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Qualifica del Fornitore in materia di Sicurezza

Obblighi del committente nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei fornitori ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, documentazione richiesta, DUVRI e responsabilità solidale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La qualifica del fornitore in materia di sicurezzaè il processo con cui il committente verifica, prima di affidare lavori in appalto o in subappalto, che l'impresa affidataria e i lavoratori autonomi possiedano i requisiti di idoneità tecnico-professionalerichiesti dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza). L'obbligo riguarda tutti i committenti che affidano lavori, servizi o forniture eseguiti nei propri locali o luoghi di lavoro, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni aziendali.

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Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del committente in caso di appalto

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente nei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione quando i lavori vengono eseguiti all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva del committente ovvero nell'ambito del suo ciclo produttivo:

  • Comma 1, lett. a): obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
  • Comma 1, lett. b): obbligo di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
  • Comma 2: obbligo dei datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinarsi per eliminare i rischi da interferenza mediante elaborazione del DUVRI.
  • Comma 3: obbligo del committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento attraverso la predisposizione del DUVRI, allegato al contratto di appalto o d'opera, con indicazione dei costi della sicurezza necessari a eliminare o ridurre i rischi da interferenze (non soggetti a ribasso).
  • Comma 8: responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in caso di infortuni o mancato pagamento di retribuzioni e contributi, nei limiti della quota di debito afferente al suo appalto.

Documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale

L'Allegato XVII al D.Lgs. 81/08 specifica la documentazione minima che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi devono fornire al committente per dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale:

  • DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): attestazione della regolarità contributiva e previdenziale (INPS, INAIL, Casse edili ove applicabili). Verificabile on-line tramite il portale INAIL o il portale Comunica.
  • Iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio): visura camerale che attesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese con indicazione dell'oggetto sociale e dell'attività esercitata, per verificare la coerenza con i lavori da affidare.
  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): copia del DVR o autocertificazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 81/08 per le imprese con meno di dieci dipendenti.
  • Attestati di formazione e abilitazione: documenti attestanti la formazione obbligatoria in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati (formazione generale e specifica ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011), nonché le abilitazioni specifiche richieste per i lavori da eseguire (es. PLE, gru, saldatura).
  • Attestati di consegna e formazione sui DPI: documentazione relativa alla consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e alla formazione sul corretto utilizzo.
  • Elenco delle attrezzature: per le imprese che eseguono lavori con attrezzature soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08, copia delle verifiche periodiche in corso di validità.
  • Nomina del RSPP e del medico competente: ove obbligatorie in relazione all'entità aziendale e ai rischi presenti.
  • Eventuali autorizzazioni o licenze di settore: es. autorizzazioni per attività di bonifica amianto (art. 212 D.Lgs. 152/06), autorizzazioni per lavori elettrici in zona ATEX, abilitazioni per lavori su impianti elettrici (DM 37/08).

DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Il DUVRIè il documento che il committente elabora per valutare i rischi derivanti dall'interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore e dei subappaltatori che operano contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro.

Il DUVRI deve contenere:

  • la descrizione delle attività del committente e delle attività appaltate;
  • l'identificazione dei rischi di interferenza tra le due tipologie di attività;
  • le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza;
  • i costi della sicurezzanecessari a eliminare i rischi da interferenza, che devono essere indicati nel contratto e non possono essere soggetti a ribasso d'asta (art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08).

Il DUVRI non è richiesto per i lavori di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai due giorni e che non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/08). In questi casi il committente può sostituire il DUVRI con misure di coordinamento apposite.

DURC on-line e portale INAIL Comunica

Il DURC on-line, introdotto dal D.M. 30 gennaio 2015 (MLPS), consente la verifica in tempo reale della regolarità contributiva delle imprese attraverso la consultazione della banca dati delle posizioni contributive INPS, INAIL e Casse edili. Il documento ha validità di 120 giorni dalla data di emissione. Il committente può consultare il DURC on-line accedendo ai portali istituzionali INPS o INAIL con le proprie credenziali, senza necessità di richiesta formale da parte dell'impresa interessata.

La verifica del DURC è obbligatoria in caso di contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e costituisce buona pratica raccomandata anche nei contratti privati ai fini della gestione della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Responsabilità solidale del committente

L'art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/08 prevede che il committente sia responsabile in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori per il trattamento retributivo, contributivo e assicurativo (INAIL) dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, nei limiti della quota di debito afferente al proprio appalto.

Analoga responsabilità solidale è prevista dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 in materia di trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori. La responsabilità solidale può essere limitata mediante la dimostrazione, da parte del committente, di aver effettuato il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore entro i termini di legge previo versamento delle ritenute IRPEF dei lavoratori (art. 17-bis D.Lgs. 241/97, introdotto dall'art. 4 D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019).

Vendor list e standard di qualifica: ISO 9001 e ISO 45001

Nelle organizzazioni strutturate, la qualifica del fornitore in materia di sicurezza si inserisce nel più ampio sistema di vendor list (lista fornitori qualificati) che considera:

  • ISO 9001:2015 (clausola 8.4): controllo dei processi, prodotti e servizi forniti all'esterno, con valutazione e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori critici, inclusi i fornitori di lavori e servizi che operano nel sito del committente.
  • ISO 45001:2018 (clausola 8.1.4): controllo degli appaltatori e delle imprese esterne che svolgono attività nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, con valutazione del rischio associato e definizione di requisiti di sicurezza contrattuali.

L'integrazione della qualifica in materia di sicurezza nella vendor list consente di strutturare controlli periodici (es. annuali o prima del rinnovo contrattuale) sulla documentazione dei fornitori, tracciare le non conformità emerse e aggiornare la valutazione del rischio associato a ciascun fornitore.

Controlli periodici sulle imprese appaltatrici

La qualifica del fornitore non è un adempimento una-tantum ma richiede un monitoraggio continuo durante tutta la durata del rapporto contrattuale:

  • verifica periodica della validità del DURC (ogni 120 giorni);
  • aggiornamento della documentazione di formazione dei lavoratori impiegati;
  • verifica delle scadenze delle abilitazioni e delle attestazioni;
  • sopralluoghi e ispezioni periodiche nei cantieri o nei luoghi in cui operano gli appaltatori;
  • riesame del DUVRI in caso di variazione significativa delle attività o dei rischi.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua organizzazione e a strutturare una procedura di qualifica e monitoraggio dei fornitori conforme ai requisiti dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e alle norme ISO 9001 e ISO 45001.

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Domande frequentiFAQ

L'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale si applica anche ai lavoratori autonomi?
Sì. L'art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/08 si applica sia alle imprese affidatarie ed esecutrici sia ai lavoratori autonomi. Per i lavoratori autonomi la documentazione richiesta è adattata alla loro natura (non sono tenuti ad esempio al DVR, ma devono dimostrare la propria competenza tecnica e l'idoneità rispetto ai lavori da svolgere). L'Allegato XVII D.Lgs. 81/08 specifica la documentazione applicabile a ciascuna categoria.
Il DUVRI deve essere aggiornato durante lo svolgimento dell'appalto?
Sì. Il DUVRI è un documento dinamico e deve essere aggiornato ogniqualvolta intervenga una variazione significativa delle attività, dei rischi presenti o delle misure di coordinamento adottate (es. inizio di nuove fasi lavorative, ingresso di nuovi subappaltatori, modifiche al layout del sito, emergenze). L'aggiornamento deve essere condiviso con tutte le imprese coinvolte e allegato al contratto.
I costi della sicurezza per eliminare i rischi da interferenza possono essere soggetti a ribasso?
No. I costi della sicurezza necessari a eliminare i rischi da interferenza, indicati nel DUVRI e nell'offerta economica, non sono soggetti a ribasso d'asta né a negoziazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08. Il committente deve verificare che i costi della sicurezza indicati dall'appaltatore siano congrui rispetto alle misure di coordinamento previste.
Come si gestisce la qualifica dei fornitori nell'ambito di un sistema ISO 45001?
Nell'ambito di un sistema di gestione ISO 45001:2018, la qualifica dei fornitori è regolata dalla clausola 8.1.4 (controllo dei processi, prodotti e servizi approvvigionati). L'organizzazione deve definire criteri di selezione e valutazione degli appaltatori, comunicare i propri requisiti di sicurezza, monitorare le prestazioni degli appaltatori e gestire le non conformità rilevate. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a integrare la qualifica dei fornitori nel tuo sistema di gestione.

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