della Parte IV stabilisce la gerarchia di gestione dei rifiuti e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti (AIA — Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di grande dimensione; AUA — Autorizzazione Unica Ambientale per quelli di dimensioni minori). Le prescrizioni dell'AIA in materia di emissioni in atmosfera (polveri, COV, ammoniaca) sono direttamente rilevanti per la valutazione del rischio chimico dei lavoratori.

Il Regolamento CE 1069/2009 (recepito in Italia con D.Lgs. 2 aprile 2012 n. 29) stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) e ai loro prodotti derivati, imponendo requisiti specifici per gli impianti di compostaggio che trattano SOA di categoria 2 e 3 (scarti di macellazione, sottoprodotti della filiera alimentare di origine animale). Per questi impianti si aggiungono obblighi di registrazione o riconoscimento presso il Ministero della Salute, parametri di igienizzazione da rispettare nel processo (temperatura minima 70°C per almeno 60 minuti nel materiale in trattamento per la categoria 2), e tenuta di registri di tracciabilità che includono le tipologie di materiali in ingresso — elementi rilevanti anche per la valutazione del rischio biologico dei lavoratori.

Per gli impianti che producono biometano dalla digestione anaerobica preliminare prima del compostaggio, possono applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) in funzione delle quantità di gas stoccato, come approfondito nella sezione FAQ. La gestione degli accessi agli ambienti confinati è disciplinata dal D.P.R. 177/2011, che impone requisiti di qualificazione alle imprese che operano in tali ambienti, anche in appalto.

123 Consulenza supporta le aziende del settore compostaggio e trattamento biomasse nella redazione del DVR integrato, nella nomina dell'RSPP esterno con competenza specifica sul settore rifiuti, e nella pianificazione della formazione obbligatoria per il rischio biologico e gli ambienti confinati.

2. Il rischio biologico da bioaerosol: la valutazione obbligatoria nei siti di compostaggio

Il bioaerosol è la principale peculiarità del rischio biologico negli impianti di compostaggio rispetto ad altri comparti produttivi. Con il termine bioaerosol si intende la dispersione in aria di particelle biologiche di dimensione variabile tra 0,5 e 100 µm, tra cui spore fungine, cellule batteriche, endotossine (frammenti della parete cellulare di batteri Gram-negativi), micotossine, glucani fungini e proteine allergeniche. Queste particelle rimangono in sospensione per tempi variabili e vengono inalate dai lavoratori raggiungendo le vie aeree superiori e, per le particelle più fini (PM2,5), gli alveoli polmonari.

L'agente biologico più rilevante per il rischio professionale nel compostaggio è l' Aspergillus fumigatus, fungo termofilico classificato nel Gruppo 2 dall'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Questo fungo cresce ottimamente a 37-55°C e si moltiplica abbondantemente nelle andane in fase termofila, dove la temperatura interna raggiunge i 55-70°C. Le operazioni di rivoltamento meccanico dei cumuli provocano la dispersione in aria di concentrazioni di spore di A. fumigatus che possono raggiungere 10⁵-10⁶ UFC/m³ a distanza ravvicinata dalla macchina rivoltante, ben al di sopra dei livelli di riferimento indicati dalle linee guida INAIL (200 UFC/m³ come soglia di attenzione).

Oltre ad A. fumigatus, il bioaerosol del compostaggio può contenere altri agenti biologici rilevanti:

La valutazione del rischio biologico, obbligatoria ai sensi dell'art. 271 D.Lgs. 81/08, deve essere parte integrante del DVR e deve analizzare ciascuna mansione (addetto ricezione materiali, operatore rivoltamento, addetto vagliatura e confezionamento, manutentore, ecc.) in termini di agenti biologici potenzialmente presenti, livelli di esposizione attesi (possibilmente con dati di letteratura o misurazioni), vie di esposizione (inalazione, contatto cutaneo, ingestione accidentale) e misure di prevenzione adottate. Il programma di sorveglianza sanitaria per il rischio biologico è stabilito dal medico competente sulla base della valutazione del rischio.

3. Ambienti confinati: vasche di fermentazione anaerobica e biofiltri

Negli impianti di compostaggio a tecnologia avanzata (impianti chiusi, biodigestori integrati, sistemi in tunnel) sono presenti diversi ambienti che rientrano nella definizione di "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 177/2011:

Per ogni lavoro in questi ambienti il D.P.R. 177/2011 impone: qualificazione dell'impresa che esegue i lavori (almeno il 30% del personale impiegato deve aver frequentato specifica formazione sugli ambienti confinati), redazione di un permesso di lavoro scritto prima di ogni accesso, bonifica preventiva con misurazione multigas (CH₄, CO, H₂S, O₂) con strumento certificato ATEX, presenza durante tutta la durata del lavoro di almeno un addetto esterno di guardia in comunicazione continua con i lavoratori all'interno, e disponibilità immediata di ARA di riserva e di mezzi di recupero (imbracatura, treppiede di recupero per pozzi verticali).

4. Rischio chimico: NH₃, H₂S, CH₄ e CO₂

Gli impianti di compostaggio, in particolare quelli in fase accelerata con sistemi chiusi o semichiusi, producono e rilasciano diversi agenti chimici pericolosi che richiedono valutazione ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232):

Agente chimicoOrigine nel processoTLV-TWA (ACGIH)Rischio principale
Ammoniaca (NH₃)Degradazione delle proteine nella fase termofila; massima emissione durante il rivoltamento25 ppm (17 mg/m³)Irritazione vie aeree superiori, edema polmonare ad alta concentrazione; odore nauseante
Idrogeno solforato (H₂S)Fermentazione anaerobica (vasche coperte, zone di accumulo), degradazione composti solforati1 ppm (1,4 mg/m³)Tossico acuto (IDLH 50 ppm); paralisi nervo olfattivo a 100-150 ppm; letale a concentrazioni elevate
Metano (CH₄)Fermentazione anaerobica in vasche chiuse, aree di accumulo percolatoNon definito (asfissiante semplice)Rischio esplosione (LEL 5%, UEL 15%); asfissia per riduzione O₂ in ambienti confinati
Anidride carbonica (CO₂)Aerobiosi intensa nella fase termofila; fermentazione anaerobica5.000 ppmAsfissiante semplice negli ambienti confinati; si accumula nelle zone basse (più pesante dell'aria)
Composti organici volatili (COV)Fermentazione della FORSU, degradazione grassi e proteineVariabile per specieIrritazione mucose, nausea, cefalea; alcuni COV con potenziale cancerogeno (benzene da plastiche)

Le aree dell'impianto con maggiore rischio chimico sono: le piattaforme di ricezione e stoccaggio della FORSU e dei sottoprodotti zootecnici (NH₃, H₂S, COV), le cabine di guida delle macchine rivoltanti senza sistema di filtraggio dell'aria in cabina (NH₃, bioaerosol), le aree di scarico del percolato e di gestione del digestato liquido (H₂S), e gli ambienti confinati già citati (CH₄, CO₂, H₂S, NH₃). La valutazione del rischio chimico deve includere la stima dell'esposizione per ciascuna mansione, possibilmente con misurazioni personali, e comparare i valori di esposizione con i valori limite professionali (VLE-MA e VLE-VTP) stabiliti dall'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e, per gli agenti non inclusi nell'allegato, con i TLV-TWA e TLV-STEL pubblicati da ACGIH.

5. Rumore e vibrazioni: trituratori, mulini e pale meccaniche

Il profilo di rumore degli impianti di compostaggio è caratterizzato dalla presenza di macchinari con livelli acustici molto elevati. Le sorgenti principali e i livelli tipici di rumore emesso a 1 metro sono:

Per il rischio vibrazioni, le principali sorgenti sono: la pala meccanica (vibrazioni al corpo intero — HAV classe WBV; tipico A(8) 0,5-0,8 m/s² con valore d'azione 0,5 m/s²), il rivoltatore (WBV sullo stesso ordine della pala), e, per le vibrazioni mano-braccio (HAV), i martelli pneumatici usati nelle operazioni di manutenzione o sfiatatoi manuali. L'esposizione a vibrazioni al corpo intero superiore al valore d'azione (0,5 m/s² A(8)) obbliga il datore di lavoro a predisporre la sorveglianza sanitaria specifica e le misure di riduzione dell'esposizione (sospensioni attive delle cabine, limitazione dei tempi di guida, manutenzione del fondo stradale interno all'impianto).

6. Rischio incendio e autocombustione del compost

Il rischio incendio negli impianti di compostaggio è principalmente associato al fenomeno dell'autocombustione dei cumuli in fase di maturazione: l'attività biologica esotermica intensa in presenza di ossigeno insufficiente o di sacche anaerobiche all'interno del cumulo può portare la temperatura interna a 80-90°C, con successiva pirolisi della sostanza organica e innesco spontaneo. Il rischio è maggiore in estate, per cumuli ad alto contenuto di scarti lignocellulosici (trucioli, paglie, sanse) e per cumuli di grande altezza (superiore a 3 m) con scarso rivoltamento.

Le misure preventive per l'autocombustione sono:

Altri scenari di incendio rilevanti negli impianti di compostaggio sono: incendio dei serbatoi di gasolio delle macchine operatrici, incendio negli uffici e nei locali tecnici dell'impianto, e — negli impianti integrati con digestione anaerobica — gli scenari di rilascio e combustione del biogas già descritti per gli impianti biogas. Il piano di emergenza deve prevedere procedure specifiche per l'autocombustione dei cumuli, con catena di allerta interna e modalità di coordinamento con i VVF per gli incendi non controllabili internamente.

7. DVR per impianti di compostaggio ATECO 38.21: struttura e contenuti

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di un impianto di compostaggio ha una struttura più articolata rispetto ai DVR di settori manifatturieri standard, in ragione della molteplicità e della specificità dei rischi presenti. Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro con il concorso dell'RSPP, del medico competente e del RLS, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08. Le sezioni specifiche del DVR per un impianto di compostaggio comprendono:

Il DVR deve essere aggiornato in occasione di: modifica dei materiali in ingresso all'impianto (nuovi conferenti, nuove tipologie di biomassa), ampliamento o modifica dell'impianto, infortuni o quasi-incidenti, adeguamento a nuove disposizioni normative. La prima revisione periodica del DVR è consigliabile entro 1 anno dall'ultima stesura e, successivamente, con cadenza almeno triennale anche in assenza di modifiche significative.

8. Sorveglianza sanitaria e DPI specifici

La sorveglianza sanitaria negli impianti di compostaggio è obbligatoria per multiple tipologie di rischio e coinvolge pressoché tutte le mansioni operative dell'impianto. Il medico competente deve essere nominato non appena ricorrono le condizioni previste dall'art. 41 D.Lgs. 81/08, che in un impianto di compostaggio si verificano già per il solo rischio biologico da bioaerosol. Le tipologie di visita e gli esami previsti dal protocollo sanitario tipico comprendono:

I DPI specifici per gli impianti di compostaggio, da selezionare sulla base della valutazione del rischio e del programma di sorveglianza sanitaria, comprendono:

Mansione / OperazioneDPI respiratorioAltri DPI specifici
Rivoltamento cumuli in fase attivaSemimaschera FFP3 (EN 149) o semimaschera riutilizzabile con filtro P3+A1Occhiali a mascherina, guanti in nitrile, tuta monouso cat. III (EN 14126)
Vagliatura e insaccamento compostSemimaschera FFP2/FFP3 con filtro P2 o P3Guanti in lattice/nitrile, stivali impermeabili, cuffie antirumore
Ricezione FORSU e biomasse in ingressoSemimaschera FFP2 con valvola o filtro ABEK P2Guanti da lavoro impermeabili, grembiule impermeabile, stivali, visiera
Accesso ad ambienti confinatiAutorespiratore a circuito aperto (ARA) o sistema SAR con manichettaImbracatura anticaduta, casco, guanti, rilevatore multigas personale certificato ATEX
Manutenzione trituratori e muliniSemimaschera FFP2/P3 per polveri residueCuffie antirumore (SNR ≥ 25 dB), guanti da lavoro, occhiali di sicurezza, scarpe antinfortunistiche
Conduzione pala meccanica e rivoltatoreFiltro cabina: classe P3 (o HEPA H14) con ricambio periodicoCuffie antirumore se rumore in cabina > 85 dB(A)

Checklist adempimenti impianti di compostaggio e biomasse

  • DVR specifico ATECO 38.21.00 con sezioni dedicate a bioaerosol, chimico, ambienti confinati, rumore, vibrazioni, MMC e incendio
  • Valutazione rischio biologico ex art. 271 D.Lgs. 81/08 con identificazione A. fumigatus (Gruppo 2) ed endotossine
  • Valutazione rischio agenti chimici (NH₃, H₂S, CH₄, CO₂) con confronto VLE-MA e misurazioni personali
  • Censimento ambienti confinati (vasche fermentazione, biofiltri, pozzetti percolato) e procedure D.P.R. 177/2011
  • RSPP nominato con competenza specifica sul settore rifiuti e trattamento biologico
  • Medico competente nominato; protocollo sanitario per biologico, chimico, rumore, vibrazioni e ambienti confinati
  • Sistema di monitoraggio temperatura cumuli (sonde termometriche) con soglie di allarme per autocombustione
  • Formazione lavoratori rischio alto (16 ore, Accordo Stato-Regioni) — ATECO rifiuti classificato rischio alto
  • Formazione specifica rischio biologico (art. 278 D.Lgs. 81/08): A. fumigatus, endotossine, DPI e igiene
  • Formazione ambienti confinati per addetti agli accessi in vasche e biofiltri (D.P.R. 177/2011)
  • DPI respiratori selezionati: FFP3 per rivoltamento, ARA/SAR per ambienti confinati, filtri P3 per cabine
  • Rilevatori portatili multigas (CH₄, H₂S, CO, O₂) certificati ATEX disponibili per personale ambienti confinati
  • Addetti antincendio formati (livello adeguato al rischio incendio) con piano di emergenza per autocombustione
  • Dotazione antincendio nelle aree di maturazione: idranti o naspi raggiungibili da tutti i cumuli
  • Valutazione rumore con misurazioni fonometriche per trituratori, mulini e vagliatrici; programma audiometrico
  • Valutazione vibrazioni WBV per operatori di pala meccanica e rivoltatori
  • Autorizzazione ambientale (AIA o AUA) aggiornata e rispetto prescrizioni emissioni in atmosfera (NH₃)
  • Conformità al Reg. CE 1069/2009 per impianti che trattano SOA cat. 2 o 3 (registrazione Ministero Salute)

9. FAQ — Sicurezza impianti di compostaggio e biomasse

FAQ sicurezza impianti di compostaggio e biomasseFAQ

Il bioaerosol negli impianti di compostaggio è un agente biologico di Gruppo 2: quali obblighi specifici del Titolo X D.Lgs. 81/08 si applicano?
Il bioaerosol generato nei siti di compostaggio contiene funghi (in primo luogo Aspergillus fumigatus, classificato nel Gruppo 2 dall'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08), endotossine batteriche, muffe e spore. Poiché si tratta di agenti biologici di Gruppo 2, scatta l'applicazione integrale del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286). Gli obblighi principali sono: valutazione documentata del rischio biologico da includere nel DVR (art. 271), adozione di misure di prevenzione collettive e individuali (art. 272), sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente (art. 279), informazione e formazione specifica dei lavoratori sugli agenti biologici presenti e sulle misure di protezione (art. 278), e — per gli impianti con agenti Gruppo 2 non soggetti a deroga — conservazione della cartella sanitaria per almeno 10 anni dopo la cessazione dell'esposizione (art. 280). Il datore di lavoro deve inoltre valutare, con il medico competente, l'opportunità di vaccinazioni per i lavoratori esposti.
Come si misura l'esposizione dei lavoratori ai bioaerosol nel compostaggio (endotossine, spore fungine)?
La misurazione del bioaerosol negli impianti di compostaggio richiede metodiche di campionamento e analisi specifiche, non ancora standardizzate da norme tecniche ISO/UNI vincolanti in Italia, ma indicate nelle linee guida INAIL e in quelle del Network Europeo per i Bioaerosol (EAAW). Per le spore fungine totali e per Aspergillus fumigatus si utilizza il campionamento personale con impattori a cascata (Andersen a sei stadi) o con cicloni RCS; l'analisi avviene per coltura su terreni selettivi (agar Sabouraud con cloramfenicolo a 37°C per A. fumigatus) e per microscopia. Per le endotossine si utilizza il campionamento su filtri in fibra di vetro con analisi LAL (Limulus Amebocyte Lysate). I valori limite professionali di riferimento non sono stabiliti dalla normativa italiana; le linee guida INAIL e SCENIHR adottano come valori indicativi: 200 UFC/m³ per A. fumigatus (soglia di attenzione), 50 EU/m³ per le endotossine (soglia analoga al TLV proposto da ACGIH). Il programma di monitoraggio ambientale deve essere definito dal medico competente e dall'RSPP e ripetuto in condizioni di processo variabili (rivoltamento cumuli, vagliatura, insaccamento).
L'Aspergillus fumigatus è un rischio reale per i lavoratori degli impianti di compostaggio?
Sì. L'Aspergillus fumigatus è il principale rischio biologico negli impianti di compostaggio ed è classificato come agente biologico di Gruppo 2 dall'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Questo fungo termofilico cresce ottimamente a 37-50°C: le temperature raggiunte nelle andane in fase termofila (55-70°C) ne favoriscono la proliferazione. Le operazioni ad alto rischio di esposizione sono: rivoltamento meccanico dei cumuli in fase attiva (concentrazioni di spore nell'ordine di 10⁵-10⁶ UFC/m³ documentate nella letteratura scientifica), vagliatura del compost maturo, insaccamento e movimentazione del prodotto finito. Le patologie correlate all'esposizione ad A. fumigatus nelle categorie professionali esposte comprendono: aspergillosipulmonare invasiva (nei soggetti immunocompromessi, con prognosi severa), broncopolmonite da ipersensibilità (alveolite allergica estrinseca), asma professionale e rinite allergica occupazionale nei soggetti atopici. Il medico competente deve valutare l'opportunità di escludere dalle mansioni a rischio i lavoratori immunocompromessi.
Le vasche di fermentazione anaerobica sono ambienti confinati ai sensi del D.P.R. 177/2011?
Sì. Le vasche di fermentazione anaerobica e i bioreattori a tunnel chiusi presenti negli impianti di compostaggio industriale (in particolare per il trattamento di FORSU e fanghi) rientrano nella definizione di "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 e dell'art. 66 del D.Lgs. 81/08. In questi ambienti si accumulano: metano (CH₄, prodotto dalla fermentazione anaerobica con LEL 5%), anidride carbonica (CO₂, più pesante dell'aria, si accumula nelle zone basse determinando carenza di ossigeno), idrogeno solforato (H₂S, tossico acuto a concentrazioni superiori a 50 ppm). Sono altresì ambienti confinati i biofiltri con accesso dall'alto o laterale, le camere di distribuzione dell'aria sotto i cumuli aerati, i pozzi di raccolta percolato e i tunnel di biossidazione chiusi. Per ogni lavoro in tali ambienti è obbligatorio: permesso di lavoro scritto, bonifica preventiva con misurazioni multigas (CH₄, H₂S, CO, O₂), presenza di addetto esterno di guardia, utilizzo di ARA o SAR in assenza di certezza sulla qualità dell'aria interna, e qualificazione dell'impresa ai sensi del D.P.R. 177/2011.
Come si previene l'autocombustione del compost in fase di maturazione?
L'autocombustione del compost in fase di maturazione è un rischio incendio significativo negli impianti con grandi volumi di materiale in stoccaggio. Il fenomeno è causato dall'attività esotermica dei microrganismi termofili che, in presenza di umidità e materiale organico abbondante, può portare la temperatura interna del cumulo a 80-90°C con successivo sviluppo di fuoco senza fonte esterna di innesco. Le misure preventive sono: monitoraggio sistematico della temperatura con sonde termometriche inserite nei cumuli (soglia di attenzione 65°C, soglia di allarme 75°C), rivoltamento tempestivo dei cumuli surriscaldati per disperdere il calore e ossigenare il materiale, controllo dell'umidità dell'impasto (ottimale 50-60%): materiale troppo secco o troppo compatto favorisce l'autocombustione, evitare accumuli di altezza superiore a 3 metri nei periodi estivi ad alta temperatura ambientale, formazione specifica degli addetti al riconoscimento dei segnali precursori (vapori, odore acre, discolorazione superficiale), disponibilità immediata di acqua e di mezzi di estinzione nelle aree di maturazione. In caso di incendio dichiarato, non intervenire con scaricamento meccanico del cumulo in fiamme senza DPI adeguati (rischio di vampate); procedere con raffreddamento esterno con acqua e contattare immediatamente i VVF.
Il rumore dei trituratori supera spesso 90 dB(A): quali obblighi di sorveglianza audiometrica scattano?
Le sorgenti di rumore principali negli impianti di compostaggio sono i trituratori primari e secondari (80-105 dB(A) in prossimità della macchina), i mulini a martelli per la riduzione granulometrica (95-110 dB(A)), le vagliatrici a tamburo rotante (85-95 dB(A)), e i nastri trasportatori con guide metalliche (75-85 dB(A)). Ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08, gli obblighi di sorveglianza audiometrica scattano in base al livello di esposizione quotidiana al rumore (LEX,8h) o al livello di picco (LCpicco): superamento del valore inferiore di azione (LEX,8h > 80 dB(A) o LCpicco > 135 dB(C)) — sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore; superamento del valore superiore di azione (LEX,8h > 85 dB(A) o LCpicco > 137 dB(C)) — sorveglianza sanitaria obbligatoria con audiometria preventiva e periodica (inizialmente ogni 2 anni, poi ogni anno se il medico lo ritiene necessario); superamento del valore limite (LEX,8h = 87 dB(A) o LCpicco = 140 dB(C)) — non ammissibile; obbligo di adottare misure tecniche o organizzative per ricondurre l'esposizione al di sotto del limite. Per gli addetti ai trituratori con LEX,8h tipicamente superiore a 85-90 dB(A), la sorveglianza audiometrica è obbligatoria, gli otoprotettori sono obbligatori e la segnaletica di obbligo DPI deve essere affissa nelle aree di lavoro.
Quali DPI respiratori sono necessari per chi lavora vicino ai cumuli in fase di rivoltamento?
Il rivoltamento meccanico dei cumuli in fase attiva è l'operazione con il più alto potenziale di esposizione a bioaerosol negli impianti di compostaggio. Nelle fasi di progettazione del DVR e del protocollo DPI, il medico competente e l'RSPP devono scegliere il DPI respiratorio in base ai risultati delle misurazioni ambientali o, in assenza di dati specifici, applicare il principio di precauzione. Le tipologie di DPI respiratori applicabili sono: semimaschera filtrante monouso FFP2 (EN 149) con fattore di protezione nominale 12 — adatta per operazioni di breve durata in ambienti aperti con bioaerosol moderato; semimaschera filtrante monouso FFP3 (EN 149) con fattore di protezione nominale 50 — consigliata per le operazioni di rivoltamento, vagliatura e insaccamento con elevata polverosità; semimaschera riutilizzabile con filtro combinato P3+A1 (UNI EN 140 + EN 143) — indicata per esposizioni prolungate e in presenza di ammoniaca e composti organici volatili (COV) simultaneamente; maschera panoramica con filtro ABEK P3 — per operazioni con esposizione chimica e biologica combinata elevata (apertura vasche coperte di fermentazione). Le maschere filtranti monouso non sono idonee per gli ingressi in ambienti confinati: per tali operazioni è obbligatorio l'autorespiratore a circuito aperto (ARA) o il sistema SAR.
Gli impianti di compostaggio rientrano nel D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) se producono biometano?
La risposta dipende dalle quantità di sostanze pericolose presenti e stoccate nell'impianto. Il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (recepimento della Direttiva Seveso III 2012/18/UE) si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie indicate nell'Allegato 1. Per gli impianti di compostaggio che producono anche biometano, le sostanze rilevanti ai fini Seveso sono: metano/biometano (gas infiammabile, voce H2 dell'Allegato 1: soglia notifica 50 t, soglia obbligo maggiore 200 t), idrogeno solforato H₂S (tossico acuto cat. 1, voce P1: soglia notifica 5 t), ammoniaca NH₃ (tossica, voce P2: soglia notifica 50 t, soglia obbligo maggiore 200 t). Un impianto di compostaggio con digestione anaerobica e upgrading a biometano, con stoccaggio di gas in serbatoi criogenici o in serbatoi in pressione, può raggiungere le soglie Seveso di notifica se il gas stoccato supera le 50 t. In tal caso il gestore è obbligato a notificare all'autorità competente (Ministero dell'Interno — VVF), elaborare il Rapporto di Sicurezza (per soglia superiore) e adottare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR). Per gli impianti di solo compostaggio aerobico senza produzione di biometano, l'applicazione del Seveso III è generalmente esclusa.

10. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo X (Agenti biologici, artt. 266-286, Allegato XLVI con classificazione Aspergillus fumigatus Gruppo 2)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VIII Capo II (Agenti fisici: rumore, artt. 187-198; Capo III vibrazioni, artt. 199-205)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 66 (lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento), art. 223 (agenti chimici pericolosi)
  • D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Norme in materia ambientale, Parte IV: gestione rifiuti e impianti di trattamento biologico
  • Reg. CE 1069/2009 — Regole sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (categorie 1, 2, 3) e compostaggio
  • D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Qualificazione dei contratti di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio da bioaerosol negli impianti di trattamento rifiuti organici e compostaggio
  • D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 — Attuazione della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III): stabilimenti a rischio di incidente rilevante
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze antincendio nei luoghi di lavoro (livelli di rischio e formazione addetti)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Percorsi formativi per lavoratori, preposti e dirigenti in materia di salute e sicurezza

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla tipologia di impianto, dai materiali trattati, dalla dimensione e dalla normativa vigente; DVR, valutazione del rischio biologico, chimico e da rumore, sorveglianza sanitaria e formazione devono essere adattati al singolo impianto da tecnici qualificati. Per il tuo impianto di compostaggio o trattamento biomasse ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.

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Supportiamo la redazione del DVR integrato, la valutazione del rischio biologico da bioaerosol, le procedure per ambienti confinati e la formazione obbligatoria per gli impianti di compostaggio ATECO 38.21.