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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Cadute dall’alto: responsabilità penale di datore, preposto e coordinatore

Perché le cadute dall’alto sono tra i casi più ricorrenti nei processi per infortunio e quali misure, se mancano, portano alla responsabilità di chi organizza il lavoro.

Risposta rapida

Per i lavori sopra i 2 metri il D.Lgs. 81/2008 impone di privilegiare le protezioni collettive (parapetti, ponteggi, reti) e di usare i sistemi anticaduta individuali solo quando le prime non sono possibili. La Cassazione ritiene responsabili datore di lavoro e preposto quando l’infortunio dipende da protezioni assenti, inadeguate o rimosse con il loro consenso, e considera prevedibile, quindi non idonea a escludere la loro colpa, la condotta imprudente del lavoratore che non si aggancia o sale su una scala inadatta.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. La protezione collettiva viene prima

    Fornire l’imbracatura non basta se era possibile installare un parapetto o un ponteggio. L’art. 111 impone di dare priorità alle misure di protezione collettiva; il ricorso ai DPI anticaduta richiede anche punti di ancoraggio idonei, formazione e addestramento specifico.

    art. 111 D.Lgs. 81/2008art. 115 D.Lgs. 81/2008

  2. 2. Il mancato uso dei DPI è un rischio prevedibile

    Che un lavoratore non si agganci per fare prima è, per la giurisprudenza, un comportamento prevedibile che datore e preposto devono impedire con vigilanza e, se serve, interrompendo il lavoro. La condotta del lavoratore esclude la loro responsabilità solo se abnorme, cioè del tutto estranea alle mansioni e imprevedibile.

    art. 19 D.Lgs. 81/2008art. 41 c. 2 c.p.

  3. 3. Coperture e lucernari vanno valutati prima di salire

    Il rischio di sfondamento di coperture in materiale fragile (fibrocemento, lucernari) è uno dei più ricorrenti nei processi. L’art. 148 impone di verificare la resistenza della copertura e di adottare misure contro lo sfondamento prima di iniziare i lavori: in mancanza, la responsabilità è riconosciuta anche per interventi brevi o di manutenzione.

    art. 148 D.Lgs. 81/2008

  4. 4. Ponteggi: progetto, PiMUS e verifiche

    Un ponteggio montato senza rispettare l’autorizzazione ministeriale e gli schemi tipo, senza progetto quando dovuto o senza piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) è una violazione autonoma. Il controllo periodico e dopo eventi atmosferici o lunghe interruzioni spetta al datore di lavoro dell’impresa che lo utilizza; il CSE deve intervenire sulle difformità evidenti.

    art. 133 D.Lgs. 81/2008art. 136 D.Lgs. 81/2008art. 137 D.Lgs. 81/2008

  5. 5. Scale portatili solo per lavori brevi e a basso rischio

    La scala è un posto di lavoro in quota ammesso quando l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato per il basso rischio e la breve durata (art. 111, c. 3, e art. 113). Usarla come postazione abituale o per lavori che richiedono entrambe le mani a quote rilevanti è stato più volte ritenuto una scelta organizzativa colposa.

    art. 113 D.Lgs. 81/2008

Chi risponde, in concreto

In caso di morte il reato contestato è l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni (art. 589, c. 2, c.p., reclusione da due a sette anni); per le lesioni gravi o gravissime si procede d’ufficio (art. 590 c.p.).

Formazione e addestramento

L’uso dei DPI anticaduta, che sono di III categoria, richiede addestramento specifico (art. 77, c. 5). Gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi e ai lavori su funi devono seguire i corsi previsti dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Un lavoratore esperto ma non addestrato non solleva il datore di lavoro dall’obbligo.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Se il lavoratore aveva l’imbracatura ma non si è agganciato, il datore risponde?
Di regola sì, se non ha garantito una vigilanza effettiva o se mancavano punti di ancoraggio idonei. Il mancato aggancio è considerato un rischio prevedibile; solo una condotta abnorme interrompe il nesso causale.
Da quale altezza scattano gli obblighi sui lavori in quota?
L’art. 107 definisce lavoro in quota l’attività che espone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il rischio di caduta va comunque valutato anche sotto questa soglia.
Per un lavoro di mezz’ora sul tetto servono le protezioni?
Sì. La breve durata non esonera dalla valutazione della copertura e dalle misure contro la caduta e lo sfondamento (art. 148). Molti infortuni gravi avvengono proprio durante interventi rapidi di manutenzione.

Fonti normative

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