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Responsabilità del Preposto per Cadute dall'Alto: obblighi e orientamento Cassazione

Orientamento giurisprudenziale della Cassazione sulla responsabilità penale del preposto per infortuni da caduta dall'alto: obblighi di vigilanza sull'esecuzione in quota, dovere di interrompere i lavori pericolosi rafforzato dal D.L. 146/2021, e concorso con la responsabilità del datore di lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.L. 146/2021 ha rafforzato gli obblighi del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/08), in particolare il dovere di interrompere immediatamente le lavorazioni pericolose e di astenersi dal tollerare prassi non sicure. La Cassazione, anche prima della riforma, aveva riconosciuto la responsabilità penale del preposto per infortuni da caduta dall'alto quando questi avesse consentito o non impedito l'esecuzione di lavori in quota senza sistemi anticaduta adeguati, a prescindere dall'istruzione data dal datore di lavoro.

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La posizione di garanzia del preposto per i lavori in quota

Il preposto è titolare di una posizione di garanzia propria e autonoma, incentrata sulla sorveglianza diretta e immediata dell'esecuzione delle attività lavorative. In materia di lavori in quota, questa posizione di garanzia si traduce nell'obbligo di verificare concretamente che i lavoratori utilizzino i sistemi anticaduta previsti (imbracature, linee vita, parapetti, reti di protezione) e che l'area di lavoro sia conforme alle prescrizioni del piano operativo di sicurezza.

La Cassazione ha affermato in modo costante che la responsabilità del preposto per cadute dall'alto sussiste non solo quando questi abbia impartito un ordine illecito, ma anche — e soprattutto — quando abbia omesso di vigilare sull'effettivo rispetto delle misure di sicurezza, consentendo di fatto l'esecuzione di lavori in condizioni di pericolo.

Le novità del D.L. 146/2021 sugli obblighi del preposto

Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, ha introdotto rilevanti modifiche all'art. 19 D.Lgs. 81/08, rafforzando in modo significativo gli obblighi del preposto. Le principali innovazioni sono:

  • Obbligo di interruzione immediata(lett. f-bis): il preposto deve interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente, senza attendere l'autorizzazione del datore di lavoro o del dirigente, e non consentirne la ripresa fino a quando il pericolo non sia stato eliminato;
  • Obbligo di segnalazione scritta (lett. f): il preposto deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente, anche in forma scritta, le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la sorveglianza;
  • Divieto di tollerare prassi non sicure: il preposto non può richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in situazioni di pericolo grave e imminente, anche in presenza di pressioni dei superiori gerarchici.

La riforma ha anche introdotto l'obbligo di aggiornamento formativo specifico per i preposti con cadenza biennale (art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08), ulteriore elemento la cui mancanza può rilevare in sede di valutazione della colpa del datore che non ha formato adeguatamente il preposto.

L'orientamento della Cassazione prima e dopo la riforma

Già prima delle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021, la Cassazione Penale Sez. IV aveva consolidato un orientamento rigoroso sulla responsabilità del preposto per infortuni da caduta dall'alto. I principi affermati dalla giurisprudenza comprendono:

  • il preposto che assiste o ha conoscenza dell'esecuzione di lavori in quota senza imbracatura risponde per omissione di vigilanza, a prescindere dal fatto che il datore abbia o meno istruito i lavoratori sull'uso dei DPI;
  • il preposto di fatto — colui che esercita concretamente funzioni di sovrintendenza senza nomina formale — risponde penalmente alla stregua del preposto nominato;
  • la responsabilità del preposto non è esclusa dall'imprudenza del lavoratore infortunato, salvo che il comportamento di quest'ultimo sia del tutto abnorme e imprevedibile;
  • la brevità del periodo durante il quale il pericolo si è concretizzato non riduce la responsabilità del preposto, se questi aveva possibilità concreta di intervenire.

Il concorso di responsabilità con il datore di lavoro

In materia di cadute dall'alto, il concorso di responsabilità tra preposto e datore di lavoro è la fattispecie più frequente. Il datore risponde per le carenze strutturali: mancata valutazione del rischio per i lavori in quota, omessa fornitura di DPI anticaduta adeguati, mancata formazione specifica dei lavoratori e del preposto stesso. Il preposto risponde per la mancata vigilanza nell'esecuzione concreta: non aver verificato l'utilizzo dei sistemi anticaduta, non aver interrotto i lavori in condizioni di pericolo evidente, non aver segnalato le carenze al superiore gerarchico.

Le due posizioni di garanzia sono indipendenti e non si esauriscono in via alternativa: ciascun soggetto risponde per la propria omissione causalmente rilevante, e la responsabilità del datore non diminuisce quella del preposto, né viceversa.

Domande sulla responsabilità del preposto per cadute dall'altoFAQ

Il preposto deve fermare i lavori anche se il datore lo ha autorizzato a procedere?
Sì. L'art. 19 comma 1 lett. f-bis) D.Lgs. 81/08 — introdotto dal D.L. 146/2021 — impone al preposto di interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente e di non riprendere i lavori fino alla verifica di avvenuta eliminazione del pericolo. Questo obbligo è autonomo rispetto alle istruzioni del datore di lavoro o del dirigente. La Cassazione ha affermato che l'autorizzazione del superiore gerarchico non scrimina il preposto che abbia consentito l'esecuzione di lavori in quota in condizioni di pericolo evidente.
Il preposto risponde anche se non ha ordinato lui di lavorare senza imbracatura?
Sì. La responsabilità del preposto non richiede che questi abbia impartito un ordine illecito: è sufficiente che abbia tollerato o non impedito l'esecuzione dei lavori in quota senza sistemi anticaduta adeguati. La Cassazione ha qualificato questo come omissione di vigilanza, configurando la colpa omissiva del preposto ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08. Il preposto è tenuto ad attivarsi concretamente e non può limitarsi a verificare che le istruzioni siano state impartite, se non controlla che vengano effettivamente rispettate.
Come il D.L. 146/2021 ha cambiato gli obblighi del preposto?
Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito con L. 215/2021) ha significativamente rafforzato gli obblighi del preposto, modificando l'art. 19 D.Lgs. 81/08. Le principali novità sono: obbligo di interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente (lett. f-bis), non condizionato alla decisione del datore; obbligo di segnalare per iscritto al datore e al dirigente le carenze e i pericoli rilevati (lett. f); obbligo di astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività pericolosa prima che il pericolo sia eliminato. La riforma ha anche introdotto l'obbligo di aggiornamento formativo biennale per i preposti (art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08).
La responsabilità del preposto esclude quella del datore di lavoro?
No. Le posizioni di garanzia del preposto e del datore di lavoro sono autonome e non si escludono reciprocamente. Datore, dirigente e preposto possono rispondere in concorso per lo stesso infortunio da caduta dall'alto, ciascuno per la propria sfera di competenza: il datore risponde per le carenze organizzative strutturali (mancata formazione, mancata fornitura dei DPI, omessa valutazione del rischio); il preposto risponde per la mancata vigilanza nell'esecuzione concreta e per non aver interrotto i lavori pericolosi. Il concorso di responsabilità non determina automaticamente una divisione proporzionale della pena, poiché il giudice valuta il contributo causale di ciascun soggetto.

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Domande frequentiFAQ

Il preposto deve fermare i lavori anche se il datore lo ha autorizzato a procedere?
Sì. L'art. 19 comma 1 lett. f-bis) D.Lgs. 81/08 — introdotto dal D.L. 146/2021 — impone al preposto di interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente e di non riprendere i lavori fino alla verifica di avvenuta eliminazione del pericolo. Questo obbligo è autonomo rispetto alle istruzioni del datore di lavoro o del dirigente. La Cassazione ha affermato che l'autorizzazione del superiore gerarchico non scrimina il preposto che abbia consentito l'esecuzione di lavori in quota in condizioni di pericolo evidente.
Il preposto risponde anche se non ha ordinato lui di lavorare senza imbracatura?
Sì. La responsabilità del preposto non richiede che questi abbia impartito un ordine illecito: è sufficiente che abbia tollerato o non impedito l'esecuzione dei lavori in quota senza sistemi anticaduta adeguati. La Cassazione ha qualificato questo come omissione di vigilanza, configurando la colpa omissiva del preposto ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08. Il preposto è tenuto ad attivarsi concretamente e non può limitarsi a verificare che le istruzioni siano state impartite, se non controlla che vengano effettivamente rispettate.
Come il D.L. 146/2021 ha cambiato gli obblighi del preposto?
Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito con L. 215/2021) ha significativamente rafforzato gli obblighi del preposto, modificando l'art. 19 D.Lgs. 81/08. Le principali novità sono: obbligo di interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente (lett. f-bis), non condizionato alla decisione del datore; obbligo di segnalare per iscritto al datore e al dirigente le carenze e i pericoli rilevati (lett. f); obbligo di astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività pericolosa prima che il pericolo sia eliminato. La riforma ha anche introdotto l'obbligo di aggiornamento formativo biennale per i preposti (art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08).
La responsabilità del preposto esclude quella del datore di lavoro?
No. Le posizioni di garanzia del preposto e del datore di lavoro sono autonome e non si escludono reciprocamente. Datore, dirigente e preposto possono rispondere in concorso per lo stesso infortunio da caduta dall'alto, ciascuno per la propria sfera di competenza: il datore risponde per le carenze organizzative strutturali (mancata formazione, mancata fornitura dei DPI, omessa valutazione del rischio); il preposto risponde per la mancata vigilanza nell'esecuzione concreta e per non aver interrotto i lavori pericolosi. Il concorso di responsabilità non determina automaticamente una divisione proporzionale della pena, poiché il giudice valuta il contributo causale di ciascun soggetto.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 19 — Obblighi del preposto (come modificato dal D.L. 146/2021)
  • D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215) — Rafforzamento obblighi del preposto
  • D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 — Formazione e aggiornamento biennale del preposto
  • D.Lgs. 81/08 artt. 107–122 — Lavori in quota e misure anticaduta
  • Art. 589 c.p. — Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche
  • Art. 590 c.p. — Lesioni colpose gravi o gravissime aggravate

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