Per i lavori sopra i 2 metri il D.Lgs. 81/2008 impone di privilegiare le protezioni collettive (parapetti, ponteggi, reti) e di usare i sistemi anticaduta individuali solo quando le prime non sono possibili. La Cassazione ritiene responsabili datore di lavoro e preposto quando l’infortunio dipende da protezioni assenti, inadeguate o rimosse con il loro consenso, e considera prevedibile, quindi non idonea a escludere la loro colpa, la condotta imprudente del lavoratore che non si aggancia o sale su una scala inadatta.
I principi affermati dalla Cassazione
1. La protezione collettiva viene prima
Fornire l’imbracatura non basta se era possibile installare un parapetto o un ponteggio. L’art. 111 impone di dare priorità alle misure di protezione collettiva; il ricorso ai DPI anticaduta richiede anche punti di ancoraggio idonei, formazione e addestramento specifico.
art. 111 D.Lgs. 81/2008art. 115 D.Lgs. 81/2008
2. Il mancato uso dei DPI è un rischio prevedibile
Che un lavoratore non si agganci per fare prima è, per la giurisprudenza, un comportamento prevedibile che datore e preposto devono impedire con vigilanza e, se serve, interrompendo il lavoro. La condotta del lavoratore esclude la loro responsabilità solo se abnorme, cioè del tutto estranea alle mansioni e imprevedibile.
art. 19 D.Lgs. 81/2008art. 41 c. 2 c.p.
3. Coperture e lucernari vanno valutati prima di salire
Il rischio di sfondamento di coperture in materiale fragile (fibrocemento, lucernari) è uno dei più ricorrenti nei processi. L’art. 148 impone di verificare la resistenza della copertura e di adottare misure contro lo sfondamento prima di iniziare i lavori: in mancanza, la responsabilità è riconosciuta anche per interventi brevi o di manutenzione.
art. 148 D.Lgs. 81/2008
4. Ponteggi: progetto, PiMUS e verifiche
Un ponteggio montato senza rispettare l’autorizzazione ministeriale e gli schemi tipo, senza progetto quando dovuto o senza piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) è una violazione autonoma. Il controllo periodico e dopo eventi atmosferici o lunghe interruzioni spetta al datore di lavoro dell’impresa che lo utilizza; il CSE deve intervenire sulle difformità evidenti.
art. 133 D.Lgs. 81/2008art. 136 D.Lgs. 81/2008art. 137 D.Lgs. 81/2008
5. Scale portatili solo per lavori brevi e a basso rischio
La scala è un posto di lavoro in quota ammesso quando l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato per il basso rischio e la breve durata (art. 111, c. 3, e art. 113). Usarla come postazione abituale o per lavori che richiedono entrambe le mani a quote rilevanti è stato più volte ritenuto una scelta organizzativa colposa.
art. 113 D.Lgs. 81/2008
Chi risponde, in concreto
- Datore di lavoro: per la valutazione del rischio, la scelta delle attrezzature, la fornitura di protezioni e DPI e la formazione (artt. 17, 18, 111).
- Preposto: per la vigilanza sul posto e il dovere di interrompere l’attività se il lavoratore non usa le protezioni (art. 19).
- CSE e committente nei cantieri: per la verifica del PSC e l’intervento sulle situazioni di pericolo evidenti (artt. 92 e 93).
- Impresa affidataria: per la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese subappaltatrici (art. 97).
In caso di morte il reato contestato è l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni (art. 589, c. 2, c.p., reclusione da due a sette anni); per le lesioni gravi o gravissime si procede d’ufficio (art. 590 c.p.).
Formazione e addestramento
L’uso dei DPI anticaduta, che sono di III categoria, richiede addestramento specifico (art. 77, c. 5). Gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi e ai lavori su funi devono seguire i corsi previsti dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Un lavoratore esperto ma non addestrato non solleva il datore di lavoro dall’obbligo.
Cosa fare in azienda
- Censire nel DVR tutte le attività sopra i 2 metri, comprese manutenzioni occasionali su tetti, scaffalature e impianti.
- Scegliere prima le protezioni collettive; per i DPI anticaduta verificare ancoraggi, tiranti d’aria e piano di recupero del lavoratore sospeso.
- Per i ponteggi conservare in cantiere autorizzazione, schemi o progetto e PiMUS, e registrare le verifiche periodiche.
- Dare al preposto istruzioni scritte sul dovere di fermare chi lavora in quota senza protezioni.
Domande frequentiFAQ
Se il lavoratore aveva l’imbracatura ma non si è agganciato, il datore risponde?
Da quale altezza scattano gli obblighi sui lavori in quota?
Per un lavoro di mezz’ora sul tetto servono le protezioni?
Approfondimenti collegati
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 107 (definizione di lavoro in quota)
- D.Lgs. 81/2008, art. 111 (obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota)
- D.Lgs. 81/2008, art. 136 (montaggio e smontaggio dei ponteggi)
- D.Lgs. 81/2008, art. 148 (lavori speciali su coperture)
- Codice penale, art. 589 (omicidio colposo)
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