Il datore di lavoro deve fornire DPI adeguati ai rischi individuati nel DVR, mantenerli efficienti, formare e, per i DPI di III categoria e gli otoprotettori, addestrare i lavoratori (artt. 18 e 77). Per la Cassazione la consegna documentata non chiude la questione: se il lavoratore non usa il DPI e il datore o il preposto lo tollerano, l’infortunio è loro addebitabile. Il lavoratore che rifiuta i DPI viola a sua volta l’art. 20 e può essere sanzionato.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Fornire non significa adempiere
L’obbligo comprende la scelta del DPI giusto per quel rischio (art. 79 e allegati VIII-IX), la sostituzione quando è deteriorato, le istruzioni comprensibili e la verifica dell’uso. Un DPI generico, della taglia sbagliata o scaduto equivale, nei giudizi, a un DPI non fornito.
art. 77 D.Lgs. 81/2008art. 18 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008
2. La vigilanza sull’uso è parte dell’obbligo
Il datore deve «richiedere l’osservanza» delle norme e dell’uso dei DPI (art. 18, c. 1, lett. f) e il preposto deve intervenire e, se necessario, interrompere l’attività (art. 19). La tolleranza verso il mancato uso, specie se abituale, fonda la responsabilità per l’infortunio.
art. 18 c. 1 lett. f D.Lgs. 81/2008art. 19 D.Lgs. 81/2008
3. Il comportamento del lavoratore esclude la colpa solo se abnorme
Il lavoratore che si toglie i guanti o gli occhiali per comodità compie un’imprudenza prevedibile, che il sistema di prevenzione deve governare. Diverso il caso di una condotta del tutto estranea alle mansioni e imprevedibile, che può interrompere il nesso causale.
art. 41 c. 2 c.p.
4. Senza addestramento i DPI di III categoria non sono «forniti» correttamente
Per imbracature anticaduta, autorespiratori, DPI contro agenti chimici pericolosi e otoprotettori l’art. 77, c. 5, rende obbligatorio l’addestramento. La sola consegna con firma del lavoratore non lo sostituisce.
art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzioni
La mancata fornitura dei DPI è punita dall’art. 55, c. 5, lett. d, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro (importi rivalutati applicabili alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023). Il lavoratore che non utilizza in modo appropriato i DPI è punito dall’art. 59 con l’arresto fino a un mese o l’ammenda.
La mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto è anche una delle violazioni che consentono all’Ispettorato di sospendere l’attività (art. 14 e allegato I).
Il lato disciplinare
Il rifiuto reiterato di indossare i DPI può essere sanzionato con il procedimento disciplinare dell’art. 7 della L. 300/1970, fino al licenziamento nei casi più gravi e nel rispetto della proporzionalità prevista dal contratto collettivo. Le contestazioni scritte sono anche una prova della vigilanza svolta.
Cosa fare in azienda
- Collegare ogni DPI a un rischio del DVR, con modello, norma tecnica e periodicità di sostituzione.
- Registrare consegna, formazione e, per i DPI di III categoria e gli otoprotettori, l’addestramento con prova pratica.
- Dare ai preposti istruzioni scritte su come intervenire e documentare i richiami.
- Raccogliere le segnalazioni dei lavoratori su DPI scomodi o difettosi e valutare modelli alternativi con il medico competente.
Domande frequentiFAQ
Basta far firmare al lavoratore la ricevuta di consegna?
I DPI possono essere fatti pagare al lavoratore?
Cosa rischia il lavoratore che non indossa i DPI?
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