Il Piano di Prevenzione Incendi (PPI)è il documento tecnico che descrive l'organizzazione aziendale per la prevenzione e la gestione delle emergenze incendio. È previsto dal D.M. 3 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi — Aggiornamento 2021) e dal D.M. 10 marzo 1998, ed è distinto dal Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), ma strettamente complementare ad esso. Per le attività soggette all'obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, il PPI viene elaborato nell'ambito della SCIA antincendio o della domanda di sopralluogo presentata ai Vigili del Fuoco.
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Riferimento normativo
Il quadro normativo in materia di prevenzione incendi comprende:
- D.M. 3 settembre 2021(Aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi, in vigore dal 4 ottobre 2021): introduce la strategia antincendio aggiornata, con requisiti per la gestione della sicurezza antincendio (GSA) e la pianificazione dell'emergenza.
- D.M. 2 settembre 2021(cosiddetto “mini Codice”): semplifica i requisiti per le attività meno complesse, introducendo misure alternative e percorsi semplificati.
- D.M. 10 marzo 1998: criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Definisce la classificazione del rischio incendio (basso, medio, elevato) e stabilisce gli obblighi in base alla dimensione aziendale.
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151: regolamento di prevenzione incendi. Definisce le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Categorie A, B, C) e le procedure per l'ottenimento del CPI tramite SCIA.
- D.Lgs. 81/08 art. 46: prevede le misure antincendio nei luoghi di lavoro e il raccordo con il decreto ministeriale.
Contenuti del Piano di Prevenzione Incendi
Il PPI comprende tipicamente i seguenti elementi:
- Classificazione del rischio incendio: individuazione del livello di rischio (basso, medio, elevato) in base al tipo di attività, ai materiali presenti, alla loro quantità e alle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro (D.M. 10 marzo 1998, allegato I).
- Misure costruttive e gestionali: descrizione delle misure di prevenzione (riduzione delle sorgenti di innesco, separazione dei materiali combustibili) e di protezione (sistemi di rivelazione, allarme, spegnimento).
- Sistemi di protezione attiva: impianti di rivelazione e allarme incendio, impianti di spegnimento automatico (sprinkler, gas, schiuma), impianti di evacuazione fumo e calore (SEFC), estintori e naspi.
- Sistemi di protezione passiva: compartimentazioni antincendio, caratteristiche di reazione al fuoco e resistenza al fuoco degli elementi strutturali e dei materiali di rivestimento, distanze di separazione.
- Vie di esodo: numero, larghezza, lunghezza e caratteristiche delle vie di uscita; porte REI; illuminazione di sicurezza; segnaletica di emergenza.
- Organizzazione aziendale antincendio: designazione e formazione degli addetti all'emergenza e all'evacuazione (art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08; D.M. 2 settembre 2021 per i requisiti formativi aggiornati).
Differenza tra PPI e Piano di Emergenza ed Evacuazione
Il PPI e il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) sono documenti distinti ma complementari:
- Il PPI descrive le misure strutturali, impiantistiche e gestionali preventive adottate per ridurre la probabilità di incendio e limitarne le conseguenze.
- Il PEE (obbligatorio per le aziende con più di 10 lavoratori, o comunque soggette a CPI o con rischio incendio medio/elevato) definisce le procedure operative da seguire in caso di emergenza: sequenza delle azioni, ruoli e responsabilità, modalità di evacuazione, punti di raccolta, modalità di allerta ai soccorsi.
Chi è interessato
Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad adottare misure antincendio adeguate ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10 marzo 1998. L'obbligo di ottenere il CPI e di presentare SCIA antincendio si applica alle attività elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 (es. autorimesse, alberghi, ospedali, scuole, locali di pubblico spettacolo, depositi di liquidi infiammabili, attività industriali con particolari rischi).
Cosa fare
- Verificare se la propria attività rientra tra quelle soggette al D.P.R. 151/2011 e, in caso affermativo, ottenere il CPI tramite SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco.
- Classificare il rischio incendio secondo il D.M. 10 marzo 1998 o il Codice di Prevenzione Incendi.
- Designare e formare gli addetti all'emergenza antincendio con il corso previsto dal D.M. 2 settembre 2021 (rischio basso: 4 ore; rischio medio: 8 ore; rischio elevato: 16 ore).
- Redigere o aggiornare il Piano di Emergenza ed Evacuazione.
- Effettuare le prove di evacuazione almeno con la cadenza prevista dalla normativa (almeno una volta l'anno per la maggior parte delle attività).
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Domande frequentiFAQ
Tutte le aziende devono avere un Piano di Prevenzione Incendi?
Con quale frequenza va aggiornato il Piano di Prevenzione Incendi?
Chi può redigere il Piano di Prevenzione Incendi?
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