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Responsabilità Penale del Preposto — Giurisprudenza Cassazione

Orientamenti della Cassazione penale sulla responsabilità del preposto: posizione di garanzia derivante dall'art. 19 D.Lgs. 81/08, obblighi di vigilanza e concorso con datore e dirigente.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il preposto risponde penalmente per gli infortuni causati dalla violazione dei propri obblighi di vigilanza e sorveglianza sull'esecuzione del lavoro, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08, che gli impone di sovrintendere le attività lavorative, verificare che i lavoratori adottino le misure di sicurezza e interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente. La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato negli ultimi anni un orientamento che qualifica il preposto come titolare di una posizione di garanzia propria e autonoma rispetto a quella del datore di lavoro.

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La giurisprudenza della Cassazione Penale Sez. IV (orientamenti 2020-2024) ha definito con crescente precisione il perimetro della responsabilità penale del preposto nel sistema prevenzionistico del D.Lgs. 81/08, distinguendo la sfera di competenza del preposto — la vigilanza esecutiva immediata — da quella del datore di lavoro e del dirigente. Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 ha rafforzato ulteriormente gli obblighi del preposto, introducendo il dovere di interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente e di segnalare per iscritto le carenze al superiore gerarchico.

Giurisprudenza sulla responsabilità penale del prepostoFAQ

Quando il preposto è considerato responsabile di un infortunio sul lavoro?
Il preposto è considerato responsabile di un infortunio sul lavoro quando la sua condotta omissiva o commissiva — in particolare la mancata vigilanza sull'esecuzione concreta delle attività lavorative — ha contribuito causalmente all'evento lesivo. L'art. 19 D.Lgs. 81/08 individua in modo tassativo gli obblighi del preposto: sovrintendere alle attività lavorative assicurandosi che i lavoratori adottino le misure di sicurezza prescritte, verificare che siano utilizzati i mezzi di protezione individuale forniti, segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo, e — obbligo cruciale introdotto dal D.L. 146/2021 — interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente, informando i superiori. La Cassazione Penale Sez. IV (orientamenti 2020-2024) ha consolidato il principio per cui il preposto è titolare di una posizione di garanzia propria e autonoma, incentrata sulla sorveglianza nell'immediato dell'esecuzione del lavoro. Si distingue pertanto nettamente la responsabilità del preposto — legata alla mancata vigilanza sull'esecuzione concreta, alle modalità operative adottate dai lavoratori e al rispetto delle istruzioni di sicurezza — da quella del datore di lavoro e del dirigente, che rispondono invece per carenze organizzative strutturali, omessa valutazione del rischio e mancata predisposizione di misure preventive. Esempi classici di responsabilità del preposto individuati dalla giurisprudenza: il preposto che non ferma un lavoratore il quale opera senza i DPI prescritti (casco, imbracatura, guanti), il preposto che consente l'esecuzione di lavori in quota senza che venga montata l'imbracatura di sicurezza, il preposto che permette l'utilizzo di attrezzature difettose che aveva il dovere di segnalare come non conformi. In tutti questi casi la Cassazione ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l'omissione del preposto e l'evento infortunistico.
La posizione di garanzia del preposto è diversa da quella del datore di lavoro?
Sì, le posizioni di garanzia nel sistema del D.Lgs. 81/08 sono plurime e distinte per contenuto e per titolari, in base al principio di personalità della responsabilità penale. Il datore di lavoro risponde in forza degli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08 per gli obblighi non delegabili (redazione del DVR, designazione RSPP) e per quelli delegabili (formazione, fornitura DPI, sorveglianza sanitaria), nonché in via generale per l'organizzazione aziendale della sicurezza. Il dirigente risponde ai sensi dell'art. 18 per l'attuazione concreta delle direttive del datore, l'organizzazione operativa del lavoro e la vigilanza sull'adozione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori nella propria sfera di competenza. Il preposto risponde ai sensi dell'art. 19 per la sorveglianza esecutiva immediata: non decide le misure di prevenzione, non organizza il processo produttivo, ma deve garantire che nell'esecuzione concreta del lavoro le misure già decise vengano effettivamente rispettate dai singoli lavoratori. La Cassazione Penale Sez. IV ha affermato con chiarezza che le posizioni di garanzia non si escludono a vicenda e non si esauriscono in via alternativa: ciascun soggetto risponde per la propria sfera di competenza, e la responsabilità di uno non elimina quella degli altri. Ne consegue che datore di lavoro, dirigente e preposto possono concorrere nello stesso reato colposo (omicidio ex art. 589 c.p. o lesioni ex art. 590 c.p.) quando l'evento è riconducibile a più omissioni, ciascuna causalmente rilevante. Il preposto risponde per la mancata vigilanza nell'immediato; il datore risponde per la carenza organizzativa strutturale che ha reso possibile la situazione di pericolo; il dirigente risponde per la mancata attuazione delle misure organizzative. Questa pluralità di responsabilità è espressione del principio di garanzia multilivello tipico del sistema prevenzionistico italiano.
Il preposto può andare assolto se ha subito pressioni del datore di lavoro?
La questione attiene alla causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) e, più in generale, all'esigibilità della condotta alternativa lecita in capo al preposto. La Cassazione Penale ha affrontato ripetutamente questo scenario e ha elaborato una posizione netta: la pressione esercitata dal datore di lavoro sul preposto affinché si prosegua un'attività pericolosa non costituisce, di per sé, causa di giustificazione o di non punibilità. Il preposto, infatti, ha l'obbligo giuridico di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e imminente (art. 19, comma 1, lett. f-bis), D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.L. 146/2021), e questo obbligo è autonomo rispetto alle direttive del superiore gerarchico. La Cassazione ha escluso la causa di giustificazione nei casi in cui il preposto aveva piena consapevolezza del rischio, aveva il potere materiale di interrompere l'attività e non si è trovato in una situazione di assoluta impossibilità ad agire diversamente. Il D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) ha ulteriormente rafforzato gli obblighi del preposto, includendo il dovere di segnalare per iscritto al superiore gerarchico le condizioni di pericolo rilevate. Questa segnalazione scritta costituisce, nella pratica, anche uno strumento di tutela per il preposto stesso: dimostrare di avere formalmente segnalato il pericolo e di avere subito un'ingiustificata pressione a proseguire è un elemento difensivo rilevante che può ridurre o escludere la colpa del preposto, spostando la responsabilità principale sul datore che ha ignorato la segnalazione. Permane tuttavia l'obbligo di interrompere l'attività e di non eseguire disposizioni palesemente contrarie alle norme di sicurezza, anche in presenza di pressioni gerarchiche.
Quali sono le sanzioni previste per il preposto che viola gli obblighi del D.Lgs. 81/08?
Il sistema sanzionatorio previsto a carico del preposto si articola su più livelli. In via amministrativa e penale contravvenzionale, l'art. 56 D.Lgs. 81/08 prevede per il preposto che violi gli obblighi dell'art. 19 la pena dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491 a 1.474 euro. Si tratta di illeciti contravvenzionali, estinguibili con oblazione o mediante prescrizione obbligatoria dell'organo di vigilanza (ASL/INL) ai sensi degli artt. 20 ss. D.Lgs. 758/1994, previa regolarizzazione. Ben più gravi sono le conseguenze penali in caso di infortunio: se la violazione degli obblighi del preposto ha cagionato la morte di un lavoratore, si configura il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, comma 2, c.p.), punito con la reclusione da due a sette anni; se si tratta di lesioni gravi o gravissime, si configura il delitto di lesioni colpose aggravate (art. 590, comma 3, c.p.). La pena concretamente irrogata al preposto è in genere inferiore a quella del datore di lavoro, in ragione della minore posizione nella scala gerarchica e della limitata sfera di competenza; tuttavia, nei casi in cui il nesso causale tra l'omissione del preposto e l'evento sia diretto e immediato — come nel caso del preposto che assiste all'infortunio senza intervenire — la pena può risultare analoga o addirittura maggiore. Non è configurabile una responsabilità amministrativa diretta del preposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché il preposto è persona fisica e non ente; l'ente datore di lavoro può tuttavia essere responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies) se il preposto ha agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente, concorrendo con la responsabilità penale personale del preposto.
Un lavoratore può diventare preposto senza saperlo?
Sì, e questa è una delle questioni più critiche e dibattute nella pratica aziendale e nella giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro. La giurisprudenza della Cassazione Penale ha da tempo consolidato la figura del c.d. preposto di fatto: il soggetto che, indipendentemente dalla nomina formale, svolge concretamente funzioni di sovrintendenza e sorveglianza sull'esecuzione del lavoro altrui, impartisce direttive, organizza i turni, distribuisce i compiti tra i colleghi o coordina operativamente il gruppo di lavoro, è qualificato come preposto di fatto e risponde penalmente come tale. La nomina formale non è quindi condizione necessaria per l'assunzione della posizione di garanzia: ciò che rileva è l'esercizio concreto dei poteri di supervisione. Il D.L. 146/2021 ha tuttavia rafforzato notevolmente l'obbligo di nomina scritta del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/08), rendendo la nomina un adempimento formale non eludibile per il datore di lavoro. Parallelamente, l'art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 — modificato dal D.L. 146/2021 — ha introdotto l'obbligo di formazione specifica per i preposti, con aggiornamento obbligatorio con cadenza biennale; la formazione deve essere aggiuntiva e specifica rispetto a quella prevista per i lavoratori e deve riguardare i contenuti dell'art. 19. Il mancato adempimento di questo obbligo di formazione da parte del datore non elimina la responsabilità del preposto di fatto per le proprie omissioni, ma costituisce un elemento rilevante nella ricostruzione delle responsabilità: il datore che non ha formato il preposto risponde anche per questo profilo.
Come si difende il preposto in caso di procedimento penale per infortunio?
La difesa penale del preposto in un procedimento per omicidio colposo o lesioni colpose aggravate da violazione della normativa antinfortunistica richiede una strategia articolata che punta a dimostrare l'assenza di uno o più elementi costitutivi del reato o l'attenuazione della responsabilità. La prima e più efficace linea difensiva consiste nel contestare il nesso causale: occorre dimostrare che l'omissione del preposto non ha contribuito causalmente all'evento lesivo, o che anche in presenza della condotta alternativa doverosa il danno si sarebbe comunque verificato (c.d. causalità della colpa). In secondo luogo, la difesa può far valere il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore infortunato: la Cassazione riconosce che il comportamento del lavoratore — non meramente imprudente, ma del tutto imprevedibile e incompatibile con il normale svolgimento del lavoro — può interrompere il nesso causale e liberare il preposto da responsabilità. Terzo elemento difensivo è la prova della diligenza esercitata: il preposto che dimostra di avere effettivamente sorvegliato l'attività, impartito le istruzioni di sicurezza, verificato l'utilizzo dei DPI e segnalato per iscritto al superiore eventuali anomalie o pericoli, ha basi solide per contestare l'elemento della colpa. Ulteriore argomento è la distribuzione delle responsabilità tra tutti i soggetti garanti: RSPP, dirigente, datore di lavoro. Il difensore del preposto può sostenere che la quota di causalità imputabile al preposto è marginale rispetto alla responsabilità primaria del datore che non ha adottato le misure organizzative necessarie o che ha omesso la formazione. Infine, la documentazione delle segnalazioni scritte al datore circa carenze strutturali o pericoli specifici è un elemento difensivo di grande peso, capace di spostare la responsabilità principale sui superiori gerarchici che hanno ignorato tali segnalazioni.

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Domande frequentiFAQ

Quando il preposto è considerato responsabile di un infortunio sul lavoro?
Il preposto è considerato responsabile di un infortunio sul lavoro quando la sua condotta omissiva o commissiva — in particolare la mancata vigilanza sull'esecuzione concreta delle attività lavorative — ha contribuito causalmente all'evento lesivo. L'art. 19 D.Lgs. 81/08 individua in modo tassativo gli obblighi del preposto: sovrintendere alle attività lavorative assicurandosi che i lavoratori adottino le misure di sicurezza prescritte, verificare che siano utilizzati i mezzi di protezione individuale forniti, segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo, e — obbligo cruciale introdotto dal D.L. 146/2021 — interrompere immediatamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente, informando i superiori. La Cassazione Penale Sez. IV (orientamenti 2020-2024) ha consolidato il principio per cui il preposto è titolare di una posizione di garanzia propria e autonoma, incentrata sulla sorveglianza nell'immediato dell'esecuzione del lavoro. Si distingue pertanto nettamente la responsabilità del preposto — legata alla mancata vigilanza sull'esecuzione concreta, alle modalità operative adottate dai lavoratori e al rispetto delle istruzioni di sicurezza — da quella del datore di lavoro e del dirigente, che rispondono invece per carenze organizzative strutturali, omessa valutazione del rischio e mancata predisposizione di misure preventive. Esempi classici di responsabilità del preposto individuati dalla giurisprudenza: il preposto che non ferma un lavoratore il quale opera senza i DPI prescritti (casco, imbracatura, guanti), il preposto che consente l'esecuzione di lavori in quota senza che venga montata l'imbracatura di sicurezza, il preposto che permette l'utilizzo di attrezzature difettose che aveva il dovere di segnalare come non conformi. In tutti questi casi la Cassazione ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l'omissione del preposto e l'evento infortunistico.
La posizione di garanzia del preposto è diversa da quella del datore di lavoro?
Sì, le posizioni di garanzia nel sistema del D.Lgs. 81/08 sono plurime e distinte per contenuto e per titolari, in base al principio di personalità della responsabilità penale. Il datore di lavoro risponde in forza degli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08 per gli obblighi non delegabili (redazione del DVR, designazione RSPP) e per quelli delegabili (formazione, fornitura DPI, sorveglianza sanitaria), nonché in via generale per l'organizzazione aziendale della sicurezza. Il dirigente risponde ai sensi dell'art. 18 per l'attuazione concreta delle direttive del datore, l'organizzazione operativa del lavoro e la vigilanza sull'adozione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori nella propria sfera di competenza. Il preposto risponde ai sensi dell'art. 19 per la sorveglianza esecutiva immediata: non decide le misure di prevenzione, non organizza il processo produttivo, ma deve garantire che nell'esecuzione concreta del lavoro le misure già decise vengano effettivamente rispettate dai singoli lavoratori. La Cassazione Penale Sez. IV ha affermato con chiarezza che le posizioni di garanzia non si escludono a vicenda e non si esauriscono in via alternativa: ciascun soggetto risponde per la propria sfera di competenza, e la responsabilità di uno non elimina quella degli altri. Ne consegue che datore di lavoro, dirigente e preposto possono concorrere nello stesso reato colposo (omicidio ex art. 589 c.p. o lesioni ex art. 590 c.p.) quando l'evento è riconducibile a più omissioni, ciascuna causalmente rilevante. Il preposto risponde per la mancata vigilanza nell'immediato; il datore risponde per la carenza organizzativa strutturale che ha reso possibile la situazione di pericolo; il dirigente risponde per la mancata attuazione delle misure organizzative. Questa pluralità di responsabilità è espressione del principio di garanzia multilivello tipico del sistema prevenzionistico italiano.
Il preposto può andare assolto se ha subito pressioni del datore di lavoro?
La questione attiene alla causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) e, più in generale, all'esigibilità della condotta alternativa lecita in capo al preposto. La Cassazione Penale ha affrontato ripetutamente questo scenario e ha elaborato una posizione netta: la pressione esercitata dal datore di lavoro sul preposto affinché si prosegua un'attività pericolosa non costituisce, di per sé, causa di giustificazione o di non punibilità. Il preposto, infatti, ha l'obbligo giuridico di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e imminente (art. 19, comma 1, lett. f-bis), D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.L. 146/2021), e questo obbligo è autonomo rispetto alle direttive del superiore gerarchico. La Cassazione ha escluso la causa di giustificazione nei casi in cui il preposto aveva piena consapevolezza del rischio, aveva il potere materiale di interrompere l'attività e non si è trovato in una situazione di assoluta impossibilità ad agire diversamente. Il D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) ha ulteriormente rafforzato gli obblighi del preposto, includendo il dovere di segnalare per iscritto al superiore gerarchico le condizioni di pericolo rilevate. Questa segnalazione scritta costituisce, nella pratica, anche uno strumento di tutela per il preposto stesso: dimostrare di avere formalmente segnalato il pericolo e di avere subito un'ingiustificata pressione a proseguire è un elemento difensivo rilevante che può ridurre o escludere la colpa del preposto, spostando la responsabilità principale sul datore che ha ignorato la segnalazione. Permane tuttavia l'obbligo di interrompere l'attività e di non eseguire disposizioni palesemente contrarie alle norme di sicurezza, anche in presenza di pressioni gerarchiche.
Quali sono le sanzioni previste per il preposto che viola gli obblighi del D.Lgs. 81/08?
Il sistema sanzionatorio previsto a carico del preposto si articola su più livelli. In via amministrativa e penale contravvenzionale, l'art. 56 D.Lgs. 81/08 prevede per il preposto che violi gli obblighi dell'art. 19 la pena dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491 a 1.474 euro. Si tratta di illeciti contravvenzionali, estinguibili con oblazione o mediante prescrizione obbligatoria dell'organo di vigilanza (ASL/INL) ai sensi degli artt. 20 ss. D.Lgs. 758/1994, previa regolarizzazione. Ben più gravi sono le conseguenze penali in caso di infortunio: se la violazione degli obblighi del preposto ha cagionato la morte di un lavoratore, si configura il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, comma 2, c.p.), punito con la reclusione da due a sette anni; se si tratta di lesioni gravi o gravissime, si configura il delitto di lesioni colpose aggravate (art. 590, comma 3, c.p.). La pena concretamente irrogata al preposto è in genere inferiore a quella del datore di lavoro, in ragione della minore posizione nella scala gerarchica e della limitata sfera di competenza; tuttavia, nei casi in cui il nesso causale tra l'omissione del preposto e l'evento sia diretto e immediato — come nel caso del preposto che assiste all'infortunio senza intervenire — la pena può risultare analoga o addirittura maggiore. Non è configurabile una responsabilità amministrativa diretta del preposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché il preposto è persona fisica e non ente; l'ente datore di lavoro può tuttavia essere responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies) se il preposto ha agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente, concorrendo con la responsabilità penale personale del preposto.
Un lavoratore può diventare preposto senza saperlo?
Sì, e questa è una delle questioni più critiche e dibattute nella pratica aziendale e nella giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro. La giurisprudenza della Cassazione Penale ha da tempo consolidato la figura del c.d. preposto di fatto: il soggetto che, indipendentemente dalla nomina formale, svolge concretamente funzioni di sovrintendenza e sorveglianza sull'esecuzione del lavoro altrui, impartisce direttive, organizza i turni, distribuisce i compiti tra i colleghi o coordina operativamente il gruppo di lavoro, è qualificato come preposto di fatto e risponde penalmente come tale. La nomina formale non è quindi condizione necessaria per l'assunzione della posizione di garanzia: ciò che rileva è l'esercizio concreto dei poteri di supervisione. Il D.L. 146/2021 ha tuttavia rafforzato notevolmente l'obbligo di nomina scritta del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/08), rendendo la nomina un adempimento formale non eludibile per il datore di lavoro. Parallelamente, l'art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 — modificato dal D.L. 146/2021 — ha introdotto l'obbligo di formazione specifica per i preposti, con aggiornamento obbligatorio con cadenza biennale; la formazione deve essere aggiuntiva e specifica rispetto a quella prevista per i lavoratori e deve riguardare i contenuti dell'art. 19. Il mancato adempimento di questo obbligo di formazione da parte del datore non elimina la responsabilità del preposto di fatto per le proprie omissioni, ma costituisce un elemento rilevante nella ricostruzione delle responsabilità: il datore che non ha formato il preposto risponde anche per questo profilo.
Come si difende il preposto in caso di procedimento penale per infortunio?
La difesa penale del preposto in un procedimento per omicidio colposo o lesioni colpose aggravate da violazione della normativa antinfortunistica richiede una strategia articolata che punta a dimostrare l'assenza di uno o più elementi costitutivi del reato o l'attenuazione della responsabilità. La prima e più efficace linea difensiva consiste nel contestare il nesso causale: occorre dimostrare che l'omissione del preposto non ha contribuito causalmente all'evento lesivo, o che anche in presenza della condotta alternativa doverosa il danno si sarebbe comunque verificato (c.d. causalità della colpa). In secondo luogo, la difesa può far valere il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore infortunato: la Cassazione riconosce che il comportamento del lavoratore — non meramente imprudente, ma del tutto imprevedibile e incompatibile con il normale svolgimento del lavoro — può interrompere il nesso causale e liberare il preposto da responsabilità. Terzo elemento difensivo è la prova della diligenza esercitata: il preposto che dimostra di avere effettivamente sorvegliato l'attività, impartito le istruzioni di sicurezza, verificato l'utilizzo dei DPI e segnalato per iscritto al superiore eventuali anomalie o pericoli, ha basi solide per contestare l'elemento della colpa. Ulteriore argomento è la distribuzione delle responsabilità tra tutti i soggetti garanti: RSPP, dirigente, datore di lavoro. Il difensore del preposto può sostenere che la quota di causalità imputabile al preposto è marginale rispetto alla responsabilità primaria del datore che non ha adottato le misure organizzative necessarie o che ha omesso la formazione. Infine, la documentazione delle segnalazioni scritte al datore circa carenze strutturali o pericoli specifici è un elemento difensivo di grande peso, capace di spostare la responsabilità principale sui superiori gerarchici che hanno ignorato tali segnalazioni.

Fonti normative

  • Art. 19 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del preposto
  • Art. 56 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del preposto
  • D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 — Modifiche agli obblighi del preposto
  • Cass. Pen. Sez. IV — Orientamenti 2020-2024 sulla posizione di garanzia del preposto

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