L'art. 37 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro l'obbligo di garantire una formazione adeguata e specifica a tutti i lavoratori, con contenuti calibrati sui rischi della mansione svolta e del settore produttivo. La Cassazione penale ha consolidato il principio per cui la mancata o insufficiente formazione costituisce causa o co-causa dell'infortunio, configurando colpa specifica del datore anche quando il lavoratore abbia tenuto un comportamento imprudente ma prevedibile.
Chi può essere chiamato a rispondere
Il datore di lavoro è il principale destinatario dell'obbligo di formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08, obbligo che non può essere delegato in modo da spogliarsene completamente. L'RSPP supporta il datore nella progettazione del piano formativo ma non ne assume la responsabilità giuridica. Il dirigente risponde per le funzioni delegate in materia formativa. Il preposto risponde in proprio della carenza formativa se, pur designato a tale ruolo, non ha vigilato sull'effettivo svolgimento della formazione o non ha segnalato al datore lacune evidenti. L'ente di formazione esterno risponde contrattualmente della qualità dei contenuti ma non esonera il datore dall'obbligo di verifica dell'adeguatezza della formazione erogata rispetto ai rischi aziendali.
Perché questo orientamento è rilevante
La formazione inadeguata è tra le cause di infortunio più ricorrenti nei procedimenti penali a carico dei datori di lavoro. Il sistema prevenzionistico del D.Lgs. 81/08 è costruito sul presupposto che i lavoratori siano informati e formati sui rischi che corrono e sulle misure di prevenzione: un lavoratore non formato è strutturalmente esposto a rischi che non è in grado di riconoscere né gestire. La giurisprudenza ha progressivamente ristretto lo spazio di manovra difensiva del datore che invochi la colpa del lavoratore: se la formazione fosse stata adeguata, il comportamento pericoloso sarebbe stato o meno probabile o riconducibile a un rischio elettivo. Anche la formazione del preposto — rafforzata dal D.L. 146/2021 — è diventata uno dei temi centrali nei procedimenti per infortuni sul lavoro.
Massime consolidate
Cass. Pen., Sez. IV — orientamento consolidato
La mancata o insufficiente formazione del lavoratore sulle procedure operative connesse al rischio che ha causato l'infortunio costituisce colpa specifica del datore di lavoro ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e integra un elemento causale o co-causale dell'evento lesivo, non interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore ove questo fosse prevedibile.
La Cassazione penale ha consolidato il principio per cui l'omessa o inadeguata formazione del lavoratore è causa o co-causa dell'infortunio ogni volta in cui il rischio non governato dalla formazione si sia concretizzato nell'evento. L'art. 37 D.Lgs. 81/08 distingue tra formazione generale (contenuti del D.Lgs. 81/08, sistemi di gestione della sicurezza) e formazione specifica (rischi propri della mansione e del settore). La Corte ha affermato in più occasioni che una formazione generica, non calibrata sui rischi della specifica mansione svolta, non assolve l'obbligo di legge. La prevedibilità del comportamento imprudente del lavoratore — quando si tratti di comportamenti ordinari riconducibili all'ambito lavorativo — non interrompe il nesso causale ma anzi aggrava la posizione del datore: proprio perché prevedibile, quel comportamento doveva essere prevenuto con adeguata formazione e procedure operative.
Rilievo pratico: Mappare le mansioni e identificare i rischi specifici di ciascuna. Erogare formazione differenziata per mansione e non limitarsi a corsi generici. Conservare registri di presenza firmati, test di apprendimento e attestati individuali aggiornati.
art. 37 D.Lgs. 81/08art. 589 c.p.Cass. Pen., Sez. IV — orientamento consolidato
Il datore di lavoro non può trasferire su altri soggetti (RSPP, enti di formazione esterni, preposti) la propria responsabilità penale per omessa formazione; è suo obbligo non soltanto disporre la formazione ma anche verificarne l'effettiva erogazione, la qualità dei contenuti e la comprensione da parte dei lavoratori.
L'art. 18 co. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08 attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, compresa la partecipazione ai corsi di formazione. La giurisprudenza ha precisato che il datore non assolve tale obbligo limitandosi a inviare il lavoratore a un corso esterno senza verificarne la qualità e l'effettiva pertinenza rispetto ai rischi mansionali. Il ruolo dell'RSPP è di supporto tecnico alla progettazione della formazione, non di sostituzione del datore negli obblighi che la legge pone direttamente su quest'ultimo. La Corte ha affermato che la delega alla formazione verso un ente esterno non solleva il datore qualora i contenuti del corso siano generici, non adattati alla realtà aziendale, o qualora non vi sia stata verifica dell'apprendimento.
Rilievo pratico: Definire un piano formativo aziendale approvato dal datore, con indicazione dei contenuti, dei docenti, dei metodi di verifica dell'apprendimento e delle scadenze di aggiornamento. Il datore deve essere in grado di dimostrare di aver supervisionato l'intero processo.
art. 37 D.Lgs. 81/08art. 18 D.Lgs. 81/08Cass. Pen., Sez. IV — orientamento consolidato
La formazione erogata in modo non conforme ai contenuti e alla durata minima previsti dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 è equiparata dalla giurisprudenza alla mancata formazione ai fini della responsabilità penale del datore di lavoro per infortuni connessi ai rischi oggetto della formazione carente.
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, recepito in tutte le Regioni, individua per la formazione dei lavoratori contenuti minimi, durata (4 ore formazione generale + ore di formazione specifica variabili per macrosettore ATECO) e metodologie didattiche. La Cassazione ha affermato che il rispetto formale dell'Accordo — monte ore sufficiente, docenti qualificati, verifica finale — non è di per sé sufficiente se i contenuti non sono effettivamente pertinenti ai rischi specifici della mansione. D'altro canto, una formazione che non raggiunge le ore minime o non prevede verifica finale non soddisfa l'Accordo e costituisce colpa specifica. La Corte valorizza positivamente la formazione on the job (affiancamento a lavoratore esperto con verifica delle competenze) come complemento alla formazione teorica, purché documentata.
Rilievo pratico: Verificare la conformità dei corsi acquistati all'Accordo SR (monte ore, macrosettore ATECO, presenza di verifica finale). Conservare il programma dettagliato del corso, oltre al solo attestato. Aggiornare la formazione specifica in caso di cambi di mansione o di introduzione di nuovi rischi.
art. 37 D.Lgs. 81/08Accordo Stato-Regioni 21/12/2011Cass. Pen., Sez. IV — orientamento consolidato
La formazione dei preposti ex art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08 deve avere contenuti aggiuntivi rispetto a quella dei lavoratori e includere le competenze necessarie all'esercizio della funzione di vigilanza; l'omessa formazione specifica del preposto che abbia contribuito causalmente all'infortunio configura responsabilità sia del preposto che del datore.
L'art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08, rafforzato dal D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021, impone al datore di assicurare che i preposti ricevano una formazione adeguata e specifica, con moduli integrativi rispetto alla formazione base del lavoratore. Il preposto è la figura che sovraintende l'attività lavorativa e vigila sull'osservanza delle procedure di sicurezza: una formazione inadeguata lo rende incapace di svolgere questo ruolo, con riflessi diretti sulla catena della responsabilità. La Cassazione ha affermato che il datore risponde della scelta di un preposto non adeguatamente formato (culpa in eligendo) e dell'omessa formazione del preposto già designato. Il preposto risponde a propria volta se, pur avendo ricevuto formazione sufficiente, abbia omesso di vigilare o abbia attivamente contribuito all'adozione di procedure pericolose.
Rilievo pratico: Identificare formalmente tutti i preposti con atto scritto e garantire loro la formazione aggiuntiva prevista dall'Accordo SR 07/07/2016 (aggiornato). Verificare che il preposto comprenda le proprie responsabilità di vigilanza e disponga degli strumenti per esercitarle.
art. 37 D.Lgs. 81/08art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08
Prassi recente e tendenze
Gli orientamenti più recenti della Cassazione penale (2022-2024) mostrano una maggiore attenzione alla verifica non solo dell'esistenza della formazione ma della sua qualità e pertinenza: attestati di corsi generici, non tarati sui rischi specifici della mansione, vengono considerati equivalenti all'assenza di formazione ai fini dell'imputazione della colpa. Cresce anche l'attenzione alla formazione del preposto, divenuta obbligatoria nel contenuto aggiornato dall'Accordo SR 07/07/2016 e rafforzata dalla novella del 2021: la giurisprudenza valorizza la funzione di vigilanza del preposto come presidio intermedio tra il datore e il lavoratore e sanziona la nomina di preposti non formati come lacuna organizzativa del datore. Sul piano della formazione a distanza (FAD/e-learning), la giurisprudenza adotta un approccio caso per caso: ammette i moduli teorici ma richiede che le esercitazioni pratiche e la verifica dell'apprendimento avvengano in presenza.
Disclaimer: sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Le formule "orientamento consolidato" indicano principi ricorrenti, non singole pronunce specifiche.
Domande frequentiFAQ
Un attestato di formazione scaduto equivale a mancata formazione?
Se il lavoratore si è rifiutato di seguire la formazione il datore è esonerato?
La formazione online equivale a quella in aula per la giurisprudenza?
Chi risponde penalmente se la formazione è delegata a un ente esterno?
Approfondisci
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico Sicurezza
- Reg. CE 852/2004 e 178/2002
- Italgiure / DeJure / One Legale (banche dati Cassazione)
- INAIL — circolari e indicazioni operative
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