Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida definitiva · 2026

Sicurezza Centri Sportivi e Società di Calcio: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza in una ASD, SSD, club di calcio professionistico o dilettantistico: DVR, Riforma Sport D.Lgs. 36/2021, rischio biologico negli spogliatoi, rischio chimico per i campi, rumore da impianti audio, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Una società sportiva — ASD, SSD, club di calcio dilettantistico o professionistico — deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR adattato ai rischi specifici: biologico negli spogliatoi collettivi, chimico per i prodotti di manutenzione del campo, rumore durante le manifestazioni, movimentazione manuale dei carichi per preparatori e magazzinieri. Dal 1° luglio 2023 il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) ha ridefinito le figure del lavoratore sportivo: i collaboratori sportivi retribuiti rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà sportiva e supportiamo la gestione documentale del sistema di sicurezza.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Riforma Sport e L. 91/1981

Le società sportive — in tutte le loro forme giuridiche (associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, società sportive professionistiche, società per azioni o a responsabilità limitata che operano nel professionismo) — si trovano all'interno di un quadro normativo che intreccia la disciplina generale della sicurezza sul lavoro con le norme speciali dello sport.

Il pilastro fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Per i club e le associazioni sportive si interseca con tre corpi normativi rilevanti:

A questi si aggiungono: le norme sulle macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 17/2010) per le attrezzature di manutenzione del campo; il Titolo VIII D.Lgs. 81/08 per la valutazione del rischio rumore durante le manifestazioni; il Titolo IX per il rischio chimico da prodotti di manutenzione del manto erboso; il Titolo X per il rischio biologico negli spogliatoi e negli impianti natatori; il D.M. 02/09/2021 per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze negli impianti sportivi.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla vostra realtà sportiva e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico: ASD con soli volontari, SSD con collaboratori sportivi retribuiti, club professionistico con dipendenti hanno profili di rischio e obblighi normativi significativamente diversi.

2. DVR per società sportive: chi deve farlo, ATECO 93.12, soglie

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. In una società sportiva rientrano nella definizione di lavoratore:

Le società sportive sono classificate con codice ATECO 93.12 (attività di club sportivi) o 93.99 (altre attività sportive). Entrambi i codici corrispondono a un livello di rischio medio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Questo ha implicazioni dirette su: la durata della formazione dei lavoratori (12 ore), il corso RSPP per datori di lavoro (32 ore), la frequenza di aggiornamento.

Il DVR di una società sportiva deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08): la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza suddivisi per mansione e area; le misure di prevenzione e protezione adottate e i DPI necessari; il programma delle misure di miglioramento con tempistiche e responsabilità; i nominativi di RSPP, medico competente (se nominato) e RLS. Va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e dal medico competente. Deve essere aggiornato a ogni variazione significativa dell'attività o degli ambienti.

Le ASD e le SSD che si avvalgono esclusivamente di volontari non retribuiti (senza dipendenti né collaboratori retribuiti) non sono formalmente soggette all'obbligo del DVR in senso stretto, ma rimane l'obbligo generale di tutela della sicurezza degli associati e dei frequentatori degli impianti. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Riforma Sport 2021, sempre più realtà dilettantistiche hanno collaboratori retribuiti e quindi sono soggette a pieno obbligo.

3. Rischio infortuni durante allenamenti e partite

Il rischio infortunistico negli impianti sportivi è tra i più significativi da valutare nel DVR. Le aree critiche e i rischi tipici per il personale (non atleti) che opera durante gli allenamenti e le gare sono:

Le misure preventive strutturali da includere nel DVR comprendono: manutenzione periodica delle superfici di gioco con documentazione; verifica dell'ancoraggio delle porte da calcio (secondo la norma EN 748 per porte da calcio e le circolari federali); segnaletica di sicurezza adeguata; illuminazione conforme agli standard per gli impianti sportivi; percorsi separati tra aree atleti, spettatori e personale tecnico.

4. Movimentazione manuale dei carichi: preparatori atletici e magazzinieri

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). Nelle società sportive le figure maggiormente esposte sono:

La valutazione va effettuata con metodi standardizzati: l'indice di sollevamento NIOSH per le operazioni di sollevamento e abbassamento dei carichi; il metodo Snook-Ciriello per le attività di traino, spinta e trasporto. Quando la valutazione supera i valori di azione, il datore deve adottare misure tecniche (carrelli, transpallet, carrelli portaborse) e organizzative (rotazione delle mansioni, riduzione dei turni di carico, frazionamento dei pesi), formare i lavoratori sulla corretta tecnica di sollevamento e nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria. I posture statiche prolungate e i movimenti ripetitivi degli arti superiori (tecnici video che analizzano le partite per ore, personale di segreteria) vanno anch'essi valutati.

5. Rischio biologico: spogliatoi collettivi, piscine e Legionella

Gli ambienti umidi degli impianti sportivi — spogliatoi collettivi, docce, eventuali piscine, vasche idromassaggio, saune — rappresentano habitat favorevoli alla proliferazione di agenti biologici. Il rischio biologico per i lavoratori va valutato ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08 e classificato secondo il D.Lgs. 81/08 Allegato XLVI.

Legionella pneumophila è il rischio biologico prioritario per gli impianti con docce collettive e piscine. Il batterio si moltiplica nelle reti idriche a temperature comprese tra 25 e 45°C, nei punti di ristagno, nelle docce poco frequentate e nelle vasche idromassaggio. Per i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti idrici e alle pulizie il rischio è documentato. Le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute (2015) obbligano le strutture con impianti ad alto rischio a predisporre la valutazione del rischio Legionella e il Piano di Controllo con registrazioni delle analisi batteriologiche, delle temperature rilevate e degli interventi di sanificazione.

Micosi cutanee (Tinea pedis, onicomicosi) e papillomavirus umano (verruche plantari) sono rischi concreti per il personale che pulisce i pavimenti degli spogliatoi e i servizi igienici. Gli addetti alle pulizie devono essere dotati di: calzature impermeabili antiscivolo, guanti monouso in nitrile Cat. III, grembiule impermeabile, mascherina FFP2 per le operazioni di sanificazione profonda con prodotti biocidi nebulizzati. Le procedure scritte di pulizia devono specificare: la frequenza (almeno dopo ogni sessione di allenamento o partita), i prodotti biocidi con attività battericida, fungicida e virucida (con registrazione biocida ex Regolamento UE 528/2012), le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali (bende, materiale medicale contaminato da sangue).

Per i campi sportivi senza piscina la valutazione del rischio biologico si concentra sugli spogliatoi collettivi e sui servizi igienici, con particolare attenzione al personale di pulizia e agli addetti alla gestione del guardaroba. Ti aiutiamo a verificare il profilo di rischio biologico del vostro impianto e supportiamo la predisposizione del Piano di Controllo.

6. Rischio chimico: manutenzione campi, diserbanti, fertilizzanti, vernici

La manutenzione dei campi da gioco — sia manti erbosi naturali sia sintetici — comporta l'utilizzo di sostanze chimiche classificate come pericolose ai sensi del Regolamento UE 1272/2008 (CLP). Il rischio chimico va valutato ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) per tutti i lavoratori che maneggiano questi prodotti: giardinieri, addetti alla manutenzione del campo, manutentori.

ProdottoUso tipicoPericoli principali (CLP)DPI minimi
Diserbanti (es. glifosato, MCPA)Controllo erbacce a bordo campo e pisteTossico per organismi acquatici; possibile classificazione Carc. Cat. 2 per glifosatoTuta Cat. III, guanti chimici Cat. III, occhiali, maschera P3 + A1
Fertilizzanti azotati (es. urea, nitrato ammonico)Concimazione del manto erbosoComburente (nitrato ammonico oltre certe concentrazioni), irritante per occhi e vie respiratorieGuanti monouso, mascherina FFP1, occhiali
Fungicidi (es. prodotti a base di rame, carbendazim)Prevenzione malattie fungine del mantoTossico per organismi acquatici; carbendazim è reprotossico Cat. 1BTuta Cat. III, guanti chimici Cat. III, maschera A1/P3
Vernici per la segnaletica (calcina viva o spray sintetici)Tracciatura delle linee di giocoCalcina: irritante-corrosivo per cute e mucose; spray: solventi, VOCGuanti Cat. III, occhiali, mascherina FFP2 o A1 per spray solventi
Prodotti per campi sintetici (adesivi, primer)Riparazione manto sinteticoSolventi organici, irritanti respiratori; alcuni prodotti epossidici: sensibilizzantiGuanti chimici Cat. III, maschera A2, tuta monouso

Tutti i prodotti chimici devono essere corredati di Schede di Sicurezza (SDS) in italiano (Regolamento UE 1907/2006 REACH, art. 31), archiviate e rese disponibili ai lavoratori nel luogo di utilizzo. I prodotti vanno conservati in locale tecnico dedicato, ventilato, con pavimento impermeabile e vasca di contenimento, separati dalle sostanze incompatibili, lontani da fonti di calore e da prodotti alimentari. L'utilizzo di diserbanti e fungicidi classificati come fitosanitari richiede che l'applicatore sia in possesso del patentino fitosanitario (certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs. 150/2012). Le operazioni di trattamento vanno registrate nel Quaderno di Campagna (obbligo per i soggetti che usano fitosanitari in modo professionale).

7. Rumore da impianti audio e manifestazioni sportive

Il rumore negli impianti sportivi è un rischio professionale rilevante per alcune categorie di lavoratori: addetti agli impianti audio, tecnici di regia, steward, personale di sicurezza, addetti alla biglietteria. Gli impianti di amplificazione nei grandi stadi o negli impianti al coperto (palasport) possono generare livelli sonori molto elevati nelle postazioni di lavoro durante le partite.

Valore D.Lgs. 81/08Livello Lex,8hPicco LpiccoObblighi
Valore di azione inferiore80 dB(A)135 dB(C)Informazione, messa a disposizione DPI uditivi, sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore di azione superiore85 dB(A)137 dB(C)DPI uditivi obbligatori, programma tecnico di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabile tenendo conto dell'attenuazione del DPI; misure immediate di riduzione

La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da un tecnico competente ai sensi della norma UNI EN ISO 9612 in condizioni rappresentative delle attività lavorative abituali (partita in corso con sistema audio a piena potenza, cori degli spettatori). Va ricordato che durante le partite il livello sonoro può variare significativamente per effetto dei cori, delle sirene e dei petardi nella curva. Il livello di esposizione va calcolato tenendo conto dell'intera giornata lavorativa, compresi i tempi di preparazione prima della partita e di smontaggio successivo.

Nei piccoli impianti dilettantistici l'esposizione al rumore è generalmente inferiore, ma va comunque stimata e documentata nel DVR. Le misure di prevenzione comprendono: posizionamento delle postazioni di lavoro lontano dai diffusori principali, DPI uditivi per il personale nelle aree ad alta pressione sonora, limitatori di potenza sull'impianto di amplificazione, sorveglianza sanitaria audiometrica per i lavoratori esposti.

8. Macchine e attrezzature: tosaerba e manutenzione del campo

Le attrezzature di manutenzione dei campi sportivi sono macchine ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08 e devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010). Le principali attrezzature presenti negli impianti sportivi e i relativi rischi:

Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle attrezzature con scheda tecnica, documentazione CE, pianificazione e registrazione delle manutenzioni preventive. Le macchine prive di marcatura CE o con documentazione incompleta non possono essere messe a disposizione dei lavoratori. Per i trattori agricoli e le macchine operatrici semoventi è richiesta l'abilitazione specifica degli operatori (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012). Le vibrazioni trasmesse al corpo intero (trattori) e agli arti superiori (soffiatori, decespugliatori) vanno valutate ai sensi del Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08.

9. Lavoro notturno e rischi per il personale di sicurezza

Gli impianti sportivi di medie e grandi dimensioni hanno personale che lavora in orari serali, notturni e nei week-end: steward, personale di sicurezza privata (guardie giurate), addetti alla biglietteria e all'accoglienza, custodi. Il lavoro notturno e il lavoro su turni comportano rischi specifici valutati dall'art. 36 D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532 (attuazione della Direttiva 93/104/CE).

I rischi connessi al lavoro notturno e ai turni negli impianti sportivi comprendono:

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori notturni ai sensi del D.Lgs. 532/1999 (visita preventiva e visita periodica almeno ogni 2 anni). Il medico competente valuta le controindicazioni assolute al lavoro notturno (art. 11 D.Lgs. 532/1999) ed esprime il giudizio di idoneità. Il piano di sicurezza per gli eventi ad alto rischio (partite con misure di pubblica sicurezza) deve essere coordinato con le autorità di pubblica sicurezza (Questura, Prefettura) ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e successive circolari ministeriali sugli stadi.

10. Riforma Sport D.Lgs. 36/2021: lavoro sportivo e volontari

La Riforma dello Sport (D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, in vigore nella parte relativa al lavoro sportivo dal 1° luglio 2023) ha profondamente modificato il quadro dei rapporti di lavoro nelle società sportive dilettantistiche e professionistiche, con riflessi diretti sugli obblighi di sicurezza sul lavoro.

I principali cambiamenti rilevanti per il D.Lgs. 81/08:

L'impatto pratico: moltissime ASD e SSD che prima si affidavano ai soli volontari si trovano oggi ad avere collaboratori sportivi retribuiti che fanno sorgere l'obbligo del DVR e di tutti gli adempimenti connessi. Supportiamo la gestione documentale per le società che si trovano a dover adeguare il loro sistema di sicurezza alla nuova normativa.

11. Formazione lavoratori: livello di rischio medio e ore richieste

Le società sportive con codice ATECO 93.12 o 93.99 sono classificate come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore sportivo. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

La formazione specifica per i lavoratori di una società sportiva deve coprire i rischi tipici del settore:

I preposti (coordinatori di settore, responsabili di reparto, caposquadra manutenzione) hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore oltre alle 12 ore base. I dirigenti seguono il percorso da 16 ore. Il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP frequenta il corso da 32 ore con aggiornamento ogni cinque anni.

La formazione antincendio segue il D.M. 02/09/2021: la maggior parte degli impianti sportivi ricade nel livello 2 (corso da 8 ore). La formazione di primo soccorso segue il D.M. 388/2003 (12 ore per aziende di gruppo B/C; 16 ore per gruppo A). Per gli steward e il personale di sicurezza degli stadi è previsto un percorso formativo specifico disciplinato dal D.M. 8 agosto 2007 (steward negli stadi). La qualifica sportiva (patentino allenatori UEFA, brevetto CONI) non sostituisce la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.

12. Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria per preparatori e magazzinieri

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti. Per il personale delle società sportive i trigger principali sono:

Il medico competente collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario, effettua le visite, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e lo comunica al datore di lavoro e al lavoratore. In caso di giudizio di inidoneità parziale o totale va attivato un percorso di ricollocazione (art. 42 D.Lgs. 81/08). Il medico dello sport della squadra e il medico competente sono figure distinte con funzioni diverse e non si sostituiscono a vicenda.

Checklist di conformità per società sportive e club di calcio

  • DVR redatto e firmato da datore di lavoro, RSPP e medico competente (se nominato)
  • RSPP nominato o datore di lavoro formato come RSPP (corso 32 ore, rischio medio)
  • Formazione lavoratori completata (12 ore) prima dell'avvio dell'attività
  • Piano di emergenza redatto, prove di evacuazione effettuate e documentate
  • Verifica conformità impianti elettrici e macchine da campo (marcatura CE, manutenzioni)
  • Nomina medico competente se vi sono rischi specifici (MMC, rumore, biologico, chimico)
  • Gestione collaboratori sportivi D.Lgs. 36/2021 verificata e documentata
  • Registro attrezzature e manutenzioni aggiornato (tosaerba, trattore, idropulitrice)
  • Defibrillatore DAE installato, certificato e personale formato al suo utilizzo
  • Schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici per il campo archiviate
  • Patentino fitosanitario dell'addetto all'uso di diserbanti e fungicidi
  • Sorveglianza sanitaria attivata per lavoratori notturni e per rischi specifici

13. Sanzioni ASL/INL e responsabilità penale art. 590 c.p.

Le società sportive — ASD, SSD e club professionistici — sono soggette a ispezioni da parte di più organi di vigilanza. L'ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) è l'organo principale per la sicurezza sul lavoro; l'INL(Ispettorato Nazionale del Lavoro) verifica la regolarità dei rapporti di lavoro, incluse le nuove figure introdotte dal D.Lgs. 36/2021; i VVF controllano la prevenzione incendi negli impianti soggetti a DPR 151/2011; la Questura e la Prefettura verificano i requisiti di pubblica sicurezza durante le gare.

Le principali violazioni contestate durante ispezioni in impianti sportivi sono: assenza o inadeguatezza del DVR, mancata valutazione del rischio rumore durante le manifestazioni, assenza di formazione dei lavoratori (in particolare dei magazzinieri e dei giardinieri), mancata nomina del medico competente in presenza di rischi specifici, assenza di documentazione CE delle attrezzature da campo, gestione irregolare dei collaboratori sportivi (falsa autonomia, elusione degli obblighi lavoristici ex D.Lgs. 36/2021).

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08:

In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili penali: l'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche) prevede la reclusione da 3 mesi a 1 anno; l'art. 589 c.p. (omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche) prevede la reclusione da 2 a 7 anni. Per le società dotate di personalità giuridica si aggiunge la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sanzione pecuniaria da 25 a 500 quote, con possibile sospensione dell'attività). Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 sospendono il procedimento penale e consentono la regolarizzazione con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda.

FAQ — Sicurezza centri sportivi e società di calcioFAQ

Il DVR è obbligatorio anche per una piccola ASD con un solo dipendente?
Sì. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Un unico dipendente — anche part-time, a tempo determinato, stagionale o con qualifica di magazziniere — è sufficiente a far sorgere l'obbligo. Nel DVR vanno identificati i rischi specifici del contesto sportivo: scivolamento nei campi e negli spogliatoi, movimentazione manuale dei carichi, rumore da impianti audio, rischio biologico nei servizi igienici collettivi, rischio chimico per i prodotti di manutenzione del manto erboso. Il documento va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e, ove nominato, dal medico competente, e deve essere aggiornato a ogni variazione significativa dell'attività. Le ASD e le SSD che utilizzano solo volontari non retribuiti e non hanno dipendenti possono essere esonerate dall'obbligo del DVR formale, ma restano comunque tenute ad adottare misure di tutela della salute e sicurezza per i propri aderenti e collaboratori.
I collaboratori sportivi ex D.Lgs. 36/2021 rientrano nel D.Lgs. 81/08?
La risposta dipende dalla natura del rapporto. Il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello Sport), in vigore dal 1° luglio 2023, ha introdotto la figura del lavoratore sportivo (art. 25), che comprende l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo. I collaboratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono pienamente equiparati ai lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/08 e pertanto godono di tutte le tutele: valutazione dei rischi, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria. I collaboratori sportivi con prestazione autonoma occasionale (sotto le 18 ore settimanali o sotto i 15.000 euro annui nell'ambito del dilettantismo) rientrano nella categoria dei "lavoratori autonomi" ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 81/08 e devono ricevere informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure adottate. I volontari non retribuiti non rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08 ma la società sportiva ha comunque un dovere generale di tutela.
Come si gestisce il rischio biologico negli spogliatoi di un campo sportivo?
Gli spogliatoi collettivi dei campi sportivi sono ambienti ad alto rischio biologico per il personale addetto alle pulizie e alla gestione dei servizi: il contatto con superfici contaminate da sudore, sangue, secrezioni e materiali organici espone gli addetti ad agenti biologici classificati almeno al Gruppo 2 (Titolo X D.Lgs. 81/08). Le misure obbligatorie comprendono: valutazione del rischio biologico nel DVR con classificazione degli agenti potenzialmente presenti; fornitura di DPI adeguati (guanti monouso in nitrile Cat. III, calzature impermeabili antiscivolo, grembiule impermeabile, mascherina FFP2 per le operazioni di pulizia profonda); procedura scritta di pulizia e sanificazione con prodotti biocidi a spettro battericida, fungicida e virucida; frequenza delle pulizie adeguata all'utilizzo (almeno dopo ogni sessione di allenamento o partita); vaccinazione antiepatite B raccomandata per il personale esposto a rischio di contatto con sangue; gestione dei rifiuti contaminati (bende, cerotti, tamponi) con contenitori dedicati e smaltimento come rifiuti speciali. Se il campo sportivo è dotato di piscina, va aggiunta la valutazione del rischio Legionella con Piano di Controllo dell'impianto idrico, analisi batteriologiche periodiche e procedure di manutenzione delle teste doccia.
Quante ore di formazione devono avere i magazzinieri e i giardinieri del club?
Le società sportive con codice ATECO 93.12 (attività di club sportivi) o 93.99 (altre attività sportive) sono classificate come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il monte ore di formazione per i lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri) e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (scivolamento, movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico per prodotti di manutenzione del campo, macchine e attrezzature — tosaerba, trattori, macchine marcalinee —, rischio biologico negli spogliatoi, uso corretto dei DPI, emergenze e primo soccorso). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. Per i giardinieri addetti all'uso di macchine agricole o di giardinaggio motorizzate (tosaerba con operatore a bordo, trattori) può essere richiesta la specifica abilitazione ex Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro. Per i magazzinieri che movimentano carichi pesanti la formazione specifica sulla MMC fa parte delle 8 ore di formazione specifica.
La squadra di calcio professionistica deve nominare il medico competente?
Sì, in presenza di rischi specifici che lo richiedano. La nomina del medico competente ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 è obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti per i diversi agenti: movimentazione manuale dei carichi per magazzinieri, attrezzisti e preparatori atletici; rumore durante gli eventi con impianti audio amplificati per gli addetti alla regia e alla sicurezza; rischio biologico per il personale medico e paramedico che gestisce infortuni con sangue. Il medico dello sport che segue gli atleti ai fini agonistici (medico della squadra) svolge una funzione distinta da quella del medico competente ex D.Lgs. 81/08: la visita medica sportiva obbligatoria (D.M. 18 febbraio 1982 per gli sport agonistici professionistici, D.M. 24 aprile 2013 per i non professionisti) certifica l'idoneità all'attività sportiva agonistica ma non sostituisce la sorveglianza sanitaria lavoristica. Il medico competente va nominato specificamente per i lavoratori (non atleti) esposti a rischi documentati dalla valutazione.
Cosa succede in caso di infortunio di un calciatore durante l'allenamento?
La gestione dell'infortunio di un atleta durante l'allenamento dipende dalla natura del rapporto di lavoro. Se il calciatore è un lavoratore sportivo ai sensi del D.Lgs. 36/2021 con contratto subordinato (professionismo, L. 91/1981) o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dilettantismo retribuito), l'infortunio va denunciato all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio (art. 53 D.P.R. 1124/1965) e, in caso di inabilità superiore a un giorno, va registrato nel registro degli infortuni. La società deve predisporre un primo soccorso adeguato (cassette di primo soccorso D.M. 388/2003, defibrillatore DAE obbligatorio negli impianti sportivi ai sensi del D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012). Nei casi di lesioni gravi o mortali il datore di lavoro può incorrere in responsabilità penale ex art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) o art. 589 c.p. (omicidio colposo) se l'infortunio è stato causato da inosservanza delle norme di sicurezza. Il profilo penale riguarda anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per i soggetti dotati di personalità giuridica. Ti aiutiamo a verificare la corretta gestione documentale degli infortuni e supportiamo la predisposizione delle procedure di primo soccorso.

15. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 17, 18, 21, 28, 36-37, 41, 55, 58, Titoli VI, VIII, IX, X)
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 — Attuazione dell'art. 5 L. 86/2019 in materia di ordinamento sportivo (Riforma dello Sport); artt. 25-36 lavoro sportivo — in vigore dal 1° luglio 2023
  • L. 23 marzo 1981 n. 91 — Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (professionismo sportivo)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazioni operative per l'utilizzo di attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, piattaforme aeree, trattori agricoli ecc.)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (prevenzione incendi e gestione dell'evacuazione)
  • Linee Guida nazionali per la prevenzione e il controllo della Legionellosi — Ministero della Salute, 2015
  • D.P.R. 19 aprile 1994 n. 626 — Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (requisiti strutturali ancora vigenti)
  • Circolare INAIL n. 57/2009 — Sport e sicurezza: infortuni degli sportivi e tutela assicurativa
  • Regolamento UE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
  • Codice Penale art. 590 — Lesioni personali colpose; art. 589 — Omicidio colposo (responsabilità in caso di infortuni da violazione di norme antinfortunistiche)
  • D.L. 13 settembre 2012 n. 158 conv. in L. 8 novembre 2012 n. 189 — Obbligo di defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura giuridica della società, dalle attività svolte, dalla tipologia di rapporti di lavoro e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio, formazione e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla vostra realtà sportiva e supportiamo la gestione documentale.

Vuoi impostare la sicurezza nella tua società sportiva o club di calcio?

Supportiamo la gestione documentale e formativa per ASD, SSD, club di calcio professionistici e dilettantistici, adattata alla vostra realtà sportiva.