Chi gestisce una piscina o un impianto sportivo ha due fronti. Verso i lavoratori (istruttori, assistenti bagnanti, manutentori, addetti alle pulizie) valgono DVR, formazione e sorveglianza sanitaria, con rischi tipici come i prodotti chimici per il trattamento dell’acqua, il microclima caldo-umido, i pavimenti bagnati e i locali tecnici. Verso il pubblico valgono le regole igienico-sanitarie regionali sulle piscine, la prevenzione incendi degli impianti sportivi e la presenza del defibrillatore.
Trattamento dell’acqua e locali tecnici
Ipoclorito di sodio, acidi per la correzione del pH e flocculanti sono agenti chimici pericolosi. Il rischio più serio è la miscelazione accidentale di ipoclorito e acido, che libera cloro gassoso: i prodotti vanno stoccati separati, in contenitori etichettati, con bacini di contenimento e travaso tramite pompe dosatrici. Il locale tecnico deve essere ventilato, accessibile solo al personale formato e dotato di lavaocchi. Nelle piscine coperte le clorammine nell’aria irritano occhi e vie respiratorie del personale che sta a bordo vasca per molte ore: ricambio d’aria e corretta gestione del cloro combinato sono misure di prevenzione.
Microclima, pavimenti ed elettricità
Il bordo vasca combina caldo, umidità e superfici bagnate: calzature antiscivolo, pavimenti con caratteristiche adeguate, pause e acqua per il personale. L’impianto elettrico in ambienti bagnati richiede protezioni specifiche e verifiche periodiche dell’impianto di terra (D.P.R. 462/2001).
Assistenza bagnanti e primo soccorso
Le norme regionali fissano quando è richiesta la presenza dell’assistente bagnanti e con quale brevetto. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, gli addetti al primo soccorso vanno designati e formati secondo il D.M. 388/2003 e l’intervento in acqua va inserito nel piano di emergenza, con presidi (asta, salvagente, tavola spinale) controllati. Per le attività sportive è previsto il defibrillatore con personale formato.
Pubblico, antincendio e appalti
Gli impianti sportivi con presenza di spettatori seguono il D.M. 18 marzo 1996 e, oltre le soglie del D.P.R. 151/2011, i controlli dei Vigili del fuoco. Il piano di emergenza deve considerare l’affollamento durante gare ed eventi; gli addetti antincendio vanno formati al livello del D.M. 2 settembre 2021 richiesto dall’attività. Pulizie, manutenzione degli impianti e corsi affidati ad associazioni esterne richiedono il coordinamento previsto dall’art. 26.
Documenti e formazione
- DVR con valutazione chimica, microclima, movimentazione (attrezzi, sacchi di sale o prodotti), rischio elettrico.
- Formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, con classe di rischio legata al codice ATECO dell’attività.
- Addetti al primo soccorso e antincendio, piano di emergenza ed esercitazioni.
- Documenti di autocontrollo dell’acqua previsti dalla normativa regionale.
Errori frequenti
- Ipoclorito e acido stoccati nello stesso bacino o travasati a mano.
- Locale tecnico usato come ripostiglio e accessibile a chiunque.
- Defibrillatore presente ma con batteria o piastre scadute.
- Istruttori in collaborazione esclusi da informazione e piano di emergenza.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Quali norme regolano la gestione di una piscina?
L’impianto sportivo deve avere il defibrillatore?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 223 — Valutazione dei rischi da agenti chimici
- D.Lgs. 81/2008, art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto
- Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 — Piscine a uso natatorio (GU n. 51 del 3/3/2003)
- D.M. 18 marzo 1996 — Norme di sicurezza per gli impianti sportivi
- D.M. 2 settembre 2021 — Gestione della sicurezza antincendio e formazione addetti
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 — Primo soccorso aziendale
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