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Responsabilità del Coordinatore Sicurezza in Appalti — Giurisprudenza

Orientamenti della Cassazione penale sulla responsabilità del CSE negli appalti: obblighi di vigilanza e coordinamento ex artt. 91-92 D.Lgs. 81/08, concorso con il committente e sanzioni per omessa vigilanza in cantiere.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) risponde penalmente per gli infortuni occorsi in cantiere quando la sua omessa vigilanza sull'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle procedure di lavoro ha contribuito causalmente all'evento lesivo. La Cassazione Penale Sez. IV — nelle sentenze n. 37367/2014, n. 20881/2019 e n. 15109/2021 — ha consolidato l'orientamento per cui il CSE è titolare di una posizione di garanzia autonoma e reale ai sensi degli artt. 91-92 D.Lgs. 81/08, che impone un controllo effettivo e continuativo dell'esecuzione dei lavori, non limitato alla sola predisposizione documentale.

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La giurisprudenza della Cassazione Penale Sez. IV ha definito con crescente rigore il perimetro della responsabilità penale del CSE nei cantieri temporanei o mobili dove operano più imprese esecutrici, distinguendo con precisione la sfera di competenza del coordinatore — la vigilanza operativa sull'esecuzione e il coordinamento interfaziendale — da quella del committente e del responsabile dei lavori. Gli artt. 91-92 D.Lgs. 81/08 attribuiscono al CSE poteri-doveri di intervento concreto: segnalare le inosservanze al committente, proporre la sospensione dei lavori e, nei casi più gravi, richiedere l'allontanamento delle imprese inadempienti. L'omesso esercizio di tali poteri di fronte a situazioni di rischio manifesto integra la colpa per omissione causalmente rilevante rispetto all'evento infortunistico.

Giurisprudenza sul CSE negli appaltiFAQ

Quali sono gli obblighi del CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione) nei cantieri in appalto ai sensi degli artt. 91-92 D.Lgs. 81/08?
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è una figura obbligatoria nei cantieri temporanei o mobili in cui operano più imprese esecutrici ai sensi dell'art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/08. I suoi obblighi sono disciplinati dall'art. 92 D.Lgs. 81/08 e si articolano in modo analitico. In primo luogo, il CSE deve verificare, con opportuna azione di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle relative procedure di lavoro. In secondo luogo, deve verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e, in caso contrario, segnalare le inosservanze al committente e al responsabile dei lavori, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese inadempienti o la risoluzione del contratto. Terzo obbligo fondamentale: il CSE è tenuto ad organizzare tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione. Il CSE deve altresì verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ciascuna impresa, assicurandosi della sua coerenza con il PSC. Deve inoltre adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, e aggiornare il fascicolo dell'opera. Un ulteriore obbligo — introdotto con maggiore enfasi dalla prassi applicativa — è quello di segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze al PSC e al POS, e proporre le misure correttive. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la posizione del CSE è una posizione di garanzia dotata di autonomia propria, non esauribile nella mera redazione documentale.
Quando la Cassazione ritiene il CSE responsabile di un infortunio mortale in cantiere?
La Cassazione Penale Sez. IV ha affermato con orientamento consolidato — fra le pronunce più rilevanti: sent. n. 37367/2014, n. 20881/2019 e n. 15109/2021 — che il CSE è penalmente responsabile per gli infortuni mortali occorsi in cantiere quando ricorrono tre condizioni fondamentali. La prima è l'esistenza di una posizione di garanzia riconducibile al CSE: il CSE che ha accettato l'incarico e svolge le sue funzioni ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/08 è titolare di una posizione di garanzia reale e non puramente formale, con l'obbligo di vigilanza attiva sull'applicazione delle misure di sicurezza. La seconda condizione è la violazione dell'obbligo di vigilanza: il CSE che non si reca periodicamente in cantiere, che non verifica l'applicazione del PSC, che non rileva situazioni di rischio manifesto e non le segnala formalmente al committente, viola i propri obblighi in modo causalmente rilevante. La terza condizione è il nesso causale tra l'omissione del CSE e l'evento letale: la Cassazione verifica, in applicazione della teoria condizionalistica e del giudizio controfattuale, se la condotta alternativa doverosa (ad es. la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa inadempiente, la segnalazione scritta al committente) avrebbe con elevata probabilità logica impedito l'evento. La sent. n. 37367/2014 ha in particolare affermato che il CSE che non esegue un controllo effettivo e continuativo dell'esecuzione dei lavori risponde per omessa vigilanza anche quando l'infortunio è causato direttamente dal comportamento dell'impresa esecutrice, poiché il potere di intervento e sospensione riconosciuto al CSE era sufficiente ad evitare l'evento. La sent. n. 15109/2021 ha ulteriormente precisato che la frequenza delle visite in cantiere deve essere adeguata alla complessità e al rischio delle lavorazioni in corso, non meramente occasionale.
Responsabilità del CSE vs committente: come la giurisprudenza distingue le due posizioni di garanzia?
La giurisprudenza della Cassazione Penale Sez. IV ha definito con precisione crescente le due posizioni di garanzia, che coesistono e non si escludono a vicenda. Il committente — o il responsabile dei lavori da lui delegato — risponde ai sensi degli artt. 90 e 93 D.Lgs. 81/08 per gli obblighi di nomina e verifica delle condizioni di idoneità tecnico-professionale delle imprese (art. 90, comma 9), per la nomina stessa del CSE e del CSP nelle ipotesi previste dalla legge, e per l'adozione di ogni misura idonea ad evitare che i rischi presenti nel cantiere ricadano su soggetti terzi. La responsabilità del committente è dunque radicata nell'attività organizzativa a monte: scelta delle imprese, verifica della documentazione, nomina delle figure di coordinamento. Il CSE risponde invece per l'attività di vigilanza e coordinamento durante l'esecuzione dei lavori: la sua è una responsabilità operativa e continuativa, non di carattere programmatico. La Cassazione — fra le altre, Cass. Pen. Sez. IV n. 20881/2019 — ha affermato che le due posizioni di garanzia sono cumulabili: il committente che ha nominato un CSE non è per questo sollevato da ogni responsabilità, e il CSE non può opporre la responsabilità del committente per non rispondere delle proprie omissioni. In concreto, nei processi per infortuni mortali in cantiere, è frequente il concorso di reati tra committente e CSE (art. 589, comma 2, c.p.), con attribuzioni causali differenziate in base alla fase e alla tipologia dell'omissione: al committente si imputa di non aver verificato l'idoneità dell'impresa o di aver ignorato le segnalazioni del CSE; al CSE si imputa di non aver rilevato il rischio, di non aver emesso segnalazioni formali o di non aver proposto la sospensione dei lavori pur in presenza di violazioni manifeste del PSC.
Il CSE risponde anche per gli infortuni causati da imprese esecutrici che non ha nominato lui stesso?
Sì, e questo è uno dei punti più rilevanti e discussi elaborati dalla Cassazione Penale in tema di responsabilità del CSE. La logica è quella del perimetro oggettivo della posizione di garanzia: il CSE non è nominato dalle imprese esecutrici ma dal committente (o dal responsabile dei lavori), ed i suoi obblighi di vigilanza e coordinamento si estendono a tutte le imprese esecutrici e a tutti i lavoratori autonomi presenti nel cantiere, indipendentemente da chi le abbia selezionate o introdotte nel cantiere. L'art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 è chiaro: il CSE verifica l'applicazione del PSC "da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi", senza distinguere tra imprese contrattualizzate direttamente dal committente e subappaltatrici. La Cassazione Pen. Sez. IV (sent. n. 15109/2021) ha affermato che anche l'impresa subappaltatrice introdotta nel cantiere senza il previo accordo o la comunicazione formale al CSE rientra nella sfera di vigilanza di quest'ultimo, a condizione che il CSE avesse contezza della sua presenza o avrebbe dovuto averla esercitando la dovuta diligenza nel monitoraggio del cantiere. Ne consegue che il CSE che non si preoccupa di accertare quante e quali imprese operino effettivamente nel cantiere, che non aggiorna il PSC per includervi le nuove imprese e che non estende la propria vigilanza ai subappaltatori, risponde per omessa vigilanza anche quando l'infortunio è causato da una lavorazione eseguita da un'impresa subappaltatrice di cui non aveva formale conoscenza ma di cui avrebbe dovuto avere conoscenza attraverso un'attività di controllo diligente. Questo principio comporta per il CSE l'onere di acquisire costantemente informazioni aggiornate sulle imprese presenti in cantiere e di non limitarsi al coordinamento delle sole imprese indicate nel contratto principale.
Quali sono le condizioni che escludono la responsabilità del CSE (comportamento abnorme del lavoratore, delega di funzioni al CSP)?
La giurisprudenza della Cassazione ha individuato alcune condizioni che possono escludere o attenuare la responsabilità del CSE, ma le ha interpretate in modo restrittivo per evitare che diventino un escamotage per eludere gli obblighi di legge. La prima causa di esclusione è il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore infortunato. La Cassazione Penale Sez. IV — in linea con la propria giurisprudenza generale in tema di posizioni di garanzia — riconosce che il comportamento del lavoratore che si pone al di fuori di ogni previsione ragionevole, che non è meramente imprudente ma è del tutto esorbitante rispetto al normale svolgimento delle mansioni, può interrompere il nesso causale e liberare il CSE da responsabilità. Tuttavia, la Cassazione applica questo principio in modo particolarmente rigido nei cantieri: la condotta del lavoratore che si muove in un'area di rischio non delimitata, che usa attrezzature in modo non conforme alle istruzioni ma compatibile con un uso prevedibile, o che non indossa i DPI non viene considerata abnorme ma rientra nella tipologia di rischio che il CSE era tenuto a prevenire attraverso la vigilanza. La seconda causa invocata è la ripartizione tra CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e CSE: talvolta il difensore del CSE sostiene che la lacuna nel PSC è imputabile al CSP e non al CSE. La Cassazione ha però chiarito che il CSE ha l'obbligo di adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori (art. 92, lett. b), D.Lgs. 81/08): se il PSC è lacunoso o non aggiornato, il CSE che ne è venuto a conoscenza — o avrebbe dovuto venirne a conoscenza — risponde dell'omessa integrazione. La terza ipotesi è la segnalazione scritta al committente: se il CSE ha formalmente segnalato in forma scritta il rischio al committente, proponendo la sospensione dei lavori, e il committente ha ignorato la segnalazione, la responsabilità si concentra sul committente, con sensibile riduzione della quota imputabile al CSE.
Sanzioni penali per il CSE negligente: art. 92 D.Lgs. 81/08 e concorso nel reato di omicidio colposo aggravato
Il sistema sanzionatorio a carico del CSE si articola su più livelli, dal contravvenzionale al delittuoso, con conseguenze che possono essere molto gravi in caso di eventi letali. Sul piano contravvenzionale, l'art. 158, comma 2, D.Lgs. 81/08 prevede per il CSE che violi le disposizioni dell'art. 92 la pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.740 a 7.014 euro (importi aggiornati). Si tratta di illeciti contravvenzionali estinguibili mediante prescrizione obbligatoria dell'organo di vigilanza (INL o ASL) ai sensi degli artt. 20 ss. D.Lgs. 758/1994, previa regolarizzazione delle violazioni riscontrate. Ben più grave è lo scenario in cui la violazione degli obblighi del CSE abbia contribuito causalmente alla morte di un lavoratore: in tal caso si configura il concorso nel reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, comma 2, c.p.), che prevede la reclusione da due a sette anni. La Cassazione — Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 37367/2014 — ha ribadito che il concorso colposo del CSE nel reato di omicidio colposo è configurabile non soltanto quando la violazione è direttamente causativa dell'evento, ma anche quando l'omissione del CSE ha rimosso un ostacolo che avrebbe potuto impedire la condotta illecita dell'impresa esecutrice. In caso di lesioni gravi o gravissime al lavoratore, si configura il delitto di lesioni colpose aggravate (art. 590, comma 3, c.p.). Sul piano della responsabilità degli enti, il committente-persona giuridica può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche; il CSE, quale persona fisica, non è invece soggetto alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, ma la sua condotta omissiva concorre a integrare i presupposti della responsabilità dell'ente datore di lavoro che lo ha designato. La pena concretamente irrogata al CSE dai tribunali di merito si colloca di regola tra un anno e due anni e sei mesi di reclusione nei casi di omicidio colposo, con frequente concessione della sospensione condizionale nei casi di assenza di precedenti penali e di risarcimento integrale del danno.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi del CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione) nei cantieri in appalto ai sensi degli artt. 91-92 D.Lgs. 81/08?
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è una figura obbligatoria nei cantieri temporanei o mobili in cui operano più imprese esecutrici ai sensi dell'art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/08. I suoi obblighi sono disciplinati dall'art. 92 D.Lgs. 81/08 e si articolano in modo analitico. In primo luogo, il CSE deve verificare, con opportuna azione di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle relative procedure di lavoro. In secondo luogo, deve verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e, in caso contrario, segnalare le inosservanze al committente e al responsabile dei lavori, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese inadempienti o la risoluzione del contratto. Terzo obbligo fondamentale: il CSE è tenuto ad organizzare tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione. Il CSE deve altresì verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ciascuna impresa, assicurandosi della sua coerenza con il PSC. Deve inoltre adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, e aggiornare il fascicolo dell'opera. Un ulteriore obbligo — introdotto con maggiore enfasi dalla prassi applicativa — è quello di segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze al PSC e al POS, e proporre le misure correttive. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la posizione del CSE è una posizione di garanzia dotata di autonomia propria, non esauribile nella mera redazione documentale.
Quando la Cassazione ritiene il CSE responsabile di un infortunio mortale in cantiere?
La Cassazione Penale Sez. IV ha affermato con orientamento consolidato — fra le pronunce più rilevanti: sent. n. 37367/2014, n. 20881/2019 e n. 15109/2021 — che il CSE è penalmente responsabile per gli infortuni mortali occorsi in cantiere quando ricorrono tre condizioni fondamentali. La prima è l'esistenza di una posizione di garanzia riconducibile al CSE: il CSE che ha accettato l'incarico e svolge le sue funzioni ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/08 è titolare di una posizione di garanzia reale e non puramente formale, con l'obbligo di vigilanza attiva sull'applicazione delle misure di sicurezza. La seconda condizione è la violazione dell'obbligo di vigilanza: il CSE che non si reca periodicamente in cantiere, che non verifica l'applicazione del PSC, che non rileva situazioni di rischio manifesto e non le segnala formalmente al committente, viola i propri obblighi in modo causalmente rilevante. La terza condizione è il nesso causale tra l'omissione del CSE e l'evento letale: la Cassazione verifica, in applicazione della teoria condizionalistica e del giudizio controfattuale, se la condotta alternativa doverosa (ad es. la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa inadempiente, la segnalazione scritta al committente) avrebbe con elevata probabilità logica impedito l'evento. La sent. n. 37367/2014 ha in particolare affermato che il CSE che non esegue un controllo effettivo e continuativo dell'esecuzione dei lavori risponde per omessa vigilanza anche quando l'infortunio è causato direttamente dal comportamento dell'impresa esecutrice, poiché il potere di intervento e sospensione riconosciuto al CSE era sufficiente ad evitare l'evento. La sent. n. 15109/2021 ha ulteriormente precisato che la frequenza delle visite in cantiere deve essere adeguata alla complessità e al rischio delle lavorazioni in corso, non meramente occasionale.
Responsabilità del CSE vs committente: come la giurisprudenza distingue le due posizioni di garanzia?
La giurisprudenza della Cassazione Penale Sez. IV ha definito con precisione crescente le due posizioni di garanzia, che coesistono e non si escludono a vicenda. Il committente — o il responsabile dei lavori da lui delegato — risponde ai sensi degli artt. 90 e 93 D.Lgs. 81/08 per gli obblighi di nomina e verifica delle condizioni di idoneità tecnico-professionale delle imprese (art. 90, comma 9), per la nomina stessa del CSE e del CSP nelle ipotesi previste dalla legge, e per l'adozione di ogni misura idonea ad evitare che i rischi presenti nel cantiere ricadano su soggetti terzi. La responsabilità del committente è dunque radicata nell'attività organizzativa a monte: scelta delle imprese, verifica della documentazione, nomina delle figure di coordinamento. Il CSE risponde invece per l'attività di vigilanza e coordinamento durante l'esecuzione dei lavori: la sua è una responsabilità operativa e continuativa, non di carattere programmatico. La Cassazione — fra le altre, Cass. Pen. Sez. IV n. 20881/2019 — ha affermato che le due posizioni di garanzia sono cumulabili: il committente che ha nominato un CSE non è per questo sollevato da ogni responsabilità, e il CSE non può opporre la responsabilità del committente per non rispondere delle proprie omissioni. In concreto, nei processi per infortuni mortali in cantiere, è frequente il concorso di reati tra committente e CSE (art. 589, comma 2, c.p.), con attribuzioni causali differenziate in base alla fase e alla tipologia dell'omissione: al committente si imputa di non aver verificato l'idoneità dell'impresa o di aver ignorato le segnalazioni del CSE; al CSE si imputa di non aver rilevato il rischio, di non aver emesso segnalazioni formali o di non aver proposto la sospensione dei lavori pur in presenza di violazioni manifeste del PSC.
Il CSE risponde anche per gli infortuni causati da imprese esecutrici che non ha nominato lui stesso?
Sì, e questo è uno dei punti più rilevanti e discussi elaborati dalla Cassazione Penale in tema di responsabilità del CSE. La logica è quella del perimetro oggettivo della posizione di garanzia: il CSE non è nominato dalle imprese esecutrici ma dal committente (o dal responsabile dei lavori), ed i suoi obblighi di vigilanza e coordinamento si estendono a tutte le imprese esecutrici e a tutti i lavoratori autonomi presenti nel cantiere, indipendentemente da chi le abbia selezionate o introdotte nel cantiere. L'art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 è chiaro: il CSE verifica l'applicazione del PSC "da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi", senza distinguere tra imprese contrattualizzate direttamente dal committente e subappaltatrici. La Cassazione Pen. Sez. IV (sent. n. 15109/2021) ha affermato che anche l'impresa subappaltatrice introdotta nel cantiere senza il previo accordo o la comunicazione formale al CSE rientra nella sfera di vigilanza di quest'ultimo, a condizione che il CSE avesse contezza della sua presenza o avrebbe dovuto averla esercitando la dovuta diligenza nel monitoraggio del cantiere. Ne consegue che il CSE che non si preoccupa di accertare quante e quali imprese operino effettivamente nel cantiere, che non aggiorna il PSC per includervi le nuove imprese e che non estende la propria vigilanza ai subappaltatori, risponde per omessa vigilanza anche quando l'infortunio è causato da una lavorazione eseguita da un'impresa subappaltatrice di cui non aveva formale conoscenza ma di cui avrebbe dovuto avere conoscenza attraverso un'attività di controllo diligente. Questo principio comporta per il CSE l'onere di acquisire costantemente informazioni aggiornate sulle imprese presenti in cantiere e di non limitarsi al coordinamento delle sole imprese indicate nel contratto principale.
Quali sono le condizioni che escludono la responsabilità del CSE (comportamento abnorme del lavoratore, delega di funzioni al CSP)?
La giurisprudenza della Cassazione ha individuato alcune condizioni che possono escludere o attenuare la responsabilità del CSE, ma le ha interpretate in modo restrittivo per evitare che diventino un escamotage per eludere gli obblighi di legge. La prima causa di esclusione è il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore infortunato. La Cassazione Penale Sez. IV — in linea con la propria giurisprudenza generale in tema di posizioni di garanzia — riconosce che il comportamento del lavoratore che si pone al di fuori di ogni previsione ragionevole, che non è meramente imprudente ma è del tutto esorbitante rispetto al normale svolgimento delle mansioni, può interrompere il nesso causale e liberare il CSE da responsabilità. Tuttavia, la Cassazione applica questo principio in modo particolarmente rigido nei cantieri: la condotta del lavoratore che si muove in un'area di rischio non delimitata, che usa attrezzature in modo non conforme alle istruzioni ma compatibile con un uso prevedibile, o che non indossa i DPI non viene considerata abnorme ma rientra nella tipologia di rischio che il CSE era tenuto a prevenire attraverso la vigilanza. La seconda causa invocata è la ripartizione tra CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e CSE: talvolta il difensore del CSE sostiene che la lacuna nel PSC è imputabile al CSP e non al CSE. La Cassazione ha però chiarito che il CSE ha l'obbligo di adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori (art. 92, lett. b), D.Lgs. 81/08): se il PSC è lacunoso o non aggiornato, il CSE che ne è venuto a conoscenza — o avrebbe dovuto venirne a conoscenza — risponde dell'omessa integrazione. La terza ipotesi è la segnalazione scritta al committente: se il CSE ha formalmente segnalato in forma scritta il rischio al committente, proponendo la sospensione dei lavori, e il committente ha ignorato la segnalazione, la responsabilità si concentra sul committente, con sensibile riduzione della quota imputabile al CSE.
Sanzioni penali per il CSE negligente: art. 92 D.Lgs. 81/08 e concorso nel reato di omicidio colposo aggravato
Il sistema sanzionatorio a carico del CSE si articola su più livelli, dal contravvenzionale al delittuoso, con conseguenze che possono essere molto gravi in caso di eventi letali. Sul piano contravvenzionale, l'art. 158, comma 2, D.Lgs. 81/08 prevede per il CSE che violi le disposizioni dell'art. 92 la pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.740 a 7.014 euro (importi aggiornati). Si tratta di illeciti contravvenzionali estinguibili mediante prescrizione obbligatoria dell'organo di vigilanza (INL o ASL) ai sensi degli artt. 20 ss. D.Lgs. 758/1994, previa regolarizzazione delle violazioni riscontrate. Ben più grave è lo scenario in cui la violazione degli obblighi del CSE abbia contribuito causalmente alla morte di un lavoratore: in tal caso si configura il concorso nel reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, comma 2, c.p.), che prevede la reclusione da due a sette anni. La Cassazione — Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 37367/2014 — ha ribadito che il concorso colposo del CSE nel reato di omicidio colposo è configurabile non soltanto quando la violazione è direttamente causativa dell'evento, ma anche quando l'omissione del CSE ha rimosso un ostacolo che avrebbe potuto impedire la condotta illecita dell'impresa esecutrice. In caso di lesioni gravi o gravissime al lavoratore, si configura il delitto di lesioni colpose aggravate (art. 590, comma 3, c.p.). Sul piano della responsabilità degli enti, il committente-persona giuridica può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche; il CSE, quale persona fisica, non è invece soggetto alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, ma la sua condotta omissiva concorre a integrare i presupposti della responsabilità dell'ente datore di lavoro che lo ha designato. La pena concretamente irrogata al CSE dai tribunali di merito si colloca di regola tra un anno e due anni e sei mesi di reclusione nei casi di omicidio colposo, con frequente concessione della sospensione condizionale nei casi di assenza di precedenti penali e di risarcimento integrale del danno.

Fonti normative

  • Art. 91 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
  • Art. 92 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
  • Art. 90 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
  • Art. 158 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per i coordinatori
  • Art. 589, comma 2, c.p. — Omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche
  • Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 37367/2014 — Responsabilità CSE per omessa vigilanza sul PSC
  • Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 20881/2019 — Concorso tra responsabilità del CSE e del committente
  • Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 15109/2021 — Obbligo di vigilanza sulle imprese subappaltatrici

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