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Guida completa · 2026

Sicurezza Coworking e Spazi di Lavoro Condivisi 2026

I coworking, gli hub e gli spazi di lavoro condivisi presentano una complessità normativa unica: più datori di lavoro convivono negli stessi locali, con obblighi di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08. Guida completa agli adempimenti SSL 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un coworking o spazio di lavoro condiviso deve gestire la sicurezza sul lavoro distinguendo nettamente due livelli di responsabilità: il gestore dello spazio (datore di lavoro committente) e i singoli datori di lavoro delle aziende ospitate. Il gestore redige il DVR per i propri dipendenti, garantisce i requisiti strutturali e antincendio del locale, e coordina i rischi da interferenza con le realtà ospitate tramite il DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/08). Ogni azienda ospitata rimane responsabile della sicurezza dei propri lavoratori, incluse formazione, sorveglianza sanitaria VDT e DPI.

1. Chi è il datore di lavoro in un coworking?

La domanda apparentemente semplice nasconde una complessità giuridica reale. Nell'ecosistema del coworking convivono almeno due categorie di soggetti che possono avere obblighi da datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08: il gestore dello spazio e le aziende o professionisti ospitati.

Il gestore del coworking è il soggetto — persona fisica o giuridica — che ha la titolarità o la gestione effettiva dei locali e degli spazi, li mette a disposizione degli utenti tramite contratti di coworking o di licenza d'uso, e organizza i servizi comuni (reception, sala riunioni, connettività, utenze). Ai sensi dell'art. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08, è datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti: il receptionist, l'addetto alle pulizie, il community manager, il manutentore. Per questi lavoratori, il gestore ha tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08: DVR, RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria (ove dovuta), DPI, piano di emergenza.

Le aziende e i liberi professionisti ospitati (utenti del coworking) operano all'interno dello spazio del gestore con la propria organizzazione lavorativa. Se dispongono di dipendenti propri — anche un solo collaboratore subordinato — sono a loro volta datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e conservano integralmente la responsabilità della sicurezza dei propri lavoratori: formazione, sorveglianza sanitaria VDT, DPI, nomina dell'RSPP, redazione del DVR per i rischi della propria attività. La circostanza che i propri lavoratori operino in un locale di terzi non sposta gli obblighi sul gestore del coworking.

Il nodo critico è il coordinamento tra questi soggetti. Quando più datori di lavoro svolgono attività nello stesso ambiente, scattano gli obblighi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, che disciplina la cooperazione e il coordinamento tra committente (il gestore) e soggetti ospitati, con l'obiettivo di prevenire i rischi da interferenza. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica configurazione e supportiamo la gestione documentale del coordinamento.

2. Obblighi del gestore del coworking ai sensi del D.Lgs. 81/08

Indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenti propri, il gestore del coworking ha obblighi legati alla titolarità o gestione effettiva dei locali. Quando ha almeno un dipendente, si aggiungono tutti gli obblighi del datore di lavoro.

Requisiti strutturali dei locali (Allegato IV D.Lgs. 81/08): i locali destinati al lavoro devono rispettare requisiti minimi di superficie (minimo 2 m² per postazione seduta, 10 m³ di volume per lavoratore), altezza (minimo 3 m nei nuovi insediamenti produttivi, 2,7 m per gli uffici), illuminazione naturale e artificiale, aerazione (ricambio d'aria minimo 0,5 vol/h per uffici, da aumentare in presenza di affollamento variabile), temperatura (18-22°C invernale), igiene (servizi igienici adeguati al numero massimo di presenti contemporaneamente).

DVR del gestore: con almeno un dipendente, il gestore deve redigere il DVR per i rischi propri dei suoi lavoratori nell'ambiente del coworking. I rischi tipicamente presenti sono: uso di videoterminali (VDT) per il personale di reception e amministrativo, movimentazione manuale di carichi leggeri (sedie, tavoli, attrezzature condivise), rischio elettrico (gestione dell'impianto e delle prese), rischio di caduta in piano (pavimenti levigati, cavi), qualità dell'aria negli ambienti condivisi ad alta densità di occupanti, stress lavoro-correlato per il personale di front office, microclima.

RSPP: il gestore con dipendenti deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 81/08. In presenza di un numero contenuto di dipendenti e in contesti a rischio basso (attività d'ufficio pura), il titolare può assumere il ruolo di RSPP previa frequentazione del corso da 16 ore (rischio basso, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011).

Addetti emergenza e primo soccorso: devono essere designati tra i dipendenti del gestore — o, in alternativa, identificati tra i lavoratori presenti con adeguata formazione — in numero sufficiente a garantire la copertura negli orari di apertura. La formazione antincendio segue il DM 02/09/2021 (corso da 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio). La formazione di primo soccorso segue il DM 388/2003 (12 ore per aziende di gruppo B, 16 ore per gruppo A). In un coworking con molti utenti ma pochi dipendenti del gestore, la pianificazione degli addetti emergenza richiede attenzione: il piano di evacuazione deve prevedere procedure per gestire utenti non formati dal gestore.

Piano di emergenza: obbligatorio per tutte le attività soggette al controllo antincendio. Il piano deve contenere: planimetria con vie di fuga, uscite di sicurezza, posizione estintori e idranti, punto di raccolta; procedure di allarme e comunicazione; procedure di evacuazione; compiti degli addetti emergenza; gestione degli utenti visitatori e degli ospiti non abituali. La particolarità del coworking è la presenza di persone non familiari con lo spazio (nuovi utenti, collaboratori occasionali di utenti): le procedure devono essere intuitive e la segnaletica deve essere comprensibile anche a chi non conosce lo spazio.

3. Coordinamento tra datori di lavoro: art. 26 D.Lgs. 81/08

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 è la norma cardine che regola la coesistenza di più soggetti lavorativi nello stesso ambiente. Nei coworking, il gestore è il datore di lavoro committente: affida ai datori di lavoro degli utenti ospitati la possibilità di svolgere la propria attività all'interno dei locali, nell'ambito di un contratto di coworking, licenza d'uso o contratto atipico assimilabile.

L'art. 26 c. 1 impone al committente di:

L'art. 26 c. 2 impone la cooperazione tra tutti i soggetti presenti nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e il coordinamento delle attività, con informazione reciproca sui rischi introdotti da ciascuno.

L'art. 26 c. 3 impone al committente la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività dei diversi soggetti presenti. Nei coworking il DUVRI può essere redatto in forma semplificata — o sostituito da un verbale di coordinamento periodicamente aggiornato — quando le attività ospitate sono di tipo puramente d'ufficio e non introducono rischi aggiuntivi rispetto a quelli dello spazio.

Nella prassi operativa, il coordinamento in un coworking si struttura in:

4. Rischi specifici dei coworking

Gli spazi di coworking presentano un profilo di rischio che combina i rischi tipici dell'ambiente d'ufficio con criticità specifiche legate alla multiutenza, alla condivisione degli spazi e alla variabilità dell'affollamento.

Videoterminali (VDT): è il rischio principale per qualsiasi lavoratore che utilizzi un coworking. Il Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 173-179) e l'Allegato XXXIV disciplinano i requisiti ergonomici delle postazioni VDT. La postazione deve garantire: schermo a distanza adeguata dagli occhi (50-70 cm), schermo regolabile in altezza e inclinazione, tastiera separata dallo schermo con supporto polsi, mouse alla stessa altezza della tastiera, sedia regolabile in altezza e con supporto lombare, piano di lavoro sufficientemente ampio (minimo 80 x 100 cm), illuminazione senza riflessi sullo schermo, assenza di abbagliamento diretto (finestre laterali o posteriori rispetto allo schermo, non frontali). La criticità del coworking è che le postazioni condivise potrebbero non essere regolate per ciascun utente: il gestore deve garantire che le postazioni siano regolabili e che gli utenti ricevano informazioni su come adattarle.

Qualità dell'aria indoor (IAQ): negli spazi ad alta densità di utenti la qualità dell'aria è un fattore critico. Le concentrazioni di CO₂ superiori a 1.000 ppm (tipiche di ambienti sovraffollati con ventilazione insufficiente) causano calo di concentrazione, cefalea, stanchezza. L'impianto di ventilazione e condizionamento deve garantire portate d'aria adeguate al numero di presenti. La norma UNI EN ISO 17772-1 fornisce riferimenti tecnici per la qualità dell'ambiente interno. I filtri dell'impianto HVAC devono essere sostituiti con la frequenza indicata dal costruttore; la mancata manutenzione è una delle cause più comuni di cattiva qualità dell'aria negli spazi condivisi.

Ergonomia delle postazioni condivise: a differenza degli uffici tradizionali, nelle postazioni condivise l'utente cambia con frequenza. Il mobilio deve essere genuinamente regolabile in altezza (scrivanie a regolazione manuale o elettrica, sedie con ampia regolabilità). Le postazioni fisse non regolabili sono inadeguate ai sensi dell'Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 per un uso professionale prolungato. Il gestore ha l'interesse — oltre che, per i propri dipendenti, l'obbligo — di dotarsi di postazioni ergonomicamente corrette.

Rumore da open space: negli ambienti open space il rumore di fondo da telefonate, riunioni informali, tastiere e stampanti può raggiungere livelli (60-75 dB(A)) che, pur non superando i valori di azione del Titolo VIII D.Lgs. 81/08, causano affaticamento mentale e riduzione della produttività. La valutazione del rischio rumore per i dipendenti del gestore va effettuata con misure rappresentative. La disposizione acustica degli spazi (pareti fonoassorbenti, phone box per le chiamate, separazione acustica tra zone di lavoro concentrato e zone di collaborazione) è una misura tecnica di miglioramento.

Rischio elettrico da prese multiple e ciabatte: la proliferazione di dispositivi elettronici negli spazi condivisi genera frequentemente il ricorso a ciabatte sovraccariche, prolunghe impilate, prese a terra lungo i corridoi. Queste situazioni costituiscono un rischio elettrico reale (sovraccarico della linea, rischio di inciampo) e antincendio (surriscaldamento dei cavi). Il gestore deve garantire un numero sufficiente di prese nelle postazioni di lavoro, verificare la congruità dell'impianto elettrico con il carico effettivo degli utenti, e vietare esplicitamente nel regolamento del coworking l'uso di ciabatte sovraccariche e di adattatori multipli.

5. Antincendio nei coworking: DM 02/09/2021

Il DM 2 settembre 2021 ha riformato la disciplina della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, introducendo un sistema di valutazione del rischio articolato su tre livelli (basso, medio, elevato) e prevedendo specifiche misure per ciascun livello. Il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro, inclusi i coworking e gli spazi di lavoro condivisi.

Classificazione del rischio: un coworking con prevalente attività d'ufficio rientra generalmente nel rischio basso (luoghi con basso carico di incendio, materiali scarsamente infiammabili, elevata compartimentazione) o nel rischio medio (luoghi con presenza di materiale combustibile in quantità moderata, possibile rapida propagazione, difficoltà di evacuazione per affollamento). Il livello effettivo dipende da: numero di piani, affollamento massimo, presenza di locali tecnici con concentrazione di apparecchiature elettriche, materiale combustibile (carta, arredi in legno), accessibilità dei mezzi di soccorso.

Affollamento variabile: la peculiarità del coworking è che il numero di presenti varia significativamente nel corso della giornata e della settimana, in funzione delle prenotazioni e degli abbonamenti. La valutazione del rischio incendio — e il conseguente dimensionamento dei mezzi di estinzione, del numero di uscite e del piano di emergenza — deve fare riferimento alnumero massimo teorico di presenti contemporaneamente, non al numero medio. Il gestore deve stabilire e rispettare una capienza massima dello spazio, comunicarla agli utenti e verificarne il rispetto.

Piano di evacuazione per utenti flessibili: a differenza di un ufficio tradizionale in cui i dipendenti conoscono bene lo spazio e le procedure, in un coworking possono essere presenti persone che utilizzano lo spazio per la prima volta. Il piano di evacuazione deve perciò:

Mezzi di estinzione: gli estintori portatili vanno posizionati e mantenuti ai sensi della UNI 9994-1 (manutenzione semestrale), in numero e tipologia adeguati al carico di incendio e alle sostanze potenzialmente presenti (CO₂ per le apparecchiature elettriche, a polvere per i materiali comuni). Gli estintori vanno segnalati con apposita segnaletica e tenuti liberi da ostruzioni.

6. Formazione e informazione in un coworking: chi forma chi

La formazione e l'informazione sulla sicurezza in un coworking seguono la logica del doppio binario: ciascun datore di lavoro è responsabile della formazione dei propri lavoratori; il gestore dello spazio ha obblighi di informazione verso tutti i soggetti che operano nei propri locali, indipendentemente dal rapporto di lavoro che li lega.

Il gestore del coworking deve:

Le aziende ospitate devono:

Un errore comune nel contesto del coworking è che il gestore ritenga di dover formare anche i lavoratori delle aziende ospitate, o che le aziende ospitate ritengano di essere esonerate dalla formazione perché il gestore ha già provveduto a un'informativa. I due adempimenti sono distinti, obbligatori e non sostituibili l'uno con l'altro.

7. Privacy, GDPR e videosorveglianza negli spazi condivisi

I coworking trattano dati personali di varie categorie di soggetti — utenti, lavoratori delle aziende ospitate, visitatori, candidati — e devono essere pienamente conformi al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. La gestione della privacy in un coworking presenta aspetti specifici rispetto a un'azienda tradizionale.

Videosorveglianza: le telecamere di sicurezza installate nei locali del coworking riprendono non solo i dipendenti del gestore, ma anche i lavoratori delle aziende ospitate e i loro visitatori. Il quadro normativo applicabile è duplice:

Il gestore deve nominare eventuali Responsabili del Trattamento (DPO se necessario per tipologia o scala del trattamento), tenere il Registro delle Attività di Trattamento(art. 30 GDPR), effettuare la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA, art. 35 GDPR) quando il trattamento — in particolare la videosorveglianza sistematica degli spazi di lavoro — può comportare un rischio elevato per i diritti degli interessati.

Accesso con badge e log di presenze: molti coworking gestiscono gli accessi con sistemi di badge o QR code che registrano gli orari di entrata e uscita. Questi dati sono dati personali e vanno trattati con le stesse garanzie: informativa agli utenti, conservazione limitata, accesso ristretto.

La convergenza tra sicurezza sul lavoro (videosorveglianza come misura di sicurezza ex D.Lgs. 81/08) e privacy (GDPR e Statuto dei Lavoratori) richiede una valutazione integrata: supportiamo la gestione documentale per entrambi gli ambiti, sviluppando policy di sicurezza e privacy coerenti.

8. Sorveglianza sanitaria per i lavoratori in coworking

La sorveglianza sanitaria nei coworking è un tema che genera frequente confusione sulla titolarità degli obblighi. La risposta di principio è netta: l'obbligo di sorveglianza sanitaria grava sul datore di lavoro del lavoratore, non sul gestore del coworking in cui il lavoratore opera.

Sorveglianza sanitaria VDT: ai sensi degli artt. 175-176 D.Lgs. 81/08, i lavoratori che utilizzano videoterminali per più di 20 ore settimanali (con deducibilità delle interruzioni) hanno diritto a una visita oculistica preventiva (all'assunzione o all'inizio dell'attività con VDT) e a visite periodiche ogni 5 anni (ogni 2 anni per i lavoratori ultra-cinquantenni o con problemi visivi accertati). Questa sorveglianza è a carico del datore di lavoro dell'utente ospitato nel coworking. Il gestore non ha alcun obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria VDT per i lavoratori delle aziende ospitate: non è il loro datore di lavoro.

Il gestore del coworking deve invece attivare la sorveglianza sanitaria VDT per i propri dipendenti — receptionist, community manager, personale amministrativo — che utilizzano videoterminali per più di 20 ore settimanali. Va pertanto nominato il medico competente, che definirà il protocollo sanitario e effettuerà le visite preventive e periodiche.

Sorveglianza sanitaria per altri rischi: se il gestore ha dipendenti esposti a rischi che superano i valori di azione (rumore superiore a 80 dB(A), MMC con indice NIOSH elevato, rischio chimico), deve attivare la sorveglianza sanitaria per quei rischi specifici. Le aziende ospitate sono responsabili della sorveglianza sanitaria per i rischi propri della loro attività.

Postazioni ergonomiche: il gestore ha l'obbligo di garantire che le postazioni destinate ai propri dipendenti soddisfino i requisiti dell'Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08. Per le postazioni messe a disposizione degli utenti ospitati, il gestore non ha un obbligo formale come datore di lavoro di quei lavoratori, ma ha un interesse pratico (e un impegno contrattuale di idoneità dello spazio) a garantire postazioni conformi. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale della sorveglianza sanitaria per i dipendenti del gestore.

9. Checklist adempimenti per aprire un coworking

  • Verifica requisiti strutturali locali (superficie, altezza, ventilazione, servizi igienici) — Allegato IV D.Lgs. 81/08
  • Valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 02/09/2021 e ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) se dovuto
  • Piano di emergenza con planimetria, vie di fuga, punto di raccolta, procedure per affollamento variabile
  • DVR (se presenza di dipendenti propri): rischi VDT, ergonomia, qualità aria, elettrico, MMC, stress lavoro-correlato
  • Nomina RSPP (o assunzione del ruolo da parte del datore di lavoro con corso 16 ore rischio basso)
  • Nomina RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) se presenti dipendenti
  • Designazione addetti antincendio con formazione DM 02/09/2021 (corso 4 ore rischio basso, 8 ore rischio medio)
  • Designazione addetti primo soccorso con formazione DM 388/2003 (corso 12 o 16 ore)
  • Formazione dipendenti propri: 4+4 ore (rischio basso) o 4+8 ore (rischio medio) con aggiornamento quinquennale
  • Predisposizione DUVRI o documento di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08
  • Procedura di onboarding alla sicurezza per nuovi utenti: informativa scritta, firma di presa visione
  • Nomina medico competente e avvio sorveglianza sanitaria VDT per dipendenti con uso VDT >20h/settimana
  • Verifica impianto elettrico (dichiarazione di conformità o di rispondenza D.M. 37/2008) e adeguatezza al carico utenti
  • Verifica impianto HVAC: portate d'aria adeguate all'affollamento massimo, calendario manutenzione filtri
  • Compliance GDPR: informative videosorveglianza, registro trattamenti, autorizzazione ITL per telecamere in zone con dipendenti propri
  • Registro infortuni e predisposizione cassetta/pacchetto di primo soccorso

10. FAQ — Sicurezza coworking e spazi condivisiFAQ

Il gestore di un coworking deve redigere il DVR anche se non ha dipendenti propri?
L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 scatta dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Se il gestore del coworking opera senza alcun dipendente (ad esempio come libero professionista o società unipersonale senza personale assunto), non vige l'obbligo formale del DVR ai sensi del Titolo I D.Lgs. 81/08. Tuttavia, la gestione dello spazio condiviso comporta comunque obblighi in materia di prevenzione incendi (DM 02/09/2021), requisiti igienico-strutturali dei locali di lavoro (Allegato IV D.Lgs. 81/08), e coordinamento con i datori di lavoro degli utenti ospitati ai sensi dell'art. 26. Nel momento in cui il gestore assume anche un solo dipendente (receptionist, addetto pulizie, community manager), sorge immediatamente l'obbligo del DVR, la nomina dell'RSPP, la formazione e gli adempimenti connessi. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica configurazione gestionale.
Chi deve elaborare il DUVRI in un coworking con più aziende ospitate?
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08 deve essere elaborato dal committente — in questo contesto il gestore del coworking — ogni volta che affida a soggetti terzi attività lavorative all'interno dei propri locali o del ciclo produttivo, e vi sono rischi da interferenza tra i diversi soggetti presenti. Nelle situazioni più diffuse di coworking, le aziende ospitate sono tentatrici indipendenti che svolgono la propria attività nello spazio del gestore: in tal caso il gestore è il datore di lavoro committente e deve promuovere la cooperazione e il coordinamento (art. 26 c. 2), fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dello spazio, ricevere informazioni sui rischi delle attività svolte dagli ospiti, e redigere il DUVRI o, in alternativa, indicare un responsabile del coordinamento. La redazione del DUVRI può essere sostituita, nei casi più semplici, da un documento di coordinamento semplificato con verbale di riunione di coordinamento tra tutti i soggetti interessati.
Un lavoratore freelance che usa un coworking per più di 20 ore settimanali deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria VDT?
L'obbligo di sorveglianza sanitaria per l'uso di videoterminali (artt. 175-178 D.Lgs. 81/08) riguarda i "lavoratori" ai sensi della definizione dell'art. 2 lett. a) del decreto, ovvero persone che lavorano in regime di subordinazione o equiparata. Un libero professionista con partita IVA genuinamente autonomo non è soggetto agli obblighi del D.Lgs. 81/08 come lavoratore: nessun soggetto terzo — né il gestore del coworking né un eventuale committente — è tenuto a sottoporlo a visita oculistica periodica. Se invece il freelance opera come collaboratore con rapporto di lavoro parasubordinato assimilabile alla subordinazione, il proprio datore di lavoro (non il gestore del coworking) è responsabile dell'attivazione della sorveglianza sanitaria. Il gestore del coworking ha l'obbligo di garantire che le postazioni siano ergonomicamente conformi ai requisiti dell'Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 per i propri dipendenti; per gli utenti ospiti, il rispetto dell'ergonomia rientra tra le informazioni da fornire nell'ambito del coordinamento ex art. 26.
Le telecamere di sicurezza in un coworking devono rispettare la normativa sulla privacy dei lavoratori?
Sì. L'installazione di sistemi di videosorveglianza in ambienti di lavoro — inclusi i coworking — è soggetta a una doppia disciplina: il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in recepimento del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Per i dipendenti del gestore del coworking, le telecamere nei luoghi di lavoro possono essere installate solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previa stipula di accordo sindacale o, in sua mancanza, previa autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 4 L. 300/1970). Per gli utenti del coworking — che non sono dipendenti del gestore — si applicano i principi del GDPR: liceità del trattamento (art. 6 GDPR), minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione (in genere non oltre 24-72 ore salvo esigenze investigative), obbligo di informativa visibile agli ingressi (art. 13 GDPR), e misure di sicurezza adeguate del sistema di videosorveglianza. Supportiamo la gestione documentale per la compliance privacy e sicurezza nei coworking.
Cosa deve fare il gestore di un coworking quando arriva un nuovo utente?
All'ingresso di un nuovo utente — sia esso un freelance, una startup, o una piccola impresa — il gestore del coworking, in qualità di datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, deve: (1) fornire informazioni scritte sui rischi specifici dell'ambiente (vie di fuga, uscite di sicurezza, punti di raccolta, posizione degli estintori e dei presidi di primo soccorso, procedure di emergenza ed evacuazione, numeri di emergenza interni); (2) raccogliere le informazioni sui rischi che l'attività del nuovo utente può introdurre nell'ambiente condiviso (uso di sostanze particolari, attrezzature specifiche, rischi propri della loro attività); (3) verificare che le attività dell'utente siano compatibili con l'uso previsto degli spazi; (4) aggiornare eventualmente il DUVRI o il documento di coordinamento. Questa procedura di onboarding alla sicurezza dovrebbe essere standardizzata e documentata: un modulo firmato dal nuovo utente a conferma di aver ricevuto le informazioni è la prassi consigliata.
Qual è il livello di rischio incendio di un coworking ai sensi del DM 02/09/2021?
Il DM 02/09/2021 (Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio) ha introdotto un sistema di classificazione del rischio incendio per i luoghi di lavoro basato su tre livelli: basso, medio, elevato. Un coworking standard — con utenti che svolgono prevalentemente lavoro d'ufficio, uso di videoterminali, stampe occasionali, presenza di apparecchiature elettroniche — rientra generalmente nel livello di rischio basso o medio. Il livello effettivo dipende da: numero di persone presenti contemporaneamente (affollamento), presenza di materiali combustibili significativi, compartimentazione dei locali, tipo di edificio ospitante (struttura nuova o storica), presenza di locali con concentrazioni di apparecchiature elettriche (server room, sala riunioni ad alta densità tecnologica). Il piano di emergenza e i relativi mezzi di estinzione vanno calibrati sul livello di rischio determinato dalla valutazione. La particolarità del coworking è l'affollamento variabile e non prevedibile: il piano di emergenza deve prevedere procedure che funzionino anche con il numero massimo teorico di presenti, non con il numero medio abituale.

11. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 17, 26, 28, 36-37, 41, 55, 63, Titolo VI, Titolo VII — VDT, Titolo X, Allegato IV, Allegato XXXIV)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (GU n. 253 del 22/10/2021)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione (D.Lgs. 81/08)
  • D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
  • Legge 20 maggio 1970 n. 300 — Statuto dei Lavoratori, art. 4 (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale (gruppi A, B, C)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 173-179 e Allegato XXXIV — Attrezzature munite di videoterminali (VDT)
  • Circolare INAIL — Linee di indirizzo per la valutazione del rischio da videoterminali nelle postazioni di lavoro
  • UNI EN ISO 9241-5:1999 — Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali: disposizione del posto di lavoro
  • UNI EN ISO 17772-1:2017 — Energia degli edifici: qualità dell'ambiente interno (IEQ) — Parametri di progettazione per ambienti di lavoro

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla configurazione gestionale del coworking, dalla presenza di dipendenti propri, dalle attività delle aziende ospitate e dalla normativa vigente. DVR, DUVRI, piano di emergenza e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale per il tuo spazio di lavoro condiviso.

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