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Guida settoriale · 2026

Sicurezza Gastronomie e Rosticcerie: DVR, HACCP e Obblighi 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in una gastronomia, una rosticceria o una cucina da asporto: DVR, HACCP, rischio ustioni da olio bollente e forni, tagli, scivolamento, movimentazione carichi, impianti a gas, formazione obbligatoria e sanzioni ASL-SIAN. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Una gastronomia o rosticceria deve gestire contemporaneamente due sistemi normativi: la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) con DVR, formazione obbligatoria e DPI, e l'igiene alimentare (Reg. CE 852/2004) con il piano HACCP obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare. I rischi prioritari del settore sono le ustioni da olio bollente, fuochi a gas, forni, graticole e salamandre; i tagli da coltelli professionali, mandoline e affettatrici; lo scivolamento su pavimenti unti e bagnati in cucine ad alta produzione; la movimentazione manuale di contenitori GN, pentoloni e cassoni pesanti; il rischio da impianti di cottura a gas. A questi si affiancano gli obblighi HACCP (catena del freddo e del caldo, allergeni, piani di autocontrollo) e la formazione specifica per il codice ATECO 56.10.2 (rischio medio, 12 ore).

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Reg. CE 852/2004

Le gastronomie, le rosticcerie e le cucine da asporto operano all'intersezione di due corpi normativi distinti ma strettamente complementari. Il primo è la normativa di sicurezza sul lavoro, il cui pilastro è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza), applicabile a qualsiasi attività con lavoratori dipendenti o equiparati. Il secondo è la normativa igienico-alimentare, incentrata sul Regolamento CE 852/2004, che impone a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) l'adozione di procedure basate sui principi HACCP, indipendentemente dalle dimensioni dell'attività.

Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 più rilevanti per una gastronomia o rosticceria sono: il Titolo II (luoghi di lavoro — pavimentazione, illuminazione, ventilazione, uscite di emergenza), il Titolo III (attrezzature di lavoro — forni, friggitrici, affettatrici, graticole, salamandre), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi — valutazione dei pesi di contenitori GN, pentoloni, cassoni), il Titolo VIII Capo II (microclima — valutazione del calore prodotto dagli impianti di cottura) e il Titolo IX Capo I (rischio chimico — detergenti, sanificanti e prodotti per la pulizia).

Sul versante alimentare, oltre al Reg. CE 852/2004, sono rilevanti il Regolamento UE 1169/2011sull'informazione sugli allergeni per gli alimenti non preimballati — fondamentale per la gastronomia che prepara e vende piatti pronti — e il D.Lgs. 193/2007 che definisce le sanzioni per le violazioni igienico-alimentari. Il D.M. 2 settembre 2021 disciplina la prevenzione incendi, mentre l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011e l'Accordo SR 2025 regolano la formazione obbligatoria dei lavoratori.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività specifica: una gastronomia con vendita al banco ha un profilo di rischio parzialmente diverso rispetto a una rosticceria con cottura allo spiedo o a una cucina da asporto con servizio di consegna a domicilio.

2. DVR: rischi specifici di una gastronomia/rosticceria

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per qualsiasi gastronomia o rosticceria con almeno un lavoratore subordinato o equiparato, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. Il DVR di una cucina da asporto o rosticceria ha caratteristiche specifiche che lo differenziano da quello di un ufficio o di un esercizio commerciale senza cucina: deve analizzare rischi fisici, termici, meccanici e organizzativi propri della produzione alimentare in contesti di elevata intensità di lavoro.

Le sezioni obbligatorie del DVR per una gastronomia o rosticceria comprendono:

Le gastronomie e le rosticcerie con codice ATECO 56.10.2 rientrano nella classificazione di rischio medio, che prevede 12 ore di formazione specifica per i lavoratori (4 di formazione generale + 8 di specifica). Il DVR va firmato dal datore di lavoro e dall'RSPP, conservato in azienda e aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di rischio. Il programma delle misure di miglioramento con responsabilità e tempi deve essere allegato al documento.

3. Rischio ustioni: fuochi, olio bollente, forni, graticole, salamandre

Le ustioni da calore sono il rischio infortunistico prioritario in una gastronomia o rosticceria. Le sorgenti di calore in una cucina professionale sono numerose e simultaneamente attive: fuochi a gas con temperatura di fiamma oltre 1.000 °C, friggitrici con olio a 160-200 °C, forni a convezione a 200-280 °C, forni rotativi per la cottura di carni allo spiedo, graticole a gas o elettriche, salamandre (grill a infrarossi), vapore da pentoloni in ebollizione, abbattitori di temperatura in modalità shock termico. La combinazione di alta temperatura, ritmi di lavoro intensi, spazi ristretti e stress da servizio crea condizioni di rischio elevato.

Le misure di prevenzione per il rischio ustioni si articolano su tre livelli:

Il DVR deve contenere la valutazione specifica del rischio ustione per ciascuna mansione e attrezzatura, con l'indicazione dei DPI prescritti, dei dispositivi di sicurezza installati sulle attrezzature e delle procedure operative sicure. Deve essere adattato al caso specifico in funzione delle attrezzature effettivamente presenti nella cucina.

4. Rischio tagli: uso di coltelli professionali, mandoline, affettatrici

Il rischio di taglio è la seconda causa di infortuni per frequenza nelle cucine professionali dopo gli scivolamenti. In una gastronomia o rosticceria le sorgenti di rischio da taglio sono: coltelli da cucina professionali (coltello da chef, coltello a lama flessibile per disossare, coltello per il pane), mandoline per l'affettatura di verdure e salumi, affettatrici elettriche, tritacarne, apriscatole, coltelli per la divisione di prodotti cotti (taglio di pollo allo spiedo, taglio di carni arrostite).

Le misure di prevenzione per il rischio taglio comprendono:

5. Rischio scivolamento: pavimenti unti, bagnati, cucine ad alta produzione

Lo scivolamento e la caduta in piano sono la prima causa di infortuni per frequenza nelle cucine professionali. Il pavimento di una gastronomia o rosticceria in piena produzione è continuamente esposto a grassi e olii di cottura, acqua, succhi di carne, salse, condimenti e prodotti di pulizia che lo rendono scivoloso in modo intermittente e difficile da controllare. La combinazione di superfici spesso lisce o consumate, calzature non idonee, ritmi di lavoro intensi e movimenti rapidi crea condizioni di rischio elevato e costante.

Le misure di prevenzione per il rischio scivolamento si articolano su tre livelli:

6. Movimentazione manuale carichi: cassoni, contenitori GN, pentoloni

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) in gastronomie e rosticcerie è un rischio spesso sottovalutato rispetto all'elevata percezione di rischi come le ustioni e i tagli. Il personale di cucina movimenta quotidianamente carichi significativi in condizioni ergonomiche spesso difficili: contenitori gastronomici GN (Gastronorm) in acciaio inox pieni di prodotti cotti che possono superare i 10-20 kg, pentoloni da 20-40 litri, cassoni di forniture (carni, verdure, latticini), vassoi con prodotti pronti, sacchi di farine e risi, casse di bottiglia per i condimenti. Il rischio è aggravato dalla frequente necessità di operare in spazi ristretti (cucina, cella frigorifera, magazzino), con il forno aperto, in posture scorrette (torsione del busto, piegamento in avanti) e con urgenza dettata dal servizio.

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXXIII definiscono i criteri di valutazione della MMC. Il metodo di riferimento è il metodo NIOSH per le operazioni di sollevamento e abbassamento, e la check-list OCRAper le operazioni ripetitive agli arti superiori. I valori di riferimento per il peso massimo raccomandato in condizioni ottimali sono 23 kg per gli uomini adulti e 15 kg per le donne adulte; questi valori si riducono significativamente in funzione della frequenza, dell'altezza di presa e deposito, della distanza orizzontale dal corpo e della torsione del busto.

Le misure di prevenzione per la MMC in gastronomia comprendono: limitazione del peso delle porzioni nei contenitori GN (preferire GN 1/2 a GN 1/1 per i prodotti più pesanti), utilizzo di carrelli portaGN con ripiani regolabili per il trasporto in cucina e in cella frigorifera, ausili meccanici per il sollevamento di cassoni e casse pesanti (transpallet, carrelli a due ruote), disposizione delle celle frigorifere e del magazzino per minimizzare le distanze di trasporto, organizzazione delle forniture con consegne frequenti e carichi unitari contenuti, formazione sulla corretta tecnica di sollevamento con ausili pratici.

Il DVR deve contenere la valutazione della MMC per ciascuna mansione esposta e il programma di misure di miglioramento ergonomico. Se la valutazione supera i valori di azione, la sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria.

7. Rischio gas: impianti cottura a gas, rilevatori, regolare manutenzione

La quasi totalità delle gastronomie e rosticcerie utilizza impianti di cottura alimentati a gas combustibile (metano o GPL). Il gas è una risorsa indispensabile per la cucina professionale ma costituisce un rischio specifico che deve essere valutato nel DVR: perdite dall'impianto o dai rubinetti dei fuochi possono creare atmosfere esplosive o tossiche in ambienti poco ventilati; un'accensione ritardata del bruciatore può causare una piccola esplosione con fiamma; l'ostruzione della canna fumaria può portare al riflusso di gas combusti (CO, CO₂) nell'ambiente di lavoro con rischio di intossicazione.

Gli adempimenti relativi alla gestione sicura degli impianti a gas in una gastronomia:

Il DVR deve contenere la valutazione del rischio gas con l'identificazione delle misure tecniche e organizzative adottate e i riferimenti alla manutenzione documentata dell'impianto. Deve essere adattato al caso specifico in funzione del tipo di gas utilizzato, della portata termica installata e della ventilazione disponibile.

8. Rischio biologico e HACCP: piani autocontrollo, catena del freddo/caldo, allergeni

Il piano HACCPè obbligatorio per tutte le gastronomie e rosticcerie ai sensi del Reg. CE 852/2004. In un'attività che prepara, cuoce, conserva e vende piatti pronti al pubblico, i rischi biologici sono particolarmente rilevanti: la manipolazione di carni crude e cotte, la conservazione di prodotti a temperature di sicurezza, il mantenimento in caldo dei piatti pronti al banco di vendita, la gestione dei residui di cottura e la contaminazione crociata tra alimenti crudi e cotti sono i punti critici da analizzare e controllare.

I Punti Critici di Controllo (CCP) tipici di una gastronomia/rosticceria:

ProcessoPericolo principaleLimite criticoAzione correttiva
Cottura di carni (pollo allo spiedo, carni rosse arrostite)Sopravvivenza di Salmonella, Campylobacter, E. coliT ≥ +75 °C al cuore del prodottoProlungare la cottura fino al raggiungimento della T limite
Conservazione a caldo dei piatti pronti al bancoMoltiplicazione batterica nella zona di pericolo 4-60 °CT ≥ +60 °C per tutta la durata della venditaRiscaldare o eliminare il prodotto se T < 60 °C per più di 2 ore
Raffreddamento rapido dei prodotti cotti da conservareMoltiplicazione di Bacillus cereus, Stafilococco, ClostridiDa +60 °C a +10 °C in meno di 2 ore (abbattitore)Eliminare il prodotto se non abbattuto correttamente; verificare abbattitore
Conservazione in refrigerazione dei prodotti prontiContaminazione batterica e proliferazione (Listeria)T ≤ +4 °C; consumo entro 72 ore dalla preparazioneEliminare il prodotto; ripristinare la temperatura della cella
Ricezione e stoccaggio carni crudeRottura catena del freddo, contaminazione crociataT ≤ 0/+4 °C per carni fresche; T ≤ -18 °C per surgelateRifiuto del prodotto se T non conforme; stoccaggio separato crudo/cotto

La gestione degli allergeniè un aspetto critico per le gastronomie che preparano una varietà di piatti. Il Reg. UE 1169/2011 impone di comunicare la presenza dei 14 allergeni principali per tutti gli alimenti non preimballati. In una gastronomia questo significa avere per ogni piatto in vendita una scheda con l'indicazione degli allergeni presenti, resa disponibile al banco di vendita in forma scritta o consultabile. Il personale di vendita deve essere formato per rispondere correttamente alle domande dei clienti. Le procedure di prevenzione della contaminazione crociata tra piatti con e senza allergeni devono essere documentate nel piano HACCP.

Il piano HACCP deve essere redatto o supervisionato da un responsabile con formazione adeguata, deve essere aggiornato ogni volta che cambiano i processi, le ricette o le materie prime, e deve essere disponibile in caso di ispezione ASL-SIAN. Le registrazioni HACCP (temperature frigoriferi e banco caldo, registri di pulizia, non conformità rilevate, formazione del personale) devono essere conservate per almeno 2 anni. Il piano deve essere adattato al caso specifico della tua attività e non può essere un documento generico.

9. DPI specifici: guanti da forno, scarpe antisdrucciolo, grembiule, cuffia

I dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale di una gastronomia o rosticceria devono essere selezionati sulla base della valutazione dei rischi nel DVR, conformi al Regolamento UE 2016/425 (marcatura CE con categoria di rischio) e consegnati ai lavoratori con verbale firmato che documenta il modello consegnato, la data e la ricevuta da parte del lavoratore. La formazione sul corretto utilizzo, la manutenzione e la sostituzione dei DPI è obbligatoria ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08.

I DPI tipicamente necessari in una gastronomia o rosticceria sono:

Il DVR deve indicare per ciascuna mansione quali DPI sono prescritti, con riferimento alle norme tecniche e alle categorie di rischio. I DPI devono essere adattati al caso specifico e non possono essere scelti in modo generico.

10. Formazione: ATECO 56.10.2 rischio medio, 12h + HACCP

Il personale di gastronomie, rosticcerie e cucine da asporto (codice ATECO 56.10.2 — ristorazione con preparazione di cibi da asporto) deve ricevere formazione obbligatoria su più fronti, che devono essere documentati con attestati e registri conservati in azienda e disponibili in caso di ispezione.

Formazione SSL (D.Lgs. 81/08): il codice ATECO 56.10.2 rientra nella classificazione di rischio mediodell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il monte ore di formazione è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio e danno, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori, cenni di primo soccorso ed emergenze) e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (ustioni, tagli, scivolamento, MMC, rischio gas, rischio biologico, utilizzo dei DPI, procedure di emergenza). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. La formazione specifica deve essere erogata preferibilmente in presenza o in FAD sincrona, data la componente pratica. I preposti (responsabile di cucina, capo gastronomia) seguono un modulo aggiuntivo di 8 ore.

Formazione HACCP (alimentaristi): obbligatoria per tutti i lavoratori che manipolano alimenti ai sensi del Reg. CE 852/2004. Le Regioni hanno adottato normative proprie che prevedono formazione documentata con attestato; la durata varia tipicamente da 8 a 12 ore per gli addetti e 16 ore per i responsabili dell'autocontrollo. Il corso deve essere rinnovato periodicamente (ogni 2-3 anni a seconda della Regione) e deve essere erogato prima dell'inizio dell'attività di manipolazione degli alimenti. Supportiamo la verifica dei requisiti specifici della Regione di competenza.

Formazione antincendio: gli addetti alla prevenzione incendi devono frequentare il corso previsto dal D.M. 02/09/2021. Per le gastronomie e rosticcerie con cucina a gas e impianti di frittura (classificate generalmente a rischio medio), il corso è di livello 2 — 8 orecon prova pratica. L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni.

Formazione primo soccorso: almeno un addetto al primo soccorso per unità produttiva. Per le gastronomie con meno di 5 lavoratori nel settore alimentare si applica il Gruppo B del D.M. 388/2003 (12 ore + 4 ore di aggiornamento triennale); per le attività con 5 o più lavoratori nel settore alimentare si applica il Gruppo A (16 ore + 6 ore di aggiornamento triennale), in quanto il settore alimentare è classificato nel gruppo A dal D.M. 388/2003.

11. Sanzioni per violazioni tipiche (ASL-SIAN, NAS, INL)

Le gastronomie e rosticcerie sono soggette a ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza che possono operare in coordinamento o autonomamente. L'ASL — Dipartimento di Prevenzione SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) verifica il rispetto delle norme igienico-alimentari e il sistema HACCP. Lo SPISAL/PSAL (Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) controllano la sicurezza sul lavoro e la formazione dei lavoratori. Il NAS dei Carabinieri effettua ispezioni igienico-sanitarie, spesso a sorpresa. I VVF verificano i requisiti di prevenzione incendi.

ViolazioneRiferimento normativoSanzione indicativa
Assenza piano HACCP o piano non aggiornatoReg. CE 852/2004 + D.Lgs. 193/2007Sanzione amministrativa da 1.000 a 60.000 €
Mancata informativa allergeni per alimenti non preimballatiReg. UE 1169/2011 + D.Lgs. 109/1992Sanzione amministrativa da 3.000 a 24.000 €
Mancata redazione del DVRArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
Mancata nomina RSPPArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 €
Mancata formazione lavoratori (SSL, 12h rischio medio)Art. 55 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata formazione HACCP per manipolatori alimentariReg. CE 852/2004 + normativa regionaleSanzione amministrativa da 500 a 6.000 € (variabile per Regione)
Mancata consegna DPI (calzature, guanti, grembiule)Art. 77-79 D.Lgs. 81/08Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 €
Prodotti alimentari in condizioni igieniche non conformiD.Lgs. 193/2007 + Reg. CE 178/2002Sequestro del prodotto; sanzione da 1.500 a 60.000 €; chiusura nei casi gravi
Violazioni antincendio (estintori mancanti o scaduti)D.M. 02/09/2021 + DPR 151/2011Ammenda e sospensione dell'attività nei casi gravi

In caso di infortuni gravi sul lavoro si applicano le fattispecie penali degli artt. 589-590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose per violazione di norme di prevenzione). Il D.Lgs. 758/1994 prevede il meccanismo delle prescrizioni degli organi di vigilanza, con possibilità di regolarizzazione entro un termine stabilito e pagamento ridotto dell'ammenda (un quarto del massimo), ma solo dopo l'eliminazione della violazione.

Checklist adempimenti sicurezza e igiene per gastronomie e rosticcerie

  • DVR redatto con valutazione di: ustioni, tagli, scivolamento, MMC, rischio gas, rischio biologico, microclima
  • Piano HACCP aggiornato con CCP, limiti critici, procedure di monitoraggio e registrazioni
  • Registro informativa allergeni per tutti i piatti in vendita disponibile al banco
  • Nomina RSPP (datore con corso 32h rischio medio, o professionista esterno abilitato)
  • Nomina RLS e verbale di consultazione periodica (se presente almeno un dipendente)
  • Nomina addetti antincendio con attestato formazione livello 2 (8h, D.M. 02/09/2021)
  • Nomina addetti primo soccorso con attestato gruppo A o B (D.M. 388/2003)
  • Attestati formazione SSL 12h (rischio medio, ATECO 56.10.2) per tutti i lavoratori
  • Attestati formazione HACCP alimentaristi aggiornati (normativa regionale vigente)
  • Verbale consegna DPI per ogni lavoratore: calzature antiscivolo, guanti anti-calore, guanti antitaglio, grembiule
  • Manutenzione periodica documentata dell'impianto a gas da parte di impresa abilitata (D.M. 37/2008)
  • Manutenzione e registro attrezzature: friggitrici, forni, affettatrici, abbattitore
  • Registro temperature celle frigorifere, banco caldo e abbattitore aggiornato
  • Registro non conformità HACCP e azioni correttive adottate

FAQ — Sicurezza gastronomie, rosticcerie e cucine da asportoFAQ

Il piano HACCP è obbligatorio anche per una piccola rosticceria con 2 dipendenti?
Sì, il Reg. CE 852/2004 si applica a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) indipendentemente dalle dimensioni dell'attività e dal numero di lavoratori impiegati. Una rosticceria con 2 dipendenti che prepara, cuoce e vende alimenti al pubblico è un operatore del settore alimentare a tutti gli effetti e deve implementare e mantenere un sistema di autocontrollo basato sui principi HACCP. Il piano deve identificare i pericoli biologici, chimici e fisici nei processi specifici della rosticceria (cottura delle carni, conservazione a caldo dei prodotti pronti, catena del freddo, gestione degli allergeni), individuare i Punti Critici di Controllo (CCP) con i relativi limiti critici, definire le procedure di monitoraggio, le azioni correttive e le registrazioni obbligatorie. Il Reg. CE 852/2004 consente una flessibilità applicativa per le microimprese nella forma e nel dettaglio delle registrazioni, ma non nell'obbligo sostanziale. L'assenza del piano HACCP è sanzionata ai sensi del D.Lgs. 193/2007 con sanzioni da 1.000 a 60.000 euro. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la redazione del piano adattato alla tua attività specifica.
Le scarpe antinfortunistiche sono obbligatorie in cucina?
Il DVR deve valutare il rischio scivolamento, caduta di oggetti e ustioni ai piedi per ciascuna mansione presente nella gastronomia o rosticceria. Se la valutazione evidenzia tali rischi — e in una cucina professionale con pavimenti esposti a grassi, liquidi e oli bollenti la risposta è quasi sempre positiva — il datore di lavoro è tenuto a prescrivere e fornire calzature idonee come DPI ai sensi degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08. Le calzature adeguate per il personale di cucina sono quelle certificate EN ISO 20347 (scarpe da lavoro, senza puntale rinforzato, categoria O) o EN ISO 20345 (calzature di sicurezza con puntale, categoria S) con marcatura SRC per la resistenza allo scivolamento su superfici ceramiche bagnate con detergente. Per il personale che movimenta contenitori pesanti (GN in acciaio, pentoloni, vassoi), la puntale rinforzata è fortemente raccomandata e spesso richiesta dalla valutazione del rischio. Le calzature sono DPI di categoria II, devono essere consegnate con verbale firmato e sostituite quando la suola è consumata. L'uso di ciabatte, sandali o calzature prive di marcatura è incompatibile con il profilo di rischio di una cucina professionale.
Quante ore di formazione servono per un addetto alla gastronomia?
I lavoratori impiegati in gastronomie, rosticcerie e cucine da asporto rientrano nel codice ATECO 56.10.2 (ristorazione con preparazione di cibi da asporto), classificato come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori, nozioni di primo soccorso) più 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (ustioni, tagli, scivolamento, movimentazione carichi, rischio gas, rischio biologico, DPI, procedure di emergenza). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. A questa formazione si aggiunge la formazione HACCP obbligatoria per tutti i manipolatori di alimenti, con durata e contenuti definiti dalla normativa regionale (tipicamente 8-12 ore per gli addetti e 16 ore per i responsabili dell'autocontrollo). Il personale nominato addetto antincendio deve frequentare il corso di livello 2 (8 ore con esercitazione pratica, D.M. 02/09/2021) se l'attività è classificata a rischio medio. Almeno un addetto al primo soccorso per unità produttiva deve completare il corso del gruppo B (12 ore, D.M. 388/2003) o del gruppo A (16 ore) per le attività con 5 o più lavoratori nel settore alimentare.
La rilevazione del gas è obbligatoria?
Non esiste un obbligo specifico di legge che imponga l'installazione di rilevatori di gas combustibile (metano o GPL) per uso commerciale alimentare in gastronomie e rosticcerie, a differenza di quanto avviene per alcune tipologie di impianti industriali. Tuttavia, la valutazione del rischio da gas combustibile deve essere obbligatoriamente inclusa nel DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08, e la scelta delle misure di prevenzione — tra cui l'installazione di un rilevatore collegato a elettrovalvola di intercettazione automatica — dipende dall'esito di tale valutazione. In presenza di impianti di cottura a gas con portata termica significativa (più bruciatori, forno a gas, graticola a gas, friggitrici a gas), la valutazione del rischio di accumulo di gas in caso di perdita dall'impianto o da un rubinetto non chiuso correttamente può indicare l'installazione di un rilevatore come misura di prevenzione necessaria. La norma tecnica di riferimento è la UNI 7129 per gli impianti a gas domestici e assimilati e la norma CIG per gli impianti commerciali. Il gestore dell'impianto deve garantire la manutenzione periodica documentata dell'impianto a gas da parte di un installatore abilitato (L. 46/90 e D.M. 37/2008) e la verifica annuale delle condizioni di funzionamento. Ti aiutiamo a verificare le misure adeguate al tuo caso specifico.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, III, VI, VIII, IX, X)
  • Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 — Igiene dei prodotti alimentari (HACCP per OSA)
  • Regolamento UE 25 ottobre 2011 n. 1169 — Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (allergeni)
  • D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 193 — Attuazione della Direttiva 2004/41/CE (sanzioni Reg. CE 852/2004)
  • D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 — Attuazione Direttive CEE su etichettatura alimenti (come modificato)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
  • DPR 1° agosto 2011 n. 151 — Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione (D.Lgs. 81/08)
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • D.M. 37/2008 — Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248/2005 (impianti a gas)
  • UNI 7129 — Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • UNI EN ISO 20345:2022 — Dispositivi di protezione individuale — Calzature di sicurezza
  • UNI EN 407:2020 — Guanti di protezione contro rischi termici (calore e fuoco)
  • UNI EN 388:2016 — Guanti di protezione dai rischi meccanici (taglio, abrasione)
  • INAIL — Schede di rischio per il settore della ristorazione e somministrazione di alimenti

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a una gastronomia o rosticceria dipendono dall'attività concretamente svolta, dalle attrezzature presenti, dal numero di lavoratori, dalla tipologia di prodotti trattati e dalla normativa vigente, incluse le disposizioni regionali in materia di formazione HACCP e requisiti sanitari. DVR, piano HACCP e programma di formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale.

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