L'art. 77 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori DPI adeguati ai rischi effettivamente presenti, di mantenerli in condizioni di efficienza e di assicurare la formazione e l'addestramento al loro uso. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'orientamento secondo cui l'omessa fornitura di DPI, o la fornitura di DPI inadeguati, configura violazione della posizione di garanzia del datore di lavoro, con conseguente responsabilità penale ex artt. 43, 589 e 590 c.p. qualora ne derivi un infortunio.
Chi può essere chiamato a rispondere
Il datore di lavoro è il principale titolare dell'obbligo di fornitura dei DPI (art. 77 c. 1 D.Lgs. 81/08), ma la responsabilità può estendersi al dirigente (art. 2 c. 1 lett. d) che ha autonomia gestionale nella scelta e distribuzione dei dispositivi, e al preposto (art. 19) che è tenuto a verificare che i lavoratori li utilizzino correttamente. La delega di funzioni ex art. 16 può trasferire la responsabilità operativa purché rispetti i requisiti di validità (forma scritta, poteri di spesa, pubblicità). Il datore conserva comunque l'obbligo di vigilanza sull'adempimento della delega.
Perché questo orientamento è rilevante
Le sanzioni per violazione dell'art. 77 D.Lgs. 81/08 sono previste dall'art. 87: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro. Quando dalla mancata fornitura di DPI deriva un infortunio, concorrono le sanzioni penali per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante della violazione di norme antinfortunistiche. La Cassazione penale Sez. IV ha ripetutamente ribadito che i DPI rappresentano l'ultima misura nella gerarchia preventiva: il datore non può sostituire misure collettive con DPI individuali, ma deve adottare entrambe ove necessario. Il mancato addestramento all'uso (art. 77 c. 4) costituisce autonoma violazione.
Massime consolidate
Prassi recente e tendenze
I più recenti orientamenti della Cassazione (2022-2025) valorizzano la distinzione tra rischio generico e rischio specifico nella valutazione dell'adeguatezza dei DPI: non è sufficiente la mera distribuzione del dispositivo, occorre che sia idoneo al rischio concreto presente nel ciclo lavorativo. In materia di lavori in quota la Corte ha confermato che l'imbracatura anticaduta deve essere accompagnata da punti di ancoraggio adeguati e da addestramento documentato. Per il rischio chimico e da agenti biologici, la scelta del DPI deve risultare dalla valutazione del rischio e dal DVR, con verifica periodica della corretta vestizione.
Disclaimer: sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Le formule "orientamento consolidato" indicano principi ricorrenti, non singole pronunce specifiche.
Domande frequentiFAQ
È sufficiente mettere i DPI a disposizione dei lavoratori?
Quando scatta la responsabilità penale per mancata fornitura di DPI?
I DPI possono sostituire le misure di protezione collettiva?
Quali DPI sono obbligatori per i lavori in quota?
Come si documenta la consegna e la formazione all'uso dei DPI?
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Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico Sicurezza
- Reg. CE 852/2004 e 178/2002
- Italgiure / DeJure / One Legale (banche dati Cassazione)
- INAIL — circolari e indicazioni operative
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