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Guida definitiva · 2026

Sicurezza sul Lavoro nelle Agenzie Pubblicitarie e di Comunicazione: Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza sul lavoro in un'agenzia pubblicitaria, di comunicazione o marketing (ATECO 73.11): DVR per studi creativi, rischio VDT, ergonomia, stress lavoro-correlato, set fotografici, smart working, formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'agenzia pubblicitaria o di comunicazione deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR personalizzato fin dal primo dipendente. Gli obblighi principali comprendono: valutazione del rischio VDT per grafici, art director e copywriter (artt. 173-179 D.Lgs. 81/08), valutazione dell'ergonomia delle postazioni, valutazione dello stress lavoro-correlato (indicatori SLC), gestione della sicurezza per set fotografici e video in esterna, regolamentazione dello smart working ai sensi della Legge 81/2017, formazione lavoratori (rischio basso-medio) e sorveglianza sanitaria oculistica per i VDT oltre le 20 ore settimanali.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Titolo VII VDT, Accordo S-R formazione

Le agenzie pubblicitarie, di comunicazione e di marketing (codice ATECO 73.11 — Agenzie pubblicitarie) sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) nella sua interezza, a partire dalla presenza di un solo lavoratore dipendente o equiparato. La percezione comune che le agenzie creative siano ambienti a basso rischio e quindi con obblighi ridotti è erronea: il D.Lgs. 81/08 non fa distinzioni basate sulla tipologia di attività, ma si applica a chiunque abbia lavoratori, indipendentemente dal settore.

Il riferimento normativo specifico per l'attività prevalente nelle agenzie — il lavoro al videoterminale — è il Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 173-179), che recepisce la Direttiva 90/270/CEE. Questo titolo definisce il lavoratore addetto ai VDT come colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge. Stabilisce obblighi precisi: analisi dei posti di lavoro, obbligo di pause, sorveglianza sanitaria oculistica e fornitura degli occhiali correttivi specifici.

L'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 disciplina la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi degli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08, definendo il monte ore obbligatorio in funzione del livello di rischio dell'attività (basso, medio, alto). Le agenzie pubblicitarie rientrano tipicamente nella fascia di rischio basso o medio a seconda della presenza o meno di attività di produzione (set fotografici, video, allestimenti). La Legge 22 maggio 2017 n. 81 regolamenta il lavoro agile, sempre più diffuso nelle agenzie creative, con obblighi espliciti in materia di salute e sicurezza per la postazione domiciliare.

A questi riferimenti principali si aggiungono: il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 per la tutela dei minori eventualmente presenti su set fotografici e pubblicitari; il Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08 (artt. 213-218) per le radiazioni ottiche artificiali generate da laser, luci strobo e archi voltaici utilizzati nelle produzioni; il Regolamento UE 2016/425 per i DPI dei tecnici di set.

2. DVR per agenzie: obblighi anche per piccoli studi creativi (1+ dipendente)

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore (art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08). In una piccola agenzia con un grafico dipendente e un titolare, il DVR è già dovuto. L'obbligo si applica indipendentemente dalla forma giuridica: S.r.l., S.n.c., ditta individuale con dipendenti, associazione professionale con lavoratori subordinati. Anche le agenzie che utilizzano prevalentemente collaboratori a progetto o lavoratori autonomi devono verificare caso per caso se il rapporto di lavoro presenti caratteri di etero-organizzazione che possano riqualificarlo.

Il DVR di un'agenzia pubblicitaria deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08):

Il DVR va aggiornato in occasione di variazioni significative: introduzione del lavoro agile, cambio di sede, acquisto di nuove attrezzature (plotter di grande formato, torchi, strumentazioni audio/video professionali), avvio di nuove tipologie di produzione. Il datore di lavoro è personalmente responsabile della redazione e dell'aggiornamento: l'obbligo è indelegabile, anche se l'elaborazione tecnica può essere affidata all'RSPP o a un consulente esterno specializzato.

3. Rischio VDT/videoterminali: ore soglia, occhiali, pause (artt. 174-177 D.Lgs. 81/08)

Il rischio VDT è il rischio professionale più rilevante e diffuso nelle agenzie pubblicitarie e di comunicazione. Grafici, art director, copywriter, web designer, social media manager, account manager, responsabili video e post-produzione trascorrono la quasi totalità della giornata lavorativa davanti a monitor, spesso su più schermi contemporaneamente e per 8-10 ore al giorno.

SogliaCondizioneObbligo attivato
20 ore/settimana al VDTUso sistematico e abituale (dedotte le pause)Sorveglianza sanitaria oculistica obbligatoria, pause di legge, analisi postazione
2 ore continuative al VDTLavoro ininterrotto senza pausa visivaPausa minima di 15 minuti (o interruzione con attività non visiva)
Necessità di occhiali VDTVisita oculistica evidenzia necessità di lenti specifiche per la distanza monitorFornitura occhiali a carico del datore di lavoro (art. 177 D.Lgs. 81/08)

La norma tecnica UNI EN ISO 9241 definisce i requisiti ergonomici minimi per le postazioni VDT: lo schermo deve essere posizionato a una distanza compresa tra 50 e 70 cm dagli occhi, il bordo superiore dello schermo deve essere alla stessa altezza o leggermente al di sotto del livello degli occhi, la luminanza dello sfondo deve essere bilanciata con quella dello schermo per ridurre l'affaticamento visivo. Per i grafici che lavorano con monitor ad alta risoluzione e calibrati per la gestione del colore (monitor 4K, display OLED professionali) va verificata l'assenza di riflessi e abbagliamenti e l'adeguatezza dell'illuminazione ambientale.

Il DVR deve descrivere in modo specifico le modalità di fruizione delle pause: non è sufficiente prevedere una pausa di 15 minuti ogni due ore "sulla carta" se nell'organizzazione effettiva del lavoro i grafici lavorano ininterrottamente per 4-6 ore. Le pause devono essere reali, non visive e non recuperabili: non è equivalente eseguire attività di editing audio, navigazione web o lettura di email durante la pausa. Le misure organizzative devono essere concrete e verificabili.

4. Rischio ergonomico: postazioni di lavoro, studio grafico, post-produzione video

Il rischio ergonomico nelle agenzie creative si manifesta in forme diverse a seconda della mansione. La valutazione deve essere effettuata per ogni tipo di postazione presente:

Le misure correttive vanno documentate nel DVR con un piano di adeguamento: acquisto di arredi ergonomici conformi alle norme UNI EN 1335 (sedie per ufficio) e UNI EN 527 (tavoli per ufficio), formazione dei lavoratori sull'autoregolazione della postazione, visite periodiche del medico competente per il monitoraggio dei disturbi muscoloscheletrici.

5. Stress lavoro-correlato: pressione delle deadline, lavoro multi-progetto, indicatori SLC

Lo stress lavoro-correlato (SLC) è riconosciuto come rischio obbligatoriamente valutabile dall'art. 28 c. 1 D.Lgs. 81/08, che include esplicitamente "i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004". Le indicazioni operative della Commissione Consultiva Permanente del 17 novembre 2010 stabiliscono la metodologia di valutazione.

Nelle agenzie pubblicitarie e di comunicazione i fattori di rischio SLC strutturalisono particolarmente significativi:

La valutazione preliminare si basa sugli indicatori oggettivi (assenteismo, turnover, richieste di cambio mansione, segnalazioni del MC). Se non è sufficiente a escludere il rischio, si passa alla valutazione approfondita con strumenti standardizzati validati (HSE Indicator Tool, COPSOQ, JCQ). I risultati confluiscono nel DVR con un piano di misure organizzative: definizione di politiche di risposta alle email fuori orario, limitazione delle revisioni creative nel contratto con il cliente, rotazione delle campagne più pressanti, supervisione psicologica periodica.

6. Rischio elettrico: luci di scena, set fotografici, luci strobo, fonti di alimentazione

Il rischio elettrico nelle agenzie pubblicitarie si manifesta a due livelli distinti: il livello ordinario degli uffici (impianti elettrici dell'agenzia, attrezzature informatiche) e il livello specifico delle attività di produzione (set fotografici in studio, luci di scena, stroboscopi, generatori portatili per set in esterna).

Per gli uffici e gli studi creativi il rischio elettrico ordinario richiede: verifica della dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/2008), verifica periodica della messa a terra (biennale per la maggior parte degli ambienti di lavoro), controllo del corretto utilizzo delle ciabatte e delle multiprese (divieto di sovraccarico), gestione dei cavi degli schermi, delle workstation e dei dispositivi di ricarica (rischio di inciampo e di surriscaldamento).

Per i set fotografici e video in studio i rischi sono significativamente più elevati. I fari professionali da studio (flash da 500-2000 Joule, luci continue HMI o LED da 1 kW e oltre) assorbono correnti elevate e richiedono alimentatori dedicati, cavi di sezione adeguata e protezioni differenziali. Le luci strobo di elevata potenza e frequenza, oltre al rischio elettrico, pongono il problema del rischio da radiazioni ottiche artificiali (artt. 213-218 D.Lgs. 81/08): le luci strobo possono scatenare crisi epilettiche in soggetti predisposti e provocare danni alla retina in caso di esposizione diretta prolungata. Il DVR deve valutare questo rischio e prevedere misure (frequenza strobo non inferiore a 3 Hz, divieto di fissare la sorgente, DPI oculari per i tecnici di prossimità).

Per i set in esterna con generatori portatili, il rischio è accentuato dalla variabilità dell'ambiente: terreno bagnato, cavi esposti alle intemperie, connessioni improvvisate. Va predisposta una procedura specifica che includa: verifica delle condizioni meteorologiche prima del set, utilizzo di cavi e connettori con grado di protezione IP adeguato all'ambiente esterno, divieto di utilizzo di attrezzature elettriche non protette in presenza di pioggia o umidità elevata, presenza di un tecnico elettricista abilitato per le produzioni complesse.

7. Lavoro in trasferta e outdoor: sopralluoghi, set esterni, shooting in ambienti non sicuri

Le attività di produzione in location esterna sono parte integrante del lavoro delle agenzie pubblicitarie. Shooting fotografici in ambienti urbani o naturali, riprese video su strada, allestimenti di eventi e di spazi espositivi, sopralluoghi preliminari in location potenzialmente problematiche: tutte queste attività espongono i lavoratori a rischi che non sono presenti nell'ufficio e che devono essere valutati e gestiti nel DVR.

Il sopralluogo preliminare è la prima misura di prevenzione: prima di ogni shooting in location, il responsabile della produzione deve visitare il luogo per identificare i rischi presenti (superfici instabili, accessi difficoltosi, presenza di traffico veicolare, esposizione al sole o alle intemperie, strutture precarie, accesso a spazi privati o cantieri). Questo sopralluogo va documentato con un verbale che riporti i rischi rilevati e le misure adottate.

Tra i rischi specifici degli shooting in esterna:

Se sul set sono presenti minori (modelli, attori under 18), il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 impone l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, la limitazione degli orari di lavoro, la presenza di un adulto responsabile e specifiche tutele sanitarie. Le produzioni che impiegano minori devono adeguare la loro organizzazione preventivamente.

8. Smart working e lavoro agile: DVR per postazione a casa, obblighi D.Lgs. 81/08 e Legge 81/2017

Il lavoro agile è diffusissimo nelle agenzie creative: molti grafici, copywriter, social media manager e account manager lavorano da casa in modo stabile o ibrido. La Legge 22 maggio 2017 n. 81 regolamenta il lavoro agile, stabilendo all'art. 22 che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile. Il D.Lgs. 81/08 rimane applicabile anche alla postazione domestica.

Gli obblighi del datore di lavoro per i lavoratori agili comprendono:

La Circolare INAIL sul lavoro in Smart Working chiarisce che l'infortunio occorso al lavoratore agile durante l'attività lavorativa è coperto dall'assicurazione INAIL anche se avviene in un luogo diverso dall'ufficio, purché la causa sia riconducibile all'attività lavorativa. Questo rende ancora più rilevante la corretta valutazione del rischio per la postazione domestica.

9. Formazione: rischio basso-medio, ore obbligatorie, differenze per mansione

La formazione obbligatoria per i lavoratori delle agenzie pubblicitarie (ATECO 73.11) si differenzia in base al livello di rischio assegnato dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. La classificazione dipende dall'analisi concreta delle attività svolte:

Profilo di rischioAttività tipicaOre formazione lavoratoriAggiornamento
BassoSolo ufficio (grafico, copywriter, account, social media manager)8 ore (4 gen. + 4 spec.)6 ore ogni 5 anni
MedioUfficio + attività di produzione in studio o in location12 ore (4 gen. + 8 spec.)6 ore ogni 5 anni
PrepostoResponsabile creativo, direttore di produzione, capo set8 ore aggiuntive rispetto alla formazione base6 ore ogni 5 anni

La formazione specifica per le agenzie di comunicazione deve coprire i rischi reali del settore: utilizzo sicuro dei videoterminali e corretta impostazione della postazione ergonomica, gestione dello stress lavoro-correlato e tecniche di organizzazione del lavoro, sicurezza nelle produzioni fotografiche e video (rischio elettrico, lavoro in quota, set in esterna), sicurezza nel lavoro agile e nella postazione domestica, primo soccorso e gestione delle emergenze.

I tecnici di set (operatori di luce, tecnici audio/video, attrezzisti) che svolgono attività con rischi fisici significativi — lavoro in quota, movimentazione di carichi pesanti, rischio elettrico da attrezzature professionali — devono ricevere formazione specifica aggiuntiva per questi rischi, con una componente pratica (addestramento all'uso delle imbracature, dimostrazione dei DPI per il rischio elettrico). La qualifica professionale di tecnico audiovisivo o di fotografo non sostituisce la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP (consentito per le imprese a rischio basso senza limite di dipendenti, per le medie a rischio medio fino a 30 dipendenti) deve frequentare il corso specifico di 16 ore (rischio basso) o 32 ore (rischio medio) con aggiornamento quinquennale ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2011.

10. Sorveglianza sanitaria: VDT (> 20 ore/sett.), stress SLC, rischi specifici del set

La sorveglianza sanitaria nelle agenzie pubblicitarie è attivata dai rischi specifici identificati nella valutazione. I trigger principali nelle agenzie sono:

Il medico competente collabora alla redazione del DVR (partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 81/08), definisce il protocollo sanitario, effettua le visite, emette il giudizio di idoneità alla mansione specifica e partecipa alla riunione periodica annuale (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08). Il costo delle visite e degli eventuali accertamenti specialistici richiesti dal protocollo sanitario è a carico del datore di lavoro.

Documenti minimi per un'agenzia pubblicitaria — checklist sintetica

  • DVR completo con valutazione VDT, ergonomia, stress SLC, rischio elettrico, trasferte e set esterni
  • Sezione DVR dedicata al lavoro agile/smart working (se presente)
  • Nomine RSPP, RLS e medico competente (se obbligatorio)
  • Attestati di formazione lavoratori (8 ore rischio basso, 12 ore rischio medio)
  • Informativa scritta annuale ai lavoratori agili ai sensi dell'art. 22 Legge 81/2017
  • Accordi individuali di lavoro agile con indicazione del diritto alla disconnessione
  • Protocollo sanitario del medico competente e giudizi di idoneità alla mansione
  • Registro infortuni (obbligatorio per tutte le aziende)
  • Procedure scritte per le produzioni in location esterna (sopralluogo, DPI, gestione emergenze)
  • Documentazione CE delle attrezzature professionali (fari, generatori, apparecchi audio/video)
  • Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dello studio (D.M. 37/2008)
  • Verbale di consegna DPI ai tecnici di set con prova di formazione all'uso

FAQ — Sicurezza agenzie pubblicitarie e di comunicazioneFAQ

Un'agenzia di comunicazione con 3 grafici dipendenti deve fare il DVR?
Sì, senza eccezioni. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Un'agenzia con tre grafici dipendenti — indipendentemente dal fatto che lavorino in studio, in remoto o con contratto part-time — ha l'obbligo pieno di redigere il DVR, nominare l'RSPP e, se i rischi lo richiedono, il medico competente. Il DVR di un'agenzia di comunicazione deve affrontare almeno: rischio VDT per tutti i dipendenti che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali, rischio ergonomico delle postazioni di lavoro, rischio stress lavoro-correlato legato alle scadenze di progetto, rischio elettrico per le attrezzature informatiche e di illuminazione. Il documento va firmato dal datore di lavoro e aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni lavorative, ad esempio in caso di introduzione del lavoro agile o di apertura di nuove attività (produzioni video, allestimenti, eventi). La mancata redazione del DVR comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro.
Quante ore al giorno un grafico può stare davanti allo schermo senza pause obbligatorie?
Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 174-177 (Titolo VII — Attrezzature munite di videoterminali), stabilisce che i lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause, hanno diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale. La pausa può essere prevista dalla contrattazione collettiva in forme diverse, ma non può essere inferiore ai 15 minuti ogni 2 ore. Non esiste un limite assoluto di ore giornaliere davanti allo schermo, ma il datore di lavoro deve organizzare il lavoro in modo da garantire le pause effettive e non nominali. Un grafico art director che lavora per 8 ore consecutive senza pause regolari è esposto a un rischio VDT non gestito. Il DVR deve descrivere le modalità concrete di fruizione delle pause, il tipo di attività alternativa svolta (non visiva), l'organizzazione delle postazioni di lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 9241. Il superamento della soglia delle 20 ore settimanali attiva anche l'obbligo di sorveglianza sanitaria con visita oculistica periodica a cura del medico competente, a carico del datore di lavoro.
Lo stress da deadline nelle agenzie pubblicitarie è un rischio valutabile?
Sì. Lo stress lavoro-correlato è un rischio riconosciuto dal D.Lgs. 81/08 (art. 28, comma 1) e dalla Circolare del Ministero del Lavoro che recepisce l'Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004. Il datore di lavoro è obbligato a valutarlo nel DVR, seguendo le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (indicazioni operative del 17 novembre 2010) e gli indicatori SLC previsti dal D.M. 9 aprile 2008. La valutazione preliminare si basa su indicatori oggettivi (assenteismo, turnover, infortuni, segnalazioni del medico competente) e su indicatori di contenuto e contesto del lavoro (carico, autonomia, relazioni, ruolo, cambio organizzativo). Nelle agenzie pubblicitarie i fattori di rischio tipici sono: picchi di carico nelle fasi di pitch e presentazione al cliente, molteplicità di progetti con scadenze sovrapposte, reperibilità fuori orario, incertezza sui feedback del cliente, pressione da parte dei responsabili creativi. Se la valutazione preliminare non è sufficiente a escludere il rischio, si passa alla valutazione approfondita con strumenti standardizzati (questionari validati come COPSOQ, JCQ o HSE Indicator Tool). I risultati vanno documentati nel DVR e si traducono in misure di prevenzione organizzativa.
Il set fotografico in esterna è soggetto al D.Lgs. 81/08?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i luoghi di lavoro, compresi i cantieri temporanei, i set cinematografici e fotografici, gli ambienti outdoor utilizzati per shooting commerciali. Il datore di lavoro — tipicamente l'agenzia o la casa di produzione che coordina il lavoro — è responsabile della sicurezza di tutti i lavoratori presenti sul set, inclusi i freelance e i collaboratori ingaggiati per singola produzione (nei limiti dell'etero-organizzazione). Le misure da adottare per un set fotografico in esterna comprendono: sopralluogo preventivo dell'area per identificare i rischi presenti (traffico veicolare, instabilità del terreno, esposizione alle intemperie, strutture precarie utilizzate come sfondi), valutazione del rischio elettrico per i generatori e le luci mobili, gestione del rischio caduta per shooting in quota (tetti, impalcature, scale), DPI adeguati agli specifici rischi del luogo (elmetti, calzature di sicurezza, imbracature). Se sul set sono presenti minori (attori, modelli under 18), si applicano anche le disposizioni del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, che richiede autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro e specifica tutela medica. Il DVR dell'agenzia deve prevedere una procedura per la gestione delle produzioni in location esterna.
Come si gestisce la sicurezza per i lavoratori in smart working in un'agenzia creativa?
Lo smart working (lavoro agile) è regolato dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81, che all'art. 22 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e a tal fine consegna allo stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il D.Lgs. 81/08 si applica anche alla postazione domiciliare: il datore di lavoro non può effettuare sopralluogo in casa del dipendente, ma deve fornire informativa dettagliata sui requisiti minimi ergonomici della postazione (seduta regolabile, schermo a distanza corretta, illuminazione adeguata, assenza di cavi a terra), sui rischi VDT e sulla necessità di rispettare le pause. Deve fornire le attrezzature idonee (monitor, tastiera, mouse, sedia ergonomica) o fornire le indicazioni per verificare la conformità di quelle già in possesso del lavoratore. Il DVR aziendale va integrato con una sezione dedicata allo smart working. La sorveglianza sanitaria per il rischio VDT rimane obbligatoria anche per i lavoratori agili che superano le 20 ore settimanali al videoterminale.
Quali DPI servono per operatori di luce e tecnici set?
I dispositivi di protezione individuale per gli operatori di luce e i tecnici di set dipendono dai rischi specifici dell'attività, che devono essere valutati nel DVR. Per le attività standard in studio o in esterna i DPI tipici sono: calzature di sicurezza (categoria S1 o S2, con puntale antischiacciamento e suola antiperforazione, norma UNI EN ISO 20345) per la movimentazione di attrezzature pesanti (fari professionali, tralicci, generatori); guanti da lavoro in cuoio o sintetici resistenti all'abrasione (categoria II, norma UNI EN 388) per il montaggio e smontaggio delle strutture e la manipolazione dei cavi; elmetto di protezione (UNI EN 397) quando si lavora in presenza di rischio caduta di oggetti dall'alto (tralicci, soffittature attrezzate, set su più livelli); occhiali di protezione (UNI EN 166) per la saldatura, la molatura o la manipolazione di materiali che possono produrre schizzi. Per le luci strobo e i laser di potenza utilizzati in produzioni di eventi, vanno valutati i rischi da radiazione ottica artificiale ai sensi del Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08, con eventuale fornitura di occhiali filtranti certificati. Per i lavori in quota (installazione fari su tralicci e strutture elevate) è obbligatorio l'uso di imbracature di sicurezza (categoria III, norma UNI EN 361) e sono necessari addestramento specifico e procedure operative.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i VDT in agenzia?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai videoterminali è obbligatoria ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08 quando il lavoratore utilizza il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge. Nelle agenzie pubblicitarie e di comunicazione praticamente tutti i lavoratori dipendenti (grafici, art director, copywriter, account manager, web developer, social media manager, responsabili video) superano ampiamente questa soglia. Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, effettua: la visita preventiva prima dell'assunzione o del cambio mansione (valutazione dell'apparato visivo, muscolo-scheletrico e neurologico); la visita periodica secondo il protocollo sanitario (di norma ogni due anni sotto i 50 anni, annuale oltre i 50 anni); la visita su richiesta del lavoratore in caso di disturbi riconducibili all'attività con VDT. Se la visita oculistica evidenzia la necessità di occhiali correttivi specifici per il lavoro al videoterminale — diversi dagli occhiali da vista ordinari — il costo degli occhiali è a carico del datore di lavoro (art. 177 D.Lgs. 81/08). Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria non esonera il datore dall'obbligo di averla organizzata e di documentarne la proposta.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (art. 28 DVR, artt. 36-37 formazione, artt. 173-179 VDT, art. 41 sorveglianza sanitaria, Titolo VIII agenti fisici)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VII, artt. 173-179: Attrezzature munite di videoterminali (definizioni, obblighi, sorveglianza sanitaria, occhiali correttivi)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione (aggiornamento 2016)
  • Legge 22 maggio 2017 n. 81 — Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Lavoro Agile)
  • Circolare INAIL — Tutela assicurativa dei lavoratori in modalità agile e smart working: indicazioni operative
  • D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 — Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (minori su set cinematografici e fotografici)
  • Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato dell'8 ottobre 2004 — recepito con Accordo Interconfederale 9 giugno 2008
  • Indicazioni operative della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro — Stress lavoro-correlato, 17 novembre 2010 (D.M. 9 aprile 2008 Indicatori SLC)
  • UNI EN ISO 9241 — Ergonomia dell'interazione uomo-sistema: requisiti ergonomici per il lavoro con videoterminali
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VIII Capo V, artt. 213-218: Radiazioni ottiche artificiali (laser, luci strobo, archi voltaici)
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (marcatura CE, categorie di rischio)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dall'organizzazione aziendale, dalle mansioni presenti, dalle modalità di lavoro (in sede, in trasferta, in smart working) e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio VDT, sorveglianza sanitaria e formazione devono essere adattati al caso concreto dalla tua struttura.

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