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Sicurezza in piscine e impianti sportivi: obblighi

Gestori di piscine, palazzetti e centri sportivi: i rischi per chi ci lavora e gli obblighi che derivano dalla presenza del pubblico.

Risposta rapida

Chi gestisce una piscina o un impianto sportivo ha due fronti. Verso i lavoratori (istruttori, assistenti bagnanti, manutentori, addetti alle pulizie) valgono DVR, formazione e sorveglianza sanitaria, con rischi tipici come i prodotti chimici per il trattamento dell’acqua, il microclima caldo-umido, i pavimenti bagnati e i locali tecnici. Verso il pubblico valgono le regole igienico-sanitarie regionali sulle piscine, la prevenzione incendi degli impianti sportivi e la presenza del defibrillatore.

Trattamento dell’acqua e locali tecnici

Ipoclorito di sodio, acidi per la correzione del pH e flocculanti sono agenti chimici pericolosi. Il rischio più serio è la miscelazione accidentale di ipoclorito e acido, che libera cloro gassoso: i prodotti vanno stoccati separati, in contenitori etichettati, con bacini di contenimento e travaso tramite pompe dosatrici. Il locale tecnico deve essere ventilato, accessibile solo al personale formato e dotato di lavaocchi. Nelle piscine coperte le clorammine nell’aria irritano occhi e vie respiratorie del personale che sta a bordo vasca per molte ore: ricambio d’aria e corretta gestione del cloro combinato sono misure di prevenzione.

Microclima, pavimenti ed elettricità

Il bordo vasca combina caldo, umidità e superfici bagnate: calzature antiscivolo, pavimenti con caratteristiche adeguate, pause e acqua per il personale. L’impianto elettrico in ambienti bagnati richiede protezioni specifiche e verifiche periodiche dell’impianto di terra (D.P.R. 462/2001).

Assistenza bagnanti e primo soccorso

Le norme regionali fissano quando è richiesta la presenza dell’assistente bagnanti e con quale brevetto. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, gli addetti al primo soccorso vanno designati e formati secondo il D.M. 388/2003 e l’intervento in acqua va inserito nel piano di emergenza, con presidi (asta, salvagente, tavola spinale) controllati. Per le attività sportive è previsto il defibrillatore con personale formato.

Pubblico, antincendio e appalti

Gli impianti sportivi con presenza di spettatori seguono il D.M. 18 marzo 1996 e, oltre le soglie del D.P.R. 151/2011, i controlli dei Vigili del fuoco. Il piano di emergenza deve considerare l’affollamento durante gare ed eventi; gli addetti antincendio vanno formati al livello del D.M. 2 settembre 2021 richiesto dall’attività. Pulizie, manutenzione degli impianti e corsi affidati ad associazioni esterne richiedono il coordinamento previsto dall’art. 26.

Documenti e formazione

  • DVR con valutazione chimica, microclima, movimentazione (attrezzi, sacchi di sale o prodotti), rischio elettrico.
  • Formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, con classe di rischio legata al codice ATECO dell’attività.
  • Addetti al primo soccorso e antincendio, piano di emergenza ed esercitazioni.
  • Documenti di autocontrollo dell’acqua previsti dalla normativa regionale.

Errori frequenti

  • Ipoclorito e acido stoccati nello stesso bacino o travasati a mano.
  • Locale tecnico usato come ripostiglio e accessibile a chiunque.
  • Defibrillatore presente ma con batteria o piastre scadute.
  • Istruttori in collaborazione esclusi da informazione e piano di emergenza.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Quali norme regolano la gestione di una piscina?
Gli aspetti igienico-sanitari sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sulle piscine a uso natatorio (GU n. 51 del 3 marzo 2003), recepito dalle Regioni con propri atti. Sono le norme regionali a stabilire nel dettaglio figure come il responsabile della piscina, l’assistente bagnanti e l’addetto agli impianti tecnologici, l’autocontrollo e i parametri dell’acqua. La sicurezza dei lavoratori segue il D.Lgs. 81/2008.
L’impianto sportivo deve avere il defibrillatore?
Le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, devono dotarsi di defibrillatore semiautomatico e di personale formato al suo uso durante gare e allenamenti, secondo il decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e le successive disposizioni attuative. Il gestore dell’impianto deve coordinarsi con le società che lo utilizzano per garantire che il DAE sia presente, funzionante e accessibile.

Fonti normative

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