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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

DPI non forniti o non indossati: la responsabilità del datore di lavoro

Consegnare i dispositivi di protezione non basta: per la giurisprudenza il datore deve sceglierli adeguati, addestrare all’uso e pretendere che siano indossati.

Risposta rapida

Il datore di lavoro deve fornire DPI adeguati ai rischi individuati nel DVR, mantenerli efficienti, formare e, per i DPI di III categoria e gli otoprotettori, addestrare i lavoratori (artt. 18 e 77). Per la Cassazione la consegna documentata non chiude la questione: se il lavoratore non usa il DPI e il datore o il preposto lo tollerano, l’infortunio è loro addebitabile. Il lavoratore che rifiuta i DPI viola a sua volta l’art. 20 e può essere sanzionato.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Fornire non significa adempiere

    L’obbligo comprende la scelta del DPI giusto per quel rischio (art. 79 e allegati VIII-IX), la sostituzione quando è deteriorato, le istruzioni comprensibili e la verifica dell’uso. Un DPI generico, della taglia sbagliata o scaduto equivale, nei giudizi, a un DPI non fornito.

    art. 77 D.Lgs. 81/2008art. 18 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008

  2. 2. La vigilanza sull’uso è parte dell’obbligo

    Il datore deve «richiedere l’osservanza» delle norme e dell’uso dei DPI (art. 18, c. 1, lett. f) e il preposto deve intervenire e, se necessario, interrompere l’attività (art. 19). La tolleranza verso il mancato uso, specie se abituale, fonda la responsabilità per l’infortunio.

    art. 18 c. 1 lett. f D.Lgs. 81/2008art. 19 D.Lgs. 81/2008

  3. 3. Il comportamento del lavoratore esclude la colpa solo se abnorme

    Il lavoratore che si toglie i guanti o gli occhiali per comodità compie un’imprudenza prevedibile, che il sistema di prevenzione deve governare. Diverso il caso di una condotta del tutto estranea alle mansioni e imprevedibile, che può interrompere il nesso causale.

    art. 41 c. 2 c.p.

  4. 4. Senza addestramento i DPI di III categoria non sono «forniti» correttamente

    Per imbracature anticaduta, autorespiratori, DPI contro agenti chimici pericolosi e otoprotettori l’art. 77, c. 5, rende obbligatorio l’addestramento. La sola consegna con firma del lavoratore non lo sostituisce.

    art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/2008

Sanzioni

La mancata fornitura dei DPI è punita dall’art. 55, c. 5, lett. d, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro (importi rivalutati applicabili alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023). Il lavoratore che non utilizza in modo appropriato i DPI è punito dall’art. 59 con l’arresto fino a un mese o l’ammenda.

La mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto è anche una delle violazioni che consentono all’Ispettorato di sospendere l’attività (art. 14 e allegato I).

Il lato disciplinare

Il rifiuto reiterato di indossare i DPI può essere sanzionato con il procedimento disciplinare dell’art. 7 della L. 300/1970, fino al licenziamento nei casi più gravi e nel rispetto della proporzionalità prevista dal contratto collettivo. Le contestazioni scritte sono anche una prova della vigilanza svolta.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Basta far firmare al lavoratore la ricevuta di consegna?
No. La ricevuta prova la consegna, non l’adeguatezza del DPI, la formazione o la vigilanza sull’uso. In caso di infortunio vengono esaminati tutti questi elementi.
I DPI possono essere fatti pagare al lavoratore?
No. Le misure di sicurezza non devono comportare oneri per i lavoratori (art. 15, c. 2): i DPI sono a carico del datore di lavoro.
Cosa rischia il lavoratore che non indossa i DPI?
L’arresto fino a un mese o l’ammenda (art. 59) e sanzioni disciplinari. Il suo comportamento, se prevedibile, non esclude però la responsabilità di datore e preposto che non hanno vigilato.

Fonti normative

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