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Responsabilità Penale CSE: quando risponde il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) riveste una posizione di garanzia prevista dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08. La giurisprudenza penale ha chiarito che il CSE risponde per le omissioni di vigilanza sul rispetto del PSC e dei POS, nonché per la mancata sospensione dei lavori in presenza di pericolo grave e imminente.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è titolare di una posizione di garanzia ex art. 92 D.Lgs. 81/08 che lo obbliga a verificare l'attuazione del PSC e dei POS da parte delle imprese esecutrici. In caso di infortuni in cantiere, il CSE può rispondere penalmente per omicidio colposo o lesioni colpose aggravate qualora abbia omesso di rilevare situazioni di rischio o di esercitare il potere-dovere di sospensione dei lavori.

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Il ruolo del CSE nel D.Lgs. 81/08 (artt. 89–100)

Il D.Lgs. 81/08, Titolo IV (artt. 88–160), disciplina i requisiti di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. L'art. 89 definisce le figure chiave: il Committente, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Quest'ultimo è nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90, comma 3).

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal CSP e richiamato dall'art. 100, costituisce il documento di riferimento per la gestione dei rischi interferenziali tra le imprese. Il PSC deve essere rispettato da tutte le imprese esecutrici, che a loro volta redigono e attuano il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il CSE verifica che tali piani siano concretamente applicati sul campo, operando in stretto raccordo con il committente e con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere.

I compiti del CSE: art. 92 D.Lgs. 81/08

L'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08 elenca in modo tassativo i compiti del CSE. Tra quelli di maggior rilievo per i profili di responsabilità penale si segnalano:

  • Verifica del rispetto del PSC e dei POS (lett. b):il CSE verifica l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Verifica altresì l'idoneità dei POS, da considerare come piani complementari di dettaglio rispetto al PSC.
  • Adeguamento del PSC e del fascicolo (lett. a e c):il CSE aggiorna il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché aggiorna il fascicolo informativo dell'opera.
  • Organizzazione tra imprese (lett. d e e): il CSE organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, compresa la loro reciproca informazione.
  • Potere-dovere di sospensione (lett. f): in caso di pericolo grave e imminente, il CSE può sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici. Questa facoltà è qualificata dalla giurisprudenza come un vero e proprio obbligo giuridico nelle situazioni di pericolo concreto.
  • Segnalazione al committente (lett. e): il CSE segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del PSC e alle prescrizioni del POS.

Quando scatta la responsabilità penale del CSE per infortuni in cantiere

La responsabilità penale del CSE per infortuni in cantiere ha struttura omissiva: non è necessario che il Coordinatore abbia materialmente causato l'evento lesivo, ma è sufficiente che abbia omesso di adempiere agli obblighi di vigilanza e di intervento che la legge pone a suo carico. I reati tipicamente contestati al CSE sono l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), entrambi aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I presupposti che la giurisprudenza ritiene necessari ai fini dell'imputazione del CSE sono: (a) la sussistenza di una situazione di rischio concreta e rilevabile mediante l'esercizio diligente delle funzioni di coordinamento; (b) l'omessa rilevazione di tale rischio nel corso delle ispezioni periodiche, o la rilevazione senza il conseguente intervento; (c) il nesso causale tra l'omissione del CSE e l'evento lesivo verificatosi. La causalità omissiva segue il criterio della condizionalità ipotetica: il giudice verifica se, con ragionevole probabilità, l'infortunio non si sarebbe verificato qualora il CSE avesse posto in essere il comportamento doveroso omesso.

Il potere-dovere di sospensione dei lavori (art. 92 co. 1 lett. f)

La facoltà di sospensione dei lavori prevista dall'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08 rappresenta uno degli strumenti più incisivi attribuiti al CSE per interrompere una situazione di rischio acuto prima che si traduca in un evento lesivo. La giurisprudenza penale ha progressivamente consolidato la tesi secondo cui, in presenza di un pericolo grave e imminente percepibile da un professionista diligente, tale facoltà si tramuta in un obbligo giuridico la cui violazione integra la condotta omissiva rilevante ai fini penali.

Il CSE che, pur avendo constatato (o avendo dovuto constatare) l'esistenza di una condizione di pericolo, abbia consentito la prosecuzione dei lavori senza adottare alcuna misura interdittiva, si espone all'imputazione per le conseguenze lesive derivate da tale pericolo. Non è esimente l'aver impartito verbalmente direttive alle imprese, se queste non sono state seguite da un'effettiva verifica del loro adempimento e da un intervento sospensivo in caso di inottemperanza.

Concorso colposo con datore di lavoro appaltatore e committente

Nei procedimenti per infortuni gravi in cantiere, la responsabilità penale si configura spesso in forma plurisoggettiva. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice risponde per la violazione degli obblighi prevenzionistici che le norme pongono direttamente a suo carico (organizzazione del lavoro, formazione, fornitura di DPI, attuazione del POS). Il committente (o responsabile dei lavori) risponde per la scelta delle imprese esecutrici e per gli obblighi di designazione e supporto del CSE. Il CSE risponde per le omissioni di coordinamento e vigilanza descritte dall'art. 92.

La giurisprudenza ha chiarito che il concorso di colpa tra tali soggetti non è a somma zero: la responsabilità di uno non esclude quella degli altri. Ciascun garante risponde per la violazione delle norme che gli sono specificamente rivolte. Nei casi in cui si ravvisi un autonomo contributo causale di più soggetti all'evento lesivo, è possibile il concorso colposo tra CSE, datore di lavoro appaltatore e committente, con eventuale suddivisione della responsabilità in sede civile proporzionalmente alla gravità delle rispettive colpe.

Distinzione tra CSP e CSE per profili di responsabilità

Il CSP (art. 91 D.Lgs. 81/08) opera nella fase antecedente all'avvio del cantiere: redige il PSC, predispone il fascicolo dell'opera e coordina le scelte progettuali tenendo conto delle interferenze tra le lavorazioni previste. La sua responsabilità penale si può configurare qualora il PSC risulti carente di prescrizioni necessarie a fronteggiare rischi prevedibili in fase di progettazione, e tale carenza abbia contribuito causalmente all'infortunio.

Il CSE (art. 92 D.Lgs. 81/08) subentra nella fase operativa e la sua responsabilità è connessa all'esercizio delle funzioni di controllo e coordinamento in corso di cantiere. Quando le due figure coincidono nella stessa persona — possibilità espressamente prevista dalla legge — i profili di responsabilità si sommano: il soggetto risponde sia per le eventuali carenze del PSC sia per le omissioni di vigilanza nella fase esecutiva.

Ispezioni in cantiere: frequenza e documentazione

Il D.Lgs. 81/08 non fissa una frequenza minima tassativa delle visite in cantiere da parte del CSE, ma la giurisprudenza ha elaborato un criterio di proporzionalità: la cadenza delle ispezioni deve essere commisurata alla complessità del cantiere, alla numerosità delle imprese presenti, alla criticità delle lavorazioni in corso e alla presenza di rischi interferenziali significativi. Un CSE che effettui visite sporadiche o formali in un cantiere ad alto rischio, senza verificare concretamente l'attuazione delle misure previste dal PSC, non adempie ai propri obblighi con la diligenza richiesta dal ruolo.

La documentazione delle visite è elemento essenziale sia sotto il profilo della gestione del rischio sia per la difesa processuale del CSE. I verbali di sopralluogo, le comunicazioni scritte alle imprese per le inadempienze rilevate, i report al committente e la documentazione degli interventi correttivi adottati costituiscono la prova dell'effettivo esercizio delle funzioni di coordinamento. In loro assenza, è difficile per il CSE dimostrare di aver svolto l'attività di vigilanza con la dovuta diligenza.

Principi chiave dalla giurisprudenza

La Cassazione Penale ha nel tempo sedimentato un corpo di principi ricorrenti in tema di responsabilità del CSE:

  • Posizione di garanzia permanente:la posizione di garanzia del CSE è continua per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori e non si esaurisce con le singole ispezioni effettuate. Il CSE deve mantenere un controllo costante e aggiornato sull'evoluzione del cantiere.
  • Irrilevanza del mancato rispetto delle direttive da parte delle imprese: la circostanza che l'impresa esecutrice non abbia dato seguito alle indicazioni del CSE non libera il Coordinatore dalla responsabilità qualora egli non abbia fatto ricorso agli strumenti coercitivi previsti dalla legge (sospensione, segnalazione al committente con richiesta di risoluzione del contratto).
  • Comportamento del lavoratore infortunato:la condotta imprudente del lavoratore può incidere sul grado della colpa concorrente, ma non esclude la responsabilità del CSE per l'omessa predisposizione delle misure di sicurezza idonee a prevenire anche rischi legati a comportamenti prevedibilmente scorretti dei lavoratori.
  • Standard di diligenza professionale:al CSE è richiesta la diligenza propria del professionista qualificato, non quella del profano. La mancata percezione di un rischio evidente — rilevabile da chiunque possieda le competenze richieste per ricoprire l'incarico — non riduce la colpa, ma può addirittura aggravarne il giudizio.
  • Nesso causale omissivo:il giudizio causale in materia di responsabilità omissiva del CSE segue la regola della probabilità logica: l'inputazione è fondata se il comportamento doveroso omesso avrebbe, con elevata probabilità, impedito l'evento, tenendo conto delle circostanze concrete del caso.

FAQ — Responsabilità penale del CSEFAQ

Il CSE risponde penalmente anche se non era presente in cantiere al momento dell'infortunio?
Sì. La responsabilità penale del CSE ha natura omissiva: non deriva dalla presenza fisica al momento dell'evento, ma dalla mancata adozione delle misure preventive che gli competevano in forza della posizione di garanzia rivestita. Se il CSE avesse rilevato — attraverso le verifiche periodiche prescritte dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08 — l'esistenza della situazione di rischio che ha poi cagionato l'infortunio, e avesse omesso di intervenire (impartendo istruzioni correttive, segnalando al committente o sospendendo i lavori ex art. 92, comma 1, lett. f), sussiste il nesso causale tra l'omissione e l'evento. La Cassazione Penale ha consolidato il principio per cui la posizione di garanzia del CSE persiste per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori e non si esaurisce con le singole ispezioni effettuate.
Quando il CSE ha l'obbligo di sospendere i lavori in cantiere?
L'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08 attribuisce al CSE il potere-dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici. La sospensione non è facoltativa: la giurisprudenza la qualifica come un vero e proprio obbligo giuridico ogniqualvolta il CSE percepisca — o avrebbe dovuto percepire mediante la diligenza richiesta dal ruolo — una situazione di pericolo concreto e attuale per l'incolumità dei lavoratori. L'omessa sospensione in presenza di tale situazione costituisce la condotta omissiva tipicamente contestata nei procedimenti penali a carico del CSE per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Qual è la differenza tra CSP e CSE per quanto riguarda la responsabilità penale?
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ha il compito di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'Opera, oltre a coordinare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza durante la fase progettuale (art. 91 D.Lgs. 81/08). Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) subentra nella fase operativa: verifica che le imprese esecutrici rispettino il PSC e i propri POS, adegua il PSC e il fascicolo ai mutamenti intervenuti, segnala le inadempienze al committente e, in caso di pericolo grave e imminente, sospende i lavori (art. 92 D.Lgs. 81/08). Le responsabilità penali si profilano dunque in fasi distinte: il CSP risponde per carenze del PSC rilevanti nella progettazione; il CSE risponde per le omissioni di vigilanza e di intervento nella fase esecutiva. Le due figure possono coincidere nella stessa persona, nel qual caso i profili di responsabilità si cumulano.
Il CSE può essere ritenuto responsabile anche se le imprese hanno violato autonomamente le disposizioni di sicurezza?
La condotta negligente delle imprese esecutrici non esclude, di per sé, la responsabilità del CSE: la posizione di garanzia del Coordinatore è strutturalmente finalizzata proprio a vigilare e a correggere le prassi esecutive delle imprese. La Cassazione Penale ha affermato che il CSE non può invocare come causa esimente il comportamento imprudente dei lavoratori o il mancato rispetto, da parte delle imprese, delle direttive impartite, qualora egli avesse avuto la possibilità concreta di rilevare la situazione di rischio e di intervenire in modo efficace. Il concorso di colpa tra CSE, datore di lavoro appaltatore e, in certi casi, committente è la configurazione processuale più frequente nei procedimenti per infortuni gravi in cantiere. Ogni soggetto risponde per la violazione degli obblighi che la legge pone specificamente a suo carico.

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Domande frequentiFAQ

Il CSE risponde penalmente anche se non era presente in cantiere al momento dell'infortunio?
Sì. La responsabilità penale del CSE ha natura omissiva: non deriva dalla presenza fisica al momento dell'evento, ma dalla mancata adozione delle misure preventive che gli competevano in forza della posizione di garanzia rivestita. Se il CSE avesse rilevato — attraverso le verifiche periodiche prescritte dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08 — l'esistenza della situazione di rischio che ha poi cagionato l'infortunio, e avesse omesso di intervenire (impartendo istruzioni correttive, segnalando al committente o sospendendo i lavori ex art. 92, comma 1, lett. f), sussiste il nesso causale tra l'omissione e l'evento. La Cassazione Penale ha consolidato il principio per cui la posizione di garanzia del CSE persiste per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori e non si esaurisce con le singole ispezioni effettuate.
Quando il CSE ha l'obbligo di sospendere i lavori in cantiere?
L'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08 attribuisce al CSE il potere-dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici. La sospensione non è facoltativa: la giurisprudenza la qualifica come un vero e proprio obbligo giuridico ogniqualvolta il CSE percepisca — o avrebbe dovuto percepire mediante la diligenza richiesta dal ruolo — una situazione di pericolo concreto e attuale per l'incolumità dei lavoratori. L'omessa sospensione in presenza di tale situazione costituisce la condotta omissiva tipicamente contestata nei procedimenti penali a carico del CSE per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Qual è la differenza tra CSP e CSE per quanto riguarda la responsabilità penale?
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ha il compito di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'Opera, oltre a coordinare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza durante la fase progettuale (art. 91 D.Lgs. 81/08). Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) subentra nella fase operativa: verifica che le imprese esecutrici rispettino il PSC e i propri POS, adegua il PSC e il fascicolo ai mutamenti intervenuti, segnala le inadempienze al committente e, in caso di pericolo grave e imminente, sospende i lavori (art. 92 D.Lgs. 81/08). Le responsabilità penali si profilano dunque in fasi distinte: il CSP risponde per carenze del PSC rilevanti nella progettazione; il CSE risponde per le omissioni di vigilanza e di intervento nella fase esecutiva. Le due figure possono coincidere nella stessa persona, nel qual caso i profili di responsabilità si cumulano.
Il CSE può essere ritenuto responsabile anche se le imprese hanno violato autonomamente le disposizioni di sicurezza?
La condotta negligente delle imprese esecutrici non esclude, di per sé, la responsabilità del CSE: la posizione di garanzia del Coordinatore è strutturalmente finalizzata proprio a vigilare e a correggere le prassi esecutive delle imprese. La Cassazione Penale ha affermato che il CSE non può invocare come causa esimente il comportamento imprudente dei lavoratori o il mancato rispetto, da parte delle imprese, delle direttive impartite, qualora egli avesse avuto la possibilità concreta di rilevare la situazione di rischio e di intervenire in modo efficace. Il concorso di colpa tra CSE, datore di lavoro appaltatore e, in certi casi, committente è la configurazione processuale più frequente nei procedimenti per infortuni gravi in cantiere. Ogni soggetto risponde per la violazione degli obblighi che la legge pone specificamente a suo carico.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 — Titolo IV artt. 88–160 (Cantieri temporanei e mobili)
  • D.Lgs. 81/08 art. 89 — Definizioni (CSP, CSE, committente, PSC, POS)
  • D.Lgs. 81/08 art. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
  • D.Lgs. 81/08 art. 91 — Obblighi del CSP
  • D.Lgs. 81/08 art. 92 — Obblighi del CSE
  • D.Lgs. 81/08 art. 100 — Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
  • Art. 589 c.p. — Omicidio colposo
  • Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose

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