La gestione degli appaltatoriè l'insieme di procedure e controlli che il committente deve implementare per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano all'interno della propria organizzazione o in luoghi di lavoro nella sua disponibilità. La normativa di riferimento principale è l'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che disciplina gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione stipulati con imprese esterne.
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Riferimento normativo
Gli obblighi del committente in materia di gestione degli appaltatori sono disciplinati da:
- Art. 26 D.Lgs. 81/08: regolamenta i contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione stipulati nell'ambito dell'azienda committente o di un'unità produttiva della stessa. Prevede la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, la cooperazione e il coordinamento e l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
- Artt. 88-101 D.Lgs. 81/08 (Titolo IV): disciplinano i cantieri temporanei e mobili, prevedendo la figura del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP) e in Esecuzione (CSE) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in sostituzione del DUVRI.
- Art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003: introduce la responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore per le retribuzioni, i contributi previdenziali e i premi assicurativi non versati.
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale
Prima di affidare i lavori, il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionaledell'appaltatore. La verifica minima richiesta dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 consiste nell'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. Per i cantieri con PSC, il D.P.R. 177/2011 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento) e le linee guida regionali prevedono verifiche più approfondite, tra cui:
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
- DVR aziendale dell'appaltatore o dichiarazione attestante la redazione del DVR;
- elenco dei lavoratori con relative qualifiche, abilitazioni e idoneità sanitarie;
- elenco delle attrezzature e dei DPI in dotazione;
- attestati di formazione in materia di sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08).
Cooperazione, coordinamento e DUVRI
Il committente e gli appaltatori sono tenuti a cooperarenell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e a coordinarsi per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività (art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/08).
Il committente deve elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che:
- indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;
- è allegato al contratto di appalto e può essere aggiornato su proposta dell'appaltatore;
- è escluso per i lavori di mero fornitore di materiali e attrezzature, e per i servizi di natura intellettuale.
I costi della sicurezza derivanti dal DUVRI devono essere quantificati e indicati nel contratto di appalto e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Chi è interessato
La disciplina dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i committenti (aziende private, enti pubblici, professionisti) che affidano lavori, servizi o forniture a imprese esterne o lavoratori autonomi all'interno dei propri luoghi di lavoro. Sono soggetti agli obblighi sia il datore di lavoro committente sia, in caso di subappalto, l'appaltatore che diventa committente nei confronti del subappaltatore.
Responsabilità solidale del committente
L'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 prevede che il committente sia solidalmente responsabile con l'appaltatore (e con ciascuno degli eventuali subappaltatori) per il versamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Questa responsabilità si estende per due anni dalla cessazione dell'appalto e può essere esclusa o limitata nei casi previsti dalla legge.
Cosa fare in pratica
- Predisporre una procedura di qualifica degli appaltatori con la lista dei documenti da raccogliere prima dell'inizio dei lavori.
- Redigere il DUVRI per ogni contratto che preveda interferenze tra le attività.
- Effettuare una riunione di coordinamento prima dell'inizio dei lavori e, se necessario, durante la loro esecuzione.
- Verificare periodicamente il DURC dell'appaltatore durante l'esecuzione del contratto.
- Aggiornare il DUVRI ogni volta che intervengano modifiche alle lavorazioni o nuovi subappaltatori.
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Domande frequentiFAQ
Il DUVRI è sempre obbligatorio?
Come si verifica in concreto l'idoneità tecnico-professionale di un appaltatore?
Chi è responsabile in caso di infortunio di un lavoratore dell'appaltatore?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 art. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- D.Lgs. 81/08 Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-101)
- D.Lgs. 276/2003 art. 29 — Responsabilità solidale del committente
- D.P.R. 177/2011 — Qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi in ambienti sospetti di inquinamento
- Circolare Ministero del Lavoro n. 5/2013 — Chiarimenti sul DUVRI
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