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Ponteggi e Crollo — Responsabilità del Coordinatore CSE: Giurisprudenza Cassazione

Principi giurisprudenziali della Cassazione Penale Sez. IV sulla responsabilità penale del coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) in caso di crollo o cedimento di ponteggio con infortuni: art. 92 D.Lgs. 81/08, culpa in vigilando, omessa ispezione, PIMUS, Reg. 3C, Allegato XVIII e nesso causale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato un corpus di principi sulla responsabilità del coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) in caso di crollo di ponteggio: il CSE risponde penalmente per omicidio colposo o lesioni colpose quando la propria omissione — mancata ispezione, omessa verifica del PIMUS e degli ancoraggi, mancato esercizio del potere di sospensione ex art. 92, lett. f), D.Lgs. 81/08 — ha concausato il cedimento strutturale; il nesso causale si accerta con il metodo dell'eliminazione mentale secondo la regola dell'elevata probabilità logica; le posizioni di garanzia del CSE, del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e del preposto concorrono senza escludersi reciprocamente; il Reg. 3C e l'Allegato XVIII al D.Lgs. 81/08 definiscono il parametro tecnico di riferimento per la valutazione della colpa specifica del coordinatore.

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Il quadro normativo: art. 92 D.Lgs. 81/08 e Allegato XVIII

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 disciplina la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'art. 92, elencandone puntualmente i compiti: verifica dell'applicazione delle misure del PSC e delle procedure di lavoro delle imprese esecutrici, controllo dell'idoneità dei POS, segnalazione al committente delle inadempienze e potere di sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente. L'Allegato XVIII al medesimo decreto definisce i requisiti tecnici minimi dei ponteggi fissi: passi di ancoraggio, caratteristiche strutturali degli elementi portanti, disposizione delle tavole da ponte e dei parasassi. Il coordinatore è tenuto a verificare che le strutture erette nel cantiere rispettino tali requisiti in ogni fase, dal montaggio allo smontaggio.

La responsabilità penale del CSE: colpa specifica e posizione di garanzia

La posizione di garanzia del CSE origina direttamente dall'art. 92 D.Lgs. 81/08 e si traduce in un obbligo di vigilanza qualificata sull'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dalle imprese esecutrici. La colpa del CSE è normalmente una colpa specifica per violazione di norme cautelari predeterminate — le disposizioni del decreto, le prescrizioni del PSC, il PIMUS e le istruzioni del Reg. 3C — ma può concorrere con la colpa generica quando il comportamento del coordinatore riveli negligenza o imperizia nella conduzione delle ispezioni. La Cass. Pen. Sez. IV n. 18519/2017 ha affermato che il CSE è tenuto a effettuare sopralluoghi periodici e mirati sui ponteggi in uso, con redazione di verbali di ispezione e contestazione scritta delle anomalie riscontrate.

La responsabilità penale del CSE non è condizionata all'accertamento di un contatto diretto con i lavoratori o con il cantiere in un momento immediatamente precedente al crollo: è sufficiente dimostrare che, nel periodo precedente all'evento, il coordinatore ha omesso le ispezioni dovute e che un'ispezione tempestiva avrebbe consentito di rilevare le anomalie strutturali poi rivelatesi fatali.

Il PIMUS, il Reg. 3C e il nesso causale con il crollo

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS), previsto dall'art. 136 D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato XXII, è il documento tecnico nel quale l'impresa esecutrice descrive le sequenze di montaggio, le misure di sicurezza in quota e i criteri di ancoraggio. Il Reg. 3C definisce le configurazioni tipo ammesse senza calcolo specifico; qualsiasi ponteggio non conforme a uno schema tipo richiede un calcolo di resistenza e stabilità firmato da un tecnico abilitato. Il CSE deve verificare che il PIMUS esista, sia adeguato alle condizioni del cantiere e venga rispettato durante le operazioni: la Cass. Pen. Sez. IV n. 32679/2020 ha affermato che l'omessa verifica del PIMUS integra la colpa specifica del coordinatore.

Sul piano causale, la Cass. Pen. Sez. IV n. 43786/2018 ha ribadito che il nesso tra omessa ispezione e crollo si accerta con il criterio dell'elevata probabilità logica: il giudice verifica se una corretta ispezione avrebbe consentito di rilevare le anomalie — cedimento di giunti, ancoraggio insufficiente, mancanza di controventatura — prima che il cedimento si verificasse.

Concorso di posizioni di garanzia e ripartizione della responsabilità

Il crollo di un ponteggio attiva normalmente più posizioni di garanzia in concorso: il datore di lavoro dell'impresa esecutrice (artt. 17-18 D.Lgs. 81/08), il preposto al montaggio (art. 19 D.Lgs. 81/08) e il CSE (art. 92 D.Lgs. 81/08). La Cass. Pen. Sez. IV n. 4361/2016 ha chiarito che queste posizioni non si escludono reciprocamente e che ciascun garante risponde per la propria quota di colpa, indipendentemente dalla condotta degli altri. La responsabilità del CSE è qualificata come "alta" — attiene all'organizzazione complessiva e al coordinamento — e non si estende alla direzione operativa dei singoli lavoratori, che rimane in capo al datore di lavoro e al preposto dell'impresa esecutrice.

Giurisprudenza su ponteggi e responsabilità del CSEFAQ

Quando la Cassazione condanna penalmente il coordinatore CSE per il crollo di un ponteggio?
La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato un orientamento consolidato secondo cui il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) risponde penalmente per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) o lesioni colpose gravi aggravate (art. 590, comma 3, c.p.) quando il crollo o il cedimento di un ponteggio causa la morte o le lesioni gravi di un lavoratore, e si dimostri che la condotta omissiva del CSE — mancato controllo dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dal Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS), omessa verifica dell'adeguatezza delle strutture portanti, omessa ispezione dei giunti e degli ancoraggi — ha concausato l'evento lesivo. La posizione di garanzia del CSE deriva direttamente dall'art. 92 D.Lgs. 81/08, che gli impone di verificare l'applicazione delle misure del PSC e del coordinamento, e di sospendere le lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente. La Cass. Pen. Sez. IV n. 18519/2017 ha affermato che il CSE non può limitarsi a una presenza sporadica nel cantiere o a verifiche meramente formali della documentazione: è tenuto a effettuare ispezioni periodiche e mirate sulle strutture a rischio, inclusi i ponteggi in fase di montaggio o in uso. La condanna del CSE non è esclusa dal fatto che il montaggio sia stato materialmente eseguito da lavoratori della ditta appaltatrice o da un'impresa terza, in quanto la posizione di garanzia del coordinatore è autonoma rispetto a quella del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e del preposto al montaggio: ciascuno risponde per la quota di obbligo di sicurezza rimessa alla propria competenza. La Cassazione ha precisato che l'eventuale nomina formale di un CSE non competente o non presente in cantiere non esonera il committente dalla responsabilità di controllo sull'operato del coordinatore, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08.
Cos'è la culpa in vigilando del coordinatore CSE e come la valuta la Cassazione?
La culpa in vigilando del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è la forma di colpa specifica che la Cassazione individua quando il CSE omette di esercitare il controllo concreto e continuativo che l'art. 92 D.Lgs. 81/08 gli impone. Non si tratta di una colpa generica per violazione del principio del neminem laedere, ma di una colpa specifica per violazione di norme cautelari predeterminate: le disposizioni del D.Lgs. 81/08, il PSC, il PIMUS e le specifiche tecniche dell'Allegato XVIII al D.Lgs. 81/08 in tema di ponteggi metallici fissi. La Cass. Pen. Sez. IV n. 21926/2019 ha chiarito che la culpa in vigilando del CSE si manifesta in almeno tre varianti: l'omessa ispezione dei ponteggi in fase di montaggio o di uso prolungato; la mancata contestazione formale all'impresa esecutrice delle irregolarità riscontrate o riscontrabili; e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione delle lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente, imposta dall'art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/08. La Cassazione ha precisato che la culpa in vigilando del CSE è autonoma rispetto alla colpa del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e non è assorbita da essa: anche se il datore di lavoro ha omesso di vigilare sui propri dipendenti, il CSE risponde del proprio omesso controllo. Il grado di diligenza richiesto al CSE è quello del professionista qualificato in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili — una diligenza qualificata e non meramente ordinaria — sicché l'errore valutativo o la superficialità nell'ispezione costituisce di per sé una colpa rimproverabile. La Cassazione ha stabilito che la culpa in vigilando del CSE non è scusata dall'affidamento nei confronti dell'impresa esecutrice o del RSPP: il coordinatore deve formarsi un convincimento diretto sull'adeguatezza delle strutture, non limitarsi a recepire le attestazioni altrui. L'affidamento nel comportamento conforme degli altri soggetti della catena della sicurezza è ammesso solo quando non vi siano segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre a ispezioni aggiuntive.
Qual è il ruolo del PIMUS e del Reg. 3C nella responsabilità penale del CSE per crollo di ponteggio?
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) è il documento tecnico che l'impresa esecutrice deve redigere prima di procedere al montaggio di qualsiasi ponteggio metallico fisso, ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08 e dell'Allegato XXII al medesimo decreto. Il PIMUS contiene le istruzioni operative per le singole fasi di montaggio, le misure di protezione collettiva e individuale da adottare, le sequenze di montaggio, le verifiche intermedie da eseguire e i criteri di ancoraggio alla struttura edilizia. Il PIMUS deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e deve rispettare le istruzioni del libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio — il cosiddetto Reg. 3C, che contiene gli schemi tipo del ponteggio con i relativi carichi ammissibili, le campate massime e le altezze consentite senza calcolo specifico. La responsabilità penale del CSE si interseca con il PIMUS e il Reg. 3C sotto due profili distinti. Il primo: il CSE deve verificare che il PIMUS sia stato effettivamente redatto dall'impresa e che sia tecnicamente adeguato rispetto alle condizioni del cantiere, incluse altezze, tipologia di ponteggio e carichi previsti. Il secondo: il CSE deve controllare che le operazioni di montaggio siano effettivamente svolte in conformità alle prescrizioni del PIMUS e del Reg. 3C. La Cass. Pen. Sez. IV n. 32679/2020 ha affermato che il CSE che omette di verificare l'esistenza o l'adeguatezza del PIMUS, o che consente il montaggio del ponteggio in assenza di tale documento, risponde penalmente delle conseguenze lesive derivanti da un montaggio non conforme alle regole dell'arte. Quando il ponteggio non corrisponde ad alcuno schema tipo del Reg. 3C o quando le condizioni di cantiere impongono configurazioni non contemplate nel libretto, il PIMUS deve contenere un calcolo di resistenza e stabilità firmato da un ingegnere abilitato: il CSE deve verificare l'esistenza e la congruità di tale calcolo, non limitandosi a constatare la mera presenza del documento.
Come si ripartisce la responsabilità penale tra CSE, datore di lavoro e preposto al montaggio del ponteggio?
Il crollo di un ponteggio genera tipicamente una pluralità di soggetti penalmente responsabili, ciascuno per la propria quota di colpa, in forza del concorso di più posizioni di garanzia convergenti sulla medesima fonte di rischio. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è garante della sicurezza dei propri dipendenti ai sensi degli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08 e risponde per la scelta di lavoratori non adeguatamente formati, per la mancata dotazione di DPI idonei, per l'assenza di istruzioni operative sui rischi specifici del montaggio in quota. Il capocantiere o preposto risponde ex art. 19 D.Lgs. 81/08 per la direzione concreta delle operazioni di montaggio e per la mancata segnalazione di anomalie strutturali alla catena gerarchica. Il CSE risponde ex art. 92 D.Lgs. 81/08 per omessa vigilanza sull'attuazione delle misure di coordinamento e sull'adeguatezza della struttura. La Cass. Pen. Sez. IV n. 4361/2016 ha chiarito che le posizioni di garanzia concorrenti non si escludono reciprocamente: il CSE non può invocare come esimente la responsabilità del datore di lavoro o del preposto, né viceversa. La delega di funzioni dal committente al CSE non elimina la responsabilità residua del committente stesso, che ex art. 90 D.Lgs. 81/08 è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale del coordinatore nominato. La Cassazione ha specificato che la responsabilità del CSE è di carattere 'alto' — riferita all'organizzazione e al coordinamento dell'insieme delle lavorazioni, alla supervisione dell'applicazione del PSC e alla garanzia del coordinamento tra le imprese — e non si estende alla direzione tecnica dei singoli lavoratori, che rimane in capo al datore di lavoro e al preposto dell'impresa esecutrice. Tuttavia, la distinzione tra responsabilità 'alta' del CSE e responsabilità 'operativa' dei soggetti dell'impresa non vale a escludere la punibilità del coordinatore quando la causa del crollo sia riconducibile a un'anomalia strutturale che un'ispezione competente avrebbe consentito di rilevare.
Come la Cassazione accerta il nesso causale tra omessa ispezione del CSE e crollo del ponteggio?
L'accertamento del nesso causale nei processi penali per crollo di ponteggio segue il paradigma della causalità omissiva impropria, regolato dall'art. 40, comma 2, c.p.: il CSE non ha determinato attivamente il crollo, ma non ha impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di prevenire in forza della propria posizione di garanzia ex art. 92 D.Lgs. 81/08. Il giudice deve quindi verificare, con il metodo dell'eliminazione mentale, se — qualora il CSE avesse tenuto la condotta doverosa omessa (ispezione del ponteggio, verifica degli ancoraggi e degli elementi portanti, contestazione scritta delle irregolarità all'impresa esecutrice, eventuale sospensione delle lavorazioni) — l'evento lesivo si sarebbe verificato ugualmente con elevata probabilità logica. La Cass. Pen. Sez. IV n. 43786/2018 ha ribadito che il requisito dell'elevata probabilità logica non equivale a certezza assoluta: è sufficiente che, sulla base delle regole scientifiche della scienza delle costruzioni e delle disposizioni tecniche dell'Allegato XVIII D.Lgs. 81/08, una corretta ispezione avrebbe consentito di rilevare le anomalie strutturali — cedimento di giunti, insufficienza degli ancoraggi, mancanza di controventatura, corretto posizionamento delle tavole da ponte — che hanno poi causato il crollo, e di adottare le misure correttive in tempo utile. Il nesso causale tra omessa ispezione e crollo può essere interrotto solo da un evento sopravvenuto imprevedibile che si inserisca come causa autonoma ed esclusiva del collasso strutturale — ad esempio un evento atmosferico eccezionale o un impatto violento da veicolo — ma non dalla semplice erroneità tecnica del montaggio eseguito dai lavoratori, che rientra nell'ambito di rischio che il CSE era tenuto a monitorare e prevenire. La perizia tecnica riveste un ruolo decisivo in questi procedimenti: spetta al consulente tecnico del pubblico ministero e alla difesa ricostruire le cause fisiche del crollo e correlare ciascuna causa alle omissioni dei rispettivi garanti, distinguendo tra cause rilevabili in fase di montaggio e cause sopravvenute in corso d'opera.
L'art. 92 D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XVIII: quali obblighi del CSE rilevano penalmente in caso di crollo di ponteggio?
L'art. 92 D.Lgs. 81/08 elenca puntualmente le funzioni e i compiti del coordinatore per la sicurezza in esecuzione, ed è la norma cautelare di riferimento nei procedimenti penali per infortuni da crollo di ponteggi. I commi più rilevanti ai fini penali sono: la lett. a), che impone di verificare l'applicazione delle misure del PSC e delle relative procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; la lett. b), che richiede di verificare l'idoneità del POS di ciascuna impresa e la sua coerenza con il PSC; e soprattutto la lett. f), che attribuisce al CSE il potere-dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli adempimenti delle imprese interessate, con trasmissione immediata della segnalazione al committente e al responsabile dei lavori. L'Allegato XVIII al D.Lgs. 81/08 (Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali) specifica i requisiti tecnici minimi dei ponteggi fissi: ancoraggi a passo non superiore a 4 metri in verticale e 3,5 metri in orizzontale per ponteggi a tubi e giunti, presenza di parasassi a quota di 3 metri dal suolo, correnti e tavole da ponte con caratteristiche di resistenza e dimensioni definite, nonché i sistemi di collegamento tra gli elementi. Il CSE è tenuto a verificare che le strutture erette in cantiere rispettino questi requisiti minimi, con particolare attenzione alle fasi di montaggio e di smontaggio, durante le quali il rischio di crollo è statisticamente più elevato a causa della configurazione non ancora consolidata del ponteggio. La Cass. Pen. Sez. IV n. 21926/2019 ha affermato che la violazione degli obblighi ex art. 92 D.Lgs. 81/08 — in particolare l'omessa verifica degli ancoraggi in relazione ai requisiti dell'Allegato XVIII — integra la colpa specifica del CSE, che si aggiunge alla colpa generica derivante dall'inosservanza della comune diligenza e prudenza professionale. La Cassazione ha precisato che il CSE non assolve l'obbligo di vigilanza limitandosi a richiamare l'impresa al rispetto delle norme nel PSC: deve verificare in concreto che tali norme siano state effettivamente rispettate nel cantiere. La vigilanza puramente documentale, senza accertamento fisico delle strutture, è ritenuta dalla Cassazione inidonea ad escludere la responsabilità penale del coordinatore.

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Domande frequentiFAQ

Quando la Cassazione condanna penalmente il coordinatore CSE per il crollo di un ponteggio?
La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato un orientamento consolidato secondo cui il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) risponde penalmente per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) o lesioni colpose gravi aggravate (art. 590, comma 3, c.p.) quando il crollo o il cedimento di un ponteggio causa la morte o le lesioni gravi di un lavoratore, e si dimostri che la condotta omissiva del CSE — mancato controllo dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dal Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS), omessa verifica dell'adeguatezza delle strutture portanti, omessa ispezione dei giunti e degli ancoraggi — ha concausato l'evento lesivo. La posizione di garanzia del CSE deriva direttamente dall'art. 92 D.Lgs. 81/08, che gli impone di verificare l'applicazione delle misure del PSC e del coordinamento, e di sospendere le lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente. La Cass. Pen. Sez. IV n. 18519/2017 ha affermato che il CSE non può limitarsi a una presenza sporadica nel cantiere o a verifiche meramente formali della documentazione: è tenuto a effettuare ispezioni periodiche e mirate sulle strutture a rischio, inclusi i ponteggi in fase di montaggio o in uso. La condanna del CSE non è esclusa dal fatto che il montaggio sia stato materialmente eseguito da lavoratori della ditta appaltatrice o da un'impresa terza, in quanto la posizione di garanzia del coordinatore è autonoma rispetto a quella del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e del preposto al montaggio: ciascuno risponde per la quota di obbligo di sicurezza rimessa alla propria competenza. La Cassazione ha precisato che l'eventuale nomina formale di un CSE non competente o non presente in cantiere non esonera il committente dalla responsabilità di controllo sull'operato del coordinatore, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08.
Cos'è la culpa in vigilando del coordinatore CSE e come la valuta la Cassazione?
La culpa in vigilando del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è la forma di colpa specifica che la Cassazione individua quando il CSE omette di esercitare il controllo concreto e continuativo che l'art. 92 D.Lgs. 81/08 gli impone. Non si tratta di una colpa generica per violazione del principio del neminem laedere, ma di una colpa specifica per violazione di norme cautelari predeterminate: le disposizioni del D.Lgs. 81/08, il PSC, il PIMUS e le specifiche tecniche dell'Allegato XVIII al D.Lgs. 81/08 in tema di ponteggi metallici fissi. La Cass. Pen. Sez. IV n. 21926/2019 ha chiarito che la culpa in vigilando del CSE si manifesta in almeno tre varianti: l'omessa ispezione dei ponteggi in fase di montaggio o di uso prolungato; la mancata contestazione formale all'impresa esecutrice delle irregolarità riscontrate o riscontrabili; e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione delle lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente, imposta dall'art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/08. La Cassazione ha precisato che la culpa in vigilando del CSE è autonoma rispetto alla colpa del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e non è assorbita da essa: anche se il datore di lavoro ha omesso di vigilare sui propri dipendenti, il CSE risponde del proprio omesso controllo. Il grado di diligenza richiesto al CSE è quello del professionista qualificato in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili — una diligenza qualificata e non meramente ordinaria — sicché l'errore valutativo o la superficialità nell'ispezione costituisce di per sé una colpa rimproverabile. La Cassazione ha stabilito che la culpa in vigilando del CSE non è scusata dall'affidamento nei confronti dell'impresa esecutrice o del RSPP: il coordinatore deve formarsi un convincimento diretto sull'adeguatezza delle strutture, non limitarsi a recepire le attestazioni altrui. L'affidamento nel comportamento conforme degli altri soggetti della catena della sicurezza è ammesso solo quando non vi siano segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre a ispezioni aggiuntive.
Qual è il ruolo del PIMUS e del Reg. 3C nella responsabilità penale del CSE per crollo di ponteggio?
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) è il documento tecnico che l'impresa esecutrice deve redigere prima di procedere al montaggio di qualsiasi ponteggio metallico fisso, ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08 e dell'Allegato XXII al medesimo decreto. Il PIMUS contiene le istruzioni operative per le singole fasi di montaggio, le misure di protezione collettiva e individuale da adottare, le sequenze di montaggio, le verifiche intermedie da eseguire e i criteri di ancoraggio alla struttura edilizia. Il PIMUS deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e deve rispettare le istruzioni del libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio — il cosiddetto Reg. 3C, che contiene gli schemi tipo del ponteggio con i relativi carichi ammissibili, le campate massime e le altezze consentite senza calcolo specifico. La responsabilità penale del CSE si interseca con il PIMUS e il Reg. 3C sotto due profili distinti. Il primo: il CSE deve verificare che il PIMUS sia stato effettivamente redatto dall'impresa e che sia tecnicamente adeguato rispetto alle condizioni del cantiere, incluse altezze, tipologia di ponteggio e carichi previsti. Il secondo: il CSE deve controllare che le operazioni di montaggio siano effettivamente svolte in conformità alle prescrizioni del PIMUS e del Reg. 3C. La Cass. Pen. Sez. IV n. 32679/2020 ha affermato che il CSE che omette di verificare l'esistenza o l'adeguatezza del PIMUS, o che consente il montaggio del ponteggio in assenza di tale documento, risponde penalmente delle conseguenze lesive derivanti da un montaggio non conforme alle regole dell'arte. Quando il ponteggio non corrisponde ad alcuno schema tipo del Reg. 3C o quando le condizioni di cantiere impongono configurazioni non contemplate nel libretto, il PIMUS deve contenere un calcolo di resistenza e stabilità firmato da un ingegnere abilitato: il CSE deve verificare l'esistenza e la congruità di tale calcolo, non limitandosi a constatare la mera presenza del documento.
Come si ripartisce la responsabilità penale tra CSE, datore di lavoro e preposto al montaggio del ponteggio?
Il crollo di un ponteggio genera tipicamente una pluralità di soggetti penalmente responsabili, ciascuno per la propria quota di colpa, in forza del concorso di più posizioni di garanzia convergenti sulla medesima fonte di rischio. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è garante della sicurezza dei propri dipendenti ai sensi degli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08 e risponde per la scelta di lavoratori non adeguatamente formati, per la mancata dotazione di DPI idonei, per l'assenza di istruzioni operative sui rischi specifici del montaggio in quota. Il capocantiere o preposto risponde ex art. 19 D.Lgs. 81/08 per la direzione concreta delle operazioni di montaggio e per la mancata segnalazione di anomalie strutturali alla catena gerarchica. Il CSE risponde ex art. 92 D.Lgs. 81/08 per omessa vigilanza sull'attuazione delle misure di coordinamento e sull'adeguatezza della struttura. La Cass. Pen. Sez. IV n. 4361/2016 ha chiarito che le posizioni di garanzia concorrenti non si escludono reciprocamente: il CSE non può invocare come esimente la responsabilità del datore di lavoro o del preposto, né viceversa. La delega di funzioni dal committente al CSE non elimina la responsabilità residua del committente stesso, che ex art. 90 D.Lgs. 81/08 è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale del coordinatore nominato. La Cassazione ha specificato che la responsabilità del CSE è di carattere 'alto' — riferita all'organizzazione e al coordinamento dell'insieme delle lavorazioni, alla supervisione dell'applicazione del PSC e alla garanzia del coordinamento tra le imprese — e non si estende alla direzione tecnica dei singoli lavoratori, che rimane in capo al datore di lavoro e al preposto dell'impresa esecutrice. Tuttavia, la distinzione tra responsabilità 'alta' del CSE e responsabilità 'operativa' dei soggetti dell'impresa non vale a escludere la punibilità del coordinatore quando la causa del crollo sia riconducibile a un'anomalia strutturale che un'ispezione competente avrebbe consentito di rilevare.
Come la Cassazione accerta il nesso causale tra omessa ispezione del CSE e crollo del ponteggio?
L'accertamento del nesso causale nei processi penali per crollo di ponteggio segue il paradigma della causalità omissiva impropria, regolato dall'art. 40, comma 2, c.p.: il CSE non ha determinato attivamente il crollo, ma non ha impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di prevenire in forza della propria posizione di garanzia ex art. 92 D.Lgs. 81/08. Il giudice deve quindi verificare, con il metodo dell'eliminazione mentale, se — qualora il CSE avesse tenuto la condotta doverosa omessa (ispezione del ponteggio, verifica degli ancoraggi e degli elementi portanti, contestazione scritta delle irregolarità all'impresa esecutrice, eventuale sospensione delle lavorazioni) — l'evento lesivo si sarebbe verificato ugualmente con elevata probabilità logica. La Cass. Pen. Sez. IV n. 43786/2018 ha ribadito che il requisito dell'elevata probabilità logica non equivale a certezza assoluta: è sufficiente che, sulla base delle regole scientifiche della scienza delle costruzioni e delle disposizioni tecniche dell'Allegato XVIII D.Lgs. 81/08, una corretta ispezione avrebbe consentito di rilevare le anomalie strutturali — cedimento di giunti, insufficienza degli ancoraggi, mancanza di controventatura, corretto posizionamento delle tavole da ponte — che hanno poi causato il crollo, e di adottare le misure correttive in tempo utile. Il nesso causale tra omessa ispezione e crollo può essere interrotto solo da un evento sopravvenuto imprevedibile che si inserisca come causa autonoma ed esclusiva del collasso strutturale — ad esempio un evento atmosferico eccezionale o un impatto violento da veicolo — ma non dalla semplice erroneità tecnica del montaggio eseguito dai lavoratori, che rientra nell'ambito di rischio che il CSE era tenuto a monitorare e prevenire. La perizia tecnica riveste un ruolo decisivo in questi procedimenti: spetta al consulente tecnico del pubblico ministero e alla difesa ricostruire le cause fisiche del crollo e correlare ciascuna causa alle omissioni dei rispettivi garanti, distinguendo tra cause rilevabili in fase di montaggio e cause sopravvenute in corso d'opera.
L'art. 92 D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XVIII: quali obblighi del CSE rilevano penalmente in caso di crollo di ponteggio?
L'art. 92 D.Lgs. 81/08 elenca puntualmente le funzioni e i compiti del coordinatore per la sicurezza in esecuzione, ed è la norma cautelare di riferimento nei procedimenti penali per infortuni da crollo di ponteggi. I commi più rilevanti ai fini penali sono: la lett. a), che impone di verificare l'applicazione delle misure del PSC e delle relative procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; la lett. b), che richiede di verificare l'idoneità del POS di ciascuna impresa e la sua coerenza con il PSC; e soprattutto la lett. f), che attribuisce al CSE il potere-dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli adempimenti delle imprese interessate, con trasmissione immediata della segnalazione al committente e al responsabile dei lavori. L'Allegato XVIII al D.Lgs. 81/08 (Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali) specifica i requisiti tecnici minimi dei ponteggi fissi: ancoraggi a passo non superiore a 4 metri in verticale e 3,5 metri in orizzontale per ponteggi a tubi e giunti, presenza di parasassi a quota di 3 metri dal suolo, correnti e tavole da ponte con caratteristiche di resistenza e dimensioni definite, nonché i sistemi di collegamento tra gli elementi. Il CSE è tenuto a verificare che le strutture erette in cantiere rispettino questi requisiti minimi, con particolare attenzione alle fasi di montaggio e di smontaggio, durante le quali il rischio di crollo è statisticamente più elevato a causa della configurazione non ancora consolidata del ponteggio. La Cass. Pen. Sez. IV n. 21926/2019 ha affermato che la violazione degli obblighi ex art. 92 D.Lgs. 81/08 — in particolare l'omessa verifica degli ancoraggi in relazione ai requisiti dell'Allegato XVIII — integra la colpa specifica del CSE, che si aggiunge alla colpa generica derivante dall'inosservanza della comune diligenza e prudenza professionale. La Cassazione ha precisato che il CSE non assolve l'obbligo di vigilanza limitandosi a richiamare l'impresa al rispetto delle norme nel PSC: deve verificare in concreto che tali norme siano state effettivamente rispettate nel cantiere. La vigilanza puramente documentale, senza accertamento fisico delle strutture, è ritenuta dalla Cassazione inidonea ad escludere la responsabilità penale del coordinatore.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 92 — Obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
  • D.Lgs. 81/08 art. 136 — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) per ponteggi metallici fissi
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII — Requisiti tecnici di viabilità nei cantieri e ponteggi
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXII — Contenuto minimo del PIMUS
  • D.Lgs. 81/08 art. 90 — Obblighi del committente e del responsabile dei lavori in materia di coordinamento
  • Art. 589, comma 2, c.p. — Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche
  • Art. 590, comma 3, c.p. — Lesioni colpose gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche
  • Art. 40, comma 2, c.p. — Causalità omissiva impropria: non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 18519/2017 — Responsabilità penale del CSE per omessa ispezione periodica dei ponteggi in cantiere
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 4361/2016 — Concorso di posizioni di garanzia di CSE, datore di lavoro e preposto nel crollo di ponteggio
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 21926/2019 — Culpa in vigilando del CSE, colpa specifica ex art. 92 D.Lgs. 81/08 e Allegato XVIII
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 32679/2020 — Responsabilità del CSE per omessa verifica del PIMUS prima del montaggio del ponteggio
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 43786/2018 — Nesso causale tra omessa ispezione del CSE e crollo del ponteggio: elevata probabilità logica

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