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Guida · 2026

Sicurezza CAF e Patronati 2026: Obblighi DVR, VDT e Stress Lavoro-Correlato

Tutto quello che serve sapere sulla sicurezza sul lavoro nei Centri di Assistenza Fiscale (CAF, ATECO 69.20.19) e nei patronati (ATECO 94.99.20): rischio VDT, stress da picchi fiscali, biologico da contatto con il pubblico, antincendio degli archivi, ergonomia, medico competente e formazione obbligatoria. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i patronati sono strutture con accesso al pubblico il cui profilo di rischio principale riguarda il lavoro ai videoterminali (VDT) — quasi totalità degli operatori supera la soglia delle 20 ore settimanali — e lo stress lavoro-correlato da picchi stagionali (dichiarazione 730, campagna ISEE, scadenze patronato). Per i patronati che assistono anziani e immigrati si aggiunge il rischio biologico da contatto con utenza fragile. Il DVR deve coprire tutti questi rischi; il medico competente è obbligatorio per la presenza di lavoratori VDT; la formazione rientra tipicamente nel livello di rischio basso (8 ore totali per lavoratore). Gli archivi cartacei richiedono specifica valutazione del rischio incendio.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 per uffici ad accesso pubblico — CAF e patronati

I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i patronati sono organizzazioni che svolgono servizi di assistenza fiscale, previdenziale e sociale al pubblico, con lavoratori dipendenti o equiparati. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) si applica integralmente a questi soggetti, senza alcuna esenzione legata alla natura no-profit o alla dimensione ridotta: l'obbligo di redazione del DVR riguarda tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore dipendente.

Dal punto di vista della classificazione ATECO, i CAF ricadono nella categoria 69.20.19 (altre attività contabili) e i patronati nella categoria 94.99.20 (attività di altre associazioni). Entrambe le categorie rientrano nel macrosettore dei servizi, con classificazione di rischio tipicamente bassoai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori. Tuttavia, la presenza di lavoratori addetti a videoterminali (VDT) — categoria che include la quasi totalità degli operatori di queste strutture — introduce obblighi specifici di sorveglianza sanitaria e valutazione ergonomica che prescindono dalla classificazione del rischio complessivo.

Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 di maggiore rilievo per CAF e patronati sono:

I patronati che operano in forma di ONLUS o Enti del Terzo Settore (ETS) non godono di esenzioni dagli obblighi del D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 117/2017(Codice del Terzo Settore) all'art. 18 chiarisce che gli ETS con lavoratori dipendenti o equiparati devono applicare la normativa sulla sicurezza al pari di qualsiasi altro datore di lavoro. L'unica differenza applicativa riguarda i volontari non remunerati, per i quali il D.Lgs. 81/08 si applica in forma parziale e differenziata rispetto ai lavoratori dipendenti.

2. Rischio VDT e stress lavoro-correlato: i rischi prioritari per gli operatori di CAF

Il lavoro ai videoterminali (VDT) e il rischio di stress lavoro-correlato sono i due rischi prioritari per gli operatori di CAF e patronati. Non si tratta di rischi secondari o marginali: nel profilo di un operatore CAF che gestisce dichiarazioni 730, pratiche ISEE, domande INPS e comunicazioni fiscali, l'utilizzo del PC supera quasi sempre la soglia delle 20 ore settimanali prevista dal Titolo VII D.Lgs. 81/08.

Il rischio VDT si manifesta principalmente attraverso:

Il rischio stress lavoro-correlatonei CAF e patronati presenta caratteristiche specifiche legate alla stagionalità dell'attività:

La valutazione del rischio stress deve seguire la metodologia INAIL aggiornata o equivalente, con fase preliminare (indicatori oggettivi: assenteismo, infortuni, turnover, straordinari nei periodi di picco) e, se necessario, fase approfondita con questionari validati somministrati ai lavoratori. Le misure organizzative da adottare includono: pianificazione anticipata degli organici nei periodi di picco (eventuale ricorso a lavoratori temporanei), definizione di tempi minimi di evasione delle pratiche comunicate ai clienti, procedure per la gestione delle situazioni di conflitto con l'utenza, garanzia delle pause regolamentari anche durante i picchi.

3. Rischio biologico da contatto con il pubblico

I patronati che assistono anziani, immigrati di recente ingresso e persone in situazioni di fragilità sanitaria e sociale devono valutare il rischio biologico ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08. Il rischio biologico nei patronati non è paragonabile a quello delle strutture sanitarie, ma non è trascurabile: gli operatori lavorano a stretto contatto con utenti che possono essere portatori di malattie trasmissibili per via aerea (influenza, Covid-19, TBC in popolazioni con prevalenza più elevata), in ambienti con frequente ricambio di pubblico e spesso con una ventilazione degli spazi di attesa non ottimale.

Le misure preventive standard per la riduzione del rischio biologico nei patronati e, in misura minore, nei CAF includono: disponibilità di gel igienizzante nelle aree di attesa e agli sportelli di ricevimento; aerazione adeguata dei locali con accesso del pubblico (almeno 4-6 ricambi d'aria ora per gli spazi con afflusso continuativo); disponibilità di mascherine FFP2 per le situazioni di rischio percepito elevato (operatore con sintomi, utente con tosse persistente); procedure di sanificazione periodica delle superfici di contatto agli sportelli e nelle aree di attesa; spazi di attesa organizzati per ridurre gli assembramenti (sedute distanziate, sistema di prenotazione degli appuntamenti per ridurre le code). La formazione degli operatori sui comportamenti igienici di base (igiene delle mani, rispetto delle distanze in caso di utenti con sintomi respiratori) è una misura a basso costo e alta efficacia.

4. Rischio rapina e aggressione nei CAF

Alcuni CAF gestiscono per conto dei clienti operazioni con implicazioni finanziarie dirette (deleghe di pagamento, anticipi rimborsi fiscali, pratiche di accesso a prestazioni economiche). In tali contesti, il rischio di rapina o aggressione, pur non essendo il rischio prioritario come nel settore bancario, deve essere valutato nel DVR ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 se concretamente presente.

Oltre al rischio rapina, gli operatori dei CAF e dei patronati sono esposti al rischio di aggressione verbale o fisica da parte di utenti in difficoltà, frustrati per i tempi di attesa o per l'esito di pratiche sfavorevoli. Le misure preventive da considerare, graduate in base al rischio effettivo accertato, includono: riduzione delle giacenze di contante (utilizzo di pagamento elettronico); sistemi di videosorveglianza; pannelli separatori agli sportelli (utili anche come barriera biologica); formazione degli operatori alla gestione dei conflitti e delle situazioni di tensione con l'utenza; procedure di chiamata di supporto (colleghi, sicurezza) in caso di situazioni problematiche; eventuale installazione di sistemi di allarme per le strutture con rischio più elevato.

5. Sicurezza antincendio e gestione degli archivi cartacei

I CAF conservano volumi significativi di documentazione fiscale cartacea: dichiarazioni 730 originali, modelli ISEE, deleghe, comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, contratti con i clienti. Questo materiale costituisce un carico d'incendio rilevante che deve essere valutato nel DVR. Il D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi) ha introdotto criteri aggiornati per la valutazione del rischio incendio negli archivi e nei locali a uso ufficio.

La valutazione antincendio per un CAF deve considerare: il carico d'incendio specifico del locale archivio (la carta ha un potere calorifico inferiore di circa 17.000 kJ/kg; gli archivi con scaffalature metalliche fitte e volumi elevati di carta raggiungono rapidamente carichi d'incendio significativi); la dotazione minima di estintori di classe A adeguata al carico d'incendio e alla superficie; la presenza di rilevatori automatici di fumo negli archivi; la verifica della compartimentazione antincendio tra l'archivio e gli uffici; la disponibilità e la funzionalità delle vie di esodo. Per le strutture che superano le soglie previste dal D.Lgs. 139/2006, è necessaria la presentazione della SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco. La progressiva digitalizzazione dei documenti fiscali — già obbligatoria per molte comunicazioni — riduce nel tempo il carico d'incendio degli archivi cartacei.

6. Ergonomia della postazione operatore CAF e patronato

L'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 definisce i requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali, con riferimento all'ambiente di lavoro (illuminazione, riflessi, rumore, calore, radiazioni, umidità) e all'interfaccia elaboratore-uomo. Ogni postazione deve essere valutata rispetto a questi criteri. Le criticità ergonomiche più comuni negli uffici dei CAF e dei patronati riguardano: scrivanie troppo piccole che non consentono di posizionare il monitor alla distanza corretta (50-70 cm dagli occhi); sedie non regolabili in altezza o prive di schienale lombare regolabile; monitor con riflessi prodotti dalla luce naturale laterale non schermata; posizionamento del monitor troppo alto o troppo laterale rispetto all'asse visivo; assenza di poggiapolsi e tastiere e mouse che impongono posizioni scorrette degli arti superiori.

Una particolarità degli uffici di ricevimento del pubblico (sportelli CAF e patronato) è la presenza di un doppio monitor o di una configurazione a scrivania con separazione tra la zona cliente e la zona operatore: in questi casi, l'ergonomia della postazione deve tener conto anche delle esigenze di movimento richieste dall'interazione con il pubblico (verifica di documenti cartacei, raccolta di firme, uso di scanner e stampanti posizionati lateralmente).

7. Sorveglianza sanitaria: medico competente e VDT

La nomina del medico competente è obbligatoria per qualsiasi CAF o patronato con lavoratori VDT (art. 18 comma 1 lett. a D.Lgs. 81/08). Non esistono soglie dimensionali che esentino dall'obbligo: anche una struttura con 2 o 3 dipendenti che lavorino al PC per più di 20 ore settimanali deve nominare il medico competente e attivare la sorveglianza sanitaria.

Il protocollo sanitario per i lavoratori VDT di un CAF prevede: visita medica preventiva all'assunzione; visite periodiche con cadenza quinquennale (biennale per i lavoratori oltre i 50 anni di età), con valutazione della funzione visiva (acuità visiva, visione binoculare, capacità di accomodazione) e dell'apparato muscolo-scheletrico (rachide cervicale e lombare, arti superiori); visita su richiesta del lavoratore, senza oneri per quest'ultimo, se si manifestano disturbi che il lavoratore ritiene connessi all'attività lavorativa; eventuale prescrizione di occhiali correttivi a carico del datore di lavoro se la correzione abituale non è adeguata per la distanza di lavoro al monitor. Il medico competente redige il protocollo sanitario, esprime il giudizio di idoneità per ciascun lavoratore e partecipa alla valutazione del rischio.

8. Formazione obbligatoria: ore, livello di rischio e contenuti

I CAF (ATECO 69.20.19) e i patronati (ATECO 94.99.20) rientrano tipicamente nella classificazione di rischio bassodell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. La formazione obbligatoria per i lavoratori è quindi:

DestinatarioOre formazioneAggiornamento periodico
Lavoratori (rischio basso)4 ore generali + 4 ore specifiche = 8 ore totali6 ore ogni 5 anni
Preposti8 ore totali lavoratori + 8 ore modulo preposti = 16 ore6 ore ogni 5 anni
Dirigenti16 ore6 ore ogni 5 anni
Addetti antincendio (livello 1)4 oreAggiornamento periodico (D.M. 02/09/2021)
Addetti primo soccorso (gruppo B)12 ore4 ore ogni 3 anni

La formazione specifica per i lavoratori dei CAF e dei patronati (le 4 ore di formazione specifica) deve coprire i rischi effettivamente presenti nell'attività: lavoro ai videoterminali e corretta impostazione della postazione ergonomica; stress lavoro-correlato e strategie di gestione nei periodi di picco; rischi biologici da contatto con il pubblico (per i patronati); rischi da movimentazione manuale di carichi leggeri (risme di carta, faldoni di archivio); norme antincendio generali e procedure di evacuazione. La classificazione del rischio deve essere verificata dall'RSPP sulla base dell'analisi concreta dei rischi presenti: se emergono rischi specifici che determinano una classificazione superiore al basso, il monte ore di formazione aumenta di conseguenza.

9. DVR per CAF (ATECO 69.20.19) e patronati (ATECO 94.99.20)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di un CAF o patronato deve essere redatto dal datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP e il medico competente. Le sezioni che non possono mancare in un DVR di queste strutture sono:

Il DVR deve essere aggiornato ogni qualvolta cambino le condizioni di rischio (nuove mansioni, nuove attrezzature, ristrutturazione dei locali, variazioni nel numero di lavoratori VDT), a seguito di infortuni o di modifiche normative rilevanti, e comunque periodicamente. Le strutture con meno di 10 lavoratori possono, in alcuni casi, redigere una valutazione dei rischi semplificata utilizzando le procedure standardizzate INAIL per il settore di appartenenza.

Checklist documenti minimi per CAF e patronati

  • DVR con sezioni dedicate: VDT ed ergonomia, stress lavoro-correlato, incendio/archivi, biologico (patronati), MMC
  • Nomina RSPP (il datore può assumersi l'incarico con corso apposito per rischio basso: 16 ore + 6 aggiornamento quinquennale)
  • Designazione e nomina RLS (o RLST per le strutture non dotate di RLS eletto)
  • Nomina medico competente (obbligatoria per la presenza di lavoratori VDT) e protocollo sanitario
  • Attestati formazione lavoratori ex Accordo Stato-Regioni 2011: 8 ore (rischio basso) per tutti i dipendenti
  • Attestati formazione preposti (modulo aggiuntivo 8 ore) e dirigenti (16 ore)
  • Attestati formazione antincendio per gli addetti designati (livello adeguato alla classificazione della struttura)
  • Attestati formazione primo soccorso per gli addetti designati (gruppo B: 12 ore, per strutture con 3-5 dipendenti nel settore servizi)
  • Schede valutazione postazioni VDT per ogni lavoratore addetto a videoterminale
  • Giudizi di idoneità del medico competente per tutti i lavoratori VDT (aggiornati)
  • Piano di emergenza e di evacuazione affisso in luoghi visibili
  • Dotazione di estintori adeguata (verifica annuale) e, se applicabile, rilevatori di fumo negli archivi
  • Registro infortuni aggiornato e segnalazioni INAIL nei termini di legge
  • Informativa D.Lgs. 81/08 consegnata a ogni lavoratore (art. 36)

FAQ — Sicurezza CAF e patronatiFAQ

I dipendenti di un CAF che usano il PC per più di 20 ore settimanali sono lavoratori VDT? Quali obblighi scattano?
Sì. Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 definisce lavoratore addetto a videoterminale (VDT) chiunque utilizzi uno schermo per almeno 20 ore settimanali (in media 4 ore al giorno), detraendo le interruzioni previste. Gli operatori di un CAF che gestiscono dichiarazioni dei redditi, pratiche ISEE, domande INPS o documenti fiscali al PC rientrano quasi invariabilmente in questa categoria: il loro utilizzo del videoterminale supera ampiamente la soglia. Gli obblighi che scattano per il datore di lavoro sono: valutazione dell'idoneità ergonomica di ogni postazione VDT secondo i criteri dell'Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 (monitor, sedia, scrivania, illuminazione, microclima); garantire pause di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al monitor (o cambio di attività); attivare la sorveglianza sanitaria con visita del medico competente con periodicità quinquennale (biennale per i lavoratori over 50), che include la valutazione oculistica e muscolo-scheletrica; fornire occhiali correttivi a carico del datore se la correzione abituale non è adeguata per la distanza di lavoro al monitor; formare ogni lavoratore VDT sull'impostazione corretta della postazione e sulle posture da adottare. La mancata nomina del medico competente per i lavoratori VDT è una delle violazioni più frequentemente contestate nelle ispezioni ASL e INL ai CAF.
Come si valuta il rischio stress lavoro-correlato in un CAF durante il picco della stagione 730?
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato in un CAF deve seguire una metodologia riconosciuta (INAIL o equivalente) e non può limitarsi a una dichiarazione generica nel DVR. L'art. 28 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 richiede una valutazione documentata. Per un CAF, il picco della stagione 730 (aprile-luglio) e della campagna ISEE (gennaio-marzo) rappresenta un fattore di rischio specifico e stagionale che il datore deve analizzare. La valutazione si articola in due fasi: una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi (assenteismo, infortuni, turnover, segnalazioni dei lavoratori, visite su richiesta al medico competente, aumento degli straordinari nei periodi di picco); se la valutazione preliminare individua un rischio non trascurabile, una valutazione approfondita con raccolta di dati soggettivi tramite questionari validati. I fattori di rischio specifici da considerare per un CAF includono: concentrazione delle scadenze fiscali (con picchi di lavoro in periodi ristretti e conseguente compressione dei recuperi), clientela ansiosa o in conflitto per questioni fiscali o patrimoniali, carico cognitivo elevato da normativa fiscale e previdenziale complessa e in continua evoluzione, impossibilità di differire le scadenze (i termini 730, ISEE, patronato sono fissi per legge). Le misure organizzative — pianificazione anticipata dei picchi, eventuale rinforzo temporaneo del personale, comunicazione chiara delle aspettative, gestione dei tempi di risposta ai clienti — sono le più efficaci e devono essere adattate al caso specifico.
Un patronato che assiste anziani e immigrati deve valutare il rischio biologico per i propri operatori?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 Titolo X impone la valutazione del rischio biologico ogni qualvolta i lavoratori siano esposti a microrganismi o possano venirne a contatto nell'esercizio dell'attività lavorativa. I patronati che assistono anziani fragili, immigrati di recente ingresso o persone con condizioni di salute precarie presentano un rischio biologico che, pur non equivalente a quello di strutture sanitarie, deve essere valutato e documentato nel DVR. I rischi principali comprendono: trasmissione di malattie respiratorie per via aerogena (influenza, Covid-19, TBC per le popolazioni assistite con prevalenza elevata), contatto con secrezioni o superfici contaminate in ambienti condivisi con il pubblico. Le misure preventive tipicamente adottate includono: disponibilità di gel igienizzante nelle aree di attesa e agli sportelli, aerazione adeguata dei locali (almeno 4-6 ricambi d'aria ora negli spazi con accesso del pubblico), mascherine FFP2 a disposizione per situazioni di rischio elevato (operatori con sintomi, utenti con tosse persistente), procedure per la sanificazione periodica delle postazioni di sportello, eventuale adozione di schermi separatori in periodi di circolazione elevata di agenti patogeni. La valutazione del rischio biologico deve essere inclusa nel DVR come sezione specifica e deve tenere conto del profilo effettivo degli utenti assistiti dalla struttura.
Quante ore di formazione devono ricevere i dipendenti di un CAF? Rischio basso o medio?
I Centri di Assistenza Fiscale (ATECO 69.20.19, attività contabili) e i patronati (ATECO 94.99.20, attività di associazioni) rientrano nella classificazione di rischio basso dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in assenza di rischi specifici che determinino una classificazione superiore. La presenza di lavoratori VDT come categoria prevalente non modifica di per sé la classificazione del rischio complessivo dell'unità produttiva, ma richiede la sorveglianza sanitaria e la formazione specifica sui rischi da videoterminale. Per il rischio basso, la formazione obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 è: 4 ore di formazione generale (comuni a tutti i lavoratori) più 4 ore di formazione specifica sui rischi della mansione, per un totale di 8 ore per ogni lavoratore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. I preposti devono seguire un modulo aggiuntivo di 8 ore; i dirigenti devono completare una formazione di 16 ore. Oltre a questa formazione di base, devono essere pianificate: formazione antincendio (D.M. 02/09/2021) per gli addetti all'emergenza, con livello dipendente dal numero di lavoratori e dalla classificazione antincendio dello stabile; formazione primo soccorso (D.M. 388/2003) per i designati, gruppo B (12 ore iniziali) per strutture con 3-5 dipendenti nel settore commercio/servizi, gruppo A (16 ore) se rientranti in gruppi a rischio specifico. La classificazione definitiva del rischio deve essere determinata dal RSPP sulla base dell'analisi effettiva dei rischi presenti nella specifica struttura.
Il medico competente è obbligatorio in un CAF con 5 dipendenti VDT?
Sì, il medico competente è obbligatorio in un CAF i cui dipendenti siano qualificati come lavoratori VDT, indipendentemente dal numero di lavoratori. L'obbligo della sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08 scatta ogni qualvolta siano presenti lavoratori esposti a rischi per i quali la norma prevede visita medica periodica, tra cui il lavoro ai videoterminali (Titolo VII). Un CAF con 5 dipendenti che lavorano al PC per più di 20 ore settimanali ha l'obbligo di nominare un medico competente (art. 18 comma 1 lett. a D.Lgs. 81/08), fargli effettuare le visite mediche preventive e periodiche a tutti i lavoratori VDT, far esprimere al medico il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ciascun lavoratore, conservare le cartelle sanitarie, aggiornare il protocollo sanitario. Il medico competente deve essere un medico con specializzazione in medicina del lavoro o titolo equipollente, oppure un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva che abbia svolto almeno 4 anni di attività documentata in medicina del lavoro. L'assenza del medico competente in presenza di lavoratori VDT è sanzionata con arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.096 a 4.384 euro. La nomina si formalizza con un contratto scritto che specifica le modalità di svolgimento dell'incarico.
Come si gestisce la sicurezza degli archivi cartacei in un CAF: rischio incendio e classificazione?
I CAF conservano tipicamente grandi quantità di documentazione cartacea (dichiarazioni dei redditi, modelli 730, documenti ISEE, deleghe, contratti) sia in forma fisica (archivi cartacei) sia in formato digitale. Il materiale cartaceo è un carico d'incendio significativo che deve essere valutato nel DVR in applicazione del D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi) e del D.Lgs. 81/08. La gestione del rischio incendio per gli archivi cartacei di un CAF prevede: la valutazione del carico d'incendio specifico dell'area archivio, espressa in MJ/m² (modello semplificato: la carta ha un potere calorifico inferiore di circa 17.000 kJ/kg); la classificazione dei locali archivio in base alla quantità di materiale e alla struttura dell'edificio (con possibile attivazione della procedura di presentazione SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco per gli archivi oltre le soglie previste dall'Allegato I del D.Lgs. 139/2006); la dotazione di estintori adeguati (classe A per carta) e, per gli archivi di maggiori dimensioni, di rilevatori automatici di fumo e sistemi di segnalazione; la definizione di procedure per la gestione e lo smaltimento sicuro dei documenti scaduti. Gli archivi digitali non presentano rischio incendio intrinseco ma richiedono misure di sicurezza informatica (GDPR, backup). La progressiva digitalizzazione dei documenti fiscali riduce il carico d'incendio degli archivi e semplifica la gestione documentale.
I patronati che operano come ONLUS hanno gli stessi obblighi di sicurezza delle aziende commerciali?
Sì, le ONLUS e le organizzazioni del Terzo Settore che hanno lavoratori dipendenti o equiparati hanno gli stessi obblighi del D.Lgs. 81/08 delle aziende commerciali. Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 (art. 2, comma 1, lett. b) include tutti i soggetti titolari del rapporto di lavoro con il lavoratore, indipendentemente dalla natura giuridica del datore (privato, pubblico, no-profit, ONLUS, associazione). La forma giuridica di ONLUS o associazione di promozione sociale non costituisce un'esenzione dagli obblighi di sicurezza. I patronati che operano come ONLUS devono: redigere il DVR (o autocertificazione se con meno di 10 lavoratori dipendenti — ma attenzione: dal 2023 l'obbligo di DVR si applica a tutti i datori, la semplificazione riguarda solo la relazione sui rischi per i micro-datori); nominare RSPP (anche il datore stesso se ha seguito l'apposito corso); nominare il medico competente se ci sono lavoratori esposti a rischi soggetti a sorveglianza sanitaria (tipicamente VDT); fornire formazione e informazione ai lavoratori; designare gli addetti all'emergenza. L'unica differenza rispetto alle aziende commerciali riguarda l'applicazione di alcune norme specifiche legate alla tipologia di attività (es. movimentazione manuale di persone disabili nei patronati che svolgono assistenza diretta). Per i volontari non remunerati, il D.Lgs. 81/08 si applica in modo parziale e differenziato.
Quali misure anti-rapina deve adottare un CAF che gestisce importi significativi per conto dei clienti?
Alcuni CAF gestiscono, per conto dei clienti, operazioni che comportano la movimentazione di importi significativi (deleghe di pagamento F24, anticipi rimborso fiscale, pratiche di finanziamento). Pur non equiparabili alle banche per volume di denaro fisicamente presente, questi CAF possono essere oggetto di rapine o truffe. La valutazione del rischio rapina e aggressione deve essere inclusa nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) se il rischio è concretamente presente nella specifica struttura. Le misure preventive da considerare, graduate in base al rischio effettivo, comprendono: sul piano organizzativo, riduzione al minimo delle giacenze di contante in cassa, utilizzo preferenziale di strumenti di pagamento elettronico, doppio controllo per le operazioni di importo elevato, orari di apertura al pubblico che evitino l'isolamento del personale (es. presenza di almeno due persone durante le operazioni di sportello); sul piano tecnico, installazione di sistemi di videosorveglianza con registrazione delle immagini, citofono e controllo degli accessi per evitare ingressi non sorvegliati nelle ore di apertura, possibile istallazione di pannelli separatori tra il pubblico e l'operatore per strutture ad alto rischio; sul piano procedurale, formazione del personale alla gestione delle situazioni di tensione con i clienti e, nei casi di rischio significativo, alle procedure da adottare in caso di rapina (analogo a quanto previsto per il settore bancario). Il livello di misure da adottare deve essere proporzionato al rischio concreto accertato nella valutazione.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro — Titolo VII (Videoterminali, artt. 172-179 e Allegato XXXIV)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 28 — Valutazione dei rischi (include stress lavoro-correlato, rischio biologico, rischio da atti di terzi)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 18 comma 1 lett. a — Obblighi del datore di lavoro: nomina medico competente in presenza di lavoratori VDT
  • Accordo Europeo 8 ottobre 2004 — Stress lavoro-correlato (recepito in Italia con accordo interconfederale 9 giugno 2008)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08 (classificazione rischio basso: 8 ore totali)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Codice di prevenzione incendi — criteri per la valutazione del carico d'incendio negli archivi e nei locali a uso ufficio
  • L. 11 agosto 2014 n. 117 — Legge delega riforma CAF e assistenza fiscale (disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo X — Esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286): applicazione ai patronati con utenza fragile
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Disposizioni sul pronto soccorso aziendale (gruppi A, B, C)
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 — Codice del Terzo Settore (art. 18: applicazione del D.Lgs. 81/08 agli ETS con lavoratori dipendenti)

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili ai CAF e ai patronati dipendono dall'attività concretamente svolta, dalle caratteristiche dei locali, dai lavoratori presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio VDT, protocollo sanitario e piano di emergenza devono essere adattati al caso specifico della struttura. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale.

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