Una società sportiva — ASD, SSD, club di calcio dilettantistico o professionistico — deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR adattato ai rischi specifici: biologico negli spogliatoi collettivi, chimico per i prodotti di manutenzione del campo, rumore durante le manifestazioni, movimentazione manuale dei carichi per preparatori e magazzinieri. Dal 1° luglio 2023 il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) ha ridefinito le figure del lavoratore sportivo: i collaboratori sportivi retribuiti rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà sportiva e supportiamo la gestione documentale del sistema di sicurezza.
1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Riforma Sport e L. 91/1981
Le società sportive — in tutte le loro forme giuridiche (associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, società sportive professionistiche, società per azioni o a responsabilità limitata che operano nel professionismo) — si trovano all'interno di un quadro normativo che intreccia la disciplina generale della sicurezza sul lavoro con le norme speciali dello sport.
Il pilastro fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Per i club e le associazioni sportive si interseca con tre corpi normativi rilevanti:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023): ha ridefinito radicalmente il rapporto di lavoro sportivo, introducendo le figure del lavoratore sportivo subordinato, del collaboratore sportivo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e del lavoratore autonomo sportivo. Gli articoli 25-36 regolano il lavoro sportivo nell'ambito sia del professionismo sia del dilettantismo retribuito. I collaboratori sportivi che percepiscono un corrispettivo sono ora pienamente soggetti alle norme lavoristiche e, per riflesso, al D.Lgs. 81/08.
- L. 23 marzo 1981 n. 91: regolamenta i rapporti tra società e sportivi professionisti. Si applica alle società affiliate alle federazioni sportive che svolgono attività professionistica (calcio, basket, ciclismo, golf) e prevede la forma del contratto di lavoro subordinato sportivo o del contratto autonomo per gli atleti. Gli atleti professionisti non sono inclusi nell'ambito del D.Lgs. 81/08 per le attività agonistiche in senso stretto (la prestazione sportiva), ma i lavoratori che operano a supporto (preparatori, magazzinieri, personale amministrativo, steward) lo sono pienamente.
- D.P.R. 19 aprile 1994 n. 626: stabilisce norme tecniche per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, ancora applicabili per i requisiti strutturali (spogliatoi, uscite di sicurezza, illuminazione, tribune).
A questi si aggiungono: le norme sulle macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 17/2010) per le attrezzature di manutenzione del campo; il Titolo VIII D.Lgs. 81/08 per la valutazione del rischio rumore durante le manifestazioni; il Titolo IX per il rischio chimico da prodotti di manutenzione del manto erboso; il Titolo X per il rischio biologico negli spogliatoi e negli impianti natatori; il D.M. 02/09/2021 per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze negli impianti sportivi.
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla vostra realtà sportiva e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico: ASD con soli volontari, SSD con collaboratori sportivi retribuiti, club professionistico con dipendenti hanno profili di rischio e obblighi normativi significativamente diversi.
2. DVR per società sportive: chi deve farlo, ATECO 93.12, soglie
Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. In una società sportiva rientrano nella definizione di lavoratore:
- Dipendenti a tempo indeterminato o determinato (segretari, amministrativi, magazzinieri, giardinieri, addetti agli spogliatoi).
- Collaboratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del D.Lgs. 36/2021 (allenatori, preparatori atletici, istruttori retribuiti).
- Lavoratori somministrati o in distacco presso la struttura sportiva.
- Soci lavoratori di cooperative o consorzi che gestiscono servizi all'interno dell'impianto.
Le società sportive sono classificate con codice ATECO 93.12 (attività di club sportivi) o 93.99 (altre attività sportive). Entrambi i codici corrispondono a un livello di rischio medio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Questo ha implicazioni dirette su: la durata della formazione dei lavoratori (12 ore), il corso RSPP per datori di lavoro (32 ore), la frequenza di aggiornamento.
Il DVR di una società sportiva deve contenere (art. 28 D.Lgs. 81/08): la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza suddivisi per mansione e area; le misure di prevenzione e protezione adottate e i DPI necessari; il programma delle misure di miglioramento con tempistiche e responsabilità; i nominativi di RSPP, medico competente (se nominato) e RLS. Va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e dal medico competente. Deve essere aggiornato a ogni variazione significativa dell'attività o degli ambienti.
Le ASD e le SSD che si avvalgono esclusivamente di volontari non retribuiti (senza dipendenti né collaboratori retribuiti) non sono formalmente soggette all'obbligo del DVR in senso stretto, ma rimane l'obbligo generale di tutela della sicurezza degli associati e dei frequentatori degli impianti. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Riforma Sport 2021, sempre più realtà dilettantistiche hanno collaboratori retribuiti e quindi sono soggette a pieno obbligo.
3. Rischio infortuni durante allenamenti e partite
Il rischio infortunistico negli impianti sportivi è tra i più significativi da valutare nel DVR. Le aree critiche e i rischi tipici per il personale (non atleti) che opera durante gli allenamenti e le gare sono:
- Pavimenti e superfici di gioco: scivolamento su manti erbosi bagnati, irregolarità del terreno (buche, avvallamenti, bordi del manto); nei campi sintetici, abrasioni in caso di caduta e rischio da granuli di gomma (SBR) se non certificati sicuri. I pavimenti degli spogliatoi e delle docce sono superfici ad alto rischio scivolamento per il personale addetto alle pulizie e agli atleti.
- Spogliatoi e servizi: cadute in piano su superfici bagnate; movimentazione di attrezzature (borse di abbigliamento, sacchi di palloni, materiale medicale) con rischio di scivolamento e di sovraccarico biomeccanico.
- Aree di servizio e magazzino: caduta di materiali accatastati (coni, birilli, reti, porte da calcetto smontate), rischio schiacciamento da porte da calcio non ancorate correttamente, caduta da piccole altezze durante il montaggio/smontaggio delle reti.
- Zone pubbliche durante le gare: rischio calca e cadute per il personale di sicurezza e gli steward; rischio aggressione; rischio connesso all'uso di lacrimogeni o spray urticanti in caso di ordine pubblico (personale addetto alla sicurezza in contatto con agenti chimici).
Le misure preventive strutturali da includere nel DVR comprendono: manutenzione periodica delle superfici di gioco con documentazione; verifica dell'ancoraggio delle porte da calcio (secondo la norma EN 748 per porte da calcio e le circolari federali); segnaletica di sicurezza adeguata; illuminazione conforme agli standard per gli impianti sportivi; percorsi separati tra aree atleti, spettatori e personale tecnico.
4. Movimentazione manuale dei carichi: preparatori atletici e magazzinieri
La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). Nelle società sportive le figure maggiormente esposte sono:
- Magazzinieri e attrezzisti: trasporto di casse di palloni (fino a 15-20 kg), borse di abbigliamento collettivo, casse di acqua e bevande isotoniche, sacchi di ghiaccio per le cure fisioterapiche, attrezzature da campo (coni, birilli, ostacoli, reti). Le operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto espongono a rischio lombare significativo.
- Preparatori atletici: assistenza agli atleti negli esercizi con carichi, trasporto di pesi liberi, bilancieri e attrezzi da palestra interna; movimentazione di lettini fisioterapici, vasche per crioterapia, macchinari di riabilitazione.
- Giardinieri e addetti alla manutenzione del campo: movimentazione di sacchi di fertilizzante, terra di riempimento, sabbia, rotoli di rete, parti di attrezzature pesanti per il campo (rullini, aeratori, scarificatori portatili).
La valutazione va effettuata con metodi standardizzati: l'indice di sollevamento NIOSH per le operazioni di sollevamento e abbassamento dei carichi; il metodo Snook-Ciriello per le attività di traino, spinta e trasporto. Quando la valutazione supera i valori di azione, il datore deve adottare misure tecniche (carrelli, transpallet, carrelli portaborse) e organizzative (rotazione delle mansioni, riduzione dei turni di carico, frazionamento dei pesi), formare i lavoratori sulla corretta tecnica di sollevamento e nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria. I posture statiche prolungate e i movimenti ripetitivi degli arti superiori (tecnici video che analizzano le partite per ore, personale di segreteria) vanno anch'essi valutati.
5. Rischio biologico: spogliatoi collettivi, piscine e Legionella
Gli ambienti umidi degli impianti sportivi — spogliatoi collettivi, docce, eventuali piscine, vasche idromassaggio, saune — rappresentano habitat favorevoli alla proliferazione di agenti biologici. Il rischio biologico per i lavoratori va valutato ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08 e classificato secondo il D.Lgs. 81/08 Allegato XLVI.
Legionella pneumophila è il rischio biologico prioritario per gli impianti con docce collettive e piscine. Il batterio si moltiplica nelle reti idriche a temperature comprese tra 25 e 45°C, nei punti di ristagno, nelle docce poco frequentate e nelle vasche idromassaggio. Per i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti idrici e alle pulizie il rischio è documentato. Le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute (2015) obbligano le strutture con impianti ad alto rischio a predisporre la valutazione del rischio Legionella e il Piano di Controllo con registrazioni delle analisi batteriologiche, delle temperature rilevate e degli interventi di sanificazione.
Micosi cutanee (Tinea pedis, onicomicosi) e papillomavirus umano (verruche plantari) sono rischi concreti per il personale che pulisce i pavimenti degli spogliatoi e i servizi igienici. Gli addetti alle pulizie devono essere dotati di: calzature impermeabili antiscivolo, guanti monouso in nitrile Cat. III, grembiule impermeabile, mascherina FFP2 per le operazioni di sanificazione profonda con prodotti biocidi nebulizzati. Le procedure scritte di pulizia devono specificare: la frequenza (almeno dopo ogni sessione di allenamento o partita), i prodotti biocidi con attività battericida, fungicida e virucida (con registrazione biocida ex Regolamento UE 528/2012), le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali (bende, materiale medicale contaminato da sangue).
Per i campi sportivi senza piscina la valutazione del rischio biologico si concentra sugli spogliatoi collettivi e sui servizi igienici, con particolare attenzione al personale di pulizia e agli addetti alla gestione del guardaroba. Ti aiutiamo a verificare il profilo di rischio biologico del vostro impianto e supportiamo la predisposizione del Piano di Controllo.
6. Rischio chimico: manutenzione campi, diserbanti, fertilizzanti, vernici
La manutenzione dei campi da gioco — sia manti erbosi naturali sia sintetici — comporta l'utilizzo di sostanze chimiche classificate come pericolose ai sensi del Regolamento UE 1272/2008 (CLP). Il rischio chimico va valutato ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) per tutti i lavoratori che maneggiano questi prodotti: giardinieri, addetti alla manutenzione del campo, manutentori.
| Prodotto | Uso tipico | Pericoli principali (CLP) | DPI minimi |
|---|---|---|---|
| Diserbanti (es. glifosato, MCPA) | Controllo erbacce a bordo campo e piste | Tossico per organismi acquatici; possibile classificazione Carc. Cat. 2 per glifosato | Tuta Cat. III, guanti chimici Cat. III, occhiali, maschera P3 + A1 |
| Fertilizzanti azotati (es. urea, nitrato ammonico) | Concimazione del manto erboso | Comburente (nitrato ammonico oltre certe concentrazioni), irritante per occhi e vie respiratorie | Guanti monouso, mascherina FFP1, occhiali |
| Fungicidi (es. prodotti a base di rame, carbendazim) | Prevenzione malattie fungine del manto | Tossico per organismi acquatici; carbendazim è reprotossico Cat. 1B | Tuta Cat. III, guanti chimici Cat. III, maschera A1/P3 |
| Vernici per la segnaletica (calcina viva o spray sintetici) | Tracciatura delle linee di gioco | Calcina: irritante-corrosivo per cute e mucose; spray: solventi, VOC | Guanti Cat. III, occhiali, mascherina FFP2 o A1 per spray solventi |
| Prodotti per campi sintetici (adesivi, primer) | Riparazione manto sintetico | Solventi organici, irritanti respiratori; alcuni prodotti epossidici: sensibilizzanti | Guanti chimici Cat. III, maschera A2, tuta monouso |
Tutti i prodotti chimici devono essere corredati di Schede di Sicurezza (SDS) in italiano (Regolamento UE 1907/2006 REACH, art. 31), archiviate e rese disponibili ai lavoratori nel luogo di utilizzo. I prodotti vanno conservati in locale tecnico dedicato, ventilato, con pavimento impermeabile e vasca di contenimento, separati dalle sostanze incompatibili, lontani da fonti di calore e da prodotti alimentari. L'utilizzo di diserbanti e fungicidi classificati come fitosanitari richiede che l'applicatore sia in possesso del patentino fitosanitario (certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs. 150/2012). Le operazioni di trattamento vanno registrate nel Quaderno di Campagna (obbligo per i soggetti che usano fitosanitari in modo professionale).
7. Rumore da impianti audio e manifestazioni sportive
Il rumore negli impianti sportivi è un rischio professionale rilevante per alcune categorie di lavoratori: addetti agli impianti audio, tecnici di regia, steward, personale di sicurezza, addetti alla biglietteria. Gli impianti di amplificazione nei grandi stadi o negli impianti al coperto (palasport) possono generare livelli sonori molto elevati nelle postazioni di lavoro durante le partite.
| Valore D.Lgs. 81/08 | Livello Lex,8h | Picco Lpicco | Obblighi |
|---|---|---|---|
| Valore di azione inferiore | 80 dB(A) | 135 dB(C) | Informazione, messa a disposizione DPI uditivi, sorveglianza sanitaria su richiesta |
| Valore di azione superiore | 85 dB(A) | 137 dB(C) | DPI uditivi obbligatori, programma tecnico di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria |
| Valore limite di esposizione | 87 dB(A) | 140 dB(C) | Non superabile tenendo conto dell'attenuazione del DPI; misure immediate di riduzione |
La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da un tecnico competente ai sensi della norma UNI EN ISO 9612 in condizioni rappresentative delle attività lavorative abituali (partita in corso con sistema audio a piena potenza, cori degli spettatori). Va ricordato che durante le partite il livello sonoro può variare significativamente per effetto dei cori, delle sirene e dei petardi nella curva. Il livello di esposizione va calcolato tenendo conto dell'intera giornata lavorativa, compresi i tempi di preparazione prima della partita e di smontaggio successivo.
Nei piccoli impianti dilettantistici l'esposizione al rumore è generalmente inferiore, ma va comunque stimata e documentata nel DVR. Le misure di prevenzione comprendono: posizionamento delle postazioni di lavoro lontano dai diffusori principali, DPI uditivi per il personale nelle aree ad alta pressione sonora, limitatori di potenza sull'impianto di amplificazione, sorveglianza sanitaria audiometrica per i lavoratori esposti.
8. Macchine e attrezzature: tosaerba e manutenzione del campo
Le attrezzature di manutenzione dei campi sportivi sono macchine ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08 e devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010). Le principali attrezzature presenti negli impianti sportivi e i relativi rischi:
- Tosaerba a spinta o semovente: rischio di contatto con la lama rotante, proiezione di oggetti (pietre, frammenti di metallo, palloni bucati rimasti nel campo); il tosaerba deve essere dotato di protettore anteriore omologato e sistema di fermo automatico della lama al rilascio della leva di sicurezza (deadman control). L'operatore deve indossare calzature antinfortunistiche con puntale e suola antiperforazione, occhiali di protezione, guanti meccanici, protezioni uditive.
- Trattore con accessori (scarificatore, aeratore, rullino): rischio di ribaltamento (obbligo di ROPS — Roll Over Protection Structure — per i trattori agricoli e forestali, D.Lgs. 81/08 Allegato V punto 6.8); rischio di investimento di persone presenti in campo; rischio di proiezione di detriti. L'operatore deve essere in possesso dell'abilitazione specifica ex Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 per la guida di trattori agricoli o forestali.
- Macchina marcalinee (a trazione meccanica o manuale): rischio chimico da calcina o vernice; rischio posturale per l'operatore che cammina inclinato per controllare il tracciato.
- Idropulitrice ad alta pressione: rischio di lesioni cutanee da getto ad alta pressione, scivolamento su superfici bagnate, rischio elettrico in ambienti bagnati.
- Soffiatori, trituratori di sfalci: rischio rumore (livelli elevati), proiezione di oggetti, vibrazione trasmessa alle mani e alle braccia.
Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle attrezzature con scheda tecnica, documentazione CE, pianificazione e registrazione delle manutenzioni preventive. Le macchine prive di marcatura CE o con documentazione incompleta non possono essere messe a disposizione dei lavoratori. Per i trattori agricoli e le macchine operatrici semoventi è richiesta l'abilitazione specifica degli operatori (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012). Le vibrazioni trasmesse al corpo intero (trattori) e agli arti superiori (soffiatori, decespugliatori) vanno valutate ai sensi del Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08.
9. Lavoro notturno e rischi per il personale di sicurezza
Gli impianti sportivi di medie e grandi dimensioni hanno personale che lavora in orari serali, notturni e nei week-end: steward, personale di sicurezza privata (guardie giurate), addetti alla biglietteria e all'accoglienza, custodi. Il lavoro notturno e il lavoro su turni comportano rischi specifici valutati dall'art. 36 D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532 (attuazione della Direttiva 93/104/CE).
I rischi connessi al lavoro notturno e ai turni negli impianti sportivi comprendono:
- Rischio psicosociale: stress lavoro-correlato per gli steward e il personale di sicurezza in occasione di eventi ad alto rischio di tensione (derby, partite con curva calda); rischio di aggressione verbale e fisica.
- Rischio biologico del personale di sicurezza: contatto con spettatori in stato di alterazione, possibile esposizione a sangue in caso di scontri; il personale deve essere formato sui rischi biologici da contatto accidentale con sangue e dotato di guanti monouso.
- Affaticamento e disattenzione: il personale di sorveglianza notturna degli impianti (custodi, guardie) è esposto a rischi di infortuni da caduta e da scivolamento durante i rondini notturni in ambienti scarsamente illuminati.
- Rischio da sostanze chimiche: il personale che effettua la pulizia notturna dell'impianto usa prodotti chimici in assenza di altre persone; la valutazione del rischio chimico va adattata a questo scenario.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori notturni ai sensi del D.Lgs. 532/1999 (visita preventiva e visita periodica almeno ogni 2 anni). Il medico competente valuta le controindicazioni assolute al lavoro notturno (art. 11 D.Lgs. 532/1999) ed esprime il giudizio di idoneità. Il piano di sicurezza per gli eventi ad alto rischio (partite con misure di pubblica sicurezza) deve essere coordinato con le autorità di pubblica sicurezza (Questura, Prefettura) ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e successive circolari ministeriali sugli stadi.
10. Riforma Sport D.Lgs. 36/2021: lavoro sportivo e volontari
La Riforma dello Sport (D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, in vigore nella parte relativa al lavoro sportivo dal 1° luglio 2023) ha profondamente modificato il quadro dei rapporti di lavoro nelle società sportive dilettantistiche e professionistiche, con riflessi diretti sugli obblighi di sicurezza sul lavoro.
I principali cambiamenti rilevanti per il D.Lgs. 81/08:
- Lavoratore sportivo subordinato (art. 25 c. 1 D.Lgs. 36/2021): atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico e direttore di gara che esercitano l'attività sportiva verso corrispettivo con contratto di lavoro subordinato. Pienamente equiparati ai lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/08 con tutti gli obblighi conseguenti (DVR, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria).
- Collaboratore sportivo con co.co.co. (art. 28 D.Lgs. 36/2021): rapporto di lavoro autonomo continuativo e coordinato. Ai fini del D.Lgs. 81/08 è equiparato al lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a) e pertanto genera tutti gli obblighi del datore di lavoro. Nell'ambito del dilettantismo, i collaboratori sportivi con redditi fino a 15.000 euro annui beneficiano di un regime fiscale agevolato ma non sono esclusi dagli obblighi di sicurezza.
- Lavoratore sportivo autonomo (art. 29 D.Lgs. 36/2021): prestazione autonoma non coordinata. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 81/08 deve ricevere informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sull'utilizzo dei DPI; ha l'obbligo di dotarsi dei DPI e di non costituire fonte di pericolo per gli altri.
- Volontari (art. 29 c. 2 D.Lgs. 36/2021): coloro che prestano attività volontaria non retribuita nell'ambito dell'ASD o SSD. Sono esclusi dall'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08 come lavoratori, ma la società sportiva ha un obbligo generale di tutela della loro incolumità e deve comunque garantire ambienti sicuri e idonei.
L'impatto pratico: moltissime ASD e SSD che prima si affidavano ai soli volontari si trovano oggi ad avere collaboratori sportivi retribuiti che fanno sorgere l'obbligo del DVR e di tutti gli adempimenti connessi. Supportiamo la gestione documentale per le società che si trovano a dover adeguare il loro sistema di sicurezza alla nuova normativa.
11. Formazione lavoratori: livello di rischio medio e ore richieste
Le società sportive con codice ATECO 93.12 o 93.99 sono classificate come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore sportivo. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.
La formazione specifica per i lavoratori di una società sportiva deve coprire i rischi tipici del settore:
- Rischio di scivolamento e caduta in piano negli spogliatoi, sui campi e nelle aree di servizio.
- Movimentazione manuale dei carichi: tecnica di sollevamento, uso di ausili meccanici, posture corrette.
- Rischio biologico negli spogliatoi: misure di igiene, uso dei DPI, procedure di sanificazione.
- Rischio chimico per prodotti di manutenzione del campo: lettura delle SDS, uso dei DPI, stoccaggio sicuro.
- Uso in sicurezza delle macchine per la manutenzione (tosaerba, trattori, idropulitrice).
- Procedure di emergenza ed evacuazione; uso del defibrillatore DAE; primo soccorso.
I preposti (coordinatori di settore, responsabili di reparto, caposquadra manutenzione) hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore oltre alle 12 ore base. I dirigenti seguono il percorso da 16 ore. Il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP frequenta il corso da 32 ore con aggiornamento ogni cinque anni.
La formazione antincendio segue il D.M. 02/09/2021: la maggior parte degli impianti sportivi ricade nel livello 2 (corso da 8 ore). La formazione di primo soccorso segue il D.M. 388/2003 (12 ore per aziende di gruppo B/C; 16 ore per gruppo A). Per gli steward e il personale di sicurezza degli stadi è previsto un percorso formativo specifico disciplinato dal D.M. 8 agosto 2007 (steward negli stadi). La qualifica sportiva (patentino allenatori UEFA, brevetto CONI) non sostituisce la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.
12. Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria per preparatori e magazzinieri
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti. Per il personale delle società sportive i trigger principali sono:
- MMC per magazzinieri e preparatori atletici: quando l'indice di sollevamento NIOSH supera il valore di azione, il medico competente effettua la visita preventiva prima dell'assunzione o cambio mansione e visite periodiche (tipicamente annuali), con focus sul rachide lombare e sugli arti superiori. La radiografia del rachide non è un accertamento standard di primo livello, ma può essere richiesta dal MC in caso di sintomatologia.
- Rumore per gli addetti agli impianti audio e agli steward: obbligatoria quando Lex,8h supera 80 dB(A) (su richiesta del lavoratore) o 85 dB(A) (obbligatoria). Comprende audiometria tonale con frequenze estese.
- Rischio biologico per gli addetti agli spogliatoi: per il personale con esposizione classificata a rischio biologico Gruppo 2 o superiore il MC definisce il protocollo sanitario appropriato; può includere la raccomandazione di vaccinazione antiepatite B.
- Rischio chimico per giardinieri e addetti alla manutenzione del campo: quando l'esposizione a fitosanitari, diserbanti o solventi supera i valori limite di esposizione professionale (OEL); il MC valuta gli apparati respiratorio, cutaneo e nervoso.
- Lavoro notturno: obbligatoria per tutti i lavoratori notturni ai sensi del D.Lgs. 532/1999, con visita periodica almeno ogni 2 anni.
Il medico competente collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario, effettua le visite, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e lo comunica al datore di lavoro e al lavoratore. In caso di giudizio di inidoneità parziale o totale va attivato un percorso di ricollocazione (art. 42 D.Lgs. 81/08). Il medico dello sport della squadra e il medico competente sono figure distinte con funzioni diverse e non si sostituiscono a vicenda.
Checklist di conformità per società sportive e club di calcio
- DVR redatto e firmato da datore di lavoro, RSPP e medico competente (se nominato)
- RSPP nominato o datore di lavoro formato come RSPP (corso 32 ore, rischio medio)
- Formazione lavoratori completata (12 ore) prima dell'avvio dell'attività
- Piano di emergenza redatto, prove di evacuazione effettuate e documentate
- Verifica conformità impianti elettrici e macchine da campo (marcatura CE, manutenzioni)
- Nomina medico competente se vi sono rischi specifici (MMC, rumore, biologico, chimico)
- Gestione collaboratori sportivi D.Lgs. 36/2021 verificata e documentata
- Registro attrezzature e manutenzioni aggiornato (tosaerba, trattore, idropulitrice)
- Defibrillatore DAE installato, certificato e personale formato al suo utilizzo
- Schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti chimici per il campo archiviate
- Patentino fitosanitario dell'addetto all'uso di diserbanti e fungicidi
- Sorveglianza sanitaria attivata per lavoratori notturni e per rischi specifici
13. Sanzioni ASL/INL e responsabilità penale art. 590 c.p.
Le società sportive — ASD, SSD e club professionistici — sono soggette a ispezioni da parte di più organi di vigilanza. L'ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) è l'organo principale per la sicurezza sul lavoro; l'INL(Ispettorato Nazionale del Lavoro) verifica la regolarità dei rapporti di lavoro, incluse le nuove figure introdotte dal D.Lgs. 36/2021; i VVF controllano la prevenzione incendi negli impianti soggetti a DPR 151/2011; la Questura e la Prefettura verificano i requisiti di pubblica sicurezza durante le gare.
Le principali violazioni contestate durante ispezioni in impianti sportivi sono: assenza o inadeguatezza del DVR, mancata valutazione del rischio rumore durante le manifestazioni, assenza di formazione dei lavoratori (in particolare dei magazzinieri e dei giardinieri), mancata nomina del medico competente in presenza di rischi specifici, assenza di documentazione CE delle attrezzature da campo, gestione irregolare dei collaboratori sportivi (falsa autonomia, elusione degli obblighi lavoristici ex D.Lgs. 36/2021).
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08:
- Mancata redazione DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro (art. 55 c. 1 lett. a).
- Mancata nomina RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 c. 1 lett. b).
- Mancata formazione lavoratori: arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratore non formato (art. 55 c. 5 lett. c).
- Mancata nomina medico competente quando dovuta: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 3.714 euro (art. 55 c. 5 lett. a).
- Mancata sorveglianza sanitaria: ammenda da 1.315 a 5.699 euro (art. 58).
- Omessa valutazione del rischio rumore: ammenda da 2.192 a 4.384 euro (art. 186).
In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili penali: l'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche) prevede la reclusione da 3 mesi a 1 anno; l'art. 589 c.p. (omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche) prevede la reclusione da 2 a 7 anni. Per le società dotate di personalità giuridica si aggiunge la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sanzione pecuniaria da 25 a 500 quote, con possibile sospensione dell'attività). Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 sospendono il procedimento penale e consentono la regolarizzazione con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda.
FAQ — Sicurezza centri sportivi e società di calcioFAQ
Il DVR è obbligatorio anche per una piccola ASD con un solo dipendente?
I collaboratori sportivi ex D.Lgs. 36/2021 rientrano nel D.Lgs. 81/08?
Come si gestisce il rischio biologico negli spogliatoi di un campo sportivo?
Quante ore di formazione devono avere i magazzinieri e i giardinieri del club?
La squadra di calcio professionistica deve nominare il medico competente?
Cosa succede in caso di infortunio di un calciatore durante l'allenamento?
15. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 17, 18, 21, 28, 36-37, 41, 55, 58, Titoli VI, VIII, IX, X)
- D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 — Attuazione dell'art. 5 L. 86/2019 in materia di ordinamento sportivo (Riforma dello Sport); artt. 25-36 lavoro sportivo — in vigore dal 1° luglio 2023
- L. 23 marzo 1981 n. 91 — Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (professionismo sportivo)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazioni operative per l'utilizzo di attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, piattaforme aeree, trattori agricoli ecc.)
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (prevenzione incendi e gestione dell'evacuazione)
- Linee Guida nazionali per la prevenzione e il controllo della Legionellosi — Ministero della Salute, 2015
- D.P.R. 19 aprile 1994 n. 626 — Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (requisiti strutturali ancora vigenti)
- Circolare INAIL n. 57/2009 — Sport e sicurezza: infortuni degli sportivi e tutela assicurativa
- Regolamento UE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
- Codice Penale art. 590 — Lesioni personali colpose; art. 589 — Omicidio colposo (responsabilità in caso di infortuni da violazione di norme antinfortunistiche)
- D.L. 13 settembre 2012 n. 158 conv. in L. 8 novembre 2012 n. 189 — Obbligo di defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura giuridica della società, dalle attività svolte, dalla tipologia di rapporti di lavoro e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio, formazione e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla vostra realtà sportiva e supportiamo la gestione documentale.
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