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Sicurezza sul lavoro per ATECO 45.20: Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 45.20.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda autofficine meccaniche, carrozzerie, elettrauto e gommisti, comprese le attività che prima avevano codici a sei cifre distinti (ad esempio 45.20.10 per la meccanica). Anche l'officina con un solo dipendente deve avere DVR, formazione e addetti alle emergenze.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 45.20 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Ponte, gas di scarico, pneumatici

Mai lavorare sotto un veicolo sostenuto solo dal cric: si usano ponti o cavalletti adatti. I motori accesi in officina richiedono il collegamento all'aspirazione dei gas di scarico. Il gonfiaggio dei pneumatici di autocarri e quelli appena montati si fa in gabbia di protezione o con dispositivi che tengono l'operatore a distanza.

Classe di rischio e DVR

La tabella dell'Accordo Stato-Regioni colloca la riparazione dei veicoli tra le attività a rischio basso. Il DVR però considera i rischi reali: in una carrozzeria con verniciatura o in un'officina che lavora su veicoli elettrici la formazione specifica va ampliata per coprire rischio chimico ed elettrico.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 45.20

  • DVR con valutazione del rischio chimico (verniciatura, oli, solventi) e delle attrezzature
  • Impianto di aspirazione dei gas di scarico e cabina di verniciatura con manutenzione dei filtri
  • Manutenzione dei ponti sollevatori secondo le istruzioni del costruttore e registro dei controlli
  • Certificato di prevenzione incendi per officine oltre 300 m² (DPR 151/2011, attività 53)
  • Registro di carico e scarico dei rifiuti (oli usati, batterie, filtri) e conferimento ai consorzi
  • Nomina del medico competente quando la valutazione individua rischi per la salute

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 45.20: livello 1 o 2.

Livello 1 per le officine più piccole; livello 2 per le officine con superficie coperta oltre 300 m² (DPR 151/2011, attività 53) o con verniciatura con prodotti infiammabili oltre le soglie.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 45.20. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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